Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2002.00017

Rif. costo n.

161.318.05

 

mm/gm

Lugano

23 ottobre 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 11 marzo 2002 interposto da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell'11 dicembre 2001 emanata da

 

__________

rappr. da: __________, 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la sentenza 18 giugno 2002 con la quale è stato respinto il gravame;

 

richiamata l'ordinanza 3 giugno 2002 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. Doc. _);

 

rilevato che in data 17 ottobre 2002 l'avvocato __________ ha trasmesso la nota d'onorario per la tassazione (cfr. Doc. _);

 

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

ordina                      1.   La nota è tassata in fr. 1'518.15 (IVA inclusa);

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.  Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo