Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2003.65

 

mm/DC/fe

Lugano

7 aprile 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2003 di

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 luglio 2003 emanata da

 

Cassa malati __________

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 19 dicembre 2002, il __________ ha annunciato alla Cassa malati __________ che in data 15 dicembre 2002 il suo titolare, __________, era rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto presso lo svincolo autostradale di __________, a causa del quale egli aveva riportato delle lesioni all'estremità superiore destra ed al capo (cfr. doc. _).

 

                                         Al riguardo, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 12 marzo 2003 - confermata con la decisione su opposizione del 21 luglio 2003 (doc. _) - la __________ ha comunicato all'assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state ridotte del 10% per negligenza grave (cfr. doc. _).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 3 ottobre 2003, __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto l'annullamento dell'impegnata decisione su opposizione, argomentando:

 

"  (…).

 

D/ Nel verbale dì contestazione n° __________, allestito il 15.12.2002 alle ore 13.25 dalla Polizia stradale di __________, si imputa al sig. __________ di aver violato l'art. 141 comma 3 - 8 del Codice Stradale, per "aver circolato ad una velocità non commisurata alla circostanza di luogo e climatica, percorrendo una curva sinistrorsa a visuale preclusa, con manto stradale bagnato dalla pioggia in atto, sbandando ed urtando un guardrail". Si tratta ovviamente di deduzioni dei funzionari di polizia, intervenuti a cose fatte, affatto suffragate dal benché minimo riscontro oggettivo. Non v'è traccia di testimonianze, perché i funzionari di cui sopra non si sono preoccupati di verbalizzare la versione della signora __________, che aveva assistito, da posizione privilegiata, all'evento. Nel medesimo verbale, il ricorrente (ferito alla testa e quindi probabilmente ancora sotto schock), ha comunque asserito, a sua giustificazione, che "è stato tutto improvviso, l'asfalto era sporco". Intendendo con questo sottolineare di esser stato sorpreso dall'improvvisa presenza di sporcizia sulla strada, che ne ha reso scivolosa la carreggiata. Sicuramente anche questo Collegio giudicante conosce l'uscita autostradale di __________, e sa quindi che si tratta di una curva ad ampio raggio, dotata di buona visibilità (contrariamente a quanto sostengono gli agenti di polizia), del tutto simile a tanti svincoli autostradali che si possono percorrere in Ticino. Ora, affrontare tali uscite autostradali, ancorché in presenza di pioggia, ad una velocità "non superiore a 40 km/h" (secondo quanto dichiarato dalla teste __________), non costituisce certo una colpa, tanto meno grave (come preteso a torto all'Ente convenuto). E nemmeno si può imputare al sig. __________, di non aver previsto l'improvvisa presenza di sporcizia sul manto stradale (che lo ha reso scivoloso), poiché di regola, gli svincoli autostradali dovrebbero esser mantenuti in uno stato consono all'importanza del traffico che vi scorre. Né emerge dagli atti della Polizia stradale che il 1512.2002, nella zona imperversavano nubifragi, tali da giustificare l'esistenza di una situazione eccezionale, con conseguente presenza di detriti sulla carreggiata. Di modo che il sig. __________ non doveva (né avrebbe dovuto) considerare "pericoloso" il tratto di strada in questione. Dal profilo oggettivo vale la pena di ricordare che il ricorrente (classe __________), non è un pivellino fresco di patente, ma conduce ogni sorta di veicolo da decenni, senza aver mai infranto il codice stradale. Nella circostanza specifica poi, egli rientrava da un funerale di un carissimo amico, per cui è inimmaginabile pensare che l'insorgente si trovasse in uno stato d'animo, tale da indurlo a pigiare sull'acceleratore. Contrariamente a quanto pretende la Cassa resistente, la testimonianza rilasciata dalla signora __________ è perfettamente valida, anche se prodotta con l'opposizione del 10 aprile 2003. Del resto il sig. __________ non aveva alcun motivo di raccoglierla prima, visto che l'obiezione di colpa grave gli era stata comunicata solo il mese precedente. Peraltro __________ non spiega meglio per quali ragioni la dichiarazione in oggetto non dovrebbe esser considerata ai fini del giudizio. Anzi tale prova è l'unica che consenta di valutare il presente caso con la necessaria equidistanza.

 

E/ La fattispecie all'esame è del tutto analoga a quella decisa dal TFA il 9.12.1949, pubblicata in EVGE 1949, pagg. 133 e rel. (richiamata in Rumo-Jungo, op. cit., pag. 214), ove la colpa grave era stata negata. In ambedue i casi gli assicurati hanno perso la padronanza del proprio veicolo, abbordando una curva ad una velocità non superiore a 40 km/h, in condizioni di carreggiata precarie. Nel caso illustrato nella succitata decisione, l'automobilista, ha sbattuto contro un autocarro proveniente in senso inverso, finendo all'ospedale. In quello che ci occupa, il sìg. __________ ha urtato contro una barriera metallica, riportando lievi lesioni alla testa e la rottura della mano destra. Nel litigio giudicato dal TFA la strada era ghiacciata e coperta da un sottile strato di neve. In quello all'esame la carreggiata era bagnata e sporca. In entrambi i casi i rispettivi protagonisti non dovevano comunque attendersi una situazione di pericolo. Ambedue i conducenti erano seguiti da automobilisti, che hanno confermato le loro dichiarazioni circa la velocità ante sinistro. Entrambi si sono visti intimare una contravvenzione per non aver adattato la velocità alle condizioni stradali, infrazione che essi non hanno contestato. II sig. __________ ha pagato una multa di Euro 65, l'altro un'ammenda di Fr. 50.- (nel 1948!). Nel caso giudicato dal TFA, il comportamento tenuto dal conducente era stato ritenuto inadeguato, lievemente imprudente, come può capitare a qualsiasi automobilista ragionevole. È a tale, identica conclusione che sarebbe dovuta giungere pure la Cassa convenuta nel caso di specie; ammettendo, a carico del ricorrente, semmai una lievissima colpa (qualora ne dovesse sussistere una), che comunque non potrebbe giustificare una diminuzione delle prestazioni pecuniarie, quand'anche nella misura ridotta del 10 II non averlo fatto configura una violazione del diritto federale, che comporta la riforma dell'impugnata decisione"

                                         (I).

 

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

 

                               1.5.   In corso di causa, il TCA ha interpellato la signora __________, autrice della dichiarazione 28 marzo 2003 agli atti, alla quale sono state poste alcune domande attinenti all'incidente della circolazione occorso all'assicurato (V).

 

                                         La risposta della signora __________ è pervenuta il 17 marzo 2004 (VI).

 

                                         La __________ ha preso posizione il 26 marzo 2004 (cfr. VIII), mentre l'assicurato è rimasto silente.

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

                                         Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2; STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03, consid. 1.1).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che il preteso agire gravemente negligente dell'assicurato avrebbe avuto luogo in data 15 dicembre 2002, agire che, a mente della Cassa, giustificherebbe una riduzione delle prestazioni assicurative, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 37 cpv. 2 LAINF, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

 

                                         Il cpv. 3 recita, da parte sua, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, doveva provvedere al sostentamento dei congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per i superstiti ovvero s’egli muore dei postumi dell’infortunio.

 

                                         Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

                                         l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

 

                                         La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144s.).

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose preve­dibili secondo l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II- 1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).

 

                                         Per contro, la specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).

 

                                         Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).

                                         Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).

 

                               2.5.   Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

                                         Già l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di prio­rità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse dispo­sizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurispru­denza, una negligenza grave (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76).

                                         La nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è infatti più ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, la quale implica un comportamento senza scrupoli e particolarmente contrario alle norme, ovvero una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 p. 281; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200).

 

                                         Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.

                                         Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

                                         Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infor­tunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle presta­zioni complete (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

 

                                         In una recente sentenza del 2 aprile 2004 nella causa A., inc. n. __________, il TCA, facendo proprie le constatazioni compiute dalla Polizia stradale italiana, ha giudicato grave la colpa commessa da un motociclista che, a causa di una velocità non adeguata alle circostanze, non aveva potuto evitare di collidere con un'autovettura che si era immessa sulla strada principale, uscendo da un parcheggio.

                                         Questa Corte ha pure ammesso l'esistenza di una negligenza grave in una sentenza del 2 giugno 2003 nella causa S., inc. n. __________, concernente un automobilista che, nel compiere una manovra di sorpasso ad una velocità dichiarata di circa 90/100 km/h all'interno della galleria autostradale del San Salvatore, aveva perso la padronanza del proprio veicolo a causa della presenza di una chiazza d'acqua sulla carreggiata. Allo stesso risultato il TCA è giunto in una sentenza del 28 novembre 2001 nella causa G., inc. __________, riguardante un'assicurata che, nel percorrere un tratto di strada in salita ed in curva marcato con la linea di sicurezza, aveva iniziato a sorpassare il veicolo che la precedeva. Notando che una vettura giungeva in senso opposto, per non collidere frontalmente con la stessa, si era spostata sulla destra, aveva urtato la fiancata dell'auto che stava sorpassando ed aveva finalmente perso il controllo del proprio veicolo.

                                         Ad identica conclusione questo Tribunale è giunto in una sentenza del 26 febbraio 1999 nella causa S., inc. __________, concernente un'assicurata che, nell'affrontare una curva ad ampio raggio piegante per lei a destra ad una velocità dichiarata di circa 60 km/h, a causa del fondo stradale ghiacciato perdeva la padronanza del proprio veicolo. In questo frangente si spostava a sinistra e oltrepassava la linea di sicurezza, invadendo la corsia opposta alla sua e collidendo frontalmente con un automezzo che circolava regolarmente.

 

                               2.6.   Per quanto concerne l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha stabilito che una riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale disposto, nel caso in cui un automobilista ha attraversato una linea di sicurezza e in seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso inverso provocando la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente le norme della circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241ss.).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K. - confermata dal TFA con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994 p. 192-193 - ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in un caso in cui un'assicurata, alla guida di un autoveicolo in stato di ebrietà (1.77‰), aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto ai sensi dell'art. 9 CP.

                                         Il nesso causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori (estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo l'esperienza, a causare la perdita di padronanza di un veicolo.

 

                               2.7.   Nell'evenienza concreta, a proposito dell'incidente della circolazione che lo ha visto protagonista il 15 dicembre 2002 all'uscita autostradale di __________, __________ ha sempre riconosciuto di avere perso la padronanza del proprio veicolo, sostenendo che ciò sarebbe accaduto a causa del fondo stradale sporco e bagnato (cfr. doc. _).

 

                                         Da quanto precede, va quindi considerata accertata la circostanza che l'incidente stradale in questione è avvenuto a causa di una perdita di padronanza del veicolo da parte del ricorrente.

                                         Si tratta ancora di esaminare se questa perdita di padronanza è imputabile ad una negligenza grave dell'assicurato, poiché solo in questo caso si giustificherebbe una riduzione delle prestazioni in virtù dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.

 

                                         Al proposito, la Cassa malati __________, con particolare riferimento a quanto gli agenti della Polizia stradale di __________ hanno contestato all'assicurato, sostiene la tesi della colpa grave, ritenuto come la velocità dell'autovettura da lui condotta non sarebbe stata adeguata alle condizioni climatiche (fondo stradale bagnato a causa della pioggia) e di luogo (curva sinistrorsa a visuale preclusa), altrimenti egli "… non avrebbe perduto la padronanza del veicolo" (III, p. 3).

 

                                         Da parte sua, l'insorgente fa invece valere di avere perso la padronanza del veicolo poiché "… sorpreso dal tratto stradale, rivelatosi improvvisamente bagnato, sporco e per nulla segnalato" (doc. _, p. 2).

                                         D'altro canto, l'affrontare un'uscita autostradale quale quella di __________ ad una velocità non superiore ai 40 km/h, così come dichiarato dalla testimone oculare signora __________ (cfr. doc. _), non configurerebbe una colpa, tanto meno grave.

                                         Secondo __________, a supportare la sua tesi vi sarebbe una sentenza federale del 9 dicembre 1949, pubblicata in STFA 1949, p. 133ss., riguardante una fattispecie analoga a quella sub judice, in cui la Somma Istanza ha giudicato soltanto lieve la colpa commessa dall'assicurato.

 

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che la Polizia stradale di __________, intervenuta sul luogo del sinistro, ha contestato all'assicurato il fatto che egli non aveva adattato la velocità della sua autovettura alle circostanze di luogo e climatiche, infliggendogli una multa di 65 euro.

                                         Dal relativo verbale risulta che l'automobile dell'insorgente è uscita di strada nell'affrontare una curva piegante verso sinistra, in presenza di un manto stradale bagnato dalla pioggia in atto:

 

"  (…) circolava alla guida del veicolo di cui sopra ad una velocità non commisurata alla circostanza di luogo e climatica. Nella circostanza percorreva una curva sinistrorsa a visuale preclusa con manto stradale bagnato dalla pioggia in atto, sbandando e urtando un guard-rail.

Accertato a seguito di sinistro stradale sullo svincolo __________ di __________ "

                                         (doc. _).

 

                                         __________ ha di fatto riconosciuto la propria responsabilità, considerato come egli abbia regolato seduta stante la multa inflittagli, rinunciando ad inoltrare ricorso al Prefetto oppure a presentare delle osservazioni su quanto contestatogli dagli agenti (cfr. doc. _).

 

                                         D'altro canto, questo Tribunale ritiene non sufficientemente comprovata l'affermazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato sorpreso dalla presenza di sporcizia sulla carreggiata.

                                         In primo luogo, l'assicurato ha sempre parlato in termini generali di "sporcizia", senza mai precisarne la natura.

                                         In secondo luogo, tale circostanza non è stata riportata né dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro, benché l'insorgente ne avesse fatto loro esplicito accenno (cfr. doc. _:"Il trasgressore dichiara: è stato tutto improvviso, l'asfalto era sporco"), né dalla signora __________, testimone oculare che ha prestato i primi soccorsi al ricorrente (cfr. doc. _).

                                         D'altronde, la stessa signora __________, interpellata al riguardo dal TCA (cfr. V, quesito n. 1), si è limitata a dichiarare di presumere che il fondo stradale, che risultava bagnato e particolarmente viscido, fosse, citiamo; "… cosparso di sale (cloruro di sodio/calcio) o altro per scongiurare il rischio di gelo" (cfr. VI).

 

                                         Per contro, è provato che, al momento in cui è avvenuto l'incidente in questione, il fondo stradale era bagnato.

                                         Tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla teste __________, la quale, rispondendo alle domande postele dal Tribunale, ha parlato di un manto stradale "bagnato e particolarmente viscido", rispettivamente, con riferimento al preciso momento in cui è successo il sinistro, di una tipica pioggerellina autunnale in atto (cfr. VI).

                                         Ciò non può però avere colto di sorpresa l'insorgente, nella misura in cui non risulta dagli atti che abbia iniziato a piovere solo in quel momento e solo in quel punto.

 

                                         Tutto ben considerato é pertanto plausibile che l'uscita di strada del veicolo sia stata causata da una velocità inadeguata alla configurazione dei luoghi ed allo stato della carreggiata, così come hanno rilevato gli agenti della Polizia stradale di __________ nel verbale di contestazione del 15 dicembre 2002 (cfr. doc. _).

                                         Ben conosciuto, in caso di pioggia, è il fenomeno dell'aquaplaning: il sottile strato di acqua che si viene a creare fra il fondo stradale ed i pneumatici fa sì che questi ultimi perdano aderenza, provocando la perdita di controllo dell'autovettura.

                                         Ora, è risaputo che l'aquaplaning può essere evitato riducendo la velocità del veicolo.

 

                                         Del resto, è noto a questa Corte che all'imbocco dello svincolo autostradale di __________ è stato posto un segnale che limita la velocità a 40 km/h, accanto ad un altro che vieta il sorpasso.

                                         Ciò significa che, in determinate circostanze (ad esempio, in caso di fondo stradale bagnato), la prudenza dovrebbe suggerire all'utente della strada ragionevole di ridurre ulteriormente la velocità del proprio veicolo.

 

                                         L’adeguare la velocità in simili circostanze è una regola elementare di prudenza che ogni automobilista normalmente ragionevole deve osservare, conformemente a quanto il TFA ha stabilito in una sentenza del 21 marzo 1985 nella causa W., U 68/83, menzionata in DTF 114 V 315ss., riguardante un conducente la cui autovettura, all'uscita da una curva adeguatamente segnalata, è sbandata sulla carreggiata bagnata dalla pioggia:

 

"  (…).

Les premiers juges ont exposé de manière pertinente les raisons pour lesquelles cette perte de maîtrise du véhicule doit être imputée à une faute grave de la part de son conducteur. Sur ce point, il convient dès lors de renvoyer aux considérants du jugement entrepris, ausquels la Cour de céans ne peut que se rallier. Il est en effet évident que l'accident est la conséquence adéquante d'une vitesse excessive eu égard à la configuration des lieux, aux conditions atmosphériques et à l'état de la chaussée. Il convient de préciser, à cet égard, que le principe selon lequel "la vitesse doit toujours être adaptée aux circostances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi au'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité" (art. 32 al. 1 LCR) ou - pour reprendre les termes de l'art. R 10 du Code français de la route - le principe que le conducteur doit régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, constitue indiscutablement une règle légale fondamentale mais aussi une règle de prudence élémentaire au sens de la jurisprudence précitée.

Prétendre, comme le fait l'assuré, qu'il n'assume aucune responsabilité dans l'accident - ce qui revient à dire, en l'occurence, qu'il est une victime du hasard ou du destin - est insoutenable, et frise la témérité.

Les conditions d'une réduction des prestations d'assurance au sens de l'art. 98 al. 3 LAMA sont dès lors remplies"

                                         (STFA succitata, consid. 3a - la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Di conseguenza, ad __________ non può che essere addebitata una negligenza grave ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LAINF.

 

                                         D'altro canto, la stessa Corte federale, in una sentenza del 27 dicembre 1976, citata anch'essa in DTF 114 V 315, ha ammesso l'esistenza di una grave negligenza nel caso di un automobilista che aveva perso la padronanza del veicolo a causa del fondo stradale ghiacciato mentre procedeva ad una velocità di 50 km/h, sottolineando come la prudenza imponga, in certe situazioni, di ridurre la velocità di guida addirittura a quella del passo di un uomo:

 

"  (…).

Dans ces circonstances, R. ne saurait contester avoir commis une faute grave. Alors que les dangers du verglas font chaque année l'objet d'innombrables mises en garde, que sa voiture était équipée de pneus ordinaires et qu'il est un chauffeur expérimenté, il a roulé, selon son dire, à 60-70 km/h sur une route verglacée, puis n'a réduit sa vitesse qu'à 50 km/h pour prendre un virage dont il reconnaît qu'il le tenait pour spécialement mauvais. En ce faisant, il a omis une règle de prudence élémentaire, qui consiste à rouler sur le verglas à une allure extrêmement lente, qui, suivant les circonstances, doit être celle d'un homme au pas (cf. p. ex. RO 101 IV 221)"

                                         (STFA del 27.12.1976 nella causa R., citata in DTF 114 V 315)

 

                                         La sentenza del 9 dicembre 1949, richiamata dal ricorrente, presenta sì delle analogie con il caso sub judice, ma pure diverse sostanziali differenze.

                                         In particolare, in quella fattispecie, il TFA ha ammesso che, tenuto conto della configurazione della strada percorsa, l'assicurato possa non avere previsto lo stato della carreggiata nel luogo in cui è avvenuto il sinistro ("Nicht bewiesen ist, dass Scheibler schon vor dem Unfall die Strassenverhältnisse als sehr schlecht beurteilt habe oder hätte beurteilen müssen: die Strasse war mit dünnem Schneebelag bedeckt. Da sich der Unfall an einer leicht abfallenden Kurve ereignete, ist wohl möglich, dass die Vereisung der Strasse am Unfallort etwas stärker war als auf der Strecke bis dorthin. Vor allem ist durch den vorinstanzlichen Augenschein festgestellt, dass in der Fahrrichtung des Klägers nur der Anfang der Rechtskurve sichtbar war, nicht aber deren Verlauf und vor allem nicht das Ausmass des Gefälles der Strasse, …").

                                         D'altra parte, lo stesso assicurato, che viaggiava su una strada larga da 7,1 fino a 7,5 metri, è stato colto di sorpresa dall'improvvisa comparsa di un autocarro sulla corsia di contromano, ciò che l'ha portato a frenare sul ghiaccio e, quindi, a perdere la padronanza del proprio veicolo.

 

                                         In queste condizioni, la decisione della Cassa malati __________ di procedere ad una riduzione delle prestazioni in contanti non è censurabile, precisato comunque che l'art. 37 cpv. 2 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999, limita la riduzione delle indennità giornaliere ai primi due anni successivi all'infortunio.

 

                                         Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF).

                                         Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situa­zione economica e personale (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368, consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

                                         In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

                                         Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.

                                         Il giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; STFA del 22 maggio 200, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63, p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

 

                                         Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, op. cit., p. 76; Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 37 LAINF, p. 174ss.).

 

                                         In concreto, il tasso applicato dall'amministrazione (10%) - che peraltro costituisce la riduzione minima - non presta il fianco a critica alcuna.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti