Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.29

 

dc/gm

Lugano

24 maggio 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 29 aprile 2004 interposto da

 

 

RICO1

rappr. da: RAPP1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 gennaio 2004 emanata da

 

CON1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

richiamata l'ordinanza 10 maggio 2004 con cui il Tribunale ha sospeso la causa (cfr. Doc. VI);

 

 

visto lo scritto 19 maggio 2004 del patrocinatore dell'assicurata del seguente tenore:

 

"                                       Con riferimento allo scritto 11.05.2004 con il quale la CON1 (qui prodotto) riconosce pienamente l'errore commesso, e procede al versamento dell'importo degli arretrati come richiesta dalla ricorrente, Vi comunico di ritirare il ricorso presentato il 29.04.2004 divenuto privo d'oggetto per acquiescenza di controparte." (cfr. doc. VIII e VIII1/2)

 

 

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto;

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

                                              §   la CON1 verserà alla parte ricorrente
fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo