Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2005.57

 

DC/sc

Lugano

12 aprile 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 29 aprile 2005 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 28 maggio 2004, tramite il proprio datore di lavoro (la __________ di __________), RI 1, cittadina italiana domiciliata a __________, ha annunciato alla CO 1 un infortunio, avvenuto il 27 febbraio 2004, così descritto:

 

"  Scendeva in garage per recarsi al lavoro - è scivolata sulle scale - e cadendo si è rotta il braccio. Si stava recando al lavoro." (Doc. 25)

 

                                         Nel corso dell'istruttoria l'assicuratore contro gli infortuni ha accertato che l'assicurata avrebbe un secondo datore di lavoro in Italia, la ditta __________.

                                         Di conseguenza, con decisione del 6 agosto 2004, ha rifiutato di assumere il caso ritenendo che in virtù delle norme di coordinamento previste dal diritto internazionale della sicurezza sociale, l'assicurata è esclusivamente assoggettata alla legislazione italiana (cfr. Doc. 14).

 

                                         Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare una  tempestiva opposizione nella quale il suo patrocinatore ha sostenuto che quella svolta in Italia sarebbe "un'attività da gestirsi in modo completamente autonomo e indipendente" per la quale non esiste alcun obbligo di assicurazione. Pertanto  RI 1 deve essere assicurata in Svizzera e posta al beneficio delle prestazioni per l'infortunio dal 27 febbraio 2004 (cfr. Doc. 15).

 

                               1.2.   Il 29 aprile 2005 la CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurata, rilevando in particolare:

 

"  (...)

Nella fattispecie ci si trova chiaramente al cospetto di un caso d'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 b lett. i del regolamento CEE 1408/71. In effetti, la signora RI 1 esercita due attività lucrative. Oltre all'attività svolta in Svizzera presso __________, l'assicurata è parimenti impiegata presso la ditta __________ in Italia. Poiché la signora __________ risiede indiscutibilmente in Italia e segnatamente a __________, è soggetta alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale. Ne consegue che la signora RI 1 non rientra nel cerchio degli assicurati in base alla LAINF e che la «CO 1» non è tenuta a versare prestazione alcuna a margine dell'evento infortunistico del 27 febbraio 2004.

 

Contrariamente a quanto asserito dall'opponente, il fatto che in Italia non possa beneficiare di prestazioni sostitutive del salario non modifica la situazione. L'art. 14 cpv. 2 b lett. i del regolamento CEE 1408/71 dispone unicamente che la persona che esercita un'attività subordinata in più stati è soggetta alla legislazione dello stato membro nel cui territorio risiede e non prevede eccezioni a detta regola. Nel regolamento CEE 1408/71 non vi sono altre disposizioni a sostegno della tesi dell'opponente, secondo cui qualora lo stato membro alla cui legislazione è soggetta la persona non dovesse prevedere una determinata prestazione, l'erogazione della stessa spetterebbe ad un altro stato membro nel territorio del quale essa svolge un'attività subordinata.

 

Anche l'altra obiezione sollevata dall'opponente, ossia che l'attività svolta in Italia presso la ditta __________ non costituisce un'attività subordinata nella misura in cui si tratta di un'attività da gestirsi in modo completamente autonomo ed indipendente, non può essere accolta. In sede d'opposizione, la signora RI 1 ha fatto valere che, in un accordo concluso con la ditta __________, la sua attività sarebbe descritta come di tipo occasionale ed esonerativa da una qualsiasi forma d'obbligo contributivo.

A tale proposito, occorre innanzitutto rilevare che l'opponente, nell'ambito della procedura d'opposizione, è stata esortata a due riprese (scritti del 6 dicembre 2004 e del 23 febbraio 2005) a trasmettere una copia del precitato accordo. A tali richieste non è stato dato alcun seguito. In base agli atti versati all'incarto e segnatamente alla dichiarazione scritta rilasciata dal titolare della ditta __________, signor __________, risulta che l'assicurata, oltre ad una percentuale del 10% sui contratti andati a buon fine, percepisce un salario fisso di Euro 1'000.-. Ciò significa che il rischio economico sopportato dalla signora RI 1 nell'esercizio della sua attività di PR/venditrice per la ditta __________ si limita al fatto che l'entità del guadagno dipende dal successo personale degli affari conclusi. Peraltro, già di per sé, il conseguimento di un salario mensile fisso lascia concludere all'esistenza di un'attività subordinata.

Inoltre, mal si comprende come un'attività di tipo meramente occasionale possa essere remunerata con un salario fisso mensile. In conclusione, non vi sono elementi concreti a dimostrazione della tesi dell'opponente, secondo la quale l'attività svolta presso __________ costituirebbe un'attività indipendente (o in ogni caso non subordinata) e dunque non contemplata dall'art. 14 del regolamento CEE 1408/71." (Doc. B)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore ha chiesto il versamento delle prestazioni a seguito dell'infortunio del 27 febbraio 2004, argomentando:

 

"  (...)

Dopo tutta una serie di incontri e di audizioni , nonché di scambio di informazioni avvenute anche a mezzo del __________ di __________ (Doc. D), la CO 1 emetteva la decisione oggetto dell'odierno ricorso, pronunciando che alla istante non spettavano le prestazioni assicurative in considerazione del fatto che la stessa svolgeva attività lavorativa subordinata anche in Italia, e che, quindi, sulla scorta del Regolamento CE 1408/71, le prestazioni de qua competevano all'Istituto Italiano.

 

Preliminarmente si eccepisce che in nessuna delle due attività svolte in Italia dalla sig.ra RI 1 si evidenziano i caratteri della subordinazione. Infatti, sia la dichiarazione del titolare della "__________" (Doc. E), sia la formalizzazione della collaborazione con la "__________" (Doc. F), denotano i caratteri propri del rapporto di collaborazione che in Italia non prevede come obbligo la copertura assicurativa contro gli infortuni.

 

Ma vi è di più, la Corte di Giustizia CE, con sentenza n. 221 del 30 gennaio 1997, ha stabilito che "la qualifica di subordinato o autonomo di un lavoratore ai sensi di tale articolo (14 bis e 14 quater del titolo II del regolamento 1408/71 NDR), è data dal regime previdenziale al quale tale lavoratore è iscritto, regime le cui definizioni, che possono differire da quelle giuslavoristiche, sono le sole da prendere in considerazione".

 

Orbene, mentre in Italia la sig.ra RI 1 non risulta iscritta al regime previdenziale per i lavoratori subordinati, come risulta dall'allegata copia dell'estratto INPS del 28 luglio 2005 (Doc. G), del quale fin d'ora si chiede codesto On.le Giudicante acquisisca l'originale presso il competente Ufficio INPS di __________, la stessa, a dispetto di quanto statuito dalla CO 1, risulta iscritta presso l'Ente previdenziale Svizzero; motivo per il quale le prestazioni relative devono giocoforza essere erogate dall'istituto Svizzero, per non incorrere nelle violazioni legate sia alla disparità di trattamento, sia alla indebita appropriazione di contributi sociali da parte della CO 1 medesima, la quale, lo si ribadisce, ha ricevuto il pagamento di tali somme.

 

Infine, giusto per mero scrupolo difensivo, si precisa che il Ministero del Lavoro Italiano ha stabilito, con la nota del 25 luglio u.s., che i lavoratori a domicilio non sono soggetti all'obbligo assicurativo INAIL." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 23 settembre 2005 il patrocinatore dell'assicuratore convenuto propone di respingere il ricorso, osservando in particolare:

 

"  (...)

L'art. 14 del regolamento CEE 1408/71 prevede delle norme particolari applicabili alle persone che esercitano un'attività subordinata nel territorio di più stati membri. Il capoverso 2 b lett. i del predetto articolo dispone segnatamente che la persona che esercita parte della sua attività nel territorio in cui risiede e che dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi stati membri, è soggetta alla legislazione dello stato membro in cui risiede.

 

Il regolamento non precisa che cosa bisogna intendere per "persona che esercita normalmente un'attività salariale sul territorio di due o più Stati membri".

 

La giurisprudenza della Corte di giustizia CE non é di grande utilità poiché questa nozione è oggetto di interpretazioni differenti negli Stati dell'UE (Pratique VSI 2003 pag. 229 ss.).

 

La Svizzera, dal canto suo, ha adottato unilateralmente la definizione seguente:

 

"                                     Sont considérées comme personnes exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, les personnes qui exercent régulièrement ou de manière répétée une activité salariée dans plusieurs États (ex: les voyageurs de commerce, les employée d'entreprises de voyages, le personnel d'entreprises de placement, les chanteurs d'opéra, les musiciens, les journalistes, etc.). Pour des activités successives dans plusieurs États, le changement de l'État d'activité doit intervenir dans un délai de 6 mois, afin que l'activité puisse encore être considérée comme exercée normalement sur le territoire de plusieurs États."

 

(Pratique VSI 2003, p. 229 ss.; Bettina Kahil Wolff / Corinne Pacifico, "Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de situations transfrontalières", in Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE pag. 33)."

 

12.

 

12.1

 

RI 1 eccepisce che in nessuna delle due attività da lei svolte in Italia si evidenziano i caratteri della subordinazione.

 

La ricorrente esercita un'attività in Svizzera presso la __________ e lavora anche in Italia, dove risiede.

 

Dal verbale di audizione allestito dalla Direzione regionale di __________ in data 14 giugno 2004 (doc. A5) si evince che RI 1 é occupata in Italia presso la __________ di __________, ditta attiva nel campo dell'abbigliamento (biancheria intima). A tal fine la ricorrente ha prodotto quale doc. A4 il tesserino di riconoscimento che la abilita a vendere porta a porta i prodotti con il marchio __________.

 

RI 1 ha pure esibito una dichiarazione allestita in data 16 giugno 2004 dal signor __________, titolare della "__________" di __________ (Provincia di __________), ditta attiva nell'organizzazione di eventi (doc. A2), dalla quale risulta che ella lavora quale P.R..

 

12.2

 

A torto la ricorrente sostiene che in nessuna delle attività svolte in Italia si evidenziano i caratteri della subordinazione.

 

Innanzitutto è opportuno rilevare che la nozione di subordinazione va esaminata secondo i criteri sviluppati dalle autorità elvetiche. In effetti, come indicato in Pratique VSI 2003, pag. 229:

 

         "  Le règlement ne contient aucune indication concernant la durée minimale de l'activité lucrative dans les différents Etats membres et ne précise pas ce que l'on entend par «activité salariée exercée normalement sur le territoire de deux ou plusieurs Etat membres». La jurisprudence de la CJCE en la matière n'est pas non plus de grande utilité (jugements Hakenberg (12.7.1973, Rs 13/73) et Calle Grenzshop (25.3.1995, Rs C-­425/93). Cette notion fait l'objet d'interprétations différentes dans les Etats de l'UE. Notre expérience dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de la convention AELE a démontré que l'application de cette disposition est très difficile."

 

Sulla base delle suesposte considerazioni si deve concludere che il riferimento alla sentenza no. 221 del 30 gennaio 1997 della Corte di giustizia CEE, contenuto nell'impugnativa, non giova alla ricorrente.

 

Dalla dichiarazione sottoscritta il 16 giugno 2004 dal titolare della __________, signor __________ (doc. A2), si evince che RI 1 è attiva quale P.R. con un fisso di EURO 1'000.-- più una percentuale del 10% sui contratti andati a buon fine. Il conseguimento di un salario mensile fisso permette di concludere che si tratta di un'attività subordinata. Il fatto che l'entità del guadagno dipenda dal successo personale degli affari portati a termine non consente di modificare questa conclusione.

In sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto una nuova dichiarazione, datata 19 gennaio 2005, del signor __________ (doc. E), nella quale si dichiara che nel settore dello spettacolo non è previsto alcun rimborso per infortuni e che inoltre non è prevista da parte dell'__________  alcuna copertura infortunistica in quanto il rapporto lavorativo è a prestazione professionale.

 

Già il fatto che questa dichiarazione non sia firmata dal titolare solleva seri dubbi circa la fedefacenza del documento. In secondo luogo, mal si comprende come una attività "a prestazione" possa essere remunerata con un fisso mensile.

 

Inoltre, il fatto che la ricorrente non beneficerebbe di alcuna copertura

assicurativa per infortuni presso la __________ di __________ è irrilevante ai fini della presente fattispecie.

 

In effetti, l'art. 14 cpv. 2 b lett. i del regolamento CEE 1408/71 dispone unicamente che la persona che esercita un'attività subordinata in più stati è soggetta alla legislazione dello stato membro nel cui territorio risiede, senza prevedere eccezioni a questa regola. Nel regolamento CEE 1408/71 non vi sono altre disposizioni a sostegno della tesi della ricorrente secondo cui, qualora lo stato membro alla cui legislazione è soggetta la persona non dovesse assicurare una determinata prestazione, l'erogazione della stessa spetterebbe ad un altro stato membro nel territorio del quale essa svolge un'attività subordinata.

 

Per quanto attiene invece all'attività svolta presso la ditta __________ di. __________, la ricorrente, dopo varie richieste formulate dalla CO 1 nella fase pregiudiziale, ha finalmente prodotto unitamente all'atto di impugnazione le condizioni contrattuali che la legano alla ditta di __________ (doc. F).

 

Dalla lettura delle pattuizioni sottoscritte RI 1 non sembrerebbe esercitare un'attività subordinata; la collaborazione risulterebbe fondata su un rapporto di mera occasionalità, senza che la collaboratrice debba predisporre alcuna organizzazione commerciale. L'attività non é peraltro vincolata da orari, itinerari e minimi di produzione. Viene pure specificato che non esisterebbe alcun vincolo di subordinazione. Alla collaboratrice non viene riconosciuto alcun diritto oltre al compenso quantificato di volta in volta. L'attività può, da ultimo, essere interrotta senza alcun preavviso.

 

Ad ogni modo non é ben chiaro se e in quale misura la collaboratrice debba seguire delle direttive da parte di __________ in merito alle modalità di vendita.

 

La questione di sapere se RI 1 eserciti per l'__________ un'attività subordinata o indipendente (autonoma) può rimanere irrisolta, poiché, come abbiamo visto, l'attività di P.R. svolta presso la __________ di __________ configura, a non averne dubbio, un'attività subordinata.

 

In conclusione, ci si trova al cospetto di un caso di applicazione dell'art. 14 cpv. 2b lett. i del Regolamento CEE 1408/71.

 

In effetti RI 1 esercita un'attività in Svizzera presso __________ e un'attività subordinata quale P.R. in Italia per la __________ di __________.

 

Dal momento che ella risiede incontestabilmente in Italia, a __________, la ricorrente é soggetta alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale.

 

Ne consegue che RI 1 non rientra nel novero degli assicurati in base alla LAINF e che la CO 1" non é tenuta a versare prestazione alcuna a margine dell'evento infortunistico del 27 febbraio 2004.

 

Appare per lo meno fuori luogo la censura mossa da RI 1 circa una paventata appropriazione indebita di contributi sociali da parte della CO 1, dal momento che l'Istituto assicurativo stesso ha comunicato in data 6 agosto 2004 all'__________, precedente rappresentante legale della ricorrente, che il premio per gli infortuni non professionali erroneamente detratto dal salario conseguito presso __________ sarebbe stato rimborsato.

 

Da ultimo, anche se si volesse ammettere, per puro spirito speculativo, che la ricorrente risulti assicurata alla LAINF in Svizzera e che la CO 1 sia chiamata a coprire il caso, nessun interesse può essere riconosciuto, ostandovi l'art. 26 cpv. 2 LPGA." (Doc. V)

 

                               1.5.   Il 23 gennaio 2006 ha avuto luogo la discussione di causa davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. VIII).

                                         L'assicurata, seppure regolarmente convocata, non si è presentata. Era invece presente il suo patrocinatore.

                                         Alla conclusione dell'udienza è stato verbalizzato quanto segue:

 

"  Il presidente del TCA, preso atto da una parte dell'impossibilità di decidere sulla base degli atti attualmente contenuti nell'incarto e d'altra parte dell'assenza dell'assicurata all'udienza, assegna al patrocinatore della ricorrente un termine di 20 giorni per:

-   produrre un'attestazione dell'INPS che conferma che per il settore nel quale opera l'assicurata non si prelevano contributi a titolo di attività dipendente;

-   una precisa descrizione dell'attività della ricorrente (tipo di attività, orari di lavoro, frequenza di tale attività, precisazione circa la natura dell'importo di 1000 Euro, chiarificazione dell'autocertificazione sulla questione a sapere se l'importo di 1000 Euro viene versato comunque ogni mese oppure no." (Doc. VIII)

 

                               1.6.   Il 17 febbraio 2006 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso la documentazione richiesta dal TCA (cfr. Doc. X, H1 e H2).

                                         Il patrocinatore dell'assicuratore contro gli infortuni ha preso posizione il 13 marzo 2006 (Doc. XIV).

                                         Il rappresentante dell'assicurata si è così ancora espresso il 21 marzo 2006:

 

 

 

"  (...)

In primo luogo occorre evidenziare che, a differenza di quanto asserito da controparte, la sig.ra RI 1, a seguito di delucidazioni richieste da codesto On.le Giudicante, ha specificato la reale posizione assunta all'interno dell'organizzazione "__________".

 

A ciò si aggiunga che esiste agli atti una dichiarazione del sig. __________, (Doc. E), dalla quale, unitamente a quanto asserito dalla sig.ra RI 1, risulta che il loro rapporto era realmente di collaborazione saltuaria. (...)" (Doc. XVI)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 è tenuta a versare prestazioni per l'infortunio del 27 febbraio 2004.

                                         L'assicuratore lo nega sostenendo che la ricorrente, sulla base delle disposizioni del Regolamento CE 1408/71, deve essere assicurata esclusivamente in Italia.

 

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

 

                                         RI 1 è una cittadina italiana, domiciliata in Italia,  che presta la propria attività lucrativa, a carattere dipendente, in Svizzera. Inoltre l'evento infortunistico è avvenuto il 27 febbraio  2004.

                                         Sono dunque applicabili le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione dei lavoratori (ALC) (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         In tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, se un lavoratore frontaliere deve essere assicurato contro gli infortuni in Svizzera, il diritto alle prestazioni viene determinato secondo il diritto svizzero (cfr. STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03; STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03.).

 

                               2.2.   Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, prevede all'art. 13 n. 1 che "le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo" e all'art. 13 n. 2 lett. a che, riservati gli articoli da 14 a 17, "la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro".

 

                                         Al riguardo in una sentenza del 9 gennaio 2006 nella causa G.,   I 383/05 il TFA si è così espresso:

 

"  (...)

Le Titre II du règlement no 1408/71 (art. 13 à 17bis) contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 du règlement n° 1408/71 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable en fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis du règlement n° 1408/71, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul Etat membre. Sauf exceptions, le travailleur salarié est soumis à la législation de son Etat d'occupation salariée, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre (principe de la lex loci laboris; art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71). Le travailleur frontalier est donc soumis, en vertu de ce principe, à la législation de l'Etat où il travaille (Prodromos Mavridis, La sécurité sociale à l'épreuve de l'intégration européenne, Etude d'une confrontation entre libertés du marché et droits fondamentaux, Athènes 2003, p. 488, n° 473).

(...)

le principe de l'unicité de la législation applicable tend à éviter un cumul ou un enchevêtrement des charges et des responsabilités qui résulterait d'une application simultanée ou alternative de plusieurs législations. Ce principe, déjà appliqué par la CJCE sous l'empire du règlement n° 3/58 est exprimé par l'art. 13 par. 1 du règlement n° 1408/71 (arrêts de la CJCE du 23 septembre 1982, Sociale Verzekeringsbank/Kuijpers, 276/81, Rec. 3027, point 10 sv. et du 25 novembre 1975, Caisse de pension des E. P./Massonet, 50-75, Rec. p. 1473, point 15). (...)" (consid. 4.1 e 6.5)

 

                                         L'art. 14 n. 2 del Regolamento determina "la legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri" e stabilisce che:

 

"a)    la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie naviga­bili interne e che ha la propria sede nel territorio di un Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia:

      i)   la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell'impresa in questione nel territorio di uno Stato mem­bro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova,

      ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresen­tanza permanente in tale territorio;

 

b)   la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

      i)   alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se eserci­ta parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

      ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività."

 

                                         Infine, l'art. 14quater del Regolamento definisce le "norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri" e prevede che:

 

"  La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata a un'attività autonoma del territorio di vari Stati membri è soggetta:

 

      a)  fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3;

 

      b)  nei casi menzionati nell'allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri."

 

                                         A proposito delle persone che svolgono simultaneamente delle attività lucrativa in due o più Stati, Kahil-Wolft e Pacifico rilevano quanto segue:

 

"  En vertu du principe de l'unicité du droit applicable mentionné ci-dessus, lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités dans plusieurs États, un seul ordre juridique s'applique, sauf dans les cas prévus aux art. 14quater et 14septies du règlement, dans lesquels les intéressés sont soumis simultanément aux législations de différents Etats.

 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter selon le type de l'activité exercée et le lieu de résidence de l'intéresse.

 

Pour les personnes qui exercent normalement plusieurs activités salariées dont au moins une partie sur le territoire de l'État membre de leur résidence, le principe général est celui de l'application de la législation de l'État de résidence (art. 14 § 2 lit. b i Règlement n° 1408/71). Ce principe vaut aussi pour les personnes non salariées (art. 14bis § 2 Règlement n° 1408/71). Une personne domiciliée en Italie, qui exerce, par exemple, une activité indépendante de part et d'autre de la frontière autrichienne, tombe sous le coup du droit italien.

(...)

Quant aux personnes qui exercent simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres, elles sont soumises à la législation de l'État où est exercée l'activité salariée (art. 14quater lit a Règlement n° 1408/71). Lorsque l'activité non salariée est exercée en Suisse, la personne est assurée en Suisse et dans l'État de l'activité dépendante. Le principe de l'unicité du droit applicable souffre en effet d'une exception à l'égard des Etats mentionnés à l'Annexe VII du Règlement n° 1408/71 (art. 14quater lit. b Règlement n° 1408 71. (...)" (B. Kahil Wolft - C. Pacifico, "Sécurité sociale, droit due travail e fiscalité: le droit applicable en cas de situations transfrontalières" in Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH - CE, Ed. Stämpfli SA, Berna 2004 pag. 25 seg. (32-34).

 

                                         In una Circolare dell'8 gennaio 2002 sugli effetti dell'ALC per l'assicurazione contro gli infortuni, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha in particolare sottolineato che:

 

"  3.1.2     Activité simultanée sur le territoire de plusieurs Etats

 

Un ressortissant suisse ou d'un Etat membre de l'UE qui est occupé simultanément comme travailleur salarié soit sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'UE, soit en Suisse et sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'UE, est égale­ment soumis à la législation d'un seul Etat. Les règles suivantes s'appliquent:

 

1)   la législation de l'Etat sur le territoire duquel réside cette personne est déterminante si une partie de l'activité est exercée sur ce territoire  [art. 14 par. 2 pt. b) i) part. 1 du Règlement 1408/71]; même une petite activité lucrative (p. ex. 10 %) suffit à fonder la compétence de l'Etat de résidence;

      Exemple:

 

Un Suisse réside en Suisse et est occupé comme travailleur salarié en Suisse et en Alle­magne. II est soumis à la législation suisse et doit être assuré pour les deux activités confor­mément à la LAA.

 

(...)

 

3.2.7     Exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée sur le territoire de plusieurs Etats contractants

 

 

3.2.7.1 Principe

 

Une personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non sa­lariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats contractants est en principe soumise à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée [art. 14quater pt a) du Règlement 1408/71]. En cas d'activités salariées dans plusieurs Etats, on appliquera les règles de l'article 14 paragraphes 2 et 3 du Règle­ment 1408/71 (voir 3.1.2).

 

 

3.2.7.2 Exceptions

 

Chaque Etat peut désigner à l'annexe VII du Règlement 1408/71 les cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux Etats con­tractants [art. 14quater pt b) du Règlement 1408/71]. Selon le complément apporté par la Suisse, une personne est, en ce qui concerne son activité indépendante en Suisse, soumise à la législation suisse, et, en ce qui concerne son activité-salariée dans un Etat membre de l'UE, aux règles de cet Etat (annexe VII du Règlement 1408/71 en relation avec l'annexe II de l'accord part. A/1 pt p). De nombreux Etats membres de l'UE ont adopté une réglementation analogue à celle de la Suisse (p. ex. l'Autriche, la Belgique, la France, l'Italie et le Portugal).

 

Exemples:

 

Activité indépendante en Suisse et activité salariée en Allemagne. La législation suisse s'applique à l'activité indépendante et la législation allemande à l'activité salariée. Donc pas de soumission à l'assurance-accidents obligatoire en Suisse.

 

Activité indépendante en Italie et activité salariée en Suisse. La législation italienne s'applique à l'activité indépendante et la législation suisse à l'activité salariée. Donc soumission à l'assurance­-accidents obligatoire en Suisse pour l'activité salariée.

 

Activité indépendante en Italie, activité salariée en Suisse et en Autriche, domicile en Suisse. La législation italienne s'applique à l'activité indépendante et là législation suisse à l'ensemble de l'acti­vité salariée. Donc soumission à l'assurance-accidents obligatoire en Suisse pour l'activité salariée en Suisse et en Autriche."

 

(cfr. UFAS, "Accords sectoriels avec l'Union européenne". Effets de l'accord sur la libre circulation des personnes au regard de l'assurance-accidents selon la LAA", Berna 2002, pag. 5 e 9).

 

                                         Sulla Pratique VSI 2003 pag. 229 - 230 è stata pubblicata la seguente comunicazione dell'UFAS:

 

"  Interprétation suisse des notions concernant l'application de l'art. 14 2b) du règlement 1408/71 dans le cadre de l'accord sur la,libre circulation des personnes CH-UE et de la convention AELE

 

(Extrait du Bulletin n° 129 à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC)

 

La personne, qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres (et qui ne fait pas partie du personnel rou­lant ou naviguant d'une entreprise de transport), est soumise conformément à l'art. 14/2b) du règlement 1408/71 à la législation

 

-   de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entre­prises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres;

 

-   de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des Etats membres où elle exerce son activité.

 

    Le règlement ne contient aucune indication concernant la durée. minimale de l'activité lucrative dans les différents Etats membres et ne précise pas ce que l'on entend par «activité salariée exercée normalement sur le ter­ritoire de deux ou plusieurs Etats membres». La jurisprudence de la CJCE en la matière n'est pas non plus de grande utilité (jugements Hakenberg (12.7.1973, Rs 13/73) et Calle Grenzshop (25.3..1995, Rs C-425/93). Cette notion fait l'objet d'interprétations différentes dans les Etats de l'UE: Notre expérience dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de la convention AELE a démontré que l'application de cette disposition est très difficile.

 

    A la dernière séance de la Commission administrative de la CE, son ser­vice juridique - après intervention des délégations belge et suisse - a reconnu que cette disposition n'était pas claire. Il a dès lors prié les délégations d'indi­quer leurs; problèmes y relatifs dans des notes écrites, afin de. parvenir à une application uniforme de cette disposition et à une plus grande sécurité juridi­que.

 

    Pour faciliter l'application de cette disposition aux caisses de compensa­tion, nous avons entre-temps, du côté suisse, adopté unilatéralement la défi­nition suivante:

 

    Sont considérées comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, les personnes:

 

-   qui exercent régulièrement ou de manière répétée une activité salariée dans plusieurs Etats (p. ex. les voyageurs de commerce, les employés d'entreprises de voyage, le personnel d'entreprises de placement,les chan­teurs d'opéra, les musiciens, les journalistes etc). Pour des activités succes­sives dans plusieurs Etats, le changement de l'Etat d'activité doit interve­nir dans un délai de 6 mois, afin que l'activité puisse encore être considérée comme exercée normalement sur le territoire de plusieurs Etats.

-   qui travaillent pour plusieurs employeurs ayant leur siège sur le terri­toire d'Etats différents.

 

    Si une personne n'exerce une activité salariée sur le territoire de plu­sieurs Etats ou ne travaille pour plusieurs employeurs ayant leur siège dans différents Etats que de manière temporaire, il est également possible d'ap­pliquer l'art. 14 1 (détachement) à la place de l'art 14 2b). En revanche, si une personne exerce de façon répétée une activité salariée sur le territoire de plusieurs Etats membres pour une courte période, la délivrance répétée d'un certificat de détachement n'est pas indiquée et l'art. 14 2 b) doit être ap­pliquée.

 

    Il ne faut tenir compte de cette interprétation de l'art. 14 2 b) que dans les cas où la législation suisse est applicable et où les caisses de compensation AVS suisses sont compétentes pour délivrer ou non un formulaire E 101. Pour les frontaliers en Suisse, qui exercent dans leur Etat de domicile une activité accessoire, ce sont les organismes étrangers compétents qui procè­dent à l'interprétation.

 

    Nous ne manquerons pas de vous informer et d'adapter la procédure dès qu'une solution européenne aura été adoptée."

 

                                         Riassumendo, dunque, i lavoratori o le lavoratrici che esercitano esclusivamente un'attività lucrativa dipendente in Svizzera e che risiedono in Italia, sono assicurati contro gli infortuni in Svizzera (cfr. art. 13 n. 2 lett. a del Regolamento e STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa D. U 271/03; STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Se essi esercitano un'attività subordinata non solo in Svizzera ma anche in Italia sono assicurati contro gli infortuni esclusivamente in Italia.

                                         Se invece essi svolgono un'attività salariata in Svizzera e un'attività autonoma in Italia essi sono assicurati contro gli infortuni in Svizzera.

 

                               2.3.   L'art. 16 cpv. 2 ALC prevede che:

 

"  nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verrà comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza."

 

                                         In una sentenza del 9 gennaio 2006 nella causa G., I 383/05, il TFA ha al riguardo ricordato che:

 

"  Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure à la date de sa signature (le 21 juin 1999). Les arrêts rendus postérieurement à cette date peuvent, le cas échéant, être utilisés en vue d'interpréter l'ALCP, surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (ATF 130 II 119 consid. 5.2)."

                                         In una sentenza del 30 gennaio 1997 nella causa Inasti contro Hervein e H. SA (causa C 221/95) la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha stabilito che:

 

"  Ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del titolo II del regolamento n. 1408/71, relativo alla determinazione della normativa applicabile, nella versione modificata e aggiornata con regolamento n. 2001/83, per «attività subordinata» e «attività autonoma» si devono intendere le attività lavorative considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte.

 

In effetti, dal momento che dalla formulazione dell'art 13, n. 1, del regolamento emerge che il suo titolo II contempla, in particolare, i lavoratori subordinati e í lavoratori autonomi quali definiti ne/ suo art. 1, lett. a), un interpretazione logica e coerente dell'ambito di applicazione ratione personale del regolamento e del sistema di norme di conflitto da esso istituito impone

di interpretare le nozioni di attività subordinata e di attività autonoma ai sensi del titolo II del regolamento alla luce delle definizioni del suo art. 1, lett. a). Orbene, la qualifica di subordinato o autonomo di un lavoratore ai sensi di tale articolo è data dal regime previdenziale al quale tale lavoratore è iscritto, regime le cui definizioni, che possono differire da quelle giuslavoristiche, sono le sole da prendere in considerazione."

 

                                         L'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha ricordato in un suo studio ALC che" la legislazione nazionale pertinente determina il tipo di attività subordinata (in Svizzera il concetto è quello di lavoratore salariato o dipendente in virtù della LAVS), o autonoma (in Svizzera il concetto è quello di lavoratore indipendente in virtù della LAVS) ed ha inoltre sottolineato che "se un lavoratore salariato esercita la sua attività in più Stati (Svizzera e Stato UE) e ri­siede nello Stato UE ove svolge quella parte della sua attività salariata, a seguito del­l'entrata in vigore dell'Accordo egli dovrà sottostare per la sua attività salariata com­plessiva alla legislazione dello Stato di residenza" (cfr. IAS "Accordo sulla libera circolazione delle persone e Sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti  fra Svizzera ed Italia" in RDAT I-2002 pag. 2 seg. (41 e 66-67)).

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie la CO 1 ha stabilito che RI 1 non è assicurata contro gli infortuni in Svizzera in quanto svolgerebbe pure due attività subordinate in Italia presso la __________ di __________ e presso la ditta __________ di __________.

                                         Il patrocinatore dell'assicurata ha in particolare prodotto la seguente dichiarazione della ricorrente, datata 1° luglio 2005:

 

"  La sottoscritta RI 1 precisa che svolgeva prima dell'infortunio la sua attività principale in Svizzera presso la ditta __________, per circa 4 ore al giorno con regolare permesso di lavoro relativo versamento di contributi.

Svolgeva altresì delle collaborazioni in Italia non a carattere continuativo, per conto di due diverse Ditte con la mansione di marketing telefonico.

La prima ditta era __________ di __________, con percentuale solo sulle vendite senza un fisso mensile.

Con la seconda ditta __________ di __________, aveva una collaborazione saltuaria, con un compenso mensile di 1000 Euro più la provvigione sulle vendite solo nel caso in cui prestasse effettiva attività lavorativa.

Avendo avuto l'infortunio, non ha percepito nessun compenso essendo impossibilitata fisicamente ad effettuare l'attività lavorativa.

 

Si precisa che sono due ditte distinte, come da documentazione già in vostro possesso e che la sottoscritta svolgeva attività lavorativa in modo saltuario, non soggetta ad alcun obbligo di Assicurazione Infortuni." (Doc. VIII2)

 

                                         Nel corso dell'udienza del 23 gennaio 2006 è stato in particolare verbalizzato quanto segue:

 

"  (...)

Il presidente del TCA chiede all'avv. RA 2 di confermare se effettivamente, secondo quanto emerge anche dalla risposta di causa, l'attività presso __________ è di carattere indipendente, anche volendo per ipotesi qualificarla applicando il diritto svizzero.

L'avv. RA 2 risponde di sì, ragion per cui per questa attività l'assicurata è da qualificare quale indipendente. (...)" (Doc. VIII)

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, essendo l'attività per __________, manifestamente di carattere indipendente (cfr. Doc. F) essa non fa ostacolo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni di RI 1 in Svizzera (cfr. consid. 2.2).

 

                                         Si tratta ora di stabilire se la seconda attività della ricorrente in Italia è di carattere subordinato oppure autonomo. Contrariamente all'opinione dell'Istituto assicurativo convenuto questa questione, secondo la giurisprudenza della Corte, va risolta in applicazione delle normative italiane (Stato nel quale è esercitata l'attività) e non di quello svizzero (cfr. consid. 2.3).

 

                                         A proposito della seconda attività, fra gli atti dell'incarto figura una dichiarazione di __________ del 16 giugno 2004 del seguente tenore:

 

"  Contro la presente dichiaro che la Signora RI 1 collabora con me in qualità di P.R. con un fisso di euro 1'000.-- più una percentuale sui contratti - andati a buon fine - del 10%." (Doc. 2)

 

                                         In sede ricorsuale è stata prodotta un'altra dichiarazione di __________ del 19 gennaio 2005 del seguente tenore:

 

"  Con la presente dichiaro che la Sig.ra RI 1, non ha da parte mia nessuna copertura infortunistica in quanto il nostro rapporto è a prestazione professionale.

Inoltre per il settore spettacolo non è previsto nessun rimborso per infortuni.

La Sig.ra RI 1, purtroppo dal 27-02-2004 giorno del suo infortunio, non ha più potuto collaborare con me e di conseguenza non ha più percepito nessun compenso da parte mia." (Doc. E)

 

                                         Nel corso dell'udienza del 23 gennaio 2006 sono stati compiuti al riguardo alcuni approfondimenti così verbalizzati:

 

"  (...)

Il presidente del TCA chiede all'avv. RA 1 di precisare perché a suo modo di vedere l'attività presso la ditta "__________" non deve essere qualificata quale attività subordinata. L'avv. RA 1 risponde che non basta per qualificare un'attività quale subordinata il fatto di ricevere un rimborso spese.

L'avv. RA 1 rinvia all'estratto INPS dalla quale non figura nulla da questa attività.

 

Il presidente del TCA sottolinea che dai documenti allegati al ricorso emerge che si tratta soprattutto di dichiarazioni del sig. __________. In particolare quella secondo cui per il settore spettacolo non è previsto nessun rimborso per infortunio. Quanto al termine PR, il patrocinatore dell'assicurata precisa che si tratta di un'attività con la quale l'assicurata aveva il compito di fare conoscere e propagandare presso amici, mostre o altre attività culturali. La ditta svolge queste attività per conto terzi e viene remunerata sulla base degli incassi.

Riguardo all'importo fisso di 1'000 euro, si tratta di un semplice rimborso spese.

L'avv. RA 1 riconosce che si tratta di un importo abbastanza cospicuo, ma sapendo in che settore si opera può essere in linea con quanto viene abitualmente attribuito.

L'avv. RA 2 dichiara la sua perplessità su questo aspetto anche perché nell'autocertificazione la sig.ra ha parlato di compenso mensile. (...)" (Doc. VIII)

 

                                         Facendo seguito a quanto ordinato dal Presidente del TCA, il patrocinatore dell'assicurata ha fatto pervenire una dichiarazione dell'assicurata del seguente tenore:

 

"  Io sottoscritta RI 1, sotto la mia personale responsabilità dichiaro quanto segue:

Ho iniziato la collaborazione con il sig. __________ nell'anno 2000. La collaborazione è andata avanti sino all'inizio dell'anno 2004.

La predetta attività consisteva nel pubblicizzare le mostre di pittura organizzate a fini di beneficenza da __________, contattando, tramite le mie amicizie, quante più persone possibile da invitare alle suddette mostre.

La cadenza con cui venivano organizzate queste mostre era di c/a 2/3 ogni anno.

Preciso che l'attività di pubblicizzazione era totalmente a mie spese, e, proprio per questa ragione, ogni volta che si organizzava una di queste manifestazioni, percepivo un compenso, a titolo di rimborso spese, di euro 1.000.00. Qualche volta è anche successo che le spese sostenute hanno superato l'importo del rimborso, perchè, ad esempio, con tale rimborso dovevo pagare le spese di vitto e alloggio in albergo di alcune delle persone che invitavo a seguire la mostra.

Complessivamente a titolo di rimborso spese, ho percepito nei quattro anni della mia attività di collaborazione la cifra di euro 10.000,00.

Per tutte le suddette ragioni, ed in virtù della sporadicità degli eventi, non esisteva e non poteva esistere un orario di lavoro, dato che l'attività veniva svolta a tempo perso e molto occasionalmente.

Oltre a ciò, si precisa che avevo diritto a provvigioni variabili a seconda della riuscita della serata, ma che lasciavo tali provvigioni in beneficenza, visto che consideravo il tutto come un divertimento e come un modo di fare del bene." (Doc. H1)

 

                                         Questa dichiarazione è stata valutata criticamente dal rappresentante dell'istituto assicurativo che si è così espresso:

 

"  (...)

Nel merito della dichiarazione della signora RI 1 rilevo che in maniera un po' sorprendente la stessa ha mutato la propria versione dei fatti:

 

I° versione

 

Dalla dichiarazione sottoscritta il 16 giugno 2004 dal titolare della __________, signor __________ doc. A2), emerge che la ricorrente è attiva quale PR con un fisso di Euro 1'000.-- più una percentuale del 10% sui contratti andati a buon fine.

 

 

II° versione

 

La collaborazione con __________, interrotta nel 2004, consisteva nel pubblicizzare mostre di pittura a fini di beneficenza da due a tre volte all'anno.

 

Ogni volta che si organizzavano queste manifestazioni la ricorrente percepiva un compenso a titolo di rimborso spese di Euro 1'000.--.

 

Complessivamente a titolo di rimborso spese,RI 1 ha percepito nei 4 anni di attività (dal 2000 al 2004) la cifra di Euro 10'000.--.

 

Ciò che inizialmente era una retribuzione ora è diventato un rimborso spese. Inoltre, non si fa più accenno alla percentuale del 10% sui contratti andati a buon fine e il fisso di Euro 1'000.-- non é più tale ma veniva corrisposto unicamente solo quando venivano organizzate le mostre di beneficenza.

 

Ma allora, se erano delle mostre di beneficenza sporadiche (2/3 volte all'anno) che ragione aveva il titolare __________ di parlare "di un fisso di Euro 1'000.-­- e di una percentuale del 10% sui contratti andati a buon fine"?

 

E' ovvio che questa ultima versione non é credibile e, in applicazione del principio della "dichiarazione della prima ora", non va tenuta in considerazione ai fini del giudizio. (...)" (Doc. XIV)

 

                                         Al riguardo il patrocinatore della ricorrente si è così espresso:

 

"  (...)

In primo luogo occorre evidenziare che, a differenza di quanto asserito da controparte, la sig.ra RI 1, a seguito di delucidazioni richieste da codesto On.le Giudicante, ha specificato la reale posizione assunta all'interno della organizzazione "__________".

 

A ciò si aggiunga che esiste agli atti una dichiarazione del sig. __________ (Doc. E), dalla quale, unitamente a quanto asserito dalla sig.ra Colombo, risulta che il loro rapporto era realmente di collaborazione saltuaria. (...)" (Doc. XVI)

 

                                         Questo Tribunale può esimersi dall'approfondire ulteriormente la reale portata delle dichiarazioni di __________, peraltro non prive di contraddizioni.

 

                                         Decisivo per l'esito della presente vertenza è infatti il contenuto del secondo documento trasmesso dal patrocinatore dell'assicurata al TCA.

                                         Si tratta di uno scritto di __________, direttore della sede di __________ dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) del seguente tenore:

 

"  Con riferimento alla nota sopra distinta, si comunica che l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in Italia scaturisce dal combinato disposto degli arti. 1 e 4 del D.P.R n. 1124 del 30/06/1965:

      Art. 1 "E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportano l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

L'obbligo ricorre altresì per le persone addette a lavori considerati di per sé pericolosi, a prescindere dall'uso di macchine, apparecchi ed impianti ..." (segue un elenco di n. 28 attività pericolose).

      Art. 4 "Persone assicurate sono coloro che in modo permanente o avventizio presentano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita ovvero coloro che senza partecipare materialmente al lavoro sovraintendono al lavoro altrui".

      Ciò premesso, nella fattispecie rappresentata dalla Sig.ra RI 1, si rileva in via principale l'assenza del rapporto di lavoro permanente o avventizio; per contro si evidenzia un rapporto di collaborazione occasionale, che secondo la normativa italiana non ha riconoscimento di attività obbligatoriamente tutelabile.

      In conclusione si può affermare che la Sig.ra RI 1 per l'attività svolta nell'interesse del Sig. __________, secondo la legislazione italiana non ha diritto alla copertura assicurativa per infortuni sul lavoro." (Doc. H2)

                                         Al riguardo il patrocinatore della CO 1 si è limitato ad osservare che "la portata di questa dichiarazione dipende da qual è il diritto applicabile per definire la nozione di attività subordinata" (cfr. Doc. XIV).

 

                                         In tale contesto, a proposito dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in Italia, L. Ricciardi - M. Conclave - E. Corrente - M. Lai, in "Guida alla tutela del lavoratore 2003". Ed. Lavoro, Roma 2002 pag. 227-228, rilevano che:

 

"  L'Inail è l'ente chiamato a gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui contributi sono posti totalmente a carico del datore di lavoro. Tale assicurazione ha come effetto principale l'esonero del datore di lavoro della responsabilità civile derivante dall'infortunio accaduto e, pertanto, nel risarcimento  del danno l'Inail si sostituisce al datore di lavoro.

Qualora quest'ultimo sia stato condannato in sede penale quale re­sponsabile dell'infortunio, risorge la sua responsabilità civile e deve risar­cire il lavoratore per la parte del danno effettivamente subìto che eccede le prestazioni corrisposte dall'Inail.

Il diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative sorge automatica­mente dal fatto che l'evento (infortunio o malattia professionale) si sia verificato in «occasione di lavoro»,  indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia in regola con il pagamento dei suoi contributi, che per l'Inail si chiamano «premio», proprio come per le assicurazioni pri­vate. In questa ipotesi sarà l'Inail a rivalersi, con le penalità previste dal­la legge, sul datore di lavoro inadempiente.

 

La materia è stata completamente riformata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 38, sul nuovo assetto dell'Inail, che ha operato, tra l'altro, un'estensione dell'obbligo assicurativo anche per i lavoratori parasubordinati (per l'assicurazione contro gli infortuni domestici si ve­da la legge 3 dicembre 1999, n. 493), l'esplicito riconoscimento del danno biologico e dell'infortunio in itinere, la revisione delle tabelle del­le malattie professionali e la formazione di liste di malattie di probabile o possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione, nonché l'isti­tuzione, presso la banca dati dell'Inail, del registro nazionale delle ma­lattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate.

 

L'aspetto tuttavia più rilevante è che per la prima volta nel nostro paese viene previsto uno stanziamento, nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, per finanziare programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza da parte di piccole e medie im­prese e dei settori agricolo e artigianale, nonché progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto 626/94 (informazione e formazione dei lavoratori)."

 

                                         Alla luce della dichiarazione del direttore della sede di __________ dell'INAIL, il TCA constata che RI 1 non è obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni in Italia in quanto non svolge un'attività subordinata nè in modo permanente nè avventizio.

                                         Di conseguenza, trattandosi di una semplice collaboratrice occasionale (vedi pure la dettagliata descrizione fornita dall'assicurata), occorre concludere che si tratta di un'attività autonoma non assicurata obbligatoriamente in Italia contro gli infortuni.

 

                                         Non è dunque possibile procedere come stabilito dalla CO 1 il 6 agosto 2004:

 

"  (...)

Il premio per gli infortuni professionali dev'essere versato alla spettabile Inail mentre il premio per gli infortuni non professionali dovrà essere rimborsato alla signora RI 1." (Doc. 13)

 

                                         In simili condizioni poiché RI 1 svolge un'attività dipendente soltanto in Svizzera mentre invece effettua in Italia due attività indipendenti essa deve venire assicurata contro gli infortuni in Svizzera.

                                         Pertanto la ricorrente che lavorava presso la __________ di __________ durante 4 ore al giorno, ha diritto alle prestazioni LAINF a seguito dell'evento del 27 febbraio 2004.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto e la decisione su opposizione del 29 aprile 2005 è annullata.

                                         § La CO 1 verserà all'assicurata le prestazioni LAINF a seguito dell'evento del 27 febbraio 2004.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti