Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.19

 

mm/tf

Lugano

14 luglio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 marzo 2004 di

 

 

RI1

rappr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 dicembre 2003 emanata da

 

CO1

rappr. da: RA2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 11 settembre 1998, a RI1 - dipendente della ditta __________ in qualità di bruciatorista/montatore - è caduto sulla gamba destra una caldaia, ciò che gli ha procurato la frattura diafisaria del femore destro, lesione trattata mediante osteosintesi con chiodo endomidollare.

 

                                         Il caso è stato assunto dall'CO1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

 

                                         Statuendo sul ricorso che l'assicurato ha presentato contro la decisione dell'Istituto assicuratore di sospendere il versamento delle indennità giornaliere a contare dal 23 gennaio 2001, il TCA, con pronunzia del 25 febbraio 2002, ha respinto l'impugnativa, stabilendo, in particolare, che i disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale, trascorsi oltre due anni dall'infortunio, non costituivano più una naturale conseguenza di quest'ultimo.

 

                                         La sentenza cantonale è stata integralmente confermata dal TFA con giudizio del 28 maggio 2004 (U 122/02).

 

                               1.2.   RI1 è rimasto vittima di un secondo infortunio il 10 ottobre 2002: mentre scendeva da una scala è caduto ed ha riportato una contusione alla colonna lombare.

 

                                         L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione anche a questo secondo evento.

 

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti, l'CO1, con decisione formale del 17 febbraio 2003, ha negato il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2003, ritenendo raggiunto da tale data lo status quo sine a margine dell'evento traumatico dell'ottobre 2002 (cfr. doc. 23).

 

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. 26), l'Istituto assicuratore, in data 2 dicembre 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 56).

 

                               1.4.   Con ricorso del 17 marzo 2004, RI1, patrocinato dall'avv. RA1, ha chiesto che venga riconosciuta l'esistenza di un nesso causale tra le affezioni lamentate e l'infortunio dell'ottobre 2002, nonché l'assegnazione di un congruo termine per la presentazione di nuova documentazione medica, argomentando:

 

"  Il 10.10.2002 il signor RI1 è stato vittima di un incidente, cadendo dalle scale e riportando una contusione della colonna lombare.

 

Il 12.2.2003 la CO1 ha sospeso l'erogazione delle prestazioni in quanto le affezioni lamentate non sarebbero più in nesso causale con l'infortunio.

 

Va subito detto che il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio già il 11 settembre 1998.Nell'occasione un bruciatore del peso di 700 kg, gli è caduto addosso, provocandogli conseguenze all'anca al ginocchio e successivamente statiche pure alla colonna lombare. Oggi come allora dopo qualche tempo la CO1 ha ritenuto non fossero più dati i presupposti per riconoscere il nesso causale tra le affezioni ed il trauma. Attualmente la procedura assicurativa in esito alle contestazioni del ricorrente si trova pendente (ormai da quasi due anni!) presso il TFA.

 

Le due vertenze, sono verosimilmente connesse. A prescindere da tale aspetto, che imporrebbe la sospensione della vertenza in attesa della decisione del tribunale federale alfine di, magari di accertare congiuntamente la situazione medica, lo scrivente ha richiesti ulteriori accertamenti di natura medica.

 

Il presente ricorso, di natura cautelare, è volto pertanto ad accertare siffatta situazione"

                                         (I).

 

 

                               1.5.   L'CO1, in risposta, ha postulato, in via principale, che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in via subordinata, una sua integrale reiezione nel merito.

                                         Circa gli argomenti sollevati dall'Istituto assicuratore convenuto si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

 

                               1.6.   In data 20 aprile 2004, il TCA ha chiesto all'avv. __________ di precisare "… chi è stato incaricato di eseguire i menzionati accertamenti e quali aspetti intende chiarire grazie agli stessi" (VI).

 

                                         Il 30 aprile 2004 il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato di essere in attesa di una presa di posizione del neurochirurgo dott. __________ e, a questo proposito, ha postulato la concessione di un ulteriore termine di 15 giorni (VII), proroga accordata il 4 maggio 2004 (VIII).

                                        

                                         Con ordinanza del 7 giugno 2004, questa Corte ha assegnato al ricorrente un ultimo termine di 10 giorni per la presentazione del nuovo mezzo di prova (X).

 

                                         RI1 è rimasto sino ad oggi silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   In sede di risposta di causa, l'CO1 ha innanzitutto chiesto al TCA di verificare la tempestività del ricorso in considerazione del fatto che, a suo avviso, la deroga di cui all'art. 106 LAINF (nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2003) non riguarderebbe soltanto il capoverso 1 dell'art. 60 LPGA ma pure il suo capoverso 2, di modo che la norma prevista dall'art. 38 cpv. 4 LPGA non tornerebbe applicabile all'assicurazione contro gli infortuni (cfr. III, p. 2).

 

                            2.2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA) sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. STFA del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8, p. 820).

 

                                         In concreto, l'impugnata decisione su opposizione è stata emanata il 2 dicembre 2003, di modo che le disposizioni di procedura della LPGA tornano senz'altro applicabili.

 

                            2.2.2.   L'art. 38 cpv. 4 LPGA prevede che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).

 

                                         In una sentenza del 26 gennaio 2004 nella causa M., inc. 35.2003.72 - statuendo su un'eccezione di intempestività sollevata dal medesimo assicuratore LAINF - questa Corte ha stabilito che le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF.

                                         Queste le considerazioni espresse dal TCA in quella sede:

 

"  Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

L'art. 38 cpv. 4 LPGA prevede che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).

 

Da parte sua, l'art. 106 LAINF recita che - in deroga all'art. 60 LPGA - per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.

 

2.1.3. La legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.

Invece, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 128 II 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7 consid. 3a, 24 consid. 3a, 78 consid. 3a e riferimenti).

 

2.1.4. Secondo il TCA il testo dell'art. 106 LAINF è chiaro.

Riprendendo il termine di ricorso di tre mesi già previsto dall'art. 106 cpv. 1 seconda frase vLAINF, l'articolo in questione, intitolato "Termine speciale di ricorso", costituisce, in materia di assicurazione contro gli infortuni (nella misura in cui la decisione impugnata ha per oggetto delle prestazioni assicurative), un'eccezione alla regola di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, a norma del quale il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni.

Qualora il legislatore avesse realmente voluto escludere l'applicazione degli articoli 38-41 LPGA dall'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, lo avrebbe previsto esplicitamente, in conformità a quanto dispone l'art. 1 cpv. 1 LAINF ("Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA" - la sottolineatura è del redattore).

L'art. 106 LAINF prevede invece una deroga alla LPGA limitatamente alla durata del termine per ricorrere (quindi limitatamente al cpv. 1 dell'art. 60 LPGA).

 

Occorre peraltro sottolineare che lo scopo degli artt. 56 seg. LPGA è quello di uniformare la procedura giudiziaria in tutti gli ambiti del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza professionale; cfr., al proposito, U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in HAVE/REAS 5/2002, p. 328).

Ora, le ragioni per cui il legislatore, derogando alla LPGA, ha voluto mantenere in materia di assicurazione contro gli infortuni un termine di ricorso più lungo rispetto a quello previsto per le altre assicurazioni sociali sono chiare (complessità che presentano normalmente le vertenze riguardanti le prestazioni assicurative, cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 287 e Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 41).

Non vi sono invece motivi altrettanto comprensibili per cui esso - contrariamente allo scopo di unificazione perseguito dalla LPGA - avrebbe dovuto introdurre ulteriori eccezioni in ambito LAINF, escludendo per esempio l'applicazione delle sospensioni dei termini.

 

D'altronde, seguendo la tesi difesa dall'__________, si giungerebbe all'assurdo risultato che, nello stesso ambito (quello dell'assicurazione contro gli infortuni), si avrebbero, a seconda dell'oggetto della decisione impugnata, dei termini ricorsuali sospesi nei casi enumerati dall'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LPGA e dei termini invece non sospesi.

In effetti, al termine per impugnare le decisioni LAINF che non concernono delle prestazioni assicurative - di 30 giorni secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA (infatti, la deroga di cui all'art. 106 LAINF riguarda soltanto le decisioni in materia di prestazioni di assicurazione) - torna indiscutibilmente applicabile l'art. 38 cpv. 4 LPGA.

 

La posizione di questa Corte è peraltro condivisa da U. Kieser, il quale, a pagina 406 del suo commentario della LPGA, sostiene quanto segue:

 

"  Die in Art. 38 Abs. 4 ATSG enthaltene Bestimmung über den Fristenstillstand geht zurück auf einen bundesrätlichen Vorschlag (vgl. BBl 1994 V 948), welcher der regelung von Art. 22a VwVG entsprach. Weil in den sozialversicherungsrechtlichen Verfahren neben nach Tagen bestimmten Fristen insbesondere in Beschwerdeverfahren auch nach Monaten bestimmte Fristen zu beachten sind (vgl. Art. 106 UVG, Art. 104 MVG), erwies es sich als erforderlich, ausdrücklich die Massgeblichkeit des Fristenstillstandes auch für letztere Fristen festzulegen (vgl. BBl 1999 4596). Die bisherige Rechtsprechung liess es zu, dass für Monatsfristen vom sonst für Fristen geltenden Fristenstillstand abgewichen wird (vgl. SVR 1998 UV Nr. 10 und dazu KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz 367; vgl. auch BGE 125 V 40 f.), welche Rechtsprechung angesichts von Art. 38 Abs. 4 ATSG nicht weitergeführt werden kann"

(cfr. U. Kieser, op. cit., art. 38 n. 11, p. 406 - la sottolineatura è del redattore).

 

A ciò va aggiunto che se è vero che nella sentenza pubblicata in SVR 1998 UV N. 10, il TFA ha ritenuto non arbitrario la non applicazione di una legge cantonale, che prevede le ferie giudiziarie per i termini legali e per quelli fissati dal giudice in giorni, a quei termini computati invece in mesi, è altrettanto vero che la LPGA sancisce la non decorrenza dei termini stabiliti in giorni o in mesi (cfr. art. 38 cpv. 4).

 

2.1.5. In esito a quanto precede, occorre concludere che, contrariamente a quanto preteso dall'__________, le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF"

                                         (STCA succitata).

 

                                         Questo Tribunale non vede ragioni per rimettere in discussione la conclusione a cui è pervenuto nella pronunzia del 26 gennaio 2004.

 

                            2.2.3.   Nella concreta evenienza, la decisione su opposizione impugnata è stata notificata a RI1 il 10 dicembre 2003, ossia l'ultimo giorno del termine di giacenza presso la Posta (cfr. III, p. 2).

                                         Il termine di tre mesi ha quindi iniziato a decorrere l'11 dicembre 2003 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) e - tenuto conto della sospensione durante il periodo 18 dicembre 2003-1° gennaio 2004 (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA) - il ricorso dell'assicurato, consegnato alla posta, al più tardi, il 21 marzo 2004, risulta pertanto essere tempestivo.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di marzo 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

                               2.4.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 1° marzo 2003 il nesso di causalità naturale fra i disturbi alla schiena e l'infortunio del 10 ottobre 2002.

 

                               2.5.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.6.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                               2.7.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.8.   In data 10 ottobre 2002, RI1 stava scendendo dalla scala di ingresso al Centro per la formazione professionale e sociale di __________, quando è scivolato ed ha battuto la colonna lombare.

                                         Il 16 ottobre 2002, egli ha consultato il dott. __________, il quale ha diagnosticato una contusione lombare ed attestato una totale incapacità lavorativa a decorrere dall'11 ottobre 2002 (cfr. doc. 7).

 

                                         Nel mese di gennaio 2003, l'assicurato è stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica del rachide lombare e della zona di transito toraco-lombare e lombo-sacrale, che ha messo in luce i seguenti reperti, citiamo: "spondilolisi bilaterale con spondilolistesi di I grado spazio L5-S1. Vi è inoltre una discopatia secondaria con osteocondrosi, spondilosi e larga protusione che riguarda anche i due forami di coniugazione i quali sono ristretti. Soprattutto a destra una compressione radicolare L5 è molto probabile. Vi è inoltre una protusione mediana del disco a livello L4-L5 ma senza compressione rilevante delle strutture nervose. Inoltre forma, segnale e allineamento regolare dei corpi vertebrali-lombari e della bassa colonna dorsale senza ernie discali e senza protusioni rilevanti" (doc. 19).

 

                                         In data 8, rispettivamente, 17 gennaio 2003, l'insorgente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, dopo avere sottolineato l'esistenza di una certa discrepanza fra i disturbi denunciati dall'assicurato ed i reperti oggettivabili, ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con l'infortunio dell'ottobre 2002 (cfr. doc. 20).

 

                                         Con certificati del 25 febbraio e 3 aprile 2003, il medico curante di RI1, dott. __________, ha sostenuto che i noti disturbi lombari sono conseguenza dell'evento traumatico del 10 ottobre 2002, siccome, citiamo: "tale tipo di dolore risentito dopo era sconosciuto dal paziente" (certificato accluso al doc. 26 e doc. 31).

 

                                         Il 29 aprile 2003, l'assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia.

                                         Queste le conclusioni contenute nel relativo suo referto dell'8 settembre 2003:

 

"  … importante sindrome lombovertebrale nell'ambito di una grave discopatia L5/S1 in presenza di una lisi e listesi. Sintomatologia lombovertebrale scatenata sicuramente dopo il secondo intervento e probabilmente lisi e listesi decompensata nel 1998 dopo il primo intervento"

                                         (doc. 49).

 

                                         Prima di procedere all'emanazione della decisione su opposizione impugnata, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora interpellato il proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, al quale è stato sottoposto l'intero incarto.

                                         Il dott. __________ ha confermato l'estinzione del nesso di causalità, evidenziando in particolare il fatto che i reperti clinico e radiologico sono sovrapponibili a quelli constatati precedentemente all'infortunio del 10 ottobre 2002:

 

"  Per quanto attiene alle considerazioni di natura medica, rispettivamente medico-assicurativa in relazione con il caso in parola, vedi esame medico-circondariale dell'8.1, rispettivamente 17.1.2003.

 

In questo frangente veniva in particolare ritenuto estinto il nesso causale tre i disturbi residui accusati dal signor RI1 al rachide e l'evento infortunistico del 10.10.2002 con contusione alla schiena e alla gamba destra in seguito a una caduta dalla scale.

 

Da notarsi che già in precedenza con una decisione del 22.1.2001 la CO1 aveva negato la propria responsabilità in relazione con i disturbi accusati dal signor RI1 al rachide lombare.

Decisione confermata con decisione su opposizione del 26.7.2001, attualmente pendente presso il Tribunale Federale delle Assicurazioni.

 

In questo contesto il referto redatto dal dr. __________ in data 8.9.2002 non apporta nessun nuovo elemento di giudizio atto a invalidare quanto sostenuto in precedenza.

In effetti, dall'anamnesi riportata traspare chiaramente come il medico non sia stato correttamente informato sugli antecedenti del signor RI1, considerato in particolare che in occasione dell'evento dell'11.9.1998 esso non si sia procurato nessuna contusione del rachide lombare.

 

Anche il reperto clinico, rispettivamente quello radiologico, risultano essere sovrapponibili a quanto già riportato in precedenza, per esempio da parte del dr. __________ nella valutazione peritale redatta il 29.8.2001 all'intenzione dell'ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino"

                                         (doc. 52).

 

                               2.9.   Attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ (cfr. doc. 20) e __________ __________ (cfr. doc. 52) - a mente dei quali l'evento infortunistico assicurato ha aggravato solo temporaneamente una situazione patologica preesistente, con lo status quo sine raggiunto a far tempo dal 1° marzo 2003.

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Da parte sua, il TCA rileva che le conclusioni a cui sono pervenuti i medici di fiducia dell'__________ sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

 

                                         Nella concreta evenienza, va rilevato che, già antecedentemente all'infortunio del mese di settembre 1998, RI1 era portatore di alterazioni degenerative alla colonna vertebrale, segnatamente a livello del passaggio lombo-sacrale, sede di una spondilolisi bilaterale di L5 con spondilolistesi grado 1 nonché di una discopatia, ovvero degli stessi reperti messi in luce dall'esame di risonanza magnetica del 13 gennaio 2003 (cfr. doc. 19).

                                         Nella sentenza del 25 febbraio 2002 - confermata dal TFA con pronunzia del 28 maggio 2004, U 122/02 - questa Corte ha stabilito che il citato evento traumatico aveva provocato, tutt'al più, un temporaneo peggioramento della situazione preesistente e che lo status quo sine era stato raggiunto, al più tardi, in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell'assicuratore infortuni convenuto (gennaio 2001).

 

                                         Del resto, che i presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni) non sono realizzati, lo ha chiaramente indicato il dott. __________ secondo il quale, citiamo: "… il reperto clinico, rispettivamente quello radiologico, risultano essere sovrapponibili a quanto già riportato in precedenza, per esempio da parte del dr. __________ nella valutazione peritale redatta il 29.8.2001 …" (doc. 52 - la sottolineatura è del redattore).

 

                                         In esito a quanto precede, occorre concludere che l'evento infortunistico del 10 ottobre 2002 ha giocato un ruolo semplicemente scatenante in relazione ai disturbi lamentati da RI1 al rachide lombare - ciò che è d'altronde stato riconosciuto anche dal dott. __________ nel suo referto 8 settembre 2003 (cfr. doc. 49: "Sintomatologia lombovertebrale scatenata sicuramente dopo il secondo intervento …" - la sottolineatura è del redattore) - e che pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'Istituto assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi circa 5 mesi dallo stesso infortunio.

 

                                         Non possono infine essere di soccorso al ricorrente le certificazioni del suo medico curante, dott. __________, a mente del quale le lombalgie di cui egli soffre rappresenterebbero una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato siccome apparse soltanto dopo di esso (cfr. certificato accluso al doc. 26 e doc. 31).

                                         Al proposito, la nostra Corte federale ha precisato che il semplice fatto di essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                             2.10.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 2).

 

                          2.10.1.   Come già indicato al consid. 2.3., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA), sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

 

                                         Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

 

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

 

"  2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".

 

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

 

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

 

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

 

                          2.10.2.   La procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale, come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (cfr. SVR 1998 UV 1).

                                         Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta (cfr. B. Cocchi-F. Trezzini, Codice di Procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, p. 487s.). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV 1 e giurisprudenza ivi citata).

 

                           2.10.3   In concreto, in data 19 aprile 2004, il TCA ha chiesto esplicitamente all’avvocato RA1 di inviare la documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. V).

                                         Nondimeno, sino ad oggi, l'assicurato non ha fatto pervenire al TCA la documentazione atta a comprovare il preteso suo stato di indigenza, e ciò malgrado questa Corte gli abbia dato la possibilità di farlo.

                                         In tali circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti