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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 settembre 2004 emanata da |
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CO 1 rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 marzo 1995, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di impiegata e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________, a seguito del quale essa ha riportato un trauma di iperflessione laterale della colonna cervicale con lussazione legamentaria a destra a livello di C2, in presenza di una lisi localizzata nell'arco di C4 (giudicata non in rapporto causale con il sinistro assicurato).
Con decisione su opposizione del 20 dicembre 1996, l'assicuratore LAINF, che aveva inizialmente assunto il caso, ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 31 luglio 1996, ritenendo che, a partire da tale data, non vi erano più sequele somatiche dell’infortunio e, d’altra parte, che i disturbi psichici presentati dall’assicurata non costituivano una conseguenza adeguata del sinistro del marzo 1995.
Con sentenza del 9 luglio 1997, questa Corte ha integralmente respinto l'impugnativa presentata dall'assicurata.
In quella sede, il TCA ha accertato, da un canto, facendo capo alle risultanze di una perizia allestita per conto dell'CO 1 dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, che già a decorrere dal mese di marzo 1996, i disturbi denunciati da RI 1 non erano più riconducibili all'evento assicurato e, d'altro canto, che le turbe psichiche di cui essa soffriva non si trovavano in una relazione di causalità adeguata con il medesimo sinistro (cfr. doc. 96).
La citata pronunzia è cresciuta in giudicato incontestata.
1.2. Nel corso degli anni 2000/2001, l'assicurata, rappresentata a quell'epoca dall'avv. __________, ha postulato una riapertura del caso d'infortunio, sottolineando che il suo stato di salute era nel frattempo peggiorato e presentava dei postumi non considerati nell'ambito della precedente procedura, sfociata nella sentenza del 9 luglio 1997 (cfr. doc. 111 e 120).
Da parte sua, l'CO 1 ha informato il patrocinatore di non potere entrare nel merito della sua richiesta in quanto, essendo stata la decisione amministrativa oggetto di controllo giudiziale di merito, solo il TCA sarebbe stato competente ad esaminare l'eventuale realizzazione dei presupposti per procedere ad una revisione del proprio giudizio (cfr., in particolare, doc. 121).
1.3. Il 31 marzo 2004, l'avv. RA 1, nuova patrocinatrice di RI 1, ha chiesto che quest'ultima venga nuovamente posta al beneficio delle prestazioni di legge a far tempo dal mese di agosto 2000 (rendita di invalidità del 50%, assunzione dei costi di cura medica e IMI del 50%), e ciò a titolo di ricaduta dell'infortunio dell’8 marzo 1995.
Facendo capo alle risultanze della perizia 21 novembre 2001 che il SAM aveva allestito per conto dell'Ufficio AI, l'avv. RA 1 ha fatto valere che l'assicurata, a contare dal mese di agosto 2000, avrebbe infatti di nuovo presentato una patologia invalidante al rachide cervicale, sicura conseguenza dell'evento infortunistico in questione (doc. 124).
1.4. Con decisione formale del 9 agosto 2004, l'CO 1, riferendosi alla pronunzia 9 luglio 1997 mediante la quale questa Corte aveva attestato l'estinzione del nesso di causalità naturale con il sinistro del marzo 1995, ha ritenuto che non vi fosse, citiamo: "… più spazio per una ricaduta e quindi per la concessione di ulteriori prestazioni assicurative oltre a quelle già accordate" (doc. 129).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurata (cfr. doc. 130), l'assicuratore LAINF, in data 21 settembre 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 132).
1.5. Con tempestivo ricorso del 21 dicembre 2004, RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha chiesto che l'CO 1 venga condannato ad assumere la ricaduta del mese di agosto 2000 e quindi a corrisponderle di nuovo le prestazioni assicurative (cfr. I, p. 31), argomentando:
" Alla luce di quanto esposto al punto 2. del presente gravame, la ricorrente ribadisce che nella fattispecie ci troviamo di fronte a una ricaduta dell'infortunio della circolazione occorsole in data 8 marzo 1995, per la quale essa ha il diritto di beneficiare nuovamente da parte della CO 1 di prestazioni assicurative nel senso del titolo terzo della LAINF a far tempo dal 30 agosto 2000, in particolare del versamento di una rendita d'invalidità del 50% giusta gli art. 18 segg. LAINF, dell'assunzione dei costi per le cure mediche necessarie in applicazione dell'art. 21 LAINF nonché del pagamento di un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 50% secondo gli art. 24 e 25 LAINF.
In effetto dalla citata perizia e dalla menzionata risposta dei medici del SAM risulta che a far tempo dal mese di agosto 2000 la ricorrente presenta di nuovo un pregiudizio alla salute fisica, vale a dire una grave patologia cervicale, a causa del quale essa è nuovamente invalida al 50% a partire dal 30 agosto 2000: questa patologia cervicale invalidante è stata cagionata dall'infortunio della circolazione subito dalla ricorrente l'8 marzo 1995, il quale è tuttora la condizione sine qua non di tale pregiudizio alla sua salute fisica; fra l'evento infortunistico in questione e la patologia cervicale invalidante presentata dalla ricorrente esiste pertanto un nesso di causalità naturale certo nonché un nesso di causalità adeguato.
Sempre secondo la menzionata risposta dei medici del SAM per i citati postumi infortunistici fisici la ricorrente necessita ancora di cure mediche al fine di mantenere la sua capacità al guadagno residua e comunque al fine di impedire un notevole ulteriore peggioramento del suo stato di salute fisico.
Infine la ricorrente in seguito all'infortunio dell'8 marzo 1995 accusa un'importante e duratura menomazione della sua integrità fisica, il cui tasso giusta l'allegato 3 alla LAINF è pari al 50%.
3.4.
Come detto, la CO 1 con la querelata decisione ha confermato quanto già stabilito dalla __________ nella propria decisione 9 agosto 2004, vale a dire di non potersi assumere questa ricaduta dell'infortunio della circolazione subito dalla ricorrente l'8 marzo 1995 e quindi di non poter accordare a quest'ultima le corrispondenti prestazioni assicurative giusta il titolo terzo della LAINF in relazione alla ricaduta stessa e alle sue conseguenze, perché codesto Tribunale nella sua sentenza 9 luglio 1997 aveva confermato non solo la piena capacità lavorativa della ricorrente, ma anche l'estinzione del nesso di causalità naturale tra l'infortunio da essa subito e il pregiudizio alla salute fisica riportato da quest'ultima a causa dell'infortunio stesso.
3.4.1.
Come già esposto in sede di opposizione e come già indicato in precedenza nel presente gravame, la ricorrente non ha mai contestato che codesto Tribunale con la propria sentenza 9 luglio 1997 abbia confermato, basandosi sul rapporto 15 luglio 1996 del dott. __________, la decisione 31 luglio 1996 della __________ e la decisione su opposizione 20 dicembre 1996 della CO 1 di sospendere le proprie prestazioni assicurative a favore della ricorrente a far tempo dal 5 agosto 1996, poiché tra l'infortunio occorsole l'8 marzo 1995 e il pregiudizio alla salute fisica da essa riportato a causa del medesimo, ossia la severa distorsione traumatica della colonna cervicale con una lussazione legamentaria a destra a livello di C2, il nesso di causalità naturale si era nel frattempo estinto.
3.4.2.
Tuttavia, come già detto, l'estinzione della relazione di causalità naturale può avvenire solo per due motivi, vale a dire per il raggiungimento dello "status quo sine", cioè quando le condizioni di salute dell'assicurato sono quelle che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbero prima o poi subentrate anche senza l'infortunio, oppure, come nella fattispecie, per il raggiungimento dello "status quo ante", ossia quando lo stato di salute dell'assicurato è analogo a quello che esisteva prima dell'infortunio.
In effetto nel caso in esame codesto Tribunale nella propria sentenza 9 luglio 1997 ha ripreso le conclusioni del dott. __________, secondo cui a partire dal mese di marzo 1996 il nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico dell'8 marzo 1995 e il pregiudizio alla salute fisica riportato dalla ricorrente non sussisteva più, perché essa dal profilo fisico non necessitava più di cure mediche ed era completamente abile al lavoro in attività che non comportavano sforzi fisici particolari e quindi nella sua attività di impiegata d'ufficio, ossia, con altre parole, perché i postumi infortunistici fisici da essa presentati apparivano curati e risolti.
Di conseguenza, la ricorrente ribadisce che il fatto che codesto Tribunale nella propria sentenza 9 luglio 1997 abbia stabilito che il nesso di causalità naturale tra l'infortunio occorsole l'8 marzo 1995 e il pregiudizio alla salute fisica da essa riportato risultava essere estinto a far tempo dal mese di marzo 1996 per il raggiungimento dello "status quo ante" non impedisce in alcun modo l'assunzione da parte della CO 1 della ricaduta del medesimo evento infortunistico annunciatale dalla ricorrente il 31 marzo 2004 e quindi l'assegnazione alla stessa delle corrispondenti prestazioni assicurative ai fini del titolo terzo della LAINF.
In effetto una ricaduta presuppone per definizione che, come nel caso che ci occupa, a un dato momento e per un periodo di tempo più o meno lungo i postumi di un infortunio appaiano, almeno apparentemente, curati e risolti.
Evidentemente la ricaduta e le sue conseguenze devono essere in una relazione di causalità naturale ed adeguata con l'infortunio originario, ciò che è il caso nella fattispecie, come si può evincere dalla citata perizia e dalla menzionata risposta dei medici del SAM.
3.4.3.
La CO 1 nella querelata decisione afferma che sia codesto Tribunale nella propria sentenza 9 luglio 1997, sia la __________ stessa nella sua decisione su opposizione 20 dicembre 1996, sia la __________ nella sua decisione 31 luglio 1996 si sarebbero limitati a risp. confermare o concludere che il nesso di causalità naturale tra l'infortunio subito dalla ricorrente in data 8 marzo 1995 e il pregiudizio alla salute fisica da lei riportato a causa del medesimo si era estinto, senza mai stabilire i motivi dell'estinzione della relazione di causalità naturale in questione: alla luce di quanto da noi esposto in precedenza nel presente gravame, tale affermazione della CO 1 non è corretta.
Se è vero infatti che né codesto Tribunale nella propria sentenza 9 luglio 1997, né la CO 1 nella propria decisione su opposizione 20 dicembre 1996, né la __________ nella propria decisione 31 luglio 1996 non hanno mai espressamente scritto che lo "status quo ante" era stato raggiunto, è altrettanto vero che essi hanno motivato le proprie conclusioni sull'estinzione della relazione di causalità naturale con il fatto che la ricorrente, secondo il dott. __________, dal profilo fisico non aveva più bisogno di cure mediche e che la stessa era totalmente abile al lavoro in attività che non comportavano sforzi particolari e quindi nella sua attività di impiegata di ufficio, ossia, con altre parole, con il fatto che i postumi infortunistici fisici della ricorrente apparivano curati e risolti, ciò che equivale a dire che l'estinzione del nesso di causalità naturale era dovuta al raggiungimento dello "status quo ante".
3.4.4.
La CO 1 nella querelata decisione asserisce infine che dalla citata perizia e dalla menzionata risposta dei medici del SAM risulterebbe solo che questi ultimi hanno valutato in modo diverso dal dott. __________ la questione del nesso di causalità e quella della capacità al lavoro della ricorrente e che per questo motivo non ci troveremmo in presenza di una ricaduta.
La ricorrente non riesce a capite questo ragionamento della CO 1. E' vero che nella citata perizia e nella menzionata risposta i medici del SAM sono giunti a conclusioni diametralmente opposte a quelle del dott. __________ sia per quanto concerne l'esistenza del nesso di causalità naturale fra l'infortunio dell'8 marzo 1995 e la patologia cervicale invalidante riportata dalla ricorrente, sia per quanto concerne le conseguenti incapacità al lavoro e al guadagno presentate da quest'ultima.
E' tuttavia altrettanto vero che la citata perizia e la menzionata risposta dei medici del SAM comprovano, da un lato, l'esistenza di una ricaduta dell'evento infortunistico dell'8 marzo 1995 a partire dal 30 agosto 2000, visto che dal mese di gennaio 2000 la ricorrente aveva ripreso a svolgere a tempo pieno la propria attività d'impiegata d'ufficio e che d'altronde essa nel periodo compreso fra il 1. novembre 1998 e il 31 luglio 2000 non ha beneficiato di alcuna rendita d'invalidità da parte dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, e, dall'altro, che il rapporto 15 luglio 1996 del dott. __________ era errato, ragion . per cui la ricorrente avrebbe avuto il diritto di continuare a beneficiare di prestazioni assicurative da parte della __________ anche nel periodo compreso tra il 5 agosto 1996 e il 31 ottobre 1998.
In ogni caso la ricorrente con il proprio scritto 31 marzo 2004 alla __________ ha richiesto unicamente l'assunzione di detta ricaduta e quindi l'assegnazione delle corrispondenti prestazioni assicurative in relazione alla stessa nonché alle sue conseguenze e non il ripristino delle prestazioni assicurative a suo favore per il periodo compreso tra il 5 agosto 1996 e il 31 ottobre 1998, in particolare del versamento di un'indennità giornaliera e dell'assunzione dei costi delle cure mediche necessarie."
(I)
1.6. L'CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a decorrere dal mese di agosto 2000 e che il mezzo di prova su cui si fonda la nuova domanda di prestazioni (la perizia SAM) è anteriore al 1° gennaio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale in vigore fino al 31 dicembre 2002 (cfr., in questo senso, STFA del 16 febbraio 2005 nella causa M., U 263/03, consid. 1.1).
2.2. Dalle tavole processuali si evince che, con la sentenza del 9 luglio 1997, cresciuta in giudicato, il TCA, facendo capo alle risultanze di una perizia amministrativa elaborata il 17 luglio 1996 dal dott. __________, già Primario del Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________ (doc. 57), ha integralmente confermato la decisione su opposizione impugnata (doc. 85), nel senso che è stato accertato che, al più tardi a contare dalla fine del mese di luglio 1996, RI 1 non presentava più dei postumi organici dell'infortunio dell'8 marzo 1995 (e quindi che i disturbi da lei ancora denunciati - essenzialmente delle cervico-brachialgie - non si trovavano più in un nesso di causalità naturale con tale sinistro) e, d'altra parte, che i disturbi psichici di cui essa era portatrice non rappresentavano una conseguenza adeguata del medesimo evento (cfr. doc. 96).
Nel corso del mese di marzo 2004, l'assicurata, riferendosi ad una perizia che il SAM aveva allestito il 21 novembre 2001 per conto dell'Ufficio AI e al relativo complemento, ha preteso che le vengano riconosciute ulteriori prestazioni assicurative a decorrere dal 30 agosto 2000 (assunzione dei costi di cura medica, rendita di invalidità del 50% e IMI del 50%), a titolo di ricaduta dell'evento infortunistico del marzo 1995 (doc. 124).
Dal citato complemento peritale dei dott. __________ e __________ risulta segnatamente che RI 1, al momento della visita peritale, lamentava sempre dei disturbi al rachide cervicale con irradiazioni all'arto superiore destro - ossia gli stessi disturbi oggetto della pronunzia 9 luglio 1997 del TCA -, giudicati trovarsi in un sicuro nesso di causalità naturale con l'incidente stradale dell'8 marzo 1995.
Inoltre, sempre a detta dei sanitari del SAM, la patologia alla colonna cervicale è causa di un'inabilità del 50% e necessita di ulteriori provvedimenti medici (fisioterapia e terapia medicamentosa antalgica), allo scopo di garantire il mantenimento della residua capacità lavorativa (cfr. allegato al doc. 124).
Con la decisione formale del 9 agosto 2004, successivamente confermata in sede di opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto si è rifiutato di dare seguito alla richiesta dell'insorgente, precisato che, siccome l'estinzione del nesso di causalità naturale fra i disturbi al rachide cervicale e l'infortunio assicurato era stata accertata mediante una sentenza giudiziale cresciuta in giudicato, non vi sarebbe più spazio per una ricaduta (cfr. doc. 129).
Con la propria impugnativa, l'assicurata contesta la tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto.
Essa si ritiene legittimata a far valere una ricaduta dell'evento traumatico dell'8 marzo 1995, in quanto, citiamo: "… il fatto che codesto Tribunale nella propria sentenza 9 luglio 1997 abbia stabilito che il nesso di causalità naturale tra l'infortunio occorsole l'8 marzo 1997 e il pregiudizio alla salute fisica da essa riportato risultava essere estinto a far tempo dal mese di marzo 1996 per il raggiungimento dello "status quo ante" non impedisce in alcun modo l'assunzione da parte della CO 1 della ricaduta del medesimo evento infortunistico annunciatale dalla ricorrente il 31 marzo 2004 e quindi l'assegnazione alla stessa delle corrispondenti prestazioni ai fini del titolo terzo della LAINF. In effetti, una ricaduta presuppone per definizione che, come nel caso che ci occupa, a un dato momento e per un periodo di tempo più o meno lungo i postumi di un infortunio appaiano, almeno apparentemente, curati e risolti. Evidentemente la ricaduta e le sue conseguenze devono essere in una relazione di causalità naturale ed adeguata con l'infortunio originario, ciò che è il caso nella fattispecie, come si può evincere dalla citata perizia e dalla menzionata risposta dei medici del SAM"
(I, p. 27).
Questa Corte non può fare propria l'argomentazione della ricorrente.
Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa.
Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti).
Nella concreta evenienza, l'CO 1 (decisione che è poi stata avallata dal TCA) ha a suo tempo posto termine alle prestazioni di legge, non perché si presumeva che RI 1 fosse nel frattempo guarita, ma poiché i disturbi di cui essa ancora soffriva al rachide cervicale erano stati ritenuti, alla luce della valutazione espressa dal perito dott. __________, ormai estranei all'evento infortunistico assicurato (cfr. doc. 85, p. 5: "In base al referto peritale del dott. __________ risulta che l'opponente non presenta dei postumi di natura infortunistica" – la sottolineatura è del redattore).
Ora, il fatto che la nuova domanda di prestazioni sia basata semplicemente su un diverso apprezzamento degli stessi disturbi alla salute (in effetti, gli specialisti del SAM hanno sostenuto, a differenza del dott. __________, che fra le persistenti cervico-brachialgie ed il sinistro del marzo 1995 perdurava ancora un nesso di causalità naturale), non consente di ritenere che la ricorrente, nel corso del mese di agosto 2000, abbia accusato una ricaduta di un danno alla salute apparentemente guarito ai sensi dell'art. 11 OAINF.
In altri termini, una ricaduta, in presenza del medesimo danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del caso iniziale abbia avuto luogo poiché l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando il caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità.
Del resto, in una recente sentenza del 28 febbraio 2005 nella causa B., U 144/04, consid. 3.3, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella sub judice, la nostra Corte federale ha deciso in questo stesso modo:
" Par ailleurs, la juridiction cantonale a jugé que la recourante ne pouvait prétendre des prestations en raison d'une rechute ou de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Elle a considéré que la suppression des prestations au 1er décembre 1991, par décision sur opposition du 30 janvier 1992, était justifiée exclusivement par l'absence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré et les troubles persistant après le 1er décembre 1991. C'est pourquoi, dans la mesure où la nouvelle demande reposait seulement sur un nouveau diagnostic au sujet de ces mêmes troubles, on ne pouvait considérer que la recourante souffrait d'une rechute ou de séquelles tardives d'une lésion apparemment guérie.
Ce point de vue est bien fondé. En effet, le motif invoqué à l'appui de la nouvelle demande ne constitue pas un fait survenu postérieurement à la décision de suppression des prestations, mais repose uniquement sur une nouvelle qualification d'un état de fait médical déjà constaté antérieurement." (STFA succitata – la sottolineatura è del redattore)
Per completezza, è utile aggiungere che, nel corso del mese di agosto 2000, l'assicurata ha lamentato dei gravi disturbi al rachide lombare, riconducibili ad un'ernia discale localizzata a livello del passaggio lombo-sacrale.
RI 1 è stata sottoposta ad intervento chirurgico in data 31 agosto 2000.
Dalla documentazione medica all'inserto risulta però pure – ciò che d'altronde la ricorrente non contesta (cfr. I, p. 9) - che questa patologia non costituiva una conseguenza del sinistro assicurato (cfr. rapporto 12.6.2003 del SAM, accluso al doc. 124: "… la patologia lombare, insorta improvvisamente nell'agosto 2000, con necessità di un intervento chirurgico il 31.08.2000, non ha alcuna relazione con l'infortunio del marzo 1995").
2.3. Per il motivo che la decisione su opposizione del 20 dicembre 1996, mediante la quale era stato dichiarato estinto il diritto a prestazioni a partire dal 31 luglio 1996, difettando, da tale data, un legame causale con l'infortunio dell'8 marzo 1995, è stata oggetto di una sentenza di merito di questo Tribunale, è escluso che l'Istituto assicuratore convenuto - così come esso ha pertinentemente osservato in uno scritto del 6 luglio 2001 indirizzato all'ex patrocinatore dell'insorgente (doc. 121) - potesse riconsiderarla oppure procedere ad una sua revisione procedurale (cfr. DTF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 e riferimenti citati).
In un caso del genere, può quindi entrare in linea di conto soltanto una revisione della sentenza cantonale del 9 luglio 1997.
Benché RI 1 non lo abbia esplicitamente richiesto, il TCA, per motivi attinenti all'economia procedurale, esaminerà comunque, qui di seguito, se la citata sua pronunzia debba essere oggetto di revisione.
2.4. Secondo l'art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza.
Pedissequamente, l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, è ammessa la revisione
a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
2.5. Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, è necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante.
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione.
Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova è considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa.
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli. Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. È necessario che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).
2.6. Giusta l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.
2.7. Preliminarmente, questa Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare se il termine di 90 giorni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPTCA sia o meno stato ossequiato, siccome la domanda di revisione deve comunque essere respinta nel merito.
Nel caso di specie, la nuova domanda di prestazioni è stata fondata su una valutazione espressa dai medici del SAM di __________, secondo cui la sintomatologia algica risentita da RI 1 alla colonna cervicale e all’arto superiore destro ("sindrome cervicospondilogena cronica dopo distorsione cervicale il 8.03.1995 (Whiplash cronico stadio II), con trauma C1-2, con lussazione ligamentaria ds. all'altezza di C2, senza evidenza di fratture o dislocazioni, come pure una importante diminuzione della motilità cervicale ed irradiazioni algiche fluttuanti e distali al bordo sup. del trapezio, alla regione pettorale, al moncone della spalla, all'art sup. ds.") costituiva una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato anche dopo la chiusura del caso da parte dell'CO 1 (cfr. doc. 124 + allegato).
Ora, nella misura in cui il referto menzionato contiene esclusivamente un apprezzamento medico diverso di fatti già conosciuti da questo Tribunale al momento in cui è stato reso il giudizio principale, esso non costituisce un nuovo mezzo di prova che possa giustificare una revisione della sentenza del 9 luglio 1997.
In simili condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto dall'insorgente (esecuzione di una perizia medica giudiziaria, cfr. I).
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- La domanda di revisione è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti