Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2004.84

 

mm/ss

Lugano

26 gennaio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2004 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 giugno 2004 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Fra il mese di agosto 1986 ed il mese di agosto 1993, RI 1 – funzionario presso la Sezione __________ del Dipartimento __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di tre distinti infortuni che hanno interessato, rispettivamente, il ginocchio destro (evento del 12 agosto 1986), il gomito destro (evento del 22 gennaio 1987) ed il ginocchio sinistro (evento del 15 agosto 1993), infortuni relativamente ai quali l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.

 

                                         L’CO 1, con decisione su opposizione del 23 maggio 1991, cresciuta in giudicato, ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 7.5% (5% a carico dell’infortunio del 1986, 2.5% a carico di quello del 1987).

 

                               1.2.   In data 15 luglio 2001, a RI 1 è occorso un quarto evento traumatico: caduto da una scala in alluminio, egli ha riportato, in particolare, la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra.

 

                                         Anche questo caso è stato assunto dall’assicuratore infortuni.

 

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 17 dicembre 2002, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 7.5%, per tenere conto dei postumi residuali alla spalla destra (cfr. doc. 68 – inc. CO 1 1).

 

                                         Contro il provvedimento appena citato, RI 1 ha presentato opposizione cautelativa (doc. 71 – inc. CO 1 1).

 

                               1.4.   Nel frattempo, per la precisione nel corso del mese di novembre 2003, l’assicurato ha presentato una riacutizzazione dei disturbi al ginocchio destro, determinata dalla rottura del menisco laterale (cfr. doc. 32 – inc. CO 1 2).

                                         In data 8 gennaio 2004, egli è quindi stato sottoposto ad un intervento artroscopico di meniscectomia da parte del dott. __________ (doc. 37 – inc. CO 1 2), intervento preso a carico dall’CO 1 a titolo di ricaduta dell’infortunio del 12 agosto 1986 (cfr. doc. 35).

 

                                         Nel mese di febbraio 2004, RI 1 ha annunciato all’assicuratore l’apparizione di disturbi anche al ginocchio sinistro (cfr. doc. 40 e 41).

 

                               1.5.   Il 10 maggio 2004, l’assicurato ha proceduto a motivare l’opposizione da lui cautelativamente sollevata in precedenza (cfr. doc. 82 – inc. CO 1 1).

 

                               1.6.   In data 24 giugno 2004, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 86 – inc. CO 1 1).

 

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 24 settembre 2004, RI 1 ha chiesto, in via principale, che gli venga riconosciuta un’IMI d’imprecisata entità, "ma in ogni caso non inferiore a quanto spettante per una gravità media" e, in via subordinata, che l’CO 1 venga obbligato a predisporre una visita medica specialistica volta a determinare l’effettiva menomazione all’integrità (cfr. I, p. 5s.), argomentando:

 

"  3. Per quanto riguarda la spalla destra, non ho mai potuto ottenere una nuova diagnosi/valutazione. Prova ne è che l'avv. RA 1 deve rifarsi alla visita del 9 agosto 2002 del dottor __________.

 

Con decisione 24 giugno 2004, la spett. CO 1 ha respinto l'opposizione. Così si riassume: "non sussistendo motivo alcuno per mettere in discussione l'operato dei dott. __________ e __________, a giusta ragione la CO 1 __________ ha versato all'assicurato un'indennità (...) del 7,5% (...). (...) apprezzando le prove, deve essere riconosciuto pieno valore probatorio ai giudizi dei medici CO 1 nella misura in cui questi giungono a risultati convincenti e nessun indizio concreto depone contro la loro attendibilità".

 

(…)

 

4. Si precisa anzitutto che non si è mai messo in discussione l'operato dei dottori __________ e __________ come tale, ma semmai che dalle visite mediche (generali) da loro eseguite sia possibile accertare con sufficienti garanzie la menomazione di una parte del corpo importante come la spalla, la quale pregiudica l'uso non solo della stessa, ma dell'intero braccio.

 

(…)

 

5. Ora, l'ammontare dell'indennità per menomazione dell'integrità si basa sulla gravità del danno. Le direttive contenute nell'allegato 3 OAINF prevedono indennizzi tra il 5% e il 100%. Nel caso concreto, non ritengo si sia considerata l'effettiva gravità del danno alla mia spalla destra. Addirittura, anche se si prendesse in considerazione solo quanto stabilito dal dottor __________, non credo si possa parlare di una "da lieve a iniziale media"  gravità.

 

Soffro infatti (a tutt'oggi) di gravi disagi relativi all'infortunio del 15 luglio 2001, che vanno dal non poter compiere atti ordinari della vita quali radersi, pettinarsi, igiene personale ecc. (non riesco a compiere i movimenti di rotazione con il braccio, né ad estendere il gomito...), al non poter guidare a lungo un veicolo a motore o sollevare pesi anche minimi. Ogni operazione che interessa la spalla è inoltre accompagnata da forti dolori (alla spalla stessa, cervicali ed alla schiena), ciò che mi impedisce pure di svolgere correttamente tutte quelle attività prescrittemi alfine di migliorare la mia situazione medica generale (fisioterapia ed attività sportiva), precludendomi in molti casi la possibilità di un miglioramento.

 

(…)

 

10. Nell'ipotesi in cui codesto lodevole Tribunale dovesse annullare la decisione impugnata senza ulteriori visite mediche, per le stesse considerazioni espresse nei punti che precedono, chiedo in via subordinata che una visita specialistica venga ordinata in seno alla spett. CO 1."

                                         (I)

                               1.8.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

 

                               1.9.   In corso di causa, il TCA ha chiesto all’CO 1 se la decisione riguardante l’eziologia dei disturbi alla colonna vertebrale era stata nel frattempo rilasciata (V).

 

                                         La risposta dell’assicuratore LAINF è pervenuta il 5 gennaio 2005 (VI) ed è stata trasmessa per conoscenza all’insorgente (VII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 24 giugno 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è l’entità di una prestazione (IMI) il cui diritto è nato antecedentemente al 1° gennaio 2003, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   Se al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi dell'art. 24 LAINF portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                               2.4.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

 

                               2.5.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

 

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                               2.6.   L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

 

                               2.7.   L’oggetto della lite è circoscritto all’entità dell’indennità per menomazione all’integrità spettante a RI 1 per il danno all’arto superiore destro, interessato dall’infortunio del 15 luglio 2001, così come del resto da lui stesso sottolineato in sede di ricorso (cfr. I, p. 2: "…, l’unica questione rimasta controversa è il grado di menomazione all’integrità stabilito il 17 dicembre 2002. Qualsiasi considerazione riguardante altri infortuni non può e deve avere alcuna portata").

 

 

                               2.8.   Nel caso di specie, l'assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità del 7.5%, facendo riferimento all’apprezzamento del proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         In effetti, il citato sanitario, in occasione della visita medica di chiusura del 9 agosto 2002, si è così espresso a proposito della menomazione all’integrità di cui è portatore il ricorrente:

 

"  (…)

REPERTO

 

Diminuzione della resistenza agli sforzi, sindrome algica e deficit funzionale terminale al di sopra dell’orizzontale e in rotazione interna spalla destra senza ipotrofia muscolare di rilievo all’insieme del cinto scapolare e all’arto superiore.

 

 

VALUTAZIONE

 

7.5%

 

 

GIUSTIFICAZIONE

 

Vedi tabella 1 estratto LAINF edizione Suva 2000. Quadro clinico complessivo paragonabile a una periartropatia scapolo-omerale da lieve a iniziale media entià, in tutti i casi migliore rispetto a una spalla mobile solo fino a 30° al di sopra dell’orizzontale, rispettivamente in presenza di luccazioni recidivanti"

                                         (doc. 57 – inc. CO 1 1).

 

                                         Questo il quadro clinico oggettivato a livello della spalla destra in quell’occasione:

 

"  Spalla destra

Nessun referto infiammatorio locale. Cicatrice calma. Dolenzia palpatoria superficiale diffusa all’insieme della spalla, un po’ più marcata verso il trapezio e la regione articolare acromio-clavicolare.

Jobe-test e Lift-off ambedue ben sostenuti all’esame isometrico contrariato.

Flessione a destra 150°, a sinistra 160°.

Abduzione a destra 140°, a sinistra 160° con passaggio dolente della orizzontale e nelle posizioni estreme, rotazione esterna in posizione neutra da ambo i lati 40°, rotazione interna a destra Th10, a sinistra Th5, in adbuzione rotazione esterna/rotazione interna a destra

70-0-60°, a sinistra 90-0-70°.

Buono il trofismo muscolare all’insieme dell’arto superiore destra dominante, +2 cm rispetto a quello sinistro sia al bicipite che all’avambraccio"

                                         (doc. 58, p. 3 – inc. CO 1 1).

 

 

                                         Dalle tavole processuali emerge che, prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicurato è ancora stato visitato dal dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica, allo scopo di valutare l’insorgenza di un eventuale peggioramento per rapporto alla situazione constatata, nel mese di agosto 2002, dal suo collega __________.

                                         In questo ambito, il fiduciario dell’CO 1 ha pure esaminato la spalla destra, escludendo che la situazione a questo livello fosse nel frattempo mutata in maniera rilevante (cfr. doc. 79 – inc. CO 1 1: "Tests globale ad ambedue le spalle: normale. Con la mano destra però riesce a toccare solo fino al borsellino. Pro-supinazione della mano bilateralmente normale").

                                         Va inoltre rimarcato che, in quell’occasione, RI 1 non ha, da parte sua, fatto alcun accenno a specifici disturbi localizzati all’arto superiore sinistro (cfr. doc. 79, p. 2 – inc.

                                         CO 1 1).

 

 

                               2.9.   Con il proprio ricorso (cfr. I), l’assicurato contesta il tasso dell’IMI riconosciutogli dall’CO 1 per il motivo che le visite mediche eseguite dai medici fiduciari non avrebbero consentito di valutare adeguatamente la gravità del danno alla spalla destra, fonte di notevoli impedimenti e dolori, e, in questo senso, postula che la problematica venga rivalutata da parte di un medico specialista (designato direttamente dal TCA oppure, in via subordinata, dall’assicuratore infortuni convenuto).

 

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________, rispettivamente, quella del dott. __________ (nella misura in cui ha permesso di escludere rilevanti peggioramenti intervenuti dopo la visita medica di chiusura), possano validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                                         Nella concreta evenienza è utile innanzitutto ricordare che l'indennità per menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.

 

                                         D’altra parte, questo Tribunale giudica corretto il modo in cui il dott. __________ ha applicato la tabella n. 1 edita dalla Divisione medica dell’INSAI.

                                         Le misurazioni eseguite in occasione della visita medica di chiusura, hanno dimostrato che l’insorgente è in grado di alzare il braccio destro, in flessione e in abduzione, oltre i 30° sopra l'orizzontale (la funzione della spalla destra, infatti, in flessione e in abduzione, è di 150, rispettivamente, di 140°, cfr. rapporto 9.8.2002 del dott. __________; doc. 58, p. 3 – inc. CO 1 1).

                                         Ora, la tabella menzionata prevede che ad una spalla mobile fino a 30° sopra l’orizzontale, coincide una menomazione all’integrità del 10%, percentuale quest'ultima che - riportata nella sezione della tabella riservata alla periartrite omero-scapolare – corrisponde ad una affezione di gravità tra l’incipiente e il medio, proprio come indicato dal medico di fiducia dell’CO 1 (cfr. doc. 57 – inc. CO 1 1).

                                         Pertanto, visto che l’assicurato presenta un braccio destro mobile oltre i 30° al di là dell’orizzontale, l’indennizzo non può essere del 10%, ma bensì inferiore. Correttamente, quindi, l’assicuratore infortuni convenuto ha fissato l’IMI al 7.5%.

                                         Per un caso analogo, dove il TCA ha ritenuto di principio corrette le modalità secondo le quali i medici dell’CO 1 applicano la tabella n. 1 in caso di assicurati vittime di una rottura della cuffia dei rotatori, cfr. la STCA del 30 agosto 2004 nella causa L.-F., inc. n. 35.2003.92, consid. 2.6.5..

 

                                         Infine, non può neppure essere condivisa la censura ricorsale secondo la quale il dott. __________ (e il dott. __________) avrebbe sottoposto l’assicurato ad una visita medica generale (e non specialistica).

                                         Al proposito, il TCA si limita a rilevare che il dott. __________ (così come del resto il dott. __________) é specialista in chirurgia ortopedica, quindi proprio nella materia che qui interessa, e vanta un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica.

                                         Pertanto, non vi è alcun valido motivo per sostenere che egli non fosse sufficientemente qualificato per valutare adeguatamente il danno all’integrità alla spalla destra di RI 1.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti