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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sull’”istanza” del 9 luglio 2005 di
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RI 1 |
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 giugno 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di impiegato di produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso __________ (il cui portafoglio svizzero di assicurazioni contro gli infortuni è stato ceduto, nel frattempo, alla CO 1) – giocando a calcio ha riportato una distorsione al ginocchio destro (doc. 1 e 3).
L’assicuratore infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha versato regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a decorrere dal 24 giugno 2002 (doc. 3 e 5).
1.2. Nel corso del mese di ottobre 2003, il nuovo datore di lavoro di RI 1, la ditta __________ di __________, ha annunciato una ricaduta del sinistro del giugno 2002, determinata da un’acutizzazione dei dolori a livello del ginocchio destro (doc. 2).
Accertamenti successivamente predisposti hanno evidenziato la presenza di una rottura del corno anteriore del menisco mediale del ginocchio destro e di un’incipente artrosi a carico del compartimento mediale (doc. 8 e 9).
1.3. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 2 febbraio 2004, __________ ha negato l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio assicurato e i disturbi al ginocchio destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 14 ottobre 2003 (doc. 14).
La citata decisione formale è cresciuta in giudicato incontestata.
1.4. In data 10 maggio 2004, l’assicurato ha chiesto all’assicuratore LAINF di procedere alla, citiamo: “riapertura del caso ed il pagamento delle fatture sottomesse alla CO 1 dai dottori __________ e __________, prendendo contatti diretti con quest’ultima assicurazione” (doc. 22).
In risposta, il 1° giugno 2004, __________ ha comunicato a RI 1 che, in difetto di nuovi elementi di giudizio, essa non poteva fare altro che confermare il contenuto della decisione formale del 2 febbraio 2004.
L’assicurato è stato peraltro avvertito che la riapertura del caso sarebbe stata subordinata alla presentazione di fatti nuovi o di mezzi di prova nuovi (doc. 24).
1.5. Nel mese di agosto 2004, il dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica dell’Ospedale regionale di __________, ha trasmesso all’assicuratore infortuni documentazione medica riguardante l’assicurato, in particolare il referto relativo alla consultazione del 27 luglio 2004 (doc. 25-27).
Dopo avere interpellato il proprio fiduciario, __________, in data 6 settembre 2004, ha informato il medico curante, con copia all’assicurato, di non ritenere soddisfatti i presupposti per procedere a una revisione della decisione formale del 2 febbraio 2004 (doc. 28), posizione che è stata ribadita il 23 dicembre 2004 (doc. 34).
1.6. Il 13 marzo 2005, RI 1, patrocinato dalla __________, ha chiesto di poter prendere visione del suo incarto (doc. 35), richiesta alla quale __________ ha dato seguito in data 31 marzo 2005 (doc. 38).
1.7. Con atto, denominato “istanza”, del 9 luglio 2005, RI 1, sempre rappresentato dalla __________, ha chiesto, in via principale, che __________ venga condannata ad assumere, citiamo: “quanto pagato, franchigia e partecipazioni, dal nostro assistito, oltre a quante spese future il sinistro provocherà” e, in via subordinata, l’allestimento di una perizia medica giudiziaria, argomentando:
" L'istante, in data 15/7/2002, è vittima di un grave infortunio. Detto infortunio viene preso a carico della Convenuta quale sinistro Lainf, prodotto DOC B. Il 24 di giugno del 2002 il medico curante ritiene che detto infortunio possa, allo stato, considerarsi non più bisognoso di cure mediche; DOC C nel mese di ottobre del 2003 l'istante denuncia alla Convenuta un riacutizzarsi dei postumi infortunistici; DOC D. Detto riacutizzarsi viene testimoniato dal medico curante, dottor __________; DOC E. I qui prodotti DOC F, G e H testimoniano la responsabilità della Convenuta quale assicuratore Lainf. In modo unilaterale e inspiegabile la C invia l'I il DOC I attraverso il quale respinge ogni pretesa concernente le spese mediche e farmaceutiche. Nel successivo DOC L, la C, attraverso un concetto nebuloso respinge definitivamente le richieste dell'assicurato. Il 10 di maggio del 2004 lo stesso assicurato chiede alla C la formale riapertura del suo caso; DOC M. In via del tutto amministrativa, mettendo accanimento nelle sue considerazioni, la C respinge nuovamente ogni responsabilità; DOC N. Quanto precede accade nonostante che l'assicurato possa produrre certificati medici qui prodotti quali DOC O, DOC P e Q. Imperturbabile la C risponde con il qui prodotto DOC R, ostinandosi a non cambiare la propria posizione. Questa penosa vicenda, perlomeno a livello cartaceo, si conclude con gli allegati DOC S, T, U.
CONSIDERANDI
Non c'è dubbio che la giurisprudenza consolidata è favorevole alla parte istante, in quanto, a memoria l'assicuratore Lainf deve sempre farsi carico delle spese mediche, farmaceutiche e, se del caso, delle indennità giornaliere. Nonostante ampia documentazione medica ciò non è avvenuta in questo caso; dove l'abbondanziale documentazione medica dava ragione al nostro assistito senza ombra di dubbio.
Chiediamo piaccia giudicare l'istanza è accolta, la Convenuta sarà astretta a farsi carico di quanto pagato, franchigia e partecipazioni, dal nostro assistito, oltre a quante spese future il sinistro provocherà. In subordine si chiede rispettosamente la nomina di un perito medico, onde valutare il danno fisico del nostro assistito."
(I)
1.8. La CO 1, in risposta, ha postulato, in via principale, che l’atto presentato dall’assicurato venga dichiarato irricevibile e, in via subordinata, che il medesimo venga respinto nel merito (V).
1.9. Nel corso del mese di novembre 2003, questa Corte è venuta a conoscenza del fatto che, nel frattempo, il patrocinatore dell’assicurato, __________, era deceduto.
In data 7 dicembre 2005, RI 1, accompagnato dalla moglie, è stato sentito dal vicecancelliere, il quale lo ha reso edotto circa il prosieguo della procedura ricorsuale (cfr. XIII).
In diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al riguardo va segnalato che le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b).
Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti (cpv. 3).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA, se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione, può essere interposto un ricorso, per denegata o ritardata giustizia, presso il TCA.
2.4. Per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, in più di un’occasione, l’ultima volta in data 23 dicembre 2004 (cfr. doc. 34), __________ si è rifiutata di ritornare, in via di riconsiderazione o di revisione processuale, sulla propria decisione formale del 2 febbraio 2004, nel frattempo cresciuta in giudicato.
L’assicuratore LAINF non ha tuttavia ancora formalizzato questa posizione mediante il rilascio di una decisione ex art. 49 cpv. 1 LPGA.
D’altra parte, risulta pure che RI 1 non ha mai preteso che l’assicuratore LAINF convenuto emanasse al riguardo una decisione formale, ciò che esclude che ci si trovi in presenza in un caso di applicazione dell’art. 56 cpv. 2 LPGA.
In data 13 marzo 2005, per il tramite del proprio patrocinatore, egli si è limitato a chiedere in visione l’incarto che lo concerne (doc. 35).
L’“istanza” presentata dall’assicurato è dunque irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi alla CO 1 affinché proceda – senza indugio - all’emanazione di una decisione formale giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, contro la quale l’assicurato avrà diritto di formulare opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’“istanza” del 9 luglio 2005 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché esamini il tenore dell’atto presentato dall’assicurato e renda – senza indugio - una decisione formale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti