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Raccomandata |
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Incarto n.
rs/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Raffaella Sartoris, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2003 di
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RI1
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contro |
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la decisione del 23 settembre 2003 emanata da |
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CO1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 23 novembre 1973, RI1 - alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________ di __________, in qualità di muratore - è caduto da un tetto riportando la frattura del femore destro (cfr. Fascicolo 1 CO1, doc. 1; 3).
Il caso è stato assunto dall'CO1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore LAINF, con decisione formale del 4 giugno 1976 passata in giudicato incontestata, ha assegnato all'assicurato una rendita di invalidità del 20% a decorrere dal 25 luglio 1975 (cfr. Fascicolo 1 CO1, doc. 27).
1.2. RI1, il 23 ottobre 2001, quando lavorava come muratore per la ditta __________ SA di __________, è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: caduto da un ponteggio mentre effettuava dei lavori in una casa che stava costruendo vicino alla sua abitazione, egli si è procurato una contusione alla spalla e al polso destro (cfr. Fascicolo 3 __________, doc. 1; 7).
In data 22 febbraio 2002 una risonanza magnetica della spalla destra ha permesso di mettere in luce la lacerazione del sopraspinato, alterazioni infiammatorie del subscapolare, borsite, rottura del labbro glenoidale anteriore combinato con una lesione slap (cfr. Fascicolo 3 __________, doc. 24).
Anche per questo secondo infortunio, l'CO1 ha ammesso la propria responsabilità.
1.3. Il 20 giugno 2002 l'assicurato ha subito un terzo evento traumatico. Mentre si trovava sulla strada fuori dalla sua casa, una gamba ha ceduto ed egli è caduto per terra, riportando una frattura composta del V metacarpo (cfr. Fascicolo 2 __________, doc. 1; 2; 5).
L'Istituto assicuratore ha assunto pure questo infortunio.
Dall'apprezzamento medico del 17 dicembre 2002 del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia__________ dell'CO1 , risulta che la frattura si è consolidata. Di conseguenza il caso è stato chiuso con la completa guarigione clinica del metacarpo V.
Tale infortunio non ha causato un cambiamento dell'esigibilità lavorativa, né ha dato diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. Fascicolo 2 CO1, doc. 10).
1.4. Relativamente all'infortunio del 23 ottobre 2001 (cfr. consid. 1.2.), l'CO1, il 25 novembre 2002, sulla base del rapporto del 30 luglio 2002 del Dr. med. ____________________ attinente alla visita medica di chiusura (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 51), ha comunicato all'assicurato la chiusura del caso, in quanto una cura medica non era più necessaria. Dal 1° febbraio 2003, allorché l'interessato ha ritrovato una capacità lavorativa nella misura massima possibile, sono state sospese le prestazioni di corta durata (cure e indennità giornaliere). Dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2003 fa stato una capacità lavorativa del 50% (cfr. Fascicolo 3 CO1CO1, doc. 58).
Inoltre con decisione formale del 5 maggio 2003, l'assicurato, tenuto conto anche dei postumi residuali dell'infortunio del 1973 per i quali gli era stata assegnata la precedente rendita del 20% (cfr. consid. 1.1.), è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità complessiva del 31%, a far tempo dal 1° febbraio 2003, nonché di un'indennità per menomazione all'integrità del 10% in relazione al solo evento traumatico del 23 ottobre 2001 (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 76).
A seguito dell'opposizione interposta dall'__________ di __________ per conto dell'assicurato (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 79 e 82), l'assicuratore LAINF, il 23 settembre 2003, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. Fascicolo 3 CO1CO1, doc. A1).
1.5. Con tempestivo ricorso del 21 dicembre 2003, RI1, sempre rappresentato dall'RA1, ha chiesto che l'CO1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 50% e un'IMI del 30% (cfr. doc. I pag. 3), argomentando:
" (…)
Nel 1973 l'assicurato è stato vittima di un infortunio professionale con frattura trocanterica destra.
Con decisione del 4.6.76 al signor RI1 veniva accordata una rendita del 20%.
Nel 2001 il lavoratore subiva un ulteriore infortunio non professionale con contusioni al polso e alla spalla destra.
Nel 2002 un ulteriore infortunio ha interessato il V metacarpo ds.
Con decisione del 5.5.2003 la __________ ha assegnato all'assicurato una rendita del 31% e una IMI pari al 10%.
Contro questa decisione è stata inoltrata opposizione con la quale si chiedeva un importante aumento della % di rendita e della IMI.
L'opposizione è stata respinta con la decisione del 23.9.2003 oggetto di questo ricorso.
(prove incarti CO1 e ____________________)
Il nostro ricorso non contesta l'ammontare del salario assicurato, contestati sono la % di inabilità al lavoro e di conseguenza il salario esigibile e la % di IMI.
Come risulta dal certificato medico rilasciato in data 15.12.2003 dal Dr. medico chirurgo __________ il paziente è da ritenersi inabile al 100% al lavoro a causa dell'incidente.
Di parere diametralmente opposto sono i pareri espressi dal medico __________ Dr. Med. __________ il quale pur ravvisando alcune limitazioni per quanto concerne la possibilità di lavoro conclude il suo rapporto indicando una esigibilità al lavoro quasi completa.
Se teniamo conto delle precedenti menomazioni che hanno comportato un'assegnazione di rendita del 20% ci sembra oggettivamente che le conclusioni a cui giunge il perito siano perlomeno discutibili anche alla luce del certificato medico e dei precedenti certificati prodotti in sede di opposizione.
Riteniamo a questo punto che un esame effettuato da un perito neutro sulla scorta di quanto dichiarato dai medici curanti possa finalmente chiarire la capacità lavorativa residua e di conseguenza il reddito esigibile.
Per quanto concerne la % di IMI facciamo riferimento alla citata valutazione del medico __________ del 30.7.2002 il quale riconosce i disturbi alla spalla destra e al radio, giudicandoli però di lieve entità.
Come visto sopra il medico curante ritiene invece che il danno è tale da rendere impossibile la ripresa lavorativa.
Per questa ragione si richiede nuovamente una IMI del 30%." (Doc. I)
1.6. L'CO1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire il grado di invalidità si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione del grado dell'invalidità e della menomazione dell'integrità presentate dal ricorrente.
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, da un lato, è il tasso dell'invalidità dell'assicurato, dall'altro, il grado della sua menomazione dell'integrità a far tempo dal 1° febbraio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Come visto, l'oggetto della lite è circoscritto, in primo luogo, alla questione di sapere a quanto debba essere aumentata la rendita di invalidità del 20%, assegnata al ricorrente dall'assicuratore convenuto a seguito dell'infortunio del 23 novembre 1973, a dipendenza dell'evento traumatico di cui lo stesso è rimasto vittima il 23 ottobre 2001.
Più concretamente occorre stabilire, al fine di accertare il reddito da invalido conseguibile, in via di revisione, in quale misura egli è in grado di esercitare un'attività alternativa a quella di muratore.
In secondo luogo il TCA dovrà verificare il grado della menomazione dell'integrità del ricorrente.
2.4. Rendita d'invalidità
2.4.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.4.2. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4.3. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.4.4. Per rivedere una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.4.5. Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.4.6. A seguito dell’infortunio del 23 novembre 1973, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 20% a contare dal 25 luglio 1975 (cfr. Fascicolo 1 CO1 doc. 27).
L'CO1CO1 è giunto a questa decisione fondandosi sulla valutazione medica per la determinazione di un'eventuale rendita del 7 maggio 1976 espressa dal medico __________ Dr. ____________________ (cfr. Fascicolo 1 CO1 doc. 25: " (…) Stato dopo trauma cranico con commozione cerebrale - frattura trocanterica metafisaria sup. femore des., osteosintetizzata - contusione dell'avambraccio des. Il materiale osteosintetico è già stato rimosso. Permangono i seguenti reliquati: leggero deficit motorio della coscia des. - rumori al ginocchio des. - dolori alla caviglia des., non però oggettivabili - debolezza dell'arto inf. des. La cura medica è già chiusa. Il RI1. Sarà messo al beneficio di una rendita d'invalidità").
Dalle tavole processuali emerge che, nel frattempo, l'insorgente è rimasto vittima di due ulteriori infortuni, entrambi assunti dall'CO1CO1.
Il caso relativo all'evento traumatico del 20 giugno 2002, che ha interessato il V metacarpo, come esposto sopra (cfr. consid. 1.3.), è stato chiuso con la completa guarigione clinica della frattura.
L'infortunio avvenuto il 23 ottobre 2001, invece, ha comportato la lacerazione del sopraspinato, alterazioni infiammatorie del subscapolare, borsite, rottura del labbro glenoidale anteriore combinato con una lesione slap (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 24).
Alla chiusura del caso l'Istituto assicuratore convenuto - basandosi essenzialmente sulle risultanze della visita medica di chiusura eseguita dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, il 30 luglio 2002, il quale ha considerato sia i postumi dell'evento traumatico del mese di ottobre 2001, che quelli relativi all'infortunio del 1973 (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 51) - ha dichiarato l'assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa non gravosa per l'arto superiore destro (cfr. doc. A1; Fascicolo 3 CO1, doc. 76).
L'assicurato, per contro, - riferendosi soprattutto alle certificazioni del proprio medico curante in __________, Dott. __________, medico chirurgo e di medicina generale - sostiene che la sua capacità lavorativa in un'attività adeguata sia nettamente inferiore al 100% (cfr. doc. I).
Nella presente fattispecie è innanzitutto contestata la questione relativa alla valutazione medica dell'esigibilità lavorativa.
Il ricorrente, dal 2 gennaio al 22 gennaio 2002, è rimasto degente presso la Clinica __________ di __________ e dal 28 gennaio all'8 febbraio 2002 in regime di clinica diurna.
Dal relativo rapporto di uscita del 19 febbraio 2002 risulta:
" (…)
Trattasi di un paziente che nel mese di ottobre 2001 subisce un incidente di lavoro cadendo da un ponteggio, si procura una frattura intraarticolare del radio dx, trattato conservativamente con stecca di gesso per 40 giorni. Da allora persiste un'imponenza dolorosa ed un deficit funzionale alla spalla dx, al gomito e al polso dx. Una sindrome lombare nel quadro di turbe degenerative pre-esistenti viene scatenata dall'incidente. Il paziente ci viene inviato per un trattamento in regime di clinica diurna.
Assistiamo ad un buon recupero della motilità sia a livello della spalla, che del gomito e del polso dx. Buon miglioramento della sindrome dolorosa a livello di tutto il braccio dx. Tuttavia persistenza di segni clinici locali.
All'uscita il paziente è capace di elevare il braccio dx fino a 90°, abduzione possibile fino a 80°. Rimane ancora deficitaria sia la rotazione interna che esterna alta della spalla dx. La forza muscolare a livello della spalla dx è globalmente M 4. Assistiamo inoltre ad un buon recupero della motilità a livello del gomito e del polso dx. Buon recupero della forza muscolare a questi livelli.
Dal punto di vista lombare permangono dei lievi formicolii a livello della coscia dx posteriormente e della gamba dx posteriormente.
Sospetti per un Morbo di Sudek abbiamo eseguito delle radiografie alle mani bilat. in data 15.01. e 05.02.2002, che non mostrano segni di demineralizzazione. Il paziente rifiuta un esame di scintigrafia (che lo potrebbe escludere strumentalmente e formalmente). Abbiamo probatoriamente istituito un trattamento sintomatico di Miacalcic la cui efficacia sarà da rivalutare a distanza di qualche settimana.
In data 08.02.2002 dimettiamo il paziente al proprio domicilio." (Fascicolo 3 CO1, doc. 27)
Il 15 maggio 2002 l'assicurato è stato visitato, su indicazione dell'CO1, dal Dr. med. __________ i, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il medico, indicando che l'inabilità lavorativa era del 100%, ha precisato:
" (…)
Diagnosi: stato dopo possibile frattura non dislocata distale con tendinopatia di De Quervain secondaria, rottura sopraspinato spalla dx
Procedere: in presenza di un pz altamente dimostrativo e con una limitazione funzionale passiva come nel caso presente, ritengo che un intervento di riparazione della cuffia e acromio-plastica non presenti che infime chances di portare a un miglioramento della sintomatologia (necessità di fatto di una intensiva fisioterapia post-op). Parlo al pz di possibilità di trattamento con medicina alternativa di tipo agopuntura che però rifiuta categoricamente.
Rimango con il dubbio di una netta accentuazione della sintomatologia dimostrata durante la visita odierna. Dal punto di vista puramente teorico un intervento sarebbe indicato a condizione però di avere una buona mobilità preoperatoria una compliance che permette di eseguire una buona riabilitazione post-operatoria." (Fascicolo 3 CO1, Doc. 38)
Visto che durante la visita medica circondariale del 17 giugno 2002 l'insorgente accusava dolori diffusi al solo sfiorare della cute e che, conseguentemente, vi era una sospetta fibromialgia, il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, medico __________, ha chiesto un consulto da parte del Dr. med. __________, spec. FMH medicina interna e reumatologia (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 45).
Il Dr. med. __________, il 16 luglio 2002, si è così espresso in merito allo stato di salute del ricorrente:
" (…)
Il paziente presenta quindi uno stato dopo caduta il 23.10.2001 in cui si è procurato delle lesioni organiche chiare, in particolare rottura della cuffia dei rotatori con una lesione del labbro anteriore, nonché una frattura intramurale del polso dx.
Non ho potuto esaminare il polso dx in data odierna poiché ingessato per una frattura recente.
La spalla dx è praticamente inesaminabile, vi è senz'altro un'accentuazione della sintomatologia poiché i dolori non sono quelli tipici per una rottura della cuffia dei rotatori (la mobilità passiva in questo caso soprattutto in elevazione non dovrebbe provocare dolori), non si può neanche ritenere però la diagnosi di capsulite retrattile poiché la una mobilità passiva è migliore di quella attiva.
Inoltre vi è un'estensione chiara della sintomatologia al polso ma anche all'emitorace anteriore e posteriore dx con dolori anche solo allo sfiorare della pelle (la camicia farebbe ugualmente male).
Il polso dx non ha potuto essere esaminato in data odierna, la frattura intraarticolare è senz'altro guarita, non sono in grado di giudicare la presenza o meno di una tendinite di De Quervain. Epicondilalgia mediale e laterale dx.
I resti dei punti di fibromialgia sono tuttavia indolenti, ragione per la quale non si può porre una diagnosi chiara di fibromialgia, tuttalpiù dei dolori tendomiotici.
Naturalmente a questo punto è difficile fare la differenza esatta tra l'accentuazione del paziente e i disturbi realmente collegati alle lesioni organiche esistenti, soprattutto alla spalla.
La presa a carico di questi pazienti è difficile se non impossibile, le terapie conservative hanno già dimostrato la loro inefficacia.
Mi domando se non sia più logico a questo punto definire un'incapacità lavorativa teorica legata in particolare alla rottura della cuffia dei rotatori mentre il resto dei dolori potrebbero essere messi in maniera preponderante in relazione con tendomiosi non direttamente collegabili con i postumi infortunistici." (Fascicolo 3 CO1CO1 doc. 45)
Il 30 luglio 2002 ha, quindi, avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del Dr. med. __________, il quale ha indicato:
" (…)
DIAGNOSI
- Disturbi funzionali della spalla, del polso e della gamba destra.
- Stato dopo una caduta del 23.10.2001 con contusione della spalla
destra, con lesione della cuffia rotatoria e frattura a livello del radio
distale destro, ambedue trattate conservativamente.
- Stato dopo frattura trocantero-diafisaria destra del 23.11.1973.
- Stato dopo osteosintesi del femore destro il 29.11.1973.
Diagnosi assicurativa
Rendita __________ del 20% dal 4.6.1976.
CONCLUSIONI
Soggettivamente l'assicurato si lamenta di dolori alla spalla, al polso, alla mano e alla gamba destra.
Oggettivamente si trova una periartropatia omero-scapolare destra con segni di retrazione capsulare.
È difficile valutare la mobilità in quanto vi è una scarsa collaborazione da parte del paziente.
Radiologicamente troviamo una lesione transmurale del muscolo sovraspinato destro.
La mobilità del polso destro è completa.
Come minimi esiti troviamo radiologicamente un piccolo sperone in corrispondenza con la corticale del radio distale e lieve irregolarità della cartilagine articolare sul decorso dell'estensione intrarticolare della frattura.
Frattura del metacarpo V completamente guarita senza segni per un'inclinazione patologica con asse fisiologico.
La vecchia frattura del femore destro è completamente consolidata.
La diafisi femorale è normale con 135° di angolazione.
Non ci sono segni di artrosi dell'anca destra.
Anche le articolazioni sacro-iliache sono nella norma.
Attualmente il paziente non ha bisogno di cure speciali per la spalla e il braccio destro, rispettivamente la gamba destra. Se dovesse ancora accusare dolore alla spalla deve assumere medicamenti anti-infiammatori.
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
Nel suo lavoro di muratore può ancora spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta portare pesi di 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi e di rado anche portare pezzi di 10-25 kg.
Non è più in grado di portare pesi di 25-45 kg all'altezza dei fianchi.
Talvolta può sollevare pesi sopra l'altezza del petto fino a 5 kg.
Il paziente può maneggiare attrezzi di leggera entità, talvolta di media entità, ma non più di pesante o molto pesante entità.
Il paziente non può svolgere lavori sopra la testa.
Spesso è in grado di eseguire lavori in posizione inginocchiata o con la flessione delle ginocchia.
Può spesso mantenere la posizione seduta/in piedi di lunga durata.
Il paziente ancora oggi può camminare spesso fino a 50 metri e camminare oltre i 50 metri.
Può percorrere solo talvolta lunghi tragitti e camminare su terreno accidentato.
Talvolta riesce a salire le scale, ma di rado utilizzare le scale a pioli."
(Fascicolo 3 CO1 doc. 51)
All'opposizione interposta contro la decisione formale del 5 maggio 2003, con cui l'CO1CO1, basandosi sul rapporto di chiusura del Dr. med. __________, ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro in attività leggere per tutto il giorno (cfr. consid. 1.4.), il ricorrente ha allegato il certificato medico del 19 maggio 2003 del Dr. __________, medico chirurgo e di medicina generale, consultato dal medesimo in __________, del seguente tenore:
" Certifico che il sig. RI1 lamenta dolore alla spalla dx in esiti di trauma contusivo.
Tale dolore limita notevolmente i movimenti attivi tanto da compromettere in maniera rilevante l'esecuzione di normali atti della vita quotidiana." (Fascicolo 3 CO1 doc. 79)
Il 18 novembre 2003 l'assicurato è stato sottoposto a una perizia ordinata dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino a cura del Dr. med. ____________________.
Il perito ha diagnosticato, da un lato, dei disturbi con ripercussioni sulla capacità di lavoro, e meglio "una sindrome algica dell'arto superiore destro in presenza di stato dopo contusione della spalla destra con rottura della cuffia dei rotatori e lesione slap del labbro anteriore, con trattamento conservativo (23.10.'01); lombalgie in presenza di discopatie multiple di grado moderato e spondilartrosi L4/S1 bilaterale; periartropatia dell'anca destra in stato dopo frattura troncatero-diafisaria a destra il 23.11.'73 trattata con osteosintesi il 29.11.'73"; dall'altro, delle problematiche senza influsso sulla capacità lavorativa, ossia uno "stato ansiodepressivo con disturbi delle funzioni superiori, frattura del quinto metacarpo destro con residuo dito adductus il 20.06.2002" (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 85).
Inoltre per quanto riguarda la valutazione generale, la prognosi e le conseguenze sulla capacità di lavoro, egli si è così espresso:
" (…)
Il paziente presenta quindi 3 problematiche. La problematica principale risiede nella sintomatologia di dolori di tutto l'arto superiore destro incentrati alla spalla, in stato dopo caduta il 23.10.01 con lesione della cuffia dei rotatori e del labbro anteriore di tipo slap.
Durante la stessa caduta si è procurato una frattura intra-articolare del polso destro.
I dolori attuali all'arto superiore destro tuttavia non sono riconducibili con chiarezza ad una patologia osteo-articolare evidente. Ne è prova il dolore provocato al solo sfioramento della pelle, in una zona ampia, comprendente la parete toracica anteriore e posteriore. L'esame clinico a questi livelli è molto difficile.
Contrariamente a quanto si potrebbe aspettare in un braccio che praticamente il paziente non utilizza, non vi è nessuna atrofia muscolare e la funzionalità sembra conservata.
Clinicamente ed anamnesticamente non vi è però una diagnosi di fibromialgia i dolori essendo incentrati in questa regione.
Come seconda problematica presenta dei dolori lombari secondo lui apparsi dopo la caduta il 23.10.01, ma apparentemente già presenti in precedenza, cosa dimostrata dal fatto che è stata effettuata in data 15.02.2000 una TAC lombare. Questi dolori sono in relazione con una triplice discopatia in vero molto moderata e non progrediente. che si potrebbe definire quasi normale per una persona di questa età.
Come terzo problema presenta una periartropatia dell'anca destra secondo me senza relazione evidente con la frattura subita al femore destro nel 1973.
Inoltre sono da notare, secondo il paziente e l'entourage famigliare, delle difficoltà delle funzioni superiori in particolare della memoria, messi lui in relazione con l'incidente del 23.10.01 anche se non vi è stato un trauma cranico certo a quel momento. In assenza di una patologia organica questo potrebbe essere da mettere sul conto di uno stato depressivo senz'altro più importante di quello annunciato dal paziente e che meriterebbe di una presa a carico di tipo specialista.
Per quel che concerne la problematica osteo-articolare, sicuramente una professione come quella di muratore non può più essere effettuata neanche in misura parziale.
Da un punto di vista medico-teorico, il paziente potrebbe invece essere abile in misura limitata, a sapere in misura di circa il 70% (a causa dell'associata problematica lombare) in un lavoro che permetta frequenti spostamenti da in piedi a seduto; eviti lavori in posizione non ergonomiche del rachide lombare (flessione, estensione e rotazione); eviti di sollevare pesi superiori a 10 kg (limitatamente al braccio sinistro); eviti lavori fini e qualsiasi lavoro al di sopra dell'orizzontale col braccio destro.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
2.1.
Il paziente non può più fare il muratore.
2.2.
Il paziente può ancora fare lavori in cui possa cambiare frequentemente posizioni da in piedi a seduto e camminare. Seduto può stare per un massimo di 20 min., in piedi fermo per qualche minuto, camminare se lentamente per circa mezzora. Evitare posizioni non ergonomiche del rachide in flessione, rotazione ed estensione. Evitare di sollevare occasionalmente carichi superiori ai 10 kg, in maniera ripetuta ai 5 kg ma solo con il braccio sinistro.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1.
No.
3.1.
Sì, il paziente può svolgere attività leggere con frequenti spostamenti da seduto (massimo 20 min.) a in piedi (massimo qualche minuto) a camminare se lentamente (fino a 30 min.). Evitare posizioni non ergonomiche del rachide in iperestensione, flessione e rotazione. Evitare di sollevare carichi superiori ai 10 kg in maniera occasionale, ai 5 in maniera ripetuta e solo con il braccio sinistro. Evitare di sollevare pesi e evitare lavori fini con il braccio destro.
Evitare di lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente ed in maniera ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione.
Potrebbe trattarsi di un lavoro di controllo, benzinaio, piccolo chiosco, o qualsiasi lavoro di ufficio." (Fascicolo 3 CO1, doc. 85)
Infine con l'atto ricorsuale l'assicurato ha trasmesso al TCA un'ulteriore attestazione medica del 15 dicembre 2003 del Dr. __________, secondo cui:
" (…) il sig. RI1 nato il 11/05/1946 in esiti di frattura del radio dx contusione al gomito e spalla dx in seguito ad incidente occorso sul lavoro, presenta una impotenza dolorosa e deficit funzionale alla spalla dx gomito e polso dx; al momento è da ritenersi inabile al lavoro al 100%." (Doc. A3)
Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso di specie il rapporto peritale del 18 novembre 2003 del Dr. ____________________ e il certificato del 15 dicembre 2003 del Dr. __________ sono stati allestiti posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Essi, tuttavia, sono stati allegati con l'intento di acclarare lo stato di salute dell'assicurato in relazione all'infortunio del 23 ottobre 2001 e, quindi, precedente all'emanazione del provvedimento contestato. Pertanto tali referti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.4.7. Con il proprio ricorso l'assicurato mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico __________ dell'CO1, e ciò con particolare riferimento alle valutazioni del Dr. __________ del 19 maggio 2003, rispettivamente del 15 dicembre 2003, secondo cui a causa del deficit funzionale alla spalla destra e al polso destro egli sarebbe inabile al lavoro al 100%.
Sempre secondo il ricorrente, tenendo conto delle precedenti menomazioni che hanno comportato l'assegnazione di una rendita del 20%, oggettivamente le conclusioni a cui giunge il medico di circondario sono perlomeno discutibili (cfr. doc. I ; consid. 1.5.).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Nella medesima pronunzia, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In proposito va comunque rilevato che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
2.4.8. Nella fattispecie in esame, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, il TCA è dell'avviso che il referto del 30 luglio 2002 del Dr. ____________________ (cfr. Fascicolo 3 CO1CO1 doc. 51; consid. 2.4.6.) possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dall'insorgente (esame da parte di un perito neutro, cfr. doc. I).
Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il rapporto del 30 luglio 2002 del Dr. med. __________ non contiene in effetti contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Per quanto concerne la perizia 18 novembre 2003 allestita dal Dr. med. __________ per conto dell'AI, va invece sottolineato che il medico, nella sua valutazione dell'abilità lavorativa, ha tenuto conto anche di fattori extra-infortunistici.
Infatti lo specialista ha espressamente indicato che l'assicurato potrebbe essere abile nello svolgimento di attività leggere in misura limitata di circa il 70% a causa dell'associata problematica lombare, che il medesimo ha ritenuto in relazione con una triplice discopatia molto moderata e non progrediente che si potrebbe definire quasi normale per una persona di questa età. Il Dr. med. __________, al riguardo, ha precisato che il ricorrente potrebbe esercitare un lavoro che permetta frequenti spostamenti da in piedi a seduto; deve inoltre evitare lavori in posizioni non ergonomiche del rachide lombare (flessione, estensione, rotazione), di sollevare pesi superiori a 10 Kg, lavori fini e qualsiasi lavoro al di sopra dell'orizzontale col braccio destro. Secondo il dottor __________ anche la periartropatia all'anca destra presentata dall'assicurato è senza relazione evidente con la frattura al femore destro nel 1973 (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 85; consid. 2.4.3.).
In proposito va ricordato che la nozione di invalidità utilizzata nell'AI corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 126 V 291 consid. 2a=Pratique VSI 2001 pag. 79segg.).
Tuttavia nell'ambito dell'AI, ai fini della determinazione dell'eventuale grado di invalidità, si tiene conto anche dei disturbi di eziologia morbosa e non soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, dei postumi dell'infortunio in relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento traumatico (cfr. STCA del 18 luglio 2003 nella causa V., 35.2003.17).
In ogni caso è utile evidenziare che, a prescindere totalmente dalle limitazioni dovute ai problemi lombari, il perito ritiene l'assicurato abile a esercitare attività leggere.
Gli impedimenti funzionali presentati dall'assicurato relativamente all'arto superiore destro sono, del resto, quelli che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99).
Relativamente, poi, ai disturbi alla gamba destra conseguenti all'infortunio del 1973 per i quali al ricorrente è stata assegnata una rendita di invalidità del 20%, va evidenziato che tali problemi non gli hanno comunque impedito di continuare a svolgere l'attività di muratore. In effetti quando il 23 ottobre 2001 all'assicurato, che stava montando un ponteggio per dei lavori di costruzione vicino alla sua abitazione, è occorso l'evento traumatico in questione, egli lavorava presso la __________ SA di __________ quale muratore. Egli, nel 2001, percepiva un salario di poco inferiore a quanto avrebbe guadagnato senza infortunio (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 1; 64).
A tale proposito va pure osservato che il Dr. med. ____________________, nella sua perizia del 18 novembre 2003, ha valutato che a quel momento i disturbi all'anca destra erano dovuti a una periartropatia senza relazione evidente con la frattura del femore destro del 1973 (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 85).
Quanto al parere del Dr. __________, il quale sostiene che dei deficit funzionali alla spalla destra, al gomito e al polso destri conseguenti a un incidente occorso sul lavoro hanno provocato un'inabilità lavorativa totale dell'assicurato (cfr. doc. A3; Fascicolo 3 CO1 doc. 79; consid. 2.4.3.), il TCA constata che tale certificazione è alquanto laconica. In particolare, il medico non ha assolutamente indicato per quali motivi ritiene che il ricorrente sia incapace al lavoro al 100%, né ha specificato di quali deficit funzionali si tratti.
Va poi ancora ricordato che le attestazioni del medico curante, benché specialista, hanno un valore probatorio ridotto, a causa del rapporto di fiducia che lo lega al paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss.= AJP 1/2002 pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc).
Inoltre le certificazioni del Dr. __________ sono insostenibili alla luce di quanto il TFA, rispettivamente, questo TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.
In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano:
" (…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)"
(STFA succitata, consid. 3b).
In una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
" (…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
(STFA succitata, consid. 4.7).
Infine, in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Questa Corte osserva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In simili condizioni questo Tribunale deve concludere che, da un lato, l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione di muratore, ma, dall'altro, è totalmente abile in attività che presentino le caratteristiche dettate, segnatamente, dal Dr. __________ (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 51, consid. 2.4.6.).
2.4.9. Per quanto attiene alla commisurazione dell'invalidità (cfr. art. 18 LAINF; 16 LPGA), giova ricordare che l'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità".
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.10. Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 64, 65), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima né dell'infortunio del novembre 1973, né dell'evento traumatico dell'ottobre 2001, un importo di fr. 61'660.--/anno (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 65), così come deciso dall'CO1 nella decisione formale del 5 maggio 2003 (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 76). Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.
Nella decisione su opposizione, tuttavia, è stato erroneamente indicato un reddito da non invalido di fr. 59'714.95 (cfr. doc. A1). Verosimilmente si tratta di una svista, poiché nonostante tale importo corrisponda in realtà al reddito che il ricorrente avrebbe conseguito nel 2001 se fosse stato completamente sano (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 64, 67), l'Istituto assicuratore convenuto l'ha menzionato in riferimento al 2003 (cfr. doc. A1).
2.4.11. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.
Trattandosi della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).
Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p. 604-605).
Tale questione è stata invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL:
" (…).
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623.
2.4.12. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes. (…)"
(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).
In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) - (…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".
In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).
Il TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza
del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.
Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621.
Pertanto quanto allegato dall'CO1 nella risposta di causa, relativamente al fatto che il TFA farebbe capo unicamente ai dati statistici federali ad esclusione di quelli regionali (cfr. doc. III), non corrisponde al vero.
2.4.13. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'CO1 ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio servicemann per la pulizia di veicoli nuovi e d'occasione presso il garage __________ SA di __________, operaio di fabbrica presso la __________ SA di __________, aiuto orologiaio presso la __________ SA di __________o, bobinatore presso la __________ SA di __________ e cassiere di negozio do-it presso __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 42'783.-- (cfr. Fascicolo 3 CO1 , doc. 65).
Alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL prodotte in causa sono numericamente sufficienti.
Nondimeno, con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni convenuto ha omesso di fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
Di conseguenza, nel caso di specie, le DPL dell'CO1 non possono essere utilizzate per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI 2004 pag. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2; STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel sito internet dell'Alta Corte).
2.4.14. In concreto, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.4.12.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. . 4'272.16 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento - in realtà, per l'adeguamento 2003 si ha a disposizione un dato, certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra il primo semestre del 2002 ed il primo semestre del 2003, cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2004, p. 91 - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 51'983.64.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto a titolo di reddito da invalido, 42'783.-- (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 65; consid. 2.4.13.), è inferiore del 17.70% rispetto al dato che è scaturito dall'applicazione della tabella TA13.
Il TCA concorda con tale quantificazione (in questo contesto cfr. DTF 126 V 75 e SVR 2002 IV 19, p. 57ss.).
Del resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute.
In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 42'783.-- (fr. 51'983.64 decurtati del 17.70%) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 61'660.-- (cfr. consid. 2.4.10.) - risulta essere del 30.61%, arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Nella misura in cui l'Istituto assicuratore convenuto ha riconosciuto a RI1 una rendita di invalidità del 31%, il ricorso da lui interposto va respinto.
2.5. Indennità per menomazione all'integrità
2.5.1. Se al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi dell'art. 24 LAINF portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4. L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.5.5. Nel caso di specie, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurato, in relazione all'evento traumatico del 23 ottobre 2001, un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal Dr. med. __________ in occasione della visita medica di chiusura del 30 luglio 2002, secondo cui:
" REPERTO
Come esiti importanti e durevoli dopo contusione della mano destra e frattura del radio distale intrarticolare destro del 23.10.2001, ambedue trattate conservativamente, in data odierna riscontriamo una periartropatia omero scapolare con una certa capsulite tetrattile.
Al polso destro troviamo lievi disturbi funzionali con una frattura però completamente guarita senza esiti significativi nell'articolazione radio-carpale.
La frattura del V metacarpo destro è completamente guarita.
VALUTAZIONE
10%
GIUSTIFICAZIONE
I disturbi alla spalla destra e al radio destro sono funzionalmente da paragonare ad uno stato dove esiste una peri-artrosi omero-scapolare di modica entità.
Secondo la tabella 1.2 dell'OAINF un tale danno dà diritto a un'indennità per menomazione all'integrità del 10%." (Fascicolo 3 CO1, doc. 50)
L'assicurato sia con l'opposizione, che con il ricorso ha postulato l'assegnazione di un'IMI del 30% (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 79, 82; I; consid.1.5.)
Il TCA osserva che l'insorgente non ha però avanzato il benché minimo argomento a fondamento della sua pretesa.
Il solo riferimento alle attestazioni del medico curante, Dott. ____________________, appare fuori luogo, nella misura in cui tale medico non si è pronunciato in merito all'entità della menomazione all'integrità di cui è portatore l'assicurato.
La tesi difesa dall'insorgente, secondo il quale egli sarebbe portatore di una menomazione all'integrità fisica del 30%, si rivela infondata, ritenuto, da una parte, che la frattura del polso destro è completamente guarita senza esiti nell'articolazione radio carpale. I lievi disturbi funzionali non danno diritto a un'IMI (cfr. Tabella1.2.edizioni INSAI 1990).
Inoltre, sempre a proposito di disturbi alla spalla, va ricordato che un'indennità di tale entità non viene neppure accordata in presenza di un'articolazione gleno-omerale in cui è stata impiantata una protesi con un pessimo risultato funzionale (la tabella n. 5.2 edita dalla Divisione medica dell'INSAI indennizza infatti questa fattispecie con una IMI del 25%).
La pretesa dell'assicurato appare parimenti infondata alla luce del fatto che la medesima tabella n. 5.2 prevede, per un'articolazione gleno-omerale completamente bloccata (artrodesi), la corresponsione di una IMI del 25%.
Secondo la tabella 1.2., infine, in caso di periartrite omero scapolare grave viene attribuita un'IMI del 25%.
A mente del TCA, le menomazioni all'integrità citate sono più gravi rispetto a quella di cui è portatore l'assicurato.
In tale contesto va ribadito che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.
Dal rapporto del Dr. med. __________ del 30 luglio 2002 risulta che, da un punto di vista oggettivo, l'assicurato presenta dei disturbi alla spalla destra e al radio destro corrispondenti a una periartropatia omero scapolare con segni di retrazione capsulare. Il ricorrente non presenta invece un'atrofia della cuffia dei rotatori. L'elevazione della spalla è di circa 110° come pure l'abduzione, rotazione esterna circa 30°, interna di 60°. Il medico di circondario ha precisato che, perlomeno quando il paziente è distratto, si riesce a mobilizzare il braccio sopra l'orizzontale. Egli ha poi indicato che il ricorrente talvolta può sollevare pesi sopra l'altezza del petto fino a 5 Kg, mentre non può più svolgere lavori sopra la testa (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 51).
Dal canto suo il Dr. med. __________, nella sua perizia del 18 novembre 2003 allestita all'attenzione dell'AI, ha evidenziato che in attivo l'abduzione dell'arto superiore destro è "limitata a 45°, anteflessione a 45°, rotazione esterna tuttavia conservata a 55° (!)". Lo specialista ha però puntualizzato che non vi è atrofia muscolare del braccio e la funzionalità sembra conservata. Inoltre egli ha indicato che il ricorrente deve evitare di lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 85).
Il TCA ritiene, nella presente fattispecie, di non avere valide ragioni per scostarsi dalle indicazioni relative ai disturbi presentati dall'assicurato espresse dal Dr. med. __________.
In tale contesto va sottolineato che il Dr. med. __________, precisando nel suo rapporto peritale che la funzionalità dell'arto superiore destro del ricorrente sembra conservata e che l'assicurato deve evitare di lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione, ha implicitamente rilevato che la funzione di tale braccio non è totalmente impossibile sia sopra i 45°, che sopra l'orizzontale.
In una sentenza del 26 febbraio 2002 nella causa R. (inc. n. 35.2001.29, consid. 2.3.5.), riguardante un assicurato, anch'egli rimasto vittima di una lesione traumatica della cuffia dei rotatori, posto al beneficio di un'IMI del 12.5% in presenza di una spalla destra la cui mobilità era fortemente limitata (100° in elevazione e 90° in abduzione), il TCA si è così espresso:
" (…)
Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico di circondario, paragonando il quadro clinico dell'assicurato a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc. 104 e 157), meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui l'assicurato - benché non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là dell'orizzontale.
Al ricorrente, che pretende avere diritto a un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'INSAI prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.
D'altro canto, però, non può essere ignorato che, per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione - di cui è portatore R., sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la spalla destra di R. raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc. 103, p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente riconosciuta anche dal medico di circondario dell'INSAI (cfr. XXV: "Condivido pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure confermare il fatto che i due casi da lei citati si trovano effettivamente verso gli estremi contrapposti di una periatropatia della spalla di media entità" - la sottolineatura è del redattore).
Il dottor C. ha nondimeno precisato che, per prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per, citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).
Questa Corte constata, da parte sua, come la dottrina riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a seconda delle particolarità del caso di specie, il grado della menomazione all'integrità:
" Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch 5 teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff. 1 Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise, eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder 121/2% usw. zu wählen."
(W. Gilg/H. Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th. Frei, Die Integritätsentschädi- gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito della possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle tabelle edite dalla Divisione medica dell'INSAI: "Die Richtwerte der SUVA-Tabellen gelten also auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen Sonderfällen Abweichungen zulässig sind").
D'altro canto, anche la giurisprudenza federale ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V 218ss. concernente un assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale del dito indice destro - la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'INSAI:
"(…).
… Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24. Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur 17 der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der SUVA, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die Gebrauchsfähigkeit der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt. Die Einschätzung wurde durch Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und Chef der Gruppe Unfallmedizin der SUVA, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeigte die Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen (Bericht vom 9. Juli 1986).
(…).
… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von der Einschätzung des Integritätsschadens durch die SUVA, welche sich im Rahmen der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet wurde, eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten"
(DTF succitata, consid. 3a e 5).
Nel caso di specie, è stato accertato che la menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso di R. è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr. tabella INSAI 1.2).
Tutto ben considerato, in ossequio a quanto stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.
Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio 2002 del dottor C. (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile", graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il rischio di cadere nell'arbitrio." (STCA succitata)
Inoltre il TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa D. (U196/02) ha stabilito un'IMI del 12,5% nel caso di un assicurato che aveva subito la lesione del sopraspinato e del tendine del bicipite e che presentava una diminuzione della forza di abduzione - abduzione attiva possibile fino a 105°, flessione attiva fino a 110°.
Il Dr. med. __________ ha indicato che sia l'elevazione, che l'abduzione della spalla destra dell'assicurato sono di circa 110° (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 51), corrispondenti a 20° sopra l'orizzontale.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e tenuto conto che la Tabella 1.2. prevede un'IMI del 15% per una spalla mobile fino all'orizzontale (ossia il cui movimento è completamente impedito sopra i 90°) e del 10% se la mobilità raggiunge i 30° sopra l'orizzontale, occorre concludere che nel caso di specie sono realizzati i presupposti per porre l'assicurato al beneficio di un'IMI del 12,5%.
Alla medesima conclusione si giunge peraltro anche considerando quanto certificato dal Dr. med. __________. Infatti, come precedentemente esposto, dal consiglio rivolto all'insorgente di evitare di lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 CO1doc. 85), va dedotto che l'assicurato poteva comunque utilizzare l'arto superiore destro al di sopra dei 90°.
In simili condizioni, in applicazione di quanto indicato dalla Tabella 1.2 relativamente a una spalla mobile fino a 30° sopra l'orizzontale e a una mobile fino all'orizzontale, si giustifica in concreto l'assegnazione di un'IMI del 12,5%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 23 settembre 2003 dell'CO1 è annullata.
§§ L'CO1 è condannato a versare all'assicurato un'IMI del 12,5%.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti