Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2003.25

 

mm/td

Lugano

30 agosto 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 aprile 2003 di

 

 

RI1

rappr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 gennaio 2003 emanata da

 

CO1

rappr. da: RA2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 20 novembre 2001, RI1 - alle dipendenze della ditta __________ di __________u in qualità di ferraiolo e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è caduto da una struttura rialzata e si è procurato, stando alla certificazione 9 gennaio 2002 del dott. __________, contusioni al terzo dito della mano destra ed alle parti molli dell'anca sinistra (cfr. doc. 1 e 2).

 

                                         Il caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         L'assicurato è stato dichiarato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 29 novembre 2001 (cfr. doc. 2).

                               1.2.   Nel corso del mese di dicembre 2001, l'assicurato ha iniziato ad accusare disturbi all'inguine, all'addome e nella regione lombosacrale (cfr. doc. 14).

                                         A decorrere dal 2 febbraio 2002 egli si è visto costretto ad interrompere la propria attività lavorativa a causa della presenza di dolori irradianti dalla schiena all'inguine sinistro e verso craniale (cfr. doc. 4, 14 e 25).

 

                               1.3.   Sentito il parere del medico fiduciario (cfr. doc. 43), l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 10 settembre 2002, ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi insorti nel mese di dicembre 2001, facendo difetto una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico in discussione (cfr. doc. 44).

 

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal lic. iur. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. 49), l'CO1, in data 13 gennaio 2003, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 62).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso dell'11 aprile 2003, RI1, rappresentato dal lic. iur. __________, ha chiesto che l'assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi alla schiena di cui egli è sofferente, facendo valere quanto segue:

 

"  In casu i dolori e le lesioni del Signor RI1 sono da attribuirsi, per le ragioni esposte in seguito, all'infortunio del 20 novembre 2001 e non a malattia o a fenomeni degenerativi.

 

Come giustamente la CO1 afferma, si tratta di una questione di fatto sapere se tra l'incidente del 20 novembre 2001 e i danni alla schiena  riportati dal ricorrente vi sia un nesso causale o meno. In base al corso ordinario delle cose e all'esperienza di vita generale non si può certamente escludere che l'infortunio di cui è stato vittima il Signor RI1 sia stato la causa adeguata a cagionargli il danno subito. Gli atti medici devono quindi essere allestiti in modo tale da rappresentare i fatti in maniera completa ed esauriente, affinché sia possibile esaminare se vi è o meno il nesso causale.

 

Si fa notare che la CO1 ha motivato la propria decisione, sostenendo che il Signor RI1 avrebbe accusato i primi dolori al più presto 10 giorni dopo l'incidente.

 

La perizia del servizio medico della CO1 fa ampio riferimento a statistiche e a pareri di eminenti specialisti del campo, per convalidare l'ipotesi che i 10 giorni trascorsi dall'incidente al momento in cui - sempre secondo la __________ - il signor RI1 avrebbe accusato i primi dolori, sarebbero troppi per giustificare un nesso causale.

 

A questo proposito si fa notare che, per quante analogie vi possano essere tra gli infortuni di questo tipo, ogni caso va comunque trattato in modo specifico e non sulla scorta di dati statistici. Inoltre l'ipotesi suggerita dalla CO1 è errata, poiché nel caso specifico il signor RI1, immediatamente dopo l'incidente ha lamentato forti dolori alla schiena. II riposo e i medicamenti antidolorifici che sono stati prescritti e somministrati all'assicurato hanno certamente ed evidentemente alleviato le sofferenze di quest'ultimo, senza tuttavia influire sul nesso di causalità già esistente tra l'infortunio e le conseguenze dello stesso.

 

Quanto è successo al Signor RI1 corrisponde pienamente alla descrizione che la perizia medica della CO1 fa di un trauma alla colonna vertebrale; "Kommt es zur Traumatisierung der Wirblsâule, als Folge einer direkten oder indirekte Gewaltseinwirkung, ist der sofortige bzw. nach Stunden auftretende Schmerz typisch"(cfr. pag. 2 perizia medica CO1 del 8 gennaio 2003).

 

Nella fattispecie il Dr. __________ non ha immediatamente appurato l'esistenza dei sintomi di un trauma alla colonna vertebrale, poiché verosimilmente non sono stati adeguatamente considerati i dolori alla schiena lamentati dal ricorrente. I sintomi erano presenti, ma non sono stati riconosciuti, il Dr.__________ essendosi occupato prevalentemente delle ferite riportate alla mano destra e all'anca sinistra dell'assicurato.

 

II Signor RI1, ignaro del danno subito alla schiena e con l'ausilio di medicamenti antidolorifici ha ripreso la propria attività lavorativa, peggiorando evidentemente la lesione alla schiena. Per questo motivo e solo per questo motivo i sintomi più evidenti del trauma subito si sarebbero verificati - a mente della CO1 - "möglicherweise erst Wochen nach dem Unfall" (cfr. pag. 3 perizia medica CO1 del 8 gennaio 2003).

 

In pratica il Signor RI1, cadendo, si è procurato una lesione alla spina dorsale. II medico curante ha interpretato in modo errato i sintomi dell'assicurato che, involontariamente e seguendo le istruzioni del medico, ha ripreso il proprio lavoro, peggiorando in modo irreversibile il danno subito. Come si vedrà in seguito, non delle patologie preesistenti, ma un'azione repentina, involontaria e lesiva ha danneggiato la salute dell'assicurato.

 

Nell'evenienza concreta, la CO1 non ha quindi considerato con la dovuta attenzione l'aspetto fondamentale del caso dell'assicurato, ovvero la relazione tra l'infortunio del 20 novembre 2001 e i danni conseguenti a tale infortunio.

 

(…)

 

Ai sensi degli artt. 47 LAlnf, 53 ss OAlnf e 12 ss. PA, la CO1 è tenuta a intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per far luce sulle circostanze. Nel caso che ci occupa questo obbligo non è stato rispettato.

 

La dinamica esatta dell'infortunio del 20 novembre 2002, come pure la costituzione fisica del Signor RI1 avrebbero dovuto essere esaminati approfonditamente, al fine di tutelare i diritti dell'assicurato, garantendogli se del caso le prestazioni cui ha diritto.

 

Nella fattispecie la CO1 si è rifiutata di sottoporre il Signor RI1 ad ulteriori analisi e verifiche, esplicitamente richieste, sostenendo, a torto a mente del ricorrente, che "altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato acquisito".

 

II ricorrente chiede a questo lodevole Tribunale di voler ordinare una perizia biomeccanica, atta a confermare che nel caso concreto l'incidente ha effettivamente provocato il danno lamentato dall'assicurato.

 

A questo proposito è utile precisare che gli esami ai quali è stato sottoposto il Signor RI1 non rappresentano che un indizio circa le cause dei dolori e delle lesioni lamentate dall'assicurato. Pertanto non è sostenibile la posizione della CO1, secondo la quale ulteriori analisi sarebbero superflue. Come ha recentemente dichiarato il dr. J. Talbot Selles, attivo presso il NeuroSpine Center of Wisconsin :"An accurate clinical diagnosis is based on correlating the findings of the diagnostic tests (such as an MR1), with the patients specific symptoms and the physician's findings from a complete physical exam."

 

(…)

 

Le conclusioni presentate dai medici della CO1, Dr. __________ e Dr. __________ vengono contestate per i motivi sopra esposti, ovvero perché tali conclusioni si basano su dati incompleti.

 

Per quanto concerne la possibile presenza di patologie preesistenti si fa notare quanto segue.

 

II Signor RI1, prima dell'evento infortunistico, ha sempre goduto di buona salute II ricorrente dispone di un solo rapporto medico pertinente al caso in esame e più precisamente un rapporto redatto il 31 gennaio del 1996 della __________ di __________. A pagina 2 di tale documento si legge; "Wirbelsäule nicht druckdolent, frei beweglich. Nervensystem kursorisch geprüft unauffällig".

 

A motivazione dell'impugnata decisione, in un primo tempo la CO1 sostiene che i dolori sarebbero stati avvertiti dal paziente solo dopo 10 giorni circa dall'evento infortunistico e quindi non in tempo per giustificare il nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni riportate dall'assicurato. In un secondo tempo e in via subordinata, l'Istituto assicurativo riferisce che le lesioni stesse sarebbero da imputarsi a delle patologie preesistenti e quindi non sarebbero in relazione con l'incidente.

 

La CO1 non considera il fatto che la diagnosi incompleta del dr. __________, avvenuta il giorno successivo all'incidente, sia in questa vicenda un elemento di centrale importanza. Qualora infatti il dr. __________ avesse sottoposto il ricorrente ad un esame adeguato e più approfondito, dalla visita sarebbe immediatamente emerso il nesso di causalità tra i dolori lamentati dal paziente l'infortunio, segnatamente l'urto subito dalla schiena di quest'ultimo.

A questo proposito si ricorda come il dr. __________ abbia "scaricato" il Signor RI1 (cfr. scritto 3 aprile 2002) allorquando lo stesso ha manifestato l'intenzione di procedere ad ulteriori esami medici per stabilire la reale natura delle lesioni riportate alla schiena.

 

Nella fattispecie, anche qualora fosse dimostrata la presenza di patologie alla schiena precedenti il 20 novembre 2001, le stesse non avrebbero comunque potuto provocare, senza il verificarsi dell'evento infortunistico in esame, le lesioni e i dolori lamentati dall'assicurato.

 

In casu, a eventuali patologie preesistenti si sono sommate, dopo l'incidente, una diagnosi errata, cui è seguito - su indicazione del medico curante - un periodo di un'intensa attività lavorativa, oltre alla somministrazione di terapie e/o cure verosimilmente errate o comunque non appropriate, né adeguate ai problemi lamentati dal ricorrente.

 

Solo dopo due mesi dall'incidente si è potuto constatare il reale danno alla schiena del ricorrente, il quale ha invitato la CO1, rispettivamente il medico dell'Istituto assicurativo, a voler procedere ad ulteriori approfondimenti. La CO1 si è sempre rifiutata di approfondire le cause dell'infortunio occorso all'assicurato, nonostante la richiesta esplicita rivolta anche in sede di opposizione. La perizia medica richiesta in questa sede potrà confermare la posizione del ricorrente"

                                         (I).

 

                               1.5.   In data 14 aprile 2003, l'assicurato ha puntualizzato alcune delle indicazioni contenute nel referto 8 gennaio 2003 allestito dal dott. __________ (cfr. III).

 

                               1.6.   L'assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).

 

                               1.7.   Con ordinanza del 5 giugno 2003, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria, affidandone l'allestimento al Prof. dott. __________, Direttore della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ (VII).

 

                                         Con scritto del 15 settembre 2003, il dott. __________r ha informato questa Corte di non potere dare seguito al mandato affidatogli poiché sovraccaricato di lavoro (cfr. XVIII).

 

                               1.8.   Con ordinanza del 24 settembre 2003, lo scrivente TCA ha affidato l'esecuzione della perizia giudiziaria al PD dott. __________, responsabile della chirurgia della colonna vertebrale presso l'__________ (XIX).

 

                               1.9.   In data 25 giugno 2004, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (XXI), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. XXII).

 

                                         L'assicuratore convenuto ha preso posizione il 21 luglio 2004 (cfr. XXIII), mentre l'assicurato, da parte sua, lo ha fatto in data 18 agosto 2004 (cfr. XXIV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di dicembre 2001, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l'assicuratore LAINF convenuto era o meno legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla schiena accusati dall'insorgente.

 

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che l'CO1 ha preso la decisione di negare il diritto a prestazioni per quanto concerne i disturbi lamentati dall'insorgente alla regione lombare (cfr. doc. 62, p. 3), fondandosi sul parere espresso dai propri medici fiduciari, i dott. __________ e __________, entrambi spec. FMH in chirurgia ortopedica, a mente dei quali l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del novembre 2001 è da considerare, tutt'al più, possibile (cfr. doc. 43 e 61).

 

                                         RI1 contesta la tesi sostenuta dai medici di fiducia dell'Istituto assicuratore, facendo valere che questi ultimi si sarebbero fondati su degli errati presupposti, riguardanti, da un lato, il momento in cui sono per la prima volta insorti i disturbi al rachide lombare e, dall'altro, lo stato preesistente all'infortunio (cfr. I).

 

                               2.8.   Alla scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al PD dott. __________, responsabile della chirurgia della colonna vertebrale presso l'__________.

 

                                         Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi del ricorrente (cfr. XXI, p. 1-4) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status clinico e radiologico (cfr. XXI, p. 5-6), il dott. __________ ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  - Chronisch rezidivierendes Lumbalsyndrom bei isthmischer

  Spondylolyse/-olisthesis L5/S1 Grad I nach Meyerding

- Rezidivierende cervico-thorakale Schmerzen

- Zustand nach Oberschenkelkontusion links"

                                         (XXI, p. 6).

 

                                         Per quanto qui d'interesse, il perito giudiziario - avallando in tal modo la valutazione espressa, a suo tempo, dai dott. __________ e __________ (cfr. doc. 43 e 61) - ha affermato che il nesso di causalità naturale fra l'evento traumatico del 20 novembre 2001 ed i disturbi lamentati dall'assicurato nella regione della colonna lombare, originati da una preesistente spondilolistesi L5/S1 su spondilolisi, non può essere dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, ciò che, in ultima analisi, non permette di impegnare la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto:

 

"  2) Stehen die diagnostizierten Beschwerden mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem Kausalzusammenhang mit dem Unfall vom 22.11.2001?

Die vom Exploranden geschilderten lumbalen Rückenschmerzen sind auf Grund der vorliegende Bild gebenden Befunde gut nachvollziehbar. Diese Beschwerden stehen aber nicht im Zusammenhang mit dem stattgehabten Unfallereignis.

 

Begründung?

Die initiale Schmerzpräsentation ist gemäss Exploranden als auch gemäss Akten primär nicht im Rückenbereich lokalisiert, sondern im Oberschenkelbereich, wo eine direkte Traumatisierung stattgefunden hat. Diese Spondylolisthesis ist eine erworbene Affektion bei genetischer Dysposition. Durch den Fehltritt mag eine Traumatisierung stattgefunden haben. Offenbar kann diese aber nicht schwer gewesen sein, ansonsten wäre eine initial lokalisierte entsprechende Schmerzproblematik, evtl. einhergehend mit einer Ischialgie zu erwarten gewesen.

 

3) Sollten Sie die Beurteilung von Dr. __________ vom 08.01.2003 nicht teilen, erwähnen Sie bitte die Gründe dafür.

Die von Herrn __________ dargelegte ausführliche Darstellung der Situation und Beurteilung ist plausibel und klar und entspricht auch der Einschätzung des Gutachters"

                                         (XXI, risposta ai quesiti peritali n. 2 e 3).

 

                                         Rispondendo al quesito peritale n. 4, l'esperto designato dal TCA ha inoltre negato che una valutazione biomeccanica del trauma subito - postulata dall'assicurato con il suo scritto del 30 giugno 2003 (cfr. XI) - possa rivelarsi in qualche modo utile:

 

"  4) Wäre es nötig, eine biomechanische Begutachtung um die Aetiologie der Beschwerden von Herrn RI1 zu erklären?

Nein, eine biomechanische Abschätzung der Schwere des Traumas erscheint hier nicht von Relevanz. Herr RI1 hat seinerseits Kalkulationen über die eingewirke Energie angestellt, die aber einfachsten physikalischen Prinzipien nicht Stand halten. Es bleibt zu unterstreichen, dass die Relevanz des Vorzustandes hier entscheidend ist. Ohne die Schwere des Traumas vordergründig mitzubeurteilen, erscheint die primäre Manifestation der Beschwerden darauf hinzuweisen, dass keine schwere Traumatisierung der Wirbelsäule stattgefunden hat und auch der Verlauf spricht dagegen. Auch Herr RI1 erwähnt klar, dass initial nicht der Rücken im Vordergrund stand und das die Symptomatik im Verlauf sehr wechselhaft war. Er hat insbesondere auch den Eindruck, dass die Manipulation durch Dr. __________ nochmals eine richtungsweisende Verschlechterung gebracht hat"

                                         (XXI, p. 7).

 

                               2.9.   Il 18 agosto 2004 RI1 ha presentato un allegato di osservazioni, con il quale ha contestato il referto allestito dal dott. __________ e, ritenendo che esso non possa costituire una base sufficiente per il giudizio, ha postulato l'esecuzione di una perizia biomeccanica (cfr. XXIV).

 

                                         In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

                                         Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Deve tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

 

                                         In concreto, il rapporto peritale del dott. __________ - responsabile della chirurgia della colonna vertebrale presso __________ nonché docente universitario, attività che gli hanno indubbiamente consentito di acquisire una vasta esperienza ad un alto livello scientifico - non contiene contraddizioni.

 

                                         D’altra parte, la perizia giudiziaria presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e persuasivo, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

 

                                         Questo Tribunale non ha quindi ragioni per non fare proprie le chiare e convincenti conclusioni enunciate dal Prof. dott. __________ ed esposte al considerando precedente.

 

                                         Per quanto concerne le obiezioni sollevate dal ricorrente, il TCA osserva, in primo luogo, che - a prescindere dal fatto che l'opinione del dott. __________, generalista, non potrebbe comunque scalfire il valore probante della perizia specialistica allestita dal PD dott. __________ - il citato medico curante, nel suo rapporto del 7 marzo 2002, ha semplicemente riportato la convinzione del suo paziente a proposito dell'eziologia dei disturbi localizzati al rachide lombare (cfr. doc. 4: "Er [der Patient, n.d.r.] bringt die Beschwerden in den Zusammenhang mit dem Sturz vom. 21.11.01, …").

                                         L'assicurato non può quindi essere seguito allorquando afferma che il referto del dott. __________ si troverebbe in contrasto con la perizia giudiziaria.

 

                                         D'altra parte, occorre rilevare che il dott. __________, tenuto conto segnatamente del decorso dei disturbi, ha giudicato come semplicemente possibile che la caduta del novembre 2001 abbia traumatizzato le alterazioni degenerative preesistenti (cfr. XXI, p. 6: "Durch den Fehltritt mag eine Traumatisierung stattgefunden haben. Offenbar kann diese aber nicht schwer gewesen sein, …" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Non è pertanto corretto sostenere che l'infortunio assicurato avrebbe giocato un ruolo scatenante per rapporto alla sintomatologia algica lombare lamentata dall'insorgente.

 

                                         Il ricorrente postula infine l'esecuzione di una perizia biomeccanica.

                                         Al proposito, questa Corte rileva che, seppure in un ambito diverso (quello dei traumi d'accelerazione al rachide cervicale), il TFA ha stabilito che le risultanze di una perizia biomeccanica vanno prese in considerazione soltanto nell'esame della causalità adeguata (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa A., U 193/01, pubblicata in Plädoyer 6/03, p. 73ss.).

                                         Per il resto, si fa riferimento alla convincente risposta che il Prof. __________ ha fornito al quesito n. 4 (cfr. XXI, p. 7).

 

                                         In esito a quanto precede, può essere ammesso che è stato dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. i riferimenti, giurisprudenziali e dottrinali, menzionati al consid. 2.5.), che i disturbi localizzati al rachide lombare non costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio del 20 novembre 2001.

 

                                         In conclusione, nella misura in cui l'CO1 si è rifiutato di ammettere la propria responsabilità relativamente ai disturbi lamentati dal ricorrente alla colonna lombare, la decisione su opposizione impugnata deve essere senz'altro confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

PE1

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti