Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2005.47

 

mm

Lugano

23 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 giugno 2005 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 22 giugno 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando un grave politrauma.

 

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 23 febbraio 2005, l’assicurato è stato posto la beneficio di una rendita di invalidità del 100% a far tempo dal 1° settembre 2004, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 82'700.— (concretamente, fr. 5’514.--/mese sino al 31.12.2004 e fr. 5’591.—/mese dall’1.1.2005, vista l’indennità di rincaro), nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 92% (doc. 138).

 

                                         Questa decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

 

                               1.3.   Con decisione del 13 aprile 2005, l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera, fondata su un grado di invalidità del 100%, a contare dal 1° giugno 2003 (doc. 146).

 

                               1.4.   In data 6 aprile 2005, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato, da una parte, che avrebbe proceduto a compensare l’importo di fr. 3'280.--, corrispondente al sovraindennizzo per il periodo 22 giugno 2002-31 agosto 2004, con gli arretrati di rendita dell’assicurazione per l’invalidità e, d’altra parte, che, in ragione del concorso con la rendita AI, la rendita di invalidità LAINF sarebbe stata calcolata quale rendita complementare ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LAINF (concretamente, fr. 3'460.--/mese sino al 31.12.2004 e fr. 3’491.— dall’1.1.2005, vista l’indennità di rincaro) (doc. 148).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (doc. 150), l’Istituto assicuratore, in data 14 giugno 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 156).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 24 giugno 2004, RI 1 ha chiesto che, citiamo: “venga calcolato esattamente il mio sovraindennizzo nel 2005 in deduzione della rendita CO 1 e di conseguenza sia adeguato il calcolo di quanto a me spetta”, argomentando:

 

"  (…).

Con la presente inoltro ricorso contro la decisione di riduzione della rendita del 14 giugno 2005 a me spettante per il grave incidente avvenuto il 22.6.2002 che ha avuto conseguenze molto gravi con ricoveri e continuazione delle cure al punto che, ancora oggi, faccio molta fatica ad affrontare il tema.

 

 

Mi è stata assegnata una rendita, poi ridotta per motivi di sovraassicurazione secondo me in maniera non conforme al nuovo diritto (LPGA) citato anche dalla CO 1, settore opposizioni, nel respingere il ricorso.

 

Esaminando punto per punto:

 

Punto 1

 

Il signor __________ è intervenuto in veste di amico e non a titolo professionale, non contesto perciò il recapito della decisione su opposizione al mio indirizzo.

 

Punto 2

 

Contestato

La decisione della riduzione per sovraindennizzo deve avvenire sulla base del guadagno considerato dall’AI (decisione del 13.4.2005) e non sulla base del guadagno assicurato LAINF (art. 15) quindi non in deroga all’art. 69 LPGA, come penso, erroneamente indicato dalla CO 1 nella decisione del 14.4.2005 ma proprio in base a tale articolo.

 

Punto 3

 

Contesto il fatto che sia da considerare il guadagno Lainf (art. 15) e non il guadagno perso secondo LPGA.

 

Punto 4

 

Contestato

Il calcolo del sovraindennizzo avviene nel 2005 quindi deve essere aggiornato alla data della decisione 6 aprile 2005 e non può essere riportato retroattivamente al 2002 (momento dell’incidente) e riferirsi solo alla Lainf come “presente legge” ma deve considerare tutta la LPGA.

 

Punto 5

 

Contestato

Il motivo per mettere in discussione il conteggio del sovraindennizzo esiste e, visto il tipo di procedura, ho forse erroneamente pensato che nell’esaminare l’opposizione si accertino d’ufficio i fatti e non ci si limiti (come organo a cui rivolgere l’opposizione), alla difesa d’ufficio dell’agire della CO 1.

Ecco perché ho chiesto la restituzione di quanto dalla CO 1 trattenuto nel versamento a conguaglio retroattivo lasciando all’organo il compito del calcolo corretto.”

                                         (I)

 

 

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

 

 

                               1.7.   In replica, __________ ha precisato quanto segue:

 

"  (…).

la documentazione completa è già in vostro possesso, quindi si tratta di effettuare i calcoli sulla base della LPGA e non solo degli articolo citati dalla CO 1 n. 20 e n. 40.

Secondo me, il salario assicurato cui fare riferimento è quello stabilito dalla AI nella sua decisione del 13.04.05 (che allego in copia alla presente).

In via subordinata, è comunque necessario anche considerare il ricaro nel frattempo accumulato. Per questo motivo vi preghiamo di accettare il mio ricorso e effettuare un nuovo calcolo della sovrassicurazione.”

                                         (V)

 

                               1.8.   In duplica, l’assicuratore LAINF convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (VI).

 

                               1.9.   In corso di causa, il TCA ha interpellato __________, funzionario dell’CO 1, autore della decisione formale del 6 aprile 2005, il quale è stato invitato a precisare come si è tenuto conto del disposto dell’art. 31 cpv. 2 OAINF, nel calcolo per la rendita complementare (IX).

 

                                         La risposta data del 7 ottobre 2005 (X + allegato) ed è stata trasmessa alle parti per osservazioni.

 

                                         L’assicurato ha preso posizione il 30 ottobre 2005 (XII), mentre l’Istituto assicuratore, da parte sua, lo ha fatto in data 3 novembre 2005 (XIII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 14 giugno 2005).

 

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che contestato è il calcolo della rendita di invalidità complementare, così come quello del sovraindennizzo e che tali problematiche si sono presentate a seguito dell’assegnazione, a far tempo dal 1° giugno 2003, di una rendita da parte dell’assicurazione per l’invalidità, tornano applicabili, secondo questa Corte, le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr., in questo stesso senso, U. Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 82, n. 9, secondo il quale le norme di coordinamento di cui agli articoli 63 a 71 LPGA si applicano nella misura in cui una delle prestazioni da coordinare è stata stabilita dopo l’entrata in vigore della LPGA stessa).

                                         Il TCA non può condividere la tesi dell’CO 1, a mente del quale, siccome il diritto alle indennità giornaliere è sorto prima del 1° gennaio 2003, la LPGA non potrebbe trovare applicazione nella concreta evenienza (cfr. III, p. 2).

 

                               2.2.   Con la propria impugnativa, __________ contesta, in primo luogo, il calcolo della rendita complementare LAINF, facendo valere che, in base alla LPGA, l’Istituto assicuratore convenuto avrebbe dovuto prendere in considerazione il reddito annuo medio determinante ritenuto dall’AI (quindi, fr. 92'880.--), anziché il guadagno annuo assicurato di cui all’art. 15 cpv. 2 LAINF (fr. 82'700.--).

                                         In ultima analisi, egli pretende una rendita complementare LAINF di un’entità maggiore rispetto a quella assegnatagli dall’CO 1

 

                                         Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

 

                                         L'art. 20 cpv. 1 LAINF prevede che, in caso di invalidità totale, l'ammontare della rendita è pari all'80% del guadagno assicurato, ridotto in proporzione in caso di invalidità parziale.

 

                                         Dal canto suo, il cpv. 2 della succitata disposizione legale recita che all'assicurato che ha diritto a una rendita AI o a una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è assegnata una rendita complementare; questa corrisponde – in deroga all’articolo 69 LPGA - alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS, ma al massimo all'importo previsto per l'invalidità totale o parziale. La rendita complementare è fissata quando dette rendite concorrono per la prima volta e adeguata solo in caso di eventuale modifica delle parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

 

                                         L'assicurato invalido può pretendere non soltanto una rendita di invalidità secondo la LAINF ma pure, a seconda dei casi, una rendita dell'AI oppure dell'AVS. Egli risulterebbe sovraindennizzato, qualora nessuna delle suddette rendite venisse ridotta. L'art. 20 cpv. 2 LAINF prevede, perciò, che l'assicuratore infortuni è tenuto a ridurre la propria rendita, la quale viene corrisposta soltanto a complemento di quella AI/AVS. Grazie all'applicazione di questa norma si impedisce, quindi, l'insorgere di un sovraindennizzo (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 372; A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, SZS 1990, p. 291; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 146 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Visto il tenore dell’art. 20 cpv. 2 LAINF - applicabile in deroga all’art. 69 LPGA (cfr., a questo proposito, le considerazioni espresse da U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 37) - la pretesa dell’insorgente di considerare quale base di calcolo per la rendita complementare LAINF l’importo di fr. 92'880.--, corrispondente al reddito annuo medio ritenuto dall’AI, si rivela come manifestamente infondata.

 

                                         In effetti, la citata disposizione prevede esplicitamente che la rendita complementare corrisponde alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita AI o AVS.

                                         D’altronde, in una sentenza del 24 dicembre 2002 nella causa S., U 185/01, resa quando ancora era in vigore l’art. 40 vLAINF, la nostra Corte federale aveva sottolineato il ruolo sussidiario di quest’ultima disposizione per rapporto a altre norme di coordinamento delle prestazioni di assicurazioni sociali, di modo che, in caso di concorso fra le rendite delle assicurazioni invalidità e infortuni, il coordinamento è retto esclusivamente dall’art. 20 LAINF, il quale non fissa il limite del sovraindennizzo riferendosi al reddito di cui l’assicurato è presumibilmente privato, ma in funzione del guadagno assicurato.

 

                                         Il guadagno assicurato è definito all’art. 15 cpv. 2 LAINF, giusta il quale, per il calcolo delle rendite, è considerato guadagno assicurato, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

 

                                         Il reddito annuo medio di cui alla decisione 13 aprile 2005 dell’AI, è una nozione completamente diversa da quella di guadagno assicurato prevista dall’art. 15 LAINF.

                                         Infatti, secondo l’art. 30 cpv. 2 LAVS (applicabile al calcolo delle rendite ordinarie AI, grazie al rinvio di cui all’art. 36 cpv. 2 LAI), il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione.

 

                                         L’assicuratore infortuni convenuto ha quantificato il guadagno assicurato di RI 1, ovvero quanto da lui percepito nel corso del periodo 22 giugno 2001-21 giugno 2002, in fr. 82'700.— (doc. 148).

 

                                         Il TCA non ha motivo di dubitare della sua correttezza, poiché, da una parte, l’CO 1 non ha fatto altro che utilizzare i dati fornitigli direttamente dalla ditta __________ (cfr. doc. 103) e, d’altra parte, questo stesso guadagno assicurato era già stato considerato nella decisione formale del 23 febbraio 2005 (doc. 138), decisione che RI 1 ha lasciato crescere in giudicato incontestata.

 

                                         Quindi, il 90% del guadagno annuo assicurato (fr. 82'700.—) corrisponde all’importo di fr. 74'430.— oppure fr. 6'202.50/mese, così come giustamente indicato dall’Istituto assicuratore convenuto.

 

                                         L’art. 31 cpv. 2 OAINF prevede che all’atto della determinazione della base di calcolo secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge, il guadagno assicurato, conformemente all’articolo 34 della legge, è maggiorato di un ammontare uguale alla percentuale dell’indennità di rincaro, valida al momento in cui le rendite concorrono per la prima volta.

 

                                         Il conteggio dell’indennità di rincaro avviene solo quando le rendite concorrono per la prima volta e non ogni volta che la rendita complementare deve essere ricalcolata in seguito a mutazione (RAMI 1997, p. 69).

 

                                         In proposito, l’assicuratore LAINF, in sede di decisione formale, ha indicato, citiamo: “quale base di calcolo per la rendita complementare (CHF 82700) è stato considerato quanto previsto dall’art. 31.2 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)” (doc. 148).

                                         In corso di causa, questa Corte ha chiesto a __________, autore della menzionata decisione formale, di precisare in che modo si è tenuto conto del disposto di cui all’art. 31 cpv. 2 OAINF (IX).

 

                                         Questa la risposta fornita il 7 ottobre 2005 dal funzionario dell’CO 1:

 

"  (…).

Secondo l’art. 31, capoverso 2 OAINF, il guadagno annuale (CHF 82700) che la CO 1 ha preso come base per il calcolo della rendita deve essere maggiorato di un ammontare uguale alla percentuale dell’indennità di rincaro, valida al momento in cui le rendite dell’AI e della CO 1 concorrono per la prima volta.

 

Secondo l’Ordinanza 03 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria (vedi allegato), il guadagno non ha potuto essere aumentato per il fatto che non esisteva un diritto a un aumento (anno dell’infortunio secondo l’art. 2 b della citata ordinanza = 2003; dal 2002/03 al 2004 nessun aumento di rincaro).

 

In conclusione, il guadagno annuale per il calcolo della rendita complementare (CHF 82700) corrisponde a quello considerato quale base per il primo calcolo della rendita CO 1.”

                                         (X)

 

                                         Con le proprie osservazioni del 30 ottobre 2005, RI 1 ha chiesto che venga applicata l’Ordinanza 05, anziché la 03 (XII).

                                         Da parte sua, l’assicuratore infortuni ha precisato quanto segue, citiamo:

 

"  Nel caso in rassegna, per il calcolo dell’eventuale rincaro in ambito di rendita complementare fa stato l’ordinanza 03 menzionata dal signor __________, considerato che era quella in vigore al momento in cui le rendite concorrevano per la prima volta (art. 31 cpv. 2 OAINF, che rinvia all’art. 34 LAINF che rinvia per l’appunto all’ordinanza sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria allegata dal signor __________), più precisamente in virtù dell’art. 2 lett. b dell’Ordinanza stessa, fa stato l’anno precedente l’inizio della rendita complementare, in casu l’1.9.2003. A titolo di mera osservazione, si evidenzia che la successiva ordinanza 05 è in vigore unicamente a far tempo dal 1 gennaio 2005.”

                                         (XIII)

 

                                         Il TCA giudica convincenti gli argomenti che l’Istituto assicuratore ha sviluppato a sostegno della tesi secondo cui, nel caso concreto, non vi è spazio per una maggiorazione della base di calcolo per la rendita complementare giusta l’art. 31 cpv. 2 OAINF e, pertanto, ritiene di poterli far propri.

 

                               2.3.   Per quanto riguarda il calcolo del sovraindennizzo in relazione al concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la rendita AI, il TCA osserva quanto segue.

 

                                         Giusta l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.

 

                                         La riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, op. cit., ad art. 68, n. 17).

 

                                         A norma dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in base all’evento dannoso.

                                         Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).

                                         Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).

 

                                         L’art. 69 LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 4; DTF 121 V 132).

                                         Si é in presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 236s.).

                                         In questo ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo, ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, op. cit., p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).

                                         Per stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, é necessario partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa. Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il reddito effettivamente realizzato”).

 

                                         In particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr. DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 9: “Deshalb ist bei diesem Zusammenfallen von Leistungen [concorso fra indennità giornaliere e rendite, n.d.r.] an der bisherigen Rechtsprechung, welche bezüglich der zeitlichen Kongruenz eine Globalrechnung vornahm, festzuhalten” e n. 38) – per la determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.

                                         Al sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio della congruenza temporale.

 

                                         Sapere se le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).

                                         Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.

                                         Il periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U 367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).

 

                               2.4.   In concreto, essendo confrontati ad un concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la rendita di invalidità assegnata dall’AI, prestazioni entrambe riconosciute a dipendenza delle conseguenze del danno alla salute riportato in occasione dell’incidente della circolazione del 22 giugno 2002, tornano applicabili gli articoli 68 e 69 LPGA (cfr. la dottrina e la giurisprudenza menzionate al consid. 2.3.).

 

                                         Come già indicato al considerando precedente, il periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita del diritto all'indennità.

                                         Giusta l'art. 16 cpv. 2 prima frase LAINF, il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.

                                         Se ne deduce che, in casu, il periodo determinante va dal 25 giugno 2002 al 31 agosto 2004, data dopo la quale è cessato il diritto alle indennità giornaliere (cfr. doc. 99).

 

                                         Dal conteggio prodotto dall’CO 1 si evince che, negli anni 2002, 2003 e 2004, RI 1 avrebbe conseguito, senza l'infortunio, un salario giornaliero lordo pari a fr. 226.65 (cfr. conteggio accluso al doc. 148).

                                         Questo dato non è stato contestato dal ricorrente e può quindi essere fatto proprio da questa Corte.

                                         Il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato durante il periodo determinante giusta l’art. 51 cpv. 3 OAINF, ammonta a fr. 181'773.30, ossia fr. 226.65 x 802 giorni.

 

                                         In realtà, esso ammonterebbe a fr. 181'093.35, importo corrispondente a fr. 226.65 x 799 giorni, siccome, per determinare il guadagno presumibile, occorre partire dal 25 giugno, e non dal 22 giugno 2002 (cfr., in proposito, la già menzionata STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., consid. 7.2.3).

                                         Pertanto, vi sarebbero gli estremi per procedere ad una reformatio in pejus della decisione su opposizione impugnata.

 

                                         Il TCA può infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv.1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

                                         Questa Corte, tuttavia, considerata l’esigua differenza, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 21 settembre 2005 nella causa C., U 16/05; STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).

 

                                         Durante lo stesso periodo, l'insorgente ha percepito le seguenti prestazioni:

 

                                         -  indennità giornaliere LAINF                                     fr. 143'908.70

                                         -  rendita di invalidità AI                                               fr.    41'145.--

                                         T o t a l e                                                                     fr. 185'053.70

                                                                                                                            ===========

 

                                         donde un sovraindennizzo pari a fr. 3'280.40, come deciso dall’assicuratore infortuni convenuto.

 

                                         Il capoverso 2 dell’art. 69 LPGA prevede che vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.

 

                                         Nel commentare quest'ultima disposizione legale, U. Kieser - ricordato che una corrispondente norma era già presente nel vecchio diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art. 72 cpv. 3 vLAM e art. 122 vcpv. 2 OAMal) - afferma che il legislatore ha scelto per le spese supplementari un criterio "di apertura". Di principio, esclusi sono soltanto quei costi altrimenti coperti, relativamente ai quali entrano in considerazione unicamente le prestazioni assicurative sociali. Le spese di cura e di assistenza rappresentano certo una grande fetta di queste spese supplementari, senza che ciò impedisca la presa a carico di ulteriori costi (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 13).

                                         Sempre in relazione all'art. 69 cpv. 2 LPGA, la Giudice federale S. Leuzinger-Naef ha precisato che il legislatore ha lasciato ai tribunali il compito di definire cosa, nei casi di specie, può essere ritenuta spesa supplementare (cfr. S. Leuzinger-Naef, Die Leistungskoordination gemäss Art. 63-71 ATSG, in R. Schaffhauser/U. Kieser (Hrsg.), Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Universität St. Gallen, Band 15, p. 187).

 

                                         Nell’evenienza concreta, RI 1 non ha fatto valere che l’evento infortunistico di cui è rimasto vittima, gli avrebbe cagionato delle spese non altrimenti coperte, né, tantomeno, che i suoi congiunti avrebbero subito delle diminuzioni di reddito a causa dello stesso infortunio.

 

                                         In queste condizioni, è a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha quantificato l’importo del sovraindennizzo in

                                         fr. 3'280.40.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti