Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2005.70

 

mm/td

Lugano

24 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 agosto 2005 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 25 giugno 2002, RI 1 – dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è scivolato e ha urtato il gomito destro contro una parete, riportando una epicondilite radiale (doc. 1 e 5).

 

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a far tempo dal 19 agosto 2002. La cura medica è invece stata dichiarata chiusa a decorrere dal 10 settembre 2002 (cfr. doc. 9).

 

                               1.2.   Nel corso del mese di febbraio 2003, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del giugno 2002 (doc. 16), determinata dalla sintomatologia algica a livello omero-radiale, disturbi che hanno reso necessaria l’esecuzione di un intervento chirurgico di denervazione e di neurolisi del ramo profondo del nervo radiale e apertura arcata di Frohse (12 febbraio 2003; doc. 17).

 

                                         L’assicuratore LAINF ha assunto la ricaduta.

 

                                         Nel corso del mese di gennaio 2004, RI 1 è stato sottoposto ad un secondo intervento chirurgico, un’operazione di Boyd modificata al gomito destro, eseguito dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 44).

 

                               1.3.   La visita medica di chiusura ha avuto luogo il 23 giugno 2004 a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia (doc. 65).

 

                                         Nel mese di marzo 2005, il patrocinatore dell’assicurato ha informato l’CO 1 che quest’ultimo, nel frattempo, aveva lamentato disturbi anche alla spalla destra (doc. 77), sede, all’esame ecografico, di una lesione inveterata del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 81).

 

                                         Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 6 giugno 2005, ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi alla spalla destra e, tenuto conto unicamente delle sequele infortunistiche al polso destro, ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 28% a decorrere dal 1° gennaio 2005, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 91).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal Patronato __________ per conto dell’assicurato (doc. 93 e 94), l’CO 1, in data 9 agosto 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 96).

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso dell’8 settembre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’__________, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 46% e un’IMI del 50%, argomentando:

 

"  A parere dell'intimata, il ricorrente causa le condizioni del braccio destro, dominante, affetto da epicondilite cronica con importante limitazione funzionale dell'arto superiore destro, sebbene impossibilitato a continuare la propria attività di muratore sarebbe in grado di svolgere un'attività lavorativa più consona al suo stato di salute a tempo pieno con possibilità di ottenere un salario annuo di Fr. 46'278.--, ossia Fr. 17'593.-- o 28% di meno del salario ottenibile da valido. Per quanto è del danno fisico, esso sarebbe paragonabile a un'artrosi del gomito di grado medio.

 

Il ricorrente contesta sia la valutazione del danno economico che quello fisico. A suo vedere, e in ciò rinvia agli atti dell'intimata, egli ritiene di poter utilizzare il braccio destro unicamente come braccio d'appoggio, non potendo più esercitare degli sforzi e essendo egli anche limitato per problemi alla spalla destra, problemi causati d'una parte da compenso per la limitazione funzionale dell'arto, sia eventualmente per un danno risalente allo stesso infortunio. Quale conseguenza di questa limitazione funzionale il ricorrente anche in un lavoro adeguato alle sue condizioni non è in grado di fornire una prestazione continua, ma necessita di pause regolari.

 

Per quanto è del danno fisico, la limitazione da parte dell'intimata alla sola epicondilite con riconoscimento del tasso del 10% per una gravità media (livello inferiore giusta tabella 5.2) non appare corretta alla luce della mancanza di forza e mobilitazione dell'arto; essa non tiene poi conto del danno alla spalla.

 

(…)

 

Si ritiene pertanto che il salario teorico da invalido da Fr. 46'278.-- come da accertamenti dell'intimata si riduca del 25% a Fr. 34'708.- e che la perdita economica ammonti pertanto a Fr. 29'162.--, pari al 46% del salario ipotetico da valido.

 

Per quanto è del danno fisico, tenendo conto dell'uso molto ridotto dell'arto superiore dominante, si ritiene adeguato il riconoscimento di un'indennità del 50%."

                                         (I)

 

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III + allegato).

 

                               1.6.   In replica, l’assicurato ha formulato alcune sue considerazioni in merito alla genesi della diagnosticata rottura della cuffia rotatoria (VII).

 

                                         In data 16 novembre 2005, l’insorgente ha prodotto della documentazione medica, già presente all’inserto (VIII + allegati).

 

                                         L’assicuratore LAINF convenuto ha preso posizione al riguardo il 5 dicembre 2005, versando agli atti una certificazione, datata 25 novembre 2005, del dott. __________, medico __________ (XI + allegato).

 

                                         All’assicurato è stato concesso di presentare le proprie osservazioni in merito alla nuova certificazione del medico fiduciario dell’CO 1 (XII).

 

                                         Il 18 gennaio 2006, il Patronato __________ ha comunicato di mantenere integralmente il ricorso e, d’altra parte, di rinunciare al mandato conferitogli da RI 1 (XV).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

 

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto il 25 giugno 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 14 settembre 2005 nella causa C., U 94/05, consid. 1, del 30 dicembre 2004 nella causa R., U 267/04, consid. 2.1 e del 13 maggio 2004 nella causa F., U 237/03, consid. 2.1).

                                         I presupposti materiali per stabilire l’entità delle prestazioni assicurative spettanti al ricorrente a seguito dell’infortunio del giugno 2002, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata esclusivamente in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)

                                         Nella concreta evenienza, visto che in discussione vi sono delle prestazioni (rendita di invalidità e IMI), il cui diritto è insorto posteriormente al 31 dicembre 2002, tornano senz’altro applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

                               2.4.   Il TCA deve, in primo luogo, esaminare se i disturbi che interessano la spalla destra di RI 1 costituiscono o meno una conseguenza, naturale e adeguata, dell’evento infortunistico del 25 giugno 2002.

 

                                         In proposito, l’Istituto assicuratore convenuto ha postulato che il TCA abbia a verificare se, citiamo: “non avendo l’interessato sollevato alcuna obiezione in merito alla mancata concessione di prestazioni per la spalla destra in sede di opposizione, egli era ancora legittimato a formulare delle pretese in sede giudiziaria, …” (cfr. XI).

 

                                         Questa Corte ritiene di potersi esimere dall’esaminare oltre la problematica sollevata dall’CO 1, nella misura in cui, così come verrà meglio dimostrato in seguito, ai disturbi alla spalla destra deve comunque venir negata l’eziologia traumatica.

 

                               2.5.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

 

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.6.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del
29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del
22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA
6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.
3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,
RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.
1c, DTF 111
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).
Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113
V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

                                         p. 1093).

 

                                         In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

 

"  Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

 

                               2.7.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461
consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117
V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid.
5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.8.   Nelle tavole processuali si fa accenno a disturbi a livello della spalla destra, per la prima volta, nel rapporto relativo alla degenza 27 maggio-9 luglio 2003 presso la Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. doc. 34, p. 2: “Daneben bestehen Schmerzen bei Schulterbewegungen oberhalb der Horizontalen”), rispettivamente, in quello relativo alla visita fiduciaria di controllo del 4 agosto 2003 (cfr. doc. 36: “Ultimamente lamenta problemi anche alla spalla, soprattutto oltre l’orizzontale” – la sottolineatura è del redattore), quindi a distanza di un anno circa dal sinistro assicurato.

 

                                         Nel corso del mese di marzo 2005, RI 1 ha consultato il dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia a __________, il quale ha diagnosticato, all’esame ecografico, una lesione inveterata del tendine del muscolo sovraspinato con evidenti segni di sindrome di conflitto sottoacromiale.

                                         Dal relativo referto si evince inoltre che l’assicurato, a suo dire, avrebbe accusato un intenso dolore alla spalla destra durante l’esecuzione di una seduta di fisioterapia (doc. 81).

 

                                         Interpellato dall’CO 1, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, con rapporto del 21 marzo 2003, ha negato che il danno alla spalla destra possa essere ricondotto all’infortunio del 25 giugno 2002, tenuto conto della dinamica di quest’ultimo e del tempo di latenza con cui è apparsa la sintomatologia:

 

"  Il 25.6.2002 l'assicurato scivola, urta una parete e si procura trauma contusivo al gomito destro.

L'assicurato è visto a più riprese in __________, la prima volta l'11.4.2003 dove continua a lamentare dolori al gomito destro, in seguito l'assicurato è visto anche alla Clinica di riabilitazione di __________ dove anche in quel caso ci si occupa di dolori al gomito destro.

Il 4.8.2003 nuova visita medico-__________ in __________ dove l'assicurato continua a lamentare dolori al gomito destro, per la prima volta si attesta che ultimamente lamenta problemi anche alla spalla, soprattutto oltre l'orizzontale, quindi 14 mesi dopo l'infortunio concernente il gomito destro.

Il 13.1.2004 operazione secondo Boyd al gomito destro.

Il 23.6.2004 visita medica di chiusura: lamenta sempre problemi al gomito destro, visto che lo stato attuale veniva ritenuto definitivo, si procedeva alla definizione dell'esigibilità del lavoro, tenendo conto dei disturbi funzionali del gomito destro in stato da contusione dello stesso.

Il 14.3.2005 il servizio di patronato __________ chiede di valutare anche la problematica della spalla destra, viene aggiunto un certificato del dott. __________ dove si legge: lesione inveterata del sovra-spinato con evidenti segni di conflitto (Neer positivo, Jobe positivo).

Nel certificato medico iniziale del 6.8.2002 del dott. __________ si parla soltanto di problemi al gomito, i problemi alla spalla non vengono menzionati. Nell'annuncio d'infortunio del 10.7.2002 si legge: scivolando urtava una parete provocando un trauma contusivo.

 

VALUTAZIONE

 

L'assicurato è scivolato procurandosi una contusione al gomito destro contro una parete; soltanto 14 mesi dopo l'infortunio in parola, l'assicurato fa valere per la prima volta disturbi alla spalla destra. Considerata la dinamica dell'infortunio e considerato il lasso di tempo trascorso tra il trauma iniziale al gomito e l'insorgere di dolori alla spalla, la causalità tra l'infortunio e questi ultimi non è data."

                                         (doc. 84)

 

                                         Il citato medico __________ ha ancora avuto modo di ribadire la propria opinione il 21 settembre 2005:

 

"  Mi riferisco all'apprezzamento medico, da me redatto il 21.3.2005, dove valutavo che l'assicurato era scivolato procurandosi una contusione al gomito destro contro una parete e soltanto 14 mesi dopo, fa valere per la prima volta disturbi alla spalla destra. Ribadisco, che considerata la dinamica dell'infortunio e considerato il lasso di tempo trascorso tra il trauma iniziale al gomito all'insorgere di dolori alla spalla, la causalità tra l'infortunio e i dolori alla spalla non è data.

La dott.ssa __________, nel suo certificato del 30.8.2005, parla di lesione inveterata del muscolo sovraspinato con segni evidenti di sindrome da conflitto, verificata in un'ecografia del 2.3.2005.

È proprio il conflitto sotto acromiale che ha provocato la lesione del muscolo sovraspinato. Il tipo di lesione lamentata dall'assicurato che è nato nel 1953 e quindi al momento dell'esame aveva 52 anni è classicamente degenerativo e tipico per la sua età.

Infatti, nell'annuncio d'infortunio del 25.6.2002 si legge, scivolando urtava una parete provocando un trauma contusivo al gomito destro.

Anche nel certificato iniziale del dott. __________ si legge: trauma contusivo diretto al gomito destro.

Tutti questi elementi rendono evidente che il trauma iniziale era riferito al gomito e non alla spalla, per cui i soli postumi infortunistici sono da riferire al gomito."

                                         (III)

 

                                         In data 25 novembre 2005, egli ha precisato che la responsabilità dell’assicuratore LAINF non può essere ritenuta impegnata neppure dal profilo dell’art. 6 cpv. 3 LAINF, in quanto l’esistenza di una relazione di causalità tra gli esercizi di fisioterapia eseguiti per la cura del gomito e la rottura della cuffia rotatoria, non è soltanto improbabile ma addirittura impossibile:

 

"  La CO 1 non mette affatto in dubbio che vi sia una lesione inveterata della cuffia dei rotatori, in ogni caso la causalità non è data e non si può semplicemente sostenere che facendo fisioterapia per il gomito si può provocare addirittura una lesione della cuffia dei rotatori. Infatti facendo fisioterapia per il gomito affetto da un'epicondilite si fanno esercizi di mobilizzazione, massaggi e cose del genere, localizzati al gomito e certo non si tratta la spalla. Dal punto di vista medico la causalità tra esercizi di fisioterapia per il gomito e una rottura della cuffia dei rotatori non solo non è probabile ma non è nemmeno possibile.

In occasione della visita medica di chiusura del 23.6.2004 il medico __________ rilevava la mobilità del gomito destro che era ancora abbastanza buona. In sostanza vi era un deficit di estensione di 35° e un deficit di supinazione di circa 30°. Questi deficit non portano certo ad un uso aumentato tale della spalla destra da portare ad una lesione della cuffia dei rotatori. Ricordo che la maggior parte delle lesioni della cuffia dei rotatori è di origine degenerativa e non post traumatica. Nessuna letteratura scientifica è in grado di provare che una diminuzione della mobilità del gomito dell'entità sopportata dall'assicurato può portare a lesioni della cuffia dei rotatori alla spalla omo-laterale. Si tratta di una riduzione della mobilità abbastanza modesta. Faccio rilevare inoltre che l'assicurato, durante le cure per il gomito che poi sono sfociate in una rendita, praticamente non ha più lavorato, quindi ha usato l'arto superiore destro soltanto per le attività quotidiane. Per questo tipo di attività si può usare la spalla quanto si vuole, senza portare a una rottura della cuffia dei rotatori."

                                         (XIbis)

 

                               2.9.   Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalla valutazione enunciata dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

 

                                         Secondo il TCA, occorre attribuire un significato particolare al fatto che RI 1, alla luce di quanto emerge dalle tavole processuali, ha iniziato a lamentare dei disturbi alla spalla destra soltanto a contare dall’estate del 2003.

                                         Ora, tenuto conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 15 ottobre 2003 nella causa P., U 154/03, consid. 2.3 e del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99), questa Corte ritiene che un intervallo "libero" di un anno circa, faccia apparire come assai poco plausibile l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'evento infortunistico del 25 giugno 2002 ed i disturbi alla spalla destra (cfr., per un caso analogo, la STCA del 9 febbraio 2004 nella causa K., inc. 35.2003.60, cresciuta in giudicato).

 

                                         A conferma dell’affermazione, contenuta nel referto 25 novembre 2005 del dott. __________, secondo la quale, citiamo: “la maggior parte delle lesioni della cuffia dei rotatori è di origine degenerativa e non post-traumatica” (XI bis), giova qui riprodurre alcune interessanti considerazioni, riguardanti proprio la patogenesi della rottura dei tendini della cuffia dei rotatori, che il dott. __________, Capo-clinica presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotorio dell'Ospedale universitario di __________, aveva espresso nell’ambito di una perizia allestita su incarico del TCA nella causa A., inc. n. 35.2001.1, sfociata nella pronunzia del 30 ottobre 2002, cresciuta in giudicato:

 

"  La réponse à la question de savoir si et sous quelle forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui satisfont aux conditions recuises à leur prise en charge est basée sur des connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme, microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5eme décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau

acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par la suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse.

(…)."

 

                                         In conclusione, posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, un legame causale con l’evento assicurato, non può neppure essere riconosciuta la responsabilità dell'CO 1 per i disturbi alla spalla destra annunciatigli nel mese di marzo del 2005.

                                         È pertanto a ragione che l’Istituto assicuratore convenuto ha esaminato il diritto alla rendita di invalidità e quello all’IMI, tenendo conto unicamente della problematica al gomito destro.

 

                             2.10.   Rendita di invalidità

 

                          2.10.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

 

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

 

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

 

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

 

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

 

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

 

                          2.10.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

 

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

 

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

 

 

 

 

                                         I. Termine: reddito da invalido

 

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

 

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

 

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

 

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

 

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

 

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

 

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

 

                          2.10.3.   Nella presente fattispecie, la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

 

                                         Da un canto, l’assicuratore infortuni convenuto – fondandosi sull’apprezzamento 23 giugno 2004 espresso dal medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita medica di chiusura (cfr. doc. 65, p. 2), rispettivamente, su quello del 21 settembre 2005 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. III bis) - ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, che non comporti il compimento di mansioni gravose per l’arto superiore destro.

 

                                         Da parte sua, RI 1 sostiene invece, in termini invero del tutto generici, che il danno infortunistico gli impedirebbe, anche in un’attività adeguata, di fornire una prestazione continua, essendo necessario introdurre delle pause regolari (I, p. 2).

 

                                         Questa Corte non vede ragioni per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata dai medici __________ dell’CO 1.

 

                                         Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.

 

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano:

 

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid. 3b)

 

                                         In una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F.,
inc. 35.1997.23 - integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G.,
U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

 

"  (…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

 

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

 

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

 

                                         Infine, in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P.,
inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - da un punto di vista medico - l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione di muratore.

                                         Egli è però totalmente abile in attività a lui confacenti.

 

                          2.10.4.   Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto (cfr. doc. 88), l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2005 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 63'871.--.

                                         Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.

 

                          2.10.5.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75ss. e in DTF 129 472ss..

 

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

 

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento:

 

"  (…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110
V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen.
"
(DTF succitata, consid. 4.2.2)

 

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606), nonché D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

 

                          2.10.6.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

 

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

 

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

 

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

 

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

 

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

 

"  (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

 

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

                                         Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I.
(I 312/99); DTF 126 I 76).

                                         Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K. W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

 

                                         Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

 

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

 

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

 

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

 

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»."

 

                                         Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):

 

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes (…)."
(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)

 

                                         In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B.
(inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

                                         Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128
V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale
(cfr. consid.
3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").

 

                                         Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

 

                                         In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato
(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00,
consid. 3c/aa)".

 

                                         In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).

 

                                         Il TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03,
consid. 7.4.

 

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

 

                          2.10.7.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio l’assemblatore presso la __________ di __________, il venditore di chiosco presso il __________ di __________, l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, il sorvegliante presso la __________ di __________ e l’operaio presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepiscono in media, nel 2005, un reddito annuo pari a fr. 46'278.60 (cfr. doc. 88 + allegati).

 

                                         L’idoneità medica delle attività ritenute dall’Istituto assicuratore convenuto è stata confermata dal dott. __________ con il rapporto del 21 settembre 2005 (III bis: "Faccio notare che le descrizioni dei posti di lavoro presentate per il calcolo della rendita contengono delle esigenze fisiche che sono ancora al di sotto di quelle espresse dal dott. __________ il 23.6.2003, …").

 

                                         Alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL prodotte in causa sono numericamente sufficienti.

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 88 si evince che sono 36 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a
fr. 26'000.-- e a fr. 63'140.--, e infine che quello medio è di
fr. 43'439.--.

 

                                         A proposito delle DPL, l'Alta Corte, in una sentenza del 27 gennaio 2005 nella causa C., U 42/04, ha rilevato che:

 

"  4.3 La CNA a comparé le revenu sans invalidité de 71'500 fr. - non contesté -  à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr., montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas et le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté, l'assuré n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité de ces DPT durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence (ATF 129
V 472 s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec le revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction maximal de 25 % (ATF 126 V 75;
RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la fixation à 37 % du taux d'invalidité par la CNA n'apparaît ni contraire au droit ni inappropriée."

 

                                         Nel caso in esame, il ricorrente non ha contestato né la scelta, né la rappresentatività delle DPL prese in considerazione dall’assicuratore LAINF convenuto.

                                         Pertanto occorre concludere che, in casu, il reddito da invalido è stato fissato validamente sulla base delle DPL (per un caso analogo, cfr. STCA del 12 settembre 2005 nella causa C.,
inc. 35.2004.89).

                                         Del resto, come verrà più dettagliatamente esposto in seguito (cfr. consid. 2.10.9.), anche volendo per ipotesi procedere al raffronto dei redditi facendo capo ai dati statistici, il tasso di invalidità del 28% determinato dall’CO 1 utilizzando le DPL si rivela appropriato.

 

                          2.10.8.   Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004
(cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002
U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.9.6.), il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'250.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2005, p. 98), esso ammonta a
fr. 4'430.62 mensili oppure a fr. 53'167.44 per l'intero anno
(fr. 4'430.62 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B.,
U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'evoluzione dei salari nominali (per l'adeguamento 2005, si ha a disposizione un dato, certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra il primo trimestre del 2004 e il primo trimestre del 2005; dato, non ancora pubblicato, che il TCA ha ottenuto direttamente presso l’UST) - si ottiene, per il 2005, un reddito annuo di fr. 53'911.78.

 

                          2.10.9.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         In una recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt."

                                         (STFA succitata).

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

                                         (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                                         Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele infortunistiche interessanti il gomito destro, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr. consid. 2.10.3.).

                                         Sempre a causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere dal rispetto di determinati limiti funzionali.

                                         D'altro canto, occorre tenere conto del suo statuto di frontaliere.

                                         Per il resto, nessun altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 126 V 78ss.).

 

                                         A mente dello scrivente Tribunale, le circostanze personali e professionali del caso di specie giustificano una riduzione del reddito da invalido del 15%.

 

                                         Del resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una identica deduzione globale, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

                                         D'altra parte, nella già menzionata sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, la Corte federale ha considerato come "piuttosto severa" la deduzione del 10% decisa dal TCA, trattandosi di un'assicurata, di nazionalità straniera, che, a causa del danno alla salute, era stata giudicata in grado di esercitare attività leggere, da svolgere alternativamente in posizione seduta, eretta e in movimento e in cui non fosse costretta a sollevare pesi superiori ai 5/6 kg, soltanto nella misura del 60-70%.

 

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 45'825.01 (85% di fr. 53'911.78).

 

                                         In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 45'825.01 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè
fr. 63'871.-- - risulta essere del 28.25%, arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

 

                                         Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 28%, il suo ricorso deve essere respinto.

                             2.11.   Indennità per menomazione all’integrità

 

                          2.11.1.   Le norme relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

 

                                         Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

 

                          2.11.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

 

                          2.11.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

 

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

 

                          2.11.4.   L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

 

                          2.11.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha posto il ricorrente al beneficio di un’IMI del 20% (cfr. doc. 64).

 

                                         Questa la valutazione che il fiduciario dell’CO 1 ha espresso in occasione della visita medica di chiusura del 23 giugno 2004:

 

"  REFERTO

 

Come esiti importanti e durevoli dopo contusione del gomito destro, con sviluppo di un'epicondilite radiale destra con in seguito un intervento di denervazione secondo Wilhelm e un intervento di spostamento distale dell'inserzione degli estensori della mano secondo Boyd, esistono oggi disturbi funzionali del gomito destro con ipo-mobilità e disturbi anche della supinazione dell'avambraccio destro.

 

VALUTAZIONE

 

10%

 

GIUSTIFICAZIONE

 

I disturbi soggettivi e lo stato clinico oggettivabile sono funzionalmente da paragonare a uno stato dove esiste un'artrosi del gomito destro di modica fino a grave entità.

 

Secondo la tabella 5.2 delle informazioni mediche sulla menomazione all'integrità della Suva, tale danno comporta un'indennità per menomazione all'integrità di 10%."

                                         (doc. 64)

 

                                         A una conclusione analoga è pure giunto l’altro medico __________ dell’CO 1, dott. __________:

 

"  Per quanto attiene all’indennità per menomazione dell’integrità, i soli postumi infortunistici sono quelli riguardanti il gomito; considerata la mobilità del gomito possiamo sostenere senza problemi che lo stato clinico è paragonabile ad uno stato dove esiste un’artrosi di modica entità, secondo la tabella 5.2 questa da diritto ad un’IMI del 10%; anche guardando la tabella 1.2 e considerando i deficit di mobilità del gomito, non risulterebbe un’IMI superiore al 10%."

                                         (III bis)

 

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato pretende che gli venga assegnata un’IMI del 50%, “… tenendo conto dell’uso molto ridotto dell’arto superiore dominante, …" (I, p. 2).

 

                                         Da parte sua, questo Tribunale ritiene che i citati rapporti medici - che rispettano le condizioni poste nella RAMI 1996 U 252, p. 191ss. - possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.

 

                                         D’altro canto, la pretesa formulata dall’insorgente (IMI del 50%) si appalesa, già a prima vista, come infondata, ritenuto che un’indennità del 25% viene accordata in presenza di un'articolazione del gomito in cui è stata impiantata una protesi con un risultato funzionale pessimo (cfr. tabella n. 5.2 edita dalla Divisione medica dell'INSAI).

                                         Parimenti pertinente appare il confronto con un'articolazione del gomito completamente bloccata - artrodesi - per la quale la medesima tabella n. 5.2 prevede la corresponsione di un’IMI del 25%.

                                         A mente del TCA, le suevocate due menomazioni all'integrità si rivelano essere decisamente più gravi rispetto a quella di cui è portatore RI 1.

 

                                         In queste condizioni, ritenuto peraltro che l’assicurato non ha saputo portare alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno della sua richiesta e ricordato, per quanto attiene al valore dei pareri rilasciati dai medici dell’CO 1, la sentenza pubblicata in DTF 125 V 351ss., la decisione impugnata non può che essere tutelata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti