Raccomandata |
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Incarto n.
dc/gm |
Lugano 15 febbraio 2005
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 29 dicembre 2004 interposto da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 settembre 2004 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 3 febbraio 2005 dell'CO 1 del seguente tenore:
" (...)
1.
In ordine la convenuta contesta la tempestività del ricorso.
Come si evince dalle attestazioni della Posta (doc. 26, 27, 28 e 29), la decisione su opposizione del 15 settembre 2004 (doc. 22) è stata ritira personalmente dal ricorrente in data 17 settembre 2004, e non quindi il 23 settembre 2004 come sostenuto dallo stesso (atto di ricorso, p. 2).
1.1.
Il termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF per inoltrare il ricorso ha pertanto cominciato a decorrere, conformemente al principio procedurale di portata generale, in data 18 settembre 2004, ossia il giorno seguente.
1.2.
In merito alla scadenza del termine, la convenuta evidenzia che, nel caso in cui il termine ricorsuale è calcolato in mesi, esso scade il giorno che corrisponde a quello della notificazione della decisione. In effetti se il termine scadesse il giorno corrispondente a quello successivo alla notificazione, esso si troverebbe senza ragione prolungato di un giorno.
Tale soluzione risulta essere pure quella adottata dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 37 ss.; 103 V 159 s., consid. 2b).
Tale modo di computo dei termine corrisponde peraltro a quello previsto dal codice delle obbligazioni, cfr. art. 77 ch. 3 CO; P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 ed., Berna 1997, p. 627).
1.3.
Visto quanto sopra esposto, nel caso concreto il termine trimestrale ha iniziato a decorrere il 18 settembre 2004 ed è scaduto il 17 dicembre 2004. Atteso che il ricorso del ricorrente è stato inoltrato il 29 dicembre 2004, lo stesso è tardivo e quindi irricevibile.
2.
Per evidenti ragioni di economia procedurale, la convenuta non si esprime sul merito della causa.
Nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato ricevibile, la convenuta chiede a che il Tribunale le fissi un nuovo termine per introdurre il complemento del proprio memoriale di risposta relativo al merito della causa. (...)" (cfr. Doc. VI)
richiamato lo scritto del 14 febbraio 2005 dove il rappresentante dell'assicurato si è così espresso:
" Con riferimento a quanto discusso telefonicamente con il signor __________ vi confermiamo la nostra intenzione di ritirare il ricorso presentato il 29 dicembre 2004.
Il nostro associato, contrariamente a quanto riferitoci inizialmente, ha effettivamente ritirato la decisione su opposizione il 17 settembre 2004.
Il ricorso è quindi da considerare tardivo e conseguentemente irricevibile. (...)" (cfr. Doc. VIII);
rilevato che di conseguenza la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo