Raccomandata |
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Incarto n.
mm/td |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione del 20 ottobre 2003 emanata da |
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CO1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 dicembre 2001, RI1 - all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO1 - è caduto ed ha battuto il ginocchio destro contro un sasso.
A seguito di questo evento, egli ha riportato una lesione al menisco mediale destro, sanata mediante meniscectomia artroscopica il 7 febbraio 2002 (cfr. doc. 8 - inc. CO1 1).
L'Istituto assicuratore ha assunto il caso ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Il 16 novembre 2002 RI1 è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: mentre saliva le scale di casa ha compiuto un passo falso ed è caduto in avanti urtando il ginocchio sinistro contro lo spigolo di uno scalino.
Accertamenti successivamente predisposti hanno consentito di accertare la presenza di una rottura del menisco mediale di ambedue le ginocchia.
Nel corso del mese di febbraio 2003, l'assicurato è quindi stato sottoposto ad interventi artroscopici di meniscectomia bilateralmente (cfr. doc. 17 - inc. CO1 2).
L'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente ad entrambi i danni alla salute.
1.3. Con decisione formale del 26 maggio 2003, l'Istituto assicuratore ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 10 giugno 2003, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità naturale fra i disturbi alle ginocchia e gli eventi traumatici assicurati (cfr. doc. 27 - inc. CO1 2).
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 72 - inc. CO1 1), l'assicuratore LAINF ha rilasciato, il 10 settembre 2003, una nuova decisione formale in sostituzione di quella datata 26 maggio 2003, mediante la quale, lasciata aperta la questione della causalità, ha sospeso il diritto alle prestazioni sanitarie ed all'indennità giornaliera a contare dal 10 giugno 2003, siccome da ulteriori misure terapeutiche non vi era più da attendersi sostanziali miglioramenti delle condizioni di salute dell'assicurato (cfr. doc. 90 - inc. CO1 1).
In data 20 ottobre 2003, l'CO1 ha confermato il contenuto della decisione formale del 10 settembre 2003 (cfr. doc. 93 - inc. CO1 1).
1.4. Con tempestivo ricorso del 19 gennaio 2004, l'assicurato, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'CO1 venga condannato a riconoscergli ulteriori prestazioni a decorrere dal 10 giugno 2003, argomentando:
" La CO1 nega le prestazioni ritenendo l'assicurato abile al lavoro in misura completa: essa in particolare fa riferimento ai rapporti 20 maggio 2003 del Dr. __________, 4 agosto 2003 del Dr. __________ e 28 agosto 2003 del Dr. __________. Sta comunque il fatto che l'assicurato, per i postumi degli infortuni, non può più esercitare il proprio lavoro di muratore, come ben risulta anche dalla dichiarazione 13 giugno 2003 della ditta __________, impresa costruzioni di __________, né è in grado di svolgere attività di tipo leggere: al momento non guida nemmeno l'automobile per le difficoltà che gli impediscono di spingere i pedali.
Il suo medico curante ha attestato un peggioramento e l'assicurato ha avviato una procedura per l'ottenimento di prestazioni AI. In quest'ambito si segnala che egli è stato visitato dal Dr. __________ __________, precisamente il 12 dicembre u.s. e lo stesso specialista rassegnerà il proprio rapporto all'AI prossimamente.
La situazione è tale per cui non solo non appare estinto il nesso di causalità, ma vi è un'inabilità lavorativa legata ai postumi dell'infortunio. Per questo aspetto si fa anche riferimento alla cartella clinica del Dr. __________, dalla quale risulta che l'assicurato potrebbe essere occupato almeno nella misura del 50 % in qualità di muratore, facendo capo all'altro 50 % alla disoccupazione. Per quanto già sopra esposto, in particolare richiamata la dichiarazione della ditta __________, si rileva come, dopo un tentativo di ripresa lavorativa messo in atto dall'assicurato, egli sia stato giudicato inabile a svolgere l'attività di muratore.
D'altra parte, anche il Dr. __________, il 30 settembre 2003, pur dichiarandosi concorde con la CO1 assumendo che: "Personalmente concordo con la CO1 in quanto gli attuali disturbi mal si correlano con lo stato dopo gli infortuni subiti e i reperti artroscopici. " (cfr. cartella clinica, pag. 2), concludeva, demotivando così tutte le affermate certezze della CO1 che: "In caso di contestazione comunque consiglierei sicuramente una perizia neutrale." (cfr. cartella clinica, pag. 2, in fine).
Proprio in considerazione dello scopo della procedura di opposizione, la CO1 avrebbe dovuto, sulla scorta di quest'ultima considerazione e tenendo conto degli importanti impedimenti che si ravvisano dalla lettura degli atti medici, sottoporre l'assicurato ad una perizia specialistica. Non averlo fatto, rende la decisione su opposizione criticabile anche per questo aspetto e cioè per aver chiuso il caso traendo delle conclusioni su un'istruttoria non adeguata alle circostanze"
(I).
1.5. L'CO1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.6. In data 6 febbraio 2004, l'assicurato ha prodotto la perizia che la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha allestito il 22 dicembre 2003 per conto dell'URC di __________ (cfr. VI + allegato).
Questo documento è stato trasmesso per conoscenza all'assicuratore convenuto (cfr. VII e VIII).
1.7. In corso di causa, il TCA ha richiamato dall'Ufficio AI l'intero incarto del ricorrente (X e XI + allegati).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è la sospensione del diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal mese di giugno 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alla cura medica ed all'indennità giornaliera a far tempo dal 10 giugno 2003.
2.4. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Nella concreta evenienza, con la decisione formale del 10 settembre 2003, confermata in sede di opposizione, l'assicuratore infortuni convenuto ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 10 giugno 2003, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di salute dell'insorgente (cfr. doc. 90).
Secondo questa Corte tale decisione trova piena conferma nella documentazione medica presente all'inserto.
In effetti, già il medico curante dell'assicurato, dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, in occasione della consultazione del 5 giugno 2003, ha affermato che, citiamo: "dal punto di vista medico, penso che a parte qualche saltuaria seduta di fisioterapia o medicamenti anti-infiammatori non si possa ottenere un sostanziale miglioramento con ulteriori trattamenti" (cfr. doc. 82 - la sottolineatura è del redattore).
Un analogo parere è stato espresso dal dott. __________, anch'egli spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso la Divisione medica di __________, il quale ha addirittura considerato controproducente l'applicazione di ulteriori provvedimenti sanitari:
" Ich habe alle Akten, Röntgenbilder und auch die beiliegende Videokassette vom 13.2.03 (Datum des Eingriffes, der eine Arthroskopie beider Kniegelenke zeigt mit den entsprechenden therapeutischen Verrichtung an beiden Menisken links sowie medial rechts) angeschaut und gelange in der Folge zur Auffassung, dass nach den letztgenannten Eingriffen die Situation in beiden Kniegelenken sich gut darstellt und deshalb eine weitere Abklärungsrunde bei anderen Spezialisten unnötig ist, ja sogar kontraproduktiv, in dem es höchstens die Angelegenheit verlängert und den Patienten allenfalls noch zusätzlich verstärkt morbifiziert. Im Prinzip kann ich der Auffassung des Kreisarztes vom 4.8.03 beipflichten, nicht nur dass keine Massnahmen mehr nötig sind, sondern dass der Patient auch zumutbarerweise als voll arbeitsfähig gelten darf"
(doc. 89).
Del resto, neppure dall'incarto che il TCA ha richiamato dall'Ufficio AI, in particolare dal referto peritale 4 maggio 2004 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, emerge che un'ulteriore cura medica sarebbe suscettibile di migliorare in maniera sostanziale lo stato di salute dell'assicurato (cfr. X e XI 2).
In queste condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'Istituto assicuratore convenuto era senz'altro legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 10 giugno 2003.
Può rimanere aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI1, poiché, come detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione delle sue condizioni di salute.
2.6. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 4).
2.6.1. Come già
indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA
(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.
SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23
ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,
K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
" 2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.6.2. In concreto, a prescindere dal quesito a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato; l'infondatezza del ricorso del 19 gennaio 2004 risultava in effetti evidente.
All'avv. __________ non poteva sfuggire che l'estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata, in particolare di quello all'indennità giornaliera, era giustificata, in primo luogo, dalla stabilizzazione delle condizioni di salute dell'insorgente e, d'altra parte, che tale stabilizzazione risultava accertata in maniera sufficientemente affidabile grazie alla documentazione medica già presente agli atti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti