Raccomandata |
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Incarto n.
rs/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2003 di
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__________
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contro |
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la decisione del 23 luglio 2003 emanata da |
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__________
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 16 maggio 2003 la ditta __________ - Impresa di costruzioni generali - di __________ ha annunciato all'__________ che l'11 maggio 2003 il suo dipendente, __________, era rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto a __________ (I). Più precisamente, mentre l'assicurato stava viaggiando in direzione di __________ (I) in sella alla sua moto, un'auto proveniente da un parcheggio laterale è uscita improvvisamente sulla strada andando a collidere contro il motociclo dell'assicurato (cfr. doc. _).
A causa di tale incidente __________ ha riportato delle policontusioni (cfr. doc. _).
Al riguardo l'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Accertata la dinamica dell'incidente, con decisione formale del 12 giugno 2003 - confermata con decisione su opposizione del 23 luglio 2003 (cfr. doc. _) - l'__________ ha comunicato all'assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state ridotte del 10% per negligenza grave (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 20 ottobre 2003 l'assicurato ha postulato l'annullamento dell'impugnata decisione su opposizione e il versamento del 10% delle indennità che non gli è stato corrisposto, osservando:
" (…)
Il giorno 11 maggio del 2003 verso le ore 17.15, in località di __________ esco da Via __________ per immettermi sulla S.S. __________ che attraversa la città di __________ e prosegue per la __________.
La S.S. __________ è una strada a forte traffico perché l'unica che collega la Svizzera con le nostre valli.
Tale strada è fortemente trafficata nel periodo estivo, quando la zona di __________ e le valli circostanti sono visitate da molti turisti stranieri.
Pochi metri dopo che mi sono immesso sulla statale __________ (ca. 20), sono andato a collidere contro un'automobile guidata da un automobilista tedesco che nel frattempo usciva dal posteggio senza darmi la precedenza.
Come si vede dallo schizzo del verbale di polizia, io esco da via __________ (si tratta della via più commerciale di __________) e ho dovuto fare una svolta di 90° gradi per immettermi sulla direzione di marcia dove intendevo andare. Appena dopo la svolta, vi è un passaggio pedonale e dunque occorre dare precedenza ai pedoni.
Ne deriva quindi che la mia velocità di marcia non poteva in alcun modo essere eccessiva poiché l'impatto con l'autovettura è avvenuto a ca. 20 metri dalla svolta di via __________ da cui provengo con partenza da fermo (la moto era posteggiata proprio all'incrocio con via __________). Dallo schizzo del verbale, che è una riproduzione reale della situazione planimetrica, si vede come i posteggi dall'inizio di via __________, a quello dove era posteggiata l'autovettura, sono soltanto 3.
L'impatto con l'autovettura è avvenuto a 3.70 m. dalla delimitazione del marciapiede e dunque quasi a ridosso della linea bianca che demarca la carreggiata in un senso rispettivamente nell'altro.
La __________ ritiene che vi sia una mia negligenza grave nell'aver provocato quest'incidente per l'eccessiva velocità ma questa considerazione è fortemente contestata poiché la negligenza grave è stata commessa dal conducente dell'automobile che si è immesso in strada senza darmi la precedenza. Osservo che se l'automobilista avesse rispettato le regole della circolazione stradale, rispettivamente avesse dato la precedenza come suo obbligo, tale incidente non sarebbe affatto successo.
Del resto il conducente ha pure ricevuto una multa per infrazione stradale commessa, mentre per quanto mi riguarda non ho ricevuto nessun provvedimento disciplinare: nè una multa per l'eventuale eccessiva velocità, né il ritiro di patente segno evidente che non è affatto dimostrabile una mia colpa.
La valutazione sull'eccessiva velocità sono soltanto delle considerazioni che si basano sullo spazio di frenata e sui danni dalla moto stessa.
Per quanto riguarda la velocità, data la corta distanza tra la partenza da fermo e il luogo dell'impatto, è tecnicamente impossibile raggiungere una velocità eccessiva. E probabilmente raggiungibile una velocità sostenuta soltanto se il mezzo viene portato al limite delle sue capacità cosa che non è possibile nella normale circolazione stradale e poi in un centro abitato.
Per quanto mi riguarda sono un appassionato e proprietario di moto da quasi quarant'anni e quindi non mi considero un cultore della velocità ma bensì coltivo invece la filosofia della moto a cui non appartiene il gesto della velocità.
La seconda considerazione che fa dire agli agenti della polizia dell'eccessiva velocità, è basata sui danni riportati alla mia motocicletta. In questo caso è opportuno osservare che anche una caduta da fermo per le caratteristiche del mezzo, provoca dei danni e dunque possono provocarsi anche dei danni importanti quando la velocità non è eccessiva.
Per le conseguenze dell'incidente sono tutelato dall'avv. __________ di __________ ed in questo senso sono in attesa che mi vengano corrisposti i danni per la riparazione della motocicletta, a ulteriore comprova che non sono io la causa dell'incidente ma la manovra errata del conducente dell'autoveicolo che non ha rispettato l'ordine di precedenza senza la quale ribadisco che non ci sarebbe stato nessun incidente.
In conclusione osservo che sono stato assente per inabilità lavorativa dall'11 maggio 2003 al 15 settembre 2003, ovvero per un periodo di ca. 4 mesi (da agosto a settembre ho lavorato al 50%). La riduzione che la __________ che mi ha applicato è del 10% e solo sull'indennità giornaliera, per cui non si tratta di un indennizzo salariale eccessivo.
Tuttavia ritengo di dover contestare la decisione __________ perché mi ha considerato responsabile di un incidente di cui non sono la causa ma il cui fattore scatenante è stata l'infrazione commessa dal conducente del veicolo A." (Doc. _)
1.4. Nella sua risposta del 6 novembre 2003 l'__________ ha chiesto di respingere integralmente il ricorso e ha rilevato:
" (…)
1. In data 11 maggio 2003 __________, __________, mentre si trovava al volante della propria motocicletta, è stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale e ha riportato diverse contusioni, soprattutto a livello del ginocchio sinistro.
Con decisione 12 giugno 2003 l'__________, richiamato l'art. 37 cpv. 2 LAINF, ha ridotto (per il massimo due anni) l'indennità giornaliera del 10% perché l'incidente è imputabile all'alta velocità tenuta dall'assicurato.
Avverso la predetta decisione l'assicurato ha formulato tempestiva opposizione presentandosi presso gli Uffici dell'__________ in data 11 luglio 2003.
L'opposizione è stata decisa il 23 luglio 2003 con riconferma della precedente decisione di riduzione delle prestazioni in contanti del 10%.
L'assicurato si rivolge ora al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sostenendo che non gli è imputabile alcuna velocità eccessiva e che la responsabilità dell'incidente è da addossare all'automobilista contro il quale egli si è schiantato.
2. Il solo tema della presente vertenza è la questione a sapere se a giusta ragione l'__________ ha operato una riduzione delle prestazioni in contanti del 10% in forza dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
La decisione impugnata espone chiaramente i motivi per i quali l'__________ nel caso concreto ritiene corretta la riduzione decisa, corrispondente del resto alla riduzione minima possibile.
Al fine di evitare ripetizioni si danno qui per integralmente riprodotti in particolare i considerandi da 1 a 4 della decisione impugnata.
In base agli atti ufficiali a disposizione e segnatamente al doc. _ l'__________ ritiene che l'assicurato sia incorso in una negligenza grave poiché viaggiava a una velocità elevata, superiore ai 40 km/h vigenti nella zona.
D'altro canto la pretesa concolpa dell'automobilista, a proposito del quale peraltro non sussiste alcun atto ufficiale che comprovi che gli sia stata inflitta una multa, con ogni evidenza e in ogni caso essa non appare sufficiente per interrompere il nesso causale adeguato." (Doc. _)
1.5. Con scritto del 25 febbraio 2004 l'insorgente ha trasmesso al TCA, per conoscenza, l'atto di transazione del 10 dicembre 2003 con cui l'assicuratore dell'automobile che ha colliso con la sua moto ha liquidato i danni da lui subiti, versandogli l'importo di EUR. 3'750.-- (cfr. doc _).
1.6. I doc. _ e _ sono stati inviati all'avv. __________ per conoscenza (cfr. doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 16 giugno 2003). Nel presente caso l'infortunio in questione ha avuto luogo l'11 maggio 2003 e la decisione su opposizione contestata è stata emanata il 23 luglio 2003.
Tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Giusta l'art. 21 cpv. 1 LPGA, se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2 prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
L'art. 37 cpv. 2 LAINF recita - in deroga all’art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3 sancisce, da parte sua, sempre in deroga all’art. 21 cpv. 1 LPGA, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli muore dei postumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i superstiti possono essere ridotte, in deroga all’art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo della metà.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144s.).
2.4. Secondo la giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose prevedibili secondo l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT II- 1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 121 V 45 consid. 3b; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; STFA del 17 marzo 2003 nella causa CNA c/ P., U 31/02; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
Per contro, la specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).
Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
2.5. Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
Già l'inosservanza di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p. 76).
La nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è infatti più ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, la quale implica un comportamento senza scrupoli e particolarmente contrario alle norme, ovvero una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 p. 281; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305 consid. 2b; STFA del 17 marzo 2003 nella causa CNA c/ P., U 31/02; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, ad art. 37 LAINF, p. 171).
Non sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella leggera.
Quest'ultima può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
2.6. Come visto a titolo esemplificativo al considerando precedente, il fatto di non avere allacciato la cintura di sicurezza costituisce di massima una colpa grave che giustifica una riduzione delle prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr RAMI 1986 343ss consid 2):
" ...stellt das Nichttragen der Sicherheitsgurten grundsätzlich eine grosse Fahrlässigkeit dar, welche eine Kürzung der Versicherungsleistungen rechtfertigt, wenn zwischen einem solchen Verschulden und dem Unfallereignis oder seine Folgen eine adäquater Kausalzusammenhang besteht (DTF 109 V 151 Erw 1 mit Hinweisen)..." (RAMI 1986 347, consid 2)
Il legame fra il mancato uso di tali cinture e le lesioni va, di regola, ritenuto dato senza che sia necessario procedere a valutazioni particolari dei singoli casi. Infatti, secondo il TFA, convincenti esperienze scientifiche hanno provato il nesso di causalità adeguata fra il mancato uso delle cinture di sicurezza e le lesioni lamentate:
" ...Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 109 V 150 unter Hinweis auf einschlägige Untersuchungen ausgeführt hat, werden Autoinsassen durch richtig angelegte Sicherheitsgurten wirksam geschützt, sei es dass Verletzungen überhaupt vermieden werde, sei es dass die Verletzungen weniger schwer ausfallen als beim Nichtragen der Gurten. Und zwar gilt dies praktisch für alle Unfallsituationen, insbesondere aber für Frontalkollisionen, welche den höchsten Traumatisierunsgrad aufweisen, sowie für Seitenkollisionen und Überschläge. Aufgrund der wissenschaftlich gesicherten Erfahrungen mit Sicherheitsgurten kann daher im Regelfall auch ohne aufwendige unfalltechnische und unfallmedizinische Untersuchungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass Sicherheitsgurten wirksam gewesen wären und dass Verletzungen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht oder nicht im selben Ausmass entstanden wären. Im diesem Sinne ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Nichttragen der Gurten und den erlittenen Unfallfolgen als gegeben zu betrachten, soweit aufgrund besonderer Unfallumstände nicht das Gegenteil angenommen werden muss (BGE 109 V 154)" (RAMI 1986 354)
Dunque, il nesso causale adeguato fra l'omissione e le lesioni deve essere presunto e tale presunzione può essere rovesciata soltanto "se circostanze particolari attinenti all'infortunio portano a concludere in senso contrario".
Nella sentenza emanata il 19 agosto 1996 nella causa R., pubblicata in RDAT I-1997 pag. 242 seg., il TCA ha deciso, sulla base di quanto stabilito dal TFA, che il fatto di non aver allacciato la cintura di sicurezza giustifica una riduzione delle prestazioni. Infatti per ammettere il ruolo casualmente adeguato della negligenza grave imputabile a un assicurato, è sufficiente poter ritenere che l'allacciamento della cintura avrebbe diminuito la gravità delle lesioni.
2.7. Per quanto concerne l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha stabilito che una riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale disposto, nel caso in cui un automobilista ha attraversato una linea di sicurezza e in seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso inverso provocando la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente le norme della circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241ss.).
Questo Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K. - confermata dal TFA con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994 p. 192-193 - ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in un caso in cui un'assicurata, alla guida di un autoveicolo in stato di ebrietà (1.77‰), aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto ai sensi dell'art. 9 CP.
Il nesso causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori (estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo l'esperienza, a causare la perdita di padronanza di un veicolo.
2.8. Nell'evenienza concreta quanto accaduto verso le ore 17.00 dell'11 maggio 2003 è descritto nel rapporto allestito il medesimo giorno da due agenti della Polizia stradale italiana intervenuti sul luogo del sinistro.
Da questo documento risulta quanto segue:
" Il giorno 11.05.2003 verso le ore 17:15 il conducente del veicolo "A" si immetteva nel flusso della circolazione da un parcheggio sito al km 44+143 della S.S. __________ nel Comune di __________, senza avvedersi che da tergo provenisse il veicolo "B" che procedeva sulla predetta Statale con direzione di marcia __________.
Quest'ultimo vista la manovra del veicolo "A" frenava tanto da imprimere 3 m di traccia sul manto stradale, ma a nulla sono valsi i suoi sforzi, in quanto data l'elevata velocità riscontrabile anche dagli ingenti danni riportati ai veicoli, collideva con la sua parte anteriore centrale del motociclo contro la parte anteriore spigolare sinistra del veicolo "A".
L'urto di elevata intensità si è concretizzato sulla corsia di pertinenza del veicolo "B"." (Doc. _)
Al riguardo va puntualizzato che il veicolo "A" corrisponde all'automobile che ha colliso con la moto dell'assicurato, indicata quale veicolo "B".
L'assicurato ha, dal canto suo, dichiarato alla Polizia che:
" in data odierna solo a bordo della mia moto percorrevo la Via __________ nel Comune di __________ in direzione __________ ovvero __________. Quando mi trovavo poi nei pressi del km 44 + 150 un veicolo repentinamente usciva dai parcheggi, alla mia destra, invadendo completamente la mia corsia. Frenavo ma non riuscivo a evitare un urto. A seguito ho riportato ferite e sono stato trasportato all'ospedale dall'autolettiga." (Doc. _).
L'__________, fondandosi su tale rapporto di Polizia, ha ridotto, ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, del 10% le indennità giornaliere spettanti all'insorgente, ritenendo, vista l'elevata velocità che gli ha impedito di evitare la collisione con la vettura che usciva dal parcheggio, che egli avesse commesso una negligenza grave (cfr. doc. _).
L'insorgente contesta che la sua velocità fosse eccessiva, dato che l'impatto è avvenuto a circa 20 metri dalla svolta di Via __________ da dove proveniva con partenza da fermo. Sarebbe pertanto impossibile, a mente dell'assicurato, data la corta distanza tra la partenza e il luogo dell'impatto, che egli avesse raggiunto una velocità elevata. Inoltre il ricorrente sostiene che la negligenza grave è stata commessa dal conducente dell'automobile che si è immesso sulla strada principale, uscendo dal parcheggio, senza dargli la precedenza. L'assicurato ha pure asserito che all'automobilista sarebbe stata inflitta una multa per l'infrazione stradale menzionata, mentre lo stesso non è stato oggetto di alcun provvedimento disciplinare. Relativamente ai danni subiti dalla moto, egli ha affermato che da questi non può essere dedotta la velocità eccessiva, in quanto per le caratteristiche del mezzo anche una caduta da fermo provoca dei danni e quindi anche una velocità non elevata può causare danni importanti (cfr. consid.1.3. ;doc. _)
2.9. Come visto al consid. 2.5., agisce con grave negligenza colui che non rispetta quelle elementari regole di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle stesse circostanze per evitare il realizzarsi di un danno prevedibile secondo l'andamento normale delle cose (DTF 109 V 151ss.; RAMI 1989 U 79, p. 368ss.).
Va, inoltre, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).
Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.
Nel caso di specie questa Corte non ravvede sufficienti e validi motivi per scostarsi dalle constatazioni compiute dalla Polizia stradale italiana, la quale ha ritenuto che l'assicurato circolava in sella alla sua moto __________, di grossa cilindrata, ad elevata velocità. Per giungere a questa conclusione la Polizia stradale italiana si è basata sul fatto che, nonostante il ricorrente avesse frenato tanto da imprimere tre metri di traccia sul manto stradale, l'urto è stato di notevole intensità. Ciò è stato dimostrato dagli ingenti danni riportati ai veicoli (cfr. doc. _).
A mente del TCA, gli elementi riscontrati dagli agenti di Polizia, ossia i segni della frenata e i danni di considerevole entità ai veicoli, sono effettivamente atti a rendere verosimile che la velocità a cui procedeva l'insorgente negli istanti antecedenti lo scontro era eccessiva.
Quanto fatto valere dall'assicurato in merito sia alla circostanza che la velocità alla quale circolava non sarebbe stata elevata, in quanto l'impatto è avvenuto a circa 20 metri dalla sua partenza, che al fatto che, in ogni caso, dai danni provocati alla moto non può essere dedotta l'alta velocità, non è peraltro stato minimamente sostanziato (cfr. consid. 1.3., 2.8.).
Inoltre va evidenziato che trattandosi di una moto potente, essa poteva raggiungere in pochi secondi una velocità elevata.
Pertanto, anche ammettendo che l'urto ha avuto effettivamente luogo dopo 20 metri dalla partenza del ricorrente - nell'opposizione ha indicato una distanza di 25/30 metri (cfr. doc. _) -, ciò non costituisce un indizio per concludere che la velocità non fosse eccessiva.
Al contrario, come appena esposto, le tracce di frenata e i danni ingenti riportati dai veicoli inducono a ritenere che, indipendentemente dai pochi metri percorsi prima dello scontro, il ricorrente stesse comunque guidando a una velocità non adeguata alle circostanze.
Infatti è vero che il limite di velocità massimo consentito sul tratto stradale in cui ha avuto luogo l'incidente è di 40 km/h (cfr. foto all'incarto), tuttavia la velocità va adattata alle condizioni del traffico.
Dal rapporto di polizia si evince che l'11 maggio 2003 il tempo era sereno e che verso le ore 17.00/17.30 il traffico era intenso (cfr. doc. _). Si trattava di una domenica, per cui ai turisti, che in primavera già sono numerosi nei paesi lacustri, si aggiungevano i residenti nella zona. L'assicurato, dunque, visti anche i diversi incroci e i parcheggi situati in prossimità del luogo dell'incidente, avrebbe dovuto attendersi una situazione di potenziale pericolo.
L'adeguare la velocità in simili circostanze è, di conseguenza, una regola che ogni conducente normalmente ragionevole deve osservare.
Secondo il grado della verosimiglianza preponderante il ricorrente non ha ossequiato tale elementare regola di prudenza.
Pertanto non può che essergli addebitata una negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2 LAINF.
Con ciò può venire senz'altro riconosciuta l'esistenza di una relazione di causalità fra il comportamento avuto dall'assicurato e la sopravvenienza dell'infortunio (e quindi del danno alla salute).
Ininfluenti ai fini della presente vertenza sono poi le ulteriori censure sollevate dall'assicurato.
Per quanto riguarda la pretesa concolpa dell'automobilista, che uscendo dal parcheggio non ha dato la precedenza all'assicurato, va segnalato che essa, a prescindere dal fatto che l'asserita multa che gli sarebbe stata inflitta non è stata in alcun modo comprovata, non riveste un'intensità eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità adeguata tra il comportamento dell'assicurato e il sinistro, visto che non si tratta di una colpa così grave.
Infatti la concolpa di un terzo va presa in considerazione soltanto allorché sia così eccezionalmente intensa da rendere non più adeguata la relazione di causalità tra il comportamento di un assicurato e l'infortunio, ossia risulti di una rilevanza tale da valere quale fattore atto a interrompere la causalità (cfr. SVR 2003 UV Nr. 3; STFA del 20 febbraio 2002 nella causa K., U 186/01; SZS 1986 pag. 251; A. Rumo-Jumgo, op. cit., pag. 332; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, tesi di abilitazione, Friborgo 1999, pag. 131).
Relativamente invece alla circostanza che all'automobilista sarebbe stata inflitta una multa, mentre l'assicurato non è stato oggetto di nessun provvedimento disciplinare, occorre ribadire che perché vi sia negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2 LAINF è sufficiente l'inosservanza di una regola elementare o di diverse disposizioni importanti della circolazione stradale (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre va ricordato che secondo una costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento dell'autorità penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto di tale autorità soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56; STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03).)
A quest'ultimo proposito giova anche sottolineare che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.9.), il giudice del diritto delle assicurazioni sociali decide sulla base della probabilità preponderante, mentre nell'ambito del diritto penale applica il principio della presunzione di innocenza.
Va peraltro segnalato che anche l'autorità amministrativa deve dedurre il suo libero convincimento sull'esistenza o meno di un fatto da prove certe, assolute. Questa autorità può accettare che la prova venga fornita in via di verosimiglianza o quale prova indiziaria solo eccezionalmente, quando una prova completa sia particolarmente gravosa o non sia possibile. Questi principi rispecchiano la prassi civilistica alla quale la procedura amministrativa rinvia (cfr. RDAT II-1995 n. 16 consid. 3; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 pag. 89; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2. ediz., Lugano 2000, N. 3-12 ad art. 90 CPC, pag. 280 segg.).
Il fatto che l'assicurato non sia stato oggetto di un provvedimento disciplinare non è dunque decisivo in questo contesto.
In queste condizioni, la decisione dell'__________ di procedere ad una riduzione delle prestazioni in contanti non è censurabile, precisato comunque che l'art. 37 cpv. 2 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999, limita la riduzione delle indennità giornaliere ai primi due anni successivi all'infortunio.
2.10. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione economica e personale (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368, consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.
Il giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 17 marzo 2003 nella causa CNA c/ P., U 31/02; STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63, p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.; RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V 315; Ghélew, Ritter, op. cit., p. 76; Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 37 LAINF, p. 174ss.).
In concreto, il tasso applicato dall'amministrazione (10%) - che peraltro costituisce la riduzione minima - non presta il fianco a critica alcuna.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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t erzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti