Raccomandata |
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Incarto n.
rs/fe |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2003 di
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_____________
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contro |
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la decisione del 14 aprile 2003 emanata da |
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_____________
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 novembre 2002 la Casa per anziani __________ ha annunciato alla __________ un evento, accaduto il 21 ottobre 2002, che ha avuto per protagonista la propria dipendente, allora __________, oggi __________ (cfr. doc. _), stagiaire fisioterapista:
" Mentre mobilizzava un ospite, questi perdeva l'equilibrio e per evitare che cadesse, ha fatto un movimento sbagliato" (doc. _).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 15 gennaio 2003, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute a livello cervicale, siccome esso non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. _).
1.3. A seguito dell'opposizione interposta il 28 gennaio 2003 dall'avv. __________ per conto dell'assicurata e precisata con scritto del 24 febbraio 2003 (cfr. doc. _), la __________, il 14 aprile 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione, puntualizzando che i disturbi accusati dall'insorgente nemmeno costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso del 2 giugno 2003, l'assicurata, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che l'evento del 21 ottobre 2002 di cui essa è rimasta vittima presso la Casa Anziani __________ sia considerato quale infortunio ai sensi della LAINF e conseguentemente che la __________ venga condannata a riconoscere le prestazioni di legge relativamente ai disturbi lamentati, adducendo:
" (…)
1.
La qui ricorrente mentre svolgeva l'attività di fisioterapista (stagista) presso la Casa per Anziani __________ è rimasta vittima di un evento traumatico il 21 ottobre 2002.
Il Prof. Dott. Med. __________, primario del servizio neurochirurgia dell'Ospedale Regionale di __________, ha certificato la presenza di una sindrome algico-deficitaria nell'arto sup. sin. dopo un trauma in trazione/distorsione (certificato 27.12.2002 - doc. _).In precedenza il Dottor __________ con certificato 22 novembre 2002 (doc. _) ha espresso le proprie valutazioni sul caso, sottolineando in particolare che è a causa della compressione radicolare C6 con leggera compressione midollare è dovuta all'evento traumatico, data anche l'assenza di articolazioni degenerative maggiori ed il fatto che la paziente non abbia mai presentato alcuna sintomatologia cervico-bachiale fino al 21.10.2002.
Lo stesso Dott. __________, confermando la certificazione del Prof. __________ del 27.12.2002, ossia trattarsi di una sindrome algico-deficitaria nell'arto sup. sinistro insorto dopo un trauma in trazione/distorsione, ne considera l'evoluzione favorevole con regressione pressoché completa della sintomatologia dolorosa disestesiante inizialmente accusata, unicamente con riposo evitando qualsiasi sforzo.
La qui ricorrente ha quindi recuperato la capacità lavorativa dapprima al 50% a partire dalla metà di gennaio (certificato 27.12.2002 Prof. __________), quindi al 70% e poi definitivamente (certificato 08.01.2003 Dott. __________ - doc. _).
Prove: doc., testi, perizie.
2.
Dalle constatazioni mediche sopraindicate risulta evidente ed incontestato che le disfunzioni ed dolori patiti dalla signora __________ sono stati unicamente conseguenza dell'incidente occorso il 21 ottobre 2002 sul posto di lavoro.
Attualmente essa è del tutto guarita.
Prove: doc., testi.
3.
La __________, società che assicura gli infortuni del personale della Casa per Anziani datrice di lavoro, rifiuta tuttavia di considerare infortunio l'evento di cui si tratta.
Essa osserva in sintesi che non è stato superato l'ambito degli avvenimenti usuali ed abituali, quotidiani per una fisioterapista che si occupa di persone anziane e che di conseguenza, mancando il fattore esterno straordinario, non si è in presenza d'infortunio secondo la legge e la relativa ordinanza.
Vani sono stati i reiterati tentativi di far comprendere all'assicurazione che, precisamente per la sua dinamica, l'incidente doveva essere assimilato ad un infortunio a' sensi della LAINF e relativa ordinanza, tesi avvalorata dalle considerazioni mediche sulle conseguenze e sulla sparizione dei sintomi, dopo semplice osservanza di un periodo di riposo.
Prove: doc., testi.
4.
La Compagnia d'assicurazione sembra in effetti speculare al di là dell'usuale e del lecito sui termini usati dalla vittima, rispettivamente dai medici, per descrivere l'evento traumatico.
A mente della ricorrente tale prassi, se avallata acriticamente, potrebbe assumere conseguenze assai pericolose, sino ad essere in contrasto con lo scopo stesso della Legge, oppure prestarsi ad abusi.
Secondo la stessa considerazione della __________ sarebbe stato sufficiente che la signora __________ avesse usato il termine "scivolare" per considerare il caso quale infortunio, mentre l'assicurato, rispettivamente il suo medico ha usato il termine "perdeva equilibrio".
Occorre però evitare che le dichiarazioni di sinistro, le eventuali opposizioni a decisioni delle Compagnie d'assicurazione ed infine i ricorsi contro decisioni delle stesse Assicurazioni, si riducano ad esercizi letterali di una definizione di un movimento o di un comportamento. Al di là quindi di una definizione dei termini, occorre considerare quello che è in realtà successo.
La sindrome algico-deficitaria nell'arto sup. sinistro dopo un trauma in trazione/distorsione che ha causato la cosiddetta ernia "di sforzo" è stata provocata da un movimento involontario, improvviso ed imprevisto, a cui è stato sottoposto il braccio sinistro della signora ___________ allorquando, vistesi cadere adesso la massa ed il peso del paziente che stava accudendo, ha perso l'equilibrio, scivolando.
L'impossibilità di controllare il proprio movimento, in necessario scivolamento, ha portato il braccio in una posizione del tutto inusuale, imprevista ed imprevedibile anche nello svolgimento dell'attività di una fisioterapista che si occupa anche (ma non solo) di persone anziane. Si rileva peraltro che persone anziane della mole e del peso di quella che era in cura in quel momento non sono assolutamente la norma.
Prove: doc., testi.
5.
Nella situazione sopra descritta, dati per acquisiti i requisiti e le definizioni di infortunio della Legge e la relativa interpretazione giurisprudenziale, la qui ricorrente ritiene che il caso debba essere considerato come infortunio, assoggettato all'assicurazione infortunio obbligatorio del datore di lavoro." (Doc. _)
1.5. L'Istituto assicurato, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
1.6. Pendente causa il TCA, da un lato, ha chiesto al rappresentante dell'assicurata di indicare il peso di quest'ultima al momento dell'evento annunciato alla __________ (cfr. doc. _).
Dall'altro, questa Corte ha invitato la Casa Anziani __________ a comunicare il peso, all'epoca dell'evento in questione (21.10.2002), del paziente con il quale stava lavorando la ricorrente e la relativa corporatura (cfr. doc. _).
Il 6 febbraio 2004 l'avv. __________ ha risposto:
" (…) vi informo che la signora __________ al momento dell'evento annunciato alla __________ pesava kg. 57." (Doc. _)
Il direttore della Casa Anziani __________, il 16 febbraio 2004, ha affermato:
" (…) vi comunichiamo che non siamo riusciti a ricostruire esattamente quale ospite stava mobilizzando al momento dell'annunciato infortunio.
In ogni caso, durante quella giornata, gli ospiti trattati erano tutti di costituzione normale." (Doc. _)
1.7. Il 19 febbraio 2004 il patrocinatore dell'assicurata ha puntualizzato:
" la signora __________ (nuovo cognome dopo il matrimonio) è sorpresa, incredula di fronte alla comunicazione del 16 febbraio 2001 della Casa __________, che non esita a definire menzognera.
La mia cliente ben si ricorda che il 21.10.2002 quando restò vittima dell'infortunio si stava occupando del signor __________ deceduto il 17.02.2003, il quale misurava oltre 190 centimetri per un peso dai 100 ai 120 kg., quindi una persona dalla corporatura indubbiamente fuori dal comune.
In ogni modo, se del caso, è possibile confermare la dichiarazione della signora __________ con testimonianze e/o con documenti d'identità, cartelle mediche, cliniche, ecc. In particolare la signora __________ (c/o __________) bene conosceva il signor __________." (cfr. doc. _)
1.8. Il TCA, il 23 febbraio 2004, ha inviato alla Casa Anziani __________ il seguente scritto:
" (…)
il TCA è venuto a conoscenza del fatto che l'ospite con il quale stava lavorando l'assicurata si chiamerebbe __________.
Voglia, di conseguenza, comunicare il peso e la corporatura di questo paziente." (cfr. doc. _)
Il 2 marzo 2004 il direttore della Casa Anziani __________ ha risposto:
" (…) vi comunichiamo che nel periodo dell'infortunio in questione il signor __________ aveva un peso di kg. 84 e una corporatura normale." (Doc. _)
1.9. L'avv. __________, con scritto del 10 marzo 2004, ha osservato:
" appare perlomeno strano che ora, a distanza di un anno e mezzo dall'accaduto, la controparte "ben si ricorda" non soltanto del nome, ma anche dell'altezza (decisamente oltre la norma) della persona ed anche del suo peso, anch'esso tutt'altro che indifferente: se effettivamente detto paziente avesse avuto quelle caratteristiche che ora essa pretende, a non averne dubbio l'avrebbe menzionato a tempo debito e sottolineato ancora nella procedura.
Invece, nulla di tutto ciò: la spiegazione è data dalla Cassa quando dice che il paziente era di corporatura normale e pesava 84 kg, smentendo completamente le asserzioni della ricorrente! Si aggiunga ancora che l'assicurata non doveva trasportare il paziente, l'avrebbe invece semplicemente trattenuto.
A mente della Compagnia, alla luce della risposta data dalla Casa, appare del tutto superfluo sentire testimoni per cui si oppone alla richiesta formulata da controparte.
Con riferimento a quanto già espresso in precedenza, la Compagnia si conferma nelle proprie allegazioni e domande." (Doc. _)
1.10. Il 16 marzo 2004 l'avv. __________ ha precisato:
" la signora __________ conferma che al momento dell'incidente stava lavorando, come stagiaire, con il signor __________.
La stessa prende atto che, finalmente, la direzione del __________, dopo una serie di reticenze sia in sede del presente ricorso sia di discussione sul contratto di lavoro, seppur non ammette chiaramente, non smentisce che il paziente indicato era il signor __________.
Non si vede peraltro il motivo per cui non è stata prodotta una cartella con i dati del signor __________, cartella che presumibilmente viene allestita per ogni ospite della casa (medicalizzata).
Data la violenza con cui è stata investita, la signora __________ resta convinta che il peso possa essere superiore a quello indicato nella lettera 02.03.2004." (Doc. _)
1.11. I doc. _ e _ sono stati inviati all'avv. __________ per conoscenza (cfr. doc. _).
I doc. _ e _ sono stati trasmessi all'avv. __________ per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. _).
L'avv. __________, il 31 marzo 2004, ha rilevato:
" (…)
La signora __________, sin da quando è stata investita - improvvisamente ed inopinatamente - dal paziente che stava seguendo, ha sostenuto che si trattava di una persona di corporatura e peso al di sopra della norma.
Basta rileggere fra gli altri lo scritto 24 febbraio 2003, ove si dice che "per sostenere un paziente di grossa e pesante corporatura", oppure il testo stesso del ricorso, ove si può leggere "… vistisi cadere addosso la massa ed il peso del paziente che stava accudendo…" (punto no. 4 pag. 4).
Nella dichiarazione di infortunio allestita dalla Casa per anziani e fatta sottoscrivere dalla signora __________ non figurava il nome del signor __________.
La Casa aveva tuttavia sottoposto all'allora stagiaire __________ un formulario in bianco per la firma, che è stata apposta pur con titubanza ma in buona fede, dal momento che sul formulario agli atti non figura il nome del signor __________ si deduce che è stato usato il formulario firmato in bianco e non quello firmato in precedenza con l'indicazione del nome del paziente.
In ogni modo la corporatura e il peso del signor __________ hanno una importanza relativa, determinante restando che al momento dell'evento la stagiaire stava seguendo un esercizio che il paziente __________ eseguiva alla spalliera, come tutti i giorni, quando improvvisamente è caduto ed è franato addosso alla signora __________, la quale nel tentativo (riuscito ) di salvare il paziente, ha riportato le gravi conseguenze descritte nei certificati agli atti.
La testimonianza indicata potrà far luce, in quanto necessario, sulla persona del signor __________, a comprova della buona fede della ricorrente. Essa ha iniziato la sua attività di stagiaire a metà giugno 2002 presso la Casa per Anziani ed il signor __________ era il paziente che giornalmente veniva affidato alle sue cure. Per questo motivo e per la sua mole il signor __________ non può essere dimenticato dalla signora __________." (Doc. _)
1.12. Il doc. _ è stato notificato per conoscenza all'avv. __________ (cfr. doc. _).
1.13. Il 5 aprile 2004 l'avv. __________ ha ancora puntualizzato:
" l'impressione è che appaiono sempre più dettagli man mano che il tempo trascorre, il che è tanto più strano quanto ininfluente.
A parte il fatto che la buona fede, alla quale si appella la ricorrente, sempre si presume, si prende atto che anche la controparte ammette che la corporatura ed il peso del paziente "hanno una importanza relativa". Ovvio quindi che viene qui riconfermata l'opposizione all'audizione testimoniale siccome inconcludente.
La descrizione più o meno dettagliata e prosaica che ora si cerca di dare all'evento non serve per quanto già ripetuto a più riprese.
Non posso quindi che riconfermare quanto già espresso in precedenza, confidando nel fatto che ora lo scambio di corrispondenza sia terminato." (Doc. _)
1.14. I doc. _ e _ sono stati trasmessi per conoscenza all'avv. __________ (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la ____________ debba o meno essere tenuta a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza del danno alla salute lamentato da __________.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie oggetto della presente vertenza si è verificata il 21 ottobre 2002, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002.
2.4. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.6. Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione di infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che è considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella causa B.).
Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 2.3.), fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."
2.7. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.8. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio (cfr. RDAT I-2003 N.79 pag. 313).
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, DTF 116 V 136ss. consid. 4b, DTF 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; DTF 116 V 141 consid. 4b).
2.9. In concreto, come visto (cfr. consid. 1.1.), il datore di lavoro dell'assicurata, nel compilare l'annuncio di infortunio del 5 novembre 2002, ha descritto nel seguente modo l'evento occorsole il 21 ottobre 2002:
" Mentre mobilizzava un ospite, questi perdeva l'equilibrio e per evitare che cadesse, ha fatto un movimento sbagliato" (doc. _).
La dinamica dell'evento del 21 ottobre 2002 è stata così precisata, il 22 novembre 2002, dal Dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, presso il quale l'assicurata era stata inviata dal suo medico curante:
" (…)
in data 21.10.2002 sul lavoro come fisioterapista la paziente evitava un'improvvisa caduta di un paziente tenendolo con il proprio arto superiore sinistro, risentendo subito un intenso dolore scapolare a sinistra (…)" (Doc. _)
In sede di opposizione alla decisione formale del 15 gennaio 2003, con la quale la __________ aveva negato il proprio obbligo contributivo, l'insorgente, rappresentata dall'avv. __________, ha affermato:
" (…)
Nel nostro caso si tratta infatti di un'ernia detta "di sforzo", provocata da un sovraccarico dell'arto destro, e considerata infortunio in quanto dovuta ad uno sforzo eccessivo in rapporto al fattore esterno straordinario.
Si tratta in effetti di un peso eccedente largamente il carico abitualmente sostenuto e sopportato dall'assicurata, in particolare nell'ambito della propria professione, sproporzionato alla sua costituzione fisica.
Che si tratti di un fattore esterno straordinario è pacifico poiché dovuto ad una caduta inaspettata e imprevedibile del paziente, caduta che ha richiesto l'intervento della terapista.
In altri termini non è un avvenimento che si può oggettivamente qualificare come quotidiano o abituale (…)." (Doc. _)
Dallo scritto del 24 febbraio 2003, con il quale il patrocinatore della ricorrente ha precisato l'opposizione del 28 gennaio 2003, è emerso che:
" (…)
Durante lo svolgimento della propria attività lavorativa la signora __________ si è trovata improvvisamente nella necessità di sostenere un paziente di grossa e pesante corporatura, affetto da Parkinson, per evitare le prevedibili gravi conseguenze di una caduta dall'attrezzo in cui si trovava per svolgere la terapia.
II braccio destro della signora __________ si è trovato inaspettatamente e di colpo investito dalla pesante massa del paziente, è rimasto incastrato e si è bloccato, provocando una violenta torsione. Da qui le conseguenze sull'integrità fisica dell'assicurata.
Ad ulteriore comprova che si tratta di un incidente si rileva che la signora __________ non si è sottoposta a cure particolari (infiltrazioni, ecc.) ma è guarita con il semplice riposo di ca. 3 mesi, dal 1 ° marzo 2003 è abile al lavoro al 100% (…)." (Doc. _)
A proposito dell'opposizione del 28 gennaio 2003 e del relativo completamento del 24 febbraio 2003 occorre osservare che in realtà in occasione dell'evento del 21 ottobre 2002 non è stato coinvolto l'arto superiore destro, come indicato dall'avv. __________, bensì il braccio sinistro (cfr. doc. _).
Infine nell'atto di ricorso l'assicurata ha, per la prima volta, asserito che il danno alla salute sarebbe stato provocato da un movimento involontario, improvviso ed imprevisto, a cui è stato sottoposto il suo braccio sinistro allorquando, vistasi cadere addosso la massa ed il peso del paziente che stava accudendo, ha perso l'equilibrio, scivolando (cfr. consid. 1.4.; doc. _).
La giurisprudenza (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid. 2; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189), ha stabilito che in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono.
Tutto ben considerato, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, reputa di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell'evento, sulle univoche indicazioni contenute nell'Annuncio di infortunio del 5 novembre 2002, peraltro controfirmato dall'assicurata stessa in segno di approvazione, e nel rapporto medico del 22 novembre 2002 del Dr. med. __________.
Per quanto riguarda l'osservazione dell'assicurata relativa al fatto che essa avrebbe firmato in bianco il formulario "Annuncio di infortunio", va rilevato, da un lato, che tale obiezione è stata formulata soltanto con lo scritto del 31 marzo 2004 (cfr. consid. 1.11., doc. _). Dall'altro, che comunque essa non ne ha contestato il contenuto relativamente a quanto accaduto il 5 novembre 2002.
La versione dei fatti emersa dall'Annuncio di infortunio e dal rapporto del Dr. med. __________ è stata fornita prima che la __________ emanasse la decisione formale del 15 gennaio 2003 con la quale ha rifiutato di assumere il caso riguardante la ricorrente. Inoltre quanto sostenuto in sede di opposizione e soprattutto di ricorso risulta meno credibile principalmente in considerazione della circostanza che dalle prime dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro e dal Dr. med. __________ emerge che è stato il paziente di cui si occupava l'assicurata a perdere l'equilibrio e non la medesima, la quale si è invece conseguentemente attivata per evitare che questi cadesse (cfr. doc. _).
2.10. La nostra Corte federale ha già avuto modo di giudicare due fattispecie analoghe a quella sub judice, negando in entrambi i casi l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge.
In una sentenza del 14 febbraio 2000 nella causa B., U 238/99 (menzionata dall'INSAI a pagina 3 della querelata decisione su opposizione) - concernente un infermiere che, nell'aiutare una paziente che stava per soffocare a causa di un boccone e stava perdendo conoscenza, aveva dovuto sopportarne l'intero peso (55-60 kg), riportando in tal modo un danno alla colonna vertebrale - il TFA ha negato il carattere infortunistico all'evento in questione:
" (…).
Il est ainsi établi que le 15 octobre 1996, alors que le recourant procédait selon la méthode de Heimlich, il a ressenti une douleur dorsale jusque dans l'épaule droite en voulant aider la patiente qui s'étouffait et qui perdait connaissance.
Il n'apparaît donc pas qu'un quelconque facteur extraordinaire ait marqué cet incident, qui n'excède pas le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels pour un infirmier expérimenté travaillant dans une clinique de psychiatrie gériatrique (voir aussi ATF 116 V 139 consid. 3c; comp. RAMA 1994 no U 180 p. 38 consid. 3a).
Cela étant, le caractère accidentel de l'événement doit être nié. Le recours est mal fondé de ce chef." (STFA succitata, consid. 4).
La seconda fattispecie - oggetto di una sentenza del 15 gennaio 2003 nella causa S., U 421/01 - riguarda un'ausiliaria di cure presso una casa per anziani, la quale, unitamente ad una collega, stava trasferendo un ospite dal letto alla carrozzina. La collega è inaspettatamente inciampata, di modo che l'assicurata si è trovata a dovere sopportare l'intero peso della paziente (66 kg), accusando un improvviso dolore alla regione sacrale.
Anche in questo caso, la nostra Massima Istanza non ha ritenuto adempiuti i presupposti per potere ammettere l'esistenza di un fattore esterno straordinario e, quindi, di un infortunio, affermando, citiamo:
" (…).
Gestützt auf die Aussagen der Beschwerdeführerin sowie von K.________ ist das Erfordernis der mechanischen Einwirkung eines äusseren Faktors beim Ereignis vom 11. Dezember 1999 erfüllt. Wie die Vorinstanz, auf deren Erwägungen verwiesen wird, richtig ausführt, fehlt es jedoch an der Ungewöhnlichkeit. Im Hinblick auf die berufliche Gewöhnung sowie die Konstitution der Versicherten (62 kg) im Vergleich zur Patientin (66 kg) ist ein aussergewöhnlicher Kraftaufwand (BGE 116 V 138 f. Erw. 3b; RKUV 1994 Nr. U 185 S. 79 f. Erw. 2b) zu verneinen und sprengt das Ereignis den Rahmen des Alltäglichen und Üblichen nicht. Zudem bezieht sich das Begriffsmerkmal der Ungewöhnlichkeit nach der Definition des Unfalls nicht auf die Wirkung des äusseren Faktors, sondern nur auf diesen selber, weshalb auf Grund der von den Ärzten des Paraplegiker Zentrums Y.________, Institut für Radiologie, diagnostizierten Diskushernie (Bericht vom 16. Dezember 1999) nicht auf ein Unfallereignis im Rechtssinne geschlossen werden kann. Da die Kriterien des Unfallbegriffs nach dem Gesagten nicht erfüllt sind, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Weitere Beweisvorkehren sind nicht notwendig (BGE 124 V 94 Erw. 4b)"
(STFA succitata, consid. 3).
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale è utile segnalare che in una sentenza dell'11 aprile 2003 nella causa A. (inc 35. 2003.3) il TCA, pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato qualche giorno dopo aver posato delle lastre di marmo ha consultato il suo medico curante per una "lombalgia acuta", ha deciso che non si era confrontati con un infortunio. Infatti, da un lato, non vi era stato l'intervento di un fattore causale esterno, poiché il danno alla salute si era manifestato senza che vi fosse stato impatto né con altre persone, né con oggetti. Dall'altro, non vi era stato né un movimento scombinato, in quanto il movimento non si era prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma, né uno sforzo manifestamente eccessivo.
A quest'ultimo proposito questa Corte ha rilevato:
" (…)
La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze (costituzione fisica, abitudini professionali, ecc.) del caso concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
In casu, A. ha costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di ricorso - che la lastra di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un peso di circa 50 kg.
In occasione dell'incontro che ha avuto luogo il 29 aprile 2002, il capo-operaio della ditta G., signor D., ha affermato che il peso di una lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si aggira attorno ai 150-180 kg (cfr. doc. _).
Al riguardo, questa Corte osserva che, anche qualora si volesse ammettere che la lastra in questione aveva il peso indicato dal signor D., non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso effettivamente sopportato dall'insorgente era nettamente inferiore, se è vero che egli doveva sollevare la lastra soltanto da un lato (cfr. doc. _).
D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da A., ovvero l'operaio addetto alla posa di marmi (…)." (STCA dell'11 aprile 2003 nella causa A., 35.2003.3, consid. 2.11.)
In un'altra sentenza del 21 luglio 2003 nella causa D. (inc. 35.2003.34) il TCA ha stabilito che il fatto che un assicurato, di professione posatore di marmi e graniti, avesse sopportato, per un attimo, l'intero peso di una panchina in granito di circa 70 Kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando il trasporto era inciampato, non costituisce un infortunio. In primo luogo, non era accaduto nulla che avesse ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. In secondo luogo, tenuto conto delle abitudini professionali dell'assicurato, non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo.
In una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa P. (inc. n. 12.2002.126) la seconda Camera civile del Tribunale d'appello si è chinata su una vertenza relativa alla legittimità o meno della rescissione per reticenza da parte di un assicuratore privato di un contratto di assicurazione concluso ai sensi della LCA che prevedeva il versamento di un'indennità in caso di incapacità al guadagno per malattia. La seconda Camera civile ha deciso, applicando i criteri stabiliti dalla LAINF e dalla relativa giurisprudenza, che la sindrome lombare riportata, sollevando un paziente, da un'infermiera ausiliaria attiva presso una casa di riposo, con molti anni di esperienza professionale, era stata causata da un evento non di carattere infortunistico. La seconda Camera civile ha infatti ritenuto che nel caso esaminato non si fosse in presenza di un fatto straordinario o imprevedibile, bensì di un'azione oltremodo ricorrente per una persona che svolgeva un simile lavoro.
(Circa il rapporto tra una sentenza di diritto civile e l'obbligo del TCA di accertare le circostanze dell'infortunio cfr. RAMI 2003 pag. 253).
2.11. Nella concreta evenienza, con riferimento alla giurisprudenza citata e contrariamente a quanto preteso dall'insorgente (cfr. consid. 1.4.; doc. _), questo Tribunale ritiene che il 21 ottobre 2002 non è accaduto nulla di straordinario, ossia nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali.
D'altro canto, tenuto segnatamente conto delle abitudini professionali della ricorrente, la quale, dal mese di giugno 2002, stava svolgendo uno stage nel reparto di fisioterapia della Casa anziani __________ ma che comunque già disponeva di un relativo diploma riconosciuto dalla Croce Rossa svizzera (cfr. lettera del 14 giugno 2002 della casa anziani di __________ allegata a doc. _), e del suo peso che all'epoca era di 57 Kg (cfr. consid. 1.6.; doc. _), non è certamente ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza nel fatto di aver dovuto sopportare per un momento, per evitarne la caduta, il peso di un anziano paziente, definito dall'assicurata, nell'opposizione e nell'atto ricorsuale, di grossa e pesante corporatura (cfr. doc. _).
A questo proposito va evidenziato che, nell'ambito di un accertamento esperito da questa Corte, il peso del paziente è stato quantificato dalla ricorrente in 100/120 Kg per un'altezza di 190 cm (cfr. consid. 1.7.; doc. _).
Dal canto suo la Casa anziani __________ ha asserito che tale ospite, al momento dell'evento in questione, pesava 84 Kg e aveva una corporatura normale (cfr. consid. 1.8., doc. _).
Il TCA, che non ha motivo di dubitare di quanto dichiarato dal Direttore della Casa anziani, ritiene che per chi svolge l'attività di fisioterapista in una casa di riposo, il fatto di sostenere un paziente di questa struttura per evitarne la caduta (cfr. consid. 2.9.) rappresenta una situazione abituale.
Inoltre tale movimento nemmeno costituisce uno sforzo eccessivo ai sensi della giurisprudenza, poiché, tenuto conto della specifica professione, il rapporto tra il peso della ricorrente (57 kg) e quello dell'ospite di cui essa si stava occupando (84 Kg) rientra nel margine di quanto ritenuto usuale.
In simili condizioni non è quindi necessario dare seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'insorgente (testi, perizie, peraltro menzionati nell'atto ricorsuale in modo del tutto generico, senza alcuna precisazione né dei nominativi dei testi, né del tipo di perizia auspicata; soltanto con lo scritto del 19 febbraio 2004 è stata, infatti, chiesta l'audizione di __________; edizione di cartelle mediche e cliniche; cfr. doc. _).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che nel caso di specie non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico ad un determinato evento.
2.12. In riferimento a quanto certificato dal Dr. med. __________, il 22 novembre 2002, e meglio:
" (…)
L'assenza di alterazioni degenerative maggiori, il fatto che la paziente non abbia mai presentato alcuna sintomatologia cervico-brachiale fino al 21.10.2002 quando sul lavoro come fisioterapista doveva evitare la caduta improvvisa di un paziente tenendolo con il proprio arto superiore, parla a favore di un'origine post-traumatica." (Doc. _)
e dal Prof. Dr. med. __________, il 27 dicembre 2002, ossia:
" Questa paziente presenta una sindrome algico-deficitaria nell'arto superiore sin. dopo un trauma in trazione/distorsione insorto due mesi fa sul posto di lavoro (…)." (Doc. _).
Occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, pag. 51).
Va inoltre rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175s.).
2.13. Si tratta ora di esaminare se l’obbligo contributivo dell'__________ possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003 nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (cfr. DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p. 5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
La suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler - in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2340).
Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte federale abbia a chiarire questo specifico aspetto. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni qualvolta un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
La giurisprudenza appena riassunta è stata riesaminata dal TFA in una sentenza pubblicata in DTF 129 V 466. L'Alta Corte ha confermato l'esigenza di un fattore esterno conformemente alla giurisprudenza resa in DTF 123 V 43 e in RAMI 2001 no U 435 pag. 332 per parificare le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF ad infortunio ed ha introdotto ulteriori criteri di delimitazione (DTF 129 V 469-472).
In una sentenza del 26 novembre 2003 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D. (U 13/03) il TFA, accogliendo il ricorso interposto dall'Istituto assicuratore LAINF contro il giudizio cantonale che aveva accertato l'obbligo contributivo dell'assicuratore infortuni, ha deciso che nel caso di un'assicurata con disturbi alla spalla destra che lavorava in una lavanderia l'esistenza di una lesione parificabile a infortunio andava negata per difetto di repentinità dell'azione lesiva.
Inoltre l'Alta Corte ha sottolineato che appariva perlomeno dubbio che all'operazione di estrazione e di strappo della biancheria dalla lavatrice potessero essere riconosciuti i presupposti per ammettere la presenza di un fattore esterno nel senso della giurisprudenza.
Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
" (…)
5.1.1 Confermando la giurisprudenza sviluppata nelle sentenze pubblicate in DTF 123 V 43 e RAMI 2001 no. U 435 pag. 332, questa Corte ha avuto modo di precisare, in una recente sentenza, il concetto di fattore esterno, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente accertabile e percettibile, prendente origine esternamente al corpo ("ausserhalb des Körpers liegender, objektiv feststellbarer, sinnfälliger, unfallähnlicher Vorfall"; sentenza del 20 agosto 2003 in re H., U 17/03, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale; n.d.r. tale sentenza è stata pubblicata in DTF 129 V 466).
Facendo notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (consid. 4.2.1 e 4.2.2), il Tribunale federale delle assicurazioni ha subordinato il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (consid. 4.2.2). Per il resto, questa Corte, conformemente a quanto da essa già statuito in precedenza, ha rammentato come l'intervento di un fattore esterno possa anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione, che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppantisi all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili: consid. 4.2.3).
5.1.2 Alla luce di questa più recente giurisprudenza, appare perlomeno dubbio che all'operazione - non inusuale, come ha avuto modo di precisare l'assicurata opponente - di estrazione e di strappo della biancheria dalla lavatrice possano essere riconosciuti i presupposti per ammettere la presenza di un fattore esterno nel senso suesposto. Tanto più che il Tribunale federale delle assicurazioni, nella citata sentenza del 20 agosto 2003 in re H., interpellato dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) - parte ricorrente in quella vertenza - al fine di concretizzare il concetto, ha avuto modo di negarne l'esistenza in relazione ad alcuni casi scolastici elaborati dall'INSAI, paragonabili a quello oggetto del presente ricorso, riguardo ai quali esso Tribunale ha evidenziato la carenza di una situazione di pericolo accresciuto o comunque il mancato intervento di un fattore che rendesse incontrollabile l'esecuzione dell'atto ordinario della vita in questione (consid. 4.3: assicurato che, dopo numerose lussazioni alla spalla di carattere patologico, accusa nuovamente dolori alla spalla mentre, nell'ambito della sua attività professionale abituale, afferra con braccio teso un sacco del peso di 20 kg dalla piattaforma di carico; assicurato che lamenta la comparsa di un forte dolore alla schiena o alla spalla mentre, in posizione chinata, è occupato a sballare della merce da una scatola oppure mentre esegue un movimento ripetutamente intrapreso nell'ambito del proprio lavoro [scarico di una paletta]).
(…)" (STFA del 26 novembre 2003 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 13/03)
2.14. Nel caso di specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal referto relativo all'esame di risonanza magnetica cervicale del 15 novembre 2002 - si evince che l'assicurata presenta "un'ernia discale medio laterale sinistra C5-C6, con contatto e leggera compressione del midollo, restringimento del forame di coniugazione C5-C6 sinistra e coinvolgimento della radice nervosa C6 sinistra" (cfr. doc. _).
Ora, il TFA ha già avuto modo di negare che un’ernia del disco possa essere ritenuta una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. STFA del 14 febbraio 2000 nella causa B., consid. 5, U 238/99; DTF 116 V 145ss., 116 V 152ss. consid. 5; RAMI 1988 U 58, p. 376 consid. 2c).
2.15. Sulla scorta di quanto precede, è a ragione che l'assicuratore LAINF convenuto ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti