Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.53

 

rs/td

Lugano

19 gennaio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1 aprile 2004 emanata da

 

CO 1

rappr. da: avv. RA 2

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 28 marzo 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ in qualità di autista – è caduto da una ribalta, da un’altezza di circa 80 cm, mentre stava scaricando un camion, riportando una contusione dell’emitorace destro e del polso destro (cfr. doc. 013; 063; 064).

 

                                         Il caso è stato assunto da CO 1, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

 

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 17 febbraio 2004, ha negato il proprio obbligo contributivo a far tempo dal 1°

                                         aprile 2004. Secondo CO 1, per quanto concerne gli esiti traumatici a livello toracale e al polso/mano destra, non vi è inabilità lavorativa e non sussistono postumi. Inoltre da tale data il nesso di causalità con l’infortunio, anche a livello psichico, è da considerare estinto (cfr. doc. 002).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. IXbis), l’assicuratore infortuni, il 1° aprile 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 18 giugno 2004, l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la decisione su opposizione venga annullata e di essere riammesso al beneficio delle indennità per inabilità lavorativa e al pagamento delle cure mediche, osservando:

 

"  (…)

1.   Il riassunto dei fatti contenuto nella decisione impugnata è corretto ma incompleto.

 

2.   La decisione trascura infatti le psicoterapie e fisioterapie cui il ricorrente deve continuare a sottoporsi.

 

3.   Inoltre la decisione impugnata prescinde completamente dalla parallela e non coordinata procedura AI in corso.

 

4.   Secondo informazioni telefoniche assunte presso l'UAI, quest'ultimo avrebbe nel frattempo deciso la concessione di una rendita di invalidità totale per un periodo e successivamente parziale.

 

5.   La decisone dovrà però essere intimata dalla competente cassa di compensazione di Ginevra.

 

6.   II presente ricorso ha quindi carattere cautelativo, nel senso che potrebbe essere ritirato o oppure le domande potrebbe essere modificate in funzione della decisione Al.

 

7.   Questa premessa comporta importanti conseguenze nel merito, poiché la decisione trascura completamente di esaminare la perizia __________ del 17 dicembre 2003.

 

8.   Inoltre la decisione non tiene conto del fatto che il ricorrente deve tuttora sottoporsi a cure psicoterapeutiche e fisioterapeutiche delle quali ha chiesto il rimborso.

 

9.   E' vero che le due perizie psichiatriche agli atti, rilasciate a quattro giorni di distanza l'una dall'altra, non differiscono in modo sostanziale per quanto riguarda la diagnosi.

 

 

 

10. Il dottor __________, il 17 dicembre 2003, indica una Sindrome di

disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta e un Disturbo di personalità paranoide.

 

11. La dott. __________, il 15 dicembre 2003, indica una Sindrome di

disadattamento con disturbo misto delle emozioni e un Disturbo di personalità paranoide.

 

12.                                                                          La differenza sta nel disturbo della condotta, che oggettivamente sembra comunque riconoscibile anche al profano che abbia a incontrare il ricorrente.

 

13.                                                                          II dottor __________ non si occupa in modo precipuo delle cause, tuttavia indica: L'infortunio subito nel mese di marzo 2002 ha innescato (stress) nella organizzazione psichica del periziando una procedura di "liberazione" di eventi-traumi ...

 

14. La dott. __________ nega in conclusione un rapporto di causalità. Tuttavia nella precedente perizia del 23 giugno 2003 aveva indicato: L'infortunio risulta la goccia che fa traboccare il vaso troppo pieno, e diventa il fattore scatenante del travaso emotivo ....

 

15. Mentre che il 15 dicembre 2003 indica: Il disturbo di personalità di base condiziona evidentemente e purtroppo l'elaborazione dell'infortunio.

 

16. La dott. __________ dopo queste osservazioni non giustifica la rottura del nesso di casualità.

 

17. Le sue conclusioni non essendo giustificate appaiono quindi arbitrarie.

 

18. La stessa dott. __________ non indica delle constatazione oggettive, ma dice di aver negoziato la fine delle cure infortunistiche.

 

19. Tale modo di procedere non è sostenibile.

 

20. In realtà senza l'infortunio il ricorrente starebbe ancora tranquillamente facendo il suo lavoro presso la ditta __________.

 

21. Il ricorso (recte: il ricorrente) si riserva di produrre, in corso di procedura, ulteriori prove che attestano il suo attuale stato e le cure alle quali deve sottoporsi." (Doc. I)

 

                               1.4.   L’assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Il 12 ottobre 2004 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA due decisioni del 23 giugno 2004 dell’Ufficio AI di Ginevra per gli assicurati residenti all’estero - con cui all’assicurato è stata assegnata una rendita di invalidità intera dal 1° marzo 2003 al 31 marzo 2004 e una mezza rendita dal 1° aprile 2004 -, la decisione dell’8 luglio 2004 de CO 1 relativa alle prestazioni della previdenza professionale e delle fatture relative alle sedute di psicoterapia svoltesi dall’8 aprile al 13 settembre 2004 (cfr. doc. VII; B1-B6).

 

                               1.6.   Il doc. VII e i relativi allegati sono stati inviati per conoscenza a CO 1 con la facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni. L’istituto assicuratore convenuto è stato, inoltre, invitato a trasmettere l’opposizione interposta dall’assicurato il 18 marzo 2004 (cfr. doc. VIII).

 

                                         L’opposizione richiesta è pervenuta al TCA il 23 dicembre 2004 (cfr. doc. IXbis).

                                         L’avv. RA 2, rappresentante de CO 1 ha pure osservato che la documentazione presentata dall’assicurato (cfr. doc. B1-B6) conferma la decisione dell’assicuratore LAINF, poiché l’Ufficio AI ha riconosciuto una rendita fino al 31 marzo 2004 a seguito d’infortunio, mentre dal 1° aprile 2004 la rendita, ridotta al 50%, è stata riconosciuta per malattia (cfr. doc. IX)

 

                               1.7.   I doc. IX e IXbis sono stati inviati al patrocinatore dell’assicurato per conoscenza (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2004.

 

                               2.3.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

 

                                         Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per un eventuale obbligo a prestazioni dell’istituto assicuratore dopo il 1° aprile 2004 si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

 

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Le norme di procedura, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

                                         Per quanto attiene, invece, al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 1° aprile 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

                               2.5.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.6.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione, amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                               2.7.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.8.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

 

                            2.8.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

 

                            2.8.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

 

                            2.8.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                            2.8.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

 

                               2.9.   In concreto l’Istituto assicuratore convenuto, con decisione formale del 17 febbraio 2004, confermata dalla decisione su opposizione del 1° aprile 2004, ha negato il suo obbligo a versare prestazioni dopo il 31 marzo 2004, in quanto, relativamente agli esiti traumatici a livello del torace e del polso destro, non sussisterebbero postumi e non vi sarebbe inabilità lavorativa. Inoltre i disturbi psichici non sarebbe, in ogni caso, in relazione di casualità adeguata con l’infortunio del marzo 2002 (cfr. doc. 002; A).

 

                                         L’assicurato, dal canto suo, fa valere il diritto a prestazioni LAINF anche successivamente al 31 marzo 2004, in considerazione del fatto che egli deve continuare a sottoporsi a psicoterapia e fisioterapia (cfr. doc. I).

                                         Dalle tavole processuali si evincono, in effetti, diverse prescrizioni di cicli di fisioterapia. L’ultima risale al 22 gennaio 2004 e quale diagnosi indica “Esiti da fratture costali e contusioni del polso destro” (cfr. doc. 014 – 020).

                                         Per quanto riguarda la psicoterapia, sono state trasmesse al TCA delle fatture relative a sedute svoltesi dall’8 aprile al 13 settembre 2004 (cfr. doc. B3-B6).

 

                                         Il ricorrente, in particolare, ha contestato il rapporto della Dr. med. __________ del 15 dicembre 2003, in cui la psichiatra ha escluso la causalità naturale tra la problematica psichica di cui egli soffre e l’evento traumatico del marzo 2002. Tale valutazione, a mente dell’insorgente, contraddirebbe il referto del 23 giugno 2003 della stessa dottoressa e la perizia del Dr. med. __________ del 17 dicembre 2003, allestita per l’assicurazione invalidità

                                         Secondo l’assicurato i disturbi da lui accusati sono, invece, in relazione di causalità con l’infortunio del marzo 2002, visto che senza il sinistro sarebbe ancora attivo professionalmente presso la ditta __________ (cfr. doc. I).  

 

                                         Dalle tavole processuali risulta che effettivamente l’insorgente, successivamente all’evento traumatico del marzo 2002, ha accusato disturbi organici e psichici.

                                         Il TCA, dunque, esaminerà l’eventuale diritto a prestazioni dell’assicurato da entrambi i profili (cfr. DTF 116 V 159 segg.). CO 1 ha peraltro proceduto in tal senso (cfr. doc. 002; A).

 

                             2.10.   Affezioni somatiche

 

                          2.10.1.   Nel caso in esame l’assicurato il 28 marzo 2002, mentre stava scaricando un camion a __________ (__________), è caduto da una ribalta da un’altezza di circa 80 cm, riportando una contusione alla parte destra del torace e al polso destro (cfr. doc. 013; 063; 064).

 

                                         Più precisamente il Dr. med. __________ di __________, che ha visitato il ricorrente immediatamente dopo il sinistro, ha diagnosticato:

 

"  (...)

4.   Druckdolenz am rechten Rippenbogen. Druckdolenz am Handgelenk volar, radial.

      Röntgen:  Hand- und Handgelenk, keine ossären Läsionen.

                 Thorax, keine ossären Läsionen, kein Pneumthorax. Ultraschall Abdomen. unauffällig.

 

5.   Thoraxkontusion rechts, Handgelenkkontusion rechts." (Doc. 64)

 

                                         L’assicurato  è, poi, stato ospedalizzato ambulatorialmente presso il Pronto Soccorso dello __________ a __________.

                                         Dal relativo referto risulta:

 

"  Jetziges Leiden: Der Patient ist von ca. 80cm auf die rechte Seite gestürzt und hat sich dabei mit der rechten Hand aufgefangen. Er berichtet nun über rechtsseitige Thoraxschmerzen bei Expiration sowie Schmerzen im rechten Handgelenk und Basis des Os metacarpale I.

Befunde: Druckdolenz am rechten Rippenbogen. Druckdolenz am Handgelenk volar, radial.

Röntgen: Hand a. p. und schräg, Handgelenk a. p. und seitlich: keine ossären Läsionen. Thorax p. a. in Exspiration: keine ossären Läsionen, kein Pneumothorax.

Ultraschall Abdomen: Unauffällig

Diagnose: Thoraxkontusion re, Handgelenkskontusion re." (Doc. 63)

 

                                         Il medico curante dell’assicurato, Dr. med. __________, l’ha poi inviato dal Dr. med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.

                                         Questo specialista, il 7 maggio 2002, ha appurato che, nonostante 27 sedute di fisioterapia e l’assunzione di FANS, persisteva una sintomatologia dolorosa rilevante nella zona dell’emitorace destro e al polso destro. Egli ha pure constatato che i dolori toracali erano in parte respirodipendenti, che peggioravano secondo i movimenti del tronco e che l’assicurato non riusciva a sedersi sul fianco destro. Al polso sussistevano dolori secondo i movimenti e a tratti anche a riposo. Non erano, però, rilevabili rigonfiamenti locali e non si sarebbero manifestati  degli ematomi (cfr. doc. 060).

 

                                         Il 15 maggio 2002 è stata effettuata una scintigrafia ossea bifasica al torace e al polso destro, da cui sono emerse delle fratture seriali fresche nella V, VI, VII, VIII costola a destra e uno stato dopo contusione al polso destro, senza, tuttavia, segni di fratture nascoste (cfr. doc. 059).

 

                                         Il Dr. med. __________, vista la persistenza dei dolori al torace e al polso, il 28 giugno 2002, ha chiesto al Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, di visitare il ricorrente.

                                         Per quanto concerne il polso destro, il Dr. med. __________, il 15 luglio 2002, ha indicato che dall’anamnesi, dalla clinica e dalla radiologia convenzionale sembrava trattarsi semplicemente di una distorsione, ma che a seguito del referto della scintigrafia leggermente positivo, preferiva effettuare un’artrorisonanza magnetica, dapprima, per escludere o confermare la lesione del legamento scafolunare, secondariamente, per valutare se vi era un processo infiammatorio o al limite un ganglio nella capsula dorsale (cfr. doc. 050).

 

                                         L’artro-RM al polso destro, eseguita il 24 luglio 2002, non ha evidenziato una rottura del legamento scafolunato.

                                         Dal relativo referto si evince, in particolare, che:

 

"  Non si apprezza rottura del legamento scafolunato né del legamento luno triquetrale.

Vi è comunque passaggio di MdC dal compartimento radiocarpico alla fila di articolazioni intercarpiche rispettivamente carpo-metacarpiche, tramite un'insufficienza capsulare in corrispondenza dell'articolazione radio trapezioidea.

La cartilagine triangolare del carpo è integra.

Nei segmenti ossei esaminati non fratture radiologicamente criptiche o focolai contusivi.

Segnalo, collateralmente, un'estroflessione capsulare volare di circa 10 mm di diametro, tra pisiforome ed osso piramidale." (Doc. 49)

 

                                         L'assicurato, nel mese di agosto 2002, è stato visitato, su indicazione dell’assicuratore LAINF convenuto, dal Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale ha osservato:

 

"  (...)

E1)   SOGGETTIVAMENTE:

 

L'assicurato lamenta pochi disturbi all'emitorace destro, tuttavia avverte ancora dei dolori al polso destro e non ha forza.

 

 

E2)   OGGETTIVAMENTE:

 

Vi è ancora una lieve emitoracalgia destra e disturbi funzionali del polso destro. L'MRI del polso destro non mostra nessuna rottura del legamento scafolunato. Vi è una diminuzione della forza rozza del polso destro (...)." (Doc. 3)

 

                                         Inoltre il Dr. med. __________ ha precisato che, a quel momento, sussisteva ancora un nesso di causalità con l’infortunio del 28 marzo 2002 e che lo status quo ante non era ancora stato raggiunto (cfr. doc. 003 pag. 3).

 

                                         Il 6 agosto 2002 il Dr. med. __________ ha effettuato un’artroscopia al polso destro dell’insorgente, che ha mostrato unicamente una lassità legamentare con zone cicatriziali tra il radio e l’osso semilunare, tra l’osso semilunare, il capitato, l’amato e il triquetro e una contusione alla cartilagine all’altezza dell’articolazione luno-triquetrale. Non è stata vista una rottura legamentare specifica (cfr. doc. 043).

 

                                         Il Dr. med. __________ ha controllato nuovamente il ricorrente il 30 settembre 2002 e ha indicato:

 

"  (…)

E.1. SOGGETTIVAMENTE

L'assicurato dice di avere un grande male al polso destro e che non si sente in grado di lavorare. Tutto gli fa male. Non si vede più a svolgere la sua attività lavorativa. Vorrebbe guarire.

 

E.2. OGGETTIVAMENTE

Il reperto è piuttosto scarso. Il dermotatto è normale. La muscolatura è ben sviluppata, la mobilità è buona e non vi sono segni di un morbo di Sudeck. C'è una evidente differenza fra le lamentele del paziente e i reperti oggettivabili." (doc. 004)

 

                                         L’assicurato, dal 13 ottobre al 9 novembre 2002 è rimasto degente presso la Clinica __________ di __________.

                                         Dal relativo rapporto dell’8 novembre 2002 risulta:

 

"  (…)

SITUAZIONE E VALUTAZIONE

Il paziente è stato ricoverato per il programma terapeutico: di riabilitazione degli arti superiori.

 

Alla sua entrata in clinica il paziente lamentava disturbi a livello del polso dx con dolori ai movimenti e con una funzionalità ridotta, disestesia del braccio dx e dolori all'emitorace dx. I dolori peggioravano con i movimenti o caricando il braccio dx accompagnati da un'ipersudorazione e da una dispnea. Dalla data dell'incidente subito in marzo di quest'anno fino ad ora egli non riscontra nessun miglioramento dei disturbi ma bensì un peggioramento degli stessi.

 

All'esame clinico si constatava un paziente dall'altezza di 172 cm, peso 99 kg con BMI di 34 kg/m2, stato cursorio internistico senza particolarità. L'analisi della mano dx evidenziava un raggio alla flessione/estensione di 30/0/30° con dolore telefasico, abduzione/adduzione con movimenti normali e dolore telefasico, supinazione/pronazione normale con dolore telefasico. Alla mano non si notava un arrossamento od un gonfiore.

 

La mobilità della colonna cervicale risultava ridotta di 1/3 alla rotazione a dx con dolore telefasico dx/sx, forte dolenzia alla palpazione del muscolo trapezio bilateralmente. L'emitorace dx presentava dolori alla palpazione del processo xifoideo-sternii.

 

(…)

 

DECORSO

Il paziente si è impegnato con motivazione nel programma riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica. Gli scopi della riabilitazione sono stati improntati su programma multidisciplinare cercando di migliorare la mobilità del polso e del corpo in generale, su un rinforzo muscolare, su una terapia analgetica e fisiatrica. In secondo luogo il paziente ha seguito un programma ergoterapico per il polso dx comprendente rieducazione della funzionalità, mobilizzazioni passive/attive, trattamento con bagni di paraffina di sensibilizzazione e trattamenti caldi/freddi.

 

Il paziente ha anche potuto partecipare al gruppo di rilassamento in cui viene spiegato e praticato il metodo di rilassamento secondo Jacobsen.

 

 

QUADRO CLINICO ALLA DIMISSIONE

Soggettivamente: il paziente si dichiara soddisfatto del soggiorno presso di noi in quanto il programma riabilitativo ha apportato ad un essenziale beneficio riscontrando un miglioramento della funzionalità del braccio dx e della sensibilità.

Obiettivamente: la flessione della mano dx risulta di 55°, l'estensione di 55°, supinazione/pronazione normale, abduzione/adduzione normale.

 

 

TERAPIA ALL'USCITA E PROCEDERE

 

Nessun medicamento.

 

Consigliamo al paziente di continuare con una terapia fisiatrica ambulatoriale intensiva comprendente terapia individuale, trattamento in palestra ed in piscina con esercizi specifico-riabilitativi come pure con l'ergoterapia ambulatoriale onde ottimizzare il miglioramento ottenuto presso di noi. Qualora i disturbi dovessero persistere o peggiorare sarebbe consigliabile ripetere la riabilitazione fra sei mesi.

 

Il paziente rimane inabile al lavoro per lavori che necessitano il sollevamento di pesi con il braccio dx e per lavori che necessitano movimenti ripetitivi con il braccio dx.

 

A causa della tendenza della cronicizzazione e della sua professione in qualità di autista sarebbe auspicabile reintegrarlo in un altro ambito nella sua ditta o una riqualifica professionale che apporterebbe sicuramente ad un miglioramento dei disturbi accusati." (Doc. 035)

 

                                         Il medico curante del ricorrente, Dr. med. __________, il 5 febbraio 2003, ha attestato che l’assicurato seguiva le sedute di fisioterapia per rinforzo muscolare anche in palestra e che, inoltre, nuotava regolarmente. Il medico ha anche precisato che con tale terapia il ricorrente era migliorato dal punto di vista fisico, accusando ancora degli scricchiolii intrarticolari alla spalla destra e nei movimenti di rotazione da 90° di abduzione (cfr. doc. 028).

 

                                         Il 27 maggio 2003 il Dr. med. __________ ha, poi, indicato di aver visto l’ultima volta l’insorgente il 5 maggio 2003 e che i disturbi accusati dallo stesso erano sempre i medesimi con costante dolore all’emitorace destro, al polso, al braccio e alla spalla destra (cfr. doc. 021).

 

                                         L’assicurato, il 17 giugno 2003, si è sottoposto a una TAC addominale che ha messo in luce quanto segue:

 

"  (…)

-                                     Linfonodi lievemente aumentati di volume, il maggiore dei quali all'ilo epatico, valutabile a 11 mm di diametro, sono evidenti in corrispondenza della loggia pancreatica, in sede sottopancreatica, in sede pancreatico-duodenale ed al davanti della vena cava inferiore.

-                                     Non alterazioni morfovolumetriche e tomodensitometriche dei restanti parenchimi studiati.

-                                     Non raccolte fluide libere in addome.

-                                     Calcificazioni prostatiche.

-                                     Cisti renale al rene ds." (Doc. 011)

                                         Il 13 giugno 2003 è stata effettuata un’ecografia della spalla destra e comparativa sinistra da cui sono emersi:

 

"  (…)

L'indagine ecotomografica delle spalle mette in evidenza una modesta riduzione di spessore di entrambi i tendini dei muscoli sovraspinati con spessore attuale valutabile a poco più di 2 mm bilateralmente, senza alterazioni evidenti dell'ecostruttura né segni per rottura.

Concomita, a ds, una sottile falda di versamento in corrispondenza della borsa subacromiondeltoidea omolaterale.

Non alterazioni morfovolumetriche ed ecostrutturali a carico dei restanti tendini della cuffia dei rotatori presi in esame bilateralmente.

Nella norma il tendine del capolungo del bicipite.

 

CONCLUSIONI:

-   iniziali segni ecografici di tendinosi bilaterale con modesto

    assottigliamento di entrambi i tendini dei muscoli

    sovraspinati.

-   sottile falda fluida della borsa sottoacromiondeltoidea di ds.

-   resto senza patologia." (Doc. 009)

 

                                         L’insorgente, sempre il 13 giugno 2003, si è pure sottoposto a una scintigrafia ossea trifasica, che ha evidenziato:

 

"  (…) completa risoluzione dei reperti descritti a carico del polso destro ed in corrispondenza di alcune coste in un precedente controllo eseguito in data maggio 2002.

In fase di distribuzione osteo-metabolica si rileva esclusivamente il persistere di modeste focali iperattività a carico della V-VI-VII e VIII costa di destra, antero-lateralmente in sede di pregresso trauma.

 

Conclusioni

L'indagine documenta esclusivamente esiti di pregresse fratture costali in fase di avanzata risoluzione." (Doc. 008)

                                     

                                         Il 16 giugno 2003 il ricorrente è stato visitato dal Dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e pneumologia, Capo servizio di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________.

                                         Lo specialista ha riscontrato:

 

"  (…)

1.   Dispnea da sforzo in prima ipotesi riferibile ad asma bronchiale di

      origine indetermi­nata

      -                               funzionalità polmonare normale

      -                               iperreattività bronchiale di gravità moderata

 

2.   Dolori residui all'emitorace destro in stato dopo contusione e frattura costale da V a VIII lungo la linea ascellare anteriore destra (28.3.02)

 

3.   Eczema eritematoso-papuloso diffuso di origine indeterminata

 

 

4.   Sindrome algica e deficit funzionale al polso destro - stato dopo

      - contusione/distorsione (28.3.02)

      - stato dopo artroscopia (6.8.02)

      - sospetta instabilità carpale segmentale." (Doc. 010)

 

                                         Il Dr. med. __________, in particolare, ha così valutato la dispnea presentata dall’assicurato:

 

"  (…)

L’esame clinico internistico è normale, se si eccettuano dolori evocabili alla palpazione dell'emitorace destro. L'esame di funzionalità polmonare è normale, senza indizi a favore di un disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo. Il test di broncoprovocazione aspecifica alla metacolina evidenzia un'iperreattività bronchiale di gravità moderata con insorgenza di oppressione toracale, lieve dispnea e dolori all'emitorace destro, senza tosse.

Considerando i dati anamnestici e il risultato degli esami funzionali, la causa della di­spnea da sforzo NY HA Il è da ricercare primariamente in una lieve forma di asma bron­chiale di origine indeterminata. Non ritengo sia presente una causalità tra contusione toracica/fratture costali e sviluppo di una possibile asma bronchiale." (Doc. 010)

 

                                         Il Dr. med. __________, specialista in chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, dopo aver visitato l’assicurato, su incarico de CO 1, e aver disposto numerosi accertamenti radiodiagnostici e clinici - già menzionati sopra -, ha allestito un rapporto, datato 23 luglio 2003, dal quale risulta segnatamente che:

 

"  (…)

l'infortunio del 28 marzo 2002 ha causato la contusione al torace a destra con fratture costali a destra di V, VI, VII, VIII nel frattempo guarite secondo il riscontro della scintigrafia ossea trifasica del 13 giugno 2003; parimenti l'evento ha causato un trauma contusivo al polso destro

con disturbi soggettivi riconducibili inizialmente a cicatrici alla capsula articolare volare del polso destro localizzate all'articolazione posta fra il radio, il navicolare ed il semilunare. Anche in questo caso la recente scintigrafia ossea non ha evidenziato incrementi del flusso e della vascolarizzazione a carico dei tessuti molli e in particolare completa risoluzione dei reperti descritti clinicamente a livello del polso destro e particolarmente in corrispondenza al precedente controllo eseguito nel maggio 2002.

 

Le affezioni legate alla asma bronchiale accertata dallo specialista Dott. __________, all'eczema eritemato-papuloso diffuso in accertamento non sono da ricondurre all'infortunio che ci occupa." (Doc. 007)

 

                                         Il Dr. med. __________ ha, infine, precisato che “per il polso destro e il torace non si rendono necessarie terapie specifiche in assenza di provate conseguenze” e che “non vi è inabilità lavorativa, per gli esiti traumatici a livello toracale e del polso/mano dove non sussistono postumi” (cfr. doc. 007).

 

                          2.10.2.   Un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti, riassunta al precedente considerando, consente di concludere che per quanto concerne le parti del corpo implicate nell’infortunio, e meglio il torace e il polso destro, le relative affezioni sono guarite.

 

                                         Infatti, il polso destro, secondo la scintigrafia ossea bifasica del 17 maggio 2002 e l’artro-RM del 25 luglio 2002, non presentava fratture nascoste, né la rottura del legamento scafolunato, bensì uno stato dopo contusione comportante dolori e disturbi funzionali, come attestato dal Dr. Med. __________ nel mese di agosto e settembre 2002 (cfr. doc. 003; 004; 049; 059; consid. 2.10.1.).

                                         La completa risoluzione dei reperti descritti a suo carico è poi stata evidenziata dalla scintigrafia ossea trifasica del 13 giugno 2003 (cfr. doc. 008; consid. 2.10.1.).

 

                                         Per quanto attiene, invece, alle fratture costali a destra V, VI, VII, VIII, riportate dal sinistro e accertate con la scintigrafia ossea del 15 maggio 2002 (cfr. doc. 059; consid. 2.10.1.), esse nel mese di giugno 2003 erano in fase di avanzata risoluzione, come è emerso dall’ulteriore scintigrafia effettuata il 13 giugno 2003 (cfr. doc. 008; consid. 2.10.1.).

 

                                         Già nel mese di settembre 2002 il Dr. med. __________ aveva peraltro constatato un’evidente differenza fra le lamentele del paziente e i reperti oggettivabili (cfr. doc. 004; consid. 2.10.1.).

 

                                         Inoltre il Dr. med. __________, medico fiduciario dell’assicuratore LAINF convenuto, il 23 luglio 2003, ha indicato che per il polso destro e il torace non si rendevano più necessarie terapie specifiche e che non vi era un’inabilità lavorativa per gli esiti traumatici a livello toracale e del polso/mano, in quanto non sussistevano postumi (cfr. doc. 007).

 

                                         Il TCA non ha valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del Dr. med. __________ – specialista in medicina infortunistica -, che risulta motivato, convincente e supportato dai referti dei molteplici esami compiuti (cfr. consid. 2.10.1.).

 

                                         Al riguardo è utile ricordare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

 

                                         D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

                                         Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).

 

                                         Inoltre, per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         L’assicurato stesso, nell’atto ricorsale ha sì indicato di sottoporsi ancora a cure fisioterapiche, tuttavia non ha lamentato una particolare sintomatologia dolorosa a determinate parti del corpo. L’impugnativa è, del resto, più incentrata sulla questione del nesso causale tra la problematica psichica e l’infortunio (cfr. doc. I).

 

                                         Per quanto riguarda la dispnea da sforzo riferibile a un’asma bronchiale e l’eczema eritematoso-papuloso diffuso diagnosticati il 16 giugno 2003 dal Dr. med. __________, occorre precisare che tali problematiche, a prescindere dalla loro durata, sono irrilevanti ai fini della presente vertenza, poiché lo specialista le ha comunque ritenute di origine indeterminata e non in relazione con l’infortunio del marzo 2002 (cfr. doc. 010).

 

                                         Tenuto esclusivamente conto dei postumi organici oggettivabili dell'infortunio del marzo 2002 - lo scrivente Tribunale ritiene, quindi, provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l’assicurato, al momento della chiusura del caso da parte dell'__________ (aprile 2004), non presentando più alcun danno alla salute fisica in relazione di causalità, naturale e adeguata, con l’evento infortunistico del marzo 2002, aveva riacquistato una piena capacità lavorativa e non necessitava più di ulteriori cure mediche.

 

 

                             2.11.   Affezione psichica

 

                          2.11.1.   Dalla documentazione medica si evince che, come già rilevato (cfr. consid. 2.9.), l’assicurato presenta indubbiamente dei disturbi di natura psichica.

 

                                         I primi sintomi di una problematica psichica sono stati riscontrati alla fine del 2002.

                                         Il 6 dicembre 2002, infatti, il medico curante dell’assicurato, Dr. med. __________, ha comunicato a CO 1 che il ricorrente sentiva il bisogno di un supporto psicologico come avrebbe ricevuto allorché era degente a __________, trattamento che l’avrebbe aiutato tanto. Il medico ha pure rilevato che l’assicurato si sentiva giù di umore, specialmente visti i numerosi problemi, legati sia al suo stato di salute, che all’assicurazione infortuni, dormiva male e non aveva più appetito (cfr. doc. 030).

 

                                         Il Dr. med. __________, il 5 febbraio 2003, ha poi certificato un peggioramento dal lato psichico con la comparsa di disturbi depressivi. Egli ha indicato che l’assicurato era giù di morale, presentava disturbi del sonno e dell’appetito e aveva richiesto una terapia da parte di uno psichiatra/psicologo (cfr. doc. 028).

 

                                         La Dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il 12 e 17 giugno 2003, ha peritato l’assicurato inviatole dal Dr. med. __________.

                                         Dal relativo referto emerge quanto segue:

 

"  (…)

Lamentele soggettive

 

Si descrive agitato, nervoso, fatica a dormire, frequenti risvegli notturni con agitazione psicomotoria al risveglio, irrequietezza, preoccupazione eccessiva, si susseguono il sentimento di rabbia e di colpa; disturbi di concentrazione, confusione e ansia.

 

Status psichico

 

Durante le due visite egli risulta molto difficilmente contenibile, nel senso che l'eloquio è logorroico, esplosivo, ripetitivo, circostanziato e prolisso. Agitato, nervoso, irrequieto, aggressivo, polemico, si fa fatica ad orientare il discorso in maniera organizzata. Egli rivendica costantemente la giustizia ritenendomi a priori contro di lui e aspettandosi punizioni da parte mia, squalificando il mio lavoro, convinto che non lo capisco non appena tento di farlo ragionare su certe considerazioni da lui stesso emesse. Reinterpreta costantemente quello che dico in chiave referenziale e persecutoria, perennemente insospettito che io non posso essere dalla sua parte ma solo contro di lui. Proietta sistematicamente la rabbia sugli altri, vittimizzandosi e pretendendo giustizia.

Orientamento spazio-temporale e sulla sua persona adeguato. Memoria di fissazione e di evocazione nella norma.

Risulta complessivamente normalmente curato, in importante sovrappeso, appare invecchiato in rapporto all'età biologica; sudato, agitato ed irrequieto.

Mimica e postura non esprimono importante deflessione del tono d'umore ma un'ansia diffusa e fluttuante che esplode a tratti in un'agitazione psicomotoria.

Affannato, fatica ad ascoltarmi con un enorme bisogno di vittimizzarsi e di proiettare tutte le sue incongruenze ed insufficienze all'esterno. Sistematicamente inseguito dalla malasorte, che proietta su tutta la sua famiglia, vede catastrofi dappertutto, con un sentimento di fallimento personale estremamente persecutorio e rimbalzato in quanto alle responsabilità verso l'esterno. Siccome la responsabilità è sempre rovesciata all'esterno, non c'è accesso ai sensi di colpa, al sentimento di autosvalutazione massiccia e degrado del valore di sé. Se questi sentimenti vengono espressi, sono immediatamente proiettati in maniera persecutoria e vissuti dall'esterno. Sono gli altri che lo hanno rovinato, che lo hanno perseguitato, che hanno desiderato il suo fallimento e la sua fine e che sistematicamente anche adesso lo stanno distruggendo. Capacità cognitive alterate dall'agitazione psicomotoria (appare sconclusionato e salta da palo in frasca con difficoltà a seguire il filo del discorso), capacità volitive ed energia vitale pure compromesse dal quadro di agitazione psicomotoria.

 

Diagnosi

 

● Sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e di condotta (F 43.25 dell'ICD 10).

● Disturbo di personalità paranoide (F 60.0 dell' ICD 10)

 

Valutazione e prognosi

 

L'infortunio rappresenta per questo paziente un fattore di stress supplementare in un contesto esistenziale e professionale di precarietà, che persiste da circa dieci anni, ovvero da quando - all'inizio degli anni '90 - perde l'azienda famigliare artigianale, fallendo.

Da allora non si è mai più ripreso emotivamente. Vive questo evento con un'implicazione emotiva enorme, come se fosse successo ieri.

A questo trauma affettivo l'assicurato aggiunge tutta una serie di sconfitte e ripieghi molto mal vissuti, con delle rinunce finanziarie e rancori mai superati.

L'attuale lavoro non poteva che essere un ripiego doloroso e degradante nell'ambito di un crollo narcisistico con sentimento di colpa e vergogna insopportabile e proiettati all'esterno; sono gli altri che devono sentirsi in colpa e vergognarsi per quello che egli subisce da anni. Il racconto della sua vita parte dal fallimento dell'azienda da lui gestita per diciott'anni, come se ci fosse un legame diretto, un nesso causale, fra tutti questi eventi e la sua situazione emotiva attuale.

Risulta evidente che persiste un'elaborazione patologica e una fissazione all'evento infortunistico, che diventa la "madre di tutte le battaglie" della sua vita attuale.

Egli soffre tuttavia autenticamente, persiste un quadro disforico, agitato, con enorme tensione psichica ed emotiva per la quale egli deve essere curato con farmacoterapia adeguata e sostegno psicologico.

Subentra pure un problema di travaso dell'agitazione e dello stress psichico in una psicosomatosi con apparizione recente del diabete, dell'asma e dell'eczema, vedi micosi.

L'infortunio risulta la goccia che fa traboccare il vaso troppo pieno, e

diventa il fattore scatenante del travaso emotivo da me sopra descritto. Senza una personalità patologica di base questo travaso sicuramente non sarebbe subentrato.

Penso che sia importante in questo momento calmare le acque, riconoscere al paziente il bisogno di curarsi e dargli la possibilità di migliorare ed eventualmente recuperare un po' di tranquillità, autostima e integrità psicofisica per eventualmente poter riiniziare a fare qualcosa.

Ora il sentimento d'umiliazione, di precarietà e di minaccia sono tali che egli non può iniziare un lavoro di qualsiasi tipo in questo stato emotivo; rischia solo di peggiorare.

L'incapacità lavorativa al 100% rimane per ora giustificata per i prossimi sei mesi circa, le cure medico-psichiatriche e psicologiche dovrebbero essere assunte dall'Assicurazione Infortuni per permettere al paziente di curarsi adeguatamente.

L'infortunio rappresenta dunque il fattore scatenante di una reazione emotiva abnorme e ancora attuale, anche perché non curata fino a due mesi fa. Il disturbo di personalità di base e gli antecedenti intercorsi prima dell'infortunio condizionano l'evoluzione post-infortunistica.

Possiamo concedergli un nesso di causalità naturale prorata temporis per i prossimi sei mesi circa per permettergli di curarsi adeguatamente per staccarsi egli stesso progressivamente dal vissuto traumatico e dalla fissazione all'infortunio. Un qualsiasi evento potenzialmente minaccioso e frustrante per il suo già fragilizzato assetto narcisistico avrebbe potuto minare la sua sicurezza interiore portandolo al crollo depressivo che si è verificato in questa situazione.

Senza i fattori concomitanti e sottogiacenti all'infortunio con ogni probabilità la reazione emotiva disforico-persecutoria non ci sarebbe stata come neppure la fissazione patologica all'infortunio. Dopo aver concesso al paziente il diritto di curarsi psicologicamente dobbiamo seguire l'evoluzione nel prossimo futuro prosciogliendo il nesso di causalità diretto con l'infortunio, se l'evoluzione dovesse diventare oltremodo prolungata nonostante le cure adeguate. Propongo di rivalutare il caso entro sei mesi incoraggiandolo a proseguire con la terapia specialistica per aiutarlo a migliorare lo stato emotivo, rientrando progressivamente l'aspetto conflittuale con l'assicurazione infortuni attualmente esasperatosi per le incomprensioni reciproche insorte, al dire del paziente." (Doc. 005)

 

                                         Il Dr. med. __________, nel suo rapporto del 23 luglio 2003, si è associato alla proposta della Dr. med. __________, che ha postulato all’assicuratore LAINF di riconoscere un periodo di cura e sostegno psichiatrico di sei mesi affinché l’assicurato venisse aiutato a migliorare lo stato emotivo che a quel momento non permetteva in alcun caso di riprendere un’attività lavorativa di qualsivoglia natura.

                                         Il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF ha, peraltro, indicato che il ricorrente si era affidato alle terapie della Dr. __________, specialista in psichiatria, nonché al sostegno psicologico della psicologa e psicoterapeuta __________ (cfr. doc. 007. Vedi pure Doc. B3-B6).

 

                                         La Dr. med. __________, su incarico dell’Istituto assicuratore convenuto, ha nuovamente visitato il ricorrente il 13 novembre 2003. Essa, nel rapporto del 15 dicembre 2003, ha ribadito la diagnosi di sindrome da disadattamento con disturbi emotivi e disturbo di personalità paranoide. Inoltre la psichiatra ha espresso la seguente “Valutazione e prognosi”:

                                        

"  (…)

Persistono in questo paziente aspetti emozionali come ansia, tensione, malcelata collera, anche se il quadro di disadattamento complessivamente sta migliorando. Sembrerebbe che, grazie alle cure egli stia nuovamente nutrendo la speranza di migliorare le proprie condizioni di vita dal profilo socioprofessionale.

 

Prevede un inserimento professionale al più tardi a metà del prossimo anno, acquistando nuove competenze nell'ambito lavorativo.

Il disturbo di personalità di base condiziona evidentemente e purtroppo l'elaborazione dell'infortunio.

Persiste una sensibilità eccessiva ai contrattempi ed alle frustrazioni. Tendenza a portare persistentemente rancore.

Sospettosità e potenziale distorsione dell'esperienza di vita.

Su questa base egli esprime un senso combattivo e tenace a difendere ulteriormente i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione infortuni ciò che potrebbe sfociare in una grave querulomania.

 

Visto il miglioramento in corso ridiscuto con il paziente il suo avvenire e la prognosi. Concordo con lo stesso che l'incapacità lavorativa per problemi psichici esasperatisi in seguito all'infortunio in questione non può essere prolungata oltre i tre mesi a partire dalla visita.

 

Qualora dovessero sussistere disturbi psichici oltre questo termine gli stessi sarebbero da attribuire ad una evoluzione psichiatrica indipendente dall'infortunio.

Ritengo pertanto opportuno chiudere con l'inabilità lavorativa in quanto legata ai postumi dell'infortunio al più tardi a fine marzo 2004.

Negoziando in questo modo riesco a convincere il paziente ad accettare questo termine, non esasperandolo per arginare le rivendicazioni di carattere querulomaniacale.

 

Anche le cure psichiatriche eventuali, necessarie dopo la chiusura dell'inabilità lavorativa dovuta all'infortunio, dovrebbero essere slegate dallo stesso e coperte in seguito dall'assicurazione malattia.

 

I dolori presentati dall'assicurato sono delle somatizzazioni nell'ambito della fissazione all’infortunio che purtroppo persistono a tutt'oggi.

Nell'ambito di questi dolori egli rivendica cure fisioterapeutiche continue.

Ritengo ragionevolmente possibile chiudere anche queste con la chiusura dell'inabilità lavorativa per l'incidente.

 

Abbiamo precauzionalmente concesso a questo paziente, come da me richiesto nella precedente perizia, una possibilità di cura per evitare l'esplosione della querulomania presente durante i precedenti colloqui, che comportava rischio e minaccia di passaggi all'atto di tipo aggressivo.

 

Chiedo in quest'ottica all'assicurazione, una proroga fino a fine marzo per la chiusura definitiva del caso.

 

Ogni ulteriore rivendicazione è da legare ad un grave disturbo di personalità con conseguente disturbo di adattamento.

Il nesso di causalità naturale con l'infortunio sarà da considerare estinto dopo il 1.4.2004." (Doc. 012)

 

                                         Come appena visto, secondo la dottoressa __________ il nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici di cui è portatore l'assicurato e l'evento traumatico del marzo 2002 va considerato estinto dopo il 1° marzo 2004.

                                         Questa Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino l’aspetto della causalità naturale, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che le turbe psichiche costituiscono ancora una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato, ciò non sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità (cfr. STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01; STFA del 20 dicembre 1994 nella causa L., inedita).

                                         In questo ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione giuridica - è inutile che il TCA  richiami l’incarto AI, come invece richiesto dalle parti (cfr. doc. I; V), o ordini una perizia psichiatrica.

 

                          2.11.2.   Si tratta ora d’esaminare l’adeguatezza del legame causale.

 

                                         Occorre, avantutto, procedere alla classificazione dell’infortunio occorso all’insorgente.

 

Quanto alla dinamica dell'incidente, dall’Annuncio d’infortunio dell’8 aprile 2002 e dai primi certificati medici stilati risulta che l’assicurato, il 28 marzo 2002, mentre stava scaricando un camion a __________, è caduto da una ribalta dall’altezza di circa 80 cm (cfr. doc. 013; 063; 064).

 

                                         A causa del sinistro, il ricorrente ha riportato la frattura delle costole V, VI, VII, VIII nella parte destra e una contusione al polso destro (cfr. doc. 049, 059, 064).

 

                                         Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni subite, l'infortunio occorso all’insorgente può essere classificato, secondo il TCA, fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

                                         Confrontato a fattispecie analoghe a quella ora sub judice, il TFA ha proceduto ad identica classificazione.

                                         Ad esempio nella STFA del 16 ottobre 2001 nella causa A., U 53/01, in cui un assicurato, a seguito della perdita dell’equilibrio, è caduto indietro da un camion che stava scaricando dall’altezza di due metri e ha riportato la frattura del radio distale sinistro e alcune contusioni.

                                         Il TFA, nella sentenza del 23 settembre 2003 nella causa I., U 92/03, relativa a un assicurato in piedi su un camion che, quando il veicolo è partito, è caduto, subendo una contusione alla spalla sinistra, ha esaminato la causalità adeguata classificando l’infortunio nel modo più favorevole all’assicurato, ossia ritenendolo di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti. La Corte cantonale aveva, invece, considerato la caduta quale infortunio leggero, negando conseguentemente a priori il rapporto di casualità adeguata. Essa aveva comunque indicato che anche qualificando l’evento traumatico di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, nessuno dei criteri posti dalla giurisprudenza per ammettere l’adeguatezza del nesso casuale tra i disturbi psichici e un infortunio era adempiuto.

                                         Nella sentenza del 30 giugno 2004 nella causa K., U 121/03, attinente a un assicurato che cadendo, con ripetute capovolte, da una scala in un centro commerciale si è ferito al ginocchio destro, al braccio sinistro e alla schiena, la nostra Massima Istanza ha precisato che di regola le semplici cadute non comportanti lesioni gravi sono da classificare tra gli infortuni lievi. Il TFA ha, tuttavia, considerato che nella fattispecie a ragione la Corte cantonale aveva qualificato il sinistro di grado medio, vista una certa spettacolarità dello stesso.

 

                                         E’ utile menzionare anche fattispecie più gravi, vuoi per la dinamica stessa del sinistro, vuoi per la natura delle lesioni subite dall'assicurato.

                                         Nel caso, per esempio, di un sinistro in cui un assicurato è caduto da una caldaia dall’altezza di circa sei metri, il TFA, nella STFA del 6 maggio 2004 nella causa A., U 153/03, ha indicato che non si era in presenza di un infortunio grave, bensì di grado medio, soprattutto perché la conseguente lesione del legamento crociato anteriore di un ginocchio è stata riscontrata solo tre mesi più tardi.

                                         In una sentenza dell'8 settembre 1999 nella causa S., U 122/99, il TFA ha classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media, l’evento in cui l’assicurato, in preda ai fumi dell’alcool, è caduto a capofitto in un canale profondo circa due metri e mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa al mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a sinistra.

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha, infine, ritenuto che una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve essere considerata un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.

                                         In questa pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:

 

"  a) Die bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt, in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom 25. Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L. vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995). Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft (SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995). Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet (unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T. vom 20 November 1991)."

                                         (RAMI 1998 cit., consid 3a)

 

                                         Relativamente alla giurisprudenza cantonale giove segnalare che, in una sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa L., 35.1999.9, questa Corte ha considerato di grado medio, al limite della categoria inferiore, l'infortunio in cui l'assicurato che si trovava a lavorare su un ponteggio alto al massimo due metri, è stato colpito al piede sinistro da un puntello di ferro. Ciò gli ha fatto perdere l’equilibrio ed è caduto a terra, battendo il capo e la regione lombo-sacrale e riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro, nonché una commozione cerebrale.

                                         Nella sentenza del 29 aprile 2003 nella causa B., 35.2003.1, il TCA ha classificato tra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media, l’evento traumatico in cui un assicurato è caduto da un ponteggio alto 1.50 metri e ha battuto a terra la schiena e la gamba sinistra, riportando una contusione lombosacrale e dell’arto inferiore sinistro.

 

                                         Il giudice, nel caso in esame, è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.8.3.

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.8.4.).

 

Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

 

                                         In concreto, non è possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

 

                                         L’incidente del 28 marzo 2002 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         Al riguardo giova osservare che la nostra Corte federale non ha ammesso la presenza di tale fattore, trattandosi di una caduta indietro da un camion dall’altezza di due metri, da cui l’assicurato ha riportato la frattura del radio distale sinistro e alcune contusioni (STFA del 16 ottobre 2001 nella causa A., U 53/01).

                                         Tale criterio è stato negato dal TFA anche nel caso di un assicurato in piedi su un camion che, quando il veicolo è partito, è caduto, subendo una contusione alla spalla sinistra (STFA del 23 settembre 2003 nella causa I., U 92/03).

                                         La nostra Massima Istanza nemmeno ha considerato particolarmente drammatico o impressionante l’infortunio in cui un assicurato è caduto da una caldaia dall’altezza di circa sei metri, lesionandosi il legamento crociato anteriore di un ginocchio (STFA del 6 maggio 2004 nella causa A., U 153/03).

 

                                         Quelle riportate dal ricorrente – fratture seriali costali nella parte destra e contusione del polso destro (cfr. doc. 049, 059, 064) – possono essere ritenute di una gravità media, tuttavia non sono idonee a provocare un’errata elaborazione psichica.

                                         A titolo di raffronto va rilevato che nel caso, menzionato sopra, di un assicurato che è caduto da un camion dall’altezza stimata di due metri, riportando la frattura del radio distale sinistro e alcune contusioni, l’Alta Corte non ha ritenuto gravi tali lesioni, né idonee, secondo l’esperienza, a provocare dei disturbi psichici (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa A., U 53/01, consid. 4b).

 

                                         Dagli atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.

 

                                         Limitatamente alle sole sequele organiche dell'infortunio del 28 marzo 2002, la cura medica non ha avuto un decorso sfavorevole, né sono intervenute delle rilevanti complicazioni.

                                         Né può essere sostenuto che la cura medica dell'evento infortunistico in discussione sia stata eccezionalmente lunga.

                                         Al proposito si osserva che all’assicurato immediatamente dopo il sinistro sono stati prescritti degli analgesici, in seguito ha assunto dei FANS e ha effettuato diversi cicli di fisioterapia (cfr. doc. 054, 057, 060, 061, 064, 063, 066). Il 6 agosto 2002 egli si è sottoposto a un’artroscopia al polso destro (cfr. doc. 043. 2.10.1.). In seguito la terapia è consistita in una degenza, dal 13 ottobre 2002 al 9 novembre 2002 presso la Clinica __________ di __________ e in sedute di fisioterapia effettuate su base ambulatoriale, ginnastica e nuoto (cfr. doc. 014, 016, 019, 020, 022-025, 028–032, 035; 040, 041, 042).

                                         Il Dr. med. __________, nella valutazione del 15 luglio 2003, ha poi indicato che per il polso destro e per il torace non si rendevano più necessarie terapie specifiche (cfr. doc. 007; consid. 2.10.1.)

                                         È qui utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

 

                                         Questo TCA non può ritenere soddisfatto neppure il criterio del grado e della durata dell’incapacità lavorativa.

                                         Le tavole processuali dimostrano in effetti che al più tardi nel mese di luglio 2003, ovvero al massimo 1 anno e 3 mesi dopo l’infortunio, l’insorgente, dal punto di vista somatico, ha ritrovato la completa abilità lavorativa (cfr. doc. 007; consid. 2.10.1.).

                                         Al riguardo, a titolo comparativo, va segnalato che, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni.

                                         La presenza di tale fattore è, invece, stata ammessa in un caso in cui l’inabilità al lavoro totale, dovuta alle sole lesioni fisiche, è durata 18 mesi (cfr. DTF 123 V 137).

 

                                         Per quanto riguarda, infine, il criterio dei dolori persistenti, in ogni caso, esso non risulta realizzato in modo particolarmente incisivo, nella misura in cui i disturbi denunciati dal ricorrente sono influenzati dalla problematica psichica.

 

                                         In conclusione l’infortunio del 28 marzo 2002 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre l'assicurato: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

 

                             2.12.   A titolo abbondanziale, relativamente al fatto che l'assicurazione per l'invalidità abbia riconosciuto il diritto dell'assicurato a una rendita di invalidità intera dal 1° marzo 2003 al 31 marzo 2004 e, basandosi sulla perizia dello psichiatra Dr. med. __________, a una mezza rendita dal 1° aprile 2004 (cfr. doc. B1; consid. 1.5.), va ricordato che la nozione di invalidità utilizzata nell'AI corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 126 V 291 consid. 2a=Pratique VSI 2001 pag. 79segg.).

                                         Tuttavia nell'ambito dell'AI, ai fini della determinazione dell'eventuale grado di invalidità, si tiene conto anche dei disturbi di eziologia morbosa e non soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, dei postumi dell'infortunio in relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento traumatico (cfr. STCA del 18 luglio 2003 nella causa V., 35.2003.17).

                                     

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto esposto, non è pertanto censurabile il fatto che CO 1 abbia ritenuto estinto il diritto del ricorrente di beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative a decorrere dal 1° aprile 2004.

                                         La decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti