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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 novembre 2004 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. A partire dal mese di luglio 2001, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di posatore di pavimenti e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 – ha iniziato a lamentare dei disturbi al ginocchio destro (gonfiore e dolore).
I sanitari da lui consultati hanno diagnosticato la presenza di una borsite prerotulea al ginocchio destro, che, in data 19 dicembre 2001, è stata sanata mediante un intervento chirurgico di borsectomia presso il Centro ortopedico e fisioterapico (__________) di __________.
L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a contare dal 25 marzo 2002.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso a titolo di malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di settembre 2003, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta, con inabilità lavorativa totale a far tempo dal 18 agosto 2003 (cfr. doc. 27).
Con certificato del 1° settembre 2003, il medico curante ha attestato una sospetta borsite recidivante post-traumatica al ginocchio destro (doc. 29).
I medici della Sezione di ortopedia/traumatologia del Presidio ospedaliero di __________ hanno, da parte loro, diagnosticato, una tendinosi del rotuleo destro (doc. 35).
1.3. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 28 ottobre 2003, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi insorti nel mese di settembre 2003 (doc. 40).
A seguito delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 51 e 55) e dalla __________ (doc. 46 e 53), l’CO 1, in data 15 novembre 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 109).
1.4. Con ricorso del 28 febbraio 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertato che l’inabilità lavorativa insorta il 18 agosto 2003 è stata causata da una malattia professionale, argomentando:
" Va detto che RI 1 in un primo tempo era in cura presso il dr. __________, ortopedico. Purtroppo i relativi strumenti diagnostici per immagini sintanto che è rimasto in cura presso questi sono andati smarriti.
Fatt'è che ha dovuto essere ripetuta una risonanza magnetica, il cui relativo referto del 3.9.2004 è agli atti.
Sulla base di questo il dr. __________, medico __________ della CO 1, ritiene che tutto sia riconducibile alla patologia di cui al secondo intervento. In effetti questi nel proprio rapporto del 15.9.2004 (atto 93 dell'incarto CO 1) ritiene un "minimo versamento intrarticolare nel comparto anteriore, tuttavia ai limiti del fisiologico".
In realtà dalla lettura del rapporto radiologico del 3.9.2004 (atto CO 1 nr. 88) si legge che sussiste "un discreto versamento intrarticolare nella borsa sovrapatellare".
Orbene quantunque ogni persona sia tenuta a fare il proprio mestiere, non vi è chi non legga che l'unica "borsa" e/o "borsite" dalla quale il referto radiologico faccia stato di un versamento altro non è che quella sovrapatellare. Ci viene legittimo dubbio che dunque il versamento non sia poi minimo, ma discreto. La circostanza è da riporre al medico, ma il dubbio resta.
Dopo l'emanazione del referto di cui all'atto 93 del dr. __________ (more solito privo di dubbi e di anche solo possibili alternative), l'assicurato si è rivolto al dr. __________, ortopedico riconosciuto.
Questi nei propri referti (agli atti e qui compiegati) afferma testualmente che l'attuale incapacità al lavoro del signor RI 1 è da ricercare sostanzialmente in un seguito operatorio per il quale le parti operate non sono più tali da sopportare lo sforzo richiesto alle ginocchia dall'attività del palchettista. Egli non riesce a distinguere tra le due operazioni. Peraltro, con riferimento alla prima operazione inerente la borsite prerotulea a destra, trattandosi di un'infiammazione sostiene che non è immaginabile che non possa anch'essa giocare un ruolo nell'attuale incapacità al lavoro.
Per quanto ne è invece dell'aspetto connesso con la seconda operazione, segnatamente la tendinosi del rotuleo, egli accerta che essa è dovuta ad una sovraesposizione del tendine conseguente al maggior utilizzo del ginocchio nel contesto della propria attività lavorativa (cfr. rapporto del dr. __________ del 1.01.2004 a p. 2). La CO 1 nella propria decisione qui avversata si limita ad affermare che "non risulta dai dati statistici un'accresciuta presenza di tendiniti per gli assicurati" chiamati ad effettuare dei lavori in posizione inginocchiata. Conclude accertando che neppure il dr. __________ non pretende il contrario.
Invero quest'ultimo afferma il chiaro rapporto attività lavorativa - tendinite. Come riferisce nell'allegato scritto del 16.2.2005 afferma che non conosce le statistiche riguardo la patologia in oggetto. D'altronde la CO 1 si limita ad affermare, senza neppure motivare o produrre dati a sostegno, che le tendiniti non appaiono in misura preponderante in chi svolge attività analoghe a quelle dell'assicurato.
In effetti, secondo giurisprudenza conosciuta, sono dati i presupposti di cui all'art. 9 cpv. 2 Lainf soltanto nella misura in cui la probabilità che l'affezione in esame sia causata da una malattia professionale sia preponderante. Vale a dire che tale possibilità sia in ragione di almeno il 75%.
I dati statistici - mancanti - cui si appella la CO 1 non comprovano alcunché. Ciò che fa stato è l'aspetto concreto. Peraltro non può essere disatteso che l'assicurato ha patito due successive operazioni chirurgiche in posizioni all'apparenza diverse, senza alcun nesso tra loro: così vorrebbe affermare la CO 1 nella sua opposizione ed il medico su cui si fonda, il dr. __________.
Ma che ciò sia nella realtà non è stato approfondito. In altri termini non è stato accertato se la borsectomia pre rotulea ed il conseguente intervento operatorio non abbia facilitato, reso possibile o cagionato l'insorgere della tendinosi. E' evidentemente una questione medica.
Ma così come la CO 1 vorrebbe aggrapparsi a dati statistici, questi devono essere comprovati tenendo presente il fatto che la tendinosi del rotuleo è sopravvenuta dopo una borsectomia pre-rotulea. Se non vi fossero dei dati statistici, si dovrebbe ricostruirli alla luce della loro funzionalità, previo indagine medica, che in concreto dev'essere svolta dal perito.
In tutti i casi la CO 1 non ha fatto gli accertamenti corretti.
In altri termini - ed a titolo d'esempio - tra la bevuta e il dottore non vi è alcuna relazione.
Però lo sbronzo al volante ha maggiori possibilità di incappare nel medico che il sobrio.
La statistica da scegliere è quella a sapere in quale misura un'operazione al ginocchio in una persona che professionalmente ne fa un uso accresciuto, comporti delle ricadute, o altre patologie e semmai quali.
Ma tutte queste eventualità la CO 1 non le ha accertate medicalmente e pertanto le sue motivazioni ed approfondimenti sono fuorvianti ed incompleti.
Il dr. __________ invece ha accertato, in modo approfondito la relazione tra le diverse patologie sofferte da RI 1 e la sua professione, giungendo ad una conclusione decisamente più approfondita e valutata in concreto."
(I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato, in ordine, che l'impugnativa venga dichiarata irricevibile siccome intempestiva e, nel merito, una sua completa reiezione (cfr. IV).
1.6. In corso di causa, il TCA ha chiesto alla patrocinatrice dell’CO 1 di invitare il dott. __________ a dimostrare quanto da lui sostenuto nel suo referto dell’11 novembre 2004 a proposito dell’incidenza statistica delle tendinosi del rotuleo nelle professioni da esercitare in posizione inginocchiata (VII).
La risposta del citato medico fiduciario è datata 18 aprile 2005 (doc. 118).
Il ricorrente è rimasto silente.
1.7. Il 21 giugno 2005, questa Corte ha interpellato il PD dott. __________, al quale sono stati sottoposti alcuni quesiti attinenti alla pretesa natura professionale delle affezioni localizzate al ginocchio destro (XIV).
Il dott. __________ ha risposto in data 12 luglio 2005 (XV + allegati).
L’Istituto assicuratore ha preso posizione il 24 agosto 2005, versando agli atti un nuovo rapporto, datato 22 agosto 2005, del dott. __________ (XVIII e doc. 119), mentre l’assicurato, da parte sua, lo ha fatto in data 2 settembre 2005 (XX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In sede di risposta di causa, l'CO 1 ha chiesto al TCA di dichiarare intempestivo il ricorso, in considerazione del fatto che, a suo avviso, la deroga di cui all'art. 106 LAINF (nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2003) non riguarderebbe soltanto il capoverso 1 dell'art. 60 LPGA ma pure il suo capoverso 2, di modo che le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA non tornerebbero applicabili all'assicurazione contro gli infortuni (cfr. IV, p. 3).
2.3. La problematica sollevata dall’Istituto assicuratore convenuto è stata risolta dal TFA, con riferimento alla DTF 131 V 314, mediante la sentenza del 17 marzo 2006 nella causa M., U 74/04 (che, su questo punto, ha confermato quella emanata da questa Corte), nel senso che l’art. 106 LAINF esclude unicamente l’applicazione del termine di ricorso di 30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA, non anche le disposizioni sulla sospensione dei termini di cui al cpv. 2, che tornano pertanto applicabili anche al termine di ricorso di tre mesi previsto in materia di assicurazione contro gli infortuni (e di assicurazione militare).
Inoltre, trattandosi della riserva di cui all’art. 82 cpv. 2 LPGA, la Corte federale ha stabilito che, per quel che concerne il Cantone Ticino, “… l'art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (LPTCA; RL 3.4.1.1) prevede che per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile (CPC). Dal chiaro tenore della norma emerge che il Cantone Ticino non necessita di modificare le proprie disposizioni cantonali per quanto concerne, nel caso esaminato, la sospensione dei termini, per cui la legge di procedura non prevede alcunché. La legge di procedura cantonale infatti rinvia in primo luogo proprio al diritto federale, e quindi in concreto alla LPGA e pertanto anche agli art. 60 cpv. 2 e 38 cpv. 4 della citata legge.” (STFA del 17 marzo 2006 succitata, consid. 1.4).
2.4. In concreto, la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al patrocinatore di RI 1 in data 16 novembre 2004 (cfr. I, p. 1).
Il termine di tre mesi ha quindi iniziato a decorrere il 17 novembre 2004 (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA) e - tenuto conto della sospensione durante il periodo 18 dicembre 2004-1° gennaio 2005 (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA) - il ricorso dell'assicurato, consegnato alla posta, al più tardi, il 1° marzo 2005 (cfr. I), risulta essere tempestivo.
Nel merito
2.5. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era legittimato a negare il diritto a prestazioni si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.6. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 15 novembre 2004).
Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni con riferimento a dei disturbi insorti nel corso del mese di agosto 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.7. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi al ginocchio destro, apparsi nel corso del mese di agosto 2003, costituivano ancora una conseguenza della malattia professionale riconosciuta nel 2001 dall’assicuratore infortuni convenuto, rispettivamente, se il ricorrente ha sofferto di una nuova malattia professionale ex art. 9 LAINF.
2.8. L’art. 6 cpv. 1 LAINF prevede che, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso di infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.9. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento assicurato, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento assicurato e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra evento e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.10. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.11. Dalle tavole processuali si evince che RI 1, di professione posatore di pavimenti, ha iniziato ad accusare dei disturbi al ginocchio destro (gonfiore e dolore) a partire dal mese di luglio 2001.
I medici curanti hanno diagnosticato una borsite prerotulea e sottoposto l’assicurato, dapprima, a dei provvedimenti conservativi (artrocentesi, assunzione di anti-infiammatori e utilizzo di una protezione rigida) e, successivamente (il 19 dicembre 2001), a un intervento operatorio di borsectomia prerotulea (cfr. doc. 10).
Posteriormente al citato intervento chirurgico, RI 1 ha ripreso a esercitare la propria attività lavorativa, in misura del 50% dal 4 febbraio 2002 ed in misura completa dal 25 marzo 2002.
L’Istituto assicuratore convenuto ha assunto il caso a titolo di malattia professionale giusta l’art. 9 cpv. 1 LAINF (in relazione con l’art. 14 OAINF e la cifra 2 lett. a dell’allegato 1 all’OAINF: “borsiti croniche cagionate da pressione continua”).
Nel mese di agosto 2003, l’assicurato ha dovuto nuovamente interrompere il proprio lavoro a causa di una riacutizzazione dei disturbi al ginocchio destro (doc. 27).
I sanitari della Sezione di ortopedia/traumatologia dell’Ospedale di __________, consultati il 26 settembre 2003, hanno posto la diagnosi di tendinosi del rotuleo destro (doc. 35).
L’esame ecografico eseguito il 18 settembre 2003 aveva evidenziato, in particolare, un significativo ispessimento del rotuleo per quasi tutta la sua estensione longitudinale e a struttura un poco disuniforme per condizione tendinosica (doc. 36).
In data 24 ottobre 2003, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha negato che i nuovi disturbi localizzati al ginocchio destro costituissero una ricaduta del caso iniziale (doc. 39), parere che l’CO 1 ha fatto proprio con la decisione formale del 28 ottobre 2003 (doc. 40).
Il medico __________ ha precisato la propria tesi con l’apprezzamento del 29 ottobre 2003:
" La CO 1, nel 2001, ha assunto, come malattia professionale, una borsite pre-rotulea del ginocchio destro, sistemata pure a regola d’arte (con borsectomia).
Quasi 2 anni più tardi viene annunciata una “ricaduta”, risp. posta la diagnosi di tendinosi del legamento rotuleo destro.
Dall’esame ecografico dettagliato del 18.9.2003 emerge chiaramente che si tratta di un’alterazione strutturale coinvolgendo tutto lo spessore del tendine, proveniente da una degenerazione involutiva del tessuto tendineo, non da mettere in relazione né con la pregressa borsectomia né con l’attività professionale.
A tale punto non va dimenticato che l’affezione di cui attualmente l’assicurato è afflitto non fa parte della lista dell’articolo 9/1 LAINF, bensì dell’articolo 9/2 LAINF."
(doc. 42)
Il 12 novembre 2003, RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Questo sanitario ha indicato che l’assicurato soffriva di una malattia professionale, malattia del parchettista in stato dopo borsectomia pre-rotulea avvenuta nel 2001, ritenendo comunque difficile stabilire l’esistenza di un nesso di causalità fra i disturbi apparsi in un secondo tempo e la pregressa malattia professionale, rispettivamente, l’intervento di borsectomia, anche se, prima di quest’ultima operazione, il ginocchio non presentava affezione alcuna:
" L'assicurato soffre di una malattia professionale (malattia del parchettista in stato dopo borsectomia pre-rotulea destra avvenuta nel 2001 con ancora disturbi funzionali e deficit articolari).
Quali procedere terapeutico si consiglia l'uso del tutore con blocco articolare per 6-8 settimane associata ad un lavoro di fisioterapia da compiersi prevalentemente in eccentrico. Quale completamento sono consigliabili una terapia con onde d'urto ed una laser terapia.
Quale conferma diagnostica a mio parere ritengo utile l'esecuzione di una risonanza magnetica del ginocchio destro.
Qualora tali misure conservative non dovessero dare il risultato sperato una revisione chirurgica del tendine rotuleo potrà senz'altro venir presa in considerazione.
Nesso di causalità tra il pregresso e l'intervento ed i disturbi accusati dal paziente è difficile da stabilirsi a due anni di distanza. E' in dubbio che prima dell'intervento, coperto dall'ente assicurativo infortunistico, il ginocchio del paziente non presentava patologie di sorta."
(doc. 54)
L’esame radiologico eseguito il 21 luglio 2004 ha confermato l’esistenza di un importante ispessimento delle parti molli prerotulee e infrarotulee, soprattutto del rotuleo e della cute (doc. 83).
In data 3 settembre 2004, RI 1 è stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica del ginocchio destro presso il Dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale regionale di __________.
Questo accertamento ha mostrato soltanto un discreto versamento intraarticolare, una piccola cisti nel cavo popliteo mediale e minime alterazioni del corno posteriore del menisco mediale. A livello del tendine del rotuleo non è in particolare stato rilevato nulla di particolare (doc. 91).
Il dott. __________ ha così commentato le risultanze della RMN:
" Data la scomparsa di tutta la documentazione strumentale prodotta a suo tempo, determinante per pronunciarsi sulla causalità, la CO 1 ha dovuto far espletare una nuova indagine appropriata per documentare tutte le strutture che ci interessano nell'ambito del ginocchio destro.
La RMN del ginocchio destro del 3.9.2004 ha evidenziato una minima alterazione degenerativa (di grado I) al corno posteriore del menisco mediale, ma nessuna rottura, nemmeno a livello legamentare, tendineo o cartilagineo.
Non ci sono nemmeno dei residui di una borsite pre-rotulea o infra-rotulea.
Una piccola cisti di Baker è un referto morboso, possibilmente da mettere in relazione con un quadro di meniscosi.
Minimo versamento intrarticolare nel comparto anteriore, tuttavia ai limiti del fisiologico.
Assenza di reazioni flogistiche in corrispondenza del corpo adiposo di Hoffa o dei tendini.
In conclusione non sono riscontrabili delle patologie intra- o extra-articolari riconducibili a un trauma o compatibili con esiti di una malattia professionale.
Manca quindi ogni substrato che giustificherebbe una incapacità lavorativa (indipendentemente dalla causalità).
In base alla documentazione medica in nostro possesso non possiamo che confermare le conclusioni del nostro apprezzamento del 29.10.2003 ossia che non siamo in presenza né di esiti di una malattia professionale né di una diagnosi giusta l'art. 9/2 OAINF."
(doc. 93)
Nel corso del mese di settembre 2004, il ricorrente ha consultato il PD dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica.
Con il relativo referto del 1° ottobre 2004, il dott. __________ ha giudicato RI 1 – portatore, a suo avviso, di una lieve fibrosi del corpo di Hoffa, di una tendinite cronica del rotuleo, nonché di una meniscopatia degenerativa - inabile nella sua professione di posatore di pavimenti (cfr. doc. 103).
Occorre ancora precisare che il citato rapporto contiene delle imprecisioni, nella misura in cui vi si pretende che l’assicurato, nel settembre 2003, sarebbe stato sottoposto ad un secondo intervento operatorio al ginocchio destro e, d’altra parte, che, nel gennaio/febbraio 2004, sarebbe stato eseguito un esame di risonanza magnetica che avrebbe evidenziato una “lacerazione” del tendine rotuleo.
Tutto ciò non trova alcuna conferma nella restante documentazione medica.
A dire il vero, il ricorrente stesso, in occasione di una conversazione telefonica con una collaboratrice dell’CO 1, aveva dichiarato di avere subito un intervento di accorciamento della rotula da parte di tale dott. __________ di __________ (cfr. doc. 71).
In occasione di un successivo colloquio telefonico (17 giugno 2004), egli aveva tuttavia smentito tale fatto, così come l’esecuzione della RMI (cfr. doc. 75).
Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha ancora interpellato la propria __________ e specificatamente il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, al quale è stata sottoposta tutta la documentazione, clinica e radiologica, a disposizione.
Il medico fiduciario ha avallato la valutazione espressa, in precedenza, dal dott. __________:
" Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die Akten und Röntgenbilder noch einmal sorgfältig studiert. Strittig ist die Verfügung vom 28.10.2003.
Im Grundfall wurde eine Bursitis praepatellaris als Listenfall gemäss Art. 9 Abs. 1 UVG übernommen. Diese Berufskrankheit wurde korrekt behandelt und ist längst geheilt.
Im "Rückfall" geht es jetzt aber um eine ganz andere Diagnose, nämlich eine klinisch vermutete "Tendinitis" der Patellarsehne. Im MRI vom 03.09.2004 findet sich diesbezüglich allerdings keine Pathologie. Daneben besteht noch eine leichte degenerative Meniskopathie (ohne Ruptur), wahrscheinlich ohne klinische Relevanz. Diese Befunde haben anatomisch keinen Zusammenhang mit der ursprünglich übernommenen Berufskrankheit. Eine ausschliessliche oder stark überwiegende Verursachung durch die berufliche Tätigkeit als "posatore di pavimenti" (gemäss Art. 9 Abs 2 UVG) ist ebenfalls nicht wahrscheinlich. Hinweis auf die diversen __________ Beurteilungen. Im Unterschied zur typischen Bursitis ist eine starke Häufung von Tendiniten der Patellarsehne auch bei knienden Berufen statistisch nicht bekannt. Auch Herr PD Dr. __________ (Bericht vom 01.10.2004) hat dies nicht behauptet. Neue Erkenntnisse ergeben sich nicht. An der Ablehnung des Falles muss deshalb u.E. festgehalten werden."
(doc. 108)
Fra gli atti di causa figura pure un secondo referto del dott. __________, datato 19 novembre 2004 e allestito a seguito di uno scritto del patrocinatore dell’assicurato, il cui contenuto è il seguente:
" in risposta alla sua lettera del 25 ottobre u.s., come già ribadito nel mio rapporto del 30 settembre 2004, le comunico quanto segue:
- l’attuale incapacità lavorativa è legata ad una malattia professionale
- con conseguente indebolimento del ginocchio, associato a ripetuti interventi chirurgici.
L’attività lavorativa del Signor RI 1 in qualità di posatore di pavimenti (parchettista) non è per niente favorevole alla sua situazione clinica e sarebbe quindi adeguato procedere ad un riadattamento professionale, tenendo conto delle patologie presenti, quindi indirizzandosi verso una professione che prevede un carico minimo sulle ginocchia."
(doc. A 2)
2.12. Attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dalla valutazione, univoca, espressa dai dott. __________ e __________, a mente dei quali i disturbi localizzati al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 4 settembre 2003, non possono essere posti, con un sufficiente grado di verosimiglianza, in relazione di causalità con la malattia professionale assunta nel 2001 (cfr. doc. 42, 93 e 108).
In tale contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine, la somma Istanza, in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
La tesi difesa dai medici di fiducia dell’assicuratore LAINF convenuto appare plausibile per diverse ragioni.
In primo luogo - così come è stato pertinentemente osservato dal dott. __________ (doc. 108) - relativamente ai disturbi apparsi nel corso del mese di agosto 2003, i sanitari hanno posto una diagnosi - tendinosi del rotuleo destro, peraltro neppure confermata dall’esame di RMN del 3 settembre 2004 (cfr. doc. 88) - diversa rispetto a quella formulata in precedenza, una borsite prerotulea a destra.
La borsite è un'infiammazione dolorosa che colpisce la cosiddetta "borsa", un piccolo sacco sieroso posto sopra un'articolazione, tra muscoli e tendini, che ha proprio lo scopo di facilitare o permettere lo scorrimento della porzione tendinea di un muscolo, quando deve contrarsi e rilassarsi. Impedisce cioè che il muscolo faccia attrito poggiando direttamente sull'osso o su un altro tessuto e mantiene "oleato" il meccanismo di scorrimento tendineo, migliorando così il movimento delle articolazioni. In condizioni normali le sacche sono vuote e quindi i due "foglietti" (le pareti della sacca) si toccano, come i due lati di una busta di plastica non ancora utilizzata. Ma quando, in seguito ad una infiammazione o ad un trauma, i foglietti vengono irritati, si riempiono di un liquido che ne provoca il rigonfiamento e causa il dolore. Le borse che più frequentemente tendono a infiammarsi sono, segnatamente, proprio quelle del ginocchio (borsite prerotulea o prepatellare) (contributo del Prof. D. Raggi, docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia, Università La Sapienza di Roma in http://www.studiosport.it/D&T8.htm).
La tendinosi del rotuleo è caratterizzata da una sintomatologia dolorosa assai invalidante. Si tratta, nella gran parte dei casi, di una patologia inizialmente inserzionale che può allargarsi al tessuto tendineo vero e proprio. La sede della patologia è nella inserzione del tendine rotuleo sull'apice della rotula e le alterazioni anatomo-patologiche riscontrate nei prelievi eseguiti durante l'intervento chirurgico sono localizzate nella linea blu tra cartilagine calcificata e non calcificata. In altri casi, il prelievo del tessuto tendineo ha dimostrato una tendinosi con metaplasiaialina. Fibrinoide, cartilaginea ed in alcuni casi ossea. Attualmente grazie all'ecografia e alla RMN, è possibile diagnosticare con una certa facilità la presenza di una tendinosi e le sua gravità (cfr. G. Puddu, G. Cerullo, M. Cipolla, V. Franco e E. Gianni, “Le indicazioni chirurgiche nella patologia cronica del tendine rotuleo” in http://www.isokinetic.com/pdf_attivita/2000/2000-14.pdf).
Contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente (cfr. I, p. 2s.), nessuno dei medici consultati a partire dal mese di agosto 2003 (fatta eccezione per il curante dott. __________, il quale, in alcune sue certificazioni, parla di sospetta borsite recidivante, cfr. doc. 29, 31 e 33), ha preteso che egli fosse ancora affetto da una borsite (cfr. il referto 21.11.2003 dell’ortopedico dott. __________ [doc. 54], il quale, da un profilo terapeutico, aveva suggerito, in caso d’insuccesso delle misure conservative, di effettuare una revisione chirurgica del tendine rotuleo e quello datato 1.10.2004 del dott. __________ [doc. 103], in cui non si fa accenno alcuno all’esistenza di un’eventuale borsite).
In secondo luogo, occorre considerare che, dopo l’intervento operatorio di borsectomia (ovvero di asportazione della borsa) del 19 dicembre 2001, RI 1 ha ripreso gradualmente l’esercizio della propria attività lavorativa di parchettista, sino a raggiungere la piena capacità lavorativa a decorrere dal 25 marzo 2002 (cfr. doc. 25).
Egli è stato in grado di lavorare a tempo pieno fino al 18 agosto 2003, dunque per circa un anno e mezzo.
Dalle tavole processuali non emerge neppure che, in questo lasso di tempo, l’assicurato abbia continuato a lamentare dei disturbi al ginocchio destro. Del resto, la prima certificazione medica dopo la chiusura del caso iniziale, è quella del dott. __________, datata 18 agosto 2003 (doc. 28).
Quanto precede rende altamente verosimile che la menzionata operazione chirurgica si sia rivelata risolutrice.
Sempre in questo contesto, è utile ancora segnalare che, secondo un'affermata giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo (in concreto, il tempo trascorso fra la chiusura del caso iniziale e la pretesa ricaduta) e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).
In terzo luogo, non può essere ignorato che lo stesso dott. __________, chirurgo ortopedico privatamente interpellato da RI 1 nel mese di novembre 2003, ha esplicitamente ammesso che, dato il lungo tempo trascorso, è difficile stabilire un nesso di causalità naturale fra, da una parte, la tendinosi del rotuleo destro e, d’altra parte, la pregressa patologia della borsa, rispettivamente, l’intervento del 19 dicembre 2001 (doc. 54, p. 2). Il fatto che il dott. __________ abbia sottolineato che, prima di quest’ultima operazione, il ginocchio non avrebbe presentato alcuna affezione, non soccorre l’insorgente.
In effetti, il semplice fatto di essere apparso dopo un determinato evento, ancora non significa che un disturbo sia stato pure causato da questo medesimo evento (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
D’altro canto, le due certificazioni del PD __________ presenti all’inserto (cfr. doc. 103 e A 2), non contengono alcun elemento di valutazione suscettibile di mettere in dubbio la fondatezza della tesi difesa dai dottori __________ e __________.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi localizzati al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 4 settembre 2003, costituivano ancora una conseguenza della malattia professionale assunta dall’CO 1 (borsite prerotulea).
2.13. A questa Corte non resta dunque che da esaminare se i disturbi insorti al ginocchio destro nell’estate del 2003, possono essere posti a carico dell’assicuratore infortuni a titolo di (nuova) malattia professionale.
2.14. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro.
Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre ad essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).
2.15. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
La nostra Corte federale, nella sentenza di cui alla DTF 126 V 183ss., ha, inoltre, precisato quanto segue:
" (…). Sofern der Nachweis eines qualifizierten (zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75%]) Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der Bevölkerung, welche es ausschliesst, dass eine bestimmte versicherte Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im Einzelfall aus (BGE 116 V 143 Erw. 5c in fine; RKUV 1999 Nr. U 326 S. 109 Erw. 3 in fine; im gleichen Sinne bezüglich der Frage nach dem für die Anerkennung als Berufskrankheit erforderlichen vorwiegenden [Anteil von mindestens 50%; RKUV 1988 Nr. U61 S. 447] Zusammenhang von aufgetretenem Leiden und beruflich bedingter Exposition zu in Ziff. 1 des Anhanges I zur UVV aufgeführten schädigenden Stoffen das nicht veröffentlichte Urteil S. vom 11. Mai 2000, worin auf Grund epidemiologischer Untersuchungsergebnisse das relative Risiko für Leukämie oder ein myelodysplastisches Syndrom bei einer länger andauernden Benzol-Exposition von 1 ppm als nur wenig über dem Risiko der Gesamtbevölkerung liegend bezeichnet wurde). Sind anderseits die allgemeinen medizinischen Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (vgl. BGE 116 V 144 Erw. 5d; RKUV 1997 nr. U 273 S. 178 Erw. 3)."
In una sentenza del 26 febbraio 2004 nella causa K. (U 35/02) l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti rilevando in particolare:
" 2.1 Die Voraussetzung des ausschliesslichen oder stark überwiegenden Zusammenhanges gemäss Art. 9 Abs. 2 UVG ist nach ständiger Rechtsprechung erfüllt, wenn die Berufskrankheit mindestens zu 75 % durch die berufliche Tätigkeit verursacht worden ist. Die Anerkennung von Beschwerden im Rahmen dieser von der Gerichtspraxis als Generalklausel bezeichneten Anspruchsgrundlage (vgl. dazu BGE 114 V 111 Erw. 3c) ist an relativ strenge Beweisanforderungen gebunden.
2.2 Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte stark überwiegende (mehr als 75 %ige) bis ausschliessliche berufliche Verursachung vorliegt (BGE 126 V 189 Erw. 4b am Ende). Angesichts des empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 189 Erw. 4c am Anfang) spielt es für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin, über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch) nicht zu geben vermag. Wenn auf Grund medizinischer Forschungsergebnisse ein Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im Einzelfall aus."
2.16. Analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio, colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto, l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140 consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50).
2.17. Nella concreta evenienza, esclusa a priori l’applicabilità del cpv. 1 dell’art. 9 LAINF poiché le affezioni di cui l’assicurato sarebbe portatore a livello del ginocchio destro - tendinosi del rotuleo, fibrosi del corpo di Hoffa e meniscopatia degenerativa - non figurano fra quelle elencate alla cifra 2 dell’allegato 1 all’OAINF, la questione che deve qui essere risolta é quella a sapere se tali patologie sono state causate esclusivamente o in modo nettamente preponderante (ossia nella misura di almeno il 75%, cfr. DTF 126 V 186 consid. 2b) dall’attività professionale da lui svolta (art. 9 cpv. 2 LAINF).
In proposito, è utile ripetere che, nella misura in cui la prova di un nesso di causalità qualificato non possa essere fornita dall’empiria medica (ad esempio, poiché una malattia è largamente presente nella popolazione, ciò che esclude che la persona che svolge una determinata professione assicurata sia toccata almeno 4 volte più spesso che la popolazione in generale), non vi può essere riconoscimento nel caso concreto (cfr. DTF 126 V 186 consid. 2b, 190 consid. 4c).
2.18. Per quanto riguarda la diagnosi di tendinosi del tendine rotuleo, posta per la prima volta dai sanitari dell’Ospedale di __________ (doc. 35), essa non ha potuto trovare conferma nell’esame di risonanza magnetica del 3 settembre 2004, eseguito presso il Dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica dell’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. 91).
In questo contesto, occorre tenere conto che, in occasione del consulto del 12 novembre 2003, il chirurgo ortopedico dott. __________, presa conoscenza degli esiti dell’ecografia del 18 settembre 2003, aveva indicato di ritenere utile - “quale conferma diagnostica” – l’esecuzione proprio di una RMN del ginocchio destro (doc. 54, p. 2).
Alla luce di quanto precede, vi sarebbero quindi fondati motivi per dubitare persino dell’esistenza stessa di una tendinosi del rotuleo.
Il TCA ritiene comunque di potersi esimere dall’approfondire oltre questo specifico aspetto, nella misura in cui, anche qualora se ne volesse ammettere la presenza, la patologia in questione non può essere ricondotta, esclusivamente o in modo nettamente preponderante, all’attività di posatore di pavimenti svolta da RI 1.
Ciò emerge, in primo luogo, dal rapporto 18 aprile 2005 del dott. __________, specialista della __________ dell’CO 1 che questa Corte ha interpellato in data 14 aprile 2005 (cfr. VII):
" An Dokumentation steht mir auch nicht mehr zur Verfügung als die allgemeine UVG-Statistik der anerkannten Berufskrankheiten (Beilage).
Daraus geht aber hervor, dass eine „Tendinitis der Patellarsehne“ als Berufskrankheit nicht bekannt ist. Eine solche Diagnose darf insbesondere nicht untere dem Listenfall „Peritendinitis crepitans“ subsummiert werden.
Mir ist weder aus der medizinischen Literatur noch aus meiner Tätigkeit bei der CO 1 (seit immerhin 17 Jahren) bekannt, dass bei knienden Berufen eine „Tendinitis der Patellarsehne“ bis 4 x häufiger als bei der Durchschnittsbevölkerung (Art. 9 Abs. 2 UVG). Es handelt sich vielmehr um eine seltene Diagnose, welche vorliegend zudem bloss vermutet wird (kein pathologisches Substrat im MRI vom 03.09.2004)."
(doc. 118 – il corsivo é del redattore)
La tesi difesa dal dott. __________ è inoltre avvalorata proprio dalla documentazione scientifica che il PD dott. __________ ha fornito al Tribunale il 12 luglio 2005.
In particolare, nell’articolo “Carpet-layer’s knee. An ultrasonographic study” (XV 6) - il solo in cui si fa esplicito accenno alle patologie che interessano il tendine patellare (o rotuleo) - gli autori finlandesi hanno concluso che esse sono rare tra i lavoratori che svolgono l’attività di parchettista e sono probabilmente indipendenti dal tipo di occupazione esercitata (“Patellar tendon pathology is rare among carpet-layers and is probably unrelated to the occupation.”).
Neppure le diagnosi di fibrosi del corpo di Hoffa, rispettivamente, di meniscopatia degenerativa, possono essere poste a carico dell’assicuratore infortuni convenuto, a titolo di malattia professionale ex art. 9 cpv. 2 LAINF.
Per quanto attiene alla prima delle due diagnosi, la lieve fibrosi del corpo di Hoffa, patologia che il dott. __________ pretende essere presente, non è stata oggettivata né dall’esame ecografico del 18 settembre 2003 (doc. 36: “Normale ecogenicità del corpo adiposo di Hoffa.”), né dalla RMN del 3 settembre 2004 (cfr. doc. 91, doc. 93: “Assenza di reazioni flogistiche in corrispondenza del corpo adiposo di Hoffa o dei tendini.” e doc. 119: “Zunächst müssen wir die von Herrn Dr. __________ schon am 30.09.2004 postulierten Diagnosen bestreiten. Eine „fibrosi del Hoffa“ oder „tendinite cronica del legamento rotuleo” wird vom Radiologen im MRI vom 03.09.2004 jedenfalls nicht beschrieben.”).
D’altro canto, a prescindere dall’effettiva esistenza di una fibrosi del corpo di Hoffa, ci si deve interrogare circa la rilevanza pratica di questa patologia, interrogativo che è peraltro stato sollevato anche dal dott. __________ nel suo apprezzamento del 22 agosto 2005 (doc. 119: “Auch ungeachtet von Versicherungsfragen ist nicht nachvollziehbar, warum man wegen einer harmlosen „lieve fibrosi del Hoffa“ (bei normalem MRI-Befund) voll arbeitsunfähig sein soll?“).
A proposito dello scarso interesse patologico delle alterazioni del corpo di Hoffa, si può fare riferimento alle indicazioni fornite dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, già Capo-clinica presso la Schulthess Klinik di Zurigo, in una perizia del mese di luglio 2003, che questa Corte aveva ordinato nella causa inc. n. 35.2001.57:
" Non è sicuramente mia intenzione scrivere un lungo romanzo sulle alterazioni del corpo di Hoffa del Signor G. perché come già detto ampiamente sono di scarso interesse patologico.
Chi si occupa giornalmente della chirurgia del ginocchio sa benissimo che le alterazioni del corpo di Hoffa come riscontrate nel Signor G. non sono nemmeno un tema di discussione, non necessitano terapie specifiche e tantomeno interventi chirurgici. Se quindi queste alterazioni si sono sviluppate prima o dopo l'artrotomia esplorativa del 21.05.1979 poco importa."
(STCA del 2 ottobre 2003 nella causa G., consid. 2.7. – il corsivo è del redattore)
Inoltre, nel suo rapporto del 12 luglio 2005, riferendosi agli studi da lui prodotti, il dott. __________ ha definito meritevole di particolare interesse, citiamo: “… il risultato morfologico che mostra che radiologicamente il 49% delle persone inginocchiate presentano questa fibrosi del Hoffa, paragonandolo a solo il 7% dei pittori imbianchini.” (XV).
Ora, indipendentemente dal fatto che il raffronto deve essere operato con la popolazione in generale e non con la singola categoria degli imbianchini, va sottolineato che l’articolo prodotto sub XV 3 (“Occupationally related ultrasonic findings in carpet and floor layers’ knees”) riguarda le borsiti prepatellari e infrapatellari (e quindi non le fibrosi del corpo adiposo di Hoffa), che figurano nell’elenco di cui alla cifra 2 dell’allegato 1 all’OAINF proprio in ragione della loro frequente origine professionale (cfr., in questo senso, anche il referto 22 agosto 2005 del dott. __________: “Keine der von Herrn Dr. __________ ausgedruckten Arbeiten beweist eine ausschliessliche oder stark überwiegende Verursachung der von ihm gestellten Diagnosen. Konkret ist darin weder von einer Fibrose des Hoffa-Fettkörpers noch von chronischen Tendiniten des Lig. patellae die Rede. Vielmehr wird nur allgemein und unspezifisch über „knee pain“ und „disorders“ berichtet (lediglich aufgrund von Fragenbögen), oder basierend auf Sonographien. Mit „prepatellar subcutaneos thickening“ ist nichts Anderes gemeint als eine Bursitis praepatellaris, welche bekanntlich auch in der Schweiz ein Listenfall ist, und vorliedend im Grundfall korrekt übernommen wurde.“).
A proposito delle minime alterazioni degenerative riscontrate a livello del corno posteriore del menisco mediale (cfr. doc. 91), questo Tribunale si limita a rilevare che, in una sentenza del 12 febbraio 2004 nella causa I., U 342/02, consid. 5.2.3, riguardante un assicurato, di professione parchettista, affetto da lesione meniscale e da gonartrosi, il TFA ne ha negato l’origine professionale, per il motivo che studi epidemiologici hanno consentito di escludere che uomini che svolgono attività fisicamente gravose siano colpiti dalle citate affezioni in una misura almeno quattro volte superiore rispetto alla popolazione svizzera in generale.
Da tutto quanto precede risulta l'inapplicabilità (anche) del cpv. 2 dell'art. 9 LAINF.
2.19. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. II).
2.19.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.19.2. La procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, p. 240), come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV 1). Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV 1 e giurisprudenza ivi citata).
In concreto, in data 6 aprile 2005, il TCA ha chiesto esplicitamente all’avvocato RA 1 di inviare la documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. VI).
Nondimeno, sino ad oggi, l'assicurato non ha fatto pervenire alla Corte la documentazione atta a comprovare il preteso suo stato di indigenza, e ciò malgrado questa Corte gli abbia dato la possibilità di farlo.
In tali circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti