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Incarto n.
35.2002.00045

 

mm/fz

Lugano

19 luglio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 21 giugno 2002 interposto da

 

 

 

__________,

rappr. da: avv. __________,

 

 

contro

 

 

 

 

 

__________,

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

rilevato che, con il ricorso del 21 giugno 2002, l'assicurato lamenta di essere vittima di una denegata giustizia, avendo l'assicuratore LAINF convenuto inadeguatamente prolungato la procedura (cfr. I);

 

richiamata l'ordinanza del 26 giugno 2002, mediante la quale il TCA ha assegnato il termine di rito per presentare la risposta di causa (cfr. II);

 

visto lo scritto del 17 luglio 2002 dell'avv. __________, il quale ha chiesto lo stralcio del gravame, essendogli stata notificata, nel frattempo, la decisione formale (cfr. III);

 

rilevato che la causa è pertanto divenuta priva di oggetto;

 

risultando fondato il ricorso per denegata giustizia presentato da __________, egli - patrocinato da un avvocato - ha pure diritto ad un'indennità per ripetibili;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura del 6 aprile 1961;

 

 

decreta                     1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   la convenuta verserà al ricorrente l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili;

 

                                         3.   non si prelevano né tasse né spese;

 

                                         4.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo