RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
35.2001.00066

 

mm/

Lugano

15 ottobre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2001 di

 

 

__________,

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 31 agosto 2001 emanata da

 

__________

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto che,                -   __________, patrocinato dall'avv. __________, ha impugnato mediante ricorso 28 settembre 2001, la decisione formale emanata il 31 agosto 2001 dall'__________, che l'assicura contro gli infortuni (cfr. doc. _);

 

                                     -   giusta l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù dell'art. 99 LAINF ed i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale;

 

                                     -   eccezion fatta per i casi di denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 106 cpv. 2 LAINF), l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art. 46 PA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286; SJ 1997, p. 452ss.);

 

                                     -   in casu, la decisione di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione:

                                         il ricorso interposto contro di essa deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.

                                         La comunicazione 24 agosto 2000 dell'__________ (doc. _), avverso la quale l'assicurato pretende aver interposto opposizione (cfr. I, p. 4 in fine), non poteva evidentemente essere considerata quale decisione formale ex art. 99 LAINF;

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso 28 settembre 2001 é irricevibile.

                                         § Gli atti sono inviati all'__________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti