Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
mm/tf |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2004 di
|
|
RI1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 19 novembre 2003 emanata da |
|
|
CO1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 novembre 2000, RI1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________, nel quale egli ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra, all'anca destra e all'arcata sopraciliare dell'occhio destro (cfr. doc. 4 - inc. __________ 1).
L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità in merito ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
L'assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 16 gennaio 2001 (cfr. doc. 10 - inc. __________ 1).
1.2. Il 18 novembre 2002 l'assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: nel sistemare del legname presso la propria abitazione, egli è inciampato ed ha battuto la spalla destra.
Anche questo caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF.
1.3. Esperiti i necessari accertamenti di natura medica, con decisione formale del 23 giugno 2003, l'Istituto assicuratore, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, ha dichiarato l'assicurato totalmente abile al lavoro a contare dal 30 giugno 2003 e non più necessitante di cure mediche (cfr. doc. 43).
A seguito dell'opposizione interposta dall’RA1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 46 e 52), l'CO1, in data 19 novembre 2003, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 58).
1.4. Con tempestivo ricorso del 19 febbraio 2004 RI1, sempre patrocinato dall'RA1, ha chiesto, in via principale, che l'assicuratore infortuni venga condannato a versare ulteriori prestazioni dopo il 29 giugno 2003 e, in via subordinata, che il TCA ordini una perizia medica giudiziaria con lo scopo di "… stabilire il nesso tra i dolori di cui attualmente il lavoratore soffre e l'infortunio a suo tempo riconosciuto dalla __________ ", argomentando:
" L'assicurato è stato vittima di un infortunio non professionale.
La CO1 ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di Legge sia sotto forma di indennità giornaliere che di prestazioni di cura.
(…)
Con decisione 23.6.2003 la CO1 ha considerato abile al lavoro il lavoratore per le conseguenze dell'infortunio nella misura completa e ha sospeso ogni prestazione per cura.
Contro questa decisione è stata inoltrata opposizione, respinta dalla CO1 da cui questo ricorso.
Il ricorso verte pertanto sulla valutazione del nesso di causalità adeguata tra l'evento, riconosciuto dalla CO1 e i dolori di cui attualmente l'assicurato soffre e che la CO1 non ritiene in relazione con l'infortunio.
Eventuali prestazioni di rendita o IMI non sono state prese in considerazione.
I medici curanti del signor RI1, attestano da una parte l'inabilità e dall'altra mettono in relazione detta inabilità con l'infortunio di cui il lavoratore è stato vittima e che la ha in un primo tempo riconosciuto.
(…).
A nostro modo di vedere si tratta di divergenze di ordine medico che vedono da una parte il medico di circondario negare il nesso di causalità e dall'altro i medici curanti attestare l'esistenza di detto nesso"
(I).
1.5. L'CO1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto il 18 novembre 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I presupposti materiali per un eventuale obbligo a prestazioni dell'Istituto assicuratore dopo il 29 giugno 2003 si determinano comunque in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione dell'eventuale diritto a prestazioni di RI1 a decorrere dal 30 giugno 2003.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di giugno 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. Oggetto della lite è la questione di sapere se l'Istituto assicuratore convenuto era o meno legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a contare dal 29 giugno 2003.
2.5. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.6. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.7. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. In data 18 novembre 2002, RI1 stava sistemando del legname nel giardino della propria abitazione, quando è inciampato ed ha battuto la spalla destra.
Il giorno successivo, egli ha consultato il dott. __________, il quale ha predisposto l'esecuzione di accertamenti radiologici (cfr. doc. 6).
La sonografia della spalla destra effettuata il 27 novembre 2002, ha evidenziato un chiaro versamento intraarticolare, nonché dei segni di tendinite o di sangue attorno al capo lungo del bicipite.
L'esistenza di una frattura ossea ha potuto peraltro essere esclusa grazie alla radiografia convenzionale eseguita il medesimo giorno (doc. 5).
Vista la persistenza di disturbi all'arto superiore destro, il 10 dicembre 2002, l'assicurato si è sottoposto ad una visita da parte del dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica.
Questo sanitario ha diagnosticato una contusione della cuffia dei rotatori con irradiazione dei dolori lungo la muscolatura del sovraspinato e proposto quindi un procedere terapeutico di tipo conservativo (assunzione di antidolorifici e antinfiammatori, applicazione di pomate nonché fisioterapia con ultrasuoni e ginnastica medica). Egli ha inoltre ritenuto indicata una valutazione neurologica per valutare l'origine dei formicolii risentiti dal ricorrente alla mano destra (cfr. doc. 9).
In data 10 febbraio 2003 ha avuto luogo una visita medica di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
A fronte di una funzione della spalla destra completamente normale (eccetto il Palm-up test risultato positivo), il medico di circondario ha dichiarato RI1 abile al lavoro in misura del 50% a far tempo dal 17 febbraio 2003 (doc. 19).
L'esame di artro-risonanza magnetica del 19 febbraio 2003 ha messo in luce dei focolai di rottura incompleta o tendinopatia inserzionale a livello del tubercolo maggiore a carico del tendine del sovraspinato. D'altra parte, esso ha consentito di escludere una rottura transmurale della cuffia dei rotatori, nonché affezioni a livello del tendine del capo lungo del bicipite (doc. 21).
All'inizio del mese di marzo 2003, il dott. __________ ha nuovamente richiesto un consulto specialistico al dott. __________, precisando, citiamo: "la risonanza secondo me non spiega completamente la sintomatologia del paziente e mi chiedo se non vi è una problematica cervicale/radicolare alla base dei disturbi" (doc. 24).
In occasione della visita del 4 marzo 2003, il dott. __________ ha segnatamente predisposto l'esecuzione di un esame ecodoppler e di un'elettroneuromiografia.
Per quanto concerne l'aspetto eziologico, egli si è così espresso:
" Personalmente sono convinto che i disturbi sono di duplice origine, il primo di origine degenerativa ortopedica a livello della cuffia dei rotatori con un'incipiente peri-artrite omero-scapolare decisamente peggiorata dall'infortunio.
Il secondo si tratta probabilmente di una sindrome dell'apertura superiore del torace con compressione del fascicolo neuro-vascolare a destra dovuto o ad una costa sovranumeraria o ad una ipertrofia del muscolo scaleno"
(doc. 25).
L'esame di eco-tomografia delle arterie sopraaortali, eseguito il 9 aprile 2003 presso il Servizio di angiologia dell'__________, ha permesso di escludere la presenza di una sindrome dello stretto toracico a destra (cfr. doc. 29).
Una valutazione neurologica ha avuto luogo il 6 maggio 2003 a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha espresso le seguenti considerazioni a proposito dei disturbi lamentati dall'assicurato al braccio destro:
" All'esame odierno noto una netta sindrome cervicale con segni di una radicolopatia C7 e soprattutto C6 ds (i movimenti di estensione/rotazione ds del capo riproducono dopo pochi sec. i disturbi, vi è una netta iporeflessia stiloradiale, minore tricipitale ds, il P. rifererisce parestesie alle dita I-III predominanti comunque a livello del pollice), senza segni di denervazione in atto all'EMG. Presenza pure di una leggera periartropatia della spalla ds. Una plessopatia brachiale superiore è meno probabile. Ti propongo di prevedere rapidamente una RM cervicale"
(doc. 34).
In data 28 maggio 2003, RI1 è stato sottoposto ad una risonanza magnetica cervicale, accertamento che ha messo in luce un'erniazione discale significativa a livello di C5-C6 dal lato destro che indenta il profilo anteriore del midollo spinale e che si estende anche nel neuroforame con ripercussione sempre a carico della radice di C6 destra, nonché una piccolissima focalità erniaria a livello C3-C4 dal lato sinistro senza estensione intraforaminale (cfr. doc. 34).
Con apprezzamento del 17 giugno 2003, il dott. __________ ha affermato che la sintomatologia presentata dall'insorgente è perfettamente riconducibile alla patologia vertebrale diagnosticata grazie alla RM, patologia che non è però da considerare una conseguenza naturale dell'evento traumatico del novembre 2002:
" Risonanza magnetica colonna cervicale del 28.5.2003: erniazione discale significativa a livello C5/C6 dal lato destro che indenta il profilo anteriore del midollo spinale e che si estende anche nel neuro-forame con ripercussione sempre a carico della radice di C6 destra.
Questo referto patologico spiega perfettamente i problemi accusati dall'assicurato.
Non siamo più confrontati con problemi legati alla spalla, bensì a problemi cervicali.
Quindi la causalità tra i disturbi attuali e l'infortunio del 18.11.2002, nel quale l'assicurato ha semplicemente picchiato la spalla destra, non è più data.
Per ulteriori accertamenti e terapie l'assicurato deve annunciarsi alla Cassa Malati"
(doc. 42).
Nel quadro della procedura di opposizione, l'assicurato ha prodotto una certificazione del proprio medico curante, dott. __________, cardiologo a __________, ai termine della quale egli sarebbe, citiamo: "… affetto da rottura incompleta del tendine del sovraspinato con tendinopatia e che i danni alla salute di cui soffre sono sempre riconducibili all'infortunio" (certificato accluso al doc. 52).
Prima di procedere all'emanazione della decisione su opposizione impugnata, l'CO1 ha ancora sottoposto l'intero incarto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la __________, il quale è pervenuto alle seguenti conclusioni:
" 1. An der rechten Schulter sind keine deutig abnormen Befunde
nachgewiesen worden. Insbesondere haben sämtliche Untersuchungen keine traumatischen Veränderungen ergeben. An der Halswirbelsäule sind andererseits ganz klar definierte Veränderungen vorhanden, mehrere Bandscheiben sind degeneriert und mindestens in einem Segment findet sich eine rechtslaterale Hernie (C5/C6); eine entsprechende neurologische Symptomatik wurde von Dr. __________ beschrieben. Es ist anzunehmen, dass die schon vor dem Ereignis vom November 2002 beklagten Armschmerzen damit zu tun gehabt haben.
2. Die Halswirbelsäule bzw. der Nackenbereich ist mit keinem der beiden Ereignisse, zu welchen Schadendossiers erstellt worden sind, erwähnt. Auch wenn man einen traumatischen Einfluss auf die zervikale Diskushernie im weitesten Sinne auffasst, zum Beispiel so wie Bucciero und Mitarbeiter (sofortiges Auftreten von neurologischen Ausfällen ohne Nachweis einer traumatischen Schädigung), könnte ein Kausalzusammenhang nicht bejaht werden.
3. Es ist meines Erachtens zwar nicht ausgeschlossen, dass nach wie vor Beschwerden von der rechten Schulter ausgehen und dass diese möglicherweise auch mit einem der beiden Schultertraumen (Kontusionen) zusammenhängt; Befunde welche eine relevante Einschränkung der Funktion begründen oder welche einer wirksamen Therapie zugeführt werden könnten fehlen indessen. Zumindest indirekt kann daraus abgeleitet werden, dass die Kausalität an der Schulter am 30.6.2003 (spätestens) beendet ist"
(doc. 57).
Unitamente al proprio ricorso, RI1 ha prodotto due nuovi referti medici: il primo, datato 20 gennaio 2004, del dott. __________ (doc. A 2), spec. in medicina fisica e riabilitazione a __________, il secondo, datato 29 gennaio 2004, del dott. __________ (doc. A 3).
Secondo il fisiatra privatamente consultato dall'assicurato, l'assicurato è portatore di una "cervicobrachialgia dx e limitazione funzionale e antalgica della spalla dx in discopatie e in tendinopatia della cuffia dei rotatori da esiti traumatici". Per quanto riguarda la capacità lavorativa, sempre a detta del dott. __________, "la limitazione maggiore sembra dipendere dalla limitazione a carico della spalla dx, che provoca dolore e impotenza funzionale per carichi di lavoro di moderata intensità o durata" (doc. A 2).
Da parte sua, il dott. __________ ha indicato che, citiamo: "… il signor RI1 soffre di ernie (C3-C4 e C5-C6) alla colonna vertebrale le quali però fino al momento dell'infortunio davano pochi fastidi, quindi la sintomatologia dolorosa che attualmente il signor RI1 presenta è dovuta alla rottura del tendine del sovraspinato e che pertanto ha influito nella capacità lavorativa con limitazione dei movimenti nella spalla destra che gli provoca dolore e impotenza funzionale per carichi di lavoro. A mio modo di vedere l'infortunio del signor RI1 è un nesso causale di danno alla salute" (doc. A 3).
2.9. Attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ (cfr. doc. 38 e 42) e __________ (cfr. doc. 57) - a mente dei quali i disturbi accusati dall'assicurato all'arto superiore destro sono riconducibili ad una patologia di natura squisitamente morbosa, specificatamente all'ernia del disco diagnosticata a livello di C5/C6.
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Questa Corte è dell'opinione che la valutazione riguardante l'eziologia dei disturbi espressa dai medici di fiducia dell'CO1 - entrambi specialisti in chirurgia ortopedica con alle spalle un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica - sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.
La tesi sostenuta dai dottori __________ e __________ (del resto, quest'ultimo non particolarmente qualificato ad esprimersi nella materia che qui interessa, in quanto specialista in cardiologia), secondo la quale i maggiori impedimenti presentati da RI1 deriverebbero da una patologia traumatica alla cuffia dei rotatori (e, quindi, non dall'ernia discale), non trova conferma nella restante documentazione medica e, pertanto, non può essere considerata attendibile.
Intanto, l'artro-RM del 19 febbraio 2003 ha evidenziato unicamente dei, citiamo: "focolai di iperintensità nel tendine a livello dell'inserzione sulla fibrocartilagine del tubercolo maggiore (…) compatibili con una piccola rottura parziale" (cfr. doc. 21 - la sottolineatura è del redattore), escludendo dunque l'esistenza di una lesione transmurale dello stesso tendine.
D'altra parte, sia in occasione della visita di controllo del 12 febbraio 2003 (cfr. doc. 19) sia in occasione di quella del 16 maggio 2003 (cfr. doc. 38), il dott. __________ ha osservato una funzione della spalla destra completamente normale, con dei risultati negativi a tutti gli usuali test (fatta eccezione per il Palm-up test in occasione del consulto del mese di febbraio 2003).
Ad analoghe constatazioni era peraltro già giunto il dott. __________, il quale, nel suo referto del 10 dicembre 2002, ha indicato di non avere trovato alcun segno per una rottura della cuffia dei rotatori (cfr. doc. 9). L'esistenza di dolore alla palpazione della muscolatura del trapezio e del sovraspinato era giustificata dalla prossimità del trauma (dolore pressorio in effetti non più rilevato in occasione della visita circondariale del 16 maggio 2003, cfr. doc. 38).
Inoltre, il neurologo dott. __________, che ha visitato l'assicurato il 6 maggio 2003, ha fatto stato di una "… netta sindrome cervicale con segni di una radicolopatia C7 e soprattutto C6 ds …" e, subordinatamente, di una "… leggera periartropatia della spalla ds" (doc. 34).
Infine, anche il dott. __________, nella lettera indirizzata al dott. __________ il 4 marzo 2003, ha manifestato dei dubbi sulla correlazione fra il reperto della RM del 19 febbraio 2003 e la sintomatologia denunciata dal ricorrente (cfr. doc. 24: "la risonanza secondo me non spiega completamente la sintomatologia del paziente e mi chiedo se non vi è una problematica cervicale/radicolare alla base dei disturbi").
Al riguardo è comunque utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Per quanto concerne l'eziologia - giudicata non traumatica dai medici fiduciari dell'CO1 - della diagnosticata ernia del disco, il TCA osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza del TFA, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (cfr. RAMI 2000 U 378, p. 190s., 2000 U 379, p. 192ss.; STFA del 27 ottobre 2003 nella causa T., U 270/02, consid. 3 e 4).
In una sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 - riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7 - il TFA ha esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica dominante in materia di ernie discali cervicali. Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità fra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale, ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è suscettibile di avere provocato la protusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma ed avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato in precedenza tale sintomatologia ed il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed., 1994, p. 354ss.).
Nella evenienza concreta, dagli atti all'inserto non si evince che i due infortuni documentati abbiano interessato la colonna cervicale (cfr. doc. 1 e 4 - inc. __________ 1 dai quali si deduce che l'assicurato, in occasione del primo evento, ha lamentato contusioni a spalla, anca e arcata sopraciliare destra, nonché doc. 1 e 6, dai quali emerge che il secondo infortunio ha riguardato la spalla destra).
D'altra parte e soprattutto, i disturbi al braccio destro - "sospetti per eventuale origine cervicale" - a cui il dott. __________ ha fatto riferimento nei suoi certificati del 10 e dell'11 dicembre 2002 (cfr. doc. 7 e 8), erano già presenti alcuni mesi prima dell'evento traumatico del 19 novembre 2002 (cfr. doc. 8 e 9: "… Sarebbe scivolato fuori casa mentre si accingeva a prendere della legna. Dichiara tuttavia che già prima di questo infortunio il paziente aveva disturbi da circa 6 mesi" - la sottolineatura è del redattore) ed erano quindi insorti a distanza di circa un anno e mezzo dal primo infortunio.
Risulta, infine, che quasi tutte le (rare) ernie discali del rachide cervicale di origine traumatica sono accompagnate da lesioni ossee (quali lussazioni delle articolazioni oppure una frattura della colonna), ciò che non è qui il caso (cfr. doc. 40).
Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che non è stata dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'origine traumatica dell’ernia discale cervicale di cui RI1 è portatore.
In simili condizioni, non è pertanto necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. I).
Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In conclusione, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni assicurati - il ricorrente ha ritrovato una piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall'Istituto assicuratore convenuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti