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Incarto n.
35.2001.00083

 

mm

Lugano

16 gennaio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul "ricorso" del 17 dicembre 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

ritenuto che,                -   con atto del 17 dicembre 2001 denominato impropriamente "ricorso", __________ ha chiesto l'intervento del TCA nella vertenza relativa al risarcimento del danno cagionato dal proprio figlio __________ all'autovettura di un terzo, che lo oppone a La __________ (cfr. I);

 

                                     -   giusta l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge;

 

                                     -   l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio;

 

                                     -   in casu, quelle fatte valere da __________ sono pretese che rilevano da un contratto d'assicurazione di responsabilità civile privata, quindi delle pretese assolutamente estranee alle assicurazioni sociali;

 

                                     -   l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;

 

                                     -   competente per il contenzioso sui diritti invocati da __________ è, invece, la giurisdizione civile ordinaria;

 

                                     -   a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;

 

                                     -   secondo l'art. D6 delle CGA, "lo stipulante, l'assicurazione o l'assicurato possono convenire in giudizio "__________" al loro domicilio in Svizzera oppure alla sede di "__________"" (cfr. III 1);

 

                                     -   dalle tavole processuali emerge che __________ è domiciliato nel Comune di __________;

 

                                     -   di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il "ricorso" è irricevibile.

                                         Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti