Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.77

 

mm/fe

Lugano

13 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 giugno 2004 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 11 agosto 2000, RI 1 – all’epoca dipendente della __________ di __________ in qualità di steward sui treni e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando la frattura bilaterale del radio di tipo Smith-Goyrand.

 

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con comunicazione del 23 aprile 2002, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera; cfr. doc. 79).

 

                                         Quindi, con decisione formale del 28 maggio 2002, esso ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 20% (cfr. doc. 81).

 

                                         RI 1, all’epoca patrocinato dall’avv. __________, si è opposto a quest’ultima decisione (cfr. doc. 83 e 91).

 

                                         Nell’ambito della procedura di opposizione, l’assicuratore infortuni ha ritirato la decisione formale del 28 maggio 2002, ha predisposto ulteriori accertamenti medici allo scopo di chiarire se le condizioni di salute dell’assicurato erano o meno stabilizzate, ed ha ripristinato la corresponsione delle indennità giornaliere (cfr. doc. 99).

 

                               1.3.   Con decisione formale del 3 febbraio 2004, l’CO 1 ha sospeso il diritto alle prestazioni sanitarie ed all'indennità giornaliera a contare dal 9 febbraio 2004 (cfr. doc. 135).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 136 e 145), l’assicuratore LAINF, in data 15 giugno 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 162).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 29 agosto 2004, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il versamento di indennità giornaliere (corrispondenti ad una totale incapacità lavorativa) a far tempo dal 9 febbraio 2004, nonché ad ulteriormente istruire la domanda di prestazioni (cfr. I, p. 5), argomentando:

 

"  (…).

RI 1 ha un dolore sostanziale ai polsi. Un lavoro seppur leggero che implichi il movimento di questi gli provoca una dolore acuto ed il gonfiore dei polsi.

 

Chi scrive ha richiesto un periodo di osservazione seppur breve presso un centro di controllo. Sarebbero bastati pochi giorni a __________, con contestuale visita medica di controllo al termine della giornata, per accertare quanto riferito. Ma evidentemente era meglio dissimulare (ci si scusi il termine un pò duro, ma calza a pennello). Se __________ non fosse stato il luogo idoneo (vai a capire il perché), analogo esperimento poteva essere svolto in una clinica di riabilitazione a titolo di osservazione per qualche giorno. Nulla di tutto questo è stato intrapreso.

 

La decisione della CO 1 è irridente nel proprio tentativo di dissimulare la realtà travisando sulle parole, allorquando le affermazioni del Prof. __________ chiare riguardo all'inesigibilità al lavoro di RI 1 anche quale steward di treni.

 

A tale proposito si è richiesto ancora una volta con scritto dello scrivente del 16 luglio 2004 al Prof. __________ di esprimersi riguardo alle conclusioni mediche riportate, chiedendogli se fosse necessario dar seguito ad un'ulteriore visita. Questi ritiene (con suo scritto del 4.8.2004), ormai laconicamente, che non vede come possa far cambiare opinione ed a cosa possa dunque servire una sua ulteriore presa di posizione.

 

6.                                                                            Riassumendo ci si trova dinanzi ad una situazione di per sé chiara, che non necessita di ulteriori approfondimenti. Gli specialisti consultati, sia il dr. __________, che il prof. __________, sono entrambi convinti della gravità della patologia di natura invalidante di cui è portatore RI 1. Si tratta di due fiduciari espressamente richiesti dalla CO 1, specialisti nei rispettivi ambiti. I referti resi, in particolare quello del Prof. __________, sono rigorosi, completi, confermati a diverse riprese, univoci e chiari nel ritenere che RI 1 non possa lavorare quale steward di treni. Essi non sono peraltro neppure contraddittori. Quello reso dal Prof. __________, oltre a risultare univocamente probante, proviene da un medico di rango universitario.

 

Le argomentazioni fatte proprie dal medico circondariale della CO 1 sono invece rese da una persona di cui non si mette in dubbio la competenza e l'esperienza, ma senz'altro non rese nella propria specialità.

Invero l'attitudine dimostrata dal medico di circondario, in collaborazione con i funzionari CO 1, dimostra invece una patente volontà di circuitare le conclusioni degli specialisti. Il tono utilizzato, la poca pregnanza medica, in particolare del secondo rapporto del dr. __________, che appare più quale allegato di parte, lo confermano. Peraltro tale medico è solito mischiare il proprio ruolo professionale con quello ispettivo, permettendosi spesso e volentieri non già di emettere le proprie argomentazioni mediche, quanto di commentare e rigirare quelle altrui.

 

7.   Nel frattempo, ciò che traspare già dagli atti, ma che non mancheremo di documentare in corso di istruttoria, egli presenta una sostanziale patologia di carattere psichiatrico, che, stante la situazione oggettiva, è certamente da far risalire all'infortunio subito e qui in discussione. Nel corso degli anni egli ha manifestato una grave sindrome depressiva, che si è acuita in particolare in prossimità dell'emanazione all'inizio di quest'anno, con la presa di posizione ormai inconcepibile della CO 1. Egli non cessa di confermare che il suo unico desiderio è quello di riprendere l'attività lavorativa, ma oggettivamente i dolori ai polsi sono tanti e tali che non riesce a farvi fronte.

 

8.                                                                            La decisione della CO 1 oggetto della presente impugnativa ha quale oggetto la cessazione dell'erogazione delle indennità giornaliere. Si richiede pertanto che le medesime vengano ripristinate in misura completa a far tempo dal 9.2.2004 e che la CO 1 provveda ad istruire la domanda di prestazioni tenendo in conto le argomentazioni specialistiche rese, completandole opportunamente, segnatamente previo un periodo di osservazione."

                                         (I)

                               1.5.   L’assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

 

                               1.6.   In data 20 settembre 2004, l’assicurato ha domandato l’allestimento di una perizia medica giudiziaria ed ha preannunciato la produzione di una certificazione riguardante i disturbi psichici di cui egli soffrirebbe (cfr. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 15 giugno 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è la sospensione del diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal mese di febbraio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

                               2.3.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alla cura medica ed all'indennità giornaliera a far tempo dal 9 febbraio 2004.

 

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.5.   Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 - a conferma di quella formale del 3 febbraio 2004 - l'assicuratore infortuni convenuto ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 9 febbraio 2004, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di salute dell'insorgente (cfr. doc. 162).

 

                                         Secondo questa Corte tale decisione trova conferma nella documentazione medica presente nell'incarto.

 

                                         Il TCA constata in particolare che, in occasione del consulto dell’8 maggio 2003, i medici della __________ di __________ hanno proposto l’esecuzione di un’artrodesi del polso sinistro accompagnata dalla revisione del nervo mediano e del ramo superficiale del nervo radiale.

                                         Nondimeno, per quanto riguarda gli effetti di tale passo terapeutico, essi hanno indicato che quest’ultimo sarebbe solo possibilmente atto a migliorare la sintomatologia accusata dall’assicurato, senza consentirgli, in ogni caso, una ripresa della sua attività lavorativa abituale (cfr. doc. 124, p. 2).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi sull’opzione terapeutica suggerita dai medici vodesi, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha negato che essa possa essere ritenuta medicalmente indicata (cfr. doc. 131).

 

                                         Che ulteriori provvedimenti terapeutici non porterebbero a sostanziali miglioramenti delle condizioni di salute di RI 1, è pure stato sottolineato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione di medicina infortunistica di __________, nella sua presa di posizione del 9 giugno 2004:

 

"  Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Hinweis auf die __________ Abschlussuntersuchung vom 16.04.2002 und die diversen späteren Stellungnahmen von Herrn Dr. __________. Von weiteren Behandlungen kann keine wesentliche Besserung erwartet werden."

                                         (doc. 161- la sottolineatura è del redattore)

 

                                         Del resto, lo stesso assicurato, in data 27 gennaio 2004, si è dichiarato contrario a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, siccome, citiamo: “… i rischi di un peggioramento paiono sostanziali, i risultati non meglio definiti. Inoltre da un profilo valetudinario non vi sarebbero miglioramenti di sorta” (cfr. doc. 134).

 

In queste condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'assicuratore infortuni convenuto era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 9 febbraio 2004, senza che si riveli peraltro necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Può rimanere aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

 

                                         L’esito della presente vertenza non può essere modificato dall’affermazione ricorsuale secondo cui l’assicurato presenterebbe, citiamo: “… una sostanziale patologia di carattere psichiatrico, che, stante la situazione oggettiva, è certamente da far risalire all’infortunio subito e qui in discussione” (cfr. I, p. 4).

 

Al proposito, questa Corte osserva che il ricorrente ha preteso di soffrire di disturbi di natura psichica - per la prima volta - in data 17 maggio 2004 (cfr. doc. 155: “Questi sta vivendo un periodo di importante disfunzione psicologica, che ritengo indubbiamente da porre in relazione con il sinistro”). Nella precedente documentazione non risulta alcun accenno circa l’esistenza di problemi anche a questo livello, per cui appare fuori luogo sostenere che RI 1 soffrirebbe da anni di una “grave sindrome depressiva” (cfr. I, p. 4).

D’altro canto, fra gli atti di causa non figura alcuna certificazione specialistica che attesti l’effettiva esistenza dei pretesi disturbi psichici.

Il 20 settembre 2004, l’assicurato ha espresso l’intenzione di produrre documentazione medica riguardante la loro diagnosi e la relazione causale con il sinistro assicurato (cfr. V).

Sino ad oggi al TCA non è però pervenuto alcunché.

 

                                         Con il proprio comportamento, l'insorgente ha violato il dovere di collaborare delle parti che limita il principio inquisitorio reggente la procedura in materia di assicurazioni sociali (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; AHI Praxis p. 212; DLA 1992 p. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 12; R. Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984, p. 16; M. Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, p. 5 ss.).

                                         Il dovere di collaborare comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dovere sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 18 settembre 2001 nella causa C.R.W., 264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L.; DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid. 5a; RAMI 1993 p. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 p. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Introduzione e principi generali, La recente giurisprudenza del TFA, in Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, p. 1 seg. (3)).

 

                                         In simili condizioni la decisione impugnata deve essere confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti