Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2002.74

 

mm/tf

Lugano

10 novembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2002 di

 

 

__________

rappr. da: studio legale avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 luglio 2002 emanata da

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 20 febbraio 1997, __________ - all'epoca alle dipendenze della __________ in qualità di maestro di tennis e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la __________ - è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         A seguito di questo sinistro, l'assicurato ha riportato un grave politrauma (frattura delle vertebre Th8 e Th9, fratture costali in serie bilaterali con pneumotorace bilaterale, floating Shoulder a sinistra, frattura collo scapola destra, frattura della vertebra L2 e frattura dell'acetabolo sinistro con sublussazione della testa femorale, cfr. doc. _).

 

                                         La __________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Per tenere conto dei postumi residuali dell'evento traumatico assicurato, la __________, con decisione formale dell'11 maggio 2001, ha posto __________ al beneficio di una rendita di invalidità corrispondente ad una completa incapacità lucrativa e di un'indennità per menomazione all'integrità dell'85% (cfr. doc. _).

                                         Conformemente all'art. 20 cpv. 2 LAINF, la rendita di invalidità è stata calcolata quale rendita complementare a quella percepita dall'AI (a contare dal 1° febbraio 1998, cfr. doc._).

 

                               1.3.   In data 7 giugno 2001, l'assicurato ha comunicato quanto segue all'UAI, citiamo:

 

"  (…).

 

Con la presente vi comunico che il mio stato di salute è migliorato, dal 1° gennaio 01 ho ripreso la mia attività lavorativa al 100%, percependo un salario mensile pari a Fr. 9'500.-- lordi.

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al mio medico di fiducia Dott. __________

                                         (doc. _).

 

                                         Con decisione del 17 settembre 2001 (doc. _) - cresciuta in giudicato incontestata - l'UAI ha quindi soppresso la rendita di invalidità secondo i termini previsti dall'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.

 

                               1.4.   In data 15 aprile 2002, la __________ ha emanato una decisione formale mediante la quale ha comunicato a __________ che la rendita complementare di invalidità sarebbe stata soppressa con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001.

                                         All'assicurato è inoltre stata chiesta la restituzione di un importo pari a fr. 15'661.30, corrispondente alle prestazioni corrispostegli durante il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001:

 

"  (…).

Visto quanto sopra e richiamati gli atti probatori a disposizione, non si giustifica alcuna rendita complementare a favore dell'assicurato e ciò a decorrere con effetto retroattivo dal 01.01.2001 (data dalla quale il sig. __________ ha conseguito, come da sue stesse affermazioni, un guadagno mensile di CHF 9'500.--, allorché quello assicurato/AVS prima dell'infortunio ammontava a CHF 4'400.--). Trova, inoltre, piena applicazione l'art. 52 LAINF, per cui alla revoca della rendita si associa la richiesta formale di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse per un valore complessivo di CHF 15'661.30 (indennità giornaliere e rendita complementare dal 01.01.2001 sino al 31.12.2001), che l'assicurato dovrà versare a __________.

 

È doveroso precisare che l'indennità per menomazione d'integrità di CHF 82'620.-- parimenti assegnata previa decisione dell'11.05.2001, non fa oggetto dell'intimazione di rifusione, in quanto pertinente al danno anatomo-funzionale accertato e giustificato medicalmente. Questo aspetto nulla ha a che vedere con la problematica di carattere economico qui discussa"

                                         (doc. _).

 

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), la __________, in data 16 luglio 2002, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso dell'8 ottobre 2002, __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto, in via principale, che la decisione formale dell'11 maggio 2001 venga integralmente confermata e, in via subordinata, che la medesima decisione venga, citiamo: "mantenuta limitatamente all'assegnazione delle prestazioni in natura e dell'indennità per menomazione di integrità, nonché per le rendite d'invalidità fino al 31.12.2001. La stessa viene revocata per quanto attiene all'assegnazione di ulteriori rendite fino ad eventuali nuovi accertamenti di invalidità" (cfr. I, p. 5).

 

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

 

"  (…).

 

Dopo l'incidente, il signor __________ non è più stato in grado di svolgere una regolare attività lucrativa. Il centro Tennis è stato affittato ai signori __________ e, successivamente venduto dalla __________ alla __________. In data 14.5.2002 la __________ è stata dichiarata fallita (doc. _).

 

(…).

Spinto da problemi di salute e da una situazione economica sempre più disastrata il signor __________ ha incominciato ad interessarsi della coltivazione della canapa e del commercio dei prodotti derivati.

Notoriamente questo genere di attività era ed è soggetto a grandi rischi, permettendo qualche guadagno ma anche rovinose perdite. Il furto di canapa avvenuto a __________ ne è un esempio. In quest'attività non esistono coperture assicurative. Illudendosi di fare chissà quali guadagni egli si è lasciato convincere a costituire fantomatiche società, che in pratica non hanno mai funzionato. La __________ è stata iscritta a Registro di commercio in data 15.6.2000 (doc. _) ed ora si trova già in liquidazione (doc. _). La __________ è stata iscritta a Registro di commercio l'11.7.2000 (doc. _) e non è mai stata operativa. La __________ e la __________ sono state iscritte a Registro di commercio in data 20.11.2000 (doc. _ e _) e successivamente sciolte d'ufficio come risulta dal FUSC __________/2002 (doc. _).

 

(…).

 

L'esperienza del signor __________ in ambito di canapa è stata disastrosa. Egli si è ritrovato anziano e debole di mente in un mondo fatto di delinquenti e di persone senza scrupoli che non hanno esitato un solo istante ad approfittarsi di lui. Il signor __________ non solo non ha conseguito dei guadagni ma ha perso in quest'attività soldi che egli aveva risparmiato con pazienza negli anni di attività lavorativa. L'unica soddisfazione di un uomo che ha riscontrato nella sua vita quasi solo fallimenti è quella di poter riferire a giornalisti storie incredibili e prive di fondamento (doc. _).

Solo la __________ può credere che i signori della droga rilascino dichiarazioni dettagliate della loro attività ai giornalisti. Frutto di pura fantasia è infine il periodo in cui l'assicurato avrebbe lavorato nel settore della canapa. Tutte le società menzionate dalla __________ sono state costituite nel 2000. Non si mette in dubbio però che in qualità di consumatore il signor __________ conosca la canapa da più tempo.

 

(…).

 

Un mese prima di arrampicarsi su un palo dell'alta tensione in costume da bagno per sperimentare l'esperienza del volo ripreso con una telecamera da un giovane canadese 22.enne, proposito che gli costò un mese di degenza coatta presso la Clinica psichiatrica __________ (doc. _), il signor __________ ebbe l'idea di scrivere all'Ufficio dell'Assicurazione invalidità riferendo che il suo stato di salute era migliorato e che egli aveva ripreso la sua attività lavorativa al 100%, percependo un salario mensile pari a Fr. 9'500.- lordi. Appare evidente anche ad un profano che la lettera è stata scritta in un momento di confusione mentale immediatamente prima di un ricovero coatto in una clinica psichiatrica. I fatti hanno dimostrato che il suo stato di salute si era notevolmente aggravato. Il salario mensile riportato nello scritto era frutto di sue fantasie. Infatti nello scritto non è stato neppure citato l'ipotetico datore di lavoro. La situazione è stata spiegata più volte alla __________ che ha ritenuto la comprovata debolezza mentale dell'assicurato e il suo ricovero coatto non pertinente (!) al problema (doc. _).

 

(…).

 

La sentenza impugnata rimprovera il signor __________ di aver sottaciuto deliberatamente elementi significativi riguardanti la sua attività. Tale affermazione è completamente fuori luogo per quanto riguarda la domanda di prestazioni AI presentata in data 9.9.1998. A quell'epoca le fantomatiche società non erano ancora state costituite. La coltivazione della canapa ha causato al signor __________ delle ingenti perdite. Egli ha infatti investito in questa attività i soldi che aveva messo da parte. Inoltre si ribadisce che il signor __________ soffriva e soffre tuttora di disturbi che lo rendono praticamente inaffidabile in tutte le sue azioni e in tutte le sue affermazioni. L'assicurato, infatti, per motivi medici è costretto a consumare enormi quantitativi di canapa (doc. _ e _).

 

(…).

 

In considerazione di quanto sopra la decisione formale della __________ del 15.4.2002 appare estremamente gravosa e ingiustificata. In particolare, è inaccettabile la richiesta di rimborso delle rendite erogate dal 1.1.2001 al 31.12.2001, ed eventualmente anche quelle precedenti, che il signor __________ non sarebbe assolutamente in grado di restituire. Il signor __________ attualmente seguito dallo psichiatra dott. __________ è a disposizione per eventuali nuovi accertamenti dal profilo medico e psicologico"

                                         (I).

 

                               1.6.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).

 

                               1.7.   Il 25 novembre 2002, il ricorrente ha versato agli atti ulteriore documentazione. Egli ha inoltre chiesto l'edizione da parte della __________ della cartella clinica riguardante il suo ricovero 14 agosto-13 settembre 2001, l'allestimento di una perizia medica giudiziaria, nonché l'audizione testimoniale dei dottori __________, __________ e __________ (cfr. VIII).

 

                                         Da parte sua, l'assicuratore LAINF convenuto ha chiesto l'interrogatorio dell'insorgente (X).

 

                               1.8.   In corso di causa, il TCA ha richiamato dall'UAI l'intero incarto riguardante __________ (XI) e dal Ministero Pubblico l'incarto penale concernente la rapina di cui l'assicurato rimase vittima nel corso del mese di novembre 2001 (XII).

 

                                         Alle parti è stata concessa la facoltà di prendere visione della documentazione raccolta e di formulare delle osservazioni in merito (XV).

 

                                         __________ ha preso posizione in data 24 febbraio 2003 (cfr. XVI), mentre la __________ lo ha fatto il 4 marzo 2003 (XVII).

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         La decisione di soppressione della rendita emanata dall'assicuratore infortuni convenuto, viene contestata da __________, secondo il quale dalla sua attività nel campo del commercio della canapa non avrebbe ricavato alcun guadagno. Egli avrebbe anzi perso tutto quanto era riuscito a mettere da parte con la sua precedente attività.

                                         D'altro canto, la lettera del 7 giugno 2001 da lui inviata all'UAI (cfr. doc. _), non sarebbe altro che il frutto dei suoi vaneggiamenti, come lo dimostrerebbe il fatto che nel corso dell'agosto 2001, egli è stato oggetto di un ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica __________ (dove è rimasto degente sino al 13 settembre 2001).

 

                               2.9.   Questa Corte osserva, in primo luogo, che, con decisione del 17 settembre 2001, l'Ufficio AI ha soppresso la rendita di invalidità di cui era al beneficio __________, secondo i termini previsti dall'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (cfr. doc. _).

 

                                         Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. XIII).

 

                                         Si pone dunque la questione a sapere se, in ossequio alla giurisprudenza relativa al coordinamento fra l'assicurazione per l'invalidità e l'assicurazione contro gli infortuni, alla decisione cresciuta in giudicato deve essere riconosciuta forza vincolante.

                                         La nozione di invalidità utilizzata nell'AI corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (e nell'assicurazione militare), per cui la valutazione dell'invalidità deve normalmente condurre allo stesso risultato, quando il danno alla salute è il medesimo (DTF 126 V 291 consid. 2a = Pratique VSI 2001, p. 79ss.; DTF 119 V 470 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, DTF 123 V 271 consid. 2a). Nondimeno, secondo la giurisprudenza del TFA, delle divergenze non possono essere escluse a priori (cfr. DTF 119 V 471 consid. 2b). In effetti, la valutazione dell'invalidità operata da un assicuratore sociale non deve essere ritenuta determinante, se basata su un errore di diritto oppure sull'esercizio insostenibile di un potere d'apprezzamento (cfr. DTF 126 V 292, consid. 2b).

                                         Dopo avere ricordato quale è stata l'evoluzione della sua giurisprudenza in materia di coordinamento fra assicurazione per l'invalidità ed assicurazione contro gli infortuni (cfr. consid. 2c), il TFA, nella DTF 126 V 288, ha precisato quanto segue:

 

"  d) An der hinsichtlich der Invaliditätsbemessung koordinierenden Funktion des einheitlichen Invaliditätsbegriffes in den verschiedenen Sozialversicherungszweigen ist festzuhalten. Auch der Entwurf vom 27. September 1990 zu einem Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sieht in Art. 22 für die Unfall-, die Militär- und die Invalidenversicherung einen einheitlichen Invaliditätsbegriff vor. Nicht weiter rechtfertigen lässt es sich hingegen, der Invaliditätsbemessung des einen Sozialversicherungsträgers ungeachtet der diesem im Rahmen seiner Abklärungen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und deren effektiven Ausnutzung im konkreten Fall generell mehr Gewicht beizumessen. Zur Frage nach einem allfälligen Vorrang der Invaliditätsbemessung eines bestimmten Versicherers enthält auch der Entwurf des ATSG keine Regelung.

Die Einräumung solcher Prioritäten birgt die Gefahr in sich, dem Verwaltungshandeln eines Versicherers weit über dessen Interessenbereich hinaus reichende Auswirkungen zu verleihen, was zu einem Missverhältnis zwischen der diesem zustehenden Entscheidungsbefugnis und den von ihm ausgelösten Konsequenzen führen könnte. Dennoch ist danach zu trachten, unterschiedliche Invaliditätsannahmen verschiedener mit demselben Fall befasster Versicherer zu vermeiden. Die Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffes entbindet die verschiedenen Sozialversicherungsträger zwar nicht davon, die Invaliditätsbemessung in jedem einzelnen Fall selbstständig durchzuführen. Keinesfalls dürfen sie sich ohne weitere eigene Prüfung mit der blossen Übernahme des von einem andern Versicherer festgelegten Invaliditätsgrades begnügen. Eine derart weitgehende Bindungswirkung wäre nicht zu rechtfertigen. Es geht indessen auch nicht an, dass die Invalidität in den einzelnen Sozialversicherungszweigen völlig unabhängig von allenfalls schon getroffenen Entscheiden anderer Versicherer festgelegt wird. Zumindest rechtskräftig abgeschlossene Invaliditätsschätzungen dürfen nicht einfach unbeachtet bleiben. Vielmehr müssen sie als Indiz für eine zuverlässige Beurteilung gewertet und als solches in den Entscheidungsprozess erst später verfügender Versicherungsträger miteinbezogen werden. Dies verlangt auch nach gewissen Mitwirkungsrechten des durch eine verfügungsmässige Festlegung der Invalidität in einem Sozialversicherungsbereich tangierten andern Versicherers. Im Unfallversicherungsrecht wird diesem Schutzbedürfnis ausdrücklich entsprochen, indem Art. 129 Abs. 1 UVV vorsieht, dass die Verfügung eines Versicherers oder einer andern Sozialversicherung, welche die Leistungspflicht des andern Versicherers berührt, auch diesem andern Versicherer zu eröffnen ist (Satz 1), und dieser die gleichen Rechtsmittel ergreifen kann wie die versicherte Person (Satz 2). Macht er von der Möglichkeit, den Entscheid der andern Versicherung anzufechten, obschon ihm dieser ordnungsgemäss eröffnet worden ist, nicht Gebrauch, hat er diesen grundsätzlich gegen sich gelten zu lassen (RKUV 1998 Nr. U 305 S. 432). Zumindest wird er sich die Vermutung der Richtigkeit der bereits vorhandenen Invaliditätsbemessung entgegenhalten lassen müssen. Eine abweichende Festlegung der Invalidität kann in solchen Fällen nur noch ganz ausnahmsweise in Frage kommen, wobei gegebenenfalls an deren Begründung strenge Anforderungen zu stellen sind. Nicht zulässig ist es, eine an sich vertretbare Ermessensausübung durch den zuerst verfügenden Versicherer ohne Vorliegen triftiger Argumente durch einen andern - unter Umständen ebenfalls vertretbar erscheinenden - Ermessensentscheid zu ersetzen. Anlass für ein Abweichen von einer bereits rechtskräftigen Invaliditätsschätzung eines andern Versicherers könnten hingegen, nebst den bereits in Erw. 2b aufgeführten, von der bisherigen Rechtsprechung anerkannten Gründen, äusserst knappe und ungenaue Abklärungen sowie kaum überzeugende oder nicht sachgerechte Schlussfolgerungen bieten."

                                         (DTF succitata, consid. 2d - la sottolineatura è del redattore).

 

                                         A proposito degli altri motivi che impediscono il coordinamento fra assicurazione per l'invalidità ed assicurazione contro gli infortuni, il TFA si è così espresso al considerando 2b della succitata pronunzia:

 

"  b) Nach der Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts sind Abweichungen indessen nicht zum Vornherein ausgeschlossen (vgl. BGE 119 V 471 Erw. 2b mit Hinweisen). Nicht als massgeblich zu betrachten ist die Invaliditätsschätzung des einen Sozialversicherungsträgers etwa dann, wenn ihr ein Rechtsfehler oder eine nicht vertretbare Ermessensausübung zu Grunde liegt. Ohne Auswirkungen hat der von einem Unfallversicherer angenommene Invaliditätsgrad auch zu bleiben, wenn dieser bloss auf einem Vergleich beruht (BGE 112 V 175f. Erw. 2a). Andererseits ist zu beachten, dass eine präzise Bestimmung des Invaliditätsgrades für die Belange der Invalidenversicherung nicht immer nötig ist, genügt es wegen der gröberen Rentenabstufung (nur ganze, halbe und Viertelsrenten) für die Leistungsfestsetzung unter Umständen doch auch, dass das Erreichen der für die Höhe des Anspruches ausschlaggebenden Grenzwerte von 40%, 50% oder 66 2/3% eindeutig feststeht oder aber klar ausgeschlossen werden kann (vgl. BGE 119 V 473 Erw. 3d). In solchen Fällen kommt der von den Organen der Invalidenversicherung vorgenommenen Invaliditätsbemessung für andere Sozialversicherungsträger nur in beschränktem Masse Bedeutung zu"

                                         (DTF succitata).

 

                                         In una sentenza del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, la nostra Corte federale ha inoltre stabilito che il principio di coordinazione trova applicazione anche in caso di revisione di una rendita di invalidità:

 

"  Sempre secondo la prassi di questo Tribunale, il principio di coordinazione suesposto, per cui per lo stesso danno alla salute il grado di invalidità non può, di regola, essere ritenuto in maniera differente nell'assicurazione contro gli infortuni rispetto a quanto stabilito dall'assicurazione per l'invalidità - e viceversa -, non si applica soltanto nel caso di prima assegnazione di una rendita di invalidità, bensì anche nell'evenienza in cui tale rendita viene sottoposta a revisione (sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re M., I 296/92). Ciò nondimeno, una modifica in via di revisione del grado di invalidità non può semplicemente essere disposto perché un assicuratore giunge a rilevare un tasso diverso rispetto a quello ritenuto in precedenza da un altro assicuratore, bensì soltanto se sono anche effettivamente realizzate le condizioni per la revisione. Pertanto, durante il periodo di raffronto deve essere intervenuta una modifica rilevante (sentenza citata del 4 marzo 1993, consid. 5b)"

                                         (STFA del 9.4.2003 succitata, consid. 2.3.).

 

                                         Nel caso concreto, a mente del TCA, la decisione presa dell'UAI di porre fine al versamento della rendita di invalidità, appare del tutto sostenibile, nella misura in cui trae origine da una dichiarazione dello stesso assicurato, ai termini della quale, a contare dal 1° gennaio 2001, egli, intraprendendo una nuova attività lavorativa, aveva ritrovato una piena capacità lucrativa (cfr. consid. 1.3).

                                         Da rilevare che copia della decisione dell'UAI è stata notificata anche al medico curante dell'assicurato, dott. __________ (cfr. doc. _), il quale non ha sollevato alcuna osservazione al riguardo.

                                         Non vi sono quindi ragioni per scostarsene.

                                         Già per questo motivo l'impugnata decisione della __________ andrebbe confermata.

 

                             2.10.   La decisione di riconoscere a __________ una rendita di invalidità corrispondente ad una totale incapacità lucrativa (cfr. doc. _) - servita sotto forma di rendita complementare a quella erogata dall'AI - è stata presa dalla __________ sulla base delle raccomandazioni del proprio medico fiduciario, dott. __________, il quale, in data 5 settembre 2000, scriveva, citiamo:

 

 

 

"  (…).

 

Colpito dall'importanza dei disturbi neuropsicologici che all'epoca non erano ancora stati qualificati avevo espresso nel mio rapporto del 04.02.99 le più ampie perplessità in merito alla possibilità di riprendere un'attività lavorativa qualsiasi, anche solo a tempo parziale. I recenti chiarimenti neuropsicologici confermano purtroppo senza ombra di dubbio l'impossibilità di procedere ad una riqualifica professionale per la compromissione significativa delle facoltà di apprendimento e di adattamento a nuovi ambienti nonché di comunicazione soprattutto verbale. Pure prendendo in considerazione la possibilità del ripristino di un'attività leggera (compatibile con i disturbi locomotori) non qualificata (riguardo alla formazione di base) nel settore abitualmente riservato alle donne, si arriva alla conclusione che non sia meglio proponibile a causa dei disturbi neuropsicologici"

                                         (doc. _, p. 2).

 

                                         Va ricordato che l'AI aveva posto l'assicurato al beneficio di una rendita intera, determinata da un grado di invalidità dell'80%, a far tempo dal 1° febbraio 1998, trascorso l'anno di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. XIII, doc. _).

                                         Questo Tribunale constata che le parti non contestano il fatto che, dal momento dell'assegnazione della rendita di invalidità in poi, le condizioni di salute del ricorrente non sono notevolmente migliorate.

Occorre pertanto esaminare se, dal profilo economico, le circostanze sono mutate a tal punto da giustificare la soppressione della rendita di invalidità.

                                         Da questo profilo l'assicurato non contesta che, perlomeno a far tempo dal 1° gennaio 2001, egli è stato attivo nel settore del commercio della canapa e dei suoi derivati. __________ lo ha fatto, in primo luogo in qualità di dirigente (dapprima quale vice-presidente, in seguito, quale amministratore unico) della ditta "__________" con sede a __________ (cfr. doc. _).

                                         La "__________" deteneva inoltre delle partecipazioni in due società a garanzia limitata, la "__________" e la "__________", ambedue con sede a __________, società delle quali l'assicurato era socio e gerente, e meglio così come risulta dagli estratti del registro di commercio che figurano agli atti (cfr. doc. _ e _).

                                         __________ era, infine, socio e gerente di un'altra società a garanzia limitata, la __________ con sede a __________ (cfr. doc. _).

                                         Nonostante il suo personale coinvolgimento nel settore del commercio della canapa, il ricorrente sostiene che questa attività non gli avrebbe procurato alcun tipo guadagno.

                                         A questo riguardo - oltre a sostenere che quella della coltivazione della canapa e del commercio dei prodotti derivati é notoriamente un'attività soggetta a grandi rischi, permettendo qualche guadagno ma anche rovinose perdite (cfr. I, p. 2 in fine) - egli ha versato agli atti la dichiarazione fiscale e la relativa notifica della tassazione, afferenti al biennio 1999-2000 (doc. _.), nonché l'estratto di esecuzioni rilasciato dall'UE di __________ (doc. _).

 

                                         Il TCA rileva che, in questi ultimi mesi - soprattutto a seguito delle operazioni denominate "Indoor" condotte, congiuntamente, dal Ministero Pubblico e dalla Polizia Cantonale - sono emersi i dati relativi al commercio di canapa, un fenomeno che nel nostro Cantone negli scorsi anni ha assunto ragguardevoli dimensioni, sia per la conversione alla coltivazione della canapa di un gran numero di terreni destinati all'agricoltura tradizionale, che per la proliferazione dei cosiddetti "canapai".

 

                                         Interessanti, al proposito, le indicazioni fornite dal ten __________, responsabile delle sezioni specialistiche (segnatamente dell'antidroga) della Polizia Giudiziaria del Cantone Ticino, a margine del convegno internazionale "Canapa: situazioni e prospettive", tenutosi a Lugano il 10 ottobre 2003:

 

"  (…).

 

In un clima di incertezza, dettato dai prospettati cambiamenti della Legge Federale sugli Stupefacenti, chi ha voluto fare un sacco di soldi ha approfittato del momento implementando un'enorme produzione di canapa e una capillare distribuzione sia all'estero, sia all'interno del paese con i negozi canapai.

 

L'evoluzione del fenomeno in Ticino può essere descritta con l'incremento del numero dei canapai: dal primo, apparso a metà degli anni '90, si è arrivati all'inizio dell'operazione Indoor, che si ricorda è scattata ufficialmente il 13 marzo 2003, a 75 negozi sul territorio cantonale, con una forte concentrazione nelle zone di confine, così da poter "soddisfare" il mercato italiano. A titolo di cronaca sono stati fermati degli acquirenti alla frontiera provenienti dalle province a sud di Roma.

Prima dell'operazione Indoor, negli anni dal 1996 a fine 2002, erano già stati perquisiti e chiusi almeno una trentina di canapai.

 

(…).

 

Quali sono stati i risultati ottenuti?

 

Sono state eseguite diverse operazioni su obiettivi nel Cantone e sull'arco di più giornate; un'intensa attività investigativa precede (raccolta di informazioni e monitoraggio del fenomeno e dei futuri obiettivi) e segue (interrogatori, gestione delle persone arrestate) ogni intervento.

 

Durante gli interventi sono state perquisite e sequestrate:

52 coltivazioni indoor

8 coltivazioni outdoor

oltre 70 canapai chiusi

diversi fra uffici fiduciari e legali

 

Sono state arrestate 129 persone di cui 6 sono a tutt'oggi ancora in detenzione.

Il quadro si completa con ulteriori 260 persone interrogate e denunciate a piede libero e altre 30 solo interrogate.

Per un totale di circa 420 persone interpellate.

 

Nelle 60 coltivazioni sono state sequestrate

oltre 198'000 piante di canapa (fra piante madri, talee, piante mature e piante in essicazione)

quasi 4'200 kg di canapa secca (la marijuana)

oltre 10 kg di haschisch

16 pastiglie di ecstasy

attrezzature tecniche per la coltivazione (impianti di ventilazione, di microirrigazione, illuminazioni artificiali) e una notevole quantità di prodotti come concimi e antiparassitari per un valore globale di svariati milioni di CHFR.

 

Inoltre sono stati assicurati alla Giustizia circa 4 milioni di CHFR in contanti, 28 automobili, 1 autocarro, 5 motoveicoli, 2 trattori, 2 motoscafi, e sono stati posti sotto sequestro 85'000 m2 di terreno agricolo con serre ultramoderne.

Sono anche una ventina gli alambicchi/distillatori sequestrati.

 

Le circa 198'000 piante sequestrate rappresentano, una volta giunte a maturazione, considerando una resa minima di 15 grammi di infiorescenze secche (marijuana) per le piante coltivate in indoor, circa 3'000 kg che se venduti al dettaglio di 10 CHFR al grammo sono equivalenti a 30 milioni di CHFR.

I quasi 4'2000 kg di canapa secca, quindi pronta per la vendita al dettaglio e per l'esportazione, a 10 CHFR al grammo, equivalgono ad altri 42 milioni di CHFR, a cui va aggiunto il valore dei circa 10 kg di hashish.

 

Il tutto per un ammontare del materiale e valori sequestrati per almeno 80 milioni di CHFR mentre il giro di affari è di gran lunga superiore (…)"

                                         (__________, "Il contrasto investigativo alla proliferazione della cannabis in Ticino - L'Operazione Indoor").

 

                                         A proposito degli affari gestiti da __________, di rilievo appaiono le informazioni che emergono dagli atti afferenti all'inchiesta di polizia giudiziaria avviata a seguito della rapina che ha avuto luogo il 10 novembre 2001 presso il centro di lavorazione della canapa di __________ della "__________" e, segnatamente, il verbale relativo all'interrogatorio dell'insorgente, in occasione del quale egli ha illustrato come era strutturata la sua attività di grossista di canapa, rispettivamente, quale era il suo giro d'affari:

 

"  (…).

Interrogato come rappresentante della ditta __________, di cui sono il maggiore azionista, mi trovo in questi uffici come parte lesa e rispettivamente testimone della situazione avvenuta questa notte a __________ presso il magazzino di cui sono titolare (…).

 

Il testimone viene ammonito a dire la verità ai sensi dell'articolo 128 del Codice di Procedura Penale ticinese e reso attento delle conseguenze penali previste dall'articolo 307 del Codice Penale svizzero in caso di falsa testimonianza. Viene inoltre reso edotto sul contenuto degli articoli 124-125-126 del Codice di Procedura Penale ticinese, relativi all'eventuale facoltà di rifiutarsi di rispondere, con precisazione che può avvalersi di tale facoltà in ogni momento dell'interrogatorio (…).

 

Io mi occupo di commercio di canapa dal 1995.

Attualmente da circa un anno sono il maggiore azionista della società __________ con sede a __________. Per il momento voglio mantenere il riservo sugli altri soci. Comunque di questa società io sono responsabile e mi occupo di tutto.

Io mi occupo sia delle piantagioni, sia del raccolto e sia della vendita dei relativi derivati.

Ho numero 5 piantagioni di cui 3 a __________ canton __________, 2 nel cantone Ticino rispettivamente una a __________ e una a __________.

Dico subito che tutte le piantagioni sono state raccolte e la canapa è stata messa nei vari magazzini per l'essiccazione. Nel canton __________ ho tre magazzini dove è ancora in giacenza la merce.

Un magazzino è a __________ dove è stata messa in essiccazione la canapa coltivata a __________. Il raccolto era stato effettuato tra settembre ed ottobre 2001, l'ultimo il 15. Sino a ieri erano stati preparati in bidoni e sacchetti circa 300 chili di canapa pronta ad essere venduta. Si trattava di merce destinata alla vendita in negozi ed era la merce dell'anno a venire.

Io sono titolare di numero 4 negozi in Ticino: __________. Per cui la maggior parte della merce era destinata ai miei negozi. Altra era destinata a clienti, in particolare della Svizzera interna: negozi e grossisti.

Posso affermare che il mio giro di affari va da un milione a due milioni di franchi.

Ho alle mie dipendenze 12 persone fisse e poi anche ausiliari durante i raccolti (…).

 

D6                                 Quanto è il danno che ha subito a seguito del furto-rapina di questa notte?

 

R6 Io vendo la canapa a fr. 7 al grammo per cui 300 chili di canapa lavorata ha un valore globale di ca. fr. 2'100'000.--

      Il guadagno netto su fr. 7 è di fr. 1.50 al grammo (…)"

                                         (XIV).

 

                                         Sui fatti avvenuti quel 10 novembre 2001 hanno riferito pure gli organi di stampa ticinesi.

                                         In particolare, il settimanale __________ ha riportato ampi stralci di un'intervista rilasciata proprio da __________.

                                         Questi alcuni dei passaggi più significativi dell'articolo:

 

"  (…).

Così __________ racconta la rapina di cui è stato oggetto la sua azienda di __________, l'holding __________ che produce e lavora canapa e derivati. I rapinatori si sono portati via 3 quintali di merce, pronta per essere immessa sul mercato. Il valore globale si aggira sui tre milioni di franchi secondo il proprietario, a oltre un milione secondo la polizia. Lui, __________, originario di __________, al momento della rapina era nella sua abitazione di __________ e si è precipitati immediatamente nella fattoria __________ dove, negli ultimi anni, il numero dei coltivatori di canapa è aumentato di parecchio. Non è la prima volta che __________, da __________ anni in Ticino e da 38 coltivatore di canapa, subisce delle rapine. Da quando è in Ticino, difatti, i furti gravi sono oramai già tre. La sua, del resto, è un'azienda leader del settore, azienda che vende i propri prodotti ai canapai di tutta la Svizzera. Circa l'80% della merce è venduta nella Svizzera tedesca.

"Io non so - racconta __________ - chi vi sia dietro. Certo, dei sospetti li ho. Ad ogni modo, di certo che gli assalitori parlavano diverse lingue. Dal dialetto svizzero tedesco a quello romando. Quello che forse era il capo, invece, parlava inglese con forte cadenza balcanica".

La polizia è stata allertata non appena i tre sono riusciti a liberarsi dalla corda plastificata che li immobilizzava. Per loro, lo choc di essere stati assaliti nel sonno e tanta paura. Per __________, una perdita economica grave. "Ma io andrò avanti - dice - non saranno certo i malviventi a fermarmi". Ora dovrà affrontare le questioni legate all'assicurazione per i risarcimenti. La sua, d'altronde, è un'attività produttiva, certo, ma è un'attività che, almeno per lui, ha molto della missione (…)"

                                         (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

 

                             2.11.   Alle luce dei dati appena riportati questo Tribunale ritiene del tutto attendibile la dichiarazione del 7 giugno 2001, mediante la quale l'assicurato ha comunicato all'UAI la ripresa di un'attività lavorativa a tempo pieno con la realizzazione di un salario mensile lordo pari a fr. 9'500.-- (cfr. doc. _) e che ha di fatto determinato la soppressione delle rendite di invalidità.

 

                                         In tale contesto, il patrocinatore di __________ chiede che vengano approfondite le condizioni di salute psichica dell'assicurato esistenti a quel momento. Egli postula l'edizione da parte della __________ della cartella clinica riguardante la sua degenza 14 agosto-13 settembre 2001, l'allestimento di una perizia psichiatrica, nonché l'audizione testimoniale dei suoi medici curanti, dott. __________, __________ e __________ (cfr. VIII).

 

                                         Questo Tribunale ritiene invece di potersi esimere dall'ordinare i richiesti provvedimenti istruttori, siccome - a prescindere dalla summenzionata dichiarazione - dalle tavole processuali emergono elementi sufficienti a rendere plausibile che __________, perlomeno a contare dal 1° gennaio 2001, ha conseguito dei guadagni tali da giustificare la soppressione della rendita di invalidità servitagli dalla __________.

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Secondo la costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.

                                         Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00 e sentenze ivi menzionate).

 

                                         Alla luce degli elementi esposti al considerando 2.10., appare perlomeno azzardato sostenere che il commercio della canapa sarebbe notoriamente un'attività poco redditizia. Poco convincente appare pure il tentativo di dipingere il ricorrente come un perdente, come una vittima di quel particolare mondo (cfr. I, p. 3: "L'esperienza del signor __________ in ambito di canapa è stata disastrosa. Egli si è ritrovato anziano e debole di mente in un mondo fatto di delinquenti e di persone senza scrupoli che non hanno esitato un solo istante ad approfittarsi di lui. Il signor __________ non solo non ha conseguito dei guadagni ma ha perso in quest'attività soldi che egli aveva risparmiato con pazienza negli ultimi anni di attività lavorativa").

 

                                         Lo scrivente Tribunale è cosciente che, al di là di quanto da lui stesso ammesso, è praticamente impossibile quantificare con esattezza i guadagni realizzati da __________, e ciò in ragione della particolare natura, del commercio in questione.

                                         Nondimeno, in considerazione delle dimensioni dell'organizzazione a cui il ricorrente era a capo, esso ritiene altamente verosimile che egli abbia tratto, da questa attività, dei lauti guadagni.

                                         In sede d'interrogatorio di polizia del 10 novembre 2001, l'assicurato ha parlato di un giro di affari annuo che va da un milione a due milioni di franchi (cfr. XIV).

                                         Queste cifre non appaiono sproporzionate se confrontate a quelle fornite dalla Procuratrice Pubblica avv. __________, profonda conoscitrice degli aspetti finanziari legati al fenomeno "canapa", in occasione della conferenza stampa del 10 aprile 2003, indetta dalla Polizia cantonale per fare un primo punto sull'operazione "Indoor", citiamo:

 

"  Come è noto, il giro di affari di negozi che vendono canapa al dettaglio ad uso stupefacente e quello di società che producono, per la vendita all'ingrosso, canapa indoor e outdoor raggiungono cifre molto elevate, a volte di svariati milioni di franchi su base annuale"

                                         (la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Ora, volendo considerare, per prudenza, un giro di affari di un "solo" milione di franchi, il guadagno netto conseguito da __________ sull'arco di un anno, si eleverebbe a fr. 214'285.-- circa (tenuto conto che, a detta dello stesso assicurato, la canapa da lui prodotta veniva venduta a fr. 7.-- al grammo e che su ogni grammo venduto il suo profitto netto era di fr. 1.50, cfr. XIV), una somma sicuramente ben superiore a quella che egli avrebbe realizzato, senza il danno alla salute, continuando a svolgere l'attività di maestro di tennis.

                                         In effetti, secondo quanto dichiarato dalla __________ all'Ufficio AI, nel 1998, qualora non fosse rimasto vittima del noto infortunio, __________ avrebbe percepito un salario annuo di fr. 52'800.-- (cfr. XIII, doc. _).

                                         Ora, è del tutto inverosimile che l'assicurato, negli anni immediatamente successivi, avrebbe potuto più che quadruplicare il proprio reddito, derivato da quell'attività lucrativa.

 

                                         Da notare che anche il prezzo di vendita al grammo che l'insorgente ha indicato alla Polizia cantonale (XIV, fr. 7.-- al grammo), è da considerare assolutamente plausibile (se solo si considera che il ten __________ ha, parlato di un prezzo di fr. 10.-- al grammo in caso di vendita al dettaglio; cfr. __________, "Il contrasto investigativo alla proliferazione della cannabis in Ticino - L'Operazione Indoor").

 

                                         A proposito della documentazione che __________ ha versato agli atti in data 25 novembre 2002 (cfr. VIII + allegati), il TCA osserva quanto segue.

                                         Per quanto concerne la dichiarazione d'imposta e la relativa notifica di tassazione (doc. _), occorre constatare che esse si riferiscono al biennio 1999/2000 e fanno stato dei redditi e della sostanza esistenti nel precedente biennio (1997/1998).

                                         Già per questo motivo, tali documenti non sono quindi utili a supportare la tesi difesa dal ricorrente.

                                         D'altro canto, è notorio che i proventi derivanti dal commercio di canapa, così come quelli risultanti da altre attività clandestine, sfuggono generalmente all'imposizione fiscale (a questo riguardo, dal rapporto del 16 maggio 2003 sul problema della canapa in Ticino, allestito dal gruppo di lavoro sulla canapa istituito dal Consiglio di Stato con ris. n. 764 del 18 febbraio 2003, emerge che nell'ambito del commercio della canapa, vi è una, citiamo: "diffusa pratica del "nero", cioè senza riscontri documentali verificabili e attendibili" e, inoltre, che, citiamo: "l'assenza di documentazione contabile, essenzialmente relativa agli incassi, rende difficoltoso l'accertamento fiscale").

                                         Pertanto, le informazioni desumibili da una dichiarazione d'imposta (rispettivamente, da una notifica di tassazione) non appaiono affatto decisive ai fini del presente giudizio.

                                         Neanche l'estratto dell'Ufficio esecuzione di __________ (cfr. doc. _) non può essere di soccorso all'assicurato.

                                         Dallo stesso risulta sì che nei confronti di __________ sono state avviate diverse procedure esecutive, alcune addirittura risalenti ai primi anni '90, avverso le quali egli ha interposto opposizione, tuttavia, emerge pure che nessun attestato di carenza beni è sinora stato rilasciato, circostanza che va piuttosto nella direzione contraria a quella presumibilmente voluta dall'insorgente.

 

                                         Questa Corte non può neppure ignorare che __________ si è opposto alla soppressione della rendita di invalidità LAINF complementare, decisa dalla __________, mentre ha, dapprima, lasciato crescere in giudicato la corrispondente decisione notificatagli il 17 settembre 2001 dall'Ufficio AI (cfr. doc. _) e, in un secondo tempo, omesso di chiedere il ripristino della rendita AI.

                                         Soltanto nel corso del mese di febbraio 2003 - dopo che l'assicuratore infortuni aveva pertinentemente sottolineato l'incoerenza di un tale agire (cfr. IV, p. 14s.) - l'avv. __________ ha provveduto ad inoltrare all'UAI una nuova domanda di prestazioni (cfr. doc. _: "Fino ad oggi il signor __________ è riuscito a sbarcare il lunario con lavori saltuari. Attualmente egli è nuovamente costretto a far capo alla rendita AI e alla rendita complementare LAINF ed è a completa disposizione per eventuali controlli medici").

 

                                         Merita infine di essere segnalato - sempre nell'ottica di giudicare la scarsa plausibilità delle affermazioni contenute nel ricorso - che, con l'atto di opposizione del 10 maggio 2002, __________ aveva categoricamente negato di avere intrapreso una qualsiasi attività a far tempo dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _).

 

                                         In conclusione, in esito ai considerandi che precedono, il TCA ritiene che la __________ abbia correttamente posto termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2001, realizzati i presupposti per procedere ad una revisione ex art. 22 LAINF della rendita di invalidità complementare riconosciuta ad __________.

 

Comunque, nell'ipotesi in cui dalla procedura attualmente pendente dinanzi all'Ufficio AI dovessero emergere nuovi elementi di giudizio a suo favore, all'assicurato sarebbe riservata la facoltà di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione (cfr. art. 14 LPTCA; cfr., inoltre, la STFA del 30 marzo 1999 nella causa G., H 340/98; la STFA del 17 marzo 1998 nella causa B., C 57/95; la STFA del 17 marzo 1998 nella causa J., C 58/95; la STFA del 30 ottobre 1997 nella causa L., I 297/97 e RCC 1991, p. 381).

 

                             2.12.   Giusta l'art. 52 cpv. 1 LAINF, le prestazioni indebitamente ottenute vanno restituite.

 

                                         Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non é stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui é senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA non pubblicata del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 2000 N. 40, pag. 208; SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti, DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80).

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         In questo caso, l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

 

                                         I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 52 LAINF, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate con una decisione formale (cfr. STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         In casu, il TCA ha, da parte sua, accertato la legalità della decisione della __________ di porre termine alle prestazioni assicurative a contare dal 1° gennaio 2001.

                                         Sarà compito dell'assicuratore infortuni convenuto esaminare se siano o meno adempiuti i presupposti per la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite da __________ (cfr. DTF 126 V 399ss. e STCA del 20 marzo 2002 nella causa D., inc. __________, nota all'assicuratore convenuto).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti