Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2005 di
|
|
RI 1 RI 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 25 agosto 2005 RI 1 ha fatto inoltrare presso il TCA un ricorso per denegata giustizia nel quale il suo patrocinatore ha formulato le seguenti richieste:
" (...)
1. Il presente ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine alla CO 1 di emettere una decisione formale, munita di tutti i mezzi di diritto accorrenti, circa il diritto di __________ all'ottenimento di una rendita d'invalidità ai sensi della LAINF.
2. Spese e ripetibili protestate." (Doc. I, pag. 7)
Egli ha così argomentato:
" (...)
G. In data 13.07.1998, inoltre, la CO 1 aveva evidenziato come non si potesse attendere più alcun miglioramento nella continuazione del trattamento delle plurime conseguenze infortunistiche, e aveva quindi posto fine al pagamento delle cure mediche ed al versamento dell'indennità giornaliera, a far data dal 30.06.1998 (Doc. F).
H. Con scritto del 16.09.1998 la CO 1 aveva provveduto a comunicare all'allora patrocinatore di __________, Avv. __________, di aver valutato il danno residuale permanente in misura del 27.5%, calcolando così un'indennità per menomazione all'integrità fisica in Fr. 26'730.- (Doc. G).
I. Con scritto del 11.07.2000, la CO 1 aveva di seguito comunicato all'Avv. __________ di aver ottenuto una perizia neurologica da parte del Dr. med. __________ (cfr. Doc. H), ritenendo che le uniche conseguenze dell'infortunio del 27.09.1996 consistessero in una sindrome cervicale residua di lieve entità. Detta Compagnia assicurativa aveva quindi deciso di non rivedere la decisione circa la menomazione all'integrità fisica, e di versare ancora un'indennità giornaliera al 50% per il periodo 1.07.1998 - 26.09.1998, in seguito all'invio del certificato del Dr. med. __________ attestante un'inabilità lavorativa del mio mandante in misura del 50% (Doc. I).
J. Va peraltro rilevato come il versamento di dette ulteriori indennità, ammontanti in complessivi Fr. 9'416.-, fosse stato proposto a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa da parte dell'assicurato, vista la presunta assenza di una rendita d'invalidità. La predetta offerta era stata fatta "a titolo TRANSAZIONALE per liquidare definitivamente questa pratica".
K. Con scritto del 8.08.2000 (del quale si richiama agli atti l'originale), __________ aveva provveduto personalmente ad esprimere il proprio profondo rammarico alla CO 1 per l'atteggiamento manifestato, ed aveva comunicato quanto segue:
" Il caso rimane aperto per me e io contesto il contenuto della lettera del Dr. __________ " (Doc. L).
L. Nel frattempo, l'UAI aveva riconosciuto al mio patrocinato un'invalidità del 40%, con diritto ad un quarto di rendita Al a decorrere dal 1.09.1997 (cfr. deliberazione dell'UAI del 2.02.2000, Doc. M).
M. In data 25.06.2001 il medesimo aveva però chiesto all'UAI di voler procedere ad una nuova valutazione del suo caso, in quanto dal mese di dicembre 2000 era stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100%. Così l’UAI - esperita una nuova perizia medica - aveva con decisione del 25.06.2002 dichiarato il mio mandante invalido in misura del 100%, con effetto dal 1.06.2001 (Doc. N).
N. In seguito, il sottoscritto legale, nella qualità di patrocinatore di __________, aveva scritto - a più riprese - alla CO 1, chiedendo segnatamente a quest'ultima di voler rendere una formale decisione di rendita d'invalidità ai sensi della LAINF (dapprima, con lo scritto di data 11.02.2003 e successivamente in data 22.05.2003, concedendo un termine sino al 30.06.2003 per emettere la suddetta decisione formale, cfr. Docc. O - P). Va al riguardo sottolineato come la CO 1 non abbia mai dato alcun riscontro a questi scritti.
O. Successivamente alla morte di __________, avvenuta il 11.03.2005 (vedasi certificato di morte rilasciato dall'__________, in data 23.03.2005, Doc. Q), lo scrivente legale ha così provveduto ad inoltrare alla CO 1 un nuovo scritto in data 23.05.2005 (Doc. R), in virtù del quale si comunicava alla predetta Compagnia assicurativa l'intenzione della moglie di __________, RI 1, d'intercedere nei confronti dell'assicuratore LAINF affinché si pronunciasse sul diritto alla rendita spettante al marito deceduto, con l'emissione di una formale decisione, così come auspicato dallo stesso ancor prima del decesso.
P. Pur tuttavia, ad oggi, nulla è pervenuto in tal senso da parte della CO 1. La Signora RI 1, quale erede legittima di __________ (e meglio come si evince dalla copia del testamento prodottomi dall'Avv. __________ con scritto del 1.04.2005, allegato in questa sede in sostituzione del certificato ereditario in quanto non ancora pervenuto, con riserva di produrlo non appena in possesso, cfr. Docc. S - T), auspica dunque che i diritti di suo marito siano tutelati, e pertanto richiede la resa di una formale decisione di rendita.
(...)
6. A mente della giurisprudenza, tutte le transazioni vanno emesse nella forma di decisione formale, giusta l'art. 5 cpv. 1 PA. A tal riguardo, nel DTF 104 V 162 è stato statuito quanto segue:
" Es sei aber erforderlich, dass die Verwaltung die aus der Verständigung resultierende Vereinbarung in Verfügungsform bestätige, so dass der Versicherte die notwendige Bedenkzeit erhalte" e „Will also die Verwaltung solche Rechte oder Pflichten von Versicherten in verbindlicher Weise festhalten, so hat sie dies in Form einer Verfügung zu tun." (consid. 1)
7. Visto quanto sinora statuito, risulta evidente come la proposta di transazione formulata dalla CO 1 non potesse ritenersi vincolante giuridicamente per l'allora mio assistito, in particolar modo avendo contestato la prospettata transazione con lo scritto del 8.08.2000, e quindi nel termine di un mese concessogli.
8. Da allora, la CO 1 non ha più risposto ad alcuno scritto, neppure alla richiesta di ottenere una decisione formale, impugnabile dal profilo giuridico. In tutto questo si reputa sia ravvisabile un palese diniego di giustizia, oltre che una crassa violazione del principio della buona fede di __________, i cui diritti vengono ora sollevati dall'erede legittima, Signora RI 1.
9. A tal stregua, non v'è chi non veda come in materia di diritto amministrativo, il principio della buona fede tuteli la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità.
10. In effetti, non va tralasciato di ricordare come __________ abbia contestato chiaramente nella propria missiva del 8.08.2000 il contenuto della transazione, oltre ad avere precipuamente revocato il mandato al precedente patrocinatore, Avv. __________. Inoltre, egli aveva contestato il contenuto dello scritto del Dr. med. __________, in quanto questi aveva statuito che l'assicurato era completamente abile al lavoro.
11. Non va neppure trascurato il fatto che la CO 1 avesse ingaggiato un servizio di investigazioni, segnatamente "__________" (cfr. rapporto investigativo del 13.03.2000, Doc. U), per poter ottenere delle informazioni più dettagliate al riguardo del mio patrocinato, allorquando era inabile al lavoro in misura del 40%. In virtù di detto rapporto era stato assodato come __________ facesse più volte uso della propria autovettura, senza però minimamente considerare che lo stesso utilizzava la propria auto esclusivamente per spostarsi, ma non per questo era da ritenersi completamente abile al lavoro.
12. Gli accertamenti investigativi svolti da "__________" non sono per contro suscettibili di mettere in dubbio il diritto alla rendita d'invalidità LAINF del mio assistito, né tanto meno giustificano una simile presa di posizione da parte della CO 1, la quale non solo non intende più entrare nel merito della problematica, ma oltretutto non ha mai reso una decisione formale, nella quale denegasse il diritto alla rendita di __________.
13. Per tutte queste argomentazioni, ritengo che la CO 1 abbia agito erroneamente nei confronti dell'assicurato de quo, avendo posto termine all'erogazione delle indennità anzitempo, e non avendo mai provveduto a rendere una decisione formale in tal senso. Oltretutto, detta Compagnia assicurativa ha optato per il diniego di una rendita d'invalidità ai sensi della LAINF, senza mai per questo rendere una formale decisione. L'unica proposta transattiva è infatti stata formulata con lo scritto del 11.07.2000, mai susseguito però da una decisione formale (come richiesto dalla giurisprudenza), e che è comunque stato in toto contestato da __________. (...)" (Doc. I)
1.2. Nella sua risposta del 15 settembre 2005 l'assicuratore contro gli infortuni si è così espresso:
" La CO 1 prende atto del ricorso interposto il 25.08.2005 e prende posizione come segue:
1) Sulla base alla perizia neurologica del Dr. __________ del 19.04.2000 (doc. no 162), la CO 1 aveva proposto al Sig. __________, con lettera dell'11.07.2000 (doc. no 163), un'offerta transattiva allo scopo di definire il caso.
2) Il Sig. __________ aveva effettivamente informato la CO 1, con lettera dell' 08.08.2000 (doc. no 164), che "il caso rimane aperto per me e io contesto il contenuto della lettera del Dr. __________ ". Aggiungeva "Dopo le mie ferie mi metto in contatto con voi e vi lascio pervenire l'indirizzo del nuovo avvocato".
3) Il primo contatto dell'Avv. RA 1 con la CO 1 risale al 19.07.2002 (doc. no 173), e cioè a quasi 2 anni dopo!
4) Successivamente, con le lettere dell'11.02.2003 e del 22.05.2003, l'Avv. RA 1 ha chiesto alla CO 1 d'emettere una decisione formale (doc. no 177 e 180).
5) Nonostante che la CO 1 non abbia fornito spiegazioni in merito al suo silenzio, sono nuovamente trascorsi due anni prima che, il 23.05.2005, l'Avv. RA 1 sollecitasse nuovamente la CO 1 (doc. no 181).
6) Con decisione formale del 14.09.2005 (doc. 183), la CO 1 ha confermato all'Avv. RA 1 la propria posizione in merito alle prestazioni dovute al defunto Sig. __________.
CONCLUSIONI DELLA VAUDOISE GÉNÉRALE
Il ricorso è respinto senza spese o ripetibili." (Doc. III)
1.3. Il 23 settembre 2005 il patrocinatore della ricorrente si è così espresso:
" (...)
Per le conseguenze riportate dal Signor __________ a seguito di detto incidente, la spett. CO 1, quale assicuratore LAINF, aveva riconosciuto la propria responsabilità ed erogato le prestazioni di legge.
Considerato che spett. CO 1 aveva successivamente posto fine al versamento delle prestazioni senza mai emettere una decisione formale e che tutti i tentativi del mio mandante, volti ad ottenere la resa di una decisione formale da parte di detto assicuratore LAINE erano stati vani, si è reso necessario in data 25.08.2005 l'inoltro del predetto gravame.
Ho preso atto che spett. CO 1 ha finalmente emesso, in data 14.09.2005, la decisione formale circa il diritto dell'assicurato all'ottenimento di una rendita d'invalidità ai sensi della LAINF.
Mi preme rilevare che detto assicuratore ha emesso la menzionata decisione formale unicamente a seguito del ricorso per diniego di giustizia inoltrato dal sottoscritto legale.
Dando seguito all'ordinanza di data 20.09.2005 di codesta lodevole Corte, con la presente vi comunico, a nome della signora RI 1 che mi legge in copia, di ritirare detto gravame e contestualmente domando l'assegnazione di congrue ripetibili a favore della mia mandante
Fiducioso in un riscontro positivo alla mia richiesta d'assegnazione di ripetibili, colgo l'occasione per porgervi, onorevole Presidente e onorevoli Giudici, l'espressione della mia massima stima." (Doc. V)
1.4. Il 26 settembre 2005 il Presidente del TCA ha inviato al patrocinatore della ricorrente uno scritto del seguente tenore:
" Con riferimento al suo scritto del 23.09.05, richiamati il ricorso del 25.08.05 (doc. I) e la risposta di causa del 15.09.05 (doc. III), al fine di esaminare la sua richiesta di “congrue ripetibili” (doc. V), con la presente le assegno un termine di 5 giorni per indicare per quali motivi, dopo avere invitato in data 22.05.03 la CO 1 a rendere una decisione formale entro il 30.06.03 (cfr. doc. O), ha nuovamente sollecitato l’assicuratore contro gli infortuni ad emettere una decisione formale soltanto il 23.05.05 (cfr. doc. 181)." (Doc. VI)
Dopo avere chiesto ed ottenute alcune proroghe in data
8 novembre 2005 l'avv. RA 1 si è così espresso:
" (...)
Vi confermo che a seguito del mio scritto del 22.05.2003, con cui invitavo la spett. CO 1 a voler emettere una decisione formale, avrei potuto già prima del 25.08.2005 inoltrare il ricorso per diniego di giustizia nei confronti di detta Compagnia assicurativa.
Essendo nel frattempo il Signor __________ deceduto, era stato comunicato alla CO 1 che la vedova Signora RI 1, subentrando ella nelle vertenze che vedevano il marito coinvolto contro detto assicuratore, non si dava pace per la liquidazione del caso d'infortunio formulata dalla CO 1.
Ella riteneva in particolare che la pratica d'infortunio del marito non era stata trattata correttamente da parte della CO 1; circostanza questa che aveva contribuito a peggiorare sensibilmente lo stato psichico del Signor __________.
La mia mandante sperava che, a seguito del decesso di __________, la CO 1 avrebbe finalmente emesso la decisione formale, richiesta a più riprese.
Visto il tergiversare da parte di detta Compagnia assicurativa, la vedova ha optato per l'inoltro a codesta lodevole Corte, in data 25.08.2005, del ricorso per diniego di giustizia.
Questa scelta si è rilevata azzeccata, poiché detto gravame ha indotto la CO 1 a rendere finalmente in data 14.09.2005 la decisione formale.
Nella speranza che a seguito di dette informazioni mi siano assegnate le ripetibili richieste, colgo l'occasione per porgervi, onorevole Presidente e onorevoli Giudici, l'espressione della mia massima stima." (Doc. XI)
1.5. Al riguardo l'assicuratore LAINF ha formulato le seguenti osservazioni:
" (...)
La CO 1 rileva che la decisione formale emessa il 14.09.2005 (doc. no. 183), a conferma di quanto era già stato comunicato all'assicurato il 11.07.2000 (doc. no. 163), non è stata impugnata e, conseguentemente, è cresciuta in giudicato. L'emissione di una decisione formale era pertanto unicamente un problema di "forma" e non è quindi possibile rimproverare alla CO 1 d'aver commesso un diniego di giustizia."
(Doc. XIII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'emanazione della decisione da parte della CO 1 (cfr. Doc. 183) ha reso priva di oggetto, per mancanza d'interesse degno di protezione, il ricorso per denegata giustizia (cfr. DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11.
Inoltre il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (DTF 119 V consid. 1b e riferimenti), ciò che in concreto è avvenuto.
2.3. L'assicurato postula l'attribuzione di ripetibili (cfr. consid. 1.1 e 1.5).
Per decidere circa il diritto alle ripetibili si deve preliminarmente rispondere alla questione a sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso per ritardata giustizia.
Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Riguardo ai tempi entro i quali l'assicuratore contro gli infortuni deve emettere la decisione su opposizione Kieser (in ATSG Kommentar ad art. 52 n. 20 pag. 525) si è così espresso:
" b) Der Einspracheentscheid ist innert angemessener Frist zu erlassen. Das Gesetz nennt keine dafür zulässige Zeitspanne, weshalb die von der Rechtsprechung im Zusammenhang mit ungerechtfertigten Verfahrensverzögerungen entwickelten Grundsätze massgebend sind (vgl. BGE 125 V 191). Es ist auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalles abzustellen, wobei die Schwierigkeit und der Umfang der abzuklärenden Fragen sowie das Verhalten der versicherten Person ins Gewicht fallen; massgebend wird etwa sein, ob erst im Einspracheverfahren das rechtliche Gehör gewährt wird (vgl. dazu Art. 42 ATSG; näheres zur Rechtsverzögerung im ATSG-Kommentar, Art. 56 Kz. 10 ff.). Ohne besondere Umstände ist davon auszugehen, dass der Einspracheentscheid innert einer Zeitspanne von längstens etwa zwei Monaten zu fällen ist (vgl. dazu MAESCHI, Kommentar, Rz. 12 zu Art. 99 MVG, wonach der Einspracheentscheid in der Regel innert 30 Tagen ergeht; ebenso EUGSTER, Krankenversicherung, Fn. 1046)."
Secondo il TFA vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 129 V 411; DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).
Infine, il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106 cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.
2.4. Nella presente fattispecie __________, nel frattempo deceduto, il 27 settembre 1996 aveva subìto un incidente della circolazione stradale.
Dopo che l'11 luglio del 2000 la CO 1 aveva formulato al precedente patrocinatore dell'assicurato una proposta di versamento di fr. 9'416.-- a saldo di ogni pretesa "a titolo transazionale" con l'invito "a volersi determinare, unitamente al suo cliente, su quanto precede nel termine di 1 mese" (cfr. Doc. I), l'8 agosto 2000 __________ ha comunicato all'assicuratore LAINF che, per lui, "il caso rimane aperto" e che si sarebbe rivolto ad un altro avvocato (cfr. Doc. L).
Il nuovo patrocinatore, avv. RA 1, l'11 febbraio 2003, richiamato lo scritto dell'assicurato dell'8 agosto 2000, ha esplicitamente invitato la CO 1 a rendere una decisione formale (cfr. Doc. I).
Il 22 maggio 2003, dopo avere constatato che il precedente scritto non aveva ricevuto nessuna risposta, il patrocinatore dell'assicurato ha nuovamente invitato l'assicurato LAINF ad emettere una decisione formale entro il 30 giugno 2003, con l'esplicita indicazione che in caso contrario avrebbe adito la via giudiziaria ed invocato un diniego formale di giustizia davanti al TCA.
Anche dopo questo scritto la CO 1 non ha emesso nessuna decisione formale.
__________ è deceduto l'11 marzo 2005 (cfr. Doc. Q).
Il 23 maggio 2005 l'avv. RA 1 ha scritto all'assicuratore infortuni invitandolo nuovamente a rendere entro il 20 giugno 2005 una decisione formale di rendita d'invalidità LAINF e precisando che, in caso contrario, egli avrebbe inoltrato un ricorso presso il TCA per diniego di giustizia formale (cfr. Doc. R).
Siccome l'assicuratore LAINF non ha emesso nessuna decisione il patrocinatore di __________, erede dell'assicurato, il 25 agosto 2005 ha inoltrato un ricorso al TCA per denegata giustizia.
Il 14 settembre 2005 l'Assicuratore LAINF ha finalmente preso la decisione formale (cfr. Doc. 18).
A mente di questo Tribunale la CO 1 emettendo soltanto il 19 settembre 2005 e quindi più di 5 anni dopo la decisione formale sollecitata, di fatto, una prima volta, dal defunto assicurato l'8 agosto 2000 e, successivamente, in più occasioni dal suo patrocinatore nei primi mesi del 2003 ed ancora nel maggio del 2005 ha commesso un diniego di giustizia.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la decisione formale si fonda su una perizia allestita dal Dr. __________ di Sion il 19 aprile 2000 e che quindi era già in possesso dell'assicuratore contro gli infortuni al momento in cui __________ aveva manifestato il suo disaccordo riguardo alla prospettata soluzione transattiva (cfr. Doc. L: "il caso rimane aperto e io contesto il contenuto della lettera del Dr. __________).
A nulla di diverso può portare la circostanza che, dopo lo scritto del 22 maggio 2003, l'avv. RA 1 ha nuovamente contattato l'assicurato LAINF soltanto il 23 maggio 2005 (sul tema cfr.: DTF 125 V 373).
Infatti, da una parte, nel maggio 2003 erano già trascorsi quasi tre anni dal primo scritto del defunto assicurato, per cui un diniego di giustizia era già stato commesso allora. Inoltre e, soprattutto, dopo lo scritto dell'avv. RA 1 del 23 maggio 2005 l'assicuratore contro gli infortuni non ha immediatamente emesso la decisione formale ma lo ha fatto soltanto dopo che il patrocinatore di __________ il 25 agosto 2005 ha inoltrato un ricorso al TCA. L'assicuratore ha così commesso anche in questa ultima occasione un diniego di giustizia visto che avrebbe potuto emettere la decisione formale al massimo entro un mese dopo lo scritto del 23 maggio 2005 dell'avv. RA 1.
A nessun altro risultato può portare la circostanza che l'assicurato nello scritto dell'8 agosto 2000 aveva indicato che si sarebbe rivolto ad un nuovo avvocato e avrebbe fatto pervenire l'indirizzo di quest'ultimo.
Spettava infatti all'assicuratore LAINF, che aveva fissato il termine di un mese all'assicurato per determinarsi sulla proposta transattiva, di prendere i provvedimenti del caso (peraltro preannunciati nello scritto dell'11 luglio 2000 all'avv. __________) dopo che un accordo fra le parti non era stato raggiunto.
Infine neppure il fatto che la decisione del 14 settembre 2005 sia stata impugnata è atta ad escludere il diniego di giustizia. L'oggetto di un ricorso per diniego di giustizia è infatti soltanto la verifica del preteso ritardo, indipendentemente dalla correttezza materiale della decisione (cfr. consid. 2.3).
2.5. Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Al riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw. 6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20. März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die bisherigen kantonalen Vorschriften.
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet, die
der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)"
(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)
Secondo l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2).
Ora, visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.; STFA del 26 agosto 2005 nella causa S. I 723/04).
In simili condizioni, visto l'esito della procedura, CO 1, verserà a RI 1, rappresentata
dall'avv. RA 1, fr. 1000.-- a titolo di ripetibili.
viste le disposizioni della Legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta
1.- la causa è stralciata dai ruoli;
2.- la CO 1 verserà fr. 1'000.-- alla signora RI 1 a titolo di ripetibili (IVA inclusa);
3.- non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti