Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.21

 

dc/gm

Lugano

1 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 9 aprile 2004 interposto da

 

 

RI1

rappr. da: RA1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 gennaio 2004 emanata da

 

CO1

rappr. da: RA2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

vista la risposta di causa 3 maggio 2004 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

 

 

esaminati in particolare l'attestato del dott. __________ (doc. D), quello del dott. __________ (doc. XI 1) e quello del dott. __________ (doc. G);

 

 

vista la lettera 31 agosto 2004 del rappresentante dell'assicurata del seguente tenore:

 

"                                       Abbiamo preso atto della risposta di causa (recte: lettera, n.d.r.) CO1 18 agosto 2004.

Effettivamente, come risulta dall'esaustivo rapporto medico del Dr. __________ è evidente che la ricorrente è inabile al lavoro in misura completa, tuttavia i disturbi accusati attualmente dalla ricorrente, pur essendo stati originati dall'attività professionale, sono oggi imputabili a malattia.

 

Premesso quanto sopra, ritiriamo il ricorso contro la decisione su opposizione CO1, proprio perché la nostra assistita non è riuscita a presentare documentazione medica atta a dimostrare che gli attuali importanti disturbi accusati dalla signora RI1 risultano essere in rapporto di causalità sicuro o almeno probabile con l'attività professionale di tagliatrice svolta al momento dell'insorgenza dell'inabilità.

 

Chiediamo lo stralcio della causa dai ruoli" (cfr. Doc. XXI);

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

 

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo