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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2003 di
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__________
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contro |
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la decisione del 21 maggio 2003 emanata da |
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__________
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 ottobre 1998, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - mentre stava lavorando all'interno di uno scavo, è rimasto parzialmente sepolto, dal bacino sino ai piedi, da terriccio e da un manufatto denominato "pozzo luce", staccatisi dalla parete dello scavo stesso.
A seguito del suddetto evento, l'infortunato ha riportato delle contusioni multiple agli arti inferiori, al bacino ed alla zona lombo-sacrale, ma nessuna lesione ossea (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Con pronunzia del 27 giugno 2000, il TCA ha respinto il ricorso interposto dall'assicurato, accertando che le turbe psichiche presentate da quest'ultimo non costituivano una conseguenza adeguata dell'evento traumatico dell'ottobre 1998 (cfr. doc. _).
Il TFA, con sentenza del 12 febbraio 2001, ha integralmente confermato il giudizio cantonale (cfr. doc. _).
1.3. Nel corso del mese di luglio 2002, il patrocinatore di __________, avv. __________ i, ha trasmesso all'__________ copia del certificato 10 giugno 2002 del dott. __________, ai termini del quale l'assicurato, a contare dall'inizio del 2001, avrebbe presentato un peggioramento dei disturbi a livello lombo-sacrale e degli arti inferiori, disturbi ancora da ricondurre all'infortunio del 7 ottobre 1998 (cfr. doc. _).
1.4. Sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 18 marzo 2003, ha stabilito che - tenuto conto delle sole conseguenze somatiche oggettivabili dell'infortunio assicurato, fatta quindi astrazione dalla problematica psichica - __________ va considerato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1° agosto 1999 e non più bisognoso di cure mediche (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'__________, in data 21 maggio 2003, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con tempestivo ricorso del 23 giugno 2003, __________ a, sempre rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versagli le prestazioni anche dopo il 31 luglio 1999 (cfr. I, p. 4).
Questi gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa riscorsuale:
" (…)
L'__________, con la decisione 21.5.2003 qui impugnata, respinge l'opposizione rifacendosi all'esame del signor __________ effettuato il 4.12.2002 (e non 4.6.2002 come indicato a pag. 3 della decisione) dal dott. __________ che considera __________:
" abile al lavoro in misura completa e non necessita di cura …"
(cfr. punto 3 della decisione 21.5.2003).
Per l'__________ ciò che ha accertato il medico curante, consegnato nel suo certificato:
" non basta per ammettere l'esistenza di un danno alla salute organico e soprattutto di un danno post - infortunistico organico in relazione causale naturale e adeguata con l'infortunio influenzante negativamente la capacità lavorative."
Siamo ancora una volta confrontati con una situazione che mette in evidenza la valutazione di un medico che giunge a risultati all'opposto di quelli accertati dall'altro medico.
Il riferimento fatto dall'__________ ai disturbi psichici è del tutto fuori luogo dato che il dott. __________, nel suo certificato del 10.6.2003, fa riferimento unicamente al fatto che, dall'inizio del 2002, vi è stata una ricaduta dell'infortunio del 7.10.1998, con un peggioramento dei dolori lombo - sacrali e della deambulazione.
Nel consegue che, in considerazione di quanto sopra, si rende necessario venga acquisito, nell'ambito della presente procedura, un referto peritale che consideri se è subentrato o meno un peggioramento dello stato di salute del signor __________, e che di conseguenza sia possibile accertare se, per quanto riguarda la situazione somatica, l'assicurato è abile o no al lavoro"
(I).
1.6. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve applicare le norme legali in vigore al momento in cui i fatti si sono realizzati (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 21 maggio 2003), nel presente caso tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. Con sentenza del 27 giugno 2000 - poi confermata in sede federale - il TCA aveva accertato che i disturbi psichici accusati da __________ non erano di competenza dell'__________, difettando una relazione di causalità adeguata con l'infortunio del 7 ottobre 1998 (cfr. 2.8. in fine) e, pertanto, confermato la chiusura del caso decisa a far tempo dal 31 luglio 1999.
L'aspetto riguardante l'eziologia delle turbe psichiche non può venire ridiscusso e, del resto, il ricorrente nemmeno intende farlo, visto che pretende aver presentato, dal mese di gennaio 2001 in poi, un aggravamento dei postumi infortunistici di natura organica.
Litigiosa è dunque la questione a sapere se l'assicuratore LAINF era o meno legittimato a rifiutare le proprie prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell'annuncio di ricaduta del mese di luglio 2001.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.7. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge con chiarezza che l'Istituto assicuratore convenuto - già nella procedura sfociata nell'emanazione della decisione su opposizione del 26 ottobre 1999 - aveva evidenziato la presenza di una profonda discrepanza fra lo status oggettivabile e gli disturbi invalidanti risentiti da __________ a livello del rachide lombare e degli arti inferiori, e ciò nonostante quest'ultimo fosse stato sottoposto ad accurati accertamenti diagnostici.
Tale constatazione trovava piena conferma nella documentazione medica allora a disposizione, segnatamente nei rapporti stilati dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione delle visite fiduciarie di controllo:
- rapporto 21.1.1999 del dott. __________, relativo alla visita del 20.1.1999:
" (…).
Il quadro ortopedico oggettivabile ad ambedue gli arti inferiori non correla per nulla con l'intensità dei disturbi asseriti dal paziente, rispettivamente con le limitazioni ivi connesse.
Più che un quadro somatico, questi ultimi rispecchiano piuttosto un disturbo maggiore della elaborazione psichica dell'evento infortunistico del 7 ottobre 1998.
In questo contesto ritengo quindi assolutamente urgente sottoporre il paziente non solo ad una valutazione ma pure ad una terapia di sostegno psicologico. In questo contesto specifico, al fine di permettere una osservazione obbiettiva prolungata ed iniziare una presa a carico specialistica, mi permetto di prevedere direttamente un soggiorno stazionario di 3-4 settimane in un centro di riabilitazione riconosciuto. Questo ben cosciente che, di per se stesso, il quadro somatico obiettivabile agli arti inferiori, alla transizione lombo sacrale e in sede lombare permetterebbero una ripresa dell'attività lavorativa." (doc. _)
- rapporto di uscita 6.4.1999 della Clinica __________:
" (…).
All'esame clinico di entrata troviamo un paziente in discrete condizioni generali, con esame internistico senza particolarità.
L'esame locale mostrava una dolenzia alla palpazione delle ultime vertebre lombari, delle articolazioni sacroiliache e della muscolatura gluteale ed una dolenzia diffusa alla muscolatura degli arti inferiori. Mobilità della anche buona con limitazione e dolore ai movimenti di rotazione. Mobilità delle ginocchia buona, simmetrica con evocazione di dolore. Mobilità delle caviglie dolorosa, in particolare alla caviglia destra. All'esame neurologico si riscontravano dei ROT normoevocabili e simmetrici tranne gli achillei deboli bilateralmente, con iposensibilità diffusa agli arti inferiori non riferibile ad alcun dermatoma. Deambulazione stentata con due strampelle, a piccoli passi, senza flessione delle ginocchia.
Anche alla luce delle radiografie della colonna lombare del bacino, che non evidenziano segni di lesioni ossee ma unicamente segni di coxartrosi incipiente bilateralmente ed alterazioni degenerative consone con l'età, inquadriamo il quadro clinico nell'ambito di una sindrome algico-motoria degli arti inferiori con deconditioning psicofisico conseguente al trauma ed all'elaborazione psichica messa in atto dal paziente. Anche gli esami di laboratorio eseguiti non hanno evidenziato nulla di patologico.
(…)
Dal consulto con il nostro psichiatra, il dottor __________, è emerso che si tratta di un quadro psicopatologico misto in cui confluiscono elementi clinici di una sindrome posttraumatica da stress con elementi personologici di ordine conversivo con altri di tipo culturale. All'avviso del dottor __________ il paziente non sembrava suscettibile ad un trattamento psicoterapico per cui abbiamo iniziato un trattamento psico-farmacologico a base di Floxyfral 100 mg 0-0-1 portato ad 1-0-1 nel giro di una settimana.
(…)
Alla visita d'uscita il paziente si dichiara soddisfatto del ricovero in clinica. Il paziente deambula ancora molto lentamente senza stampelle, lamenta la persistenza di una debolezza nella gambe continua a rivivere il suo incidente in modo particolarmente enfatizzato e teatrale. Oggettivamente si constata una limitazione della mobilità delle anche alla rotazione, in particolare a destra, persistenza di dolenzia alla palpazione di tutta la muscolatura degli arti inferiori e del basso bacino. Il paziente riesce a sollevare attivamente le gambe e tenerle in questa posizione ma con tremore diffuso." (doc. _)
- rapporto 15.6.1999 del dott. __________, relativo alla visita del 14.6.1999:
" (…).
Come già fatto osservare in occasione dell'esame medico-circondariale effettuato a domicilio il 20 gennaio 1999, traspare tuttora un'importante discrepanza tra il reperto somatico effettivamente oggettivabile al rachide e agli arti inferiori in contrapposizione con l'intensità asserita, rispettivamente le limitazioni dimostrate dal paziente.
Per quanto attiene all'aspetto puramente somatico/ortopedico riferiti al rachide e agli arti inferiori, ritengo che alla luce del quadro clinico odierno il paziente non necessiti di ulteriori misure terapeutiche specifiche e che possa riprendere in misura completa l'attività lavorativa svolta al momento dell'infortunio in parola.
Se da una parte dal punto di vista somatico il quadro ortopedico risulta essere favorevole, il paziente presenta dall'altra dei disturbi significativi di natura psichica, chiaramente messi in evidenza pure durante il soggiorno stazionario nel Centro __________ di riabilitazione a __________.
In conclusione:
- per quanto attiene all'aspetto ortopedico osteoarticolare muscolare e neurologico periferico, attinente all'evento infortunistico del 7 ottobre 1998 il paziente risulta essere nuovamente abile al lavoro nella misura completa per l'attività svolta al momento dell'evento in parola, e non necessita di ulteriori misure terapeutiche specifiche;
- per quanto attiene al quadro psico-patologico prosecuzione delle misure terapeutiche come proposte dal dr. _____;
- per quanto attiene all'ulteriore copertura assicurativa, valutazione dell'adeguanza da parte del servizio amministrativo/giuridico competente." (doc. _)
Parallelamente, si era però assistito allo sviluppo di un'importante sintomatologia psichica, ciò che aveva reso necessaria, a far tempo dal mese di luglio 1999, una presa a carico dell'assicurato da parte del Servizio psico-sociale di __________, con terapia farmacologica accompagnata da colloqui di sostegno (cfr. rapporto accluso al doc. _).
Con la decisione formale del 9 luglio 1999, tenuto conto dei soli postumi infortunistici di natura organica (fatta quindi astrazione dalla problematica psichica, non di sua competenza), l'__________ aveva quindi dichiarato l'assicurato totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche (cfr. doc. _).
Nel corso del mese di luglio 2002, all'assicuratore LAINF convenuto è pervenuta la certificazione 10 giugno 2002 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale.
Questo il suo contenuto:
" Il signor __________, 6.8.19_, presenta dall'inizio di quest'anno una ricaduta del suo infortunio del 7.10.1998, con numero __________
I dolori lombo-sacrali e a livello degli arti inferiori sono peggiorati, la deambulazione è pure peggiorata.
Il signor __________ è tuttora in cura medica per questi esiti post-infortunistici e la terapia conservativa finora non ha migliorato notevolmente la sintomatologia." (doc. _)
A seguito dell'annuncio di ricaduta, __________ è stato sottoposto, in data 4 dicembre 2002, ad una visita di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale è pervenuto a delle conclusioni del tutto analoghe a quelle ritenute, nel corso del 1999, dal dott. __________.
Secondo il dottor __________ si è in presenza di una sintomatologia soggettiva sprovvista di qualsiasi sostrato organico e, perciò, l'assicurato è ulteriormente in grado di esercitare la sua abituale attività lavorativa e non più necessitante di misure terapeutiche:
" (…).
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
Accusa dolori dappertutto, alle gambe, al bacino e tante volte "sbaglia anche con la testa". Pensa di buttarsi fuori dalla finestra. La sera assume medicamenti di cui non ricorda il nome. L'unica persona che lo salva è la sua "santa moglie".
STATO GENERALE
Assicurato 64enne, in buone condizioni generali.
Si presenta con una stampella americana molto inclinata in avanti e zoppicando bilateralmente. Accompagnato dalla moglie.
Altezza 160 cm, peso 68kg.
STATO LOCALE
Porta delle calze elastiche ad entrambe le gambe.
Dichiara di portare anche una fascia per la schiena.
Durante tutto l'esame il paziente dichiara di non poterne più dal dolore.
Cammina con la stampella americana con tendenza alla caduta.
Deambulazione molto difficoltosa. Il paziente si trascina.
A diverse riprese dà l'impressione di cadere immediatamente.
Non si può toccare il paziente, appena si tocca il piede, il ginocchio, il bacino o il dorso dice di accusare molto male.
Non riesce a muovere le gambe dal dolore. Non si può esaminare la muscolatura del dorso, in quanto il paziente dichiara non sopportabile il dolore.
Sdraiato sul lettino si fa la flessione della schiena in modo che non è possibile un buon esame. Il paziente urla e indica un fastidio specifico alla palpazione della regione L5/S1.
Toccando la muscolatura della gamba e del dorso non si notano però contratture.
D I A G N O S I
- Comportamento dimostrativo con importante sovraccarico psichico senza correlato somatico evidenziabile presso un paziente in uno stato dopo infortunio del 7.10.1998 a seguito di un investimento da uno scoscendimento di terreno fino a sotto il bacino con ematoma a entrambi gli arti inferiori senza nessuna lesione ossea.
CONCLUSIONI
Evidente comportamento dimostrativo con un sovraccarico psichico senza un fondo somatico oggettivabile.
Il paziente ha certamente bisogno di un accompagnamento medico per il suo stato psichico. Dal punto di vista somatico il paziente non necessita di terapie e la capacità lavorativa, sempre il problematica somatico, è del 100%." (doc. _)
2.8. Con il proprio ricorso, __________ ha fatto valere che il peggioramento dello stato di salute certificato dal suo medico curante riguarda esclusivamente la componente somatica, specificatamente i dolori lamentati alla regione lombo-sacrale e la capacità deambulatoria, e che nulla ha a che vedere con la problematica psichica (cfr. I, p. 3).
Attentamente esaminata la documentazione di causa, questo TCA non ritiene di dover dare seguito alle censure sollevate dal ricorrente sull'operato dell'amministrazione.
La valutazione espressa dallo specialista in chirurgia interpellato dall'Istituto assicuratore convenuto può invece validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'_______ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Nella presente fattispecie, occorre constatare, in primo luogo, che la sintomatologia fatta valere oggi da __________ era già presente, in maniera analoga, nel 1999.
Ad esempio, dal referto afferente alla visita circondariale del 14 giugno 1999, risulta che già allora l'assicurato accusava, soggettivamente, degli importanti disturbi al rachide ed agli arti inferiori che rendevano difficoltosa la deambulazione (cfr. doc. _, p. 2s.).
Tuttavia, ora come a quel momento, in assenza di una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, i disturbi risentiti dal ricorrente vanno interpretati come l'espressione di una patologia presente a livello psichico (cfr., al riguardo, il doc. _, p. 2: "Anche alla luce delle radiografie alla colonna lombare del bacino, che non evidenziano segni di lesioni ossee ma unicamente segni di coxartrosi incipiente bilateralmente ed alterazioni degenerative consone con l'età, inquadriamo il quadro clinico nell'ambito di una sindrome algico motoria degli arti inferiori con deconditioning psicofisico conseguente al trauma ed all'elaborazione psichica messa in atto dal paziente. Anche gli esami di laboratorio non hanno evidenziato nulla di patologico" - la sottolineatura è del redattore).
In secondo luogo, questa Corte constata che il dott. __________, con certificato del 10 giugno 2002, ha fatto stato di un aggravamento dei dolori lombo-sacrali, rispettivamente, di quelli interessanti gli arti inferiori (doc. _; cfr., pure, doc. _).
Il medico curante non ha tuttavia saputo oggettivare il preteso deterioramento delle condizioni di salute.
Egli si è infatti limitato a riferire di un peggioramento della sintomatologia dolorosa, quindi soggettiva, ciò che - tenuto soprattutto conto di quanto accertato nell'ambito del caso iniziale - non può essere considerato sufficiente da un profilo probatorio.
In esito alle considerazioni che precedono, occorre ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesti dalla giurisprudenza federale, che __________, a far tempo dal mese di gennaio 2002, non ha presentato un aggravamento del suo stato di salute organico, tale da giustificare il riconoscimento di una incapacità lavorativa e/o della necessità di cure mediche.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti