Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2003.16

 

dc/fz

Lugano

7 aprile 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 20 febbraio 2003 interposto da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 28 ottobre 2002 emanata da

 

__________

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 18 marzo 2003 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

ritenuto che comunque, anche l'avv. __________, con scritto  03.04.03  ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della Cassa e postulato l'assegnazione di adeguate ripetibili (VII);

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese; la convenuta verserà alla ricorrente a titolo di ripetibili fr. 1'000.--;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo