Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2005.46

 

mm/ss

Lugano

21 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 aprile 2005 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 20 dicembre 1999, RI 1 – docente presso la Scuola elementare di __________ con un pensum del 50% e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         A causa di questo sinistro, essa ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale.

 

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurata ha ripreso la propria attività lavorativa al 50% (del 50%) a decorrere dal 4 settembre 2000, al 75% (del 50%) dal
5 marzo 2001 e, infine, in misura completa dal 1° gennaio 2002.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 6 agosto 2004, la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera), essendo lo stato di salute dell’assicurata stabilizzato e le ha riconosciuto un’indennità per menomazione all’integrità del 15%.

                                         L’assicuratore infortuni ha inoltre negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi interessanti il rachide lombo-sacrale (doc. Z 97).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. Z 101, 108 e 116), la CO 1, in data 6 aprile 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. Z 123).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 24 giugno 2005, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la Zurigo venga condannata a riconoscerle annualmente, citiamo: "due cicli di sedute di fisiochinesiterapia e un controllo medico; un soggiorno a carattere terapeutico a __________; della fisioterapia volta alla mobilizzazione del tratto cervicale e della fisioterapia e della mobilizzazione manuale tendente a evitare l’accrescimento dei dolori e meglio come descritto nel rapporto della dr. __________ di data 23.6.2005", argomentando:

 

"  2. Con decisione del 6.8.2004 la CO 1, quale

    assicuratore Lainf, inviava formalmente decisione con la quale interrompeva le proprie prestazioni assicurative, decidendo di riconoscerle parimenti un'indennità per menomazione all'integrità in ragione del 15%.

 

    Contro la medesima, la signora RI 1 ha interposto formale opposizione, con la quale riteneva, stante il proprio stato di salute, non essere in grado di svolgere in maniera continuata per svariati anni la propria attività lavorativa, motivo per il quale deve forzatamente richiedere con una certa regolarità un anno di sospensione dell'attività.

Preso atto delle motivazioni nel contesto del presente gravame, si rinuncia a tale richiesta, ma nondimeno si ritiene che le vengano riconosciute delle cure atte a permetterle di mantenere la propria capacità al lavoro, la perdita di guadagno verrà avanzata senz'altro nei confronti dell'assicuratore del detentore, guarda a caso ancora la CO 1.

 

In occasione della propria decisione di prima istanza, la Lainf aveva decretato, come peraltro espressamente ammesso dal proprio consigliere, dr. __________, che venisse riconosciuta alla medesima una cura di due cicli per anno, di complessive 18 sedute di fisiochinesiterapia, per un costo complessivo di fr. 1'200.00 per anno, oltre ad un consulto medico annuo.

 

3. Oltre a quanto precede, la curante della signora RI 1, la dr.ssa __________, ritiene che alfine che la propria paziente possa mantenere intatta la propria mobilizzazione del tratto cervicale, possa continuare il trattamento intensivo presso la Clinica di __________, ove nel corso degli ultimi tre anni ha svolto alcuni soggiorni, e possa del pari beneficiare delle sessioni di fisioterapia e mobilizzazione manuale per evitare l'accrescimento dei dolori, per l'appunto nella zona cervicale.

 

    Tali dolori son evidentemente impeditivi di qualsiasi professione, segnatamente di quella di insegnante, ciò che alla lunga comporterebbe un tale grado di insopportabilità per il che non potrebbe in tutti i casi continuare nella propria professione.

    Pertanto le richieste terapeutiche qui avanzate sono direttamente connesse con la necessità di permettere all'assicurata un sostanziale miglioramento della propria situazione, nel precipuo intendimento di mantenere la propria capacità al lavoro, che si chiede vengano ammesse.

 

    Così come è espresso dal proprio curante specialistico, all'ora attuale non è possibile quantificare con esattezza le necessità terapeutiche precipue della medesima, per il che tale aspetto deve poter rimanere indeciso.

 

    In tutti i casi si richiede che oltre ai due cicli di sedute di fisiochinesiterapia ammesse dal fiduciario della Lainf e di un controllo medico per anno, venga pure riconosciuta la necessità di un soggiorno di carattere terapeutico a __________ annuale, della fisioterapia volta alla mobilizzazione del tratto cervicale e della fisioterapia e della mobilizzazione manuale tendente ad evitare l'accrescimento dei dolori e meglio come descritto nel rapporto della dr.ssa __________, qui compiegato, di data 23.6.2005."

                                         (I)

 

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

 

                               1.5.   In data 19 settembre 2005, il patrocinatore dell’insorgente ha chiesto che le certificazioni della dott.ssa __________ vengano sottoposte al dott. __________, subordinatamente, che il TCA ordini una perizia medica giudiziaria (V).

 

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)

 

                                         Nella concreta evenienza, visto che oggetto della lite è una prestazione (la cura medica) il cui diritto sarebbe persistito anche dopo il 31 dicembre 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         In una sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa essere previsto in un futuro ancora incerto.

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.4.   Nella concreta evenienza, con decisione formale del 6 agosto 2004, poi confermata in sede di opposizione, la CO 1, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di salute dell’assicurata, nel senso che da ulteriori misure terapeutiche non vi era da attendersi notevoli miglioramenti, ha posto termine alle prestazioni di corta durata, segnatamente a quelle di cura medica (doc. Z 97).

 

                                         Da parte sua, RI 1 contesta che la decisione presa dall’assicuratore infortuni sia fondata, riferendosi essenzialmente alle certificazioni della dott.ssa __________, Primario di fisiatria e riabilitazione presso la __________ di __________ (cfr. I).

 

                                         In effetti, con referto del 19 aprile 2005, la dott.ssa __________ ha sostenuto che, per quanto concerne i disturbi a livello della colonna cervicale, anche in futuro saranno necessarie delle misure terapeutiche, stazionarie e ambulatoriali:

 

"  Bezüglich der persistierenden Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule werden die Patientin bisher am meisten von der 3-wöchigen intensiven Behandlung an der Rehabilitationsklinik __________ profitiert hatte. Somit empfehle ich auch dieses Jahr, eine entsprechende Behandlung wieder durchzuführen. Das eigene Training führt die Patientin ohnehin bereits durch. Gezielte schmerzreduzierende Weichteil-techniken können ambulant fortgesetzt werden, wobei anstelle einer engmaschig durchgeführten therapieserie auch einzelne Therapiesitzungen z. b. alle 2 Wochen, je nach Beschwerdeausmass, durchgeführt werden können.

Als weitere therapeutische Option kommen gezielte Wirbelgelenksinfiltrationen in Frage. Diese hat die Patientin bereits im Bereich der Lendenwirbelsäule erlebt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Patientin diesbezüglich noch zurückhaltend ist aber einverstanden, einen Versuch mit einer Infiltrationsbehandlung der muskulären Schmerzpunkte und der Insertionstendinose am Occiput durchführen zu lassen."

                                         (doc. ZM 58)

 

                                         Analoghe indicazioni si ritrovano nel suo rapporto del 23 giugno 2005, sulla cui base il patrocinatore dell’assicurata ha formulato le pretese ricorsuali:

 

"  In Anbetracht des guten Ansprechens auf die mobilisierende Behandlung der oberen HWS empfehle ich entsprechende Behandlungen fortzusetzen, allenfalls auch im Rahmen der intensiven Behandlung an der Klinik __________. Ob im Anschluss an diese Behandlung erneute Mobilisationen nötig sein werden, muss der Verlauf zeigen.
Es ist durchaus möglich, dass weitere Physiotherapiesitzungen und manuelle Mobilisationen bei erneuter Schmerzzunahme wieder nötig werden. Die Patientin erklärt, dass vonseiten der Unfallversicherung 2 Behandlungsserien pro Jahr übernommen würden. Je nach Beschwerden kann dies ausreichend sein oder aber sind zusätzliche Behandlungsmassnahmen nötig. Die Anzahl nötiger Behandlungen würde ich von den jeweils aktuellen Beschwerden abhängig machen."

                                         (doc. A2)

 

                                         È inoltre utile evidenziare che lo stesso medico fiduciario della CO 1, in occasione della visita di controllo del 2 dicembre 2003, aveva sottolineato, sempre a proposito della problematica cervicale, la necessità che l’insorgente si sottoponesse, per il resto della vita, a due cicli di fisiochinesiterapia all’anno, nonché ad un controllo clinico all’anno (cfr. ZM 55).

 

                                         Tale raccomandazione non è tuttavia stata ripresa dall’assicuratore LAINF, il quale, con decisione formale del
6 agosto 2004, ha definitivamente interrotto il versamento delle prestazioni di cura medica.

 

                               2.5.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la CO 1 abbia giustamente considerato stabilizzato lo stato di salute di RI 1 e, pertanto, che essa abbia correttamente posto fine alle prestazioni di corta durata.

 

                                         È in effetti evidente che le misure terapeutiche proposte dalla dott.ssa __________, così come d’altronde quelle suggerite dal dott. __________, essenzialmente dei provvedimenti di natura fisioterapica, non sono mirate a migliorare notevolmente le condizioni di salute dell’assicurata, ma piuttosto a evitarne il peggioramento. Esse hanno quindi un carattere meramente conservativo.

                                         La circostanza che la ricorrente presenti ancora dei disturbi, è del tutto irrilevante per decidere circa l’ulteriore obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF convenuto, nella misura in cui la persona assicurata ha diritto al trattamento medico unicamente fintantoché da un suo proseguimento ci si può attendere un sostanziale miglioramento dello stato di salute
(art. 19 cpv. 1 LAINF e DTF 116 V 44, consid. 2c).

 

                                         In simili condizioni, non è necessario dare seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'insorgente (cfr. V).

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         A questo punto, ci si può chiedere se le pretese formulate dall’assicurata non potrebbero eventualmente essere fondate sull’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, disposizione che prevede che, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno.

                                         Nondimeno, la citata disposizione legale torna applicabile soltanto qualora l'assicurato si trova già al beneficio di una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 382ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 112s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55).

                                         Ciò non é manifestamente il caso dell'insorgente.

                                         Con decisione formale del 6 agosto 2004, la CO 1 ha, infatti, negato il diritto alla rendita di invalidità, ritenuto che la capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa dell’assicurata, era stata completamente ripristinata a far tempo dal 1° gennaio 2002 (doc. Z 97, p. 2).

 

                                         Resta inteso che l’assicurata avrà sempre la facoltà di annunciare la ricaduta o le conseguenze tardive alla CO 1, facoltà, del resto, espressamente riservata in sede di decisione formale.

                                         In virtù dell'art. 11 OAINF, l'assicuratore infortuni convenuto sarà allora tenuto a riprendere l'erogazione delle prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71;
A. Maurer, op. cit., p. 277).

                                         Né la LAINF né l'OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent'anni dopo l'infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l'interessata sia o meno ancora assicurata. Rilevante é soltanto l'esistenza di un nesso di causalità.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti