Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.76

 

mm/sc

Lugano

13 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 aprile 2004 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 24 agosto 1998, RI 1 – alle dipendenze della Fisioterapia __________ in qualità di aiuto-fisioterapista e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (già __________) – è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________, e ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale.

 

                                         L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 1° marzo 2002, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore ha riconosciuto all’assicurata, tenuto conto dei soli postumi residuali dell’evento traumatico dell’agosto 1998, una rendita di invalidità del 10% a decorrere dal 1° febbraio 2002 e un’IMI di uguale entità.

 

                               1.3.   Con pronunzia del 10 febbraio 2003, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione emanata dalla CO 1, alla quale è stato retrocesso l’incarto affinché valutasse l’aspetto psichico (esistenza di disturbi di questa natura nonché causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato) e si esprimesse nuovamente sul diritto alle prestazioni (doc. 163).

 

                                         La citata sentenza cantonale è cresciuta in giudicato incontestata.

 

                               1.4.   Riprendendo l’istruttoria, l’assicuratore infortuni ha disposto l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 177).

 

                                         Il referto peritale della dott.ssa __________ è datato 5 settembre 2003 (doc. 184).

 

                               1.5.   Con decisione formale del 6 febbraio 2004, la CO 1, per quanto riguarda l’aspetto somatico e con riferimento alla perizia 30 gennaio 2002 del PD dott. __________, ha ammesso la propria responsabilità limitatamente alla sindrome cervico-cefalica e alla sintomatologia brachiale a destra e, d’altra parte, facendo proprie le conclusioni della psichiatra dott.ssa __________, ha negato l’eziologia infortunistica alle turbe psichiche presentate da RI 1.

                                         Quindi, confermando il dispositivo della decisione formale del 1° marzo 2002, l’assicuratore LAINF ha assegnato all’assicurata una rendita di invalidità del 10%, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 192).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata (doc. 193), la CO 1, in data 28 aprile 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 194).

 

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 27 agosto 2004, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscerle le spese di cura medica dal 24 agosto 1998 in poi, indennità giornaliere corrispondenti a una totale incapacità lavorativa per il periodo  24 agosto 1998-31 gennaio 2002, una rendita di invalidità del 100% dal 1° febbraio 2002, nonché un’IMI proporzionata al grado di invalidità del 100%.

 

                                         A proposito dell’eziologia dei disturbi organici, rispettivamente, delle loro incidenza sulla capacità lavorativa, essa ha sviluppato le considerazioni seguenti:

 

"  (...)

Dovendo analizzare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova a nostra disposizione, sulla base degli elementi qui indicati e ricordati non può essere negata la presenza di un nesso naturale e adeguato tra sinistro e disturbi.

 

La decisione qui contestata si avvale del giudizio del Dr. __________ che non ha eseguito un simile apprezzamento oggettivo di tutti gli elementi in presenza; egli inoltre si è basato soltanto su certe opinioni e studi medici senza però dare sufficienti ragioni a sostegno delle sue scelte di analisi e relative conclusioni (cfr. DTF 125 V 352).

 

Non è stato invece per nulla accertato, in tutti i casi non in maniera sufficiente, che i danni alla salute si sarebbero manifestati anche senza il detto infortunio.

Al contrario è risaputo che le sintomatologie risentite dall'assicurata sono abitualmente conseguenze da trauma di accelerazione della colonna cervicale come quello subito dall'assicurata.

 

Pure per quanto riguarda la sindrome di Raynaud deve essere riconosciuto il legame con l'incidente del 1998: non sussistono in effetti sufficienti elementi per sostenere che questa problematica si sarebbe manifestata anche senza infortunio.

D'altronde tale possibilità non è mai stata scartata da chi in precedenza si è chinato sul caso della signora RI 1.

 

Non è infatti possibile escludere la causalità naturale e adeguata tra sinistro e disturbi soltanto perchè in una determinata casistica non si è mai riscontrato un altro simile caso.

Le difficoltà di diagnosi delle cause di un danno alla salute, dovute all'attuale stato della scienza medica, non possono andare a scapito del paziente nella misura in cui per negare delle prestazioni assicurative ci si deve basare in larga misura su semplici supposizioni.

 

Nella nostra fattispecie altre considerazioni e elementi, come quelli sopra ricordati, devono pertanto essere ritenuti.

 

(...)

 

13.

Si ribadisce che l'assicurata non può svolgere alcuna concreta e fattibile attività professionale a causa dei problemi di salute sorti a seguito del sinistro del 24.8.1998.

 

Come è stato regolarmente attestato dai medici curanti, in situazione chiaramente migliore per valutare l'effettiva capacità dell'assicurata a riprendere anche parzialmente un'attività lavorativa, la maniera con cui si sono manifestati e si manifestano tuttora i problemi di salute non permettono all'assicurata di svolgere alcuna concreta e fattibile attività professionale.

 

In questo senso le conclusioni cui giunge il Dr. __________, riprese e avallate nella decisione qui impugnata, sono contestate e anche le teoriche indicazioni espresse da questo perito non sono per nulla applicabili alla realtà.

 

Non è infatti immaginabile svolgere delle attività nella maniera indicata dal perito e nemmeno sono ravvisabili in concreto delle attività adatte alla signora RI 1.

 

Si noti che già soltanto i problemi legati alla "sindrome di Raynaud" si presentano anche allorquando l'assicurata non svolge alcuna attività "a rischio" come quelle indicate dal Dr. __________ (v. doc. fotografica annessa).

 

Inoltre, per una corretta analisi dell'incapacità lavorativa, i vari problemi di salute non possono essere analizzati separatamene l'uno dall'altro, come svolto dallo stesso, ma in correlazione tra gli stessi, come d'altronde si presentano nella realtà.

 

Già preso singolarmente, il problema della sindrome cervicale caratterizza un'incapacità lavorativa, rispettivamente un grado d'invalidità e un'indennità per menomazione dell'integrità almeno del 30%. (...)"

                                         (I, p. 7-9)

 

                                         L’insorgente si è invece così espressa in merito all’aspetto psichico:

 

"  (...)

Per quanto invece riguarda i disturbi psichici si riprende pure per prima cosa quanto già fatto valere in sede di opposizione 8.03.2004, siccome la decisione qui impugnata non si è minimamente scostata da quanto già sostenuto dall'__________ con decisione 6.2.2004.

 

Come già fatto pure rilevare con scritto 23.12.2003 del sottoscritto legale, il rapporto 5.9.2003 della Dr.ssa __________ sia, da un lato, non ha risposto del tutto a determinati quesiti posti, sia, d'altro lato, non ha risposto in maniera corretta e/o adeguata ad altri.

Di seguito e per prima cosa si riprendono le osservazioni già espresse con il precedente scritto 23.12.2003.

 

Sulle considerazioni e valutazioni di natura strettamente medica l'analisi di verifica della Dr.ssa Med. __________, anch'essa specialista FMH in psichiatria e psicoterapia come la Dr.ssa __________ ma che, a differenza di quest'ultima, segue regolarmente da oltre un anno e mezzo la signora RI 1, rileva una conoscenza approfondita della fattispecie riguardante la signora RI 1 (v. copia rapporto 17.10.2003).

 

Sugli aspetti fattuali si concorda pienamente con la Dr.ssa __________, considerato che pure il sottoscritto conosce personalmente la signora RI 1 ormai da oltre due anni e mezzo, avendo assunto il mandato in protezione dei suoi interessi proprio a seguito del sinistro del 24.8.1998 e che in tutto questo periodo di tempo ha seguito la stessa nelle varie fasi e procedure che l'hanno interessata.

 

A maggior comprova di come effettivamente interagisce la signora RI 1 con il prossimo, in particolare la propria famiglia, i conoscenti e terzi interlocutori, rispettivamente proprio come questi ultimi hanno agito in maniera importante nell'aggravarsi delle patologie che ora risente la signora RI 1 e sorte a seguito dell'infortunio 24.8.1998, potrà se del caso essere interpellato anche il medico generalista di fiducia Dr. __________ che segue la paziente già dal 1992.

 

19.

Tutta questa premessa per meglio rilevare come dal rapporto della Dr.ssa __________ risulta un'analisi non corretta della fattispecie, a tratti denotante una certa superficialità, e in seguito e pertanto delle considerazioni e giudizi moraleggianti non pertinenti e basati piuttosto sull'apparenza che non possono essere seguite.

 

In altre parole, se da un lato la stessa Dr.ssa __________ rileva in entrata che la propria perizia si è potuta soltanto basare sulla lettura dell'incarto, sulla relazione della Dr.ssa __________ e su sole quattro visite mediche (tra l'altro durate ciascuna soltanto ca. 30 minuti), d'altro lato la stessa specialista esprime però delle considerazioni e giunge a delle conclusioni cui con tutta evidenza non è possibile arrivare con quanto dalla stessa eseguito.

 

20.

Diversi punti riportati nel paragrafo riguardante l'anamnesi non corrispondono a quanto emerso in occasione degli incontri con la signora RI 1 nè lo si rileva dalla documentazione agli atti: per esempio mai è stato indicato che il ciclo era doloroso, che la paziente era poco incline allo studio (mentre era stato indicato che non era un'allieva con il sei in tutte le materie ma neanche l'ultima della classe), mai è stato indicato che era esuberante nè esibita come una bambolina, ecc. ... .

 

Sicuramente il fatto di aver redatto il rapporto il 5 settembre 2003 allorquando le visite sono avvenute tra la metà di aprile e l'inizio di maggio 2003 può aver influito su queste importanti imprecisioni e successive errate interpretazioni di quanto ha effettivamente detto la paziente.

 

21.

Senza essere specialisti nel campo medico, si rileva inoltre come l'analisi della Dr.ssa __________ non sia stata eseguita con sufficienti criteri di oggettività, denotando come si è teso già di principio e in tutti i suoi punti, senza però sufficienti giustificazioni, a rilevare inesistenti personalità e comportamento della paziente che sarebbero fattori indipendenti dall'evento del 1998 e pertanto non sussistendo causalità naturale con detto sinistro.

 

Le assai pesanti e per finire gratuite considerazioni sulla personalità della signora RI 1 non si giustificano minimamente in un rapporto medico come quello emesso dalla Dr.ssa __________, ribadiamo proprio sulla base di documentazioni scritta di numerosi altri medici che si sono occupati del caso e che la Dr.ssa __________ si permette di ignorare o relativizzare senza alcuna giustificazione.

 

22.

Il rapporto della Dr.ssa __________ non ha esaminato correttamente il legame delle causalità naturale ed adeguata, in particolare non utilizzando i criteri già ricordati dal TCA pure nella sentenza 10.2.2003 alla pagina 9.

Già di primo acchito, comunque, si noti che diversi dei detti criteri hanno proprio influito sulla situazione in cui si trova l'assicurata.

 

23.

La perizia __________ non ha pertanto valore probante nella nostra fattispecie. (...)"

                                         (I, p. 11-13)

 

                               1.7.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

 

                               1.8.   In data 30 novembre 2004, l’assicurata ha prodotto un rapporto, datato 15 novembre 2004, del dott. __________, Capo del reparto di nefrologia presso l’Ospedale regionale di __________ (V + allegato).

 

                               1.9.   Con ordinanza del 25 gennaio 2005, questa Corte ha ordinato una perizia medica giudiziaria affidandone l’allestimento al __________ (__________) di __________ (VII).

 

                             1.10.   In data 8 maggio 2006, il __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (XX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XXI).

 

                             1.11.   La CO 1 ha preso posizione in data 24 maggio 2006 (XXIII), mentre RI 1, da parte sua, è rimasta silente.

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’indennità per menomazione all’integrità spettanti all’assicurata.

                                         Preliminarmente il TCA è però tenuto a esaminare se i disturbi, somatici e psichici, di cui essa ancora soffre costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 24 agosto 1998 oppure no.

 

 

                               2.3.   Disturbi somatici e psichici: causalità con l’infortunio del 24 agosto 1998?

 

                            2.3.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2, 1994 U 206 p. 329 consid. 3b, 1992 U 142 p. 76 consid. 4b).

                                         La prova dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05, consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).

 

                                         Questi principi sono ancora stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04, consid. 1.2.

 

 

                            2.3.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                            2.3.3.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

 

                         2.3.3.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

 

                         2.3.3.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

 

                         2.3.3.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

 

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

 

                         2.3.3.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

 

                            2.3.4.   Dalla decisione su opposizione impugnata emerge che la CO 1 si è determinata in merito alla natura, traumatica o morbosa, dei disturbi organici presentati da RI 1, facendo capo essenzialmente alle conclusioni contenute nella perizia 30 gennaio 2002 del PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

 

                                         Con il proprio referto, lo specialista in questione ha negato la natura traumatica, nell'ordine, alla sindrome di Raynaud (cfr. doc. 14, p. 22: "Nachdem indessen weder gestützt auf die medizinische Erfahrung, noch gestützt auf das Schriftum, ein Zusammenhang zwischen HWS-Belastungstrauma und Auftreten einer Raynaud-Krankheit im posttraumatischen Verlauf bekannt ist, ist die Unfallkausalität des Leidens vorbehaltlos abzulehnen und stattdessen von einer zeitlichen Koinzidenz auszugehen"), al tinnitus all'orecchio destro (cfr. doc. 14, p. 24: "Der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfallereignis vom 24.08.1998 und der im Laufe des September/Oktober 1999 aufgetretenen otovestibulären Störung rechts - vordergründig Pfeifgeräusch - ist vorbehaltlos abzulehnen"), ai disturbi alla spalla destra (doc. 14, p. 26: "Es ist umbestritten, dass die Patientin an einem Scapulaknarren leidet, einem Phänomen, das sich bei der Elevation/Abduktion des Armes über die Horizontale in Zusammenhang mit der zwangsläufigen Rotation und Drehung des Schulterblattes auf der Thoraxwand einstellt. Dieses Phänomen ist bei der Patientin nicht auf den Verkehrunfall vom 24.08.1998 zurückzuführen, sondern ist auf eine Störung des scapulothoracalen Gleitapparates bei konstitutionell schlechter Polsterung des Scapulabettes durch dünne Muskulatur zurückzuführen") e, infine, ai disturbi al braccio destro (cfr. doc. 14, p. 26: "Est ist wenig wahrscheinlich, dass diese Nerven-Kompressionssyndrom unfallkausal entstanden ist, etwa durch Anschlagen des Handgelenkes rechts am Steuerrad wie später, anlässlich der neurologischen Untersuchung von Dr. __________ spekuliert werden").

                                         Per contro, il PD __________ ha ammesso l'esistenza di una relazione di causalità naturale - perlomeno parziale - fra l'incidente della circolazione stradale del mese di agosto 1998 e la sindrome cervicale, alla quale sono associate delle residuali cefalee nonché una sintomatologia brachiale a destra (cfr., ad esempio, doc. 14, p. 27).

 

                                         D’altro canto, la decisione della CO 1 di negare la propria responsabilità in relazione alle turbe psichiche presentate da RI 1, trova fondamento nelle risultanze della perizia allestita dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Secondo la psichiatra, la ricorrente è affetta da distimia (ICD-10: F34.1) in disturbo di personalità misto: immaturo, psicoinfantile dipendente e istrionico (ICD-10: F61.0), patologia che non può comunque essere imputata all’incidente della circolazione del 24 agosto 1998 (doc. 184, p. 12s.: “Questa evoluzione psicopatologica, a mio avviso, dev’essere slegata dall’evento iniziale (cioè dall’infortunio) che ha costituito solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il nesso di causalità naturale con l’incidente per quanto attiene all’evoluzione psichiatrica non è ulteriormente sostenibile. Quest’ultima, e la sua cronicizzazione, sono dovute sostanzialmente a quanto da me descritto sopra come psicodinamica evolutiva in un disturbo di personalità preesistente all’infortunio. Ogni e qualsiasi evento di vita potenzialmente traumatico o stressante, avrebbe potuto in qual momento scatenare una reazione ed evoluzione sovrapponibili a quelle effettivamente verificatesi.”).

 

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurata ha contestato la valutazione dell’eziologia enunciata dai sanitari interpellati dall’assicuratore LAINF, in particolare per quanto riguarda la sindrome di Raynaud e la problematica psichica.

 

                                         A proposito della sindrome di Raynaud, agli atti figura un rapporto, datato 19 maggio 2003, del PD dott. __________, spec. FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, secondo cui sarebbe “molto probabile” l’esistenza di una relazione tra l’insorgenza della patologia e il sinistro occorso alla ricorrente (cfr. doc. C 2).

                                         Per quanto concerne invece l’aspetto psichico, va segnalato che la dott.ssa __________, psichiatra curante di RI 1, nel suo referto datato 17 ottobre 2003, ha sostenuto quanto segue, citiamo: “Ricordo che prima dell’incidente la paziente non presentava alcuna patologia psichiatrica, in particolare non ha mai presentato episodi depressivi sviluppatisi solo nel dicembre del 2001 in seguito al permanere della sintomatologia fisica presentata, alle difficoltà legate alla perdita della propria capacità lavorativa e del conseguente danno economico.” (doc. 190, p. 3).

 

                            2.3.5.   Allo scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al __________ di __________.

                                         Durante il periodo 9-13 gennaio 2006, RI 1 é così stata sottoposta ad approfonditi accertamenti pluridisciplinari.

 

                                         Dal rapporto del 4 maggio 2006 si evince che i periti basilesi hanno ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi della ricorrente (XX, p. 1-17) e ne hanno, altrettanto puntualmente, descritto lo status ortopedico (a cura del dott. __________, spec. in ortopedia), neurologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia), internistico (a cura del dott. __________, spec. FMH in medicina interna), angiologico (a cura del dott. __________ __________, spec. FMH in medicina interna e angiologia) e, infine, psichiatrico (a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia).

                                         Queste le diagnosi poste dagli esperti designati dal TCA:

 

"  (...)

4. Diagnosen

 

-   Persistierendes cervicocephales Schmerzsyndrom, rechtsbetont

    - mit fraglicher Cervicobrachialgie rechts, ohne radikuläre Ausfallssymptomatik

    - nach HWS-Distorsionstrauma am 24.08.1998

-   Leichtes Carpaltunnelsyndrom rechts

    - als mögliche Unfallfolge nach Handgelenksdistorsion beim Unfall vom 24.08.1998

-   Ausgeprägte Raynaud-Krankheit beider Hände, rechtsbetont

    - wahrscheinlich idiopathisch bedingt

-   Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode

-   Dissoziative Störung gemischt

    - bei/nach psychosozialer Belastung

    - bei akzentuierten Persönlichkeitszügen

-   Gewichtsabnahme, unklaren Aetiologie

-   Zustand nach Schulterprellung rechts, abgeheilt

-   Zustand nach Handgelenksdistorsion rechts, abgeheilt." (...)

                                         (XX, p. 49)

 

                                         Rispondendo ai quesiti posti loro dalle parti, gli specialisti del __________ hanno indicato che soltanto i persistenti dolori al collo e alla testa si trovano ancora, con verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico del 1998, avallando in tal modo la tesi difesa dal PD dott. __________ nella sua perizia del 30 gennaio 2002:

 

"  Zum besseren Verständnis der Aetiologie und der wahrscheinlichen Pathogenese der verschiedenen Beschwerden und Befunde der Explorandin haben wir unter Punkt 5 oben eine eingehende Beurteilung angefügt. Es sei darauf verwiesen. Zusammengefasst ist lediglich das persistierende cervicocephale Schmerzsyndrom in einem noch überwiegenden wahrscheinlichen Zusammenhang zum Unfall von 1998 zu sehen, während insbesondere das Raynaud-Syndrom als höchstens möglich kausal zum Unfall eingestuft werden muss, wahrscheinlicher jedoch primär im Sinne einer Raynaud’schen Krankheit besteht. Der Tinnitus steht einerseits subjektiv nicht im Vordergrund, ist aber auch als solcher höchstens möglicherweise eine Unfallfolge.“

                                         (XX, risposta al quesito n. 6.5.1 di parte ricorrente – il corsivo è del redattore; cfr., pure, risposta al quesito n. 6.2 di parte convenuta)

 

                                         Trattandosi della problematica psichica, gli esperti designati dal TCA hanno affermato che essa si trova in stretta connessione con la sintomatologia legata alla sindrome di Raynaud, di modo che l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio assicurato potrebbe essere riconosciuta soltanto se alla citata affezione organica si potesse riconoscere un’eziologia traumatica (ciò che non è il caso):

 

"  Der Kausalzusammenhang der psychischen Beschwerden ist höchstens möglicherweise noch mit dem Unfall, respektive dessen Folgen gegeben. Im wesentlichen ist zu erwähnen, dass die relevanten psychischen Beschwerden, respektive die erhebliche psychische Störung, woran die Explorandin heute noch leidet, mit einer erheblichen Verzögerung aufgetreten ist und in engem Zusammenhang mit der ausgeprägten Symptomatik des Raynaud-Phänomens besteht. Ein Kausalzusammenhang zum Unfall von 1998 kann demzufolge nur angenommen werden, sofern auch ein Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Raynaud-Phänomen besteht. Das Persistieren der cervicocephalen Beschwerden allein hätte nicht zu dieser schweren Art von depressiver Entwicklung geführt.“

                                         (XX, risposta al quesito n. 6.3. di parte convenuta – il corsivo è del redattore)

 

                                         Essi hanno così motivato le loro conclusioni in merito all’eziologia dei disturbi somatici e psichici di cui l’insorgente soffre:

 

"  (...)

Im gleichen Jahr dekompensierte die Explorandin psychisch. Sie geriet in eine depressive Krise, was sie in die ambulante psychiatrische Behandlung von Frau Dr. __________, Psychiaterin in __________, führte. Hier sprach die Ärztin von einer schweren depressiven Episode. Sie verwies in ihrem Bericht an die IV-Stelle vom 30.04.2002 anamnestisch auf eine im April 2001 stattgehabte Episode mit Tachykardien und Gefühlsstörungen an den oberen Extremitäten, worauf die Explorandin apathisch, dysphorisch, appetitlos und asthenisch geworden sei. Sie klagte auch über starke Kopf-, Nacken- und Armschmerzen. Rückblickend ist dazu zu sagen, dass wahrscheinlich die subjektiv doch als viel bedeutender und stärker emfpundenen und vor allem intermittierend exacerbierenden Beschwerden von Seiten des Raynaud-Phänomens zu dieser schweren depressiven Episode führten. Die Depressivität der Explorandin persistierte jedoch trotz adäquater integrierter psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung sowohl mit Gesprächen als auch mit geeigneter antidepressiver Medikation und beruhigenden Medikamenten.

 

Entsprechend dem Verlauf ist heute eine rezidivierende depressive Störung zu codieren. Tatsächlich war die Explorandin rückblickend anhand der Aktenlage im Verlauf wechselnd, zum Teil stark, zum Teil nur in leichtem Grad depressiv.

Heute besteht eine mittelgradig ausgeprägte Episode. Auffällig ist dabei, dass die Explorandin ihre depressive Symptomatik trotz oder gerade mit der dissoziativen Störung sogar eher dissimuliert und mit einem sarkastisch wirkenden Galgenhumor abwehrt. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Belastbarkeit der Explorandin erheblich eingeschränkt ist. Die verringerte Stresstoleranz wirkt sich dabei nicht nur ungünstig auf die Leistungsfähigkeit aus, sondern auch die mit Stress einhergehende vegetative Symptomatik ist ihrerseits geeignet, das Raynaud-Phänomen zu verstärken. Die psychische Symptomatik, sowohl die depressive Störung als auch die dissoziative Störung, stehen in engem Zusammenhang mit dem Raynaud-­Phänomen und die Kausalität der psychischen Beschwerden entspricht, resp. folgt derjenigen des Raynaud-Phänomens. Es ist nicht davon auszugehen, dass das persistierende cervicocephale Schmerzsyndrom allein zu dieser ausgeprägten und wechselnden Störung geführt hätte. Die Enttäuschung durch die Versicherung hat überdies bei der depressiven Symptomatik zeitweise auch eine Rolle gespielt im Sinne, dass die Explorandin während einer bestimmten Zeit unter erheblichen sozialen Ängsten litt. Andererseits ist sie heute jedoch sozial abgesichert, so dass die Komponente der psychosozialen Belastung heute nicht mehr derart massgeblich ist.

 

Somatisch stehen aktuell die persistierenden Beschwerden von Seiten der HWS-Distorsion mit den Nackenschmerzen und den chronischen cervicogen bedingten Kopfschmerzen im Vordergrund.

Im weitern wird auch eine beidseitige Brachialgie geklagt, begleitet von Paraesthesien. Vor allem aber bestehen diese Beschwerden von Seiten der Raynaud-Symptomatik.

 

Objektiv liess sich früher schon ein konstantes leichtes Carpaltunnelsyndrom rechts nachweisen, dieses ist jedoch keineswegs geeignet, die Beschwerden der Explorandin zu erklären. Das nur rechtsseitig vorhandene Carpaltunnelsyndrom ist auch nicht als ursächlich für das beidseitig bestehende Raynaud-Phänomen in Betracht zu ziehen.

 

Unser angiologischer Konsiliarius spricht von einer primären Form des Raynaud-Syndroms, also von einer Raynaud-Krankheit. Er begründet dies mit verschiedenen Faktoren. In der Literatur ist das Auftreten eines Raynaud-Syndroms nach einer HWS-Distorsion nicht beschrieben. Wir haben diesbezüglich auch noch eine Medline-Suche im Internet gestartet. Unter den Stichworten „Raynaud und Traumatic" finden sich zwar verschiedene Studien, die aber alle das Auftreten eines Raynaud-Syndroms nach Arbeiten mit Presslufthammer oder Kettensägen, also bei Bau­und Waldarbeiter beschreiben. Man spricht dabei auch von einem Vibrations-induzierten Raynaud-Phänomen. Das ist in der Literatur tatsächlich bekannt. Hingegen besteht kein bekannter kausaler Zusammenhang zwischen einer HWS-Distorsion und einem Raynaud­-Syndrom.

 

Andererseits ist diese Erkrankung bei der Explorandin im "typischen Alter", wo es gehäuft auftritt, erstmals aufgetreten. Man muss allerdings in Betracht ziehen, dass andere primäre Ursachen für das Raynaud-Phänomen schon früher ebenfalls nicht nachgewiesen werden konnten. Es wurde zum Beispiel eine Vaskulitis ausgeschlossen, es fehlten oszillografische Anhaltspunkte für Fingerarterienverschlüsse, die laborchemischen Analysen waren normal, ebenso die MR­-Angiografie des Aortenbogens und der Arteria subclavia. Das ist jedoch nicht ungewöhnlich. Die überwiegende Zahl der Raynaud-Phänomene tritt idiopathisch, also ohne erkennbare Ursache auf. (...)"

                                         (XX, p. 52-54)

 

                            2.3.6.   Tutto ben considerato, questa Corte non vede ragioni – ragioni che, del resto, neppure le parti sono state in grado di evidenziare (cfr., in proposito, XXIII e XXIV) – per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti giudiziari.

                                         In effetti, il loro referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e le referenze ivi menzionate; cfr. STFA del 21 luglio 2005 nella causa S., U 216/04, consid. 5.3): in particolare, gli specialisti del __________ hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

 

                                         Sulla scorta delle risultanze peritali, il TCA ritiene dunque accertato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, posteriormente al 31 gennaio 2002, fra l'infortunio occorso a RI 1 il 24 agosto 1998 ed i disturbi da lei lamentati (organici e psichici, fatta eccezione per quelli cervico-cefalici), non esisteva più un nesso di causalità naturale.

 

                                         In esito a quanto precede - posto che al momento in cui l’assicuratore LAINF convenuto ha proceduto alla definizione del caso (febbraio 2002), le condizioni di salute dell’insorgente erano stabilizzate, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi dei sostanziali miglioramenti (cfr, al proposito, XX, risposte al quesito n. 6.7. di parte convenuta e n. 6.7. di parte ricorrente) - il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI dovrà essere valutato tenendo conto della sola sindrome cervico-cefalica.

 

                               2.4.   Rendita di invalidità

 

                            2.4.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

 

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

 

                            2.4.2.   Con la decisione formale del 6 febbraio 2004 (doc. 192), l’assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto alla ricorrente una rendita di invalidità del 10% a contare dal 1° febbraio 2002, precisando, in sede di decisione su opposizione (doc. 194, p. 8), che la medesima è stata concessa, citiamo: “in via largheggiante”, motivata soltanto dal, citiamo: ”… bisogno di un numero maggiore di pause e prolungati periodi di recupero.”.

 

                                         Questa tesi è contestata dalla ricorrente, la quale pretende il riconoscimento di una rendita di invalidità del 100% (cfr. I, p. 14).

 

                                         Secondo i periti del ZMB, alle cui conclusioni va riconosciuto un pieno valore probante per i motivi già diffusamente esposti al considerando 2.3.5., in ragione dei postumi infortunistici residuali, RI 1 sarebbe in grado di esercitare la sua originaria attività professionale di aiuto-fisioterapista con un discapito di rendimento del 30% circa, da imputare alla necessità di introdurre delle pause prolungate:

 

"  Aufgrund der reinen Unfallfolgen, infolge der cervicocephalen Beschwerden, besteht eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von zirka 30%. Die Explorandin wäre rein nur aufgrund der Unfallfolgen vollschichtig arbeitsfähig, müsste aber vermehrte Pausen einlegen können, was eine Leistungsminderung von zirka 30% bewirken würde.“

 

"  In der zuletzt ausgeübten Tätigkeit als Hilfe in einem Physiotherapieinstitut ist die Explorandin unfallbedingt bei sämtlichen Tätigkeiten eingeschränkt, welche eine besondere Kraftentfaltung der oberen Extremitäten erfordern und auch bei Überkopfarbeiten. Es besteht das Erfordernis, vermehrte Pausen einzulegen. Unfallbedingt ist davon auszugehen, dass bei der zuletzt ausgeübten Tätigkeit eine Arbeitsunfähigkeit von 30% besteht.“

                                         (XX, risposte ai quesiti n. 6.5. di parte convenuta e n. 6.8.1. di parte ricorrente)

 

                                         In un’attività alternativa, adeguata agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute di natura infortunistica, la ricorrente presenterebbe comunque una capacità lavorativa limitata al 70%:

 

"  Als Verweisgtätigkeiten kämen für die Explorandin (rein nur bezogen auf die Unfallfolgen, Anmerkung der Gutachter) sitzende oder Wechselhaltung auszuübende Tätigkeiten, welche rückenadaptiert sind, unter Vermeidung von Überkopfarbeiten im Umfang von 70% in Frage.“

                                         (XX, risposta al quesito n. 6.6. di parte convenuta)

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che all'inabilità lavorativa del 30% accertata nell'abituale professione di aiuto-fisioterapista, corrisponda un’incapacità lucrativa della medesima entità (cfr. DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti ivi citati, nonché la STFA del 3 maggio 2006 nella causa A., U 295/05, consid. 4.3).

                                         La ricorrente non potrebbe in effetti meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua, esercitando un’attività ragionevolmente esigibile tenuto conto delle possibilità offerte dal mercato generale del lavoro, attività che, tenuto conto degli impedimenti descritti dai periti giudiziari, dovrebbe venir ricercata fra quelle semplici e ripetitive.

 

                                         In conclusione, la CO 1 è tenuta a riconoscere a RI 1 una rendita di invalidità del 30% a contare dal 1° febbraio 2002.

 

                               2.5.   Indennità per menomazione all’integrità

 

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                            2.5.4.   L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                            2.5.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del PD dott. __________, ha posto la ricorrente al beneficio di un’IMI del 10% (cfr. doc. 194, p. 12).

 

                                         Questa la valutazione che lo specialista interpellato dalla CO 1 ha espresso in occasione della visita del 24 gennaio 2002:

 

"  Die Integritätseinbusse beläuft sich auf 10% - residuelles leichtgradiges Cervicalsyndrom mit (cervico-)cephaler und rechtsseitiger (cervico-)brachialer Komponente.“

                                         (doc. 14, p. 33)

 

                                         Pronunciandosi al riguardo, gli esperti giudiziari hanno dichiarato che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________ rientra ancora nel margine contemplato dalla Tabella n. 7 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI in caso di affezioni alla colonna vertebrale (10-20%) e che pertanto non può essere considerato sbagliato:

 

"  Zunächst ist zu sagen, dass keine objektivierbare knöcherne Läsion, keine Bandläsionen und auch keine objektivierbaren neurologischen Ausfälle festgestellt werden konnten. Da immerhin eine Kyphosierung bei der MRT-Untersuchung der HWS festgestellt wurde, muss doch von einer gewissen Bedeutung der Beschwerden ausgegangen werden und damit besteht eine Bandbreite für die Integritätsentschädigung zwischen 10 und 20%. Falsch ist die bisherige Einschätzung demzufolge nicht.“

                                         (XX, risposta al quesito n. 6.8. di parte convenuta)

 

                                         Rispondendo al quesito n. 6.9. di parte ricorrente, essi hanno tuttavia affermato che la menomazione all’integrità di cui è portatrice l’assicurata, ammonta precisamente al 15%:

 

"  Bei fehlendem strukturellem Schaden, aber mit persistierenden Schmerzen bei im MRT nachgewiesener Kyphose der HWS besteht laut Tabelle 7 der SUVA ein Integritätsschaden von 10-20%. Im konkreten Fall kann der Integritätsschaden auf 15% eingeschätzt werden.“

                                         (XX, p. 61 – il corsivo é del redattore)

 

                                         Questa Corte non ravvisa alcuna ragione per scostarsi dalla valutazione espressa dai sanitari del __________, motivo per cui a RI 1 va riconosciuta un’indennità per menomazione all’integrità del 15%.

 

                               2.6.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. I, p. 15).

 

                                         Preliminarmente va rilevato che siccome il ricorso è soltanto parzialmente accolto, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, nel caso concreto, non diviene totalmente priva di oggetto ma soltanto parzialmente (cfr. STFA dell'8 maggio 2003 nella causa S., U 349/01, consid. 6.2). Il TCA può dunque esaminare nel merito l’adempimento dei relativi presupposti.

 

                            2.6.1.   Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

 

                                         Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

 

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

 

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

 

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

 

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:

 

"  (…).

         Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

         alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

         per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

                                         (STFA succitata)

 

                                         In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

 

                            2.6.2.   In una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo.

                                         All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.

 

                                         L'Alta Corte ha rilevato quanto segue:

 

"  4. L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.

 

4.1 La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di indigenza del richiedente.

 

4.1.1 Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4 consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.

 

4.1.2 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).

 

4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

 

4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).

 

4.2 Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."

 

                            2.6.3.   In concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si evince che l’assicurata è nubile senza persone a carico (cfr. doc. D 1).

 

                                         Emerge pure che le entrate di RI 1 sono rappresentate dalle rendite di invalidità AI, LPP e LAINF, nonché dalle indennità giornaliere di malattia (cfr. doc. D 1).

                                         Globalmente le entrate ammontano a fr. 3’193/mese.

 

                                         Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base mensile per persona sola.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo)

 

                                         Vi sono inoltre da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 408/mese; cfr. doc. D 8), quelli relativi alle assicurazioni auto, mobilia domestica e RC privata (fr. 149/mese; cfr. doc. D 10-12), i contributi personali AVS/AI/IPG (fr. 36/mese; cfr. doc. D 7), la pigione relativa alla locazione dell’appartamento di via __________ a __________ (fr. 891/mese; cfr. doc. D 6), l’imposta di circolazione (fr. 26/mese; cfr. doc. D 13), nonché le imposte cantonale e comunale (circa fr. 100/mese; cfr. doc. D 14, tenuto conto di un moltiplicatore d’imposta comunale del 97%), per un ammontare globale mensile pari a fr. 2'710.

 

                                         Ora, aggiungendo all'importo di base di fr. 2'710 il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale, risulterebbe un'eccedenza di fr. 76 al mese, rispettivamente, un disavanzo di fr. 195 al mese.

 

                                         In queste condizioni, l'indigenza deve essere ammessa.

 

                                         Ritenuto inoltre che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         §    Nella misura in cui l’assicurata è stata posta al beneficio di     una rendita di invalidità del 10% e di un’IMI di uguale         entità, la decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ La CO 1 è condannata a riconoscere           all’assicurata una rendita di invalidità del 30% a contare        dal 1° febbraio 2002, nonché un’IMI del 15%.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di

                                         fr. 1'000.— (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                 3.-   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

PE 1

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti