Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.1

 

mm/tf

Lugano

31 marzo 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2004 di

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 ottobre 2003 emanata da

 

__________

rappr. da: __________

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 31 luglio 2000 (cfr. certificato accluso al doc. _), __________ - alle dipendenze del ristorante __________ in qualità di cameriera e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto nel suo paese di origine __________, a seguito del quale ha riportato, stando al certificato medico iniziale del dott. __________, una contusione cervicale e lombosacrale nonché un torcicollo (cfr. doc. _).

 

                                         Il caso è stato assunto da __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Con decisione formale del 1° luglio 2003, l'assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 15 giugno 2002, difettando, da tale data, una relazione di causalità naturale con l'infortunio in questione (cfr. doc. _).

 

                                         A seguito dell'opposizione interposta dalla __________ per conto dell'assicurata, l'assicuratore infortuni, in data 14 ottobre 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 7 gennaio 2004, __________, sempre patrocinata dalla __________, ha chiesto che __________ venga condannata a corrisponderle le prestazioni di legge anche dopo il 14 giugno 2002, argomentando:

 

"  Anche fondandosi sulla nuova documentazione medica che qui sarà prodotta, la decisione su opposizione in oggetto va contestata.

 

Il 01.08.2000, la ricorrente incorse in un incidente stradale. Dopo essere uscito di strada, il veicolo capottò più volte e la ricorrente subì le conseguenze poi confermate dai diversi medici, anche incaricati da __________.

 

Disquisire sul grado di gravità dell'evento come si fa nella querelata Decisione, appare privo di senso: in quel tipo d'incidente, dove il veicolo si capotta ripetutamente e il conducente è sbatacchiato da ogni lato all'altro del veicolo, una persona può "tranquillamente" morire per le lesioni subite, in specie per quelle alla ragione cervicale. Non è dal tipo di danni riportati dal veicolo che si può giudicare della gravità di un sinistro, quanto dalla lesioni che ne possono conseguire. Appaiono quindi corrette le conclusioni dei medici dell'__________, che riferiscono di uno "schweren Unfall".

 

È fuori di dubbio che l'erogazione di prestazioni in ambito LAINF dipende dall'esistenza di un nesso causale tra evento infortunistico e le sue conseguenze. Come citato nella decisione, non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

 

Per una seria valutazione del caso, più dei rapporti resi dai medici dell'assicurazione, che hanno visto ed esaminato l'interessata per un breve tempo, valgono gli accertamenti svolti durante più giorni, in occasione delle degenze in ospedali __________ e cliniche (Clinica di __________), oltre beninteso che dai medici curanti.

 

Non è in discussione che la ricorrente soffra di importanti dolori, alla colonna cervicale, alle spalle, alla colonna dorso-lombare "di intensità 7/10 sulla scala decimale del dolore" (cfr. rapporto 04.08.2003, Dr. __________ e Dr. __________, Clinica __________).

 

Nel caso in esame, occorre sapere se tali dolori sono la conseguenza diretta di un evento infortunistico, oppure se si spiegano per altri motivi.

 

È, tra l'altro, stato accertato dagli esami radiologici che la ricorrente presenta una lordosi della colonna cervicale armonica, nessuna scoliosi, nessuna laterazione degenerativa. Una leggerissima inclinazione della colonna lombare verso sx; raddrizzamento della lordosi lombare; spina bifida occulta S1; i processi trasversi L4 sono ispessiti ma non hanno contatto con l'ala dell'osso ischio, segnano però una leggera anomalia del passaggio lombo-sacrale; leggera artrosi dell'articolazione ileo-sacrale bilaterale (cfr. rapporto 04.08.2003, Dr. __________ e Dr. __________).

 

Orbene, i dolori di cui soffre la ricorrente non si spiegano manifestamente con i fattori esterni all'evento assicurato.

 

A seguito della degenza, di quasi un mese, presso la Clinica di __________, i Dr. __________ e __________, richiedevano un consulto psichiatrico e dal punto di vista specialistico, poiché diagnosticavano una "sindrome algica caratterizzata da una marcata componente psicogena in particolare di natura depressiva all'evento ed alla perdita di ruolo sociale nel quale si identificava (…)". Più precisamente "Valutiamo la sintomatologia come sindrome del dolore cronico con estensione della nocicezione, con tendenza alla fibromialgia, con cervico-dorso-lombalgia aspecifica cronica con sindrome miofasciale nella regione cervico-scapolare bilateralmente, in stato dopo incidente della circolazione il 1° agosto 2000 con contusione/distorsione cervicale, lombo sacrale e torcicollo post-traumatico. Sindrome algica caratterizzata da una marcata componente psicogena in particolare di natura depressiva".

 

Terapeuticamente i medici consigliavano l'inserimento della paziente nel gruppo del dolore gestito dalla psicologa Sig.a __________, dei colloqui psichiatrici individuali presso il servizio psico-sociale di __________ e una pausa di fisioterapia.

 

Come da scritto 30.12.2003 del Dr. med. __________, che qui si produce (Doc. _), la ricorrente è dal 07.11.2003 in cura presso il Servizio psico-sociale di __________.

 

Comprovando la valutazione dei Dr. __________ e __________, descrive il Dr. __________: "La paziente oggettivamente fa risalire i suoi disturbi attuali all'incidente del 1.8.2000. La paziente che soffre attualmente di uno stato depressivo, si lamenta di un grave cambiamento della sua vita dal momento dell'incidente, durante il quale ha vissuto il timore di morire. Annuncia quindi uno stato di tristezza, disturbi del sonno, assenza di interessi, anedonia e preferenza della non esistenza, a ciò si aggiungono i dolori fisici (…). Sulla base della struttura della personalità della paziente che dispone di una scarsa coesione identitaria, e relazioni oggettuali confusive e fusionali non sorprende che di fronte a certi eventi della vita si difenda con uno stato depressivo e regressivo.

Ciò equivale a dire che dal profilo psicologico l'incidente è ritenuto per la paziente come la causa scatenante dello stato attuale. In questi casi la situazione di conflittualità che vive la paziente rischia di aggravare il suo stato di salute".

 

Basilarmente, la __________ fonda la decisione su quanto riferito dai propri medici di fiducia, in specie dal Dr. __________, per cui lo stato di salute della ricorrente non sarebbe in relazione di causa adeguata con l'incidente del 01.08.2000.

 

Il Dr. __________ non spiega tuttavia a cosa debbano essere ricondotti i dolori di cui soffre la ricorrente, che però i medici dell'__________ attribuiscono, senza esprimere dubbi, all'evento del 01.08.2000. Così anche la Dr.ssa __________ (cfr. scritto 26.03.2003 al Dr. __________) per la quale "Anamnesticamente e clinicamente e nel laboratorio possiamo confermare che i disturbi della paziente sono causati dall'incidente in macchina, però adesso si tratta di un processo cronico".

 

Quando il Dr. __________ esprime la sua opinione sulla gravità dell'infortunio, dicendo che la documentazione raccolta non permette di concludere che si trattava di un infortunio oggettivamente grave, non ha preso in considerazione il trauma psichico, che era invece stato indicato nel rapporto della Clinica di __________ ed ora confermato dal Dr. __________.

 

È invece questo un elemento fondamentale per la valutazione complessiva del caso, che non si spiega senza l'evento del 01.08.2000.

 

Del resto, sin quando si verificò l'infortunio, la ricorrente godeva sostanzialmente di buona salute. La sindrome infiammatoria presentata nel passato e le minime alterazioni degenerative dimostrate dalla RM cervicale, non giustificano in alcun modo la patologia oggi rappresentata dai medici.

 

L'assicurazione deve intervenire nel pagamento di spese di cura, delle spese e dell'indennità giornaliera conseguenti ad un infortunio (Art. 10-17 LAINF);

 

quando vi sia un'alterazione permanente o duratura della capacità di guadagno, va assegnata una rendita (Art. 18-23 LAINF);

 

se l'assicurato subisce una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, ha diritto ad una indennità di menomazione dell'integrità (Art. 24,25 LAINF);

 

quando il danno alla salute è solo in parte conseguenza dell'infortunio, le prestazioni di cui all'Art. 10-17 LAINF non sono ridotte; lo sono semmai la rendita e l'IMI, ma senza tenere conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno (Art. 36 LAINF).

 

Nel caso in esame, riteniamo sufficienti gli elementi esposti per ammettere che la sindrome del dolore cronico di cui soffre la ricorrente va posta in relazione di causa diretta con l'evento del 01.08.2000.

 

Sono dunque dati tutti gli elementi affinché venga riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire le prestazioni assicurate in LAINF.

 

Qualora i Giudici di codesto lodevole Tribunale lo ritenessero opportuno, si chiede che venga disposta una nuova perizia medica multidisciplinare, atta a stabilire se – come peraltro già deducibile agli atti – lo stato di salute attuale della ricorrente si trova in relazione di causa diretta ed adeguata con l'evento assicurato"

                                         (I).

 

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Al riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

                                         Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Di conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 31 luglio 2000 e oggetto della presente lite è la soppressione del diritto a prestazioni a far tempo dal 15 giugno 2002, tornano applicabili le disposizioni della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se la __________ era o meno legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 15 giugno 2002.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

 

                            2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

 

                            2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

 

                            2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                            2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.7.   Va peraltro ricordato che anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

 

                                         Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

 

                                         Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico è caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc. Tale giurisprudenza è stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

 

                                         Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale è, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non è stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non è determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.

 

                                         L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

                                         Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

 

                                         Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non è possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche (cfr. DTF 115 V 133 segg.). La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata è stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

 

                               2.8.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

 

"  Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)."

(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).

 

                                         L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

                                         Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

 

                                         Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

 

"  Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)."

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

 

                               2.9.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

                                         Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

                                         A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

 

                             2.10.   Nella presente fattispecie, __________, in data 31 luglio 2000, é rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto in __________.

                                         Qui di seguito la descrizione del sinistro fatta dall'assicurata stessa:

 

"  Stavo viaggiando sulla mia corsia. Ad un tratto mi sono trovata una macchina che stava sorpassando dall'altra parte e mi veniva incontro. Per evitare un incidente frontale, l'unica cosa che ho potuto fare in quell'attimo, è stato di svoltare sulla mia destra. La macchina è uscita fuori dall'asfalto, viaggiava sull'erba. Per raddrizzare, ho svoltato sulla sinistra ma mi stavo portando fuori dall'altra parte, ho frenato, poi mi sono ancora buttata sulla destra, poi non ho più avuto il controllo. Sono andata fuori strada, la macchina si è capovolta diverse volte. Alla guida ero sola, nessun altro veicolo coinvolto" (doc. _).

                                         Rientrata in Svizzera, il 2 agosto 2000 l'assicurata ha consultato il proprio medico curante, dott. __________, il quale, all'esame clinico, ha constatato "dolori diffusi di tutta la colonna vertebrale. Forte torticollis e dolori alle cervicali. La mobilità è estremamente ridotta. Muscolatura vertebrale leggermente contratta. Cefalea. Dolori lombosacrali L4/S1. Nel decorso sviluppo di pseudoparesi delle braccia che lasciano sospettare una compressione radicolare".

                                         Dal profilo terapeutico, il dott. __________ ha prescritto della fisioterapia, l'assunzione di medicamenti e l'utilizzo di un collare cervicale (cfr. doc. _).

 

                                         In data 12 dicembre 2000 ha avuto luogo una visita specialistica presso il dott. __________, reumatologo, il quale, nel suo referto, riferisce che l'assicurata aveva, nel frattempo, presentato una sindrome cervico-vertebrale con tendomiogelosi a catena nella regione del cingolo scapolare e lungo l'asse vertebrale di natura post-traumatica, in assenza di lesioni oggettivabili per quanto riguarda la colonna cervicale, nonché di disturbi neurologici.

                                         Egli ha consigliato una ripresa della fisioterapia ed ha dichiarato __________ nuovamente in grado di riprendere il proprio lavoro a partire dal mese di gennaio 2001 (cfr. doc. _).

                                         Una nuova consultazione presso il dott. __________ è avvenuta il 28 febbraio 2001. In questa occasione, il reumatologo ha segnatamente constatato una mobilità cervicale libera e indolore con disturbi soprattutto nella regione del trapezio e della scapola destra, nonché una moderata sindrome lombo-vertebrale.

                                         Egli ha peraltro ritenuto indicata l'esecuzione di una risonanza magnetica del tratto cervicale e di un esame radiologico convenzionale della colonna lombare (doc. _).

 

                                         L'esame di risonanza magnetica è stato effettuato in data 17 aprile 2001 ed ha messo in luce unicamente delle minime alterazioni degenerative discali ed articolari a livello di C4-C5 e di C5-C6 (doc. _).

 

                                         In data 30 marzo 2001, __________ è stata sottoposta ad una visita fiduciaria di controllo da parte del dottor __________, specialista in chirurgia.

                                         Con il relativo rapporto del 30 aprile 2001, il medico di fiducia de __________ ha diagnosticato degli, citiamo: "esiti di incidente della circolazione stradale in data 1 agosto 2000 nel quale la paziente ha subito -contusioni multiple guarite senza reliquati; -trauma di iperflessione della colonna cervicale di grado 0-1 secondo Herdmann e di grado 0-1 secondo classe Québec in assenza completa di lesioni tendino-muscolari, neurologiche, radicolari e in assenza di instabilità segmentali.

                                         Permangono soggettive cervico-trapezialgie a destra e certa adinamia dell'arto superiore destro; obiettivamente non vi sono rilevamenti effettivi evidenziabili".

                                         Egli ha inoltre indicato che la causalità naturale con l'infortunio assicurato poteva ancora essere ammessa, evidenziando comunque di nuovo l'assenza di lesioni oggettivabili.

                                         Una completa abilità lavorativa è infine stata attestata a far tempo dal 7 maggio 2001 (cfr. doc. _).

 

                                         L'assicurata, in data 26 novembre 2001, è ancora stata vista dal reumatologo dott. __________, il quale ha riferito di una, citiamo: "estensione dei dolori fino alla regione lombare, nella regione sternale, sterno-costale e della spalla sx così come una sintomatologia di "flushes" accompagnati da sudorazione rossore al viso che insorgono improvvisamente in qualsiasi momento della giornata"

                                         Per quanto concerne le cause di tale sintomatologia, il dott. __________ ha indicato che il quadro clinico non corrispondeva ad una fibromialgia classica ed ha consigliato l'esecuzione di esami di laboratorio (fattori reumatici, anticorpi anti-DNA ed ENA (in particolare SSA, SSB, RNP e Jo1), nonché un dosaggio delle CK e TSH) e di una biopsia ossea (doc. _).

 

                                         Una nuova visita di controllo presso il dott. __________ ha avuto luogo verso la fine del mese di marzo 2002.

                                         Il fiduciario de __________ ha segnalato che gli esami del sangue avevano evidenziato una moderata sindrome infiammatoria e, d'altro canto, che la scintigrafia ossea aveva permesso di escludere reperti post-traumatici a livello panvertebrale e sternocostale/sternale.

                                         Per quanto concerne l'aspetto eziologico, il dott. __________ ha dichiarato completamente estinto il nesso di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato:

 

"  Dal profilo infortunistico, ai sensi Lainf, per contro, il caso viene chiuso a tutti gli effetti. Ovviamente siamo disposti a riguardare questa posizione se e qualora venissero dimostrate lesioni morfologico-strutturali, pratico-effettive che possano essere messe in relazione con l'infortunio, cosa al quanto improbabile tenuto conto dell'esito della risonanza magnetica effettuata, della sonografia di entrambe le spalle e della recente scintigrafia ossea"

(doc. _).

 

                                         In data 3 gennaio 2003, __________ è stata visitata presso la Clinica reumatologica dell'Ospedale universitario di __________.

                                         Il dott. __________, Capo-clinica, ha diagnosticato, per quanto qui di interesse, una sindrome cervico-spondilogena cronica bilaterale in presenza di una marcata disbalance muscolare a livello del collo e del cingolo scapolare con diverse miogelosi e trigger-points, di una insufficienza posturale, nonché di una disfunzione segmentale del rachide cervicale alto più pronunciata a destra.

                                         D'altra parte egli ha negato la presenza di una malattia reumatica infiammatoria, così come di una infezione attiva da borreliosi (cfr. doc. _: "Es finden sich jedoch keinerlei anamnestische oder klinische oder anderweitige labortechnische Hinweise auf das Vorliegen einer entzündlich rheumatischen Erkrankung. (…). Für eine aktive Borrelien-Infektion finden sich jedoch ebenfalls keine Hinweise. Ein chronisches zerviko spondylogenes Syndrom wie bei der Patientin als Ausdruck einer Borrelien-Infaktion ist nach unserem Wissen nicht beschrieben").

                                         Il dott. __________ ha sostenuto esservi una relazione di causalità fra la sintomatologia presentata dall'assicurata e l'incidente della circolazione del luglio 2000 (cfr. doc. _: "Anamnestisch, klinisch und labortechnisch beurteilen wir das Beschwerdebild der Patientin in Zusammenhang mit dem schweren Autounfall vom 01.08.2000, wobei es bereits zu einem Chronifizierungsprozess gekommen ist").

                                         Infine, il sanitario dell'__________ ha ritenuto indicato un soggiorno stazionario presso una clinica specializzata per la cura della sindrome cervico-spondilogena (cfr. doc. _: "Wir empfehlen deshalb eine stationäre Behandlung in einer dafür spezialisierten Klinik, welche über einen multimodalen Therapie-Ansatz (Physiotherapie, physikalische Therapie) verfügt. Hierfür in Frage kommende Kliniken sind zum Beispiel __________).

 

                                         Il dott. __________, spec. FHM in chirurgia, che il 6 maggio 2003 ha periziato l'insorgente per conto de __________, ha dichiarato come semplicemente possibile che i disturbi da lei accusati costituiscano ancora una naturale conseguenza del sinistro del luglio 2000 (cfr. doc. _).

 

                                         Durante il periodo 19 giugno-16 luglio 2003, __________ è rimasta degente presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove è stata sottoposta ad un programma di riabilitazione multidisciplinare del dolore.

                                         I dottori __________ e __________ hanno valutato la sintomatologia presentata dall'assicurata come, citiamo:

 

"  … sindrome del dolore cronico con estensione della nocicezione, con tendenza alla fibromialgia, con cervico-dorso-lombalgia aspecifica cronica con sindrome miofasciale nella regione cervico-scapolare bilateralmente, in stato dopo incidente della circolazione il 1° agosto 2000 con contusione/distorsione cervicale, lombo-sacrale e torcicollo post-traumatico. Sindrome algica caratterizzata da una marcata componente psicogena in particolare di natura depressiva"

(doc. _).

 

                                         Dal relativo rapporto di uscita del 4 agosto 2003 si evince che la ricorrente è pure stata indagata dal profilo psichiatrico con diagnosi di una, citiamo: "sindrome algica caratterizzata da una marcata componente psicogena, in particolare di natura depressiva all'evento ed alla perdita del ruolo sociale nel quale si era identificata ed è stato ritenuto indicato introdurre una farmacoterapia con Surmontil 25 mg/sera da incrementare progressivamente fino a 100mg/unica somministrazione serale e di favorire l'inserimento della paziente nel gruppo del dolore gestito dalla psicologa signora __________ con la quale la paziente ha iniziato ad avere colloqui di sostegno" (doc. _).

 

                                         Chiamato dall'assicuratore LAINF ad esprimersi in merito al contenuto del referto allestito dalla Clinica di riabilitazione di __________, il dott. __________ ha essenzialmente ribadito la propria opinione in merito alla natura dei disturbi risentiti da __________:

 

"  Il Dr. __________, primario della Clinica di Riabilitazione di __________, nella diagnosi parla in un primo luogo di sindrome del dolore cronico con tendenza alla fibromialgia. In secondo luogo parla di cervico-dorsolombalgia aspecifica cronica, in seguito ad incidente della circolazione del 1.08.00. In terzo luogo parla di una lombo-sacrosciatalgia aspecifica sulla base di discopatia L3 fino a S1, in quarto luogo di gonalgia bilaterale in stato dopo frattura nell'ambito del malleolo laterale dell'infanzia, in quinto luogo parla di depressione, in sesto luogo di dermatosi di origine indeterminata, e in settimo luogo di lieve ipercolesterolemia.

 

La fibromialgia viene riscontrata molte volte nei paziente depressi, nei pazienti ansiosi, nei pazienti con somatizzazione, ed in quelli ipocondriaci. Questa fibromialgia non ha niente a che fare con un evento traumatico.

 

L'Avvocatessa __________, che si riferisce al fatto che la fibromialgia ha quasi sempre origine in un evento traumatico, esprime un'opinione personale e non trova una base nella letteratura medica internazionale (vedi libro standard della medicina interna Harrison: Principles of Internal Medicine, edizione 14, 1998, pagine 1955-1957).

La fibriomialgia viene provocata talune volte anche da pazienti con Lyme-disease. Ci permettiamo di menzionare che la signora __________ ha sofferto nel passato di malattia di Lyme, vedi rapporto __________ del 23.01.03 (Dr. __________, capoclinica).

 

Sulla base della documentazione a disposizione non vediamo una ragione per modificare la nostra perizia del 26.05.03, dove abbiamo giudicato la causalità fra l'infortunio del 1.08.00 e la sintomatologia attuale solamente possibile"

                                         (doc. _).

 

                             2.11.   Una attenta valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente considerando - consente di affermare che nessuno é riuscito ad oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di spiegare sufficientemente la sintomatologia accusata da __________, nonostante essa sia stata sottoposta a molteplici ed accurati provvedimenti diagnostici.

                                         Al proposito, già in occasione della consultazione del 12 dicembre 2000, il dott. __________, reumatologo privatamente consultato dall'assicurata, ha rilevato l'assenza di lesioni oggettivabili per quanto riguarda la colonna cervicale, così come di disturbi neurologici (cfr. doc. _).

                                         L'esame di risonanza magnetica del 17 aprile 2001 ha evidenziato, a livello del rachide cervicale, soltanto delle minime alterazioni degenerative discali ed articolari (alterazioni che il dott. __________ aveva peraltro già giudicato compatibili con l'età dell'assicurata; cfr. doc. _, p. 2, commento alla RM della colonna cervicale del 12.9.2000), in assenza di lesioni traumatiche osteoarticolari e di compressioni midollari o radicolari (cfr. doc. _).

                                         Anche l'esame ecografico delle spalle, anch'esso effettuato il 17 aprile 2001, è del resto risultato completamente blando (cfr. doc. _).

                                         Nel referto relativo alla vista di controllo del 30 marzo 2001, il dott. __________, medico-chirurgo che vanta una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica, ha indicato che la sintomatologia accusata dalla ricorrente appariva priva di sostrato organico (cfr. doc. _: "Permangono soggettive cervico-trapezialgie a destra e certa adinamia dell'arto superiore destro, obiettivamente non vi sono rilevamenti effettivi evidenziabili" (…) "la causalità naturale con l'evento può ancora essere presa in considerazione nondimeno l'assenza di lesioni dimostrabili a distanza di oltre otto mesi dall'evento, risulta assai chiara. Lo stato clinico, la motilità, il trofismo muscolare e l'assenza di lesioni neurologiche sono obiettivamente evidenti" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Lo stesso medico fiduciario de __________ ha espresso considerazioni analoghe anche in occasione della visita di controllo del 25 marzo 2002 (cfr. doc. _: "trauma di iperflessione della colonna cervicale di grado I secondo classe Québec in assenza completa di lesioni ossee, tendino-muscolari, neurologiche, radicolari e in assenza di instabilità segmentali; da menzionare, per contro, minime alterazioni discali e articolari da C4 a C6" (…) "Dal profilo infortunistico, ai sensi Lainf, per contro, il caso viene chiuso a tutti gli effetti. Ovviamente siamo disposti a riguardare questa posizione se e qualora venissero dimostrate lesioni morfologico-strutturali, pratico-effettive che possano essere messe in relazione con l'infortunio, cosa al quanto improbabile tenuto conto dell'esito della risonanza magnetica effettuata, della sonografia di entrambe le spalle e della recente scintigrafia ossea" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Nuovamente interpellato in ragione di un'estensione della sintomatologia algica alla regione lombare, sternale, sterno-costale e della spalla destra, il reumatologo __________ ha sottolineato la scarsezza, dal lato clinico, di elementi oggettivi e, d'altra parte, ha negato la presenza di una fibromialgia classica (cfr. doc. _).

                                         L'esistenza di una certa discrepanza fra status oggettivo e soggettivo è stata messa in evidenza anche dall'altro medico fiduciario dell'assicuratore LAINF convenuto, dott. __________, che ha periziato l'insorgente nel corso del mese di maggio 2003 (cfr. doc. _: "L'esame attuale ha mostrato una certa discrepanza fra le lamentele della paziente e i reperti oggettivabili" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Da parte loro, gli specialisti della Clinica di reumatologia dell'Ospedale universitario di __________ hanno sì diagnosticato, per quanto qui d'interesse, una sindrome cervico-spondilogena cronica bilaterale, valutata come conseguenza naturale del noto incidente della circolazione, tuttavia essi non hanno saputo oggettivare alcuna lesione strutturale di eziologia traumatica (cfr. referto 23.1.2003 accluso al doc. _).

 

                                         Il TCA si trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dalla ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. n. 35.2002.4, la STCA del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, la STCA del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

 

                                         In conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che __________, in coincidenza con la chiusura del caso da parte de __________ (giugno 2002), non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 31 luglio 2000.

 

                                         A proposito del richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria, questa Corte ritiene che tale atto istruttorio non apporterebbe dei nuovi (e rilevanti) elementi di valutazione.

 

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                             2.12.   Dagli atti all'inserto si evince che l'evento traumatico assicurato ha interessato soprattutto il rachide cervicale.

                                         Il dott. __________, medico che per primo ha esaminato __________ al suo ritorno in Svizzera, ha diagnosticato, fra l'altro, una contusione cervicale (cfr. doc. _).

                                         Lo stesso medico fiduciario de __________, dott. __________, nei referti relativi alle visite di controllo del 30 marzo 2001 e del 25 marzo 2002, parla di trauma di iperflessione della colonna cervicale lamentato in occasione dell'incidente della circolazione del 31 luglio 2000 (cfr. doc. _), diagnosi condivisa dal reumatologo, dott. __________ (cfr. doc. _: "Stato dopo distorsione cervicale in iperestensione (1.8.2000)").

 

                                         È quindi utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.7.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.11.), quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

 

                                         Questa Corte osserva innanzitutto che l'assicurata, in occasione dell'infortunio, non ha certamente riportato un classico trauma di accelerazione alla colonna cervicale. In effetti, la nozione di "colpo di frusta" non contempla una contusione del capo, ciò che in casu è invece, verosimilmente, avvenuto (cfr. doc. _ - cfr. RAMI 1995 U 221, p. 112: "Aus medizinischer Sicht handelt es sich bei der gemeinhin als Schleudertrauma der HWS bezeichneten Einwirkung um einen Beschleunigungsmechanismus an der HWS - ohne Kopfanprall - mit der dazugehörigen Diagnose einer Distorsion der HWS resp. des Nackens”).

                                         Del resto, va considerato che l'assicurata non ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA del 14 ottobre 2002 nella causa M., U 83/02, consid. 3.1, nonché E. Murer, Distorsionstrauma-HWS ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt Schleuderkurs, in SVG-Tagung 2002, Friborgo 2002, p. 2).

 

                                         D'altro canto, non può però essere escluso a priori che l'assicurata abbia riportato una distorsione della colonna cervicale secondo un meccanismo analogo ad un "colpo di frusta". Da notare, a questo proposito, che la giurisprudenza non opera alcuna distinzione a seconda che l'interessato abbia accusato un vero e proprio trauma di accelerazione oppure un meccanismo equivalente con distorsione della colonna cervicale (cfr. RAMI 2000 U 359 p. 29, 1999 U 341 p. 408 consid. 3b e STFA dell'11 aprile 2000 nella causa V.).

 

                                         Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla nostra Corte federale in questo specifico ambito.

 

                                         Infatti, secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).

                                         In questo ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00, il TFA ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al collo con irradiazione in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo stesso senso, la sentenza del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97).

                                         Ora, nella concreta evenienza, attentamente esaminata la documentazione presente agli atti, va evidenziato che l'assicurata, immediatamente dopo l'incidente della circolazione del 31 luglio 2000, ha sì accusato dei disturbi alla regione cervicale, i quali si sono successivamente estesi ad altre parti del corpo, tuttavia essa non ha presentato altri sintomi che fanno parte del quadro tipico di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale oppure di un trauma equivalente, così come ha giustamente osservato l'assicuratore convenuto (cfr. doc. _, p. 6: "Le osservazioni mediche nel caso presente permettono di escludere la diagnosi di lesione cervicale tipo "colpo di frusta" (tra l'altro assenza del quadro clinico tipico) cosa che d'altronde l'assicurata non sostiene").

                                         È vero che, ad un certo momento, a __________ è stata diagnosticata una depressione, patologia che configura un disturbo tipico rientrante nel normale quadro clinico di un trauma d'accelerazione al rachide cervicale (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b; RAMI 2001 U 412, p. 79; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa D., U 129/02, consid. 2.2).

 

                                         In una sentenza del 17 giugno 2003 nella causa M., U 358/02, il TFA ha affermato che la propria giurisprudenza in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale, non presuppone che i sintomi tipici siano tutti costantemente presenti (cfr. consid. 3.1).

                                         In un'altra sentenza del 16 aprile 2003 nella causa X., U 256/02, la Corte federale ha precisato che qualora i disturbi appaiano con un tempo di latenza di più anni, non solo i medesimi devono essere qualificati come aspecifici per un trauma d'accelerazione cervicale, ma esistono pure dei seri dubbi circa l'esistenza stessa di un nesso di causalità naturale con l'infortunio.

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare l'Alta Corte ha così negato l'esistenza della causalità naturale trattandosi di un'assicurata, vittima di un incidente della circolazione stradale nel quale aveva apparentemente riportato un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta", e che aveva denunciato l'apparizione di sintomi normalmente legati ad una tale lesione a distanza di circa sette anni dalla data dell'infortunio. In precedenza, essa aveva presentato esclusivamente dei problemi a livello del collo:

 

 

 

"  (…)

Wohl ist rechtsprechungsgemäss nicht erforderlich, dass die charakteristischen Beschwerden bereits unmittelbar nach dem Unfall aufgetreten sind. Wenn aber, wie hier, die Latenzzeit (vgl. dazu RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 und Nr. U 391 S. 307, 1995 Nr. U 221 S. 111 Ziff. A/2 und S. 113 Ziff. B/1; Urteil Z. vom 18. März 2003, U 205/02, Erw. 2.3.1 mit Hinweisen) mehrere Jahre beträgt, müssen die erst danach gehäuft aufgetretenen Beschwerden nicht nur als für ein Schleudertrauma untypisch bezeichnet werden (nicht veröffentliches Urteil H. vom 10.Dezember 1999, U 249/98), sondern es bestehen auch hinsichtlich des vorliegend von den beteiligten Ärzten teilweise bejahten natürlichen Kausalzusammenhangs ernsthafte Zweifel. (…)"

                                         (STFA succitata, consid. 5.2).

 

                                         Questo Tribunale ha statuito nello stesso senso in una sentenza del 12 settembre 2002 nella causa L., inc. n. __________, riguardante un'assicurata, vittima anch'essa di un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale a seguito di un tamponamento stradale, che aveva presentato dei disturbi di carattere neuropsicologico (ridotta capacità di concentrazione e di memoria) nonché nausea, vomito e vertigini, con un tempo di latenza di circa due anni e mezzo.

                                         Queste le ragioni che hanno portato il TCA a negare che tale sintomatologia potesse costituire una naturale conseguenza del trauma d'accelerazione riportato dall'assicurata:

 

"  (…)

In concreto, va osservato che L., dopo l’evento infortunistico del luglio 1997, ha presentato soltanto in modo (molto) parziale disturbi che rientrano nel quadro tipico di un trauma cervicale del tipo “colpo di frusta”.

Nel certificato del 20 settembre 1997 del dottor R., relativo alla visita del 15 agosto 1997, si fa stato unicamente di disturbi localizzati al collo ed alle spalle nonché di una limitata mobilità del segmento cervicale (cfr. doc. _, p. 1 e 2). Ancora in occasione della consultazione del 3 agosto 1998 - dunque a più di un anno dal sinistro - il suddetto reumatologo ha unicamente attestato l'esistenza di una muscolatura contratta nella regione del collo e delle spalle nonché di una disfunzione segmentale a livello C1/2 e 2/3 a destra (cfr. doc. _).

Durante la visita peritale del 1° febbraio 1999, il dott. B. ha potuto oggettivare soltanto una discreta limitazione della rotazione verso sinistra della colonna cervicale ed una modesta contrattura muscolare nella regione del cinto scapolare. Soggettivamente, L. lamentava dei lievi dolori al collo, evocabili alla digitopressione (cfr. doc. _, p. 4).

Da parte sua, il dott. C., in data 15 aprile 1999, ha riferito soltanto di una "… disfunzione dei segmenti alti alla cervicale, con rotazione bloccata verso sx di C1 su C2 e di C2 su C3" (cfr. certificato del 23.6.1999 accluso al doc. _).

Dal rapporto 1° ottobre 1999 della dott.ssa P., spec. FMH in neurologia, relativo al consulto del 28 settembre 1999, risulta che l'assicurata presentava, citiamo: "… una muscolatura paravertebrale simmetricamente sviluppata. Una modica limitazione della lateroversione a sinistra, mentre l'inclinazione e la reclinazione sono libere, nessuna riproducibilità di dolori col colpo di tosse e nemmeno con la prova di Valsalva. (…). Neurologicamente posso affermare che non vi sono segni di un'irritazione di un danno radicolare o midollare, in particolare nessun fattore patologico dall'ottica neuromuscolare. La fenomenologia della cefalea descritta evoca un'eziologia tensionale. Non vi sono segni di elementi emicranici né cervicogeni" (doc. _).

Durante la degenza 20 settembre-1° ottobre 1999 presso la Clinica X., il dott. C. ha osservato "… una disfunzione alla rotazione verso sinistra con blocco dei segmenti cervicali C1/C2, C2/C3 e trigger points alla muscolatura suboccipitale e del collo anteriore" (cfr. doc. _, p. 2).

Da notare ancora che sino al suo ricovero presso il suddetto istituto di cura - quindi per più di due anni - L. è sempre stata in grado di esercitare la sua attività professionale a tempo pieno.

 

È solo nei referti della Clinica di riabilitazione Y. che, per la prima volta (posto come la prima consultazione presso il Prof. dott. E. abbia avuto luogo il 25 febbraio 2000, cfr. doc. D, p. 1), si fa accenno - oltre alla nota sintomatologia a livello cervicale e delle spalle - all'insorgenza di disturbi di carattere neuropsicologico (ridotta capacità di concentrazione e di memoria) nonché di nausea, vomito e vertigini (cfr. doc. U). Manifestatisi con un tempo di latenza di circa due anni e mezzo, tali disturbi non possono essere considerati delle conseguenze del trauma di accelerazione al rachide cervicale lamentato dalla ricorrente.

In questo senso si è pure espressa la Commissione "Whiplash-associated Disorder" della Società svizzera di neurologia, autrice di un cosiddetto "foglio di consenso", secondo la quale deve essere ritenuta inverosimile l'insorgenza di nuovi sintomi dopo un intervallo libero da disturbi o, altrimenti detto, il quadro tipico dei disturbi deve manifestarsi all'istante, rispettivamente, durante i primi giorni dopo l'infortunio (cfr. rapporto del 13.7.2001 del dottor B. Kieser, attivo presso la Divisione medica dell'INSAI a Lucerna, citato nella STCA dell'11 luglio 2002 nella causa T., inc. 35.2002.22, consid. 2.3. in fine: "Die vom Patienten geltend gemachten Beschwerden hauptsächlich in Form von Nackenschmerzen gehören zu den Symptomen, die nach einem "Schleudertrauma" geklagt werden können. Andere Symptome hat der Patient nicht geschildert, wobei darauf hinzuweisen ist, dass gemäss Konsenspapier der Kommission "Whiplash Associated Disorder" der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft das Auftreten neuartiger Symptome nach einem beschwerdefreien Intervall unwahrscheinlich ist, anders ausgedrückt, das "typische Beschwerdebild" nach einem solchen Unfallmechanismus muss sofort, bzw. in den ersten Tagen nach dem Unfall registriert werden"; cfr., pure, Schnider, Annoni, Dvorak, Ettlin, Gütling, Jenzer, Radanov, Regard, Sturzenegger, Walz, Beschwerdebild nach kraniozervikalem Beschleunigungstrauma "whiplash-associated disorder", Boll. dei medici svizzeri 2000, p. 2218ss.).

Del resto, va pure ricordato che la giurisprudenza del TFA insegna che, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo, e più le esigenze riguardanti la prova del nesso di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b)." (STCA succitata, consid. 2.5.)

 

                                         Limitatamente a questo aspetto, il summenzionato giudizio cantonale è stato confermato dal TFA con sentenza del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

 

"  A prescindere da tale constatazione, va comunque notato che i sintomi tipici ricollegabili a un trauma del tipo "colpo di frusta" sono essenzialmente stati rilevati, in forma multipla, per la prima volta nella primavera del 2000, in occasione della degenza, avvenuta dal 27 aprile al 25 maggio 2000, presso la Clinica riabilitativa di Y., ossia a distanza di 2 anni e 9 mesi dall'incidente (sul significato attribuito dalla giurisprudenza alla manifestazione tardiva dei sintomi, cfr. sentenza del 12 luglio 2002 in re M., U 34/02, consid. 3b/aa [tempo di latenza: 2 anni dall'ultimo infortunio], e sentenza inedita del 10 dicembre 1999 in re H., U 249/98 [tempo di latenza: 3 ½ anni]) e, ciò che più conta, posteriormente alla decisione su opposizione in lite del 23 febbraio 2000 che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice (consid. 2.1).

 

Ora, già solo per questo motivo, non avendo potuto, al momento determinante della decisione su opposizione in lite, ravvisare il quadro tipico dei sintomi ricollegabile ai traumi cervicali del tipo "colpo di frusta", a ragione la Corte cantonale non poteva nemmeno valutare - e riconoscere eo ipso - la persistenza del necessario nesso di causalità naturale tra l'incapacità lavorativa della ricorrente e l'infortunio del 19 luglio 1997 in base alle regole stabilite in quell'ambito"

                                         (STFA succitata, consid. 3).

 

                                         Diagnosticata a distanza di diversi anni dall'infortunio, la depressione di cui soffre l'assicurata va giudicata come aspecifica per un trauma d'accelerazione al rachide cervicale.

 

                                         Alla luce di quanto precede, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale, a ragione, dunque, la questione della causalità è stata risolta secondo le regole ordinarie (cfr. consid. 2.11.), anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dalla ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.

 

                             2.13.   Fra gli atti presenti all'inserto figura il rapporto 30 dicembre 2003 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, Capo del Servizio psico-sociale di __________ (cfr. doc. _), trasmesso a __________ unitamente all'ordinanza del 9 gennaio 2004 (cfr. _).

                                         Da questo documento risulta, segnatamente, che __________ si trova in sua cura dal 7 novembre 2003, per il trattamento di uno stato depressivo, caratterizzato da tristezza, disturbi del sonno, assenza di interessi, anedonia e preferenza della non esistenza:

 

"  Ribadisco che non rispondo alla sua domanda in qualità di esperto ma di medico psichiatra curante (dal 7.11.2003) della signora __________.

La paziente soggettivamente fa risalire i suoi disturbi attuali all'incidente del 1.8.2000. La paziente che soffre attualmente di uno stato depressivo, si lamenta di un grave cambiamento della sua vita dal momento dell'incidente, durante il quale ha vissuto il timore di morire. Annuncia quindi uno stato di tristezza, disturbi del sonno, assenza di interessi, anedonia e preferenza della non esistenza, a ciò si aggiungono dolori fisici.

 

Questo malgrado il Dr. __________ il 26.11.01 esprime "dal lato clinico, vi sono pochi elementi oggettivi…" e il Dr. __________, Pregassona "allo stato attuale la causalità naturale con i postumi dell'evento dell'1.8.2000 viene a scemare… Non vi sono sequele tali da giustificare l'assegnazione di una menomazione alla integrità fisica".

 

Sulla base della fragile struttura della personalità della paziente che dispone di una scarsa coesione identitaria, e relazioni oggettuali confusive e fusionali non sorprende che di fronte a certi eventi della vita si difenda con uno stato depressivo e regressivo. Ciò equivale a dire che dal profilo psicologico l'incidente è ritenuto per la paziente come la causa scatenante dello stato attuale.

 

In questi casi la situazione di conflittualità che vive la paziente rischia di aggravare il suo stato di salute"

                                         (doc. _).

 

                                         In una sentenza di principio del 25 febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I. Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione a sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:

 

"  (…)

4.3.1Für die erstmals anfangs Oktober 1998 während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

 

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U 73/89).

 

4.3.2 Im vorliegenden Fall beträgt die Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen, schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage"

                                         (STFA succitata - la sottolineatura è del redattore).

 

                                         In concreto, l'esistenza di una problematica a livello psichico è stata diagnosticata, per la prima volta, in occasione del soggiorno (19 giugno-16 luglio 2003) presso la Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. _), dunque a distanza di circa tre anni dall'evento traumatico assicurato.

 

                                         Secondo questo Tribunale - in considerazione del lungo tempo di latenza con cui sono stati diagnosticati i disturbi psichici presentati da __________ - andrebbe già negata l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del luglio 2000.

                                         La certificazione del dott. __________ non può essere ritenuta sufficientemente affidabile, nella misura in cui, a proposito dell'eziologia delle turbe psichiche, egli si é di fatto limitato a riportare l'opinione della propria paziente (cfr. doc. _: "La paziente soggettivamente fa risalire i suoi disturbi attuali all'incidente del 1.8.2000. (…). Ciò equivale a dire che dal profilo psicologico l'incidente è ritenuto per la paziente come la causa scatenante dello stato attuale" - la sottolineatura è del redattore).

 

                                         La questione può tuttavia restare indecisa, facendo comunque difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

 

                             2.14.   Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.

 

                                         Alla luce della dinamica dell'evento (cfr. consid. 2.10.) e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a __________ può essere classificato, secondo il TCA, fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

                                         Del resto, confrontati a fattispeci analoghe a quella ora sub judice, tanto questa Corte quanto il TFA hanno, nel passato, proceduto ad identiche classificazioni. Vedi ad esempio:

 

                                         - STFA del 31 marzo 1994 nella causa M. St., U 119/91, concernente un incidente della circolazione in cui l’automobile dell’assicurato, a seguito di un tamponamento, é uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si é girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;

                                         -  STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95, riguardante un incidente in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata é uscita di strada, é salita su di una scarpata e si é rovesciata sul tetto;

                                         -  STFA del 19 febbraio 1999 nella causa D., U 115/98, concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurato è uscita di strada, si è capovolta tre o quattro volte ed ha terminato la propria corsa ad una distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha riportato diverse ferite lacero-contuse al volto, al naso ed alla regione della gola, nonché la frattura aperta della mascella inferiore e la frattura della testa della mascella a sinistra;

                                         -  STCA del 17 aprile 2001 nella causa G., inc. n. 35.1999.135, concernente un incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e della spalla destra;

                                     -  STCA del 2 ottobre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.95, riguardante un incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di Pesaro (I), in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurata, all'imbocco di una galleria, ha cominciato a sbandare verso sinistra. L'auto si è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria, veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra volta a destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte della galleria. A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura diafisaria distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale destro con aprassia da compressione;

                                         -  STCA del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15 - confermata dal TFA con giudizio del 12 febbraio 2003, U 170/02 - concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Esso ha lamentato una commotio cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro.

 

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

 

                                         In concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

 

                                         L’incidente del 31 luglio 2000 non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         Al riguardo giova ricordare che la nostra Corte federale non ha ammesso la presenza di tale fattore, trattandosi di un incidente stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., già citata in precedenza).

                                         Va inoltre rilevato che nella pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa S., anch'essa già menzionata, il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva.

                                         Il TFA, nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, ha avallato la tesi di questa Corte, osservando:

 

"  (…), pur essendo in presenza - in considerazione dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI 1990 no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare preceden-a, e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione alla coscia."

                                         (STFA succitata, consid. 4.3).

 

                                         Quelle riportate dalla ricorrente - delle contusioni multiple ed un trauma distorsivo al rachide cervicale - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

 

                                         Dagli atti di causa non risulta neppure che l'assicurata sarebbe rimasta vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.

 

                                         Tenuto conto, da un canto, che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, si devono considerare esclusivamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità naturale (ed adeguata) con l'infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e 1993 U 166 p. 94 consid. 2c e riferimenti) e, d'altro canto, che è stato accertato che, al più tardi, a contare dal mese di giugno 2002, quindi a distanza di meno di 2 anni dal sinistro, l'assicurata non presentava più alcun postumo organico oggettivabile, non possono essere ritenuti soddisfatti neppure i criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei dolori somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e della durata dell'incapacità lavorativa.

 

                                         Per completezza, a proposito della durata dell'incapacità lavorativa, occorre precisare che dal rapporto 30 aprile 2001 del dott. __________ si evince che __________ ha presentato una inabilità del 100% dal 1° all'8 agosto 2000, dal 31 agosto al 3 ottobre 2000, dal 12 novembre 2000 al 2 gennaio 2001, nonché dal 4 gennaio al 31 gennaio 2001 e del 50% durante il periodo 1° febbraio-6 maggio 2001. Quindi, considerate le sole sequele oggettivabili, essa è stata dichiarata abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 7 maggio 2001, trascorsi circa 9 mesi dall'evento traumatico (cfr. doc. _).

                                         Inoltre, già in occasione della visita di controllo del 30 marzo 2001, lo stesso medico fiduciario de __________ riteneva come medicalmente non indicati ulteriori provvedimenti terapeutici, dato che, nel frattempo, essi non avevano portato a significativi miglioramenti della sintomatologia soggettiva (cfr. doc. _, p. 4).

                                         Nel prosieguo, l'intervento dei sanitari è stato, più che altro, finalizzato a scoprire la causa dei disturbi accusati dalla ricorrente.

 

                                         Se ne deduce che l’infortunio del 31 luglio 2000 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre __________: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

                                         In queste condizioni, non é censurabile il fatto che __________ abbia ritenuto estinto il diritto della ricorrente di beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti