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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 settembre 2005 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 dicembre 2002, RI 1, dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità manovale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava disarmando il parapetto sopra la soletta, è scivolato ed è caduto nella scarpata sottostante, riportando la frattura del talo destro.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha versato regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 28 giugno 2005, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 20% a decorrere dal 1° maggio 2005 e un’indennità per menomazione all’integrità del 10%.
D’altro canto, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici presentati dall’assicurato (doc. 134).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 137), l’CO 1, in data 22 settembre 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 139).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21 dicembre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a versargli una rendita di invalidità dell’80% almeno e un’IMI del 15% almeno, argomentando:
" (...)
L'invalidità, concetto economico-giuridico, si misura confrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può realizzare benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro. La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale (RDAT 1-1999, N. 74. La sottolineatura è nostra).
Ciò non è avvenuto nel concreto caso. Il grado dell'incapacità lucrativa è stato calcolato confrontando le possibilità di lavoro con e senza gli impedimenti legati all'infortunio, facendo completa astrazione delle circostanze personali e attitudini dell'assicurato.
La decisione è pervenuta quindi ad un risultato insostenibile. Per una persona che può contare unicamente sulla propria forza fisica per crearsi un'autonomia e mantenere sé e la propria famiglia, le conseguenze di un infortunio come quello occorso al signor RI 1 sono inevitabilmente più gravi che per una persona che può fare appello alle altre sue risorse intellettuali per riqualificarsi professionalmente.
6.1.
La decisione impugnata ha confermato il grado dell'incapacità lucrativa, e la conseguente rendita di invalidità, al 20 %.
Al consid. 5 (pag. 6) della decisione impugnata, la CO 1 ha considerato che per valutare l'invalidità non si può tener conto delle perdite di guadagno cagionate da fattori estranei all'infortunio, come una formazione insufficiente, conoscenze linguistiche insufficienti, età, ecc. Cita la sentenza pubblicata in DTF 107 V 21. Non menziona però la DTF 112 V 30,,nella quale il Tribunale federale, cambiando la propria giurisprudenza, ha ammesso che la LAINF non assicura solo le persone sane, ma anche quelle altrimenti predisposte a causa di una loro particolare personalità pretraumatica e quindi meno capaci di superare gli esiti di un infortunio.
La CO 1 ha poi testualmente affermato (consid. 6, pag. 6 decisione impugnata) che non corrisponde allo scopo della LAINF assegnare rendite di invalidità molto elevate a personale poco qualificato dedito a lavori pesanti che subisce un infortunio.
Ciò è scioccante ed offensivo! Seguendo tale ragionamento, una persona che può contare unicamente sulla propria forza fisica per svolgere, con grande impegno e maggiori rischi, lavori che non tutti sarebbero disposti a fare è penalizzata rispetto a colui che dispone di una formazione e lavora in ufficio.
Il caso di RI 1 è particolare. Egli non solo non ha alcun tipo di formazione professionale. Dai numerosi rapporti medici e psicologici agli atti risulta manifestamente che egli possiede capacità intellettive molto al di sotto della norma. Soffre di oligofrenia, definibile come lo stato conseguente all'arresto dello sviluppo dell'intelligenza.
In particolare, il rapporto 7/19 aprile 2004 del dott. __________ (agli atti) constata sostanzialmente che RI 1 presenta
- una struttura organizzativa di tipo cognitivo intellettivo che lo situa al di sotto della norma;
- in particolare, massicce difficoltà di memoria e di capacità di espressione sia verbale, sia scritta;
- difficoltà nell'uscire di casa (ad esempio, da solo si muove unicamente nel piazzale antistante casa sua);
- una dipendenza assoluta dai suoi famigliari per quanto attiene alle attività di gestione dell'economia domestica, di gestione degli appuntamenti e per l'assunzione dei farmaci;
- un importante deficit a livello mnemonico;
- notevoli difficoltà nel linguaggio: difficoltà nel linguaggio parlato; incapacità di leggere l'italiano e di seguire le consegne scritte, quasi analfabetismo;
- gravi difficoltà di calcolo, quasi acalcolia per perdita del principio delle operazioni.
(...)
6.2.
Con una simile debilità è impensabile che RI 1 svolga uno dei lavori tenuti in considerazione nelle schede DPL usate dalla CO 1 per il calcolo del guadagno post-infortunistico esigibile.
RA 1 nella sua vita ha sempre svolto mansioni ausiliarie semplici, e su ordini diretti (lavori nei campi e con il bestiame, lavori di manovalanza). Per queste ha sempre potuto fare affidamento alla sua forza fisica, sormontando così le sue gravi lacune intellettuali. Ha potuto creare una famiglia e mantenerla. Farsi una vita normale.
Ora con l'incidente ortopedico, con i dolori persistenti al piede, le sue capacità fisiche sono nettamente diminuite. Come giustamente rileva anche la CO 1 nella decisione impugnata (consid. 6, pag. 6): "Innegabile è il fatto che l'assicurato non è più in grado di lavorare come manovale". Egli accusa ancora forti dolori. Tali circostanze non gli consentono di stare in piedi per un tempo prolungato, né tanto meno di portare o sollevare pesi. Ogni tanto deve ancora ricorrere alle stampelle. Non sembra essere nemmeno totalmente esclusa l'ipotesi di dover intervenire chirurgicamente (protesi).
In altre parole, con l'incidente, egli è stato completamente privato della capacità di svolgere lavori manuali pesanti come ausiliario. La sua capacità di guadagno si è quindi notevolmente ridotta, praticamente annullata: il dott. __________, nel suo rapporto 19 aprile 2004 menzionato (pag. 2) ha constatato in effetti che "II signor RI 1 potrebbe eventualmente svolgere un'attività semplice (tenendo conto dei suoi problemi ortopedici) in un ambiente protetto".
La decisione impugnata ha ignorato la conclusione del dott. __________ appena citata, ritenendo a torto adeguate le conclusioni a cui era giunta la precedente istanza (svolgere un "lavoro più leggero" per tutto il giorno, realizzando un
salario medio di CHF 42'005), "essendo (...) i posti di lavoro indicati idonei per l'assicurato" (decisione impugnata consid. 6, pag. 6).
(...)
6.3.
I seguenti posti di lavoro sono stati a torto considerati idonei:
- il cassiere in un negozio do-it o il commesso di vendita in una stazione di servizio:
il cassiere deve registrare gli articoli comperati dai clienti, emettere la fattura, incassare il prezzo e rendere il resto ai clienti. Tale attività implica delle capacità di concentrazione e di calcolo, come pure una memoria immediata dei numeri, che manifestamente RI 1 non ha. Il rapporto 7/19 aprile 2004 del dott. __________ parla addirittura di acalcolia!
Inoltre, le schede pongono come esigenza di formazione minima le scuole dell'obbligo. Si rammenta che RI 1 ha frequentato la scuola speciale, in __________.
- l'orologiaio (assemblatore), l'operaio di fabbrica (cucitura), l'operaio (bobinatore):
tali attività implicano molto spesso l'utilizzo di attrezzi di precisione. Il lavoro di precisione richiede una maggiore concentrazione rispetto a quella che è in grado di garantire l'assicurato. Per non parlare del lavoro del bobinatore, dove egli sarebbe preposto addirittura alla sorveglianza del buon funzionamento della macchina!
(...)
6.4.
Per giustificare la propria decisione, la CO 1 ha addirittura affermato che l'assicurato avrebbe "lavorato per il __________ ", "seguito una scuola a __________ " e lavorato per tre anni "quale cameriere presso il ristorante __________ di __________ " dimostrando "malgrado le difficoltà cognitive di base, di sapere svolgere anche dei lavori che necessitano il contatto con la clientela rispettivamente dei compiti diversi da quelli affidati ad un manovale edile (come prendere delle ordinazioni, contare i soldi ad es.)".
Ciò è falso e fuorviante. Tali considerazioni non sono rette da alcun fondamento oggettivo riscontrabile agli atti e sono arbitrarie.
Se la CO 1 avesse effettuato l'esame psico-intellettivo richiesto (o avesse letto il rapporto del dott. __________ agli atti) l'avrebbe potuto appurare direttamente.
In ogni caso, l'istruttoria proverà che
- RI 1 non ha mai lavorato al __________ né seguito alcuna scuola. Si è limitato a seguire, come tutti i rifugiati, un progetto di inserimento nel quale ha svolto alcune attività molto semplici e seguito una breve formazione linguistica assolutamente elementare (dichiarazione __________, doc. F);
- presso il __________, RI 1 ha lavorato unicamente come ausiliario (doc. D); non è mai stato in grado, nonostante i suoi responsabili abbiano più volte cercato di insegnarglielo, di lavorare al bar, proprio perché non era in grado di prendere le ordinazioni, né tanto meno di dare il resto ai clienti. Ha sempre solo sbarazzato i tavoli dai vassoi, cambiato i sacchi della spazzatura, sceso in cantina a prendere mercanzie varie. I suoi allora responsabili potranno testimoniare. Oggi non potrebbe più fare nemmeno questo, proprio a causa dell'infortunio subito.
(...)
6.5.
In realtà, date le capacità intellettive e quelle fisiche residue di RI 1, è inimmaginabile che egli possa un giorno svolgere una delle attività proposte, o un lavoro analogo.
In definitiva, la CO 1 ha calcolato la residua capacità lavorativa dell'assicurato facendo completa astrazione delle sue effettive attitudini e conoscenze. Ciò è contestato. Contrariamente a quanto esige la legge, tali lavori non sono ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
Non è quindi assolutamente sostenibile affermare che in futuro egli sia in grado di realizzare un salario annuo medio di CHF 42'005.00.
Il dott. __________ ha giustamente rilevato che RI 1 potrebbe semmai essere integrato in un ambiente lavorativo protetto. Il salario che percepirebbe in tali circostanze sarebbe minimo, molto inferiore ai CHF 42'005.- indicati dalla CO 1. Il danno economico da lui subito è quindi di gran lunga maggiore e la rendita deve di conseguenza essere più elevata.
Un approfondito esame delle capacità cognitive di RI 1 (che si chiede anche in questa sede) e un riorientamento professionale potrebbero senz'altro appurarlo.
(...)
6.6.
Anche nella denegata ipotesi in cui i lavori tenuti in considerazione dovessero essere ritenuti idonei alle capacità dell'assicurato, il presunto guadagno postinfortunistico esigibile andava comunque calcolato diversamente.
La CO 1 ha considerato una media di CHF 42'005.- annuali. Per tutti i lavori proposti, le schede danno un salario minimo e uno massimo. Ora, se in un caso normale appare corretto considerare come riferimento la media dei salari, la particolarità del caso concreto esige quanto meno che si considerino unicamente i salari minimi.
RI 1 è stato un buon lavoratore perché era molto forte. Presso la __________, sua ultima datrice di lavoro, era relativamente ben retribuito. Ora però ha perso la sua unica risorsa di lavoro. Per un'azienda che lo assumesse, predisporre la formazione interna di una persona con le sue capacità psico-intellettive sarebbe ben più impegnativo che formare un dipendente con normale formazione da scuole dell'obbligo.
Oggettivamente quindi nessuna impresa, ammesso e non concesso che lo assumesse veramente, gli garantirebbe un salario superiore al minimo previsto.
Pertanto, viste le circostanze particolari del caso, la rendita andrebbe perlomeno calcolata sulla base della media dei salari minimi e non di quelli medi.
Già solo per questa ragione, lo scapito economico sarebbe comunque notevolmente superiore a quello riconosciuto dalla CO 1 e la rendita di conseguenza più elevata.
(...)
7. Indennità per menomazione dell'integrità
Le tabelle a cui ha fatto ricorso la CO 1 per la valutazione della menomazione all'integrità subita da RI 1 indicano, per una modica artrosi della tibiotarsica, un'indennità che può raggiungere il 15%. La gravità della situazione avrebbe giustificato il riconoscimento dell'indennità massima entro la categoria delle artrosi modiche.
Tale percentuale si giustifica anche in considerazione del fatto che si potrebbe prospettare in futuro la necessità di applicare una protesi al signor RI 1 (v. supra). In tal caso, anche considerando che tale intervento condurrebbe ad un buon risultato, il 10% riconosciuto all'assicurato rappresenta solo il minimo, ritenuto che le tabelle IMI prevedono un'indennità tra il 10-15% (endoprothèse avec résultat bon).
Si chiede pertanto di riconsiderare anche l'ammontare dell'indennità per menomazione dell'integrità, elevandola almeno al 15%. (...)"
(I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 8 febbraio 2006, il ricorrente ha prodotto un rapporto, datato 21 dicembre 2005, del reumatologo dott. __________ e ha ribadito la necessità che il TCA ordini una perizia medica e sulle sue capacità cognitive-intellettive (VI).
L’Istituto assicuratore ha preso posizione riguardo al contenuto del referto del dott. __________ il 28 febbraio 2006, producendo una certificazione del dott. __________ (VIII + allegato).
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti a RI 1.
Preliminarmente, il TCA deve tuttavia esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto ha correttamente negato la propria responsabilità a proposito della turbe psichiche di cui soffre l’assicurato oppure no. Più concretamente, occorre determinare se esse costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del dicembre 2002 oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Questi concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04.
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.7. RI 1 presenta indubbiamente seri disturbi di natura psichica.
Dalle tavole processuali emerge che essi sono insorti nei mesi successivi all’evento infortunistico in questione.
In effetti, già in occasione della visita fiduciaria di controllo del 6 agosto 2003, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, si è chiesto se non fosse indicato introdurre un sostegno psicologico (doc. 36).
Da lì a poco, nel mese di settembre 2003, l’assicurato è effettivamente entrato in cura presso il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha diagnosticato una gravissima psicopatologia ansioso-depressiva con il pericolo di gesti autoclastici/autolesivi, suggerendo il ricovero urgente in ambito psichiatrico (doc. 44).
Durante il periodo 22 settembre-7 ottobre 2003, RI 1 è quindi rimasto degente presso la Clinica psichiatrica “__________” di __________, per la cura di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10: F 41.2), i cui sanitari l’hanno sottoposto a una farmacoterapia antidepressiva e ansiolitica.
Alla dimissione, egli presentava una buona ripresa psico-fisica (doc. 57).
Uscito dalla Clinica “__________”, in data 29 ottobre 2003, l’insorgente è stato ricoverato presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove egli ha soggiornato sino al 24 dicembre 2003.
In questo ambito, l’assicurato è stato sottoposto a un’indagine psicosomatica a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Il citato specialista ha diagnosticato un persistente disturbo dell’adattamento con una situazione affettiva labile, insicurezza e umore fluttuante (ICD10: F43.22, rispettivamente, F41.2).
Per quanto riguarda l’eziologia della problematica psichica, il dott. __________ ha sostenuto che essa non è tanto dovuta all’infortunio bensì alle difficoltà sociali e professionali che l’assicurato ha incontrato e incontra:
" Eine auswärts gestellte Diagnose einer gemischten Angst- und depressiven Reaktion kann bestätigt werden. Dabei dürfte es sich um eine protrahiert verlaufende ursprüngliche Anpassungsstörung handeln. Dabei scheint aber weniger das erlebnisreaktive Element, als vielmehr die durch Unfall entstandene schwierige soziale und berufliche Situation das wesentliche Element zu sein. Insgesamt bleibt der Patient schwierig fassbar und letztlich nur begrenzt zugänglich. Während er gegen aussen freundlich mit einem häufig parathym anmutenden Lachen, beinahe leicht euphorisiert reagiert, gerät er bei für ihn schwierigen Themata, z.B. im Zusammenhang mit möglichen beruflichen Perspektiven schnell den Tränen nahe. Eine immense Verunsicherung, innere Agitiertheit und Hilflosigkeit wird förmlich spürbar. Insgesamt besteht eine stark labilisierte Affektlage, im Grunde genommen ein affektiver Mischzustand. Insofern bleibt kaum fassbar, was der Patient in Wirklichkeit denkt und fühlt. Zwar beteiligt sich der Patient motiviert und verlässlich an allen Therapien, wirkt der Schmerzproblematik aber völlig ausgeliefert, ohne für ihn hilfreiche Strategien im Umgang damit zu finden. Insofern scheut der Patient jegliche Auseinandersetzung mit den Schmerzen, dahinter steht aber vielmehr die Angst, in eine Auseinandersetzung mit möglichen beruflichen Perspektiven zu treten. Die grosse Wahrscheinlichkeit, kaum mehr in seine frühere Tätigkeit auf dem Bau zurückkehren zu können, wird vom Patienten verleugnet. (...)"
(doc. 65 – il corsivo è del redattore)
Nel mese di marzo 2003, il ricorrente si è rivolto al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 72).
Con rapporto del 19 aprile 2004, lo psichiatra curante ha sottolineato che l’insorgente presenta delle capacità psico-intellettive limitate ma con un grado di autonomia ben compensata dalla relazione intrafamigliare e si è così espresso a proposito delle prospettive di reinserimento professionale:
" Il paziente continua a muoversi con delle stampelle e non vedo assolutamente una capacità di ripresa lavorativa in ambito ausiliario.
Date le sue premesse psicopatologiche non penso che il signor RI 1 sia in grado di reinserirsi professionalmente in un ambito lavorativo che richieda delle capacità di approfondimento cognitivo.
Egli sarebbe desideroso di poter riprendere una funzionalità lavorativa per un suo proprio orgoglio personale e culturale.
Il signor RI 1 potrebbe eventualmente svolgere un’attività semplice (tenendo conto dei suoi problemi ortopedici) in un ambiente “protetto”.”
(doc. 77)
Fra gli atti di causa figura una seconda certificazione, datata 1° marzo 2005, dello psichiatra dott. __________.
In quella sede, il dott. __________ ha evidenziato il fatto che RI 1 non l’ha consultato per problemi psichiatrici maggiori.
Inoltre egli ha affermato che l’assicurato ha una personalità con delle capacità psico-intellettive nettamente diminuite (oligofrenia), incapace di elaborare in modo adeguato eventuali traumi subiti, motivo per cui andrebbe inserito in un processo lavorativo o occupazionale in grado di valutare a breve termine le sue competenze e risorse (doc. 135).
2.8. Con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità per quanto concerne i disturbi psichici presentati dall’insorgente, facendo difetto un nesso di causalità, sia naturale che adeguata, con il sinistro del dicembre 2002 (doc. 139, p. 4).
Da parte sua, il ricorrente non contesta il fatto che i disturbi psichici di cui soffre non costituiscono una conseguenza dell’infortunio assicurato, e che pertanto non devono entrare in linea di conto nella definizione del diritto alla rendita, ma ha rimproverato all’Istituto assicuratore di non aver considerato la sua personalità pre-traumatica nella valutazione dell’esigibilità lavorativa (cfr. I, p. 5: “… la CO 1 non ha inquadrato il problema: non si trattava di prendere in considerazione nel calcolo della rendita eventuali disturbi psichici intervenuti successivamente all’infortunio (che pur esistono), bensì …” - il corsivo è del redattore).
Tutto ben considerato, vista l’assenza di pareri medici contrari e di contestazioni da parte del ricorrente stesso, questa Corte ritiene di poter fare propria la valutazione espressa dagli specialisti del Reparto di psicosomatica della Clinica di riabilitazione di __________, specificatamente dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, secondo il quale la nota patologia psichica è imputabile, non tanto all’evento traumatico, ma alle difficoltà socio-professionali vissute dal ricorrente a seguito dell’infortunio (cfr. doc. 65, p. 3: “Dabei scheint aber weniger das erlebnisreaktive Element, als vielmehr die durch Unfall entstandene schwierige soziale und berufliche Situation das wesentliche Element zu sein.”).
Ora, nella misura in cui la causa della patologia psichica non è l’infortunio in quanto tale ma le conseguenze di quest’ultimo sul piano sociale e professionale, ai disturbi psichici non può essere riconosciuta un’eziologia traumatica, così come ha correttamente deciso l’assicuratore LAINF.
2.9. Comunque, anche nell’ipotesi in cui le turbe psichiche di cui l’insorgente è portatore fossero una conseguenza naturale dell’evento traumatico, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità.
Nell'esame dell'adeguatezza, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.
Dalle tavole processuali risulta che, in data 2 dicembre 2002, RI 1 è caduto su un terrapieno da un’altezza di circa 2-3 metri, riportando la frattura del talo a destra (doc. 5 e 57, p. 2).
In una sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha ritenuto che una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve essere considerato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.
In questa pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:
" a) Die bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt, in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom 25. Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L. vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995). Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft (SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995). Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet (unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T. vom 20 November 1991)."
(RAMI 1998 cit., consid 3a)
In un'altra sentenza del 27 gennaio 2000 nella causa P., U 308/98, l’Alta Corte ha classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media il sinistro in cui un assicurato è precipitato da un’altezza di 4/5 metri circa, riportando una profonda ferita da taglio al mento con interessamento della mucosa, una lussazione al gomito sinistro, una frattura del radio a sinistra, multiple lesioni dentarie e un’irritazione agli occhi a causa di agenti chimici.
Il TFA ha proceduto ad una identica classificazione in un’altra pronunzia dell'8 settembre 1999 nella causa S., U 122/99, concernente l’evento in cui l’assicurato, in preda ai fumi dell’alcool, é caduto a capofitto in un canale profondo circa due metri e mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa al mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a sinistra.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa L., inc. n. 35.1999.9, ha considerato di grado medio, al limite della categoria inferiore, l'infortunio in cui l'assicurato si trovava a lavorare su un ponteggio alto al massimo due metri, allorquando venne colpito al piede sinistro da un puntello di ferro. Ciò gli fece perdere l’equilibrio e cadde a terra, battendo il capo e la regione lombo-sacrale e riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro nonché una commozione cerebrale.
Sempre questa Corte, in una sentenza del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.1, cresciuta in giudicato, ha ritenuto essere di grado medio all’interno della categoria media, il sinistro in cui un assicurato, colpito alla schiena da una benna colma di cemento, è caduto ad un ponteggio alto 2.5/3 metri, atterrando sul terreno scosceso sottostante, dapprima in piedi e poi lasciandosi cadere lungo disteso. Egli ha riportato una contusione lombo-sacrale e all’arto inferiore sinistro.
A mente del TCA, con particolare riferimento alla già menzionata STCA del 29 aprile 2003 nella causa B., quello occorso a RI 1 va classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..
Affinché possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).
Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
In concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
L'incidente non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
Del resto, il TFA ha negato la realizzazione di questo specifico criterio nella già menzionata pronunzia del 27 gennaio 2000 nella causa P., così come in una sentenza del 30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, è scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli ha riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo (cfr. consid. 5b).
La Corte federale è pervenuta alla medesima conclusione in una sentenza del 30 novembre 2004 nella causa P., U 31/03 e 342/03, consid. 5.4, concernente un assicurato vittima di una frattura a livello del corpo vertebrale di L1, riportata cadendo da un’altezza di circa 3.5 metri.
A una identica conclusione è pure pervenuto il TCA nella sentenza del 26 novembre 2002 nella causa B., inc. 35.2002.51, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), così come nella già citata pronunzia del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.1.
Né il ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Questa Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né di un decorso sfavorevole della medesima con rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i postumi somatici dell’infortunio assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).
In proposito, occorre considerare che la sintomatologia algica presentata da RI 1 è stata ben presto influenzata negativamente da difficoltà di ordine psichico.
Già in data 17 settembre 2003, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica privatamente consultato dall’assicurato, ha affermato che, a suo avviso, la frattura era guarita normalmente e di non riuscire a giustificare i dolori risentiti (doc. 49).
In occasione della visita del 1° giugno 2004 – a distanza di circa un anno e mezzo dal sinistro – il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, anch’egli privatamente consultato dall’insorgente, ha sottolineato l’esistenza di un problema di motivazione, invitando RI 1 a caricare gradatamente il piede infortunato (doc. 83).
Nel mese di agosto 2004, il Prof. dott. __________, Primario della Clinica di ortopedia dell’Ospedale cantonale di __________, ha riferito di una probabile ipervalutazione dei sintomi da parte del ricorrente, il quale, da un profilo terapeutico, è stato invitato a praticare delle gite in bicicletta sul __________, nonché a camminare con un bastone (abbandonando le stampelle). D’altro canto, sempre secondo lo specialista, l’assistenza fisioterapica avrebbe dovuto limitarsi a un controllo dell’”auto-training”, rispettivamente, dei progressi compiuti (doc. 96).
È vero che, ancora durante il periodo 4-22 ottobre 2004, l’assicurato ha soggiornato presso il Centro di riabilitazione di __________, in regime semi-stazionario.
Tuttavia, la degenza (semi-stazionaria) è stata voluta dal medico __________ dell’CO 1, in particolare, per insegnare a RI 1 a deambulare di nuovo correttamente e per favorire l’abbandono delle stampelle (doc. 97).
D’altro canto, anche i sanitari della Clinica di __________ hanno sostenuto che, citiamo: “… il problema principale è la cronicizzazione del dolore nell’ambito di una sindrome ansioso-depressiva, in un paziente con un quoziente di intelligenza ridotto, perciò non abbiamo proposte di tipo farmacologico/riabilitativo con una prospettiva realistica di successo.” (doc. 103, p. 2 – il corsivo è del redattore).
A comprova della profonda discrepanza esistente tra la sintomatologia soggettivamente risentita dall’assicurato e lo stato oggettivabile a livello dell’estremità inferiore destra, vi è inoltre il rapporto 19 ottobre 2004 della fisioterapista __________, attiva presso il menzionato Centro di riabilitazione:
" Il signor RI 1 lamenta sempre dolori alla deambulazione e mostra una forte zoppia senza stampelle; è però capace in terapia di:
1. stare con facilità più di mezzo minuto sulla gamba muovendo una palla con la gamba sinistra in avanti e in dietro, lateralmente, farla rotolare verso un'altra persona e riprenderla.
2. Stare su un balanco con la gamba destra e muovere anche in questa situazione una palla sia con l'altra gamba che lanciarla e riprenderla con le mani.
3. Scivolare con un fazzoletto sotto i piedi in avanti, in dietro e lateralmente senza zoppia e anche con le ginocchia piegate.
4. Cavalca senza problemi anche lentamente dei birilli o coni con passo alternato.
Si potrebbe prolungare la lista delle attività che il paziente riesce a fare; attività che non coincidono assolutamente con i sintomi che lamenta."
(doc. 102 - il corsivo è del redattore)
Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la situazione somatica, soddisfacente da un profilo oggettivo, è stata ben presto sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichiatrica.
Se ne deduce che l’infortunio del 2 dicembre 2002 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto RI 1. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.
2.10. Posto che la problematica psichica, e la relativa tendenza dell’assicurato a sopravvalutare i disturbi, non è di competenza dell’assicuratore infortuni, il diritto alla rendita di invalidità e quello all’IMI devono venir valutati tenendo conto unicamente dei postumi oggettivabili a livello del piede destro.
Del resto, secondo costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).
In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres.”).
2.10.1. Diritto alla rendita di invalidità
2.10.1.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.10.1.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.10.1.3. Nella presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto – fondandosi sull’apprezzamento 15 dicembre 2004 del medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha considerato unicamente lo stato oggettivabile (doc. 110, p. 3: “Si terrà conto dei soli postumi infortunistici che sono paragonabili ad una modica artrosi post-traumatica dell’articolazione tibiotarsica destra.”) - ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa fisicamente più leggera rispetto a quella di manovale edile.
In corso di causa, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la __________ di __________ ha precisato che entrano in linea di conto delle attività leggere, da esercitare in posizione alternata (prevalentemente in posizione seduta), con possibilità di sollevare occasionalmente pesi fino a 15 kg (doc. 142).
L’insorgente non contesta tanto l’esigibilità lavorativa così come l’hanno tracciata i medici di fiducia dell’CO 1. Egli sostiene piuttosto che la sua personalità pre-traumatica, caratterizzata da capacità psico-intellettive nettamente ridotte, sarebbe d’ostacolo a un qualsiasi reinserimento professionale.
Riferendosi al parere espresso dallo psichiatra dott. __________ (cfr. doc. 77), l’assicurato pretende che, privato della propria forza fisica, il solo sbocco ragionevolmente esigibile sarebbe attualmente quello di un’attività in un ambiente protetto (cfr. I).
2.10.1.4. In considerazione della pochezza del danno post-infortunistico oggettivabile, questa Corte è dell’avviso che la tesi, difesa dagli specialisti interpellati dall’Istituto assicuratore convenuto, secondo cui RI 1 è in grado di svolgere un’attività leggera in posizione prevalentemente seduta, sia plausibile e che pertanto possa servire validamente da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
2.10.1.5. Secondo l’assicurato, le sue gravi lacune intellettuali farebbero apparire come irrealistiche le possibilità di trovare, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità d’impiego.
Questo argomento merita effettivamente qualche riflessione.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In sintesi, se è vero che, da un lato, l'assicurato è tenuto a compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno, dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto di esigibilità, nel senso poc’anzi evocato.
Al riguardo è, inoltre, utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01 e U 330/01, relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:
" Il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati - come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).”
(STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01 e U 330/01, consid. 4.5.)
Il TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Nella concreta evenienza, è vero che il fatto che il ricorrente presenti un quoziente intellettuale al di sotto della media si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio delle attività lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal punto di vista di un mercato del lavoro equilibrato.
Nondimeno, questa Corte ritiene che dall’assicurato, il quale ha comunque assolto le scuole dell’obbligo nel proprio paese di origine (cfr. doc. 25) e, per quanto riguarda la pretesa dipendenza assoluta dalla consorte, è stato in grado nel passato di svolgere autonomamente delle attività di tipo ausiliario, si possa esigere che valorizzi la sua restante capacità lavorativa, avuto riguardo al mercato generale del lavoro che entra per lui in linea di conto.
Specialmente nell’ambito industriale, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza - fisicamente assai leggere - che non presuppongono particolari attitudini intellettuali: nella misura in cui viene assimilato l’automatismo, non vi possono più essere ostacoli a un loro esercizio (cfr., in questo senso, la STCA del 7 maggio 1999 nella causa D., inc. 35.1998.102, consid. 2.6., cresciuta in giudicato e la STCA del 6 marzo 2006 nella causa C., inc. 25.2005.86, consid. 2.10.).
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
L’assicurato ha dunque a disposizione un sufficiente numero di impieghi nei quali sfruttare la sua capacità lavorativa residua.
Non bisogna dimenticare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio d’attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3b).
2.10.1.6. Per quanto concerne il reddito da valido, l’assicuratore LAINF convenuto l’ha quantificato in fr. 52'195.— (anno 2005; doc. 125), sulla base dei dati direttamente fornitegli dall’ex datore di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 116).
Tale dato non è contestato dall’assicurato e può pertanto essere fatto proprio da questo Tribunale.
2.10.1.7. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 472 seg..
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
" (…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.10.1.8. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al l avoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo
aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale
occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il
paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali
irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce
l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22
maggio 2000 nella causa I.
(I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K. W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»."
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):
"
Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires
entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour
les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des
hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les
salaires des femmes et des hommes (…)."
(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B.
(inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto
il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli
regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido
fissato sulla base di valori regionali.
Ad
esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza
che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA
del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata
in DTF 128
V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati
relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più
favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale
(cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische
Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,
ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der
Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde
gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In una
sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha
ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori
regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -,
segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato
(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00,
consid. 3c/aa)".
In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).
Il TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
2.10.1.9. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che interessano il piede destro, e meglio il cassiere presso la ditta __________ di __________, l’assemblatore di orologi presso la ditta __________ di __________, il bobinatore presso la ditta __________ di __________, l’operaio di fabbrica presso la ditta __________ di __________ e il commesso di vendita alle dipendenze di __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2005, un reddito annuo pari a fr. 42'005.-- (cfr. doc. 125).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 125 si evince che sono 93 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 26’025.-- e a fr. 61'610.--, e infine che quello medio è di fr. 42'253.--.
Il TCA constata tuttavia che fra gli impieghi indicati dall’CO 1 almeno uno, ossia quello di cassiere presso la ditta __________ di __________, non appare affatto adeguato alle attitudini intellettuali dell’assicurato.
Al proposito, basti riferirsi a quanto dichiarato dal direttore del ristorante “__________”, dove l’insorgente ha lavorato come ausiliario durante il periodo marzo 1998-luglio 2000:
" Nonostante alcuni tentativi svolti con il suo responsabile, il signor RI 1 non è purtroppo riuscito a lavorare dietro al bar situato all’interno del ristorante. Tale mansione esigeva che egli prendesse ordinazioni dirette per caffè e bibite e procedesse all’immediato incasso del prezzo in franchi svizzeri o in valuta estera. Il dipendente non è stato in grado di imparare il nuovo lavoro, non essendo capace né di tenere a mente le ordinazioni né di contare i soli da rendere ai clienti.”
(doc. D. – il corsivo è del redattore)
Ritenuto che, in base alla giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le DPL prodotte devono essere almeno cinque e che, nel caso di specie, quelle valide sono invece tutt’al più quattro, il reddito da invalido va stabilito in applicazione dei dati statistici.
2.10.1.10. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004 (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.10.1.8.), il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'250.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4'430.62 mensili oppure a fr. 53'167.44 per l'intero anno (fr. 4'430.62 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'evoluzione dei salari nominali (per l'adeguamento 2005, si ha a disposizione un dato, certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra il primo trimestre del 2004 e il primo trimestre del 2005; dato, non ancora pubblicato, che il TCA ha ottenuto direttamente presso l’UST) - si ottiene, per il 2005, un reddito annuo di fr. 53'911.78.
2.10.1.11. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt."
(STFA succitata).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."
(STCA succitata, consid. 2.11.)
Nella concreta evenienza, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele infortunistiche interessanti l’estremità inferiore destra, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr. consid. 2.10.1.4.).
Sempre a causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere dal rispetto di determinati limiti funzionali.
In tali circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per le limitazioni addebitabili al danno alla salute.
Al momento determinante, RI 1 (__________) aveva l’età di 38 anni.
Egli è di origine bosniaca ma risiede in Svizzera dal lontano 1993, dapprima come rifugiato politico, a partire dal 1999, con un permesso di domicilio.
Dal 1998 e fino al luglio 2000, l’assicurato ha lavorato a tempo pieno presso il ristorante “__________”, in seguito e fino all’infortunio, sempre a tempo pieno, alle dipendenze della ditta __________ di __________.
Questi aspetti non giustificano ulteriori deduzioni.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente presenta inoltre un livello cognitivo molto basso e delle difficoltà linguistiche.
Questi aspetti legittimano una decurtazione del 5% (cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.3 e STCA del 31 agosto 2005 nella causa M., inc. n. 35.2005.13).
Tutto ben considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 45'825.01 (85% di fr. 53'911.78), ciò che conferma l’attendibilità del dato ritenuto dall’Istituto assicuratore convenuto, fr. 42'005.--, dato dal quale questo Tribunale non ha quindi motivo di scostarsi.
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 42'005.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè
fr. 52'195.— - risulta essere del 19.52%, arrotondato al 20% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p.
41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la
giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente
esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla
prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in
matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a
decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate
prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.10.2. Diritto all’indennità per menomazione all’integrità
2.10.2.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.10.2.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno
(segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono
esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.10.2.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.10.2.4. L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71,
p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.10.2.5. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto il ricorrente al beneficio di un’IMI del 10% (cfr. doc. 134).
Questa la valutazione che il fiduciario dell’CO 1 ha espresso in occasione della visita medica di chiusura del 15 dicembre 2004:
" REFERTO
Come esiti importanti e durevoli abbiamo una modica artrosi dell’articolazione tibiotarsica di destra in stato da frattura lussazione dell’astragalo destro.
VALUTAZIONE
10%
GIUSTIFICAZIONE
I disturbi lamentati dall’assicurato sono paragonabili ad una modica artrosi dell’articolazione tibiotarsica e danno diritto ad un’IMI del 10% secondo la tabella 2.2." (doc. 109)
Con la propria impugnativa, l’assicurato pretende che gli venga assegnata un’IMI del 15% almeno, tenuto conto, da una parte, che la tabella 5.2 prevede la possibilità di concedere, in caso di modica artrosi della tibio-tarsica, un’IMI sino al 15% e, d’altra parte, che in futuro è possibile che gli si debba impiantare una protesi, ragione per cui, ipotizzando un buon risultato, il 10% costituisce il valore minimo (I, p. 12).
Il TCA constata innanzitutto che RI 1 riconosce che il solo reperto oggettivabile riconducibile all’infortunio del 2 dicembre 2002, è rappresentato da una modica artrosi dell’articolazione tibio-tarsica.
D’altro canto, questa Corte non ha motivo di scostarsi dalla valutazione enunciata dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, considerato che, riconoscendo al ricorrente un’IMI del 10%, egli ha applicato il valore medio previsto in caso di artrosi di modica entità (la Tabella 5.2 prevede in effetti un’indennità compresa tra il 5 e il 15%).
L’assicurato ha sì preteso aver diritto all’indennità massima prevista dalla Tabella (15%) tuttavia egli non ha saputo portare alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta.
Per quanto riguarda il preteso futuro impianto di protesi, il TCA osserva che il reumatologo dott. __________, nel suo rapporto del 21 dicembre 2005, non ha affatto sostenuto che la situazione sarebbe destinata a peggiorare e, d’altra parte, egli non ha neppure affermato che, da un profilo terapeutico, sarebbe indicata una protesi (l’artrodesi è in effetti l’immobilizzazione chirurgica di un’articolazione e non ha nulla a che vedere con l’impianto di una protesi).
In proposito, va ricordato che il Prof. dott. __________, in occasione del consulto del 18 agosto 2004, aveva espressamente sconsigliato un approccio chirurgico (doc. 96).
Infine, è utile segnalare che se lo stato post-infortunistico dovesse effettivamente peggiorare, l’art. 36 cpv. 4 OAINF prevede la possibilità di chiedere, a determinate condizioni, la revisione dell’IMI.
La decisione impugnata, mediante la quale è stata assegnata un’IMI del 10%, merita pertanto conferma in questa sede.
2.11. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 12s.).
2.11.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.11.2. In una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo.
All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
L'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
" 4. L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1 La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di indigenza del richiedente.
4.1.1 Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4 consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).
4.1.3 Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4 Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).
4.2 Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."
2.11.3. In concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si evince che l’assicurato è sposato con a carico due bambini di, rispettivamente, 11 e 9 anni (cfr. doc. G).
Emerge pure che le sole entrate della famiglia RI 1 sono rappresentate dalla rendita di invalidità versata dall’CO 1, pari a un importo mensile di fr. 721.--, e dall’assegno integrativo per i figli (AFI) di fr. 1'377.— (doc. H e I).
Globalmente le entrate ammontano quindi a fr. 2’098.--/mese.
Ora, tenuto conto che la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), in qualità di Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede, quale importo base mensile per coniugi con due figli (da 6 a 12 anni) a carico, la somma di fr. 2’250.--, alla quale occorre ancora aggiungere la pigione, i premi assicurativi, ecc., l'indigenza deve essere senz’altro ammessa.
Il fatto che RI 1 abbia percepito dall'assicurazione LAINF un capitale di fr. 10'680.--, a titolo di indennità per menomazione all'integrità (cfr. doc. 134), nulla può mutare.
Al riguardo, egli ha fatto valere che la somma viene utilizzata per il mantenimento della famiglia (cfr. I).
In una sentenza del 26 aprile 2001 nella causa B., H 41/01, il TFA si è pronunciato sulla questione a sapere a quali condizioni ed in quale misura è possibile tenere conto della sostanza per determinare se il ricorrente è indigente, rilevando quanto segue:
" Pour déterminer si le recourant est indigent, il faut tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 119 Ia 12 consid. 5, 118 Ia 370 consid. 4). En particulier, lorsqu'il dispose d'une fortune mobilière, il convient qu'il l'affecte à la défense de ses intérêts (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I p. 38). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une réserve de secours destinée à couvrir les besoins futurs de la personne indigente (arrêts non publiés du TFA du 7 octobre 1996 [H 109/96], du 17 mai 1993 [H 62/93]; arrêts non publiés du Tribunal Fédéral du 6 mai 1994 [ 1P.640/1992], du 11 février 1994 [ 5P.520/1993] et du 29 mai 1990 [4P.97/1990]. La fourchette des montants considérés comme réserve de secours par cette jurisprudence s'étend de 19.800 fr. à 40.000 fr. environ.
En l'espèce, la fortune mobilière de 100.000 fr. dont dispose le recourant excède largement le montant admissible au titre de réserve de secours. A cet égard, il n'est pas possible de prendre en considération les frais que le recourant pourrait encourir dans le cadre de futures procédures. De surcroît, il n'apparaît pas que sa fortune soit placée d'une manière qui l'empêche de disposer des sommes nécessaires à la couverture de ses frais d'avocat. Les autres moyens du recourant ne sont pas non plus pertinents dans ce contexte."
(STFA succitata, consid. 4c).
Nella concreta evenienza, l'importo in questione non può nemmeno essere considerato alla stregua di una "riserva di emergenza" ai sensi della suevocata giurisprudenza, nella misura in cui l’assicurato, disponendo di entrate correnti insufficienti, è costretto a impiegarlo immediatamente per fare fronte ai bisogni familiari.
In tali circostanze, non può essere ragionevolmente preteso che egli utilizzi una parte del capitale per la copertura delle sue spese legali.
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- L’istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti