Raccomandata |
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Incarto n.
mm/tf |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione del 10 ottobre 2003 emanata da |
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CO1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 24 aprile 1998, RI1 - all'epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di copritetto e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO1 - ha urtato il ginocchio sinistro contro una trave, procurandosi una rottura posteriore del menisco mediale.
Tale lesione è stata sanata mediante artroscopia con meniscectomia mediale parziale, a cui l'assicurato è stato sottoposto il 14 maggio 1998.
L'CO1 ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
L'assicurato è stato dichiarato nuovamente abile al lavoro a far tempo dal 1° luglio 1998.
1.2. Il 13 marzo 2002, l'assicurato - che nel frattempo era entrato alle dipendenze della ditta __________ di __________ - è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico.
In effetti, egli è scivolato da un tetto, subendo un trauma contusivo/distorsivo al ginocchio sinistro.
Il caso, assunto dall'Istituto assicuratore, ha potuto essere chiuso già a far tempo dall'8 aprile 2002.
1.3. In data 3 aprile 2003, nell'inginocchiarsi per raccogliere dell'erba presso il proprio orto, RI1 ha risentito un forte dolore nella zona della rotula del ginocchio sinistro.
L'esame di risonanza magnetica a cui egli è stato sottoposto il 9 maggio 2005 ha evidenziato la presenza di un'incipiente gonartrosi ponderata mediale e di un'incipiente artrosi femoro-patellare, in stato dopo meniscectomia del corno posteriore del menisco mediale ed in assenza di lesioni del menisco residuale-rigenerato (cfr. doc. 4 - inc. CO11).
1.4. Con decisione formale del 4 giugno 2003, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi notificatigli nel corso del mese di maggio 2003, giacché, da un canto, in data 3 aprile 2003, RI1 non sarebbe rimasto vittima né di un infortunio né di una lesione parificata ai postumi di un infortunio e, d'altro canto, le patologie diagnosticate al ginocchio sinistro non costituirebbero una naturale conseguenza degli infortuni assicurati (cfr. doc. 8 - inc. __________ 1).
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 9 e 11 - inc. __________ 1), l'CO1, in data 10 ottobre 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 20 - inc. CO1 1).
1.5. Con tempestivo ricorso del 12 gennaio 2004, RI1, patrocinato dal lic. iur. __________, ha chiesto che l'Istituto assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere le proprie prestazioni a dipendenza dell'evento del 3 aprile 2003, argomentando:
" 1. La particolarità della presente procedura consiste nel fatto che
la __________ detiene il potere decisionale in prima istanza e su opposizione, stabilendo una rendita che ella medesima decide secondo criteri che la LAINF e le normative affini le attribuiscono. Se consideriamo come la __________ chieda al Governo federale un aumento delle aliquote assicurative quando versa in difficoltà di liquidità, appare evidente al comune cittadino che l'Istituto abbia un indiretto interesse a decidere in una maniera piuttosto che in un'altra. A ciò aggiungasi la constatazione che i periti dell'Istituto si rendono personalmente a casa di un assicurato e che l'Istituto si fonda su pareri medici da esso stessi designati, risulta imprescindibile la necessità di rendere - fra gli altri - credibile l'obiettività e la seria analisi delle decisioni e degli infortuni presentati.
Il signor RI1ritiene che questi criteri siano almeno in parte venuti meno.
1.1 In primo luogo l'elencazione dei fatti lascerebbe trasparire che il
caso sia stato trattato in sede di opposizione con una certa superficialità. In effetti, il signor RI1aveva (sempre) dichiarato di avere sentito l'improvviso dolore (e cedimento) al ginocchio mentre stava innaffiando l'orto e più precisamente volendo togliere dell'erba mentre svolgeva predetta attività. Viceversa, nei fatti la __________ sostiene genericamente che l'assicurato stesse "lavorando nell'orto" (pag. 2).
Orbene, dalla descrizione dei fatti quo ad un lavoro nell'orto trapela la sensazione che il redattore della decisione (rispettivamente ogni lettore della stessa) comprenda che il signor RI1stesse con ogni probabilità effettuando dei lavori pesanti (zappatura, aratura, opera di recinzione, falciatura, ecc.): in realtà egli stava semplicemente innaffiando l'orto e, volendo togliere un po' d'erba, è rimasto vittima dell'evento mentre stava per inginocchiarsi.
La differenza tra le due situazioni è evidente poiché i fatti descritti nella decisione lascerebbero credere che l'evento possa essere correlato con un'attività tecnicamente e potenzialmente più pericolosa e pesante, accrescendo così il nesso tra l'evento e l'azione.
Altrimenti detto: se è forse più probabile un cedimento del ginocchio già provato con lavori pesanti (ad esempio il trasporto di una rete di recinzione per l'orto), ciò è del tutto inusuale per una semplice e normale azione di inginocchiamento.
Nella descrizione dei fatti, dunque, la __________ ha teso a minimizzare l'evento quo alla sua causalità.
1.2 Come detto, ed ammesso nella decisione stessa, la __________ si è
fondata su rapporti medici effettuati da periti da essa stessa designati e senza possibilità di contraddittorio.
Secondo la giurisprudenza (DTF 122 V 160 consid. 1c) i criteri determinanti per apprezzare il valore probatorio di una perizia medica sono i seguenti:
- uno studio minuzioso;
- esami completi;
- presa in considerazione delle lamentele del paziente;
- totale conoscenza del dossier;
- descrizione chiara delle procedure mediche;
- conclusioni ben motivate.
Se alcuni dei citati criteri vengono a mancare nel contenuto del rapporto medico, esso non può essere considerato quale prova su cui fondare una comprovata diagnosi.
Certo, il medico di circondario della __________ (Dr. __________) e quello della Divisione medicina infortunistica della stessa __________ (Dr. __________) avranno forse effettuato una perizia approfondita per il proprio datore di lavoro, rispettivamente mandante.
Tuttavia, la mancanza di qualsiasi contraddittorio o la possibilità di appellarsi ad un medico esterno neutro non permettono di concludere che i criteri di obiettività siano stati rispettati sino in fondo.
Ne è una riprova che a tutt'oggi il signor RI1non conosce ad esempio le "conclusioni ben motivate".
Nel caso concreto i rapporti medici di parte sono stati citati nella decisione ma non mostrati e ancora meno sottoposti a contraddittorio. La __________ va persino oltre: sostiene che l'assicurato avrebbe dovuto dimostrare le circostanze del nesso di causa (pag. 4 della decisione) ma non ha neppure lasciato allo stesso il tempo di preparare la propria difesa, in particolare in modo da opporre le proprie giuste argomentazioni ai due medici di parte che si sono espressi dopo l'opposizione.
1.3 Giova rilevare che la prima decisione della __________ risalga al 4 giugno 2003 mentre il rapporto (recte: apprezzamento) del medico commissionato dall'Istituto è datato 24 luglio 2003, mentre il rapporto del medico della __________ risale all' 8 ottobre 2003.
Questo significa che:
- i pareri medici (che si ribadiscono di parte) sono stati effettuati
solamente dopo la decisione di prima istanza
- i pareri medici
- che costituiscono a rigore di logica dei veri e propri
documenti determinanti per la decisione - avrebbero dovuto
essere sottoposti all'assicurato. Basti pensare al fatto che il
rapporto del Dr. __________ è di due soli giorni precedente alla
decisione prolata!
Esiste dunque una palese violazione del diritto di essere sentito anche sulla scorta del trattamento dei fatti e dei mezzi di prova utilizzati. L'assicurato non poteva sapere che la decisione di opposizione si sarebbe fondata su questi nuovi mezzi di prova, dacché la violazione del diritto di essere sentito con conseguente annullamento della decisione impugnata è pacifico (anche STF del 4 luglio 2003 in re A., cons. 2.3).
2. Non è senz'altro usuale che ad una persona ceda improvvisamente il ginocchio mentre è intenta ad effettuare la semplice azione di innaffiamento del giardino. L'evento come tale è pacifico ed incontestato. Quello che in sostanza la __________ nega è il nesso causale con i precedenti interventi, in particolare quello del 1998.
Guardacaso si tratta però dello stesso arto ed allo stesso luogo dell'evento del 1998 e - ancora - del 2002. Tale fattispecie è inconfutata poiché pure ripresa nella descrizione dei fatti dalla decisione impugnata.
In sede di opposizione è stato rimproverato al signor RI1 di non avere dimostrato con atti medici il nesso causale (pagina 4). Come visto, a tale conclusione essa giunge dopo avere fatto allestire a posteriori due pareri medici di parte, senza possibilità di contraddittorio alcuno (pagina 6).
Questa unilaterale procedura pare quantomeno contraddittoria poiché tale agire in corso di procedura in cui si priva della necessaria informazione l'assicurato non pecca per limpidezza.
Piuttosto, vi è da chiedersi come mai la __________ esclude a posteriori un nesso causale dopo essersi però dapprima premurata di chiedere due pareri medici di parte. A guardarne bene essa non si esprime in modo convincente sulla questione.
Tale atteggiamento dimostra nondimeno che è chiaro alla stessa __________ che la probabilità che un evento come quello occorso al signor RI1avvenga realmente sia estremamente infima se la persona non avesse avuto da lamentare precedenti infortunistici!
Di conseguenza, la presunzione che il fatto sia da ascrivere all'evento del 1998 (e del 2002) può essere accettata, a maggior ragione laddove osserviamo che la stessa __________ di fatto lo ammette quando chiede nientemeno che due (!) pareri di parte e per di più all'insaputa dell'assicurato!
Ne è dunque che la tesi della __________ non convince affatto.
In ragione di quanto esposto anche al punto 1.1 quo alla necessità di un'istruttoria obiettiva, la decisione sembra piuttosto essere stato il tentativo a volere confermare una propria decisione che non l'esito di un'istruttoria oggettiva.
Del resto, detto di transenna, al signor RI1- che non è persona del ramo - non è stato minimamente detto quali mezzi di prova la __________ si attendesse da lui.
Toccava quindi alla __________ rendere credibile con maggiore obiettività e convinzione che l'azione di innaffiare il giardino potrebbe comportare conseguenze come quelle occorse al signor RI1 anche ad una persona che non aveva mai vantato incidenti o infortuni nel passato.
La presunzione e l'usuale esperienza di vita indicano che l'evento sia giocoforza da ricollegarsi con qualche cosa avvenuto in precedenza: i fatti del 1998 e del 2002, appunto.
A titolo marginale e con riferimento all'articolo 10 LPTCA, si ritiene opportuno chiedere al giudice delegato l'allestimento di una perizia neutra.
(…).
3. E' pacifico che l'evento abbia cagionato conseguenze quantomeno perduranti. Anche il generico invito a rivolgersi alla Cassa malati (pag. 6) non convince, vuoi perché detta indicazione non vincola la Compagnia assicurativa, vuoi perché la situazione risulta essere ben diversa quo alle prestazioni assicurative. A tale proposito si compiega pure il certificato medico di inabilità lavorativa del 3 ottobre 2003 (doc. F), ovvero emesso subito prima della decisione qui avversata.
Il signor RI1ritiene che il nesso tra l'evento occorsogli e i precedenti siano chiaramente dati e che per questa ragione il ricorso debba essere accolto"
(I).
1.6. L'assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In replica, l'assicurato ha preso posizione in merito agli argomenti sviluppati dall'Istituto assicuratore nella propria risposta di causa, in particolare per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito (cfr. VI).
In data 12 febbraio 2004, l'CO1 ha formulato le proprie osservazioni al proposito (cfr. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con il proprio ricorso, l'assicurato ha preteso di essere rimasto vittima di una violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l'CO1 non gli avrebbe accordato la facoltà di esprimersi sul contenuto della valutazione 24 luglio 2003 del dott. __________, rispettivamente, 8 ottobre 2003 del dott. __________, prima che venisse emanata la decisione su opposizione del 10 ottobre 2003 (cfr. I, p. 6).
La censura si rivela infondata.
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), in particolare, il diritto per l'amministrato di spiegarsi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, quello di fornire delle prove sui fatti suscettibili di influenzare l'esito della decisione, quello di avere accesso all'incarto, quello di partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e riferimenti ivi citati).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle prospettive di successo del ricorrente (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 361, p. 39s., il TFA ha stabilito che i medici al servizio dell'amministrazione viste le loro conoscenze specifiche, partecipano alla preparazione delle decisioni. Tuttavia, anche se le opinioni da loro espresse costituiscono un elemento essenziale per la decisione e dal punto di vista materiale hanno il carattere di perizia, non sono referti peritali. Sotto l'aspetto del diritto probatorio, sono piuttosto da paragonare ai rapporti forniti dagli uffici. Non sono applicabili le particolari norme di procedura relative alla prova peritale (cfr. gli art. 37, 39 a 41 e 43 a 61 PCF in relazione con l'art. 19 PA), che tutelano tra l'altro il diritto di essere sentito.
Più di recente, in una sentenza del 13 novembre 2002 nella causa B., U 45/02, la nostra Corte federale ha lasciato aperta la questione a sapere se la suevocata giurisprudenza torni applicabile anche qualora l'CO1 abbia raccolto il parere della propria Divisione medica nel corso della procedura di opposizione.
In effetti, il TFA ha ritenuto che un'eventuale violazione del diritto di essere sentito è in ogni caso stata sanata, nella misura in cui al ricorrente è stata concessa facoltà di prendere visione dell'incarto dopo l'emanazione della decisione su opposizione e ha potuto fare valere le proprie ragioni dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo (l'istanza cantonale e, in seguito, lo stesso TFA).
In una successiva sentenza del 10 marzo 2003 nella causa B., U 116/02, il TFA ha stabilito che l'CO1 non ha violato il diritto di essere sentito non concedendo all'assicurato, prima di emanare la decisione su opposizione, la possibilità di esprimersi sul contenuto dell'apprezzamento stilato dalla propria Divisione medica.
Da un lato, esso non conteneva alcun rilevante nuovo elemento riguardante i punti in contestazione, dall'altro, la motivazione ivi contenuta non si discostava dalla documentazione medica già presente agli atti.
In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto non ha consentito all'assicurato di prendere posizione sulle citate certificazioni dei suoi medici fiduciari, interpellati nel corso della procedura di opposizione.
Nondimeno, pur volendo ammettere che il diritto di essere sentito di RI1 sia stato leso, tale lesione risulta sanata, tenuto conto, da una parte, che il suo patrocinatore, nel termine di ricorso di tre mesi, su semplice richiesta avrebbe avuto la possibilità di consultare l'intero incarto e, d'altra parte, che il TCA gode di un pieno potere cognitivo.
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di maggio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. Oggetto del contendere è, in primo luogo, la questione a sapere se il 20 aprile 2003 RI1 è rimasto o meno vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno localizzato al ginocchio sinistro è o meno parificabile ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.
In caso di risposta negativa, il TCA dovrà valutare se il citato danno si trova in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con i due pregressi infortuni assunti dall'Istituto assicuratore convenuto.
2.5. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.6. L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.7. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.8. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.9. Nella concreta evenienza, sentito da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto in data 15 luglio 2003, l'insorgente ha così descritto l'evento occorsogli il 20 aprile 2003:
" Il fatto mi è capitato s.e. il 20.4.2003 nel mio orto di __________.
Stavo innaffiando l'orto, ad un certo momento nell'inginocchiarmi per raccogliere l'erba, senza che mi sia successo nulla di particolare, ho sentito un forte dolore nella zona della rotula del ginocchio sinistro.
Confermo che non sono scivolato, non ho urtato il ginocchio sinistro da nessuna parte. Nell'atto di inginocchiarmi il ginocchio ha ceduto e si è stortato verso l'esterno. Non riuscivo a caricare la gamba sinistra, il ginocchio in seguito si era anche gonfiato sul davanti.
(…)"
(doc. 11 - inc. __________ 1).
Da quanto precede si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Scartata a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, si tratta di valutare se il danno al ginocchio sinistro di RI1 sia o meno da imputare ad un movimento scoordinato o incongruo del corpo.
Perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).
Dalla descrizione dell'accaduto fornita dal ricorrente si evince che il tutto si é svolto in condizioni di assoluta normalità, senza che il normale decorso del movimento sia stato disturbato da circostanze esterne manifestamente insolite e fuori programma, ragione per la quale non può essere ammessa l'esistenza di un movimento scombinato del corpo e, in ultima analisi, di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
2.10. Occorre dunque esaminare se l’obbligo contributivo dell'CO1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.11. Nel caso di specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal referto relativo all'esame di risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 9 maggio 2003 - si evince che l'assicurato è portatore di una, citiamo: "incipiente gonartrosi ponderata mediale e incipiente artrosi femoro-patellare. In stato da meniscectomia corno posteriore menisco mediale, non lesioni del menisco residuale-rigenerato" (cfr. doc. 4 - inc. CO11).
Ora, le citate alterazioni degenerative non rientrano fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr., del resto, il doc. 13 - inc. CO11: "Non siamo quindi in presenza né di una diagnosi giusta l'art. 9/2 OAINF …") e, dunque, non possono essere assunte dall'CO1 neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.
2.12. A questo Tribunale non resta che da valutare se il danno localizzato al ginocchio sinistro, oggettivato grazie alla RM del 9 maggio 2003, costituisce una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'infortunio del 24 aprile 1998 e/o di quello del 13 marzo 2002.
Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.13. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.14. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.15. Dalle tavole processuali emerge che l'assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi insorti il 20 aprile 2003 ed i due pregressi infortuni, fondandosi sulle valutazioni dei propri medici fiduciari.
In data 28 maggio 2003, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha risposto negativamente alla questione a sapere se la gonalgia a sinistra accusata dall'assicurato, risultante dalla presenza di un'artrosi femoro-patellare, costituisce una ricaduta dell'evento del 1998 e/o di quello del 2002 (cfr. doc. 7 - inc. CO1 1).
Lo stesso dott. __________, nuovamente interpellato nel corso della procedura di opposizione, ha confermato la natura morbosa-costituzionale della diagnosticata artrosi femoro-patellare:
" L'assicurato afferma, con il suo scritto del 15.7.2003 di aver sentito un forte dolore nella zona della rotula al ginocchio sinistro il 20.4.2003, quando stava per innaffiare il suo orto, nell'atto di inginocchiarsi per raccogliere dell'erba.
L'esame di risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 9.5.2003 (di alta risoluzione) ha evidenziato un grossolano osteofita marginale alla faccetta patellare laterale, risp. incipiente gonartrosi ponderata mediale e incipiente artrosi femoro-patellare.
Si riconosce pure uno stato dopo regolarizzazione del corno posteriore al menisco mediale, senza alcuna rilesione.
Effettivamente il medico curante aveva inviato l'assicurato per un tale accertamento, onde sapere se siamo in presenza di una nuova lesione meniscale o di gonartrosi.
La risposta quindi è chiara: abbiamo a che fare con un incipiente gonartrosi, segnatamente a livello femoro-patellare, ciò che corrisponde anche con i disturbi accusati dall'assicurato (disturbi in sede para-rotulea).
Non siamo quindi in presenza né di una diagnosi giusta l'art. 9/2 OAINF né di una ricaduta di un precedente infortunio della __________, segnatamente non del caso 1998, in quanto a suo tempo il corno posteriore del menisco mediale regolarizzato a regola d'arte, senza rilesione (come evidenziato dall'attuale esame di risonanza magnetica).
L'artrosi femoro-patellare costituisce un fattore costituzionale-morboso, soprattutto in questo assicurato che risulta già portatore di una patella bipartita!"
(doc. 13 - inc. CO1 1).
Un'analoga opinione è stata espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la __________, il quale ha sottolineato come i disturbi al ginocchio sinistro debbano essere ricondotti ad una preesistente deformazione della patella (patella bipartita):
" Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die Akten und Röntgenbilder noch einmal sorgfältig studiert, insbesondere auch die aktuellen MRI-Aufnahmen des linken Knies vom 09.05.2003.
Am 20.04.2003 war der Unfallbegriff offenbar nicht erfüllt (juristische Frage). Eine UKS-Diagnose gemäss Liste wurde ebenfalls nicht nachgewiesen, speziell nicht ein Rezidiv des 1998 operierten Meniskus-Risses am Hinterhorn medial.
Die geklagten Patella-Beschwerden lateral sind eindeutig Folge der vorbestehenden Missbildung (Patella bipartita links), welche radiologisch schon am 27.04.1998 dokumentiert wurde. Es besteht kein wahrscheinlicher Zusammenhang mit den Unfällen vom 24.04.1998 + 13.03.2002 oder der Operation vom 14.05.1998 (partielle meniskektomie)"
(doc. 18 - inc. CO11)
2.16. RI1 ha, da parte sua, genericamente contestato la decisione dell'CO1, sostenendo, in particolare, che, citiamo: "la presunzione e l'usuale esperienza di vita indicano che l'evento sia giocoforza da ricollegarsi con qualche cosa avvenuto in precedenza: i fatti del 1998 e del 2002, appunto" (cfr. I, p. 8). In effetti, sempre secondo l'assicurato, "non è senz'altro usuale che ad una persona ceda improvvisamente il ginocchio mentre è intenta ad effettuare la semplice azione di innaffiamento del giardino" (cfr. I, p. 6).
Attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ (cfr. doc. 7 e 13 - inc. CO11) e __________ (cfr. doc. 18 - inc. CO11) - a mente dei quali le alterazioni artrosiche localizzate al ginocchio sinistro, responsabili dei disturbi apparsi nel mese di aprile 2003, sono riconducibili ad una patologia di natura squisitamente morbosa, specificatamente ad una preesistente deformazione della rotula. A tale proposito va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
Questa Corte è dell'opinione che la valutazione riguardante l'eziologia dei disturbi al ginocchio sinistro espressa dai medici di fiducia dell'CO1 - entrambi specialisti in chirurgia con alle spalle un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica - sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.
In particolare, va ricordato che l'infortunio del 1998 ha provocato una lesione meniscale, concretamente una rottura posteriore del menisco mediale, trattata con successo dal dott. __________ mediante intervento artroscopico di meniscectomia (cfr. doc. 7 - inc. __________ 3). L'esame di risonanza magnetica del 9 maggio 2003 ha, da parte sua, messo in luce un menisco mediale residuale-rigenerato, in assenza di un qualsiasi nuovo danno morfologico (cfr. doc. 4 - inc. __________ 1).
Per quanto concerne invece l'evento infortunistico del 2002 - all'origine di una inabilità lavorativa di breve durata (13 marzo-8 aprile 2002) - non risulta che esso abbia causato una qualsiasi lesione strutturale a livello del ginocchio sinistro (cfr. doc. 9 e 10 - inc. __________ 2).
È peraltro importante segnalare - visto che il ricorrente ha più volte sollevato tale argomento - che il semplice fatto di essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
In conclusione, questa Corte non ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che fra i disturbi al ginocchio sinistro, relativamente ai quali RI1 pretende avere diritto alle prestazioni LAINF, e l'infortunio del 24 aprile 1998 e/o quello del 13 marzo 2002 esista un nesso di causalità naturale.
2.17. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 9).
2.17.1. Come già
indicato al consid. 2.3., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA
(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.
SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23
ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,
K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar,
Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
" 2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.17.2. In concreto, dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria si evince che RI1 è divorziato ed ha tre figlie (la prima nata nel 1983, la seconda nel 1988 e l'ultima nel 1990) che vivono nella sua stessa economia domestica.
La prima figlia, maggiorenne, svolge un tirocinio di venditrice e percepisce un salario mensile lordo di fr. 790.--/mese (cfr. doc. I 8).
Le altre due, ancora minorenni, si trovano attualmente agli studi.
Il ricorrente è rimasto alle dipendenze della ditta __________ di __________ fino all'8 aprile 2002.
A dipendenza di un (nuovo) infortunio occorsogli in data 28 giugno 2003, l'assicurato ha beneficiato delle indennità giornaliere dell'Istituto assicuratore convenuto sino al 31 dicembre 2003 (cfr. XII, doc. L6-12).
A partire dall'8 aprile 2004 egli ha inoltre esaurito il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (termine quadro: 8 aprile 2002-7 aprile 2004; cfr. XII, doc. L1-L5).
Con decisione del 17 luglio 2003, al ricorrente è stato concesso un assegno familiare integrativo di fr. 505.--/mese per il periodo 1° giugno 2003-31 maggio 2004 (cfr. doc. I 7).
Visto che già solo l'importo base mensile per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF) quale autorità di vigilanza cantonale ed in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2001, ammonta a fr. 1'250.--, ai quali va peraltro aggiunto l'importo di fr. 1'000.-- al mese - ossia fr. 500.-- ciascuna - per le due figlie minorenni, l'indigenza dell'insorgente appare manifesta.
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti