Raccomandata |
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Incarto n.
rs/tf |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2003 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 agosto 2003 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 10 settembre 1999 RI 1, alle dipendenze della __________ e perciò assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è scivolata sulle scale di casa e per evitare la caduta ha subito un forte stiramento alla schiena (cfr. doc. 22, 34).
L'assicurata è stata inabile al lavoro dal 10 al 20 settembre 1999 e dal 1° al 12 novembre 1999 (cfr. doc. 19; 23; 25).
L'istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge dal mese di settembre 1999 al mese di marzo 2000, quando è terminata la cura medica (cfr. 15, 17, 31, 33). Nel corso del 2000 il caso è poi stato chiuso (cfr. doc. IV).
1.2. Il 15 giugno 2001 il datore di lavoro di RI 1 ha annunciato all'assicuratore LAINF convenuto una ricaduta dell'infortunio del 10 settembre 1999 (cfr. doc. 27).
Il Dr. med. __________ ha fatto stato della presenza di dolori lombosacrali e ha prescritto delle sedute di fisioterapia, mentre ha ritenuto l'assicurata totalmente abile al lavoro (cfr. doc. 14).
1.3. Con decisione formale del 13 settembre 2001, l'Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi fatti valere nel mese di giugno 2001, difettando una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr. doc. 13A).
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata (cfr. doc. 12A) e dopo l'allestimento di un rapporto peritale da parte del Dr. med. __________, specialista in chirurgia, dell'__________ di __________f (cfr. doc. 12), la CO 1, in data 4 agosto 2003, ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. 1A)
1.4. Con tempestivo ricorso del 24 settembre 2003 RI 1 ha richiesto il risarcimento da parte dell'Istituto assicuratore dei costi da lei sostenuti per gli esami e le cure di cui ha usufruito pari a fr. 1'500.--, oltre che delle spese per le lettere raccomandate, le telefonate e il tempo investito di complessivi fr. 700.--.
A motivazione del suo ricorso l'assicurata ha rilevato:
" (…)
II 10.09.1999 sono scivolata sulla scala di casa mia. Sono riuscita ad evitare di cadere fino in fondo alla scala tenendomi ad un gradino della scala stessa. Sono caduta violentemente su un gradino sul fondoschiena ed ho subito un fortissimo stiramento alla schiena, come certificano diversi reperti medici. In seguito a questo infortunio, ho sofferto di mal di schiena, soprattutto nella zona lombare, fino ca. alla fine del 2001.
Nel 1999, immediatamente dopo l'infortunio, mi sono sottoposta alle cure del Dr. __________ e ad una cura di fisioterapia. L'infortunio è stato riconosciuto dalla __________.
All'inizio del 2001, visto che i dolori non erano ancora passati, ho dovuto di nuovo sottopormi a cure mediche ed a diverse analisi.
Voglio precisare che prima dell'infortunio non ho mai sofferto di mal di schiena. I dolori sono iniziati con l'infortunio e non sono mai cessati fino a ca. fine del 2001. Da ca. due anni i dolori sono scomparsi e non sono più riapparsi.
Dalle analisi risulta una lieve protrusione foraminale a sinistra ed alcune iniziali alterazioni degenerative.
L'assicurazione __________ è dell'opinione che il pagamento degli esami e delle cure di cui ho usufruito nel 2001 non sono a loro carico.
La mia cassa malati ha dovuto assumere il pagamento di dette cure, che ammontano a CHF 1'582.15 (vedasi allegati a, b, c, d).
Nello scritto del 13.09.2001, il responsabile della mia pratica presso la __________, Sig. ____________________, dice che, essendomi potuta tenere allo scorrimano della scala, non sarei caduta e che quindi è impossibile che io abbia subito danni ai dischi delle vertebre (vedasi allegato no. 13).
II 24.09.2001 inoltro il mio ricorso contro la decisione della __________ del 13.09.2001, spiegando che i miei medici sono dell'opinione che i dolori sono dovuti all'infortunio (vedi allegati no. 17 e 18).
Inoltre preciso che la scala in questione non dispone di scorrimano e che quindi l'ipotesi del Sig. __________ non è plausibile.
Spiego poi che non accetto il modo del tutto improfessionale del Sig. __________ di trattare la mia pratica, inviandomi una "Verfügung" senza un "Rechtliches Gehör".
Il Sig. ____________________ non ha mai provveduto ad avvisare la mia cassa malati di quanto successo, fino a quando non gliel'ho fatto notare con lettera del 24.09.2001 (allegato no. 12).
Il 25.09.2001 il Sig. __________, dietro il mio reclamo, informa la mia cassa malati (allegato no. 11).
il 13.11.2001 il Sig. __________ annuncia che "prossimamente" la __________ emetterà un "Einspracheentscheid" (allegato no. 9).
Il 14.09.2002, non avendo ricevuto ancora nulla, reclamo l'Einspracheentscheid" presso la __________ (allegato no. 6).
II 04.11.2002 ricevo finalmente un "Rechtliches Gehör" dalla __________. II Sig. __________ scrive che la __________ non riconosce l'infortunio. Secondo il Sig. __________, il fatto che si era inventato che mi ero potuta tenere allo scorrimano, non ha alcuna importanza (allegato no. 4).
Il 10.11.2002 scrivo alla ____________________ dicendo che, per i motivi già dettagliatamente descritti nella mia lettera del 24.09.2001, non accetto la loro decisione (allegato no. 3).
Il 31.07.2003, non avendo più sentito nulla, informo la __________ tramite lettera raccomandata che, se entro il 31.08.2003 non avessi ricevuto I'"Einspracheentscheid" o il rimborso di CHF 1'500.- (mia franchigia c/o __________), sarei proceduta per le vie legali (allegato no. 2).
Ecco che il 04.08.2003 mi perviene I"'Einspracheentscheid". II Sig. __________ continua a sostenere che i dolori alla schiena non sono da ricondurre all'infortunio del 10.09.1999 (allegato no. 1).
lo sostengo che:
1. I dolori sono iniziati con l'infortunio e non sono mai cessati fino ca. alla fine del 2001. Da ca. due anni sono scomparsi e non sono più riapparsi.
2. I dolori dei quali ho sofferto dal momento dell'infortunio fino alla fine del 2001 ca., erano dovuti all'infortunio. Personalmente, non sono evidentemente in grado di stabilire le cause delle iniziali alterazioni degenerative.
3. I miei medici curanti (Dr. ____________________, Dr. ____________________ e Dr. __________) mi hanno detto che i dolori erano dovuti all'infortunio.
4. La __________ stessa ha riconosciuto l'infortunio del 10.09.1999, in quanto tutti i presupposti per un infortunio erano dati. Un infortunio non è mai stato escluso.
5. Non accetto il modo del Sig. __________ di trattare la mia pratica. Mi chiedo se è corretto che sia sempre solo lui a firmare individualmente le decisioni che mi pervengono.
6. Non accetto l'osservazione del Sig. __________ di non essere entrata in merito al suo scritto del 04.11.2002. Infatti, si tratta del "Rechtliches Gehör" che completa la "Verfügung" del 13.09.2001, contro la quale avevo già inoltrato regolare ricorso il 24.09.2001 esponendo dettagliatamente i miei motivi." (Doc. I)
1.5. La CO 1, rappresentata dall'avv. __________ dello studio legale __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.6. Con scritto del 29 ottobre 2003 l'assicurata, in buona sostanza, ha contestato, da un lato, che i dolori di cui ha sofferto nel 2001 non fossero dovuti all'infortunio del 10 settembre 1999, dall'altro, che la risposta di causa sia pervenuta entro il termine concesso di 20 giorni.
A quest'ultimo proposito essa, in particolare, ha osservato:
" (…)
Il tribunale ha inviato la prima intimazione in data 25.09.2003 con un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa. E' presumibile che la lettera sia pervenuta a __________ il 26.09.2003. Il fatto che il loro avvocato l'abbia ricevuta solo il 29.09.2003, non può interessare in questa istanza. L'avvocato __________ scrive che il termine di ricorso è prorogato al 20.10.2003. Il suo scritto è tuttavia giunto al tribunale solo il 21.10.2003." (Doc. VI)
1.7. Il 13 novembre 2003 il patrocinatore dell'Istituto assicuratore per dimostrare che la risposta è tempestiva ha inviato copia della busta con la quale il TCA ha intimato alla CO 1 il ricorso del 24 settembre 2003, nonché un estratto internet del percorso del plico, da cui risulta che esso è stato ritirato a __________ (__________) il 29 settembre 2003 (cfr. doc. VIIII + 1/2).
1.8. Il doc. VIII con i relativi allegati è stato trasmesso all'assicurata per conoscenza (cfr. doc. IX).
1.9. L'assicurata, il 5 luglio 2004, ha ribadito quanto affermato nel suo scritto del 29 ottobre 2003 (cfr. doc. X).
1.10. Il doc. X è stato spedito allo studio legale __________ per conoscenza (cfr. doc. XI).
1.11. Il 13 luglio 2004 il segretario del TCA ha interpellato il patrocinatore della convenuta in merito al diritto di firma del sig. __________. La risposta è stata immediatamente fatta pervenire al TCA (cfr. doc. XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Preliminarmente va rilevato che l'assicurata sia nell'opposizione del 24 settembre 2001, che nell'atto ricorsuale si è domandata se è corretto che la decisione formale del 13 settembre 2001 e la decisione su opposizione del 4 agosto 2003 portino unicamente la firma individuale di __________ della CO 1 (cfr. doc. 12A; I; consid. 1.4.).
L'assicuratore LAINF convenuto non si è mai espresso in proposito.
Su richiesta di questa Corte, tuttavia, l'avv. ____________________, il 13 luglio 2004, ha trasmesso la procura del 5 maggio 1994 conferita dalla CO 1 a ____________________, la quale autorizza quest'ultimo a emettere decisioni in nome della __________ (cfr. doc. XII; consid. 1.11.).
I provvedimenti emanati dalI'Istituto assicuratore il13 settembre 2001 e il 4 agosto 2003 e firmati da __________ risultano, pertanto, validi.
Relativamente al fatto che la decisione formale del 13 settembre 2001 e la decisione su opposizione del 4 agosto 2003 sono state firmate dalla stessa persona, va però osservato che il TCA, a seguito della procedura di opposizione introdotta dall'art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, e prevista per tutti i settori delle assicurazioni sociali regolati da tale legge, ha indicato che è preferibile che le decisioni formali e le decisioni su opposizione siano trattate da persone differenti (cfr. STCA del 24 marzo 2003 nella causa C., inc. 38.2003.28; STCA del 6 giugno 2003 nella causa D., inc. 38.2003.34; STCA del 18 agosto 2003 nella causa S., inc. 38.2003.30; STCA del 12 dicembre 2003 nella causa E. SA, C., S., G., inc. 30.2003.30-33; STCA del 15 dicembre 2003 nella causa G., inc. 30.2003.63).
Ciò è del resto analogo a quanto già avveniva negli ambiti che da tempo conoscono la procedura di opposizione, come proprio la LAINF.
E' pertanto auspicabile che in futuro, al fine di garantire agli assicurati maggiore chiarezza, anche l'Istituto assicuratore convenuto adotti la separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina l'opposizione
2.3. Inoltre la ricorrente, con scritto del 29 ottobre 2003, ha contestato che la risposta di causa sia pervenuta al TCA entro il termine di 20 giorni fissato da questa Corte alla CO 1 e il 5 luglio 2004 essa ha chiesto che la stessa sia considerata nulla (cfr. consid. 1.6., 1.9.; doc. VI, X).
Giusta l’art. 3 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la querelata decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta cui sono da allegare tutti i documenti.
Il cpv. 2 recita che il suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dall’autorità amministrativa.
Secondo l'art. 8 LPTCA trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il giudice delegato o il presidente del Tribunale assegna un termine perentorio suscettibile per fondati motivi di proroga o di restituzione in intero.
L'art. 38 LPGA prevede che:
" Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. (cpv. 1)
Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato. (cpv. 2)
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. (cpv. 3)
I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso. (cpv. 4)"
Trattandosi di una norma di procedura, tale disposto, in via di principio, entra in vigore immediatamente (SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b; U. Kieser, op. cit., ad art. 82, n. 8 pag. 820).
Ciò significa che l'art. 38 LPGA si applica a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Questa norma corrisponde, del resto, all'art. 131 CPC applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA.
In casu dalla documentazione agli atti risulta che il TCA, con ordinanza del 25 settembre 2003, ha intimato il ricorso alla CO 1 e le ha assegnato il termine di 20 giorni di cui all'art. 3 cpv. 1 LPTCA per presentare la risposta di causa (cfr. doc. II).
Tale ordinanza è stata notificata all'Istituto assicuratore lunedì 29 settembre 2003 (cfr. VIII1; VIII2).
Il termine di 20 giorni per inoltrare la risposta è iniziato a decorrere il 30 settembre 2003 ed è scaduto, tenuto conto che l'ultimo giorno, 19 ottobre 2003, era una domenica, lunedì 20 ottobre 2003.
La risposta di causa, indirizzata erroneamente al Consiglio di Stato, è pervenuta il 20 ottobre 2003 alla Cancelleria dello Stato, la quale ha trasmesso l'atto al TCA (cfr. doc. IV).
Visto che un termine è ossequiato anche se una parte si rivolge all'autorità incompetente in tempo utile (cfr. art. 39 LPGA; 1a LPTCA), nell'evenienza concreta il termine di 20 giorni è stato rispettato. La risposta di causa è, pertanto, tempestiva.
Va comunque rilevato che il termine di 20 giorni di cui all'art. 3 cpv. 1 LPTCA è d'ordine, a differenza del termine previsto all'art. 8 LPTCA che viene fissato dal giudice qualora il termine di 20 giorni non sia ossequiato senza chiedere una proroga. In questo secondo caso, infatti, si tratta di un termine perentorio.
Sul tema sollevato dall'assicurata occorre inoltre considerare che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, §23 n. 5).
Inoltre, confermandosi nella propria giurisprudenza di cui alla DTF 122 V 157, in una sentenza non pubblicata del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
d) Sia rilevato infine che il diritto federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova. In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. (…)
Elemento determinante dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
(…)."(cfr. STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d)
In una sentenza del 28 aprile 2003 nelle cause P. e M., H 208/00 e H 209/00 il TFA ha appurato la tempestività della risposta di causa ed ha respinto le censure sollevate dall'assicurato circa la tardività della stessa.
In quell'occasione l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:
" (…) In via abbondanziale si rileva che, a prescindere dal tenore delle osservazioni 21 ottobre 1998, che in buona sostanza si richiamano a quanto già asserito dalla Cassa nella petizione 5 agosto 1998, il patrocinatore dell'interessato è malvenuto a chiederne lo stralcio, perché agli atti risulta che il Tribunale cantonale il 26 ottobre 1998, a seguito dello scritto 23 ottobre dell'avv. XXX, ha contattato telefonicamente lo studio legale concedendogli dieci giorni per inoltrare un'eventuale risposta alle osservazioni. Siffatto atto di duplica non ha però avuto luogo, l'interessato avendo tacitamente rinunciato a determinarsi. (…)."
In un'altra sentenza del 30 novembre 2000 nella causa T. (K 22/00) chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il TFA ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile.
In quella sentenza l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:
" (…)
nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile,
(…)." (cfr. STFA del 30 novembre 2000 nella causa T., K 22/00)
Per un caso in cui il TCA nel relativo giudizio ha considerato sia la risposta di causa trasmessagli entro il termine perentorio di 3 giorni fissato da questa Corte, in quanto l'amministrazione, senza chiedere una proroga, non aveva rispettato il termine di 20 giorni per l'inoltro della risposta, sia un ulteriore scritto inviato dopo la risposta cfr. STCA del 23 luglio 2003 nella causa C., 38.2002.278.
Nel merito
2.4. Il 1° gennaio 2003, come menzionato sopra (cfr. consid. 2.3.), è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
A differenza delle norme di procedura che, come visto (cfr. consid. 2.3.), in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 10 settembre 1999 e oggetto della lite è il diritto a prestazioni in relazione ad una ricaduta annunciata nel mese di giugno 2001, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).
2.5. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'Istituto assicuratore convenuto ha o meno correttamente negato la propria responsabilità relativamente ai dolori alla schiena lamentati dalla ricorrente nell'Annuncio di ricaduta del 15 giugno 2001 (cfr. doc. 27).
Più concretamente, occorre verificare se i suddetti disturbi si trovano o meno in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 10 settembre 1999.
2.6. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.7. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato.
Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
Al riguardo va segnalato che in una sentenza dell'11 dicembre 2003 nella causa R. (U 239/02), il TFA, confermando un precedente giudizio del TCA, non ha riconosciuto adempiuto il requisito della causalità naturale tra un infortunio e le turbe lamentate da un'assicurata alla spalla sinistra, oggetto di un avviso di ricaduta, in quanto la verosimiglianza del rapporto causale andava qualificata come probabile, ma non come preponderante.
2.9. Nella presente fattispecie RI 1, il 10 settembre 1999, è rimasta vittima di un infortunio non professionale presso la propria abitazione di __________.
Nell'annuncio d'infortunio del 14 settembre 1999, l'evento traumatico occorsole il 10 settembre 1999 è così stato descritto:
" scivolata sulle scale di casa" (Doc. 34)
Nello stesso documento, al punto "parte del corpo lesa", rispettivamente "natura della lesione" è stato indicato "schiena".
Dal Certificato medico LAINF stilato, il 17 settembre 1999, dal Dr. __________, chiropratico, che ha visitato l'assicurata l'11 settembre 1999, risulta:
" (…)
2. Indicazioni del paziente: la paziente stava per cadere dalle scale, per evitare la caduta si è tenuta con un braccio ed ha subìto un fortissimo stiramento nella schiena.
4. Reperto locale: Zona dorso-lombare molto rigida, muscoli paravertebrali spastici, dolori alla pressione da D10 a L5. Schober lombare 10-12 cm." (Doc. 22)
All'insorgente sono poi stati prescritti alcuni cicli di fisioterapia (cfr. doc. 18; 21).
Il 26 settembre 2000 il Dr. med. __________, medicina generale FMH, nel Certificato medico finale, ha attestato che l'assicurata dall'infortunio aveva riportato una contusione lombare e che la cura medica era terminata il 6 marzo 2000 (cfr. doc. 16).
In data 15 giugno 2001 la __________ ha notificato alla CO 1 una ricaduta dell'evento traumatico del settembre 1999 in relazione a disturbi alla schiena (cfr. doc. 27).
Il Dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, il 16 luglio 2001, ha compilato il Certificato medico all'attenzione dell'Istituto assicuratore convenuto. In particolare egli ha precisato che la prima consultazione medica ha avuto luogo il 20 aprile 2001, che l'assicurata accusava dolori lombosacrali, ma che comunque lavorava normalmente e che fino a quel momento le era stata prescritta della fisioterapia. Inoltre lo specialista ha indicato:
" (…)
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b) Welche Schädigungen können Sie feststellen und welche Verletzungsmerkmale liegen vor (genaue Lokalisierung der Verletzungen)? Quelles lésions pouvez-vous determiner et quel genre de blessures pouvez-vous constater (localisation exacte des blessures)? What kind of injuries have you found? (Give exact location of injury) c) Diagnose: Diagnostic: Diagnosis:
5. a) Sind die Verletzungen ausschließlich Folgen des unter Ziffer 2 geschilderten Unfallereignisses? L'accidenté souffre-t-il uniquement des suites de l'accident décrit sous chiffre 2? Are the injuries exclusively the consequence of the accident described under 2?
b) Bestehen neben diesen Unfallfolgen noch Krankheiten oder Krankheitszustände, Gebrechen (z. B. Folgen früherer Unfälle, Tbc., Zirkulationsstörungen, Diabetes, Rheumatismen irgendwelcher Art, Fettleibigkeit, Krampfadern, Plattfüsse)? Ou bien souffre-t-il, en même temps, de maladies, d'un état maladif, d'infirmités, (p. ex. conséquences d'accidents antérieurs, Tbc., troubles de la ciruclation, diabète, rhumatismes de n'importe quelle nature, obésité, varices, pieds plats, etc.)? Are there, besides of the consequences of the accident, a sickness or infirmities, etc.? c) Wenn ja, ist der Unfall dadurch veranlasst oder begünstigt worden, oder wird der Heilungsverlauf ungünstig beeinflusst und erschwert: in welchem Grade? L'accident a-t-il été occasionné ou favorisé par ces maladies ou infirmités, et celles-ci retarderont- elles ou influenceront-elles défavorablement le cours de la guérison: dans quelle mesure? If so, has the accident been occasioned or influenced by these maladies or infirmaties, or wille healing be unfavourably influenced or aggravated thereby; to what degree? d) Stimmt das Alter der Verletzung mit dem angegeben Datum des Unfalls überein? L'ancienneté de la lésion s'accorde-t-elle avec la date de l'accident? Is the age of the injury in conformity with the date of the declared accident?" |
b) Dolori percussione e modulizzazione col. lombare. Riduzione della modalità nell'estensione Neurologia SP.
c) Sindrome lombovertebrale scoliosi sin connessa. Discopatia L4/L5 e L5/S1
a) iniziati dopo l'incidente
b) iniziali discopatie L4/L5 L5/S1
c) No
d) Si
(Doc. 14)
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A tale attestato è stato allegato il referto radiologico relativo alla risonanza magnetica effettuata alla colonna lombare il 21 maggio 2001.
Il Dr. med. __________, capo-servizio del reparto di radiologia diagnostica e interventistica dell'Ospedale __________ di __________, ha osservato:
" Indicazione: st. d. caduta nel 1999. Da allora dolori lombari.
Scoliosi e morbo di Scheuermann. Lesioni ossee nel corpo vertebrale L2. Discopatia?
Presenza di una lieve scoliosi con convessità a sin. nella colonna lombare. Inoltre si nota una rettolineizzazione della lordosi fisiologica.
Non si notano deformazioni dei corpi vertebrali. Le limitanti dei corpi vertebrali della colonna lombare del passaggio toraco-lombare sono ben delimitate.
Non si evidenziano i noduli di Schmorl o una irregolarità.
Le dimensioni del canale spinale sono nella norma. Il cono midollare termina a livello del corpo vertebrale L1-L2. Normale morfologia e segnale dei dischi D1-D12 fino a L3-L4 senza segni per una discopatia, per una protrusione o ernia discale. Non si notano compressioni radicolari. A livello del disco L4-L5 si nota una lieve riduzione dello spessore del disco e del segnale compatibile con una iniziale discopatia. Presenza di una lieve protrusione foraminale a sin. senza segni per un conflitto radicolare (scan 6 slice 9). A livello del disco L5-S1 si nota una riduzione dello spessore del disco e del segnale nelle sequenze in ponderazione T1-T2 compatibile con una discopatia. Non si notano protrusioni o ernie discali. Non vi sono segni per una compressione radicolare.
Iniziali alterazioni degenerative delle piccole articolazioni L4-L5.
Conclusione: iniziali segni di discopatia a livello L4-L5 con una lieve protrusione foraminale a sin. senza segni per un conflitto radicolare.
Segni di discopatia a livello L5-S1 con lieve riduzione dello spessore del segnale del disco. Iniziali alterazioni degenerative a livello delle piccole articolazioni intervertebrali L4-L5 e L5-S1. Non si notano sicure lesioni post-traumatiche a livello della colonna lombare al passaggio toraco-lombare.
Non segni morfologici per morbo di Scheuermann." (Doc. 13)
Con decisione formale del 13 settembre 2001 l'assicuratore LAINF convenuto, basandosi principalmente sul rapporto radiologico del 21 maggio 2001 e sull'opinione espressa dal suo medico di fiducia, Dr. med. __________, specialista in chirurgia dell'__________ di __________, al quale aveva sottoposto tutta la documentazione medica dell'assicurata, non ha riconosciuto il proprio obbligo contributivo per quanto attiene ai disturbi annunciati nel mese di giugno 2001, in quanto farebbero difetto dei postumi infortunistici e le alterazioni a livello dei dischi intervertebrali sarebbero esclusivamente di natura degenerativa (cfr. doc. 13A; consid. 1.3.).
Dopo l'inoltro da parte della ricorrente dell'opposizione contro il citato provvedimento (cfr. doc. 12A) e un suo sollecito del 14 settembre 2002 affinché la vertenza fosse evasa al più presto (cfr. doc. 7), l'Istituto assicuratore, il 17 ottobre 2002, ha incaricato il Dr. med. __________ __________ di allestire un rapporto peritale (cfr. doc. 25).
Nella sua valutazione del 23 ottobre 2002 lo specialista ha evidenziato che la ricaduta del giugno 2001 è una fatalità e non è in relazione di causalità naturale con l'infortunio del 10 settembre 1999, perlomeno secondo il grado di verosimiglianza preponderante. Il medico ritiene, infatti, che l'evento del 1999 era tale da produrre un forte stiramento della muscolatura di sostegno della colonna vertebrale lombare, ma che non ha causato nessun danno tardivo oggettivabile (cfr. doc 12 pag. 7).
Il Dr. med. __________ ha così motivato le sue conclusioni:
" (…)
Vorangestellt werden und für die nachmalige Stellungnahme entscheidend sind die Feststellungen bei der Befundung des radiologischen Dossiers der Versicherten: Die konventionelle Darstellung der Lendenwirbelsäule ap und seitlich vom 13.09.1999 zeigt eine höchstens angedeutete linkskonvexe skoliotische Fehlhaltung. Auffällig ist die weitgehende Delordosierung der Lendenwirbelsäule. Die osteochondrotische Veränderung im lumbosakralen Segment bleibt äusserst diskret, spondylophytäre Ausziehungen finden sich auf keiner Etage und die Bandscheibenhöhen bleiben erhalten. Es besteht kein Hinweis auf eine Dornfortsatz-Nearthrose im Sinne des Morbus Baastrup. Die Wiederholung dieser Abklärung am 20.04.2001 belegt nun eine eindrückliche linkskonvexe skoliotische Fehlhaltung, wobei die Längen der Querfortsätze nicht differieren, womit eine rotatorische Komponente ausgeschlossen werden kann. Jedoch besteht nun eine völlige Gestreckthaltung lumbal von L1 - L5. Die Bandscheibenhöhe lumbosakral ist nunmehr leicht vermindert, nach wie vor sind spondylophytäre Ausziehungen höchstens ansatzweise erkennbar. Dornfortsatz-Nearthrosen bestehen nicht. Die Iliosakralgelenke sind - soweit nicht in der speziellen Technik nach Baraony dargestellt - ohne erkennbare degenerative Veränderungen. Im lumbalen Kernspintomogramm vom 21.05.2001 finden sich beginnende Hinweise auf eine Diskopathie L4/5 mit diskreter Bandscheibenvorwölbung foraminal nach links ohne Kompromittierung der Nervenwurzel. Auch lumbosakral bestehen Signalalterationen, welche für eine degenerative Bandscheibenveränderung sprechen. Auch hier bleiben die Nervenwurzeln nicht tangiert, der Spinalkanal ist von normaler Weite, und degenerative Veränderungen, welche das Mass des Altersphysiologischen überschreiten würden, sind nicht feststellbar.
Ob das primäre Ereignis vom 10.09.1999 als Unfallgeschehen im Rechtssinne zu werten ist, bleibt ausschliesslich in der Beurteilungskompetenz des Rechtsanwenders resp. des Richters. Aus unfallmedizinischer Sicht muss dabei jedoch eine Fehlgängigkeit erkannt werden: Zur Vermeidung eines drohenden Sturzes beim Treppabgehen tätigte Frau RI 1 mutmasslich eine brüske Rumpfbewegung und diese zog reflektorisch eine muskuläre Verspannung nach sich. Diese wurde dann behandlungswürdig und verursachte eine limitierte Arbeitsunfähigkeit in der Tätigkeit als Bankangestellte. Geht die Administtation hier von einer unfallähnlichen Körperschädigung aus, so muss von medizinischer Seite die Erfüllung eines der in Artikel 9 Abs. 2 UVV lit. a - h aufgelisteten Verletzungsmusters verneint werden; die Liste ist abschliessend und nicht der Interpretation unterworfen.
Die röntgenologischen Feststellungen vom 13.09..1999 (mithin 3 Tage nach dem angeschuldigten Vorgang) belegen eine leichte skoliotische Fehlhaltung der Lendenwirbelsäule, welche bei fehlendem Rotationseffekt als antalgisch (schmerzvermindernd) interpretiert werden kann. Dazu deckungsgleich ist die Streckhaltung. Degenerative Veränderungen, welche bei einer 29jährigen Frau das Mass des Altersphysiologischen überschreiten würden, finden sich nicht. Der nachmalige Verlauf unter physikalischer Therapie und detonisierenden Massnahmen sowie mit einer Arbeitsunfähigkeit als __________ (somit Verrichtungen in Wechselpositionen) von 10 Tagen ist fallkonform.
Ohne aktenkundiges neues Ereignis trat Frau RI 1 am 20.04.2001 erneut wegen akuter Beschwerden in ärztliche Behandlung. Nunmehr findet sich in den konventionellen Röntgenfilmen des gleichen Datums nebst einer deutlichen linkskonvexen skoliotischen Fehlhaltung, welche wiederum als antalgisch (schmerzmindernd) interpretiert werden muss, eine völlige Gestreckthaltung. Inzwischen, das heisst 19 Monate später, stellt man eine Höhenverminderung der Bandscheibe im untersten Lendenwirbelsäulensegment (lumbosakrale Osteochondrose; ICD-102 M51.37) fest. Dies bestätigte sich dann in der kernspintomografischen Abklärung vom 21.05.2001 im Ospedale __________ di __________ (siehe oben). Eine erneute Arbeitsunfähigkeit resultierte offensichtlich aus diesem gemeldeten Rückfallgeschehen nicht.
Es stellt sich nun die Frage, ob die bei Frau RI 1 objektivierten Körperschäden aus unfallmedizinischer Sicht natürlich-kausal mit dem Geschehen vom 10.09. 1999 verknüpft werden können:
Postuliert von behandelnder Seite wird in casu die Unfallkausalität einer ohne neurologische Auswirkungen bleibenden geringfügigen Bandscheibenverlagerung im untersten Lendenwirbelsäulensegment. Dies entspricht nicht dem pathologisch-anatomischen Befund einer Diskushernie (Bandscheibenvorfall), sondern ist ein Frühstadium des langwierigen, eminent degenerativen Prozesses in der Lendenwirbelsäule der adulten Bevölkerung und grundsätzlich als Krankheit anzusprechen. Es sind denn in der Regel auch alltägliche Bewegungen (wie zum Beispiel das Aufrichten aus gebückter Haltung, das Vorneigen des Rumpfes mit einer Drehbewegung), bei denen die letzte Barriere einer vorgeschädigten Bandscheibe durchbrochen und die Diskushernie erstmals manifest wird. Seit Bestehen einer gesetzlichen Unfallversicherung in unserem Land ist die gewaltsame Verursachung der Diskushernie Gegenstand fachmedizinischer Diskussion. MORSCHER, hat hierzu Kriterien heraus gearbeitet, die in ihrer Gesamtheit erfüllt sein müssen, um einen Bandscheibenvorfall als unfallbedingt ansprechen zu können°:
1. Die Vorgeschichte des Betroffenen muss bezüglich "Rückenschmerzen" stumm sein.
2. Der. Unfallmechanismus muss in seinem biomechanischen Ablauf sowie im Ausmass der Gewalteinwirkung geeignet sein, eine zuvor nicht verlagerte Bandscheibe zum Vorfall zu bringen.
3. Eindeutig mit einem Bandscheibenvorfall assoziierbare und somit neurologisch-peripheren Erscheinungen anzulastende Brückensymptome müssen vom Moment des Ereignisses an in unveränderter Weise bestehen und auch dem Bild der Nervenwurzelkompression entsprechen. Dieselbe Lehrmeinung wird auch in der Bundesrepublik Deutschland vertreten. Auch der Medizinische Dienst der SUVA hat in analoger Weise zu diesem Problemkreis fundiert Stellung genommen.
Übertragen auf den vorliegenden Fall müssen die nachfolgenden Feststellungen getroffen werden:
- ad 1. Die Vorgeschichte bezüglich „Rückenschmerzen" der
Versicherten ist nicht dokumentiert; hierzu bedarf es eines
Leistungsauszugs des Krankenversicherers.
- ad 2. Der angeschuldigte Vorgang (brüske aktive Rumpfbewegung
zur Verhinderung eines Sturzes mit Festhalten an einem Geländer)
ist geeignet, muskuläre Verspannungen der Wirbelsäulen-Stützmuskulatur hervor zu rufen. Hingegen wird dadurch eine nicht degenerativ veränderte Bandscheibe niemals zum Vorfall (Diskushernie) gebracht.
- ad 3. Gemäss den vorliegenden medizinischen Akten weist und
wies Frau RI 1 . nie peripher-neurologische Erscheinungen eines Bandscheibenvorfalls L4/5 oder L5/S1 auf, womit der bildgebende Befund ohne Krankheitswert bleibt." (Doc. 12)
Con decisione su opposizione del 4 agosto 2003 l'assicuratore LAINF ha confermato la sua prima decisione (cfr. consid. 1.3.; doc. 1A).
2.10. Giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa F., U 22/03; STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C 24/02, consid. 5.4; DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
L'art. 42 LPGA (norma di procedura che entra immediatamente in vigore, cfr. consid. 2.3.; 2.4.) prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che:
" Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è invece così espresso:
" (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, già precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, vigendo la procedura di opposizione (cfr. art. 105 v.LAINF), era applicabile l'art. 30 cpv. 2 lett. b PA, secondo cui l'autorità non è tenuta a sentire le parti prima di prendere una decisione impugnabile mediante opposizione. Tale disposto era valido, per analogia, anche per gli altri assicuratori LAINF che non fossero l'INSAI (cfr. STFA del 6 aprile 2004 nella causa C., U 85/03).
In talune circostanze, comunque, come ad esempio nel caso in cui prima dell'emanazione della decisione sia necessario esperire numerosi accertamenti, il diritto di essere sentito deve essere garantito prima dell'emanazione della decisione formale (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).
Nel caso concreto il TCA constata che, come ha asserito l'assicurata (cfr. doc. I; 12A), l'Istituto assicuratore non le ha dato l'opportunità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione formale del 13 settembre 2001. Tuttavia, come peraltro riconosciuto dalla ricorrente medesima (cfr. consid. 1.4.; doc. I), essa ha avuto la possibilità di pronunciarsi sul mancato riconoscimento da parte della CO 1 del suo obbligo contributivo prima dell'emissione della decisione su opposizione del 4 agosto 2003, quando le è pure stato sottoposto il rapporto peritale del Dr. med. __________ con la facoltà di sollevare obiezioni al riguardo (cfr. doc. 4A).
Di conseguenza nel caso in esame, visto quanto esposto sopra e che in casu, precedentemente alla decisione formale, non sono comunque stati esperiti particolari accertamenti, l'assicuratore LAINF convenuto, dando all'assicurata la possibilità di pronunciarsi prima della decisione su opposizione ha ossequiato il suo diritto di essere sentita.
2.11. L'assicurata, nell'atto ricorsuale, relativamente alla dinamica dell'evento del 10 settembre 1999, ha contestato quanto sostenuto dall'Istituto assicuratore, e meglio che essa non sarebbe caduta. Essa ha, per contro, affermato, come aveva già asserito nell'opposizione (cfr. doc. 12A), che quando è scivolata sulla scala di casa, per evitare di cadere fino in fondo, si sarebbe sì tenuta a un gradino, ma sarebbe comunque caduta violentemente su un gradino con il fondoschiena, subendo un fortissimo stiramento alla schiena (cfr. consid. 1.4., doc. I).
Al riguardo va, però, segnalato che nell'Annuncio di infortunio del 14 settembre 1999 è stato indicato unicamente che la ricorrente è scivolata sulle scale di casa (cfr. doc. 34; consid. 2.9.). Nel Certificato medico LAINF del 17 settembre 1999 il Dr. __________ ha poi solo precisato che la paziente che stava per cadere dalle scale, per evitare la caduta, si è tenuta con un braccio e ha subito un fortissimo stiramento nella schiena (cfr. doc. 22; consid. 2.9.).
Il TCA può comunque esimersi dall'appurare come si sia svolto esattamente quanto occorso alla ricorrente il 10 settembre 1999, dato che, ai fini della presente causa, ciò è irrilevante.
La CO 1 ha infatti riconosciuto che si è trattato di un infortunio e ha corrisposto all'assicurata le prestazioni di legge fino ai primi mesi del 2000, quando il caso è stato chiuso (cfr. consid. 1.2.).
Inoltre, come verrà esaminato approfonditamente in seguito, relativamente alla questione di sapere se l'assicurata nel mese di giugno 2001, quando ha annunciato la ricaduta, presentava o meno dei postumi infortunistici, l'esito della vertenza non muterebbe sia considerando che l'assicurata ha effettivamente evitato la caduta, sia nell'ipotesi contraria.
2.12. La ricorrente sostiene che i dolori accusati nel 2001 erano dovuti all'infortunio e che mai prima dell'evento traumatico ha sofferto di mal di schiena. Circa le iniziali alterazioni degenerative ha dichiarato di non essere in grado di stabilirne la causa (cfr. consid. 1.4., doc. I).
Secondo il Dr. med. __________, per contro, i disturbi lamentati dall'assicurata non sono in relazione di causalità naturale, perlomeno secondo il grado di verosimiglianza preponderante, con l'infortunio del 10 settembre 1999 (cfr. consid. 2.9., doc. 12).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine, la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
2.13. Nella presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene che l'opinione del Dr. med. __________ può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha, in concreto motivi per scostarsi dalla valutazione enunciata dallo specialista consultato dallaCO 1.
Il rapporto medico del Dr. med. __________ non contiene in effetti contraddizioni. Inoltre esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, pag. 311 segg. consid. 1b): in particolare, lo specialista interpellato dall'Istituto assicuratore convenuto ha espresso il suo apprezzamento generale e le ragioni che lo hanno portato a negare che i disturbi alla colonna vertebrale fatti valere dalla ricorrente possano ancora essere considerati una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Il Dr. __________ ha, dapprima, evidenziato che dagli esiti degli esami convenzionali della colonna vertebrale posti in atto il 13 settembre 1999, immediatamente dopo l'infortunio - effettivamente dal certificato medico LAINF del 17 settembre 1999 risulta che sono state effettuate due radiografie (cfr. doc. 22) - emergevano una accennata scoliosi convessa a sinistra e delle alterazioni della colonna lombosacrale, anche se estremamente discrete e che non superavano la misura prevista fisiologicamente per una donna di 29 anni - l'assicurata è nata nel 1970 (cfr. doc. 12; consid. 2.9.).
Lo specialista ha poi elencato i reperti organici riscontrati tramite la risonanza magnetica del 21 maggio 2001, precisando che essi attestano un peggioramento dello stato della colonna vertebrale dell'assicurata (cfr. doc. doc. 13; consid. 2.9.). In particolare egli ha indicato una scoliosi, che deve essere interpretata quale fattore che provoca dolore, delle alterazioni degenerative e un'iniziale discopatia L4-L5 con una lieve protrusione foraminale a sinistra. Tali disturbi, comunque, non sono in relazione di causalità naturale con l'infortunio del 10 settembre 1999, poiché tale evento - identificato dal Dr. med. __________ in un brusco movimento per evitare la caduta dalle scale - è adeguato a provocare uno stiramento muscolare, ma non a causare danni tardivi oggettivabili, come la protrusione di un disco, in assenza di alterazioni degenerative dei dischi intervertebrali (cfr. doc. 12, consid. 2.9.).
Al riguardo va ribadito, come puntualizzato dal Dr. __________ (cfr. doc. 12 , consid. 2.9.), che conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio ed ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).
Un'ernia discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Per contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
In una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa Z. (U 324/02) il TFA ha confermato il precedente giudizio di questa Corte del 9 ottobre 2002 (35.2001.80) nel quale era stato negato il nesso di causalità tra un'ernia discale lombare e l'infortunio occorso a un assicurato colpito alla schiena da un carrello di ferro del peso di circa 120/140 Kg., poiché i sintomi dell'ernia discale non erano apparsi immediatamente.
Nel caso concreto, come visto, soltanto dal referto della risonanza magnetica del 21 maggio 2001 emerge una lieve protrusione foraminale a sinistra a livello L4-L5 (cfr. doc. 13, consid. 2.9.). Pertanto, applicando i criteri sopra menzionati, è da escludere che tale disturbo sia stato causato dall'evento traumatico del 10 settembre 1999. In effetti, come indicato dal Dr. __________, oltre al fatto che tale infortunio non è tale da provocare dei danni al disco intervertebrale, l'assicurata non ha mai presentato le tipiche manifestazioni di tale problema (cfr. doc. 12; consid. 2.9.).
2.14. Secondo questo Tribunale, anche ammettendo la tesi dell'assicurata secondo cui essa avrebbe comunque battuto il fondoschiena a seguito di una caduta (cfr. consid. 2.11.) e facendo riferimento al certificato del 26 settembre 2000 del Dr. med. __________ che ha attestato una contusione lombare (cfr. doc. 16, consid. 2.9.), la conclusione non sarebbe differente.
La dottrina medica dominante ritiene infatti che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie degenerative), a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali).
Tale tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale, conformemente all’esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un’affezione degenerativa preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle vertebre, così come l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo il trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a, ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C. inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-
sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell’infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, hrsg. E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985).
Al riguardo va rilevato che in una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (U 165/02) l'Alta Corte, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha ricordato che in assenza di lesioni strutturali post-traumatiche oggettivabili mediante indagine radiologica, il genere di trauma subito dall'assicurato, ossia colpo di frusta cervicale e distorsione della colonna lombare, cessa di produrre i propri effetti al più tardi 6-12 mesi dal verificarsi dell'infortunio.
In casu dal referto radiologico del 21 maggio 2001 risulta che l'assicurata non presentava né compressioni radicolari, né sicure lesioni post-traumatiche della colonna lombare (cfr. doc. 13, consid. 2.9.).
Pertanto, anche in tale ipotesi, si deve ritenere che dopo 6 mesi, rispettivamente 1 anno, lo stato anteriore del rachide si è ristabilito.
2.15. Va, infine, segnalato che l'asserzione dell'assicurata e del Dr. med. __________ secondo cui i dolori alla schiena sono iniziati dopo l'infortunio del 10 settembre 1999 (cfr. doc. 14; I; consid. 1.4.; 2.9.) non è tale da inficiare la valutazione del Dr. med. __________ __________. Infatti la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, non essendo stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza federale, un legame causale naturale tra i disturbi alla schiena lamentati dall'assicurata dal mese di giugno 2001 con l'infortunio assicurato, a ragione la CO 1 ha negato le relative prestazioni di legge.
Di conseguenza il TCA deve confermare la decisione su opposizione del 4 agosto 2003.
2.17. Per quanto concerne la richiesta del rimborso delle spese per le lettere raccomandate, le telefonate e il tempo investito di complessivi fr. 700.-- (cfr. consid. 1.4.; doc. I), va rilevato che, relativamente alla procedura dinanzi al TCA, l'assicurata, a prescindere dall'esame delle condizioni per assegnare delle ripetibili a una parte non patrocinata, non ha in ogni caso diritto a ripetibili in quanto soccombente.
Inoltre l'art. 52 cpv. 3 LPGA, concernente l'opposizione, stabilisce che la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 28 pag. 527).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti