Raccomandata |
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Incarto n.
mm/DC/td |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 agosto 2005 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 giugno 1981, RI 1 – dipendente della filiale di __________ della ditta __________ di __________ in qualità di montatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è caduto e ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.
Accertamenti successivamente predisposti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.
Per i postumi residuali di questo sinistro, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 25% a far tempo dal 15 maggio 1983.
1.2. Il 25 ottobre 1996, RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico, che ha interessato la spalla sinistra, anch’esso assunto dall’Istituto assicuratore (cfr. doc. 2 – inc. CO 1 2).
1.3. Nel corso del mese di novembre 2001, l’assicurato – che nel frattempo aveva intrapreso la professione di tassista indipendente (dal mese di luglio 2000) - ha annunciato all’Istituto assicuratore una ricaduta dell’infortunio del 25 ottobre 1996, determinata da una riacutizzazione dei dolori alla spalla sinistra (doc. 1 – inc. CO 1 2).
Dopo la procedura di opposizione, l’CO 1 ha ammesso la propria responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta (doc. 40 – inc. CO 1 2).
1.4. In data 24 gennaio 2003, l’assicuratore LAINF ha comunicato al patrocinatore di RI 1 che l’indennità giornaliera sarebbe stata calcolata provvisoriamente su un guadagno annuo pari a fr. 65'399.50, riservandosi di procedere al calcolo esatto una volta in possesso della decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG (doc. 62 – inc. CO 1 2).
1.5. Con decisione formale dell’8 luglio 2005, l’CO 1, facendo riferimento a una sua precedente comunicazione (cfr. doc. 162 – inc. CO 1 2), ha confermato che l’indennità giornaliera sarebbe stata calcolata su un guadagno annuale di fr. 39'147.50, corrispondente al reddito aziendale conseguito durante l’anno precedente la ricaduta, ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, e ha preteso la restituzione dell’importo di fr. 13'220.15 versato a torto (doc. 171 – inc. CO 1 2).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 172 – inc. CO 1 2), l’Istituto assicuratore, in data 17 agosto 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 174 – inc. CO 1 2).
1.6. Con tempestivo ricorso del 26 ottobre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’indennità giornaliera che gli spetta per il periodo 26 novembre 2002-30 novembre 2004 venga calcolata su un guadagno annuo di fr. 65'399.50, subordinatamente, di fr. 59'968.--, argomentando:
" Conformemente all'art. 15 cpv. 2 LAINF, per il calcolo dell'indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio. Nel caso di ricadute, conformemente all'art. 23 cpv. 8 OAINF è determinante il salario ottenuto direttamente prima della ricaduta.
In linea generale, in base all'art. 22 cpv. 2 OAINF, effettivamente viene considerato quale guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull'AVS. Il tutto, con le debite eccezioni.
D'altro canto, si può evidentemente parlare di salario determinante AVS, solamente allorquando esiste un rapporto di dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore laddove, sulla base del salario percepito, vengono stabilite le quote AVS.
Non è possibile invece parlare di salario laddove, nel frattempo, l'assicurato, seppur dipendente al momento dell'infortunio, sia divenuto indipendente prima della ricaduta.
Per simile situazione v'è chiaramente una lacuna legislativa, non essendo questo caso regolato né nella legge, né nell'ordinanza.
Nel caso concreto, v'è da considerare che il ricorrente, al momento dell'infortunio del 1996 era alle dipendenze della ditta __________ nella misura del 75% (considerata l'invalidità del 25%), con un reddito annuo di Fr. 59'000.- circa, mentre l'ultimo stipendio da lui percepito alla ditta __________, assommava a Fr. 58'792.-- (Doc. B) l'anno.
Al momento della ricaduta era invece da circa due anni indipendente e, immediatamente prima della ricaduta, nei mesi da novembre 2000 ad ottobre 2001 ha realizzato ricavi per Fr. 71'194.50, dai quali possono essere dedotte solo le spese variabili dovute al costo della benzina per un corrispondente importo di Fr. 5'795.-, sicché l'importo da lui effettivamente perso a seguito dell'inabilità lavorativa manifestatasi a quel momento, sempre per un'attività nella misura del 75%, era in realtà di Fr. 65'399.50 annui.
Orbene, essendo lo scopo dell'indennità giornaliera quello di coprire la perdita di guadagno dovuta all'infortunio od alla ricaduta (al proposito si confronti Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Ergänzungsband, Berna 1989, pag. 32), l'indennità giornaliera va fissata tenendo conto dell'importo annuo di Fr. 65'399.50, ciò che dà diritto ad un'indennità giornaliera di Fr. 143.35.
D'altro canto, sempre Maurer, op. cit. a pag. 32 afferma testualmente:
"Laut Art. 15 Abs. 2 UVG werden Taggelder nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt hierbei gemäss Art. 15 Abs. 2 Satz I UVG der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn … Bei diesem kann es sich nur um Lohn handeln, welchen der Arbeitnehmer während der Zugehörigkeit zur obligatorischen Unfallversicherung in einem konkreten Arbeitsverhältnis erzielt hatte und auf welchem die entsprechenden Versicherungsbeiträge verabgabt wurden (sog. abstrakte Berechnungsmethode…)."
Ciò significa pertanto, nel caso concreto che, qualora non si volesse tenere conto della somma di Fr. 65'399.50, da noi ritenuta corretta e giustificata, si tratterà, del tutto subordinatamente, di tenere conto perlomeno dell'ultimo stipendio percepito dalla signora RI 1 nell'anno 1999 presso l'amministrazione speciale dell'eredità giacente fu __________, laddove egli conseguiva un reddito annuo di Fr. 58'792.--, aumentando detto importo del rincaro intervenuto da tale data fino all'ottobre 2001 (+ 2%) per un importo di Fr. 59'968.-- annui.
In considerazione di quanto precede, subordinatamente, l'indennità giornaliera spettante al signor RI 1 per il periodo dal 26.11.2002 al 30.11.2004 sarebbe quindi di Fr. 131.45."
(I)
1.7. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
L’art. 53 cpv. 2 LPGA stabilisce che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L’amministrazione può dunque riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I., C 278/99 e O., C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 25 LPGA, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate con una decisione formale (cfr. STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e riferimenti ivi menzionati).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, p. 208.
2.3. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in alcuni casi speciali.
Per quanto qui d'interesse, il cpv. 3 dell'art. 23 OAINF recita che se l’assicurato non esercita regolarmente un’attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un medio salario giornaliero ponderato.
D’altra parte, l’art. 23 cpv. 8 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.
2.4. Nell’evenienza concreta, l’assicuratore infortuni convenuto, al fine di determinare il guadagno su cui calcolare l’indennità giornaliera spettante a RI 1 a decorrere dal 26 novembre 2002, ha applicato l’art. 23 cpv. 8 OAINF e, considerate le forti fluttuazioni a cui il reddito in questione è soggetto, l’art. 23 cpv. 3 OAINF.
Più concretamente, l’CO 1 si è fondato sui dati ritenuti nelle decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, relative ai periodi 1° luglio-31 dicembre 2000 e 1° gennaio-31 dicembre 2001, dalle quali risultano dei redditi aziendali di, rispettivamente, fr. 36'000.-- e fr. 32'577.--, donde un guadagno annuo ponderato pari a fr. 39'147.50 (ossia fr. 32'577.-- : 12 mesi x 10 mesi + fr. 36'000.-- : 6 mesi x 2 mesi).
Con la propria impugnativa, il ricorrente sostiene invece che il guadagno assicurato debba essere stabilito sulla base delle entrate da lui realizzate durante l’anno precedente l’inizio della ricaduta (dunque durante il periodo novembre 2000-ottobre 2001), esercitando l’attività di tassista indipendente, dedotte le sole spese variabili, ossia il costo della benzina (fr. 71'194.50 – fr. 5'795.-- = fr. 65'399.--).
A suo avviso, la nozione di “salario determinante secondo la legislazione sull’AVS”, prevista dall’art. 22 cpv. 2 OAINF, ha rilevanza soltanto se esiste un rapporto di dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore, quindi non nel caso che lo riguarda, avendo egli intrapreso un’attività indipendente prima della ricaduta in questione.
Subordinatamente, egli pretende che si consideri l’ultimo stipendio da lui percepito nel 1999, allorquando si trovava alle dipendenze della ditta __________ (fr. 58'792.--, importo aumentato del rincaro intervenuto sino all’ottobre 2001).
2.5. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la pretesa fatta valere in via subordinata da RI 1 sia priva di fondamento.
In effetti, visto che l’indennità giornaliera in discussione è stata corrisposta all’insorgente in ragione di una ricaduta di un pregresso infortunio assicurato dall’CO 1, torna applicabile il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, il quale prevede esplicitamente che determinante é il salario ottenuto immediatamente prima della ricaduta stessa (cfr., per quanto riguarda il rapporto esistente tra il cpv. 1 e il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, la recente STCA del 1° febbraio 2006 nella causa F., inc. 35.2005.61).
Del resto, nella DTF 117 V 170ss., l’Alta Corte ha precisato che il tenore letterale dell’art. 23 cpv. 8 OAINF è chiaro e che non necessità d’interpretazione.
Determinante per il calcolo dell’indennità giornaliera è dunque il salario percepito immediatamente prima della ricaduta e non l’ultimo salario ottenuto prima della ricaduta (cfr. consid. 5b).
Il TFA ha peraltro lasciato aperta la questione di sapere se l’espressione “immediatamente prima” lasci lo spazio per una certa estensione temporale.
Nel caso di specie, la ricaduta ha avuto inizio il 1° novembre 2001, quando l’assicurato già da tempo esercitava la professione di tassista indipendente (attività iniziata nel luglio 2000; cfr. I, pto 2).
Pertanto, nella misura in cui pretende che si faccia riferimento al salario percepito nel 1999, ovvero a un’epoca in cui RI 1 svolgeva ancora un’attività dipendente, la tesi difesa dall’assicurato contrasta con il chiaro disposto di cui all’art. 23 cpv. 8 OAINF.
2.6. Il ricorrente fonda la sua pretesa principale sul fatto che, svolgendo un’attività lucrativa indipendente e, quindi, non avendo più lo statuto di salariato, l’art. 22 cpv. 2 OAINF, secondo il quale è considerato guadagno assicurato il salario determinante secondo la legislazione sull’AVS, non gli sarebbe applicabile (cfr. I, p. 5s.: “D’altro canto, si può evidentemente parlare di salario determinante AVS, solamente allorquando esiste un rapporto di dipendenza tra datore di lavoro e lavoratore, laddove, sulla base del salario percepito, vengono stabilite le quote AVS. Non è possibile invece parlare di salario laddove, nel frattempo, l’assicurato, seppur dipendente al momento dell’infortunio, sia divenuto indipendente prima della ricaduta.”).
Al proposito, questo Tribunale rileva che, nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 315, p. 576ss., il TFA ha dichiarato applicabile a un lavoratore indipendente, titolare di uno studio di architettura e di decorazione d’interni, proprio l’art. 22 cpv. 2 OAINF, precisando che, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS, per la determinazione del reddito soggetto a contributi proveniente da un’attività lucrativa indipendente, occorre dedurre dal reddito lordo le spese necessarie per conseguire il reddito medesimo (cfr., in questo stesso senso, la STFA del 18 maggio 2001 nella causa B., U 107/99, consid. 3a e la STFA dell’11 maggio 2001 nella causa S., U 232/99, consid. 5a).
In quella fattispecie, la Corte federale aveva peraltro giudicato corretta la decisione di rifiutare all’assicurato il versamento dell’indennità giornaliera, per il motivo che nei sei anni precedenti l’infortunio egli non aveva realizzato degli utili.
Alla luce della giurisprudenza appena citata l’argomento sollevato da RI 1 non può essere fatto proprio dal TCA.
Dalle tavole processuali emerge che il guadagno su cui l’Istituto assicuratore convenuto ha calcolato l’indennità giornaliera spettante a RI 1, è stato ottenuto ponderando i redditi aziendali, relativi ai periodi 1° luglio-31 dicembre 2000 e 1° gennaio-31 dicembre 2001, stabiliti dalla Cassa cantonale di compensazione ai fini della calcolazione dei contributi AVS/AI/IPG (cfr. doc. 162 – inc. CO 1 2).
I suddetti redditi aziendali sono stati determinati sulla base dei dati dichiarati all’autorità fiscale dal ricorrente stesso (cfr. doc. 48a, allegato al doc. 148 e doc. 160 – inc. CO 1 2), conformemente agli artt. 9 cpv. 3 LAVS e 23 OAVS.
Sulla scorta di quanto precede, il TCA ritiene che i redditi aziendali (netti) fissati nelle due decisioni emanate della Cassa cantonale di compensazione - le quali sono nel frattempo cresciute in giudicato incontestate - costituiscano una base affidabile per la determinazione del guadagno assicurato.
2.7. A mente di questa Corte non presta il fianco a critiche neppure il fatto - peraltro non contestato dall’insorgente - che l’assicuratore LAINF, a fronte delle forti fluttuazioni a cui è sottoposto il reddito conseguito da RI 1 grazie alla sua attività di tassista, abbia applicato l’art. 23 cpv. 3 OAINF, in virtù del quale, in questo caso, diventa decisivo il “medio salario giornaliero ponderato”.
In proposito, occorre sottolineare che il TFA, in più di un’occasione, ha giudicato soddisfatto il criterio delle “forti fluttuazioni”, trattandosi di assicurati che svolgevano proprio la professione di tassista (cfr. RAMI 2001 U 423, p. 201ss. e STFA del 23 ottobre 1990 nella causa T., U 130/89, in cui è stato ritenuto applicabile il cpv. 3 dell’art. 23 OAINF, per il motivo che, durante gli otto mesi precedenti l’infortunio, il guadagno mensile aveva fluttuato di fr. 851.--).
Nella concreta evenienza, è palese che i guadagni realizzati dall’assicurato sono dipesi direttamente dal numero di clienti che hanno usufruito dei suoi servizi e, in questo senso, essi sono stati oggetto di fluttuazioni, così come d’altronde lo dimostrano i dati che figurano nelle distinte delle entrate agli atti.
Il guadagno annuo assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera spettante a RI 1, è dunque di fr. 39'147.50.--, donde un’indennità giornaliera pari a fr. 85.85 (cfr., su questo aspetto, l’Allegato 2 all’OAINF).
Da notare che se si fosse applicata la prassi abituale, che consiste nel considerare gli ultimi 3 mesi prima della ricaduta, il guadagno assicurato ammonterebbe a soli fr. 32'577.— (cfr. doc. 174, p. 3).
Conformemente al conteggio allegato al doc. 162, il ricorrente è tenuto a restituire all’CO 1 l’importo di fr. 13'220.15, a suo tempo versatogli a torto.
La decisione definitiva rilasciata dalla Cassa cantonale di compensazione costituisce in effetti un fatto nuovo che giustifica la revisione della prima decisione dell’CO 1, peraltro provvisoria (cfr. consid. 2.2.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti