Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2003.9

 

mm

Lugano

10 febbraio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2003 di

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

 

 

__________

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

ritenuto che,                -   con ricorso del 30 gennaio 2003, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha adito questa Corte, censurando l'agire dell'Istituto assicuratore (cfr. I);

 

                                     -   l’art. 99 LAINF prevede che le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e alle pretese di notevole importanza o contestate dall’interessato vanno notificate per scritto. Le decisioni devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico;

 

                                     -   ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 LAINF, le summenzionate decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione all’organo decisionale;

 

                                     -   giusta l’art. 106 LAINF, eccezion fatta per i casi in cui l’assicuratore, malgrado la richiesta dell’interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv. 2), l’interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emanate dagli assicuratori in virtù dell’art. 105 LAINF;

 

                                     -   dunque, l’opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286).

                                         Con la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, questa regola è stata ribadita per l'assicurazione contro gli infortuni ed estesa ad altre branchie delle assicurazioni sociali (cfr. art. 52 LPGA);

 

                                     -   nel caso di specie, l'__________, sulla questione portata all’attenzione del TCA, non ha ancora provveduto ad emanare una decisione formale: tale non può essere considerata la comunicazione datata 18 dicembre 2002 (doc. _);

 

                                     -   d'altro canto, non appaiono soddisfatti i presupposti per potere applicare il cpv. 2 dell'art. 106 LAINF (ricorso per denegata o ritardata giustizia), ciò che del resto neppure __________ pretende.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                         Gli atti sono retrocessi all'__________ affinché abbia ad esprimersi - senza indugio - sulla questione sollevata dall’assicurato, mediante l’emissione di una decisione formale.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti