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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 aprile 2005 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. Tra il mese di giugno 1989 e il mese di luglio 2001, a RI 1, nato nel 1950, dipendente, sino al 1995, della ditta __________ di __________ e, successivamente, della ditta __________ di __________, sempre in qualità di ingegnere elettrotecnico, sono occorsi sei sinistri (6 giugno 1989, 18 aprile 1995, 23 ottobre 1995, 15 febbraio 1999, 2 aprile 2001 e 31 luglio 2001), che sono tutti stati annunciati all’CO 1, quale assicuratore contro gli infortuni.
1.2. In data 19 aprile 2004, la Cassa disoccupazione __________ ha annunciato all’assicuratore LAINF una ricaduta del sinistro del 2 aprile 2001 (doc. 17 – inc. CO 1), determinata da una riacutizzazione dei dolori a livello lombare con inabilità lavorativa totale a decorrere dal 5 aprile 2004 (doc. 22 – inc. __________).
1.3. Con decisione formale del 22 novembre 2004, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’aprile 2004, per il motivo che questi ultimi non costituirebbero una naturale conseguenza dei pregressi infortuni (doc. 43 – inc. CO 1).
A seguito dell’opposizione interposta dalla __________, Compagnia d’assicurazione di protezione giuridica, per conto dell’assicurato (cfr. doc. 45 e 50 – inc. CO 1), l’Istituto assicuratore, in data 6 aprile 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 59 – inc. CO 1).
1.4. Con tempestivo ricorso del 7 luglio 2005, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando:
" Con la presente il sottoscritto fa ricorso alla decisione su opposizione della CO 1 (06.04.2005) al vostro lodevole Tribunale.
Innanzitutto voglio precisare che sono affetto da dolori che vagano per tutto il corpo dovuti a tutti gli infortuni avuti dall'anno 1985 al 2004 ed inoltre affetto dal 1999 da depressioni, sviluppatesi a causa della grandissima mole di lavoro da me effettuato nel dirigere da una parte dell'occupazione lavorativa fuori cantone (__________) e dall'altra la mia famiglia composta da mia moglie (la quale è affetta da anni da una psicosi bipolare e dal 1990 frequentemente ricoverata soprattutto in relazione a gravi tentativi suicidali in diverse cliniche psichiatriche del Cantone) e due figli studenti, (17 e 24) i quali senza il mio supporto non sarebbero dei bravi ragazzi.
Naturalmente ho dato tutte le mie energie per portare avanti la mia amata famiglia e nello stesso tempo poi non si ha per se stessi il tempo necessario per poter fare una carriera sul posto di lavoro e tanto meno di curarsi come si deve quando ha infortuni o malattie e questo con il trascorrere degli anni si paga a colpi di dolori che ti immobilizzano il corpo e poi subentrano le fasi depressive dovute alla globalità dei fatti.
Il sottoscritto fa da solo ricorso al vostro Lodevole Tribunale perché sembrerebbe che non sia possibile che un essere umano possa avere dolori costanti alla schiena, alle gambe, alle braccia e vari formicolii dovuti ai vari infortuni che non sia di genere psicosomatico."
(I)
1.5. Nel corso del mese di agosto 2005, l’insorgente ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione e ha precisato quanto segue:
" A. Il sottoscritto RI 1 1950 è stato vittima di sei e non tre infortuni, a carico della CO 1.
2° infortunio 06.06.1989 CO 1 - nr. __________
Fino al 1989 non ho avuto alcun disturbo dal primo infortunio (non a carico della SUVA), avvenuto durante le vacanze nel 1985.
A prova dell'infortunio 1989 vedi dossier, sep. 3.
3° infortunio 18.04.1995 CO 1 - nr. __________
A prova dell'infortunio 1995 vedi dossier, sep. 4.
4° infortunio 23.10.1995 CO 1
A prova dell'infortunio 1995 vedi dossier, sep. 5.
5° infortunio 15.02.1999 CO 1 - nr. __________
A prova dell'infortunio 1999 vedi dossier, sep. 6.
6° infortunio 02.04.2001 CO 1 - nr. __________
A prova dell'infortunio 2001 vedi dossier, sep. 7.
7° infortunio 31.07.2001 CO 1 - nr. __________
A prova dell'infortunio 2001 vedi dossier, sep. 8.
8° infortunio 5.04.2004 CO 1 - nr. __________
A prova dell'infortunio 2004 vedi dossier, sep. 9.
B. La visita del dottor __________ l'ho fatta il 16.03.2004 a causa dei persistenti dolori, mai migliorati dal 2002 in poi. Casualmente il 05.04.2004, per mia sfortuna, sono stato vittima di un altro infortunio, descritto brevemente nel dossier, sep. 9. In seguito sono stato ancora visitato dal dottor __________ il 13.04.2004 e il 13.12.2004.
C. L'infortunio avvenuto a domicilio ha incentivato i malesseri precedenti. Non era mia competenza stabilire se l'incidente del 05.04.2004 era da attribuire all'infortunio sul lavoro dell'aprile 2001 oppure all'incidente automobilistico del luglio 2001.
Una cosa è certa: dal 2002 in poi i dolori (vedi rapporti medici allegati) sono peggiorati e naturalmente aggravando pure il carattere psicologico, iniziato durante il mio lavoro alla __________ (con il primo ricovero di mia moglie) e proseguito alla __________.
Per concludere ci tengo a precisare che dal 1992 fino a oggi con tutti i disagi famigliari e non, ho portato avanti il tutto, salvaguardando le esigenze dei miei cari e trascurando, per necessità famigliare, la mia salute."
(VI)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VIII).
1.7. In data 2 novembre 2005, l’assicurato ha prodotto diverse certificazioni mediche, alcune già presenti all’inserto, e si è così espresso:
" Ai Lodevoli Giudici, faccio solo presente che il sottoscritto è afflitto da tutti questi dolori per i molteplici infortuni subiti a partire dal 1985 al 2004 e che li attribuisce al 90% solo a quelli.
I Fatti sono raccolti nel classeur. Solo perché ho consumato in tutti questi anni le mie riserve finanziarie non ho potuto dare mandato ad un avvocato perché desse giusta risposta alla spettabile CO 1.
Al vostro Lodevole Tribunale chiedo che l'opposizione fatta in data 11 gennaio 2005 alla CO 1 dalla compagnia d'assicurazione di protezione giuridica __________ venga accolta.
Che la CO 1 riconosca e faccia fronte dal 05.04.2004 all'infortunio da me denunciato all'ufficio regionale del lavoro e al mio medico dr. __________ di __________ alle spese d'indennità lavorativa (100%) e alle spese mediche sino a tempo indeterminato.
L'infortunio di aprile 2001 non è stato mai chiuso a causa dei ripetuti dolori ed è per questo che in buona fede si è sempre parlato di ricaduta e non di caduta avvenuta in data aprile 2004." (Doc. XIV)
L’assicuratore infortuni ha dettagliatamente preso posizione sulla documentazione medica il 29 novembre 2005 (XVI).
1.8. Il 14 dicembre 2005, RI 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni e ha allegato un rapporto, datato 28 ottobre 2005, del Centro per la terapia del dolore presso l’Ospedale regionale di __________ (XVIII + allegato).
L’CO 1 si è espresso al riguardo il 5 gennaio 2006 (XX).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr.
25 consid. 1.2.).
Nella concreta evenienza, visto che in discussione vi è il diritto a prestazioni a decorrere dal mese di aprile 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
È comunque utile segnalare che, secondo il TFA, la LPGA non ha apportato alcuna modifica in relazione alla nozione di causalità naturale e adeguata, quale presupposto per ammettere l’obbligo a prestazioni giusta la LAINF (cfr. STFA del 30 settembre 2005 nella causa P., U 277/04, consid. 1 e riferimenti ivi menzionati). La giurisprudenza elaborata al riguardo conserva quindi tutta la sua validità anche dopo il 31 dicembre 2002.
2.2. Oggetto della lite è la questione a sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai disturbi annunciatigli nel corso del mese di aprile 2004.
Per la prima volta in data 20 agosto 2005 (in precedenza, in particolare in sede di opposizione 11 gennaio 2005 [cfr. doc. 50 – inc. CO 1], si era sempre parlato di una riacutizzazione spontanea dei disturbi alla schiena, peraltro mai completamente scomparsi dopo il sinistro del 2 aprile 2001), il ricorrente fa valere che, il 5 aprile 2004, egli sarebbe in realtà rimasto vittima di un ulteriore, nuovo infortunio.
RI 1 ha così descritto l’evento in questione:
" in data 5 aprile 2004 ore 0500, mi sono alzato di notte per andare in bagno, scendendo le scale e saltando uno scalino sono atterrato con il piede destro e da lì mi si è totalmente bloccato il bacino, con forti dolori alle spalle." (doc. B 9)
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa P., inc. 35.2004.64, cresciuta in giudicato, riguardante il caso di un assicurato che, nel saltare da un muretto alto circa m. 1,20 e atterrando normalmente sul prato sottostante, aveva riportato un danno a livello del tallone destro, questa Corte ha negato l’esistenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, facendo difetto il carattere straordinario del fattore esterno (e cioè: il contatto del corpo con il suolo).
Nella presente fattispecie, alla luce della descrizione fornita dall’assicurato medesimo (cfr. doc. B 9), occorre ritenere che in data 5 aprile 2004 non è accaduto alcunché di straordinario, di modo che deve essere negata l’esistenza di un infortunio.
Il TCA deve quindi valutare se i disturbi riacutizzatisi nel corso dell’aprile 2004, costituiscono o meno una conseguenza naturale dei pregressi infortuni assicurati.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore-infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6. Dalle tavole processuali emerge che, durante il periodo giugno 1989-luglio 2001, RI 1 è rimasto vittima di diversi infortuni.
In data 6 giugno 1989, nel corso di un incontro di calcio, mentre si apprestava a parare un pallone, l’assicurato ha perso l’equilibrio, è caduto a terra e ha picchiato il fondoschiena.
Egli è entrato in cura presso la dott.ssa __________, per dei dolori a livello lombare irradianti alla colonna vertebrale e all’arto inferiore sinistro (doc. C 14).
L’inabilità lavorativa è durata sino al 3 luglio 1989, mentre la cura medica è stata dichiarata chiusa a contare dal 3 luglio 1989 (doc. B 3).
Il caso d’infortunio si è quindi risolto con una completa guarigione (cfr. doc. C 14).
Il secondo sinistro assicurato si è verificato il 18 aprile 1995.
In quell’occasione, RI 1 è caduto dalle scale di casa, riportando una contusione a livello del gluteo destro e della colonna lombare centrale.
Il reumatologo dott. __________, consultato dall’assicurato nel luglio 1995, ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale cronica con episodi recidivanti di tipo spodilogeno su un osteocondrosi a livello di L2-L3, esacerbata dalla menzionata caduta dalle scale.
Il citato sanitario ha peraltro sottolineato la presenza di una problematica di tipo ansioso-depressivo, “in paziente attualmente disoccupato con problemi famigliari” (doc. 12 – inc. CO 1).
Dal 26 luglio al 17 agosto 1995, l’insorgente é rimasto degente presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove è stato sottoposto a misure fisioterapiche attive e passive.
L’assicurato è stato in grado di riprendere il proprio lavoro a far tempo dal 25 settembre 1995.
La cura medica è invece stata chiusa il 2 settembre 1996 (doc. B 4).
Il terzo evento traumatico è avvenuto il 23 ottobre 1995.
Esso non risulta documentato.
Comunque, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, l’infortunio in questione, una caduta nel bosco, ha riguardato la caviglia destra, la quale, grazie alle cure conservative prestate, è completamente guarita (cfr. rapporto 12.9.2005 del dott. __________, prodotta sub doc. C 3).
Il 15 febbraio 1999, RI 1 ha compiuto un “passo falso”, riportando un trauma al ginocchio destro.
Accertamenti successivamente predisposti hanno consentito di mettere in luce una lesione del menisco mediale del ginocchio destro, trattata mediante resezione artroscopica (rapporto 7.4.1999 del Reparto di ortopedia-traumatologia dell’Ospedale regionale di __________, presente in doc. B 6).
L’assicurato è stato dichiarato abile al lavoro dal 13 maggio 1999.
La cura medica è stata chiusa il 20 ottobre 1999.
In data 2 aprile 2001, RI 1 è scivolato o rotolato, per una trentina di metri, lungo una scarpata, lamentando contusioni multiple alla schiena e alla spalla destra, senza riportare fratture.
Una radiografia della colonna cervicale e dorsale AP e laterale, effettuata il 24 aprile 2001, ha messo in luce una leggera ipercifosi dorsale su modica deformazione a cuneo di alcuni metameri, probabilmente nell’ambito di un Morbo di Scheuermann, nonché, a livello cervicale, un raddrizzamento della lordosi fisiologica C5/C6, un’ipercifosi C4/C5 su discopatia osteocondrotica C4/C5 e C5/C6, presentanti delle reazioni spondilotiche anche dorsali, delle reazioni uncartrotiche e delle minime alterazioni spondilartrosiche (referto accluso al doc. 4 – inc. CO 1).
Egli ha ripreso il lavoro al 50% dal 3 maggio 2001, al 75% dal 7 maggio 2001 e in misura completa dal 28 maggio 2001 (doc. 2 – inc. CO 1).
Con certificazione del 27 luglio 2001, il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha fatto stato di un decorso prolungato dei disturbi a livello del rachide, da ricondurre a uno sbilanciamento muscolare, non escludendo però una certa sovravalutazione soggettiva dei sintomi (doc. 6 – inc. CO 1; cfr., pure, il doc. 10).
Infine, il 31 luglio 2001, l’assicurato è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto sulla strada del passo del __________.
Le prime cure gli sono state prodigate presso l’Ospedale cantonale di __________, i cui sanitari hanno diagnosticato una lesione legamentare alla caviglia destra, contusioni alla spalla destra e al torace, la rottura di un dente (primo premolare superiore sinistro), nonché una sospetta frattura della costola ventrale a destra (doc. 3 – inc. CO 1).
Rientrato in Ticino, RI 1 ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Gli accertamenti ordinati da quest’ultimo, eseguiti nell’ambito di una degenza presso la Clinica __________ di __________, hanno mostrato una frattura complessa della caviglia sinistra, curata conservativamente con immobilizzazione in stivale gessato e scarico (doc. 5 e 7 - inc. CO 1).
Con referto del 7 gennaio 2002, il dott. __________ ha riferito di una situazione pressoché normale a livello della caviglia sinistra, con una capacità lavorativa ritrovata a contare dal 10 dicembre 2001 (doc. 24 a - inc. CO 1 e doc. 19 – inc. CO 1).
Per completezza, va ancora ricordato che, in data 30 agosto 1985, allorquando non era ancora assicurato presso l’CO 1, RI 1 aveva già subito un infortunio alla regione lombare.
Questo sinistro aveva comportato un’inabilità totale sino al 19 gennaio 1986 e al 50% sino al 31 gennaio 1986.
In questo contesto, l’assicurato era stato sottoposto ad accertamenti presso il Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale cantonale di __________, in ragione dell’insorgenza di una lomboischialgia.
Una TAC, eseguita il 19 settembre 1985, aveva mostrato la presenza di un’ernia discale L5/S1 a destra (cfr. doc. B 2).
Nel corso del mese di aprile 2004, all’Istituto assicuratore convenuto è stata notificata una ricaduta dell’infortunio del 2 aprile 2001 (doc. 17 – inc. CO 1).
In proposito, il dott. __________, spec. in medicina generale, ha fatto stato di una riacutizzazione della dorsalgia, in particolare a livello lombare, e ha attestato una totale incapacità lavorativa a far tempo dal 5 aprile 2004 (doc. 22 – inc. CO 1).
In data 16 marzo e 13 aprile 2004 hanno avuto luogo dei consulti specialistici presso il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale per sospetta discopatia plurisegmentale in stato dopo diversi infortuni, diagnosi confermata dai successivi provvedimenti diagnostici (RMN e RX del rachide lombare; cfr. doc. 25 - inc. __________).
Il 29 ottobre 2004, l’assicurato è stato sottoposto a una visita fiduciaria di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia.
Il citato medico __________ supplente ha qualificato come semplicemente possibile l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’evento traumatico dell’aprile 2001 e i noti disturbi lombari:
" Si tratta di un paziente che già nel 1982 aveva problemi alla colonna vertebrale. Come si può vedere dal rapporto del dr. __________, questa colonna vertebrale era già stata indagata al Kantonspital di __________ dove erano già state scoperte delle ernie discali nel 1985. In seguito il paziente ha subito degli infortuni in parte anche leggeri che si sono sempre risolti con una completa ripresa della capacità lavorativa. L'ultimo infortunio risale al 2001, durante il quale il paziente è scivolato da una scarpata da un'altezza di circa 10 metri con contusioni multiple.
In seguito a questo infortunio non si sono potute documentare delle lesioni di carattere fresco.
Causalità
Ritengo che gli attuali disturbi siano in rapporto causale soltanto possibile con l'infortunio avvenuto il 2.4.2001. I disturbi sono dati clinicamente prevalentemente da un problema spondilogeno di carattere in parte muscolare, in parte artrosico con presenza di ernie discali mobili, peraltro già ben documentate in occasione della visita reumatologica del dr. __________ del 13.7.1995 e già conosciute ormai dal 1982, rispettivamente 1985.
Ritengo quindi che la ricaduta debba essere rifiutata.
L'attuale cura e inabilità lavorativa vanno quindi a carico della rispettiva Cassa Malati."
(doc. 22)
Nell’ambito della procedura di opposizione, l’CO 1 ha ancora interpellato il dott. __________, il quale ha ribadito il parere secondo cui i pregressi infortuni occorsi all’insorgente, segnatamente quelli dell’aprile 1995 e del luglio 2001, sono stati responsabili di un peggioramento transitorio del preesistente stato degenerativo della colonna lombare:
" Purtroppo l'incarto __________ concernente l'infortunio del 1989 non è più reperibile.
Non mi posso quindi esprimere più dettagliatamente in merito.
Per quanto riguarda il certificato medico della dr.ssa __________, peraltro specialista in psichiatria e psicoterapia, lo stesso riferisce solo sull'anamnesi e sui dati soggettivi del paziente senza riportare nulla di oggettivo.
Al punto 4 dove si legge:
"Lo stesso dott. __________, medico di fiducia della CO 1…si contraddice…afferma che i disturbi accusati attualmente dal signor RI 1 siano in rapporto causale con l'infortunio del 2.4.2001."
Ciò non corrisponde a verità, in quanto nel mio rapporto si legge chiaramente: "ritengo che gli attuali disturbi siano in rapporto causale soltanto possibile con l'infortunio avvenuto il 2.4.2001."
Come si può ben vedere nel mio rapporto del 9.11.2004, le ernie discali e la spondilartrosi erano già perfettamente ben documentate prima degli avvenimenti infortunistici in causa.
Avvenimenti infortunistici peraltro mancanti di un'adeguanza per lo sviluppo di ernie discali e spondilartrosi.
Rimango quindi del mio parere che gli infortuni rispettivamente del 95 e del 2001 hanno causato un peggioramento soltanto transitorio dello stato degenerativo preesistente della colonna lombare e si può quindi affermare che con la ripresa dell'attività lavorativa al 100%, rispettivamente il 25.9.1995 concernente l'infortunio del 18.4.1995, ripresa lavorativa al 100% dal 9.12.2001 concernente l'infortunio 31.7.2001 e ripresa lavorativa al 100% dal 28.5.2001, rispettivamente per l'infortunio del 2.4.2001, la causalità tra gli attuali disturbi e gli infortuni accusati, possa essere dichiarata estinta.
Confermo quindi che gli attuali disturbi accusati dal paziente sono in relazione causale solo possibile con gli infortuni avvenuti e che quindi la ricaduta fatta valere tramite la Cassa di disoccupazione del 19.4.2004 debba essere rifiutata."
(doc. 58)
In corso di causa, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione medica.
In data 12 aprile 2005, lo stato di salute dell’assicurato è stato indagato, per conto della Cassa malati __________, dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Dal relativo referto, datato 19 aprile 2005, emerge innanzitutto che, durante il periodo 2-21 marzo 2005, il ricorrente ha soggiornato presso la Clinica __________ di __________.
In quell’occasione, i medici hanno sottolineato la presenza di uno stato ansioso-depressivo reattivo con importante componente somatoforme da dolore persistente.
Le terapie poste in atto non hanno peraltro comportato nessun miglioramento della sintomatologia algica (doc. C 6, p. 2; il relativo referto di uscita, datato 25.3.2005, è presente in doc. B 9).
Da parte sua, il dott. __________ ha diagnosticato una sindrome algica pan-vertebrale in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali lombari e cervicali, una sindrome da attrito sotto-acromiale alla spalla destra, una sindrome da dolore cronico somatoforme in un contesto ansioso-depressivo e stato dopo diversi infortuni.
Egli ha riscontrato una discrepanza fra lo stato ortopedico oggettivabile e l’intensità dei disturbi soggettivi, da inquadrare, citiamo: “… in un contesto psicologico/psichiatrico complesso influenzato dalle vicissitudini legate alla malattia della moglie”:
" Con riferimento al quadro clinico riscontrabile dal punto di vista ortopedico, traspare chiaramente la presenza di una discrepanza tra i reperti effettivamente oggettivabili e l’intensità dei disturbi risentiti, così come l’entità delle limitazioni ivi connesse asserite dal signor RI 1. Vedi per esempio in questo contesto una mobilità praticamente nulla del rachide toraco-lombare nel suo insieme, con distanza dita-suolo appena fino al III prossimale della coscia, in assenza di contratture della muscolatura paravertebrale lungo tutta l’estensione del rachide toracale e lombare, senza difficoltà evidenti al mantenimento anche prolungato di una posizione seduta ad angolo retto durante la discussione.
La dolenzia palpatoria diffusa lungo il rachide all’altezza del cinto scapolare, nella regione sternale, agli arti superiori, così come nella regione delle cosce da ambo i lati, la mancata risposta terapeutica alle misure messe in atto sia in sede ambulatoriale che stazionaria, i disturbi del sonno, la situazione professionale venutasi a creare con diversi licenziamenti, si inquadrano in un contesto psicologico/psichiatrico complesso influenzato dalle vicissitudini legate alla malattia della moglie."
(doc. C 6, p. 3s.)
Per quanto riguarda l’aspetto somatico, il fiduciario della __________ ha negato che vi fosse la necessità di procedere ad ulteriori provvedimenti diagnostici, con riferimento alla colonna vertebrale nel suo insieme.
D’altra parte, tenuto conto dei soli disturbi organici oggettivabili, RI 1 è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno delle attività leggere “… senza posizioni o movimenti inergonomici per il rachide, senza necessità di ingaggio frequente degli arti superiori al di sopra dell’orizzontale, con possibilità di alternanza regolare oppure libera scelta della posizione di lavoro” (doc. C 6, p. 4).
Nell’agosto 2005, il ricorrente si è sottoposto ad una RMN della colonna toracica, esame che ha evidenziato la presenza a più livelli, le maggiori localizzate all’altezza di T2-3 e T9, di cisti radicolari, in relazioni alle quali il radiologo ha consigliato una valutazione neurologica.
A livello del rachide cervicale, nelle porzioni visualizzate, la risonanza magnetica ha mostrato inoltre delle note di discopatia (C5-C7; doc. C 9).
Il 5 ottobre 2005 RI 1 ha interpellato il Prof. dott. __________, Primario del Servizio cantonale di __________, secondo il quale egli soffre di una, citiamo: “… sindrome algica panvertebrale diffusa, in assenza di lesioni focali accessibili da un trattamento diretto, in un contesto post-traumatico. La situazione è aggravata notevolmente da uno stato depressivo in un contesto familiare particolarmente difficile”.
Il dott. __________ ha quindi suggerito che la problematica vada affrontata nell’ambito di un trattamento della sindrome da dolore cronico (doc. C 4).
Un consulto neurologico ha avuto luogo il 12 ottobre 2005 presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Ricordato che l’insorgente soffre da molti anni di una, citiamo: “… sindrome panvertebrale in relazione a leggere alterazioni degenerative e possibili postumi infortunistici, con una sintomatologia dolorosa cronica che evolve in un contesto sfavorevole a causa dello stato depressivo”, il dott. __________ ha sottolineato la difficoltà a valutare quale possa essere la rilevanza delle note cisti radicolari, in presenza di uno stato neurologico normale (fatta eccezione per una iporeflessia tricipitale e rotulea a sinistra; cfr. doc. C 10).
In data 17 ottobre 2005, l’insorgente è stato visitato dal dott. __________, coordinatore del Centro per la terapia del dolore dell’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. C 8).
Infine, il 24 ottobre 2005, vi è stato un consulto presso il neurochirurgo dott. __________.
Questo il tenore del rapporto stilato in quell’occasione:
" Come lei sa, il paziente accusa ormai da molti anni dolori lombari recidivanti e dolori diffusi in tutto il rachide ma accentuati in sede cervicale e lombare. Persiste inoltre uno stato dopo diversi infortuni dal 1985 al 2001. In seguito a questi infortuni il paziente ha sempre avvertito un aumento dei dolori fino al punto che da diverso tempo risulta inabile al lavoro. Egli svolgeva un'attività come elettroingegnere.
Gli accertamenti neuroradiologici hanno potuto confermare discopatie C4/5 e C5/6, mentre il rachide dorsale non presenta un apatologia di rilievo. La RM lombare a sua volta conferma una discopatia L5/S1 con delle cisti radicolari plurisegmentali fra l'altro anche in sede dorsale.
Al momento attuale sono dell'opinione che un procedere chirurgico non entra in considerazione. Infatti la sintomatologia soggettiva è molto diffusa ed è predominata da uno stato depressivo importante per problemi di ordine sociale ma anche familiari. Inoltre il paziente accusa dolori muscolari più o meno diffusi che non permettono di focalizzare in maniera chiara la situazione al punto da poter stabilire l'indicazione per un intervento chirurgico. A questo punto concordo pienamente con il Dr. __________ per quel che riguarda la possibile terapia che potrà essere unicamente quella di una terapia del dolore cronico. Questa dovrà comprendere una terapia antidepressiva associata ad analgesici, eventualmente Transtec 35ug.
In considerazione dello stato attuale sono dell'opinione che il paziente al momento effettivamente risulti inabile al lavoro. L'incapacità lavorativa per quel che riguarda il problema somatico è d'importanza relativa e la valuterei in misura del 40-50%. Resta da valutare dal punto di vista psicologico quale sia l'ulteriore incapacità lavorativa in quanto il paziente ha problemi gnostici a causa della depressione. Personalmente sono convinto che ne risulti un'incapacità lavorativa sicuramente superiore al 60%."
(doc. C 11)
2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________, chirurgo ortopedico e ortopedico, quindi specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale i disturbi dorsali lamentati da RI 1 sono solo possibilmente da ricondurre ai pregressi infortuni assicurati (cfr. doc. 41 e 58 – inc. CO 1), ciò che esclude la responsabilità dell’Istituto assicuratore (cfr. consid. 2.4. e 2.6.), possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Da parte sua, il TCA osserva che le conclusioni a cui é pervenuto il medico di fiducia dell’CO 1 sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).
Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)
Nella concreta evenienza, va constatato, innanzitutto, che fra i tanti infortuni occorsi a RI 1 durante il periodo giugno 1989-luglio 2001, soltanto tre hanno riguardato la colonna vertebrale, in particolare la regione lombo-sacrale, ossia quello del 6 giugno 1989, quello del 18 aprile 1995, nonché quello del 2 aprile 2001 (cfr. consid. 2.7.).
In secondo luogo, occorre rilevare che i problemi dorsali di cui soffre il ricorrente, risalgono a molti anni orsono, ad un’epoca antecedente al primo evento infortunistico assicurato.
In effetti, già prima dell'infortunio del mese di giugno 1989, peraltro risoltosi con una guarigione completa (cfr. doc. C 14), RI 1 aveva sofferto di seri disturbi alla regione lombo-sacrale, disturbi che lo avevano costretto ad interrompere il lavoro per ben cinque mesi circa e che avevano indotto i sanitari a sottoporlo a provvedimenti diagnostici (l’esame TAC del settembre 1985 aveva evidenziato la presenza di un’ernia discale L5/S1) e terapeutici (durante il periodo 19 dicembre-9 gennaio 1986, l’assicurato è rimasto degente presso la Rheumaklinik __________; cfr. doc. B 2).
Successivamente, in occasione dell’evento traumatico del 18 aprile 1995, il reumatologo dott. __________ aveva sottolineato la preesistenza di alterazioni degenerative vertebrali (osteocondrosi), responsabili di una sindrome lombovertebrale cronica, esacerbata dal sinistro in questione (doc. 12 – inc. CO 1).
Gli infortuni in discussione - così come ha sottolineato il dott. __________ nel suo rapporto del 24 marzo 2005 (doc. 58 – inc. CO 1: “Avvenimenti infortunistici peraltro mancanti di un’adeguanza per lo sviluppo di ernie discali e spondilartrosi”) – non appaiono neppure idonei ad avere causato delle lesioni strutturali a livello del rachide, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dott. Bruno Zumstein, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di Winterthur, in una perizia da lui elaborata per conto di questa Corte nella causa L., inc. n. 35.1998.78, concernente un assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle scale con contusione, in particolare, del rachide lombo-sacrale.
In sintesi, a mente del perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali quelli riportati dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici, provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non sono idonei a causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale né un aggravamento direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali:
" Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt aus biomechanischer Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der LWS. Die Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen Kräften, die schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken. Entsprechend entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie das auch bei Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen mit Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten Lumbovertebralsyndrom führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert wurde, heilen in der Regel im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen ab.
(…).
Beim zweiten Unfall vom 06.03.1997 muss derselbe Unfallmechanismus angenommen werden, obwohl vorerst Knie- und Flankenschmerzen im Vordergrund standen. Es ist aber sicher denkbar, dass auch dieses Mal eine gewisse Traumatisierung der LWS stattfand und wieder verstärkt Kreuzschmerzen auslöste. Es handelt sich aber auch in diesem Fall um eine geringe Traumatisierung. Es traten keine knöchernen Läsionen auf. Der Patient konnte sich selbständig fortbewegen, und die Rückenschmerzen standen anfänglich sogar eher im Hintergrund.
Ein solches Wirbelsäulentrauma, das nur zu Weichteilverletzungen führt, ist nicht geeignet, eine definitive Schädigung der Wirbelsäule zu bewirken. Es ist ebenfalls nicht geeignet, eine vorbestehende, degenerativ veränderte Bandscheibe in richtunggebender Weise zu verschlechtern."
Del resto, non si può neppure ignorare che lo stato clinico - caratterizzato da un’estensione dei disturbi (inizialmente circoscritti alla regione lombo-sacrale, i dolori, senza sufficiente correlazione sul piano organico, si sono infatti progressivamente estesi a tutta la colonna vertebrale e agli arti superiori e inferiori) - è stata condizionata negativamente, e continua a esserlo, dalla presenza di un’importante problematica psichica.
Ciò è stato sottolineato da tutti i sanitari che si sono interessati dell’assicurato, per primo dal dott. __________, il quale, nel suo referto datato 13 luglio 1995, aveva riferito di una problematica di tipo ansioso-depressivo, che si sovrapponeva alla sintomatologia algica (doc. 12 – inc. CO 1).
Più di recente, gli specialisti della Clinica di riabilitazione __________ di __________, in occasione della degenza del marzo 2005, hanno sottolineato che, citiamo: “… lo stato ansioso-depressivo di origine verosimilmente reattivo influisce in modo significativo sullo stato clinico attuale, rendendo chiaramente difficoltosa la riabilitazione e il recupero funzionale della colonna” (rapporto di uscita 25.3.2005, presente in doc. B 9, p. 2 – la sottolineatura è del redattore).
Da parte sua, il dott. __________, che ha visitato il ricorrente nel corso del mese di aprile 2005, ha fatto stato della presenza di una, citiamo: “… discrepanza tra i reperti effettivamente oggettivabili e l’intensità dei disturbi risentiti, così come l’entità delle limitazioni ivi connesse asserite dal signor RI 1” (doc. C 6).
In questo stesso senso si è pure pronunciato il Prof. dott. __________, in occasione della consultazione del 5 ottobre 2005 (doc. C 4: “La situazione è aggravata notevolmente da uno stato depressivo in un contesto familiare particolarmente difficile” - la sottolineatura è del redattore).
Tutto ben considerato, quindi, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi dorsali, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 19 aprile 2004, non costituivano più una naturale conseguenza dei pregressi sinistri assicurati.
2.8. Dagli atti di causa si evince che RI 1 presenta da anni dei gravi disturbi psichici.
In proposito, dal rapporto 22 dicembre 2004 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si evince che l’assicurato soffre di una sindrome depressiva ricorrente, che ha avuto inizio nel 1999 (“Per quanto riguarda l’anamnesi psichiatrica, il paziente da 5 anni presenta stati depressivi ricorrenti gravi …” – la sottolineatura è del redattore), quale reazione alla sintomatologia dolorosa e alla grave situazione psichiatrica della moglie.
Se inizialmente il disturbo tendeva ad apparire nel corso dell’autunno e della primavera, in coincidenza con gli scompensi gravi della consorte, con una durata di qualche mese, a far tempo dall’estate del 2001, si è assistito a un progressivo peggioramento della sintomatologia depressiva, accompagnata da apatia, astenia, abulia, anedonia, facile irritabilità, nervosismo, difficoltà di concentrazione e attenzione.
Dal mese di gennaio 2003, lo stato psichico è contrassegnato da grave angoscia e da rallentamento psicomotorio.
Per quanto riguarda la patogenesi dei disturbi psichici presentati dall’insorgente, la psichiatra curante ha espresso le considerazioni seguenti:
" Tutta la situazione fisica, estremamente grave ed importane, ha determinato delle gravi ripercussioni a livello psicologico.
Il paziente infatti da anni rappresenta la colonna portante della famiglia, importante figura di riferimento per la moglie, di cui si è sempre occupato in maniera egregia, permettendo che i diversi periodi di ospedalizzazione della stessa siano stati ridotti nel tempo.
Le conseguenti limitate funzioni fisiche dovute alle sequele degli infortuni subiti, hanno di molto diminuito la sua possibilità di intervento nei confronti sia degli altri sia dei propri famigliari.
Sulla base di tale sintomatologia dolorosa presentata, per il paziente inaccettabile e fortemente invalidante, e a causa di una grave insonnia, il paziente ha presentato nel corso degli ultimi mesi un aggravamento ulteriore del suo stato."
(allegato al doc. 50)
Le considerazioni contenute nel menzionato referto della dott.ssa __________ meritano alcune osservazioni.
In merito alla data di esordio della problematica psichica, questo Tribunale precisa che se ne fa già accenno nel rapporto 13 luglio 1995 del dott. __________ (doc. 12 – inc. CO 1), rispettivamente, in quello 22 agosto 1995 del Centro di riabilitazione di __________ (rapporto di uscita presente in doc. B 4).
Del resto, dallo scritto 31 agosto 1995, inviato dall’assicurato al dott. __________, risulta che già a quell’epoca egli si trovava in cura psichiatrica presso il Servizio psico-sociale di __________, in ragione di uno stato ansioso-depressivo (doc. C 13).
D’altra parte, fra la documentazione versata agli atti dal ricorrente figurano delle certificazioni della stessa dott.ssa __________, secondo cui i disturbi depressivi di RI 1 erano reattivi alla malattia psichiatrica della moglie (cfr. doc. B 14).
In sede di decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale fra la problematica psichica e gli infortuni subiti dall’assicurato, precisando che, quand’anche esso fosse presente, farebbe comunque difetto l’adeguatezza (cfr. doc. 59, p. 5 – inc. CO 1).
Il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione a sapere se i disturbi psichici di cui soffre RI 1 costituiscano una conseguenza naturale degli eventi infortunistici assicurati, poiché, anche se ciò dovesse essere il caso, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. consid. 2.11.).
2.9. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.9.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.9.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.9.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.9.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.10. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione degli infortuni occorsi al ricorrente.
Va precisato che se, a seguito di due o più infortuni, si presenta una elaborazione psichica abnorme, il nesso causale adeguato deve essere di regola valutato separatamente per ognuno degli infortuni, conformemente alla giurisprudenza relativa alle conseguenze psichiche di infortuni (cfr. RAMI 1996 U 248, p. 176ss.; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS): Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 425).
Secondo questa Corte, tre degli eventi infortunistici in discussione, ossia quello del 6 giugno 1989 (perdita dell’equilibrio, caduta a terra e contusione lombo-sacrale durante una partita di calcio), quello del 18 aprile 1995 (caduta dalle scale di casa con contusione del gluteo destro e della colonna lombare centrale), nonché quello del 15 febbraio 1999 (compimento di un “passo falso” nel salire una scala con interessamento del ginocchio destro), possono senza dubbio essere classificati nella categoria degli infortuni leggeri: conformemente alla costante giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza del nesso di causalità può essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).
Da parte sua, l’evento del 23 ottobre 1995 - così descritto dal ricorrente, citiamo: “Non essendo ancora pratico del posto, ho perso di vista gli altri, perdendomi in mezzo al bosco. Preso dal panico, poiché non vedevo più nessuno e poiché poteva diventare buio, all’improvviso, d’intuito, sono disceso, fino a precipitare più volte a terra per ca. 150-200m, ritrovandomi poi vicino ad una centrale elettrica dell’azienda” (doc. B 5) – ha provocato uno stiramento a livello della caviglia destra, guarito grazie alle terapie conservative poste in atto (cfr. doc. C 3). Esso non ha peraltro comportato alcuna interruzione dell’attività lavorativa.
A mente di questo Tribunale, tenuto conto della sua dinamica e del danno alla salute riportato dall’assicurato, il sinistro in questione va classificato, tutt’al più, fra quelli di media gravità all'interno della categoria media.
Del resto, il TFA ha proceduto ad una classificazione identica in una sentenza del 30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, era scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli aveva riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo.
In questo stesso senso ha pure deciso il TCA in una sentenza del 26 novembre 2002 nella causa Cassa malati CMEL c. INSAI, inc. n. 35.2002.51, concernente un assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), lamentando una frattura stabile delle vertebre Th12 e L1, contusioni al fianco ed al ginocchio sinistri, una ferita lacerocontusa al volto, nonché una breve commozione cerebrale.
Nessuno dei criteri di rilievo enumerati al considerando 2.10.3. appare adempiuto, motivo per cui l’esistenza di un nesso di causalità adeguata va senz’altro negata.
Nel mese di aprile 2001, RI 1 è scivolato o rotolato per una trentina di metri lungo il pendio di una montagna, riportando, a causa del terreno sassoso, contusioni ed escoriazioni in più parti del corpo, in assenza di fratture.
L’assicurato ha necessitato di misure terapeutiche conservative, tutte eseguite ambulatorialmente.
Egli è stato in grado di riprendere il proprio lavoro al 50% dal 3 maggio 2001, al 75% dal 7 maggio 2001 e in misura completa dal 28 maggio 2001 (cfr. incarto CO 1).
Alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena citati, l’infortunio del 2 aprile 2001 deve essere classificato fra quelli di media gravità all'interno della categoria media.
Anche in questo caso, i criteri elaborati dal TFA si rivelano inadempiuti.
In particolare, l’evento in discussione non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr. la suevocata STFA del 30 aprile 2001, consid. 5c).
D’altro canto, secondo quanto affermato dal dott. __________, i disturbi accusati dall’assicurato hanno cessato di trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro del 2 aprile 2001, dalla fine del mese di maggio 2001 (cfr. doc. 58 – inc. CO 1) e, pertanto, a decorrere da tale data, essi non possono più essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza.
Del resto, lo stesso dott. __________, in data 27 luglio 2001, aveva segnalato che lo stato oggettivabile a livello della colonna vertebrale contrastava con la sintomatologia soggettivamente risentita dall’insorgente, auspicando perciò l’esecuzione di una visita fiduciaria di controllo (doc. 6 – inc. CO 1: “Subjektiv bestehen starke Beschwerden, eine gewisse Ueberlagerung durch Stresssymptomatik kann nicht ausgeschlossen werden. Objektiv bestehen geringe Beschwerden in Form von Muskelhartspann und einer leichten Einschränkung der Beweglichkeit der BWS und LWS, neurologische Ausfälle sind keine vorhanden“).
A questo punto, é utile ricordare che nella discussione riguardante l'adeguatezza, vanno considerati esclusivamente quei disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità naturale (ed adeguata) con l'infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e 1993 U 166 p. 94 consid. 2c e riferimenti).
L’ultimo degli infortuni assicurati occorsi a RI 1 é accaduto in data 31 luglio 2001.
In quell’occasione, l’assicurato, al volante della propria autovettura, nel compiere una manovra di sorpasso, è entrato in collisione frontale con un’automobile che circolava regolarmente in senso opposto (cfr. rapporto di polizia 10.9.2001, prodotto sub doc. 9 – inc. CO 1).
Egli è stato trasportato presso l’Ospedale cantonale di __________, dove è rimasto degente una notte in osservazione.
Ivi è stata posta la diagnosi di lesione legamentare alla caviglia destra, di contusioni alla spalla destra e al torace, di rottura di un dente (primo premolare superiore sinistro), nonché di sospetta frattura della costola ventrale a destra (doc. 3 – inc. CO 1).
Rientrato in Ticino, RI 1, nel corso del periodo 2-11 agosto 2001, ha soggiornato presso la Clinica __________ di __________, con, citiamo: “… riposo a letto, AINS, ghiaccio, FT respiratorio-profilattica e ripresa della deambulazione secondo dolori, …” (doc. 5 – inc. CO 1).
Un esame TAC eseguito durante questa stessa degenza ha evidenziato una frattura complessa della caviglia sinistra, curata conservativamente con immobilizzazione in stivale gessato e scarico (doc. 7 – inc. CO 1).
In data 7 gennaio 2002, quindi a distanza di poco più di cinque mesi dall’evento traumatico, il dott. __________ ha certificato che l’assicurato, citiamo: “… cammina senza disturbi a livello della caviglia e del piede dx” e, d’altra parte, che lo stesso aveva ripreso a tempo pieno il proprio lavoro già a far tempo dal 10 dicembre 2001 (certificato accluso al doc. 18 – inc. CO 1).
Dal rapporto 20 giugno 2002 della dott.ssa __________, spec. FMH in malattie degli occhi, emerge che l’incidente ha inoltre comportato una frattura del setto nasale con micro-frattura orbitale bilaterale (doc. 29 – inc. CO 1).
Un peggioramento della visione da vicino, avvertito soggettivamente dal ricorrente posteriormente all’infortunio in questione, è stato giudicato estraneo a quest’ultimo sia dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. 29 e 36 – inc. CO 1), sia dal medico fiduciario dell’CO 1 (cfr. doc. 37 – inc. CO 1).
Infine, la lesione dentaria è stata sanata dal dentista __________ secondo le modalità che risultano dalla documentazione prodotta sub doc. B 14.
Alla luce della dinamica dell'incidente e delle lesioni riportate, il sinistro occorso a RI 1 può essere classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.
Del resto, confrontati a fattispeci analoghe a quella ora sub judice, tanto questa Corte quanto il TFA hanno, nel passato, proceduto ad identiche classificazioni. Vedi ad esempio:
- STFA del 31 marzo 1994 nella causa M. St., U 119/91, concernente un incidente della circolazione in cui l’automobile dell’assicurato, a seguito di un tamponamento, é uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si é girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;
- STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95, riguardante un incidente in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata é uscita di strada, é salita su di una scarpata e si é rovesciata sul tetto;
- STCA del 23 novembre 1998 nella causa V.-R., inc. n. 35.1996.139 - confermata dal TFA con sentenza del 18 giugno 1999, U 45/99 - concernente un incidente della circolazione in cui il veicolo su cui viaggiava l’assicurata si é frontalmente scontrato con un’autovettura condotta da un individuo in stato d’ebrietà;
- STFA del 19 febbraio 1999 nella causa D., U 115/98, concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurato è uscita di strada, si è capovolta tre o quattro volte ed ha terminato la propria corsa ad una distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha riportato diverse ferite lacero-contuse al volto, al naso ed alla regione della gola, nonché la frattura aperta della mascella inferiore e la frattura della testa della mascella a sinistra;
- STCA del 17 aprile 2001 nella causa G., inc. n. 35.1999.135, concernente un incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso, in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e della spalla destra;
- STCA del 2 ottobre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.95, riguardante un incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di Pesaro (I), in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurata, all'imbocco di una galleria, ha cominciato a sbandare verso sinistra. L'auto si è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria, veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra volta a destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte della galleria. A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura diafisaria distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale destro con aprassia da compressione;
- STCA del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15 - confermata dal TFA con giudizio del 12 febbraio 2003, U 170/02 - concernente un incidente della circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del proprio veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente contro due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Esso ha lamentato una commotio cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione al rene destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale destra nonché escoriazioni al braccio destro;
- STCA del 30 maggio 2005 nella causa M., inc. n. 35.2004.95, relativa ad un incidente stradale in cui l'assicurato, nel tentativo di superare una vettura in autostrada, ha iniziato a sbandare ed è stato tamponato da un’auto che lo seguiva, riportando un trauma facciale con frattura pluriframmentaria con lieve dislocazione della parete latero inferiore del seno mascellare destro con solo minime dislocazioni ma con decorso fino al margine orbitale inferiore ed interessamento del forame infraorbitale, una deviazione del setto nasale verso destra e fratture non dislocate dell’osso nasale, nonché un trauma al rachide cervicale.
In concreto, secondo il TCA,non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
Tutt’al più, all’incidente della circolazione che ha visto coinvolto l’insorgente potrebbe essere riconosciuta una certa spettacolarità ma, in ogni caso, non una particolare spettacolarità.
Al riguardo, giova ricordare che la nostra Corte federale non ha ammesso la presenza di tale fattore, trattandosi di un incidente stradale in cui l'autovettura guidata dal marito dell'assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L'assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 già citata).
Va inoltre rilevato che nella pronunzia del 23 aprile 2002 nella causa S., anch’essa già menzionata, il TCA ha negato che il criterio della spettacolarità dell'infortunio fosse realizzato in maniera particolarmente incisiva.
Il TFA, nella sua sentenza del 12 febbraio 2003, U 170/02, ha avallato la tesi di questa Corte, osservando:
" (…), pur essendo in presenza - in considerazione dell'elevata velocità alla quale è avvenuta la perdita di controllo del veicolo come pure del luogo dell'incidente - di un caso limite, la tesi dei primi giudici, secondo cui l'evento in esame non presenterebbe il grado di spettacolarità necessario richiesto dalla prassi di questo Tribunale (cfr. RAMI 1990 no. U 101 pag. 214 consid. 8c/aa: "le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio"), non è contraria alla giurisprudenza sviluppata dallo stesso. Questa Corte ha in effetti già negato la stessa qualifica ad un incidente della circolazione in seguito al quale il veicolo interessato, dopo essere inspiegabilmente uscito di strada, si era capovolto 3-4 volte su se stesso prima di fermarsi a 42 metri di distanza (sentenza inedita del 19 febbraio 1999 in re D., U 115/98, citata dal giudizio impugnato), così come aveva precedentemente fatto in relazione a un passeggero di un'automobile che, in seguito alla collisione di quest'ultima con un'altra vettura, era stato sbalzato sulla strada attraverso il finestrino, finendo con la gamba schiacciata fino all'inguine dalla macchina capovoltasi (sentenza inedita del 29 ottobre 1991 in re A., U 62/90) oppure ancora, successivamente, nel caso pubblicato in RAMI 1995 no. U 215 pag. 90, relativo allo scontro tra un camion, che non aveva rispettato un obbligo di dare precedenza, e una ciclista, e che provocò a quest'ultima una frattura multipla del pube nonché una contusione alla coscia."
(STFA succitata, consid. 4.3)
Comunque, anche volendo ritenere particolarmente spettacolare l'evento occorso all’assicurato, ciò non basterebbe (essendo l'unico criterio realizzato in concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio non sarebbe comunque adempiuto con una particolare intensità.
In conclusione, se ne deduce che gli infortuni assicurati non hanno avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre RI 1: l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
In queste condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere ritenuta impegnata al riguardo.
2.11. A titolo abbondanziale, il TCA rileva che, con lo scritto del 2 novembre 2005, il ricorrente ha affermato quanto segue, citiamo: “Solo perché ho consumato in tutti questi anni le mie riserve finanziarie non ho potuto dare mandato ad un avvocato perché desse giusta risposta alla spettabile CO 1” (XIV e consid. 1.7.).
Ora, giusta l’art. 21 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un patrocinatore idoneo.
Nel caso di specie, la qualità degli allegati prodotti da RI 1, ingegnere elettrotecnico di professione, dimostra che egli è stato in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio.
Infine va sottolineato che, nel caso concreto, l’estinzione del diritto alle prestazioni non è stata determinata dalla negazione dei disturbi fatti valere dall’assicurato, la cui esistenza è stata anzi accertata grazie a un’abbondante e affidabile documentazione medica, ma poiché questi disturbi sono stati giudicati non più trovarsi in una relazione di causalità con i pregressi infortuni assicurati.
In effetti, contrariamente a quanto avviene nell’assicurazione per l’invalidità, che è un’assicurazione finale (nel senso che le sue prestazioni sono di principio accordate a prescindere dal fatto che l’invalidità sia da ascrivere ad una causa particolare, ad esempio a una malattia o a un infortunio; cfr. G. Scartazzini, op. cit., p. 213 e, in questo contesto, STFA del 17 gennaio 2006 nella causa F., I 636/04, consid. 4.4), la responsabilità dell’assicuratore LAINF sussiste solo finché vi è un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il danno alla salute e l’evento assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti