Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 14 marzo 2005 interposto da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 dicembre 2004 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale contro gli infortuni |
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 15 marzo 2005 con la quale è stato assegnato all'CO 1 il termine di rito per la risposta di causa (II);
richiamato il decreto 12 maggio 2005 col quale, a istanza della convenuta, la causa è stata sospesa fino all'8 giugno 2005 affinché le parti potessero arrivare a una soluzione transattiva (VIII);
vista la lettera 8 giugno 2005 con la quale l'CO 1 comunica di aver trovato un accordo con la parte ricorrente e invia, per l'omologazione l'accordo transattivo del seguente tenore:
" L'CO 1 ha versato al signor RI 1, 16.11.1949, a far tempo dal 20 agosto 1972, una rendita invalidità del 20% per i postumi alla mano destra a seguito dell'infortunio del 25 ottobre 1971.
In data 16 giugno 2002 il ricorrente è incorso in un infortunio non professionale, riportando tra l'altro lesioni a livello della colonna toracale, in particolare Th6, oltre che una contusione al gomito sinistro con conseguente lesione del nervo ulnare.
Con decisione del 12 agosto 2004 la convenuta ha assegnato al ricorrente una rendita d'invalidità combinata del 35% a far tempo dal 1 luglio 2004.
Vista la non convergenza in merito alla nuova invalidità stabilita dalla convenuta, il ricorrente ha adito il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Sulla base della presente transazione, le parti pongono fine alla vertenza giudiziaria (incarto n. 35.2005.20) secondo le modalità seguenti:
1. La convenuta, riconsiderando la propria decisione su opposizione del 17 dicembre 2004, riconosce al ricorrente, per i postumi dei due infortuni subiti, il diritto ad una rendita d'invalidità combinata del 50% retroattivamente a far tempo dal 1 luglio 2004.
2. Tale rendita sarà calcolata sulla base di una guadagno annuo di Fr. 71'597.--.
3. Il ricorrente è reso attento sulla portata dell'art. 20 cpv. 2 LAINF, in virtù del quale all'assicurato che ha diritto ad una rendita AI o AVS è assegnata una rendita complementare che corrisponde, in deroga all'art. 69 LPGA, alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS.
4. Ciascuna parte sopporta le proprie spese, compensate le ripetibili.
5. Le parti richiamano la ratifica della presente transazione ad opera del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino con contestuale stralcio dai ruoli della causa incarto n. 35.2005.20.
Questa transazione viene allestita in 5 esemplari originali." (Doc. Xbis)
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto (cfr. la transazione qui sopra riprodotta) e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo