Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.80

 

DC/sc

Lugano

14 febbraio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2004 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 maggio 2004 emanata da

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, di professione docente, sul formulario "Annuncio d'infortunio-bagatella LAINF" ha così descritto l'evento accorsogli il 9 dicembre 2003:

 

"  Martedì 9 dicembre 2003 pomeriggio, durante la preparazione di un lavoro scritto, cercavo di prendere in ginocchio, piegato in avanti, un classeur che però mi sfuggiva di mano. Per riprenderlo compivo un brusco movimento istintivo." (Doc. Z/4).

 

                                         Il medico curante Dr. __________ ha posto la diagnosi di "lomboischialgia destra senza sospetto per compressione radicolare" (Doc. Z/1).

 

 

                                         Con decisione del 10 marzo 2004 l'assicuratore LAINF ha rifiutato di assumere il caso ritenendo che l'assicurato non ha subito un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA e nemmeno siamo in presenza di una lesione parificabile a infortunio secondo l'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. Doc. Z/7).

 

                                         Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione.

 

 

                               1.2.   Il 14 maggio 2004 la CO 1 ha respinto l'opposizione, con le seguenti argomentazioni:

 

"  (...)

 

5. Ora nel caso concreto che ci concerne, si deve evidenziare che sia nell'annuncio d'infortunio-bagatella che nell'esposizione dei fatti in sede di opposizione l'assicurato non ha mai affermato, che effettivamente si sia avverato un movimento scombinato / non coordinato. Egli dichiarava infatti che "... ginocchio, piegato in avanti ..." nel tentativo di riprendere il classatore sfuggitogli dalle mani eseguito "un brusco movimento istintivo in avanti, che gli procurava un forte dolore ...". La fitta dolorosa è quindi subentrata nel mentre del puro movimento in avanti del corpo, seppure nell'esecuzione brusca di tale movimento. La problematica salutare si è quindi qui manifestata nel corso di un normale e usuale movimento, seppure in posizione inginocchiata, in avanti del corpo, movimento più che usuale nella vita quotidiana. Che il movimento sia avvenuto in modo istintivo e quindi brusco nel tentativo di riprendere un classatore sfuggitogli dalle mani nulla cambia alla situazione di fatto, in cui nulla di particolare è avvenuto.

Infatti, Rumo-Jungo in "Bundesgesetz über die Unfallversicherung 3. Aufl., Art. 6, Seite 27 f." evidenzia la problematica in oggetto: "Bei gewissen typischen Gesundheitsschäden, die erfabrungsgemäss auch als alleinige Folge von Krankheit, namentlich von vorbestehenden degenerativen Veränderungen eintreten können, muss das Begriffsmerkmal der Aussergewöhnlichkeit besonders deutlich erfüllt bzw. die Schädigung unter besonders sinnfälligen Umtänden gesetz worden sein. Dasselbe gilt für körpereigene Traumen, d.h. für Schädigungen infolge einer im Körperinneren vor sich gehenden Krafteinwirkung. Sol­che typischen Gesundheitsschäden sind z.B.: das Schmerzhaftwerden einer vorbestehenden Gonarthrose bei Knorpelkrankheit; Muskel- und Gelenkschmerzen, Meniskusaffektionen und Lumbago sowie Hernien....". Ed in particolare si noti pure che "Die Aussergewöhn­lichkeit ist nicht schon dann gegeben, wenn die Gesundheitsschädigung bei einer etwas ungewohnten, der zu verrichtenden Arbeit aber angepassten Körperstellung (z.B. Knie-, Hoch­oder Kriechstellung) erfolgt.". Non si può quindi che confermare che nella fattispecie in oggetto si è di fronte ad un semplice movimento in avanti del corpo seppure in modo repentino. Che tale movimento sia manifestamente insolito, imprevisto e fuori pro­gramma non può per nulla essere affermato. Quanto affermato in sede di opposizione dall'assicurato non può quindi essere condiviso.

 

Unico elemento agli atti che si deve valutare nel contesto dei principi evidenziati sopra è quanto fissato dal medico dott. __________ sul certificato medico in data 29.12.2003 (zm-1), secondo cui "il paziente è scivolato cercando di afferrare un classeur che gli era scivolato dalle mani". Che il paziente sia scivolato, ecc. si ritrova unicamente nella de­scrizione data dal medico curante. Non avendo l'assicurato stesso nell'annuncio di sini­stro descritto di proprio pugno alcun movimento non coordinato/scombinato al mo­mento del forte dolore o meglio avendo ben specificato lui stesso quanto effettivamente accaduto, ci si deve basare sulla fattispecie descritta dallo stesso, secondo cui nel. corso del normale movimento in avanti, seppure istintivo, ma comunque in avanti, l'assicu­rato ha sentito un forte dolore. Anche dalla descrizione in sede di opposizione "in­ginocchiatosi e piegatosi in avanti l'assicurato .... nel cercare di riprendere l'oggetto il signor RI 1 compiva d'istinto un brusco e scoordinato gesto, scivolando in avanti e tendendo il braccio, ciò che gli procurava un forte dolore con successivo blocco alla schiena" non si rico­nosce nel scivolare in avanti un movimento - "scoordinato" come descritto dalla spett. RA 1 - manifestamente insolito, imprevisto e fuori programma.

 

Si vedano tra l'altro nell'elenco di Alfred Bühler, "Der Unfallbegriff" in "Haftpflicht­und Versicherungsrechtstagung 1995, St. Gallen", pag. 236 ss., gli esempi di giurispru­denza in cui un particolare disturbo del normale movimento fu negato: "Aufrichten aus kniender Stellung: Traumatisierung einer vorbestehenden Gonarthrose" oppure "ruckarti­ges Nachfassen beim Anheben eines Papierstapels von ca. 60 kg Gewicht zu zweit; Bizepssehnenriss" ... Nel caso in oggetto invece vi fu unicamente un semplice movimento in avanti, seppure improvviso!

 

La fattispecie lascia apparire i dolori subentrati come una pura occasione per la manife­stazione degli stessi, risultando l'evento qui affermato come tale non atto a provocare, ma solo a manifestare gli stessi.   

 

Ne deriva che carente è la straordinarietà del fattore esterno, per cui non si possono così evidenziare elementi atti a riconoscere un infortunio nel senso giuridico del termine secondo l'art. 4 LPGA.

 

 

6. Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le lesio­ni corporali elencate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, sono equiparate all'infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario. Essendo l'elenco esaustivo, esso non può essere fatto oggetto di una interpretazione estensiva per analogia (DTF 114 V 208).

Nel caso in oggetto comunque il predetto disposto non è applicabile, visto che la dia­gnosi non corrisponde ad alcuna delle lesioni ivi indicate." (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione, l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

 

"  (...)

In data 9 dicembre 2003 il ricorrente è stato vittima di un infortunio. In effetti, dovendo in quanto docente liceale preparare un lavoro scritto per i propri allievi, egli si recava in cantina a cercare documentazione fra i vecchi classeurs.

 

Inginocchiandosi e piegatosi in avanti il prof. RI 1 recuperava un classeur posto sul penultimo scaffale, classeur che tuttavia, all'atto di rialzarsi, gli sfuggiva a causa della copertina resa friabile dall'umidità del locale. Per riprendere il classeur, peraltro alquanto pesante, il ricorrente scivolava in avanti e compiva istintivamente un brusco e scoordinato gesto, estendendo completamente il braccio destro. L'operazione di "salvataggio" riusciva, ma a causa del notevole peso esercitato dall'oggetto sull'arto teso, ciò procurava al prof. RI 1 un forte dolore al braccio, con successivo blocco alla schiena dovuto alla posizione sfavorevole nella quale era stato compiuto l'istintivo, brusco e scoordinato gesto.

 

Visitato in data 10 dicembre 2003 dal proprio medico di fiducia, Dr. __________ di __________, quest'ultimo diagnosticava una lomboischialgia destra senza sospetto per compressione radicolare. Quanto precede come peraltro confermato nel certificato inviato il 29 dicembre successivo dal dottore alla resistente.

 

(...)

 

Per quanto attiene alla nozione di "fattore esterno" la dottrina (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, 2003, P. 64) precisa che: "Der äussere Faktor ist gegeben, wenn äussere, vom menschlichen Körper unabhängige Kräfte auf diesen einwirken. (...).".

 

Relativamente invece al carattere straordinario di tale fattore esterno, la medesima dottrina (U. Kieser, op. cit., pag. 61 e segg.) osserva che: "(...) Massgebend ist mithin, ob das Ereignis das im jeweiligen Lebensbereich Alltägliche oder Übliche überschreitet (vgl. BGE 112 V 203). Die Ungewöhnlichkeit kann - hauptsächlich - in einer Programmwidrigkeit bestehen (etwa Ausgleiten auf Glatteis) oder sich aus einem das Übliche überschreitenden Ausmass (etwa besonders hohes Gewicht, besonders starke Einwirkung) ergeben. Ungewöhnlich ist dabei nicht die Wirkung des Betreffenden Faktors, sondern dieser selbst. (...).".

 

In base alla citata dottrina i movimenti scoordinati o gli sforzi eccessivi provocati da un fattore esterno possono dunque rientrare nella nozione di "straordinarietà" di cui alla definizione legale d'infortunio, nella misura in cui si sono prodotti in circostanze esterne insolite, impreviste o fuori programma.

 

 

Prove: come sopra.

 

 

 

4. Applicando ora quanto precede al caso concreto, ne deriva come il carattere straordinario dell'evento occorso all'assicurato debba senz'altro essere riconosciuto.

 

In effetti quest'ultimo, dopo aver afferrato in ginocchio e piegato in avanti un classeur da uno scaffale, nel rialzarsi ha perso la presa di tale oggetto che gli è così sfuggito dalle mani a causa della copertina resa friabile e scivolosa dall'umidità del locale. Per riprendere il classeur, assai pesante, il prof. RI 1, scivolando in avanti, ha dunque compiuto istintivamente un brusco e scoordinato gesto di estensione del braccio destro, che gli ha da un lato permesso di riafferrare l'oggetto, provocandogli tuttavia dall'altro, in ragione del notevole peso esercitato dal classeur sull'arto teso, i dolori al braccio e alla schiena attestati poi dal proprio curante, Dr. __________.

 

 

Al proposito si osserva come quest'ultimo, contattato dalla patrocinatrice del ricorrente nell'ambito dell'allestimento dell'opposizione, ha ribadito la propria diagnosi, evidenziando l'effetto dannoso esercitato improvvisamente dal peso del classeur sul braccio teso con conseguenze destabilizzazione dell'assetto delle vertebre e irritazione della loro radice. Inoltre il Dr. __________ ha evidenziato l'assoluta assenza di malattie neurologica o dell'apparato scheletrico del ricorrente prima dell'infortunio in questione. Ciò potrà peraltro essere confermato dal medico stesso, di cui si chiede pertanto l'audizione.

 

 

Prove:   come sopra;

             audizione testimoniale Dr. __________.

 

 

 

5. Alla luce di quanto sin qui esposto, mal si comprende pertanto come la CO 1 non ravveda in concreto il carattere straordinario del fattore esterno e quindi la presenza di un chiaro infortunio, per il quale essa deve di conseguenza erogare le proprie prestazioni.

 

In sintesi - a prescindere dalla contestata circostanza dello scivolamento del ricorrente al momento dei fatti - va comunque ritenuto che per "riacciuffare" il classeur sfuggitogli di mano, egli ha compiuto un istintivo, brusco e scoordinato movimento. Tale gesto gli ha permesso di evitare la caduta dell'oggetto, il cui peso ha però sollecitato in maniera eccessiva il braccio teso dal ricorrente con conseguente danno fisico.

 

In tal senso è indubbio che detto danno si sia manifestato in circostanze insolite, impreviste e non programmate, rientranti quindi nella nozione di straordinarietà di cui alla definizione di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Contrariamente a quanto asserito dalla CO 1, l'evento - inteso come carico eccessivo esercitato dall'oggetto sull'arto a seguito di movimento brusco, istintivo e scoordinato - è quindi indubbiamente causale dei problemi fisici del ricorrente e non "una pura occasione per la manifestazione degli stessi".

 

Per quanto concerne infine i rilievi dell'assicurazione infortuni in merito alla discrepanza tra la prima dichiarazione d'infortunio resa dal ricorrente e quanto specificato successivamente, si ha francamente l'impressione che la resistente giochi sulle parole nell'ottica di arrivare alle conclusioni alle quali intende arrivare.

In effetti, il prof. RI 1 ha regolarmente annunciato l'infortunio, dando una sommaria descrizione dell'accaduto. Tale descrizione è stata poi precisata, senza tuttavia che ciò comportasse delle contraddizioni con le prime dichiarazioni rese e senza alcuna influenza da considerazioni di tipo assicurativo o di qualsivoglia altra natura.

 

In base a quanto suesposto si chiede quindi l'annullamento della decisione su opposizione impugnata ed il riconoscimento a favore del ricorrente delle prestazioni assicurative LAINF da parte della CO 1." (Doc. I)

 

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 10 settembre 2004 l'assicuratore LAINF propone di respingere l'opposizione, richiamando integralmente le motivazioni contenute nella decisione su opposizione e aggiungendo quanto segue:

 

"  (...)

Ad II.1.) Si prende atto che l'assicurato conferma che l'evento affermato si è manifesta­to allorquando un classeur gli scivolava dalle mani e nel contempo compiva istintiva­mente un brusco e scoordinato gesto, estendendo completamente il braccio destro. Si mette comunque in dubbio che un classatore si possa qualificare come un notevole pe­so e che come tale abbia potuto causare e non solo manifestare un forte dolore al brac­cio con successivo blocco alla schiena.

 

 

Ad II.3./4.) Si contesta che il carattere straordinario dell'evento occorso all'assicurato debba essere senz'altro essere riconosciuto, ritenuto che il riprendere un classatore dap­prima scivolato dalle mani anche se in una posizione in ginocchio e piegato in avanti non può ritenersi superante "das im jeweiligen Lebensbereich Alltägliche oder Übliche".

Ritenuto che l'assicurato era in posizione inginocchiata, quindi non lontano dal pavi­mento, ed è riuscito a riprendere il classatore che gli era sfuggito, quindi il tutto in un spazio di movimento minimo con relativi minimi sviluppi di forze, si può assimilare la fattispecie agli esempi - e addirittura ritenerla minore degli stessi - apportati da A. Bühler in "Der Ünfallbegriff" 1995, pag. 236 ss. tra cui "ruckartiges Nachfassen beim Anheben eines Papierstapels von ca. 60 kg Gewicht zu zweit, Bizepssehnenriss" ... secondo cui le premesse per riconoscere un infortunio ai sensi della LAINF non sarebbe dato e ciò con un peso di 60 kg, rispettivamente 30 kg a testa in un movimento simile a quello qui in oggetto. Bisogna appunto ricordare che "Die Aussergewöhnlichkeit ist nicht schon dann gegeben, wenn die Gesundheitsschädigung bei einer etwas ungewohnten, der zu verrichtenden Arbeit aber angepassten Körperstellung (z. B. Knie-, Hoch- oder Kriechstel­lung) erfolgt"." (Doc. III)

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di dicembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se il 9 dicembre 2003 RI 1 è rimasto o meno vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno alla salute è o meno parificabile ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.

 

                               2.4.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

 

                               2.5.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

                                         La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.6.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

 

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                     

                               2.7.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie dalla descrizione dell'evento fatta dall'assicurato emerge che egli, dopo essersi inginocchiato e piegato in avanti per prendere da uno scaffale un classificatore si è visto scivolare di mano il classificatore mentre si rialzava per cui ha dovuto compiere un brusco movimento per riprendere l'oggetto in questione (cfr. consid. 1.1; consid. 1.3, Z/15).

 

                                         Da quanto appena esposto si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

 

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04).

                                         D'altra parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte in DTF 130 V 117 si è così espressa:

 

" 2.1 Nach Lehre und Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer unkoordinierteu Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den natürlichen Ablauf einer Körperbewegung gleichsam "programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten Bewegung ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper und Aussenwelt - ist wegen der erwähnten Pro­grammwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher fair die Anwaltspraxis, Band V, Scha­den - Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." (Vedi pure RAMI 2004 p. 534 seg.)

                                        

                                         Scartata a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, si tratta di valutare se il danno alla schiena di RI 1 sia o meno da imputare ad un movimento scoordinato o incongruo del corpo.

 

                                         Perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).

 

                                         In una sentenza del 30 agosto 2001 nella causa J. (U 277/99) il TFA ha negato che si era in presenza di un infortunio nel caso di un assicurato che aveva compiuto un movimento molto veloce e brusco con il braccio destro, allo scopo di trattenere una paletta che stava per scivolare da un sollevatore.

                                         L'Alta Corte si è in particolare così espressa:

 

"  (...)

e) Die Vorinstanz ist gestützt auf die zuletzt zitierten Aussagen des Versicherten zu Recht davon ausgegangen, dass dieser sich die Verletzung nicht beim Auffangen eines Paletts zuzog, sondern im Verlauf einer Armbewegung, die er in Richtung des Paletts ausführte. Unmittelbarer Auslöser der Verletzung war somit nicht eine übermässige Belastung, sondern die rasch ausgeführte, reflexartige Bewegung. Der ungewöhnliche äussere Faktor als ein Begriffsmerkmal des Unfalls wäre demzufolge zu bejahen, falls eine unkoordinierte Bewegung im vorstehend dargelegten Sinn (Erw. 3c)           vorläge. Dies ist jedoch nicht der Fall, fehlt es doch an einer den normalen, üblichen Bewegungsablauf störenden Programmwidrig-keit, welche zu einer übermässigen oder unphysiologischen Beanspruchung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen geführt hätte. Die vom Versicherten ausgeführte Abwehrbewegung mit dem rechten Arm ist als solche weder ungewöhnlich noch in besonderer, einem Ausgleiten oder einem Sturz vergleichbarer Weise geeignet, zu einer unphysiologischen Belastung einzelner Muskeln zu führen. Das Vorliegen eines ungewöhnlichen äusseren Faktors ist auch nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Bewegung reflexartig        ausgeführt wurde (Urteil N. vom 12. April 2000, U 110/99).

Das Ereignis vom 24. Januar 1996 ist daher nicht als Unfall zu qualifizieren."

 

                                         In un'altra sentenza del 10 gennaio 2005 nella causa H. (U 236/04), l'Alta Corte è arrivata allo stesso risultato e si è così espressa:

 

"  (...)

2.2 Am 10. Dezember 2001 erklärte die Beschwerdeführerin auf dem «Fragebogen Berufskrankheit» zum erstmaligen Auftreten der Beschwerden an der rechten Hand, sie habe am 24. Oktober 2001 bei der Arbeit eine Kiste mit der rechten Hand vom Band nehmen wollen. Dann habe es einen «Knick» gegeben, gefolgt von  Schmerzen im rechten Handgelenk. Am 5. Mai 2002 äusserte sich die Versicherte gegenüber der Concordia erneut zum Vorfall. Sie hielt fest, dass sie den Korrekturharass genommen habe und ihn auf das Pult habe stellen wollen. «Dann machte das Handegelenk eine kleine Bewegung und es gab ein komisches Klick beim Handgelenk». Der Harass habe rund 4 bis 5 kg gewogen.

 

(...)

 

2.4 Das Ereignis vom 24. Oktober 2001 erfüllt den Unfallbegriff nicht, da es an einem ungewöhnlichen äusseren Faktor fehlt. Die schädigende Einwirkung auf die rechte Hand ereignete sich während eines alltäglichen Arbeitsvorgangs, als die Versicherte einen mehrere Kilogramm schweren Behälter ergriff, um ihn auf das Pult zu stellen. Eine von aussen beeinflusste, unkoordinierte Bewegung, die als «programmwidrig» bezeichnet werden müsste, liegt nicht vor.

Ebenso wenig kann von einem ganz ausserordentlichen Kraftaufwand beim Heben des Behälters gesprochen werden. (...)"

 

                                         In una sentenza del 6 novembre 2001 nella causa L.-P., 35.2000.67 (confermata dal TFA il 12 luglio 2002 (U 1/02): "è pacifico e incontroverso che la vicenda non possa essere qualificata come infortunio") il TCA ha negato l'esistenza di un infortunio nel caso di una segretaria, la quale, nel tentativo di evitare la caduta a terra di un grosso classificatore, che si trovava in alto ad uno scaffale, ha compiuto un movimento rotatorio verso l'esterno con la spalla sinistra procurandosi una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del sovraspinato.

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza appena illustrata, ritiene che, anche nel caso concreto, il brusco movimento in avanti del corpo compiuto dall'assicurato per riprendere un classificatore che gli stava scivolando dalle mani non può essere qualificato di manifestamente insolito, fuori programma. Il criterio del movimento scoordinato non è dunque realizzato.

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, come giustamente sottolineato dall'assicurazione nella risposta di causa, il raccoglitore è scivolato dalle mani del ricorrente allorché egli si trovava in posizione inginocchiata e dunque vicino al pavimento, per cui il tutto è avvenuto in uno spazio estremamente ridotto.

                                         Inoltre deve pure essere considerato il peso limitato di un classificatore, seppure completamente riempito di documentazione.

 

                                         Nel caso concreto, a mente del TCA, non siamo dunque in presenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.

 

                               2.9.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

 

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

 

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

 

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

 

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

 

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

 

 

                             2.10.   Nel caso di specie, il medico curante ha diagnosticato una "lomboischialgia destra senza sospetto per compressione radicolare".

 

                                         Il TFA, si è già occupato della questione a sapere se il quadro clinico sintetizzato sotto la diagnosi di "lombalgia" (o "lombaggine") possa essere qualificato quale lesione parificata ai postumi di infortunio.

                                         La nostra Corte federale ha risposto negativamente a questo quesito, da un canto, siccome è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione muscolare, tendinea o dell'apparato legamentare e, d'altro canto, poiché è volontà accertata del legislatore di non includere la lombalgia fra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF.

                                         Un'eccezione è stata prevista unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un lato, è stato possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni muscolari, di  lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di lussazioni delle piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva diagnosi non costituisca semplicemente un reperto accessorio.

                                         Il TFA ha peraltro giudicato conforme a legge e costituzione l'esclusione della lombalgia dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. DTF 116 V 145ss. e A. Bühler, Die unfallänliche ..., p. 103 ss.).

 

                                         L'ischialgia è definita come "dolore di tipo neurologico (localizzato cioè lungo il decorso di un nervo), che interessa il nervo grande ischiatico e quindi l'arto inferiore: gluteo, parte posteriore della coscia e della gamba, piede. È sin di sciatalgia o sciatica" (cfr. Enciclopedia della medicina, Ed. Istituto geografico De Agostini, Novara 1993, pag. 516).

                                         La sciatica è definita come una "malattia caratterizzata da dolore alla parte bassa della schiena, che si estende alla faccia posteriore ed esterna della coscia, laterale della gamba e al piede. È dovuta alla compressione o all'infiammazione del nervo sciatico.

                                         Quest'ultimo che si distribuisce all'arto inferiore, ha origine da radici nervose che fuoriescono dalla colonna vertebrale, in corrispondenza dell'ultima vertebra lombare e di quelle sacrali. Le cause più frequenti di s. sono l'ernia del disco e l'artrosi vertebrale." (idem pag. 700)

 

                                         Infine la lombosciatalgia è definita come "sofferenza delle radici del nervo a livello del canale spinale lombare o dei fori di coniugazione; la compressione delle radici è provocata da osteofiti secondari ad artrosi delle apofisi posteriori, oppure da ernie del disco intervertebrale." (cfr. "Medicina e salute". Ed. Federico Motta, Milano 2004, pag. 1248-1249)

 

                                         Ora, il TCA constata che, nè la lombalgia nè l'ischialgia, rientrano fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, per cui il danno alla salute dell'assicurato non può essere assunto dalla CO 1 neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

 

 

                             2.11.   Nel suo ricorso, l’assicurato ha chiesto l’audizione testimoniale del dott. __________, suo medico curante.

 

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Secondo questo TCA, la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla luce della documentazione medica presente all’inserto, di modo che l’audizione testimoniale del dott. __________ risulta superflua.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti