Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2003.75

 

mm/sc

Lugano

22 marzo 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2003 di

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 agosto 2003 emanata da

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 3 febbraio 2003, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di montatore di riscaldamenti e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto bloccato con il piede destro e, nel girarsi, il ginocchio gli è ceduto. A seguito di ciò, ha perso l'equilibrio ed ha picchiato la testa ed il collo su un pezzo di legno.

                                         L'esame di risonanza magnetica del 13 febbraio 2003 ha evidenziato una fessura sul versante inferiore del corno posteriore e sulla parte intermedia del menisco mediale nonché la presenza di un versamento articolare.

 

                                         L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione alla diagnosticata lesione meniscale.

                               1.2.   Il 4 aprile 2003, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento artroscopico di meniscectomia presso l'Ospedale di __________.

                                         In questa occasione, i sanitari hanno rilevato la presenza di una lesione condrale di 3° grado al condilo femorale mediale e laterale nonché di una condromalacia del piatto tibiale esterno e della superficie articolare rotuale del ginocchio destro (cfr. doc. _).

                                         Essi hanno quindi proceduto al prelievo di condrociti autologhi in vista di un successivo trapianto, avvenuto in data 12 giugno 2003 (referto del 16.6.2003 accluso al doc. _).

 

                               1.3.   Con decisione formale del 21 maggio 2003, l'assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 28 maggio 2003 (cfr. doc. _).

 

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _ e _), l'__________, in data 13 agosto 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 13 novembre 2003, __________, patrocinato dal __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli prestazioni più estese, argomentando:

 

"  (…)

4. Mediante decisione su opposizione 13.08.2003, la __________ ha respinto l'opposizione presentata dalla __________.

 

 

5. Tale presa di posizione non può essere accettata dall'interessato.

 

In effetti, l'evento all'origine della problematica non è stato per niente banale: rotazione di un ginocchio con il piede bloccato. A questo si è poi aggiunta la caduta che ha provocato danni al collo e alla testa. Inoltre, in occasione della visita di controllo 19.05.2003, il medica di circondario ha accertato l'esistenza di

 

    " un ginocchio destro gonfio e duro a causa di un enorme versamento intrarticolare."

 

Dal referto clinico rilasciato dopo l'ultimo intervento che non vi è dubbio in merito all'origine traumatica del danno alla salute (v. referto 16.06.2003 Ospedale di __________).

 

    " diagnosi di: lesione cartilagine articolare rotula, condilo femorale med. e lat. ginocchio destro post-traumatica."

 

Si respinge d'altronde l'affermazione secondo la quale il trattamento eseguito in Italia sarebbe stato sproporzionato. In particolare, l'intervento sulla cartilagine è stato reso necessario onde evitare nel futuro un'eventuale protesi al ginocchio. In ogni caso, nella denegata ipotesi che la sproporzionalità fosse riconosciuta e avesse provocato dei danni, si tratta comunque di complicazioni che rimangono a carico dell'assicuratore LAINF (art. 6 cpv. 3 LAINF).

 

6. Contrariamente a quanto affermato dalla __________, si ritiene che la causalità tra i disturbi accusati dall'assicurato e l'infortunio in questione non può considerarsi estinta.

 

  Nei prossimi giorni, il ricorrente si sottoporrà ad un esame specialistico approfondito. Ci si riserva pertanto di produrre ulteriore documentazione medica e di completare in prosieguo di causa, qualora ne fosse il caso, la motivazione del presente ricorso." (I)

 

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

 

                               1.6.   In corso di causa, l'insorgente ha prodotto un certificato, datato 22 novembre 2003, del dott. __________, medico chirurgo a __________ (cfr. V + allegato).

 

                                         L'Istituto assicuratore ha presentato le proprie osservazioni in merito l'8 gennaio 2004 (VII).

 

                               1.7.   In data 15 marzo 2004, __________ ha versato agli atti dell'ulteriore nuova documentazione medica (cfr. IX), trasmessa all'__________ per conoscenza (cfr. X).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

                                         Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 3 febbraio 2003 e oggetto della presente lite sono i disturbi lamentati dall'assicurato a far tempo dal mese di maggio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

                               2.3.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'__________ era o meno legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio destro dopo il 28 maggio 2003.

                                         Per quanto riguarda la lesione meniscale messa in luce dalla risonanza del 13 febbraio 2003, l'assicuratore LAINF ha ammesso che si tratta di una naturale conseguenza dell'infortunio del febbraio 2003.

                                         In particolare, esso ha riconosciuto le proprie prestazioni per un periodo di poco inferiore ai due mesi a contare dall'operazione del 4 aprile 2003, applicando, invero con generosità, il parere espresso dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a mente del quale, citiamo: "Il decorso dopo una meniscectomia semplice non è molto lungo, normalmente i pazienti riprendono l'attività lavorativa dopo 3-4 settimane" (cfr. doc. _, p. 2 - la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Quest'ultimo aspetto non è stato contestato dal ricorrente e, pertanto, non verrà più discusso in questa sede.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza, in data 3 febbraio 2003, __________ è rimasto vittima di un trauma distorsivo al ginocchio destro che, in seguito, è ceduto.

                                         La risonanza magnetica, eseguita il 13 febbraio 2003, ha mostrato una fessura sul versante inferiore del corno posteriore e sulla parte intermedia del menisco mediale nonché la presenza di un versamento articolare (cfr. doc. _).

                                         Il 18 febbraio 2003, l'assicurato ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha espresso delle riserve riguardo all'indicazione per un'artroscopia del ginocchio destro (cfr. doc. _: "Penso, dato che la sintomatologia è prettamente sull'inserzione del collaterale mediale su probabile stiramento, che solo se dovesse persistere una sintomatologia algica e meniscale (che al momento non trovo) si potrebbe valutare indicazione per artroscopia. Sarei cauto nel porre indicazione chirurgica").

                                         All'inizio del mese di aprile 2003, __________ è stato sottoposto ad un intervento artroscopico di sutura meniscale e sinovialectomia parziale.

                                         Nel corso dell'operazione, i sanitari hanno constatato la presenza di una lesione condrale di 3° grado al condilo femorale mediale e laterale nonché di una condromalacia del piatto tibiale esterno e della superficie articolare rotuale del ginocchio destro.

 

                                         Per questa ragione, essi hanno proceduto al prelievo di condrociti autologhi, in vista di un trapianto (cfr. doc. _).

 

                                         In data 12 maggio 2003 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo da parte del dott. __________.

                                         Il medico di circondario, da un canto, ha negato l'eziologia traumatica alla diagnosticata lesione cartilaginea e, d'altro canto, ha affermato che normalmente, dopo una meniscectomia semplice, il paziente ritrova una piena capacità lavorativa trascorse 3-4 settimane dall'operazione:

 

"  (…).

 

L'assicurato attualmente asserisce forti dolori al ginocchio destro e non riesce ad appoggiarlo.

Deve camminare con l'ausilio delle stampelle.

I movimenti sono scarsi a causa di un enorme versamento intrarticolare.

 

Alla colonna cervicale si trova un dolore muscolare paravertebrale bilaterale con una riduzione della sensibilità all'avambraccio radialmente e al pollice destro.

 

Per quanto concerne il ginocchio, il trattamento eseguito in Italia è sproporzionato.

L'assicurato ha subito un semplice cedimento senza che fosse successo qualcosa di particolare.

Non ha neanche subìto una lesione completa del menisco, ma solo parziale inferiormente, quindi la lesione della cartilagine al condilo femorale mediale laterale retro-patellare non può essere dovuta all'evento.

 

Anche la sutura al menisco sembra strana. L'assicurato già prima avvertiva qualche disturbo al ginocchio destro.

Sono dello stesso parere del dr. __________ che non era data l'indicazione per un intervento per quanto concerne questa lesione parziale del menisco.

Un trattamento conservativo sarebbe stato più che sufficiente.

L'attuale risultato operatorio conferma questa valutazione.

Il decorso dopo una meniscectomia semplice non è molto lungo, normalmente i pazienti riprendono l'attività lavorativa dopo 3-4 settimane.

In conclusione per quanto concerne il ginocchio e il banale evento, dobbiamo dichiarare la causalità estinta di 4 settimane dopo l'intervento.

 

Per quanto attiene alla schiena, radiologicamente si trovava una degenerazione abbastanza impressionante a livello C5/C6 con delle osteofiti sia anteriormente che dorsalmente.

Durante l'evento, l'assicurato ha possibilmente traumatizzato anche la colonna cervicale, però anche per tale evento la causalità sarebbe estinta." (doc. _)

 

                                         Durante il periodo 11-16 giugno 2003, __________ è rimasto degente presso il Reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di __________, dove i medici gli hanno praticato l'impianto di condrociti autologhi su membrana al condilo femorale mediale.

                                         La diagnosi posta all'uscita è stata di lesione della cartilagine articolare della rotula, del condilo femorale mediale e laterale del ginocchio destro post-traumatica (cfr. referto del 26.6.2003 accluso al doc. _).

 

                                         Prima di procedere all'emanazione della decisione su opposizione impugnata, l'__________ ha nuovamente interpellato il proprio medico di circondario.

                                         Questo il contenuto del suo rapporto del 29 luglio 2003:

 

"  Il 3.2.2003 mentre l'assicurato si girava, il piede rimaneva bloccato e il ginocchio è ceduto, a seguito di ciò ha perso l'equilibrio picchiando il collo e la testa su di un pezzo di legno.

Questa torsione del ginocchio, anche se dopo ha picchiato la testa, è un trauma banale.

Per questo motivo manca la causalità naturale per evidenziare un enorme danno alla cartilagine.

La risonanza magnetica del 13.2.2003 ha confermato una fessura al versante inferiore del corno posteriore e parte intermedia del menisco mediale, quindi neanche una lesione completa.

Normalmente una tale lesione non viene operata e nemmeno suturata.

In Italia, durante l'artroscopia del 4.4.2003, hanno trovato una lesione condrale di III grado al condilo femorale mediale e laterale con condromalacia al piatto tibiale esterno o superficiale articolare rotulea ginocchio destro. Hanno eseguito un prelievo di condrociti autologhi per procedere dopo 2 mesi a un trapianto.

 

Siamo dell'avviso, assieme al dr. __________, ortopedico di __________ e al dr. __________, di __________, visto che secondo i medici italiani si tratta di una condropatia generale in tutti i compartimenti, che questo trattamento è esagerato e non è indicato (un tale trattamento è indicato in una lesione circoscritta, il resto deve essere completamente  normale).

Inoltre manca la causalità naturale per evidenziare un così enorme danno alla cartilagine come descritto nell'artroscopia ma non confermato alla risonanza magnetica dell'evento veramente banale.

La __________ ha accettato la lieve distorsione un certo danno al ginocchio ma, con l'esperienza della vita, dopo un certo periodo un ginocchio con un tale trauma, guarisce entro alcuni giorni/settimane e quindi anche la causalità è estinta." (doc. _)

 

                                         In corso di causa, l'assicurato ha versato agli atti un certificato, datato 22 novembre 2003, del dott. __________, medico-chirurgo a __________, il quale si é espresso in questi termini:

 

"  Il giorno 3.02.2003 il paziente, mentre si trovava sul luogo di lavoro, subiva un trauma distorsivo del ginocchio dx (piede fisso al suolo e torsione del ginocchio). Da subito lamentava dolore ed impotenza funzionale al ginocchio notando una progressiva tumefazione del medesimo. Si recava all'__________ (CH) dove veniva sottoposto a visita ortopedica dal Dr. __________ il quale dava indicazione di eseguire RMN ginocchio dx in sospetto di lesione L.C.A. a M.M. Il paziente eseguiva RMN il 14.2.2003.

Il paziente giungeva alla mia osservazione, con RMN, il giorno 21.02.03.

Ponevo indicazione a trattamento chirurgico artroscopico di meniscectomia che veniva eseguita c/o __________, Rep. ortopedia, il 4.04.2003.

In tale sede, durante l'artroscopia, si rilevava pure lesione condrale di 3° grado (fissurazione ed esposizione ossea) al condilo femorale mediale e laterale, condromalacia piatto tibiale esterno e superficie articolare rotulea, di certa origine microtraumatica ripetuta.

In considerazione della giovane età del paziente, delle già avanzate condizioni di condropatia e delle insufficienti opportunità terapeutiche alternative, d'accordo con il paziente, si è proceduto a prelievo di condrociti autologhi per successivo trapianto eseguito il 12.6.2003.

Con tale procedura, innovativa, si persegue lo scopo di allontanare lo spettro di una plausibile sostituzione protesica dell'articolazione in giovane età." (doc. _)

 

                               2.7.   Dopo avere attentamente esaminato gli atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalla valutazione, motivata e convincente, enunciata dal dott. __________, medico di circondario dell'__________ - secondo il quale il notevole danno cartilagineo presentato da __________ al ginocchio destro non può essere ricondotto all'evento traumatico del febbraio 2003.

                                         Ulteriori atti istruttori (segnatamente l'allestimento di una perizia medica giudiziaria) non si rivelano necessari.

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         D'altro canto, occorre rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora stabilito che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         In particolare, questo Tribunale osserva come la tesi del medico di fiducia dell'assicuratore LAINF convenuto trovi pieno riscontro nella certificazione del dott. __________, attivo presso l'Istituto di ortopedia e traumatologia __________ - Università dell'__________, specialista privatamente consultato dal ricorrente.

                                         In effetti, questo sanitario ha implicitamente escluso che il danno alla salute in discussione sia stato causato dall'infortunio assicurato, dando per certa la sua origine microtraumatica ripetuta (cfr. doc. _).

                                         Ora, così come ha pertinentemente rilevato l'Istituto assicuratore (cfr. VII, p. 2), secondo la giurisprudenza federale, qualora un determinato danno alla salute non sia riconducibile ad un avvenimento lesivo chiaramente circoscritto, ma piuttosto a dei microtraumi ripetuti nella quotidianità, esso non va attribuito ad infortunio ma ad una malattia (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2c e riferimenti ivi citati; STFA del 30 agosto 2001 nella causa K., U 198/00, consid. 2 b e del 13 dicembre 2000 nella causa J., U 226/00, consid. 1a).

 

                                         In sede di ricorso, __________ fa valere che i medici dell'Ospedale di __________, nel rapporto di uscita del 16 giugno 2003, hanno espressamente sottolineato la natura post-traumatica del danno alla cartilagine del condilo femorale mediale e laterale retro-patellare (cfr. I, p. 2).

                                         A mente del TCA, questa opinione - peraltro immotivata - non può far dubitare della fondatezza dell'univoca valutazione espressa

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti