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Raccomandata |
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Incarto n.
mm/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 maggio 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 febbraio 2004 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 gennaio 2001, RI 1 - dipendente del Ristorante "__________" di __________ in qualità di aiuto cucina e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è stata sottoposta ad un intervento operatorio di varicectomia alla gamba sinistra presso l'Ospedale regionale di __________ (__________), per l'esecuzione del quale le è stata praticata una anestesia spinale.
In questo contesto, essa ha lamentato una lesione della radice S1 a sinistra.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 4 novembre 2003, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla salute riportato dall'assicurata, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 48).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. dott. RA 1 per conto dell'assicurata (cfr. doc. 49), l'assicuratore LAINF, in data 20 febbraio 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 51).
1.3. Con tempestivo ricorso del 17 maggio 2004, RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscere l'evento del 5 gennaio 2001 quale infortunio ai sensi di legge e, pertanto, a corrisponderle le relative prestazioni di legge, oltre ad interessi di mora del 5%, argomentando:
" In quest'ambito è bene sottolineare come già nell'opposizione 26 novembre 2003 (doc. I), la ricorrente aveva sottolineato a questo proposito che le gravi mancanze dell'anestesista erano da valutare perlomeno sotto due importanti profili.
Il primo quello relativo alla mancata informazione alla paziente, in merito ai rischi di un'anestesia spinale.
Il secondo in relazione all'effettiva modalità di esecuzione della punzione spinale, che dimostrava un grossolano errore medico dell'anestesista, peraltro in quest'ambito recidivo, nel senso che già aveva causato a più persone danni nel medesimo contesto.
In relazione alla mancata informazione della paziente, già nell'ambito dell'opposizione la ricorrente aveva prodotto il formulario relativo al servizio di anestesia presso l'Ospedale Regionale di __________, che l'anestesista le aveva sottoposto (doc. C) prima dell'intervento, per convincerla ad accettare un'anestesia spinale, in luogo di un'anestesia generale.
Non è infatti vero quanto afferma la CO 1 nell'ambito della decisione qui impugnata, in particolare che la scelta tra l'anestesia spinale e quella generale era stata condizionata dalla volontà dell'assicurata. Al contrario, la ricorrente aveva subito avvisato l'anestesista del suo particolare timore in merito a qualsiasi iniezione, ma lo stesso decise di procedere in ogni caso mediante un'anestesia spinale, convincendo la paziente sulla base della documentazione fornita agli atti (doc. C), che stabiliva in modo esplicito come un'anestesia spinale non comportasse alcun tipo di rischio per i tessuti nervosi.
Il medico pertanto ha convinto in concreto la paziente sulla base di informazioni che si sono rivelate del tutto inesatte.
A quest'ultimo proposito controparte, nella decisione qui impugnata, non entra nei particolari, limitandosi a riportare una presunta dichiarazione del Dr. __________, nell'ambito di una presunta istruttoria interna svolta dalla stessa CO 1, senza che la ricorrente vi potesse peraltro partecipare, il quale indica semplicemente che il formulario indicato in precedenza (doc. C) non era ancora un documento obbligatorio, quindi non era d'uso esibirlo ai pazienti.
Si contesta l'indicazione citata contenuta nella decisione impugnata.
Si contesta in particolare che non fosse d'uso mostrare ai pazienti il citato documento, già stilato a questo proposito e consegnato dal Dr. __________ alla ricorrente per tranquillizzarla in merito ai possibili esiti di una punzione spinale.
L'inconsistenza delle argomentazioni di controparte in questo contesto, non fanno che confermare quanto già indicato a proposito nell'ambito dell'opposizione.
L'agire del medico trova infatti giustificazione nel consenso del paziente.
Se ciò non avviene e se un rischio connesso con il trattamento si realizza, causando una lesione corporale, come nel caso che ci occupa, il medico dovrà rispondere indipendentemente dalla commissione di un errore di trattamento.
Il paziente, essendo all'oscuro del rischio che questa lesione si produca, non può avervi consentito: la lesione non trova nessuna giustificazione e risulta essere illecita (Rehberg pag. 308).
Ritenuto che a mente di controparte il formulario consegnato alla ricorrente (doc. C) non era ancora in uso presso l'Ospedale Regionale di __________, pertanto il suo contenuto non era applicabile, in ogni caso affidabile, quest'ultima è stata tratta in inganno in merito ai rischi connessi con l'anestesia spinale.
La ricorrente in buona fede si è fidata delle indicazioni del medico anestesista __________, corroborate peraltro dal documento informativo dell'Ospedale Regionale di __________ destinato ai pazienti di anestesia citato in precedenza (doc. C), che peraltro solo nell'ambito della decisione impugnata si comprende che non era ancora entrato in vigore obbligatoriamente nell'ambito dell'Ospedale Regionale di __________.
La conseguenza di questo agire grossolano è che in ogni caso la paziente non è stata debitamente informata in merito ai rischi dell'anestesia spinale, anzi, peggio, è stata informata in modo errato, con la sottoposizione di un documento a dire di controparte privo di validità, che peraltro escludeva ogni e qualsiasi rischio connesso alla punzione spinale oggetto della presente vertenza.
Ne deriva la responsabilità grave del medico indipendentemente dall'errore di trattamento.
Anche solo per questo motivo il sinistro occorso alla ricorrente deve essere considerato infortunio ai sensi LAINF.
(…)
4. Indipendentemente da quanto sopra, la ricorrente sottolineava nella sua opposizione (doc. I) la grossolana imperizia dimostrata dal medico nell'ambito dell'esecuzione della punzione spinale.
Si richiama a questo proposito quanto indicato al punto 4 dell'opposizione (doc. I).
Si ribadisce a questo proposito che è lo stesso medico ad aver ammesso la propria responsabilità e a consigliare alla ricorrente di sottoporre il sinistro da lui causato all'assicurazione RC dell'__________.
La __________ ha infatti liquidato economicamente le pretese dalla ricorrente, fatta eccezione per quelle in ambito LAINF/AI.
Si richiama la comunicazione del Dr. __________ alla ricorrente (doc. F), dove appare evidente l'ammissione di responsabilità del medico.
Quest'ultimo ammette inoltre di aver causato la stessa lesione in più occasioni nel corso della propria carriera.
Da notare che indipendentemente dalle considerazioni di controparte contenute nella decisione impugnata, che vengono integralmente contestate, sembrerebbe che il Dr. __________ a seguito del sinistro causato alla ricorrente sia stato allontanato dall'Ospedale Regionale di __________.
L'istruttoria potrà se del caso verificare quanto sopra.
Da notare peraltro che l'ammissione di responsabilità del medico avviene solo in seconda battuta, quando lo stesso viene messo con "le spalle al muro" a seguito della comunicazione 19 febbraio 2001 della ricorrente, diretta al Servizio di Anestesia dell'Ospedale Regionale di __________ (doc. Q).
Si noti infatti che quest'ultima comunicazione è del 19 febbraio 2001 e la lettera di scuse e ammissione di responsabilità del medico è del 26 febbraio 2001.
Inizialmente infatti l'integralità dello "staff" dell'Ospedale Regionale di __________ che aveva operato la ricorrente aveva tentato, maldestramente, di responsabilizzare Ia paziente, che a loro modo di vedere si sarebbe mossa nell'ambito dell'iniezione spinale.
Quanto sopra è sempre stato contestato dalla ricorrente, la quale ha peraltro sempre indicato di essersi mossa esclusivamente al momento in cui ha avvertito un dolore lancinante a tutta la schiena.
In concreto pertanto solo dopo che l'ago aveva maldestramente colpito il rachide.
E' quanto peraltro ammesso dal Dr. __________ secondo le indicazioni contenute nella decisione impugnata (doc. L).
A questo proposito infatti si desidera sottolineare come la CO 1 in concreto, nell' ambito della sua presunta istruttoria interna, indichi il resoconto di un incontro con il medico Dr. __________, le cui conclusioni appaiono corroborare ancor maggiormente la tesi da sempre sostenuta dalla ricorrente e relativa al grave e grossolano errore dell'arte commesso dall'anestesista.
A mente della ricorrente quanto esposto nell'ambito dell'opposizione (doc. P), appariva del tutto sufficiente a dimostrare la grossolanità dell'errore dell'anestesista, rispettivamente l'infortunio ai sensi LAINF che le è occorso.
A maggior ragione peraltro dopo aver analizzato il contenuto della decisione su opposizione della CO 1 (doc. L).
Con riferimento alla citata decisione impugnata, si richiama quanto contenuto a pag. 5/6.
In quest'ambito si vuole innanzitutto contestare l'interpretazione della CO 1 contenuta nei paragrafi a), b).
Si tratta di un'interpretazione libera, che nulla ha a che vedere con il contenuto della comunicazione del Dr. __________ che parla da sola (doc. F) e non necessita di particolari interpretazioni.
In quest'ambito si ribadisce come le ammissioni di responsabilità da parte del medico siano chiare.
E' quanto peraltro lo stesso medico comunica nuovamente alla CO 1 ed è quanto riportato al paragrafo c) a pag. 5.
In quest'ambito il Dr. __________ ammette nuovamente la sua chiara responsabilità per l'accaduto.
Il medico in aggiunta a quanto indicato nell'ambito della sua comunicazione alla ricorrente del 26 febbraio 2001 (doc. F), aggiunge a posteriori che lo stesso avrebbe dovuto optare per l'anestesia generale e non per quella spinale.
Il medico pertanto non avrebbe dovuto convincere la paziente ad accettare un'anestesia spinale, peraltro sottoponendole un formulario non ancora entrato in vigore presso l'Ospedale Regionale di __________ (doc. C), che escludeva ogni e qualsiasi rischio al tessuto nervoso nell'ambito di una punzione spinale, ma avrebbe dovuto decidere altrimenti.
Già da qui, ritenuto quanto indicato in precedenza, traspare l'evidente errore grossolano del medico, sia nell'ambito dell'informazione della paziente (disinformazione), che nella scelta del trattamento adeguato alle circostanze.
Il Dr. __________ inoltre giustifica il movimento brusco eseguito dalla paziente e precisa inoltre di aver "eseguito un po'troppo velocemente la punzione, per cui I'ago venne a contatto con un nervo e la paziente reagì alla sensazione dolorosa".
Il medico pertanto conferma quanto da sempre indicato dalla ricorrente, in particolare che non è stato il movimento brusco di quest'ultima ha causare la perforazione/lesione del rachide (nervatura) della colonna vertebrale, con le conseguenze drammatiche intervenute, ma è stato l'errore del medico nell'ambito della punzione stessa, eseguita troppo velocemente, pertanto con grossolana imperizia, a causare la lesione del nervo e in quel momento un dolore talmente acuto e insopportabile ha comportato il brusco movimento della paziente qui ricorrente.
Le contestate interpretazioni della CO 1 vengono crassamente smentite.
Il medico anestesista, di cui peraltro si richiederà l'audizione nell'ambito dell'istruttoria relativa alla problematica che ci occupa, ammette infine anche con la CO 1 ed in modo ancor più marcato e particolareggiato, le proprie responsabilità relative al suo agire nell'ambito dell'anestesia oggetto della presente procedura.
Da notare in merito alla mancata informazione della paziente, anzi, in questo caso dell'errata informazione della paziente, a torto rassicurata in merito all'inesistenza di una qualsiasi possibile complicazione ai tessuti nervosi a seguito di un'anestesia' spinale che il medico si limita semplicemente ad indicare che il formulario doc. C), peraltro sottoposto alla ricorrente, per convincerla ad accettare la punzione spinale, non era ancora un documento obbligatorio presso l'Ospedale Regionale di __________, quindi non era d'uso esibirlo ai pazienti.
Il medico peraltro non ne nega l'esistenza presso l'Ospedale Regionale di __________, inoltre di averlo di fatto esibito alla ricorrente e ciò indipendentemente dal fatto che ciò non fosse ancora obbligatorio nell'ambito dell'Ospedale Regionale di __________.
(…)
5. A mente della ricorrente pertanto, per i motivi indicati nei precedenti considerandi, il comportamento del medico assume i connotati di un evidente errore dell'arte, sia dal profilo della mancata/errata informazione alla paziente, in relazione alle possibili conseguenze della punzione spinale, sia nella scelta della corretta anestesia per la paziente che in aggiunta in relazione all'esecuzione materiale della punzione spinale.
Il comportamento del medico, oltre che recidivo, come indicato in precedenza, appare un errore grossolano a tutti gli effetti.
Il sinistro deve pertanto essere considerato infortunio ai sensi LAINF e la CO 1 LAINF della ricorrente deve essere condannata in questo contesto a considerare quale infortunio il sinistro occorso alla ricorrente il 5 gennaio 2001, rispettivamente a procedere a versare a quest'ultima, sulla base del rapporto contrattuale esistente, le indennità giornaliere pregresse, sulle quali dovrà essere aggiunto l'importo del 5% di interesse di mora, oltre a quelle future fino alla concessione di un'eventuale rendita LAINF in questo contesto." (I)
1.4. L'assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VII).
1.5. In data 10 agosto 2004, il TCA ha richiamato dalla __________, assicuratore RC dell’__________, l’incarto afferente alla ricorrente (cfr. XII e XIV).
Alle parti è stato concesso di visionare l’incarto e di formulare le loro osservazioni al riguardo (XXII e XXVII).
1.6. In corso di causa, sono pure stati richiamati dal Servizio di anestesia dell’Ospedale regionale di __________, i formulari relativi al consenso informato del paziente (cfr. XVI e XVI bis).
Il 28 ottobre 2004, questa Corte ha chiesto alcune precisazioni in merito al contenuto dei citati formulari al dott. __________, Primario del Servizio (XVII).
La sua risposta è pervenuta in data 10 dicembre 2004 (XXV).
RI 1 ha preso posizione in merito il 15 dicembre 2004 (cfr. XXVII), mentre l’assicuratore infortuni convenuto, da parte sua, lo ha fatto in data 7 gennaio 2005 (XXIX).
Il 28 febbraio 2005, il patrocinatore della CO 1 ha formulato delle precisazioni in merito al contenuto dell’allegato presentato dalla controparte (cfr. XXXII).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che l’evento incriminato, per il quale si tratta di verificare se sono adempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, è avvenuto nel corso del mese di gennaio 2001, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.2. Nella concreta evenienza, si tratta di rispondere alla questione a sapere se la CO 1, nella sua qualità di assicuratore LAINF, é o meno tenuta a riconoscere la propria responsabilità in relazione alla lesione della radice di S1 lamentata da RI 1.
2.3. Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Questa definizione è stata ripresa, nella sostanza, dall’art. 4 LPGA (“È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte"), disposizione in vigore a contare dal 1°gennaio 2003 (non applicabile alla presente fattispecie, cfr. consid. 2.1.).
Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.5. La questione a sapere se un atto medico costituisce, come tale, un fattore esterno straordinario ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF deve essere risolta sulla base di criteri medici oggettivi.
Secondo la giurisprudenza federale, il carattere straordinario di un atto medico é un presupposto la cui realizzazione può essere ammessa soltanto in maniera restrittiva. È necessario che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l’atto medico si scosti considerevolmente dalla pratica corrente in medicina e che implichi così oggettivamente dei grossi rischi (SVR 1999 UV 9, p. 29 consid. 4a; DTF 121 V 38, consid. 1b; DTF 118 V 61 consid. 2b, 284 consid. 2b).
La cura di una malattia non dà diritto, di per sé, al versamento di prestazioni da parte dell’assicuratore-infortuni, tuttavia un errore di trattamento può - a titolo eccezionale - costituire un infortunio nel caso in cui ci si trovi confrontati a confusioni o a grossolani atti di imperizia o, ancora, ad un pregiudizio intenzionale, circa il quale nessuno contava né doveva contare. D’altro canto, l’indicazione per un intervento chirurgico non é criterio giuridico determinante per stabilire se un determinato atto medico risponda alla definizione legale d’infortunio (DTF 118 V 283).
Per rispondere alla domanda riguardante l’esistenza di un infortunio, ai sensi del diritto assicurativo, é irrilevante sapere se la violazione delle regole dell’arte di cui risponde il medico implichi una responsabilità (civile o di diritto pubblico). Analogo discorso vale nei riguardi di una eventuale sentenza penale che sanziona il comportamento del medico (RAMI 1993 U159, p. 33, consid. 2b).
In ossequio a questi principi, la giurisprudenza ha, ad esempio, ammesso l’esistenza di un infortunio in caso di confusione in materia di gruppi sanguigni o in materia d’agenti anestetici (DTFA 1961, p. 206, consid. 2a), in caso di un’accumulazione di errori in occasione di un’angiografia (consid. 4 e 5 non pubblicati della DTF 118 V 283) o durante un’anestesia (RAMI 1993 U 176, p. 201), oppure ancora se nel togliere un catetere introdotto nella vescica, il medico non verifica se esso è completo, di modo che un pezzo di notevole lunghezza è rimasto nel corpo del paziente (RAMI 2003 U 492, p. 371ss.).
Per contro, il TFA ne ha negato l’esistenza riguardo alla perforazione della sclerotica in occasione di un’iniezione subcorticale parabulbare (Estr. INSAI 1990, n. 1), trattandosi della scelta, assai discutibile, di una tecnica operatoria (RAMI 1988, U 36, p. 42) oppure in caso di lesione della base cranica anteriore, ciò che ha provocato un'emorragia a livello del cervello frontale, in occasione di un intervento operatorio nelle cavità nasali laterali (SVR 1999 UV 9, p. 27ss.).
Per una panoramica dei casi in cui il TFA ha ammesso, rispettivamente negato, l’esistenza di un fattore esterno straordinario, cfr. SVR 1999 succitata, consid. 4b, c..
Nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 407, p. 404ss., l’Alta Corte - a conferma della propria giurisprudenza - ha avuto modo di ribadire che soltanto eccezionalmente un atto medico può presentare le caratteristiche di un infortunio ai sensi di legge:
" Les recourants contestent toutefois la légalité de la jurisprudence précitée. Selon eux, la responsabilité médicale doit être définie de la même façon en droit des assurances sociales et en droit de la responsabilité civile.
… La critique des recourants repose apparemment sur une confusion entre l'assurance des accidents non professionnels et celle de la responsabilité civile. En effet, au risque de faire jouer à l'assurance des accidents non professionnels le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales, ce qui serait contraire à la loi (art. 41 sv. LAA), on ne saurait considérer que des gestes médicaux inappropriés, voire en partie contraires aux règles de l'art, tels qu'ils paraissent s'être produits en l'occurrence, réunissent les critères d'un événement accidentel au sens de la jurisprudence.
En réalité, les recourants voudraient obtenir une modification de la jurisprudence en la matière, à savoir que l'exigence d'un acte médical s'écartant considérablement de la pratique médicale courante soit abandonnée et que toute faute du médecin soit considérée comme un événement extraordinaire. Toutefois, les conditions d'un tel revirement de jurisprudence ne sont pas remplies (ATF 125 I 471, 124 V 387 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi ATF 126 V 40 consid. 5a)."
(RAMI succitata, p. 405s., consid. 9a, b)
In un’altra sentenza del 24 gennaio 2002 nella causa C., U 284/01, pubblicata in RDAT II-2002, n. 90, p. 336, il TFA – a conferma della pronunzia di questo Tribunale – ha negato l’esistenza di un infortunio nel caso di una lesione del nervo alveolare inferiore causata da un dentista, nell’ambito di un intervento di estrazione di un dente del giudizio inferiore incluso, argomentando:
" Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte ritiene di dover aderire integralmente alla tesi esposta dal Tribunale di prima istanza. In effetti da un attento esame delle attestazioni peritali riassunte al considerando precedente si deve concludere che l’errore medico commesso dal dott. X. non può essere considerato quale fattore esterno straordinario ai sensi della giurisprudenza. In proposito va rilevato che se in concreto è incontestato che il medico ha violato il proprio obbligo di diligenza, omettendo di porre in atto tutti gli accertamenti diagnostici necessari, il caso esaminato non è paragonabile né quindi parificabile, per gravità, a quelli già esaminati da questa Corte e menzionati al consid. 3c, non potendo l’omissione medica essere assunta quale atto di grossolana e straordinaria imperizia. Come indicato dalla Corte cantonale se è vero, da un lato, che in alcuni casi esiste un rischio accresciuto di lesione del nervo, è pur vero che questo rischio esiste di principio in ogni estrazione del dente del giudizio, anche se esso non risulta malposizionato. Inoltre è senz’altro provato, alla luce delle dichiarazioni dei periti, che l’atto medico in esame si scosta dalla pratica medica corrente, non tuttavia in maniera considerevole, come preteso dalla giurisprudenza federale. In effetti, il dentista non ha totalmente omesso di effettuare i necessari provvedimenti diagnostici, bensì di eseguire un esame supplementare più approfondito in tal senso. Egli ha quindi solo in parte agito contro le regole dell’arte e la prassi corrente. Tale agire non permette di considerare l’atto quale imperizia grossolana e straordinaria (in proposito si veda RAMI 2000 no. U 407 consid. 9b e considerandi 7e-f non pubblicati, U 225/99). Infine non ci si trova neppure confrontati con un cumulo di errori medici."
(STFA succitata, consid. 5)
2.6. Il TCA deve, innanzitutto, ricostruire con precisione quel che accadde all’insorgente in data 5 gennaio 2001.
Quel giorno RI 1 si è sottoposta ad un intervento chirurgico di varicectomia alla gamba sinistra presso __________ (cfr. doc. 4).
In questo contesto, il dott. __________, Capo-clinica presso il Servizio di anestesiologia, le ha praticato una anestesia spinale a livello di L3/L4.
Sul protocollo ufficiale dell’anestesia, stilato dal citato sanitario, risulta la seguente annotazione:
" Attenzione: quando raggiunto con l’ago spinale lo spazio subaracnoidale, purtroppo la paziente fece un brusco movimento, perciò accusava per un momento un dolore acuto nel piede sin. (…)."
(protocollo accluso al doc. 43)
Analoghe indicazioni si ritrovano nella dichiarazione 5 gennaio 2001 dello stesso dott. __________:
" Per l’intervento è stata scelta l’anestesia spinale, perché la paziente voleva evitare una anestesia generale a causa della sua epatite C della quale soffre inoltre; malgrado il fatto che ha “una paura enorme di iniezioni”. – Purtroppo questo fatto diventava di importanza perché dopo una puntura semplice la paziente faceva un brusco movimento e l’ago spinale che era in questo momento sempre in posizione causava una irritazione radicolare sulla pianta del piede sin.
La punzione spinale è stata eseguita sulla altezza L3/L4.
L’intervento stesso procedeva lo stesso indisturbato.
(…)."
(doc. 2)
A causa della persistenza di disturbi di tipo neuroalgiforme interessanti la regione lombo-sacrale con irradiazione all’arto inferiore sinistro, l’assicurata è entrata in cura, a far tempo dal 17 gennaio 2001, presso il __________.
Per quanto qui di interesse, il dott. __________, Capo-clinica, ha affermato che, citiamo:
" questi dolori sono insorti in seguito ad una punzione lombare all’altezza di L3-L4 eseguita in data 05.01.2001 nell’ambito dell’anestesia spinale prima di un intervento di varicectomia all’arto inferiore sin. Dopo introduzione dell’ago (una volta raggiunto lo spazio subaracnoidale) la paziente eseguiva (secondo il rapporto di anestesia) un movimento brusco e la p. presentava un forte dolore lombare associato a sensazione di bruciore plantare al piede sin (secondo l’anamnesi della paziente il suo movimento brusco fu reattivo ad un dolore lombare associato ad una scarica dolorosa con carattere elettrizzante all’arto inferiore sin.)."
(doc. 7, p. 1)
Queste, d’altra parte, le sue conclusioni a proposito l’origine del danno lamentato dalla ricorrente:
" Si tratta quindi di una radiculopatia S1 sin – moderatamente deficitaria sul piano sensitivo e dei riflessi, senza deficit motorio, molto algica – molto probabilmente su lesione di questa radice secondariamente all’anestesia spinale eseguita il 05.01.2001.
Tenuto conto del tipo di insorgenza, dell’evoluzione e del risultato della RM lombare (normale) si tratta di una lesione radicolare diretta, di natura meccanica, piuttosto che di una radiculopatia di tipo tossico-medicamentoso. In letteratura si descrivono nel 0.8-0.02% delle anestesie spinali sindromi radicolari, in ca 1/3 dei casi di natura traumatica-meccanica diretta (ma il meccanismo preciso della lesione resta in genere sconosciuto)."
(doc. 7, p. 2)
Fra gli atti di causa figura un manoscritto, datato 26 febbraio 2001 ed indirizzato a RI 1, del dott. __________, il cui tenore è il seguente:
" … con questa lettera io vorrei quale anestesista che ha causato il 5 I 2001 durante l’anestesia spinale il danno al suo nervo, mettermi in contatto con lei.
Vorrei comunicarle che da allora io penso ogni giorno durante il lavoro a lei e mi desidero sempre che il nervo ferito dall’ago reinizierà a funzionare normalmente, vuol dire che i dolori scompariranno!.
Che la complicazione relativamente rara si manifestò esattamente a lei, è per me una causa di continua preoccupazione e di compassione.
Forse lei è sorpresa che il neurologo esegue tutta la cura, però solo lui ha la vista d’insieme per poter scegliere un medicamento utile che può ricevere anche una paziente con una epatite C cronica, come lei, senza nuove complicazioni pericolose.
Io desidero tanto che dopo il terzo mese dall’operazione sarà riconoscibile finalmente un miglioramento!
Del resto, io ho intanto 53 anni e sono anestesista dal 1975. lei era durante questo periodo la terza paziente alla quale avevo causato lo stesso danno. Nei due pazienti precedenti si manifestò dopo tre lunghi mesi un miglioramento e mi auguro lo stesso anche per lei!
(…)."
(doc. 24)
Il citato anestesista si è nuovamente rivolto all’assicurata nel corso del mese di giugno 2003, dopo che aveva dimissionato dall’__________:
" (…).
Costantemente valida rimane anche a più di due anni dal sinistro la mia dichiarazione del 26.02.2001 nella quale formulò una chiara ammissione di colpa propria per l’accaduto. Avrei dovuto scegliere per la Signora RI 1, malgrado la presenza di una epatite C, una anestesia generale perché durante la mia visita preoperatoria che durava 5 minuti, la paziente mi diceva che “teme tanto qualsiasi tipo di iniezione”. Dopo una discussione di alcuni minuti siano arrivati lo stesso alla decisione di scegliere una anestesia spinale perché abbiamo considerato una anestesia generale come troppo pericolosa per una paziente con una epatite C (riattivazione dell’epatite).
Questa decisione si rivelò più tardi come sbagliata perché durante la punzione spinale che per sé stessa non era difficile, è venuto a questo movimento brusco della paziente, perché l’ago è venuto in contatto con un nervo. Qualsiasi contatto è molto doloroso per il paziente e segue quasi sempre un movimento brusco da parte dei pazienti, però avevo eseguito l’iniezione della paziente un po’ troppo velocemente e quindi il danno è diventato più grave del solito per la paziente. Questo fatto considero come un secondo errore da parte mia colpevole per il danno permanente. Un protocollo di questa visita e conversazione preoperatoria non esiste perché il 05.01.2001 non era ancora usanza nostra di protocollare il contenuto di tutte le nostre visite e conversazioni."
(doc. 44)
Da notare che quanto dichiarato dal dott. __________ a proposito del contenuto del colloquio pre-operatorio, trova sostanziale conferma nel memoriale che l’assicurata ha stilato il 19 febbraio 2001 all’attenzione del Servizio di anestesiologia dell’__________:
" (…).
Vorrei qui di seguito riassumervi l’esatta versione dei fatti riguardante quanto accaduto al momento dell’esecuzione dell’anestesia.
Durante il colloquio con il dott. __________ venivo messa al corrente dei principali vantaggi/svantaggi che comportavano i diversi metodi di anestesia (generale o locoregionale).
Da parte mia, gli comunico che a causa della mia epatite C preferirei non eseguire “la totale”. L’anestesista non è a conoscenza del fatto (la cosa mi stupisce parecchio), forse si sarà dimenticato di dare un’occhiata al formulario (giallo) che mi era stato consegnato assieme al “foglio informativo per i pazienti” e da me redatto e consegnato al dott. __________ ancora nel mese di dicembre.
Comunico inoltre al dott. __________ la mia paura enorme delle iniezioni. Egli mi informa che comunque nel punto dove verrà inserito l’ago sarà eseguita un’anestesia locale, oltre a ciò il fatto di essere molto magra (ca 45 kg) era un vantaggio e che non si ponevano particolari problemi. Decidiamo per la “locoregionale”.
Mi viene somministrato a questo punto un sedativo per endovena e vengo fatta accomodare sul lettino. Dopo alcuni minuti ne accuso l’effetto e da questo momento in poi non ricordo molto bene il succedere degli eventi (sicuramente a causa di questo sedativo) fino al punto dove accuso un lancinante dolore a partire dal punto dove viene somministrata l’anestesia al gluteo fino alla punta del piede sinistro. Questo dolore mi causava un movimento involontario della gamba."
(doc. Q)
Dall’incarto che questa Corte ha richiamato dalla __________ – assicuratore RC dell’__________ - emerge, fra le altre cose, che le parti si sono accordate bonalmente per un indennizzo di 170'000.— franchi, posto che, citiamo: “l’errore clinico risulta acquisito; ciò anche in seguito alle ammissioni fornite dallo stesso medico anestesista coinvolto in questa faccenda” (lettera 7.7.2002 della __________ all’__________).
Nel medesimo incarto vi è pure un rapporto, datato 1° marzo 2001, che il dott. __________, Primario di anestesiologia, ha presentato all’allora direttore amministrativo dell’__________, rapporto il cui contenuto è il seguente, citiamo:
" Le complicanze descritte per una anestesia sia essa generale, subaracnoidea o di altro tipo sono molteplici, ma per fortuna estremamente rare.
Tra queste complicanze, anche se statisticamente molto poco frequente, è descritta quella incorsa alla sig.ra RI 1 nel corso dell’anestesia spinale effettuata dal Dr. med. FMH __________, Capoclinica di anestesia."
(rapporto 1.3.2001 del dott. __________ al dir. __________)
2.7. In esito alle considerazioni che precedono, valutate le prove secondo il consueto criterio della verosimiglianza preponderante, il TCA ritiene che la dinamica dell’evento in discussione sia quella descritta dal dott. __________ nel suo scritto del 17 giugno 2003 (cfr. doc. 44).
In particolare, è altamente verosimile che il brusco movimento compiuto dalla ricorrente sia da ricondurre al dolore provocato dal contatto dell’ago con il nervo e non - come invece preteso dall’assicuratore LAINF (cfr. VII; p. 5s. “Qualora la ricorrente avesse normalmente reagito alla punzione non si sarebbe verificato alcun danno: è infatti bene precisare che la lesione subita è da ricondurre unicamente al comprovato brusco movimento commesso dalla ricorrente al momento della punzione, che è stato improvviso da sorprendere l’anestesista, il quale in condizioni “normali” non avrebbe certamente provocato la lesione!”) - ad una abnorme reazione dell’assicurata, determinata dalla dichiarata grande paura nei confronti di qualsiasi tipo di iniezione.
Del resto, la tesi difesa dalla CO 1 si rivela poco plausibile per almeno due ragioni.
In primo luogo, poiché l’assicurata, al momento in cui è stata eseguita l’anestesia spinale, si trovava sotto l’effetto di un sedativo (cfr. doc. Q: “Mi viene somministrato a questo punto un sedativo per endovena e vengo fatta accomodare sul lettino. Dopo alcuni minuti ne accuso l’effetto e da questo momento in poi non ricordo molto bene il succedere degli eventi (sicuramente a causa di questo sedativo) …”).
In secondo luogo, poiché il punto in cui è stata praticata l’anestesia spinale era stato preliminarmente anestetizzato (cfr. doc. Q: “Comunico inoltre al dott. __________ la mia paura enorme delle iniezioni. Egli mi informa che comunque nel punto dove verrà inserito l’ago sarà eseguita un’anestesia locale, …” – la sottolineatura è del redattore).
2.8. RI 1 sostiene, da parte sua, di essere rimasta vittima di un infortunio giusta l’art. 9 cpv. 1 OAINF, ritenuto che il dott. __________ avrebbe commesso un errore in relazione sia alla scelta del tipo di anestesia da praticare, che all’esecuzione materiale della punzione (cfr., ad esempio, XXIII, p. 3: “In concreto pertanto il dr. __________ nell’ambito della sua ulteriore comunicazione e precisazione alla stessa CO 1, conferma la sua responsabilità e indica a chiare lettere quanto grossolano sia stato il suo errore. Si è trattato infatti non solo di un errore di valutazione, in particolare scegliere a torto un’anestesia spinale in luogo di un’anestesia generale. Vi è da aggiungere il fatto che il medico ammette di avere eseguito la punzione troppo velocemente, di avere pertanto toccato il nervo della paziente, ciò che secondo lo stesso medico è molto doloroso e d’abitudine provoca un movimento brusco della paziente stessa” – la sottolineatura è del redattore).
Per quanto riguarda il primo argomento - ossia l’aver ritenuto medicalmente indicata l’anestesia spinale in luogo di quella generale – questa Corte rileva che, così come già indicato al considerando 2.5., nella DTF 118 V 283ss. (= RAMI 1993 U 159, p. 32ss.), il TFA ha stabilito che l’indicazione di un determinato provvedimento sanitario non è criterio giuridico determinante per stabilire se un atto medico risponda alla definizione legale di infortunio. In questo contesto, rilevante è l’esecuzione in quanto tale dell’atto medico:
" Der Auffassung der Anstalt ist beizupflichten. Damit eine medizinische Massnahme als ungewöhnlicher äusserer Faktor qualifiziert werden kann, muss praxisgemäss ihre Vornahme unter den gegebenen Umständen vom medizinisch Üblichen ganz erheblich abweichen (Erw. 2b). Entscheidend ist mithin, ob der Eingriff als solcher das Begriffsmerkmal der Aussergewöhnlichkeit erfüllt. Dagegen kommt der Indikation (dem "Angezeigtsein") in diesem Zusammenhang weder für sich allein noch im Verein mit anderen Umständen (wie ärztliche Fehlleistungen bei der Durchführung der Massnahme) irgendwelche Bedeutung zu. Bei der Indikation handelt es sich nicht um einen äusseren Faktor, sondern lediglich um den - auf vorgängigen ärztlichen Abklärungen und Erkenntnissen beruhenden - Grund, im Einzelfall ein bestimmtes diagnostisches oder therapeutisches Verfahren zur Anwendung zu bringen. Erweist sich die Indikation für einen im Rahmen der Krankheitsbehandlung erfolgten Eingriff im nachhinein als falsch, liegt eine blosse Fehlbehandlung vor. Hierfür hat der Unfallversicherer nicht aufzukommen, es sei denn, die (nicht indizierte) Vorkehr selber überschreite die Schwelle der Aussergewöhnlichkeit."
(DTF succitata, consid. 3b)
Al proposito, si veda pure A. Largier, Schädigende medizinische Behandlung als Unfall, Zurigo 2002, p. 142.
A titolo abbondanziale, occorre considerare che nella scelta del tipo di anestesia da praticare alla ricorrente, ha comunque pesato il fatto che la patologia di cui essa è affetta (un’epatite C) sconsigliava l’esecuzione di quella generale (cfr. doc. 44: “Dopo una discussione di alcuni minuti siano arrivati lo stesso alla decisione di scegliere una anestesia spinale perché abbiamo considerato una anestesia generale come troppo pericolosa per una paziente con una epatite C (riattivazione dell’epatite)”).
2.9. Per quanto concerne invece il preteso errore commesso dal dott. __________ nell’esecuzione concreta dell’iniezione, il TCA osserva quanto segue.
La nostra Corte federale, nel passato, ha avuto occasione di giudicare delle fattispecie che presentano delle similitudini con quella ora sub judice.
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1988 U 36, p. 42ss., il TFA ha negato l'esistenza di un infortunio ex art. 9 cpv. 1 OAINF, trattandosi di una broncoscopia - considerata altamente discutibile tanto da un punto di vista dell'indicazione quanto da quello della tecnica operatoria utilizzata - con perforazione dell'arteria polmonare, affermando quanto segue:
" (…).
Deswegen erfüllt aber der Eingriff das Merkmal der Aussergewöhnlichkeit nicht; denn dazu bedürfte es schädigender Einwirkungen, die derart weit ausserhalb der Risiken liegen, welche medizinischen oder chirurgischen Massnahmen normalerweise innewohnen, das niemand im voraus ernsthaft damit zu rechnen braucht (EVGE 1961 S. 205 unter f.). Eine solche Ungewöhnlichkeit des operativen Eingriffs ist durch die Expertise des Prof. N. nicht erstellt. Ein versicherter Unfall im Sinne der geltenden Rechtsprechung liegt demnach nicht vor."
(RAMI succitata, p. 49)
L’Alta Corte ha parimenti negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario, trattandosi della lesione di nervi della mano nel corso di un'operazione su tessuto cicatriziale, la cui anatomia era stata modificata da molteplici interventi anteriori:
" (…).
On l'espèce, on ne peut pas dire que l'intervention pratiquée le 9 septembre 1992 s'écartait considérablement de la pratique courante. Selon la lettre de l'Hôpital cantonal universitaire au mandataire de la recourante, du 30 avril 1993, l'intervention consistant à provoquer l'extension de la peau saine pour remplacer une peau cicatricielle est certes une technique relativement récente dans le domaine de la chirurgie de la main (elle est en revanche couramment appliquée dans le domaine de la chirurgie esthétique). Mais la lésion de deux nerfs s'est produite, en l'espèce, au cours d'un acte chirurgical qui n'avait en soi rien d'exceptionnel, savoir l'excision de la peau cicatricielle.
(…).
En fait, comme cela ressort du rapport d'expertise du professeur B., le professeur X a omis de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la préparation du nerf médian, alors qu'il savait, pour avoir déjà opéré plusieurs fois la patiente, qu'il pouvait y avoir "d'importants remaniements adhérentiels et un déplacement possible du nerf". L'expert ajoute que le professeur X, expérimenté dans la chirurgie du système nerveux périphérique et habitué à pratiquer des neurolyses cicatricielles (soit la libération chirurgicale d'un nerf comprimé par des lésions), devait savoir que, dans de telles circonstances, le nerf doit être repéré au niveau du tissu sain et être préparé en direction de la zone cicatricielle, de manière à éviter une lésion importante. Ces conclusions rejoignent celles du docteur M., pour lequel la section des deux nerfs en cause devait être envisagée eu égard à la complexité de la situation locale qui existait depuis des années et qui était connue de l'opérateur.
Que l'atteinte à la santé subie par la recourante soit attribuable à une absence de précautions qui s'imposaient à un opérateur chevronné, connaissant parfaitement bien, de surcroît, le passé médical de la patiente, est indéniable sur le vu de ces avis médicaux. Pour autant, ce manque de précautions ne saurait être considéré comme résultant d'une confusion ou d'une méprise grossière et extraordinaire. Pareille conclusion ne peut pas être déduite des deux rapports susmentionnés. La lésion d'un nerf, lors d'actes opératoires, est un risque, certes minime au dire du professeur B., mais qui peut se réaliser, fortuitement ou à la suite d'un geste simplement maladroit."
(DTF 121 V 39s. = RAMI 1995 U 217, p. 95ss. = SVR 1996 UV 44, p. 137s.)
Il TFA è giunto ad un'analoga conclusione in una sentenza del 9 luglio 1997 nella causa L., U173/96 - parzialmente pubblicata in SJ 1998, p. 430 - concernente una fattispecie in cui un assicurato, sottoposto ad operazione chirurgica di ernia inguinale, ha riportato il sezionamento della vena epigastrica al suo imbocco nella vena femorale:
" (…).
qu'en l'espèce, les éléments figurant au dossier établissent que le recourant, lors d'une opération chirurgicale, a subi un sectionnement tangentiel de la veine épigastrique à son abouchement sur la veine fémorale, suivi d'une hémostase et d'une ligature de l'artère épigastrique;
que l'acte médical accompli en l'occurrence par le chirurgien ne s'écarte pas de la pratique courante en médecine pour le traitement d'une hernie inguinale;
que le sectionnement de la veine épigastrique, s'il semble bien résulter d'une erreur ou d'une maladresse de l'opérateur, ne saurait toutefois être considéré comme la conséquence d'une confusion ou d'une méprise grossière et extraordinaire;
que le fait de sectionner involontairement une veine, compte tenu de l'intervention chirurgicale pratiquée en l'espèce, est une erreur de traitement qui pouvait ou devait être envisagée, et qui fut d'ailleurs immédiatement traitée, sans qu'il subsiste de séquelles organiques, aux dires des médecins appelés à se prononcer sur le cas du recourant;
qu'une complication de ce genre, dans les circostances de l'espèce, ne représente donc pas un événement répondant à la notion juridique de l'accident."
(STFA succitata)
La Corte federale ha, per contro, riconosciuto l’esistenza di un fattore esterno straordinario nella fattispecie di cui alla RAMI 1993 U 176, p. 204ss., concernente un’assicurata, vittima di un arresto respiratorio con conseguente encefalopatia, alla quale, a titolo di anestesia, era stata iniettata troppo rapidamente per via intravenosa una dose eccessiva di una miscela di Pethidine e Diazepam:
" b) Dans le cas de l'intimée, il n'y a pas eu de confusion relative aux agents anesthésique (ATFA 1961 p. 206 ad consid. 2a, et les références), ni de faux médicament (comp. ATF 85 II 344).
Pour autant, contrairement à ce que semble croire la recourante, il n'est pas décisif de savoi si le docteur J. a été empêché par une circonstance extérieure imprévisible d'exécuter les actes médicaux qu'il avait décidé d'entreprendre.
En effet, du point de vue médical, il ressort clairement des renseignements communiqueés par l'expert S. - tels qu'ils figurent dans le jugement attaqué et dont la recourante ne conteste pas l'exactitude - que l'anesthésie n'a pas été effectuée selon les règle de l’art. Concrètement, le docteur J. a commis une faute médicale dans le choix de la technique d'anesthésie, entraînant un risque certain de dépression respiratoire chez la patiente. Il ne s'agissait donc pas d'un risque général de dépression respiratoire, mais du risque particulier que courait l'intimée, pour laquelle la dose du mélange de Péthidine/Diazépam était excessive, compte tenu de la situation bien précise dans laquelle elle se trouvait. De plus, les agents anesthésique ont été administrés sans attendre que les effets secondaires apparaissent et puissent être observés cliniquement. Ce sont là, du point de vue médical, autant de maladresse grossières et extraordinaires avec lesquelles l'intimée ne pouvait ni ne devait compter.
Il y a donc eu erreur de traitement (voir p. ex. RAMA 1993 n° U 159 p. 34 consid. 3b), consistant dans l'injection par voi intraveineuse d'une dose excessive d'un mélange de Péthidine/Diazépam.
Cela étant, les actes médicaux précités s'écartaient considérablement de la pratique courante en médecine et ils impliquaient objectivement de gros risques, dans la mesure où ils exposaient l'intimée à un risque certain de dépression respiratoire, risque imputable au surdosage "relatif" dudit mélange d'agents anasthésiques."
(RAMI succitata)
Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che il dott. __________, nel praticare un’anestesia spinale alla ricorrente - eseguita, come da lui stesso ammesso, un po’ troppo velocemente (cfr. doc. 44) – ha toccato con l’ago una radice nervosa, ciò che ha causato un movimento brusco della gamba e, in ultima analisi, la lesione radicolare di cui l’assicurata è portatrice.
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte è dell’opinione che se il fatto di aver colpito con l’ago la radice nervosa è senz’altro il risultato di un errore oppure di un’imperizia dell’anestesista (ciò che ha peraltro implicato la responsabilità civile dell’ente pubblico in base alle norme della LResp), alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, tale agire non consente di considerare l’atto quale imperizia grossolana e straordinaria.
La presente fattispecie si distingue in particolare da quella di cui alla RAMI 1993 summenzionata, nella quale il sanitario in questione aveva commesso un cumulo di errori, nel senso che all’assicurata era stata iniettata una dose eccessiva della miscela di farmaci (tenuto conto dello stato in cui essa versava) e, inoltre, che i farmaci le erano stati somministrati troppo velocemente, senza attendere l’apparizione degli effetti secondari e la loro osservazione clinica.
D’altro canto, a detta dei dottori __________, neurologo, e __________, anestesista, con la nota lesione della radice nervosa sopravvenuta nel corso dell’anestesia spinale del 5 gennaio 2001, si è realizzato un rischio conosciuto, seppur raro, in caso d’esecuzione di tale atto medico (cfr. doc. 7: “In letteratura si descrivono nel 0.8-0.02% delle anestesie spinali sindromi radicolari, in ca 1/3 dei casi di natura traumatica-meccanica diretta (ma il meccanismo preciso della lesione resta in genere sconosciuto)” e rapporto 1.3.2001 del dott. __________ presente nell’inc. della __________: “Tra queste complicanze, anche se statisticamente molto poco frequente, è descritta quella incorsa alla sig.ra RI 1 nel corso dell’anestesia spinale effettuata dal Dr. med. FMH __________, …”).
2.10. Con la propria impugnativa, l’assicurata rimprovera inoltre al dott. __________ di non averla adeguatamente informata circa i rischi connessi ad una anestesia spinale, ciò che implica, sempre secondo la ricorrente, citiamo: “la responsabilità grave del medico indipendentemente dall’errore di trattamento” (cfr. I, p. 5).
Questo Tribunale può esimersi dall’esaminare se, preliminarmente all’intervento operatorio, RI 1 è o meno stata debitamente informata a proposito, in particolare, dei rischi insiti nell’esecuzione di un’anestesia spinale, in quanto la problematica dell’obbligo di informare, rispettivamente, del consenso informato, è rilevante dal punto di vista della responsabilità civile (cfr., su questo tema, A. Largier, op. cit., p. 127ss.), ma non in relazione alla questione a sapere se un determinato atto medico è costitutivo di un infortunio ai sensi di legge.
È qui utile ripetere che, secondo la giurisprudenza del TFA, decisiva è soltanto l’esecuzione in quanto tale del provvedimento sanitario, il quale deve scostarsi considerevolmente dalla pratica corrente in medicina (cfr. DTF 118 V 283ss.).
2.11. In esito alle considerazioni che precedono e sulla scorta della giurisprudenza federale estremamente restrittiva, il TCA deve concludere che la complicazione incorsa alla ricorrente non è costitutiva di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti