Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2005.9

 

DC/sc

Lugano

8 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 novembre 2004 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 12 marzo 2003, RI 1, nata nel __________ - impiegata presso la Casa per anziani __________ in qualità di stagiaire di cure e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - ha tentato il suicidio gettandosi dalla finestra del 4° piano di un'abitazione di __________.

                                         L'assicurata è stata trasportata all'Ospedale __________ di __________ dove le è stato diagnosticato un politrauma con fratture multiple (cfr. Doc. M1).

                                         Il 23 aprile 2003 i medici __________, capo servizio e __________, assistente, attivi presso l'__________ hanno inviato il seguente scritto al medico di fiducia della CO 1:

 

"  (...)

Trattasi di una paziente nota alla nostra Clinica per diversi ricoveri avvenuti a seguito di un grave disturbo di personalità. Il quarto ricovero in __________ veniva chiesto dal Dr. __________ del Servizio Psico Sociale di __________ per la presenza di uno scompenso psicotico. RI 1 da qualche tempo presentava uno scompenso all'interno del quale era presente un quadro di grave prostrazione con angoscia marcata, non più gestite. Un'ansia libera con idee deliranti a sfondo olotimico in sintonia con il tono dell'umore.

 

Durante la degenza abbiamo prescritto un trattamento con neurolettici sedativi e antidepressivi. Nei colloqui era emersa ancora una profonda prostrazione ma una suicidalità appariva molto larvata.

In data 12 marzo 2003, dopo una valutazione, abbiamo concesso un breve congedo a casa con il padre. A casa però ella operava un grave tentamen suicidale defenestrandosi e provocandosi un grave politrauma. È stata ricoverata all'Ospedale __________ dove è tuttora degente." (Doc. M2)

 

 

                               1.2.   Esperiti alcuni accertamenti medici, in particolare una perizia psichiatrica ad opera della Dr.ssa __________ che ha allestito il suo rapporto il 15 dicembre 2003 (Doc. M3), con decisione formale dell'11 febbraio 2004 l'assicuratore contro gli infortuni ha rifiutato di versare delle prestazioni a seguito dell'evento del 12 marzo 2003 (Doc. 14).

 

                                         Il 3 novembre 2004 l'assicuratore contro gli infortuni ha respinto l'opposizione interposta per conto dell'assicurata dall'RA 1 ed ha confermato la precedente decisione, rilevando in particolare:

 

"  (...)

Nella fattispecie occorre determinare se l'assicurata, al momento in cui ha commesso il tentativo di suicidio, era o meno totalmente priva della sua capacità di discernimento.

 

In base al verbale d'inchiesta, in data 12 marzo 2003, l'assicurata (che dal 5 marzo 2003 era ricoverata nel padiglione __________ i della Clinica __________ di __________) ha telefonato ai genitori chiedendo di essere accompagnata al suo appartamento di __________ dove desiderava prelevare degli indumenti. I genitori, previa autorizzazione del capo reparto del predetto nosocomio, hanno dato seguito alla sua richiesta. Prima di giungere a __________, i coniugi __________ e la figlia si sono fermati in alcuni negozi.

La madre dell'assicurata è rincasata per preparare il pranzo. Il signor __________ ha quindi accompagnato sua figlia al suo appartamento. Egli ha parcheggiato l'automobile nelle immediate vicinanze della palazzina dove abitava la figlia. Per espresso desiderio della figlia, il signor __________ non è salito con lei all'appartamento, ma è rimasto in strada in sua attesa. In questo modo, ha avuto la disgrazia di assistere al tentato suicidio di sua figlia. Nell'appartamento della ragazza è stato trovato un biglietto post-it giallo con la scritta "PERDONATEMI". I signori __________ hanno riconosciuto la calligrafia della figlia.

 

Nell'ambito dell'interrogatorio del 22 marzo 2003, il signor __________ ha dichiarato nei confronti dell'autorità di polizia che sua figlia ha iniziato ad avere grossi problemi depressivi a fine 2001, quando la sua migliore amica si è suicidata gettandosi da un autosilo di __________.

 

In un certificato del 23 aprile 2003, il medico che ha seguito l'assicurata durante la sua degenza presso la Clinica __________ di __________ (Dr. __________) ha rilevato che si trattava di una paziente nota alla clinica per diversi ricoveri avvenuti a seguito di un grave disturbo di personalità. Quello iniziato il 5 marzo 2003 era il quarto ricovero ed era stato predisposto poiché l'assicurata presentava da qualche tempo uno scompenso all'interno del quale era presente un quadro di grave prostrazione con angoscia marcata, non più gestite, ed un'ansia libera con idee deliranti a sfondo olotimico in sintonia con il tono dell'umore. A detta del Dr. __________, malgrado lo stato di profonda prostrazione, la suicidalità appariva molto larvata.

 

Nel rapporto peritale del 15 dicembre 2003, la Dottoressa __________ ha formulato la diagnosi di "Disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo tipo borderline (F 60.31 dell'ICD 10) con scompensi psicotici di natura psicoaffettiva (F 25.9 dell'ICD 10)". A detta dell'esperta, il tentamen suicidale dell'assicurata è da interpretare come un agito compulsivo (raptus) imprevedibile, nell'ambito di alterazione di coscienza, di pensiero e di percezione della realtà all'interno di un disturbo psichiatrico per il quale era in cura presso la clinica psichiatrica cantonale; alla base dell'atto vi sarebbe presumibilmente un delirio di riferimento al suicidio della migliore amica con il bisogno d'emularla. Tuttavia, pur compiuto all'improvviso e dettato dalla malattia, l'atto commesso in data 12 marzo 2003 è da considerare volontario. La Dottoressa __________ precisa difatti che il biglietto d'addio lasciato dall'assicurata testimonia chiaramente che quest'ultima, pur ammettendo che forse non era consapevole al 100% di star per morire, era cosciente di quello che si accingeva a fare.

 

Il Dr. __________ ha stilato un rapporto in data 9 marzo 2004, nel quale afferma che il gesto compiuto da RI 1 in data 12 marzo 2003 è da comprendere e considerare nel contesto di un periodo di grave scompenso psicotico con allucinazioni uditive e che in questo senso la defenestrazione è da considerarsi come un gesto (intrapreso in un momento di gravi difficoltà psicologiche) imprevedibile e che non era assolutamente possibile prevenire. Il Dr. __________ ha inoltre asserito che il corto circuito che ha minato la capacità di ragionamento della paziente, l'ha resa in quel momento completamente incapace d'agire ragionevolmente.

 

Nell'ambito della presente procedura d'opposizione, l'intero incarto è stato sottoposto allo psichiatra consulente della Direzione Generale della «CO 1», il Dr. med. __________ (FMH in psichiatria e psicoterapia). II suo rapporto del 27 ottobre 2004 è riportato qui di seguito in traduzione libera e allegato alla presente decisione su opposizione nella versione originale in lingua tedesca:

 

"                                     Quest'assicurata ha commesso il 12 marzo 2003 un tentativo di suicidio defenestrandosi dal 4. piano.

Ha subito un politrauma, ma è sopravvissuta. All'epoca del fatto, era degente presso la Clinica __________ di __________ a causa di un disturbo della personalità di tipo borderline con grave stato di prostrazione a tratti deliranti.

 

L'assicurata aveva chiesto ai responsabili della clinica di poter beneficiare di un breve congedo per prelevare degli indumenti dalla sua abitazione. Dopo debita valutazione della richiesta, i responsabili della clinica le hanno dato seguito. L'assicurata ha quindi pregato il suo padre adottivo di accompagnarla in automobile al suo appartamento. Giunti a destinazione,gli ha detto di aspettarla in macchina. Poco dopo, egli ha dovuto assistere alla defenestrazione della figlia, con conseguente atterraggio sull'asfalto. L'assicurata aveva lasciato in casa un biglietto con la scritta "Perdonatemi ".

 

La migliore amica dell'assicurata si è suicidata circa un anno prima, gettandosi dal tetto di un autosilo. I medici della Clinica di __________ hanno considerato che l'assicurata, in preda ad un delirio, abbia tentato di emulare la sua amica. Il Dr. __________ ha asserito, senza precisare oltre il suo pensiero, che l'assicurata era, al momento dell'atto, totalmente incapace di agire ragionevolmente.

 

La Dottoressa __________ ha diagnosticato un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline (F 60.31 dell'lCD 10) con scompensi psicotici di natura psicoaffettiva (F 25.9 dell'lCD 10). Nel suo rapporto peritale considera che il biglietto d'addio lasciato dall'assicurata dimostrerebbe che quest'ultima era almeno parzialmente cosciente del significato del suo gesto.

 

 

  Valutazione

 

Che al momento dell'atto l'assicurata fosse totalmente incapace di agire ragionevolmente è una semplice ipotesi del Servizio Psicosociale di __________. Diversi elementi depongono a sfavore di questa tesi. La richiesta dell'assicurata di ottenere un breve congedo al suo domicilio è stata apparentemente esaminata ed accolta dai responsabili della clinica. Da ciò si può desumere che l'assicurata non era in preda ad un grave scompenso psicotico. Il biglietto d'addio redatto poco prima di gettarsi dalla finestra dimostra che l'assicurata non era totalmente in preda al delirio di voler raggiungere l'amica scomparsa.

 

Apparentemente era in grado di capire che il suo gesto avrebbe causato del dolore ai suoi famigliari. Ne consegue che, negli attimi immediatamente precedenti la defenestrazione, la capacità di discernimento dell'assicurata non era totalmente assente. Del resto, lo svolgimento dei fatti, nel suo insieme, dà l'impressione che l'assicurata abbia pianificato il tentativo di suicidio e che il desiderio di recarsi al suo appartamento per prelevare degli indumenti non fosse che un pretesto.

 

 

 

Non è dunque dimostrato con verosimiglianza preponderante che al momento dell'atto l'assicurata fosse totalmente incapace di discernere."

 

 

Gli elementi menzionati dal Dr. __________, segnatamente il fatto che l'assicurata abbia lasciato un biglietto d'addio ed il fatto che le sia stato concesso il breve congedo (ciò che depone a sfavore dell'esistenza, a quel momento, di un grave scompenso psicotico), non permettono di affermare che al momento dell'atto fosse in uno stato di totale incapacità di discernimento. Nella fattispecie, è molto significativo il fatto che l'assicurata abbia lasciato un biglietto d'addio, ma ancora più importante appare il contenuto del messaggio. Il fatto che l'assicurata abbia scritto "Perdonatemi" dimostra incontestabilmente che era - almeno in parte - cosciente del fatto che stava per commettere un'azione che avrebbe causato del dolore ai suoi genitori. In considerazione del fatto che RI 1 ha tentato di togliersi la vita defenestrandosi, è altamente probabile che scrivendo quel biglietto volesse scusarsi con i suoi genitori del suo gesto di togliersi la vita. In questo contesto, anche il fatto che non abbia voluto che il padre l'accompagnasse all'appartamento, il fatto stesso che abbia richiesto un congedo per poter prelevare degli indumenti dal suo appartamento sito al quarto piano, il fatto che abbia chiuso a chiave la porta dell'appartamento anche se intendeva trattenersi solo per il breve tempo necessario per raccogliere alcuni vestiti (sapendo che il padre la aspettava di fronte al palazzo), sono degli elementi a sostegno della tesi secondo cui l'assicurata ha in un qualche modo pianificato l'atto.

Che RI 1 sia affetta da una grave malattia psichica, è innegabile. I quattro ricoveri presso la Clinica __________ di __________ e le diagnosi formulate dai medici che l'hanno seguita ne sono la prova. Tuttavia, la presenza di una malattia psichica non lascia automaticamente concludere all'assenza totale della capacità di discernimento. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che una malattia mentale non permette necessariamente di concludere ad un'incapacità di discernimento tale da fare escludere totalmente un'influenza della volontà della vittima sull'atto autodistruttivo (sentenza non pubblicata W. del 4 giugno 1980, P. del 28 giugno 1986, citate in Scartazzini, in "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Bâle et Francfort-sur ­le-Main 1991, p. 84). In un'altra sentenza, i giudici dell'Alta Corte hanno asserito che anche una malattia psichica grave come la schizofrenia paranoide non consente di ammettere ipso facto uno stato d'irresponsabilità totale (sentenza non pubblicata L. del 20 marzo 1984, citata in Scartazzini, o.c., p. 84).

 

Alla luce di quanto precede, è giocoforza concludere che non è dimostrato con verosimiglianza preponderante che nel momento in cui ha tentato il suicidio l'assicurata fosse completamente incapace di agire ragionevolmente. E' dunque a giusto titolo che il Servizio Sinistri Ticino ha negato l'assunzione del caso in base all'art. 37 cpv. 1 LAINF." (Doc. A1)

 

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l'assicurata, sempre patrocinata dall'RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

 

"  (...)

Come già in sede di opposizione, si contesta nella maniera più assoluta la presa di posizione dell'assicurazione infortuni CO 1, secondo cui la signorina RI 1 è stata, seppure in parte, cosciente di ciò che si accingeva a fare, in occasione dell'evento del 12 marzo 2003.

Con il rapporto 9 marzo 2004 del Capo del Servizio psico-sociale di __________, Dr. __________ (doc. B), viene specificato invece che la signorina RI 1 al momento dell'evento era completamente incapace di agire ragionevolmente, in quanto il 12 marzo 2003 ha subito un corto circuito che ha minato la sua capacità di ragionamento.

La ricorrente, al momento dell'azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente e di conseguenza con il presente gravame si ribadisce la richiesta dell'applicazione dell'art. 48 OAINF.

 

 

2.

Il quadro tracciato in data 15 dicembre 2003 dalla Dr.ssa __________ (doc. C), incaricata dal Servizio Sinistri della Regione Ticino della convenuta ad allestire un rapporto peritale in relazione all'evento, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione su opposizione, conferma le tesi della ricorrente.

 

II Perito, infatti, ha espressamente indicato che "il tentamen suicidale dell'assicurata è da interpretare come un agito impulsivo (raptus), imprevedibile nell'ambito di alterazione di coscienza di pensiero e di percezione della realtà all'interno del disturbo psichiatrico per il quale era in cura presso la Clinica __________. Alla base dell'atto vi è presumibilmente un delirio di riferimento al suicidio della migliore amica con il bisogno di emularla. Ritengo non fosse possibile prevedere né prevenire un tale agito, il quale è da intendere come un corto circuito all'interno del quale la capacità di ragionamento del paziente è alterata, come pure la coscienza e la critica nei confronti delle conseguenze dell'atto, che minimizza. Il paziente non è del tutto consapevole che sta per morire.

Infatti anche durante la visita medica l'assicurata non riconosce il desiderio di morte attraverso l'atto di emulazione gettandosi dalla finestra.

In conclusione posso affermare in base alla visita medica ed agli atti a mia disposizione, che la Signora RI 1 soffre di un grave disturbo psichiatrico, il quale distorce la percezione della realtà, nei momenti di scompenso.

L'atto commesso in data 12.3.2003 è un chiaro tentativo di suicidio, causato dalla malattia...".

 

Tuttavia, inopinatamente e inspiegabilmente la Dottoressa __________ giunge successivamente alla conclusione che il gesto della signora RI 1, dal profilo assicurologico, è da considerarsi volontario.

La sua opinione non è convincente, perché sembra basarsi esclusivamente su un ragionamento fondato sulla logica e in contrasto con quanto precedentemente indicato.

 

A nostro giudizio perciò, la valutazione scientifica del Perito porta ad una diversa conclusione, cioè, che il grave gesto sia stata la manifestazione di un chiaro raptus di origine delirante.

 

 

3.

L'art. 48 OAINF prevede che, anche se fosse provato che l'assicurato intendeva suicidarsi, non è applicabile l'esclusione dal diritto alle prestazioni assicurative, ex art. 37, cpv. 1 LAINF, se al momento dell'evento era completamente incapace di agire ragionevolmente.

Per questi motivi, si contesta anche il parere dell'ulteriore medico fiduciario della CO 1, Dr. Med. __________ (FMH in psichiatria e psicoterapia), chiamato a stilare un parere, unicamente valutando gli atti e quindi non visitando l'assicurata.

Ne risulta evidentemente una semplicistica conclusione di parte, di cui riprendiamo solo i periodi finali "...omissis... Ne consegue che, negli attimi immediatamente precedenti la defenestrazione, la capacità di discernimento dell'assicurata non era totalmente assente. Del resto, lo svolgimento dei fatti, nel suo insieme, dà l'impressione che l'assicurata abbia pianificato il tentativo di suicidio e che il desiderio di recarsi al suo appartamento per prelevare degli indumenti non fosse che un pretesto".

Le valutazioni del Dr. __________ sono delle congetture, o, mutuando le sue stesse parole, "semplici impressioni", che non si basano evidentemente su alcun fondamento scientifico.

In realtà, gli specialisti che hanno consentito alla ricorrente di lasciare in quel giorno nefasto la struttura protetta, non avevano alcun motivo medico per dubitare che, come invece vogliono far credere i periti di parte, la ricorrente stesse organizzando il suo suicidio.

 

Va poi precisato che le conclusioni di entrambe i medici fiduciari di parte convenuta vengono smentite dall'esaustivo rapporto medico del Dr. __________ (doc. D), che segue costantemente l'evoluzione della malattia della ricorrente e che quindi visita regolarmente la paziente fin dal 16.11.2001.

L'Esperto in particolare sostiene che "il tentato suicidio è nel caso di RI 1 esito della malattia (vedi l'anamnesi, l'osservazione e le diagnosi dei diversi medici (5) prima, durante e dopo il gesto del 12.03.2003) e non già della volontà della paziente".

Inoltre il Dr. __________ sostiene che l'assicurata era in preda ad un grave scompenso psicotico.

Va precisato di transenna che parte convenuta pone come fondamento della propria tesi il ritrovamento di un post-it non datato (e quindi non è provato che fosse stato redatto poco prima del gesto suicidale), scritto di proprio pugno dalla ricorrente e dal seguente tenore "perdonatemi". Si tratta di una semplice costruzione a posteriori, assolutamente non provata, proprio perché il biglietto non è datato e potrebbe essere stato scritto anche in precedenza. Anzi potrebbe anche riferirsi a qualcosa di diverso, rispetto ad un suicidio.

I ragazzi, i giovani, da sempre pongono in essere azioni e/o omissioni della più svariata natura, in ordine alle quali, poi, si trovano nella necessità di chiedere perdono ai propri genitori.

Tuttavia, si fosse anche trattato per ipotesi di un biglietto d'addio, l'averlo scritto non significherebbe, come semplicisticamente sostiene il perito di parte, che la ricorrente fosse cosciente di quanto stava per accadere.

Non si può analizzare il meccanismo mentale di un malato, utilizzando gli schemi della logicità propria di una persona sana, cosciente, consapevole e responsabile.

Il Dr. __________ illustra che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, la signorina RI 1 soffriva a causa di uno scompenso psicotico con delirio e allucinazioni e che, anzi, è stato proprio lo scompenso psicotico di natura psicoaffettiva (F 25.9) che ha rafforzato e aggravato il grado di malattia.

E' illuminante la considerazione del Dr. __________, che ha riferito che la percentuale di casi di suicidio di pazienti che soffrono delle stesse patologie della signorina RI 1 (patologie di tipo schizoaffettivo), supera addirittura la percentuale di casi di suicidio, rispetto agli schizofrenici.

In quei momenti di scompenso psicotico il paziente è nell'incapacità di intelletto e men che meno di determinarsi rispetto a un'azione. (...)" (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 14 marzo 2005 la CO 1 chiede di respingere il ricorso e osserva in particolare:

 

"  (...)

Su richiesta dell'RA 1, il dott. __________ ha stilato, in data 26 gennaio 2005, un rapporto nel quale ha posto la diagnosi di scompenso psicotico acuto polimorfo con sindromi schizofrenici (ICD 10 F 23.1), di disturbo borderline di personalità (ICD 10 F 60.31) e pregressi disturbi della condotta alimentare (bulimia nervosa atipica, ICD 10 F 50.3).

 

Il dott. __________ ritiene che, al momento della defenestrazione, RI 1 fosse priva della capacità di discernimento.

 

(...)

 

Il rapporto allestito dal dott. __________ il 26 gennaio 2005 è stato sottoposto al dott. __________ il quale, nella sua presa di posizione del 9 febbraio 2005, evidenzia quanto segue: le parole di commiato dimostrano che l'assicurata era consapevole che con il salto dalla finestra si sarebbe tolta la vita e che con il suo gesto avrebbe causato del dispiacere ai propri congiunti. Ciò a dimostrazione del fatto che RI 1 aveva riflettuto, almeno parzialmente, sulle conseguenze del suo gesto.

 

Inoltre, il dott. __________ rileva che se effettivamente l'agire impulsivo e incontrollato dell'assicurata fosse stato così intenso, mal si comprende come i dottori della clinica __________ di __________ abbiano potuto accordare un congedo dopo pochi giorni di ricovero.

 

Inoltre, la malattia quale causa del tentato suicidio non significa automaticamente che RI 1 fosse completamente priva della capacità di discernimento.

 

Il dott. __________ sostiene nel suo rapporto che la diagnosi prova l'assenza totale della capacità di discernimento, malgrado l'esistenza del bigliettino di addio.

 

Il dott. __________ respinge questa prospettazione ritenuto che la sola diagnosi non permette di rivelare se la capacità di discernimento al momento dell'atto fosse totalmente o parzialmente annullata.

 

Vanno infatti considerati altri indizi concorrenti, quali ad esempio le azioni compiute prima del tentato suicidio, il fatto che l'assicurata abbia lasciato un biglietto dì commiato, ecc..

 

Le conclusioni del dott. __________ non possono essere condivise per un'altra ragione. Se, effettivamente, nel caso di una sindrome psicotica acuta le allucinazioni, il delirio e i disturbi del pensiero sono marcatamente variabili e mutevoli di giorno in giorno o addirittura di ora in ora, come può egli essere sicuro che RI 1, al momento della defenestrazione, versasse in uno scompenso psicotico tale da non permetterle di valutare, rispettivamente di opporsi al suo gesto, almeno parzialmente?

 

Che RI 1 sia affetta da una grave malattia psichica è innegabile. I quattro ricoveri presso la Clinica __________ di __________ e le diagnosi formulate dai medici che l'hanno seguita ne sono la prova. Tuttavia, la presenza di una malattia psichica non permette automaticamente di concludere con un'assenza totale della capacità di discernimento. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che una malattia mentale non permette necessariamente di concludere con un'incapacità di discernimento tale da fare escludere totalmente un'influenza della volontà della vittima sull'atto autodistruttivo (sentenza non pubblicata W. del 4 giugno 1980, P. del 28 giugno 1986, citate in Scartazzini, in "Les rapports de causalità dans le droit suisse de la sécurité sociale", Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 84). In un'altra sentenza, i giudici dell'alta Corte hanno asserito che anche una malattia psichica grave come la schizofrenia paranoide non consente di ammettere ipso facto uno stato d'irresponsabilità totale (sentenza non pubblicata L. del 20 marzo 1984, citata in Scartazzini, op. cit., p. 84).

 

Alla luce di quanto precede, è giocoforza concludere che non è dimostrato con verosimiglianza preponderante che nel momento in cui ha tentato il suicidio l'assicurata fosse completamente incapace di agire ragionevolmente. E' dunque a giusto titolo che la CO 1 Assicurazioni ha negato l'assunzione del caso in base all'art. 37 cpv. 1 LAINF." (Doc. V)

 

 

                               1.5.   Il 24 marzo 2005 il patrocinatore dell'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

"  Abbiamo sottoposto tempestivamente la risposta di causa dell'avvocato RA 2 al Dr. __________, il quale ha ribadito integralmente i contenuti delle sue precedenti valutazioni.

 

In particolare, ci ha contattati telefonicamente, sottolineando che la presa di posizione di parte convenuta si basa su valutazioni di uno specialista, il Dr. __________, che non ha mai scambiato una sola parola con l'attrice.

 

 

Va sottolineato, ribadito ed evidenziato che la signorina RI 1 era ricoverata a causa dei suoi gravissimi disturbi, allorché, ottenuto un breve congedo, ha subito il grave infortunio, conseguente alla sua defenestrazione in stato d'incoscienza.

Non si può quindi trattare il caso in esame, come fosse un normale tentativo di suicidio.

La signorina RI 1 era stata ospedalizzata in modo coatto 6 giorni prima in clinica psichiatrica, in seguito ad un grave scompenso psicotico con allucinazioni uditive.

Il Dr. __________ ha evidenziato che la percentuale di suicidio nella patologie schizoaffettive, di cui l'attrice soffriva in quei giorni in fase acuta, supera addirittura la percentuale di suicidio già elevatissima degli schizofrenici.

 

È pertanto legittimo concludere che è dimostrato con verosimiglianza preponderante che nel momento in cui ha tentato il suo suicidio, l'assicurata era completamente incapace di agire ragionevolmente.

 

Questa è la conclusione a cui è pervenuto il medico che meglio di altri conosce la patologia di cui soffre l'attrice; nella fattispecie non si possono certo invocare le classiche eccezioni, poste nei confronti del medico curante.

 

Nelle malattie psichiatriche nessuno meglio del medico specialista curante può determinare un quadro il più vicino possibile alla realtà." (Doc. IX)

 

 

                                         Il 26 aprile 2005 il rappresentante dell'assicuratore LAINF ha rilevato:

 

"  Ho preso atto delle osservazioni del 24 marzo 2005 dell'RA 1 e nel merito le comunico che le valutazioni del dott. __________ lasciano per lo meno basiti.

 

Se effettivamente RI 1 era in preda ad un grave scompenso psicotico con allucinazioni uditive, tale da rendere la paziente completamente incapace di discernimento, mal si comprende allora come i medici del nosocomio abbiano potuto accordarle il permesso di uscire per recarsi nel suo appartamento a __________.

 

La verità è che l'assicurata non era completamente incapace di discernimento al momento della defenestrazione." (Doc. XII)

 

 

                               1.6.   Il 20 ottobre 2005 il Presidente del TCA ha sentito come teste il dottor __________ alla presenza dei patrocinatori delle parti (Doc. XVI).

 

                                         L'assicurata ha svincolato il dottor __________ dal segreto professionale (cfr. Doc. XV1).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 deve  essere tenuta a versare delle prestazioni a dipendenza dell'evento del 12 marzo 2003 oppure no.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

 

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

 

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

 

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

                                         La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR 2005 UV Nr. 2).

 

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

 

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore."

 

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

 

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

 

                               2.4.   L'art. 37 LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.

                                         In particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la morte non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese funerarie.

 

                                         L'art. 48 cpv. 1 OAINF precisa, nondimeno, che "seppur dimostrabile intendesse l'assicurato suicidarsi o automutilarsi volontariamente, l'art. 37 cpv. 1 della legge non è applicato se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era completamente incapace di agire ragionevolmente o se il suicidio, il tentativo di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio assicurato".

 

                                         La giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF 129 V 95; RAMI 2003 pag. 197 seg.; J.M. Frésard - M. Moser - Steless "Refus, réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux et nouvautés" in HAUE/REAS 2/2005 pag. 127 seg.).

                                         Essa ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa, segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in particolare 99; RAMI 1996 U267, p. 310 consid. 2b, 1989 U84, p. 449 consid. 2b; DTF 113 V 61 = RAMI 1987 U22, p. 352; G. Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale." Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1991 pag. 86).

 

                               2.5.   Nel caso di specie, le parti sono concordi sul fatto che il 12 marzo 2003 vi è stato un tentativo di suicidio.

                                         A questa tesi lo scrivente TCA può senz'altro aderire.

 

                               2.6.   Ritenuto, dunque, che risulta accertato che le lesioni presentate dall'assicurata sono conseguenti ad un tentativo di suicidio, determinante è la questione a sapere se RI 1, al momento dell'atto, fosse o meno totalmente incapace di discernimento.

 

                                         L'art. 16 CCS definisce il discernimento come la facoltà di agire ragionevolmente. Esso comporta due elementi: un elemento intellettuale, la capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e un elemento caratteriale, la facoltà di agire in funzione di tale apprezzamento, secondo la libera volontà (DTF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a ed i riferimenti ivi menzionati; DTF 113 V 61 consid. 2c, DTF 111 V 58 consid. 3a; Rippe / Schwarzenegger / Bosshard / Kieswetter, "Urteilfähigkeit von Menschen ..." in SJZ 2005 pag. 81 seg. (83-84)).

 

                                         In una sentenza del 28 ottobre 2003 nella causa X (12.2002.190) la seconda Camera civile del Tribunale di appello al riguardo ha ricordato che:

 

"  Vi è assenza di capacità di discernimento - in generale - a causa di disturbi mentali o intellettuali (Carré, op. cit., ibidem, 175); in particolare, la fattispecie è stata ammessa in caso di grave obnubilamento reattivo della volontà, oppure se l'agente è sotto l'influsso di un contrasto insostenibile di passioni (Rep 1939, 375 e segg.), rispettivamente se ha agito in seguito a malattia psichica grave di natura depressiva o a disturbi dello stato psichico e dell'umore causati da idee paranoidi (Keller/Roelli, Komm. zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Berna 1968, vol. I, pag. 484). Per giudicare l'assenza di capacità di discernimento dell'agente (con riferimento all'art. 16 CC) è necessario stabilire se egli, al momento di risolversi al suicidio, era privo della facoltà di valutare il significato e gli effetti dell'atto poiché la sua funzione intellettiva era alterata, oppure se non poteva agire liberamente siccome la sua funzione volitiva era turbata, ancorché a fronte della comprensione della portata dell'atto di autodistruzione che stava per compiere. Inoltre, l'impossibilità di agire ragionevolmente dev'essere dipesa da una delle cause biologiche indicate dalla legge: l'età infantile, l'infermità o la debolezza mentale, l'ebbrezza o uno stato con simile (Viret, op. cit., pag 190)."

(n.d.r.: le citazioni si riferiscono a Carré, "Loi fédérale sur le contrat d'assurance", Losanna 2000 e a Viret, "Le suicide en droit suisse de l'assurance privéé sur la vie" in HAVE/REAS 2002 pag. 189)."

 

                                         La capacità di discernimento è relativa: essa non deve essere valutata in astratto, ma concretamente, in rapporto ad un determinato atto, in funzione della sua natura e della sua importanza, le facoltà richieste dovendo esistere al momento dell'atto (DTF 118 Ia 236 consid. 2b in fine; 117 II 331 consid. 2a ed i riferimenti ivi citati).

 

                                         Una persona è privata del discernimento ai sensi della legge se la sua facoltà di agire ragionevolmente è alterata da una delle cause enumerate all'art. 16 CCS, fra le quali figurano l'infermità e la debolezza mentale, ossia degli stati anormali sufficientemente gravi per avere effettivamente alterato la facoltà di agire ragionevolmente in un caso particolare. Per malattia mentale, si intende dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati che hanno sul comportamento esterno della persona interessata delle conseguenze evidenti, qualitativamente e profondamente sconcertanti per un profano accorto (DTF 117 II 231 consid. 2a in fine e riferimenti ivi menzionati).

 

                                         Il TFA, in una sentenza inedita del 1° luglio 1993 nella causa H., U 136/92, ha precisato - riferendosi a Bucher, Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 16 ZGB - che l'elenco della cause d'incapacità di discernimento di cui all'art. 16 CCS è esemplificativo e non esaustivo. In particolare, in relazione ai disturbi di natura psichica, ciò comporta che, per ammettere l'incapacità di discernimento, non necessariamente occorre essere confrontati ad una malattia mentale o ad una debolezza mentale: l'incapacità di discernimento può essere ammessa anche di fronte ad uno stato che, pur essendo anormale, non è esattamente definibile e delimitabile (cfr. STFA succitata, consid. 5a).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, colui che pretende di avere diritto alle prestazioni a causa d'infortunio deve provare, segnatamente, l'involontarietà del danno alla salute e - in caso di suicidio - l'assenza della facoltà di agire ragionevolmente al momento dell'atto (RAMI 1996 succitata, 1988 U55, p. 362 consid. 1b).

                                         Tuttavia, nel processo in materia di assicurazioni sociali, caratterizzato dalla massima inquisitoria, alle parti non incombe un onere della prova soggettivo ai sensi dell'art. 8 CCS. Un onere della prova esiste unicamente nella misura in cui, in assenza di prove, la decisione andrà a discapito di colui che intendeva dedurre dei diritti da una fattispecie finalmente rimasta indimostrata.

                                         Siccome la questione della capacità di discernimento va valutata sulla base di "sviluppi interiori" al momento in cui è stato commesso un determinato atto suicida (DTF 113 V 63) e dunque una prova certa della sua assenza è da escludersi (cfr. DTF 91 II 338 consid. 8, 74 II 205 consid. 1), non possono essere poste delle esigenze probatorie troppo severe. Perciò, si considera fornita la prova dell'assenza della facoltà di agire ragionevolmente, quando "… eine durch übermächtige Triebe gesteuerte Suizidhandlung als wahrscheinlicher erscheint als ein noch in erheblichem Masse vernunftgemässes und willentliches Handeln" (cfr. STFA 1° luglio 1993 succitata; RAMI 1996 U267, p. 311 consid. 2d; STFA del 2 luglio 2001 nella causa A., B. e C., U 55/99, consid. 1b).

 

 

 

                               2.7.   In una sentenza del 28 aprile 2003 nella causa C., U 37/03 l'Alta Corte ha ammesso che l'assicurata era totalmente incapace di discernimento al momento del tentativo di suicidio, sulla base delle seguenti considerazioni:

 

"  (...)

3.

3.1   Le 26 février 2001, C.________ s'est retirée dans sa chambre après avoir terminé son service. Elle a rédigé une lettre de démission pour fin du mois d'avril, bu du punch, puis appelé une collègue qui était de piquet à l'hôpital; celle-ci est venue une première fois, vers 23 heures, puis une seconde fois entre 2 et 3 heures du matin. Peu après, C.________ s'est défenestrée.

 

3.2   Aux termes de l'expertise du docteur A.________, cet  événement s'inscrit au plan temporel dans le cadre de l'évolution larvée d'un trouble dépressif récurrent, dont les modalités d'expression et l'intensité étaient modulés par une pathologie de la personnalité marquée par des aspects post-traumatiques; à fin février 2001, C.________ se trouvait dans un épisode dépressif d'intensité moyenne (CIM-10, F33.1).

 

Au moment du passage à l'acte, elle présentait un trouble de la conscience associant un trouble dissociatif aigu (confusion psychogène ou état crépusculaire psychogène; CIM-10, F44.88) et une intoxication éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04). La présence isolée d'un état crépusculaire psychogène ou d'une ivresse avec alcoolémie de l'ordre de grandeur de 2 o/oo ne permettrait pas de retenir une altération de la  conscience d'un degré de gravité tel qu'il ait pu résulter une méconnaissance d'aspects importants de la réalité. Par contre, la combinaison de ces deux facteurs, qui se renforçaient et se potentialisaient mutuellement, amenaient à retenir une ivresse compliquée ou intoxication éthylique aiguë avec distorsion des perceptions (CIM-10, F10.04).

 

L'absence de comportement suicidaire préalable, ou d'idée de suicide avant l'événement parlaient contre un comportement réfléchi. Par ailleurs, la brutalité et le caractère subit de la tentative de suicide, de même que les nombreuses possibilités de se supprimer d'une manière moins violente, dont une infirmière sujette au vertige disposait dans un hôpital, donnaient également à penser que l'acte n'était pas raisonné. En s'enivrant, C.________ ne s'était pas mise sciemment en danger de voir survenir les troubles qu'elle avait présentés dans la nuit du 26 au 27 février 2001.

 

En définitive, l'expert a retenu une abolition de la capacité de  discernement, soit une grave altération de la conscience avec méconnaissance fondamentale de la situation et comportement n'obéissant à aucune logique rationnelle; si des aspects latents ou mal reconnus de la personnalité s'étaient exprimés dans ce geste, C.________ n'avait pas eu la possibilité à aucun moment d'intervenir de manière correctrice et raisonnable. Elle était vraisemblablement dans un état d'ivresse compliquée susceptible de la priver de la faculté de se comporter raisonnablement et on pouvait admettre qu'elle se trouvait en état d'incapacité de discernement; elle ne s'était pas mise fautivement dans cet état en buvant de l'alcool et n'était pas en mesure de mesurer la portée de son acte au moment de l'absorption.

 

S'appuyant essentiellement sur cette expertise, les premiers juges ont considéré que C.________ n'avait pas la capacité de discernement lorsqu'elle a agi et qu'elle ne s'était pas mise fautivement en incapacité de discernement. La défenestration devait dès lors être considérée comme un accident.

 

 

3.3   Il y a lieu de suivre les premiers juges dans leur analyse. Il ressort clairement de l'expertise du docteur A.________ et de ses conclusions que l'intimée souffrait de troubles psychiques et qu'elle a présenté lors de l'événement du 27 février 2001 un état  psychopathologique grave avec altération fondamentale de la réalité et abolition de la capacité de discernement, qui doit être assimilé à une maladie psychique symptomatique.

En considérant le mode opératoire de l'acte et l'ensemble des circonstances objectives et subjectives entourant celui-ci (notamment, l'absence d'antécédents suicidaires, les démarches concrètes pour trouver un nouvelle place, la lettre de démission, le court moment où l'intimée s'est retrouvée seule, le saut dans le vide par une personne sujette au vertige), il ne saurait être fait reproche aux premiers juges d'avoir considéré que l'intimée, au moment où elle a agi, était sans faute de sa part totalement incapable de se comporter raisonnablement.

 

3.4   Les griefs soulevés par la recourante, qui ont trait essentiellement à la qualité de l'expertise psychiatrique, doivent être écartés.

 

3.4.1   Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le rapport du docteur A.________ constitue une expertise détaillée et circonstanciée; elle comprend une anamnèse psychiatrique conséquente, qui repose sur plusieurs entretiens avec l'intimée, la psychologue B.________, la doctoresse D.________, ainsi que l'examen du dossier du Centre Y.________; elle définit de manière nuancée et pertinente les interférences des différents troubles  psychiques présentés par l'intimée avant et lors de l'événement du 27 février 2001, analyse la situation de l'intimée tant objectivement que subjectivement lors de cet événement et aboutit à des conclusions convaincantes.

 

3.4.2   En revanche, l'analyse de la situation que fait la recourante - qui considère que l'envie de mettre fin définitivement à une existence aussi pénible s'était dessinée à l'esprit de l'intimée et qu'elle avait pris la décision, après réflexion, de mettre fin sciemment à sa vie, ou que son esprit libéré par l'alcool l'avait conduite au constat ultime qu'il n'y avait aucun espoir et à la décision de mettre un terme à son existence - n'est étayée par aucune pièce médicale et ne constitue qu'une réflexion de profane dénuée de toute pertinence.

 

3.4.3   En outre, contrairement à l'avis de la recourante, on ne peut reprocher à l'expert d'avoir cité l'art. 16 CC en prémisse de sa discussion - au vu du mandat que lui avait confié les premiers juges, ni d'avoir mentionné des avis de la doctrine médico-légale, qu'il s'agisse de Kind, Foerster ou Venzlaff; on attend justement de l'expert qu'il se réfère à la littérature pertinente pour asseoir ses conclusions.

 

Il en va de même lorsque la recourante considère que l'expert a dépassé son rôle en supposant que la chambre de l'intimée avait été fermée de l'extérieur. Savoir si l'intimée a demandé à sa collègue de l'enfermer ou si elle a été enfermée contre sa volonté n'est en effet pas sans incidence dans l'analyse de l'état psychique présenté par l'intimée; il suffit de renvoyer sur ce point la recourante à l'expertise et au jugement cantonal.

 

Enfin, la recourante se borne à critiquer les conclusions de l'expert sur la consommation d'alcool de l'intimée, mais ne propose cependant aucune autre analyse ou démarche propre à les mettre en doute. (...)"

 

 

                                         L'Alta Corte è arrivata al risultato opposto in una sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa U 318/02 a proposito di un assicurato che si è suicidato. Il TFA ha in particolare rilevato:

 

"  (...)

3.3

3.3.1   Selon la jurisprudence, le suicide comme tel n'est un accident assuré, conformément à l'art. 48 OLAA, que s'il a été commis dans un état de totale incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit, ou encore d'un grave trouble de la conscience (ATF 113 V 63 s. consid. 2c; RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; 1990 no U 96 p. 185 consid. 2). L'existence d'un trouble de ce genre doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative de suicide doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître « insensé ». Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (RAMA 1996 no U 267 p. 310 consid. 2b; arrêt non publié F. du 22 mai 1996 [U 223/94]; Kind, Suizid oder «Unfall», Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSAS 1993 p. 291).

 

Pour établir l'absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de

considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet acte est déraisonnable, inconcevable ou encore insensé. Il convient bien plutôt d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin à ses jours. Le fait que le suicide en soi s'explique seulement par un état pathologique excluant la libre formation de la volonté ne constitue qu'un indice d'une incapacité de discernement (RAMA 1996 no U 267 p. 311 consid. 2b et les références).

 

3.3.2   En l'espèce, l'assuré a subi deux épisodes dépressifs : le premier à la suite du décès de son père en 1994 et le second en raison de problèmes relationnels dans sa vie privée et ses rapports de travail. Pour le second, il a été soigné à l'aide d'une médication antidépressive (Seropram) et d'entretiens psychothérapeutiques par le docteur G.________ dès le mois d'octobre 1996. Ce médecin a mis fin au traitement le 7 juillet 1997 en raison de l'amélioration de l'état de santé. De son côté, le docteur I.________, médecin de famille, a confirmé que l'assuré était guéri à l'issue du traitement administré par le docteur G.________ (rapport du 22 septembre  2000). Dans une note du 20 août 2001 à l'attention du docteur H.________, le docteur I.________ a indiqué avoir prescrit un emballage de Deanxit le 8 janvier 1998, parce que l'assuré souffrait d'anxiété modérée. Il a cependant indiqué que celui-ci ne se sentait plus du tout dépressif.

 

Cela étant, en l'absence de toute maladie psychique au moment de l'acte, on ne saurait conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l'absence de capacité de discernement. D'ailleurs, il n'existe pas d'éléments en faveur de la thèse d'un acte insensé. Le mode avec lequel l'assuré a mis fin à ses jours ne constitue pas un indice permettant d'admettre l'existence d'un acte fatal spontané. Le point de vue du docteur H.________, selon lequel la capacité de discernement était peut-être altérée mais très probablement pas  absente est à cet égard convaincant.

 

3.4   Après avoir entendu un certain nombre de témoins, le juge délégué à l'instruction de la cause en instance cantonale a informé les recourants qu'il ne procéderait pas à d'autres auditions (lettre du 2 juillet 2002).

Bien que ceux-ci n'aient pas réagi à cette décision, ils réitèrent toutefois leur demande de preuve en instance fédérale.

 

La Cours de céans ne saurait toutefois faire suite à cette requête. Plus de cinq ans après les faits litigieux, les preuves requises ne sont pas pertinentes, face aux constatations médico-légales ci-dessus mentionnées, pour trancher le point de savoir si le décès est dû à un suicide ou à un homicide. Par ailleurs, une expertise au sujet de la capacité de discernement de l'assuré n'apporterait pas de renseignements complémentaires qui ne figurent déjà dans les avis médicaux versés au dossier.

 

3.5   Vu ce qui précède, force est de considérer que le décès de l'assuré est dû à un suicide et qu'au moment où il a agi, le prénommé n'était pas incapable de se comporter raisonnablement. L'intimée était dès lors en droit, par sa décision sur opposition du 20 septembre 2001, de refuser l'octroi de ses prestations, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. Le recours se révèle ainsi mal fondé."

 

                                         La capacità di discernimento è stata ammessa dal TFA in un'altra sentenza del 18 luglio 2002 nella causa P., U 28/01, relativa ad un assicurato che ha ucciso i suoi figli ed ha poi tentato di suicidarsi, sulla base delle seguenti motivazioni:

 

"  (...)

4.2 En l'espèce, il ressort notamment du rapport établi le 17 janvier 1996 par les docteurs C.________ et D.________, du département de psychiatrie des Hôpitaux W.________, que le recourant souffrait, au moment de sa tentative de suicide, d'un trouble dépressif majeur sévère. A la date de son examen par ces praticiens, il ne présentait toutefois pas de traits psychotiques évidents. Par ailleurs, selon les docteurs A.________ et B.________, P.________ présentait une personnalité pathologique immature, dépressive et  narcissique, de sorte que sa capacité interne de liberté psychique était  limitée. Dans le même sens, le docteur E.________, psychiatre à l'institut  V.________ de médecine légale, a indiqué que la séparation d'avec sa famille avait provoqué chez l'assuré un sentiment de perte et une atteinte narcissique ayant entraîné des mécanismes de défenses archaïques capables d'altérer le rapport à la réalité.

 

Ces rapports médicaux permettent de retenir que les facultés cognitive et volitive de l'assuré étaient altérées par ses troubles de la personnalité et sa grave dépression. On ne saurait toutefois en déduire que celui-ci était incapable de discernement au moment de son acte. A cet égard, les docteurs A.________ et B.________ ont clairement précisé que les troubles psychiques dont souffrait P.________ n'avaient pas complètement aboli, altéré ou entravé son discernement ou le contrôle de ses actes. Ces conclusions sont corroborées par les circonstances objectives et subjectives entourant le drame. D'après les renseignements donnés par la soeur du recourant, celui-ci lui avait remis, le 31 décembre 1995, une mallette fermée contenant de l'argent, des chèques et une lettre indiquant à qui ces biens devaient revenir; il lui avait par ailleurs déjà confié cette mallette à plusieurs reprises depuis qu'il était en conflit avec son épouse. On peut en déduire que le recourant avait déjà envisagé le suicide avant le 1er janvier 1996.

Dans une certaine mesure, son acte était ainsi prémédité et n'apparaît pas comme résultant d'une pulsion totalement irrationnelle et incontrôlable.

Aussi convient-il de nier l'absence de discernement du recourant au moment de son acte, sans qu'un complément d'instruction soit nécessaire. (...)"

 

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 113 V 61 l'Alta Corte ha invece riconosciuto l'incapacità di discernimento ad un assicurato che ha tentato il suicidio, rilevando:

 

"  3. a)  Im vorliegenden Fall hat die Psychiatrische Klinik L. im Anschluss an die notfallmässige Einweisung des Beschwerde­gegners am 26. Februar 1985 folgende Diagnose gestellt: schwere Depression, Berufsproblematik, Suizidalität, Verfolgungsgedanken. Im Administrativgutachten vom 14. Mai 1985 ergänzte Prof. Dr. med. K., dass der Beschwerdegegner in L. an einer paranoiden depressiven Psychose gelitten habe, die auf dem Untergrund einer depressiv-zwanghaften Persönlichkeit entstanden sei; es bestehe kein Zweifel, dass der Versicherte in jenen Tagen von einem unkorrigierbaren Wahndenken beherrscht gewesen sei, weil er glaubte, für hohe finanzielle Verluste und eine Misswirtschaft seiner Arbeit­geberfirma verantwortlich gemacht zu werden. Als er am 5. März 1985 mit seiner Ehefrau zum Büro des behandelnden Psychologen gegangen sei, habe er vor dem Haus ein Auto mit einer Zürcher Nummer gesehen. Zu dem nun folgenden Geschehen nahm Prof. Dr. med. K. folgendermassen Stellung:

 

«Nun kam ihm [dem Beschwerdegegner] nach seinen Angaben plötzlich der

Gedanke, jetzt stehe die entscheidende Verhandlung mit seiner Frau über sein Schicksal bevor und man würde ihn ins Gefängnis bringen.

Dieser Gedanke habe ihn in blinder Panik beherrscht, so dass er nur noch den Suizid als Ausweg gesehen habe. In dieser Verfassung habe er sich aus dem Warteraum in die anschliessende Toilette gestürzt und von dort durch das enge Fenster in die Tiefe. Der Explorand gibt jetzt ohne weiteres zu,

dass er sich das Leben nehmen wollte. Das Motiv zu dieser Suizidhandlung war aufgrund der Zusammenhänge eindeutig in den depressiven Wahn­-ideen begründet...

 

Alle mir zugegangenen Informationen weisen darauf hin, dass der Explo­rand im Zeitpunkt der Suizidhandlung diese kritische Steuerung seines Handelns nicht mehr besessen hat. Nur so lässt sich erklären, dass er sich aus dem engen Toilettenfenster zwängte, gewissermassen auf blinder Flucht in den Tod, vermutlich weil er glaubte, vor der Haustür warte bereits das Auto, um ihn abzuholen. Es sei ihm also ein anderer Ausweg versperrt. Diese letztere Interpretation ist zwar eine Vermutung, weil der Explorand keine klare Erinnerung an seine inneren Erlebnisse vor dem Sturz in die Tiefe hat. Er weiss nur, dass er in blinder Panik war, im Tod den einzigen Ausweg sah, um dem Schicksal der Verurteilung oder Versenkung zu entgehen. Dass es sich um einen schwer wahnhaften, psychoti­sehen Zustand gehandelt hat, wird auch durch den Umstand bewiesen, dass er nach dem Sturz noch während längerer Zeit angehalten hat. Erst durch eine Behandlung mit hohen Dosen eines Psychopharmakons beruhigte sich der Explorand im Spital T. und bekam Abstand von seinem Wahndenken. Im Sinne des ZGB muss der Explorand m. E. für seine Suizidhandlung als völlig urteilsunfähig bezeichnet werden.»

 

   b)  Auf diese schlüssigen und einleuchtenden fachärztlichen Darlegungen ist abzustellen. Die Beschwerdeführerin bringt nichts vor, was an der Stellungnahme des Prof. Dr. med. K. erhebliche Zweifel wecken könnte. Insbesondere bestehen keine Anhaltspunkte für eine Voreingenommenheit des Administrativexperten.

Dass sich, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend ge­macht wird, der Zustand des Beschwerdegegners in den Tagen nach der Klinikeinweisung gebessert haben soll und dass eine Selbsttötung oder ein Suizidversuch nicht erwartet wurde, ändert nichts daran, dass der seelisch kranke Versicherte durch die Um­stände am 5. März 1985 in panische Angst geriet und jegliche vernünftige Einsicht über die tatsächliche Lage verlor. Schliesslich deckt sich die Stellungnahme des Prof. Dr. med. K. mit den übrigen, in den Akten befindlichen Unterlagen, insbesondere mit dem Attest des Dr. med. G. vom 12. November 1985, welcher den Beschwerdegegner nach dem Unfall als psychiatrischer Konsilia­rius im Spital T. betreute und aus eigenen Untersuchungen ein schweres depressives Zustandsbild mit paranoiden Zügen diagnostizierte, das den Versicherten zwangsläufig zum Suizidversuch ­trieb. Bei dieser Aktenlage hat das kantonale Gericht zu Recht d e Urteilsfähigkeit verneint, weshalb die Voraussetzungen des Art. 48 UVV erfüllt sind mit der Folge, dass die Beschwerdeführerin die gesetzlichen Leistungen zuzusprechen hat." (DTF 113 V 65)

 

                                         In una sentenza del 14 febbraio 2002 nella causa G., 35.2001.7, questo Tribunale ha ammesso che un'assicurata, in preda ad un episodio depressivo grave con manifestazioni psicotiche nel quadro di un disturbo bipolare, era totalmente incapace di discernimento al momento del tentativo di suicidio.

 

                                         In quell'occasione il perito giudiziario così aveva risposto ai principali quesiti:

 

"  (...)

2.1)  Al momento dell'atto si è trovata essa in uno stato alterato di

         coscienza che le impediva di determinarsi ragionevolmente?

 

Sì, al momento dell'atto la peritanda si trovava in uno stato alterato di coscienza nel senso che il suo pensiero era delirante e centrato sull'idea del suicidio. Tutto il pensiero della signora era rivolto all'attuazione del gesto autolesivo e non era in grado di essere critica né riguardo a ciò che stava pensando né a ciò che stava agendo.

 

2.2) Era essa totalmente incapace di agire ragionevolmente?

 

Se per "ragionevolmente" s'intende la capacità di valutare il gesto che si va compiendo, la sua portata, i suoi effetti, la peritanda era incapace di agire ragionevolmente.

D'altra parte pensare in modo ossessivo al suicidio, pianificarne le mosse ed i tempi, avere come unico scopo il suicidio non è certo "ragionevole": una simile modalità di pensiero trova spiegazione nel riconoscimento di uno Stato di malattia, la depressione grave con sintomi psicotici, che pregiudica la capacità di giudizio. La peritanda per un mese intero pensa e pianifica il suo suicidio, perché non dobbiamo dimenticare che tale doveva essere nel suo pensiero cioè senza possibilità di salvezza: come già detto questo è un "mancato" suicidio e non un "tentato" suicidio."

 

 

                                         Inoltre il perito aveva in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (...)

La capacità critica era alterata. Quanto in quel momento ella fosse inadeguata, quanto il suo pensiero fosse distorto ci viene rivelato proprio dal biglietto d'addio: in quel momento particolare, così disperato ritiene doveroso che venga avvertita la collega che ella sarà impedita a presentarsi il giorno dopo sul lavoro.

L'ideazione delirante riguardava anche il suicidio nel senso che tutto il pensiero della peritanda era rivolto ad esso ed alle modalità d'attuazione. Ci pensa per un mese, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Né è in grado di dirsi e credere che sia un'assurdità, che esistano alternative: tutto il suo mondo psichico impallidisce e perde senso di fronte al pensiero del suicidio.

E' proprio la presenza di un'ideazione delirante che giustifica il termine nosografico "psicosi depressiva".

Nel caso in questione, inoltre, dobbiamo parlare di "mancato suicidio" e non di "tentato suicidio" né la distinzione è solo formale. Il suicidio è un gesto che si consuma assolutamente in privato ed in segreto; il tentato suicidio è un gesto che potremmo definire pubblico nel senso che avviene di solito con spettatori o potenziali tali (per esempio la possibilità di poter essere scoperti poco prima). Il suicidio comporta la consapevolezza dei mezzi atti all'attuazione e alla riuscita dello stesso; il tentato suicidio è più estemporaneo, meno pensato, meno programmato. Il suicidio non è una richiesta di aiuto, ma una vera e propria ricerca della fine, il tentato suicidio è una richiesta d'aiuto per poter continuare a vivere.

E' importante ascoltare il racconto del paziente, come sono stati i suoi pensieri, come si sono concatenati, quanto era in grado di capire e criticare le proprie idee per poter apprezzare la modalità patologica di giudizio che caratterizza il pensiero delirante e come questa modalità si sia progressivamente sviluppata.

Oggi la perítanda gode di buona salute, fisica e psichica. E' in grado di raccontare in modo cronologicamente corretto i fatti, accompagnando il racconto con un'affettività adeguata ed è capace di essere critica rispetto all'accaduto ed alla sua malattia. Ciò significa che la particolare condizione psichica che ha condotto al suicidio era strettamente legata allo stato di malattia depressiva in cui versava." (X)

 

 

                                         Il TCA ha in particolare così motivato la propria sentenza:

 

"  A mente dello scrivente TCA, il referto peritale della psichiatra X ha dimostrato, nei limiti della verosimiglianza preponderante richiesti dalla giurisprudenza del TFA, che la ricorrente, al momento del tentativo di suicidio, non era capace di discernimento a causa di una malattia psichica.

Del resto, la nostra Corte federale è pervenuta ad una identica soluzione nella sentenza del 3 giugno 1992 nella causa R. G. - citata da H. Kind, Suizid oder "Unfall", in SZS 1993, p. 276ss. - concernente il suicidio di un uomo di 48 anni. L'autorità di prima istanza aveva respinto il ricorso giacché, sulla base di una perizia psichiatrica, era stata diagnosticata una "semplice" depressione, senza carattere psicotico. Nella procedura ricorsuale, lo psichiatra curante ha sostenuto, per la prima volta, che il suo paziente aveva sofferto di idee deliranti. Il perito psichiatra (analogamente al dottor X) ha definito queste idee come una sopravvalutazione ("überwertig") nel quadro della depressione, tuttavia non come deliranti. Il TFA ha fatto propria la diagnosi di depressione caratterizzata da idee deliranti, ed ha finalmente riconosciuto che il suicidio è stato commesso in uno stato di totale incapacità di discernimento.

 

Infine, alla convenuta non può essere di nessun soccorso osservare che "la signora X ha programmato il suicidio giorno dopo giorno, nei minimi dettagli, …" (XV). In effetti, secondo la giurisprudenza federale, comportamenti pianificati e coerenti avuti nei giorni precedenti ed immediatamente prima del suicidio, non escludono affatto una totale incapacità di discernimento al momento dell'atto (cfr. STFA dell'11 luglio 2001 nella causa A., B., C., U 55/99, consid. 3b, e riferimenti ivi menzionati)."

 

                                         Alla medesima conclusione il TCA era giunto in una sentenza pubblicata in RDAT I - 1996 pag. 225 seg. ed aveva rilevato in particolare:

 

"  In particolare per quanto riguarda la capacità di discernimento nella senten­za 1. luglio 1993 citata, il TFA ha precisato che una prova sicura della sua as­senza è da escludersi proprio per la natura stessa della questione poiché vanno valutati «sviluppi interiori intervenuti nel momento stesso del fatto»: al suo riguardo, non devono, pertanto, essere formulate richieste di prova troppo severe. Una grande verosimiglianza e l'assenza di un serio dubbio è sufficiente (DTF 117 II 233 seg., consid. 2b; RAMI 1993 1 66 seg. consid. 4b).

 

...

 

È, dunque, accertato che, prima del tentativo di suicidio, «soffriva di una ma­lattia mentale, denominata distimia, che si innestava su di una personalità di tipo caratteriale ("oppositiva") in cui si era instaurato anche uno stato di di­pendenza dall'alcool, complicato da ebbrezze acute serali». (...)

 

Infine, il perito ribadisce che «si può ritenere che, al momento dell'azione im­pulsiva di tipo suicida, la capacità di ragionare del peritando fosse totalmen­te assente, nel senso che era in grado soltanto di seguire sia pure superfi­cialmente pensieri (o meglio: schemi di attuazione del piano) che avessero attinenza con contenuti depressivi e le ossessioni suicidarie di cui era afflit­to. La distimia giustifica il fine suicidale, mentre l'alcolismo giustifica l'azione impulsiva a fine suicida».

 

Dunque, secondo quanto risulta dalla perizia giudiziaria, l'assicurato, al momento del tentativo di suicidio, era privato della capacità di agire ragionevol­mente a causa dell'interazione di una malattia mentale e di un'ebbrezza acuta.

 

2.10. II dott. B. dell'INSAI non ha ritenuto di poter condividere la valutazione del perito sull'incapacità di discernimento: secondo lui la capacità di ra­gionare di X. non era del tutto soppressa.

 

Dopo attenta riflessione, questo TCA ritiene di non poter condividere le cen­sure mosse dal dott. B. alle conclusioni peritali. (...)                

 

Ora, in concreto, non e condivisibile l'argomentazione secondo cui «soltan­to uno stato depressivo con sintomi qualitativi psicotici o, se non, un'eb­brezza patologica potrebbero generare una totale incapacità di intendere e volere» (cfr. doc. 7 pag. 5). In effetti, in concreto, appare più convincente l'opinione del perito secondo cui il ricorrente era, al momento dell'atto, total­mente incapace di comprendere la portata del suo gesto e di determinarsi in

conseguenza a causa dell'interazione della malattia mentale e dell'alcol:

 

«al di là della distimia, ossia della neurosi depressiva, e della costituzione

particolare del suo carattere (queste personalità sono particolarmente inclini ad atti a corto circuito oppu­re ad agire sotto influsso), aveva assunto alcol. Ho attribuito il passaggio all'atto propria­ mente a questa assunzione alcolica. È noto che l'alcool funziona quale catalizzatore di azio­ni impulsive a corto circuito in particolari personalità, specialmente quando queste sono af­flitte da stati mentali abnormi» (cfr. presa di posizione del perito al parere del dott. B.).

 

Il dott. B. si chiedeva se il perito sarebbe giunto alle stesse conclusioni se, in­vece di un tentativo di suicidio, l'assicurato avesse compiuto un tentativo d'o­micidio. Tale domanda, come rilevato dal perito, è, qui, un falso problema: «salvo casi eccezionali, le motivazioni (i sentimenti, i pensieri, le emozioni) che conducono al suicidio non sono di certo le stesse che muovono un indi­viduo verso l'omicidio. Quindi, a circostanze diverse, considerazioni diverse».

Anche nel diritto svizzero, la capacità di discernimento è relativa: essa va cioè, apprezzata non in abstracto ma concretamente, in rapporto ad un atto determinato (RAMI 1993 1 66 seg. consid. 4b.; DTF 117 V 232 seg. consid. 2a e riferimenti).

In concreto, andava dunque verificato se fosse o meno annullata la capacità di valutazione e di controllo in riferimento all'azione del suicidio (cfr. STFA 1.7.1993 in re H. non pubbl.) e non in riferimento ad altre azioni.

Nella sentenza 1.7.1993 appena citata, in un altro caso di tentato suicidio, il TFA aveva ritenuto che questa capacità di controllo è da ritenersi annullata quando «l'impulso irrompe direttamente e primariamente nell'azione non permettendo più lo svilupparsi di quel controllato fenomeno di distacco dal mondo che è proprio dell'azione intenzionale».

A mente dello scrivente TCA, la perizia (completa ai sensi di quanto definito in RAMI 1991 pag. 311 consid. 1) ha dimostrato, nei limiti della verosimi­glianza preponderante richiesti dalla giurisprudenza del TFA, che il ricorrente, al momento del tentativo, non era capace di discernimento.

 

La conseguenza di tale conclusione è che la decisione impugnata va annul­lata ed all'INSAI va fatto obbligo di erogare le prestazioni previste dalla LAINF."

 

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).

 

                                         In una sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. il TFA ha ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

 

                                         In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e riferimenti citati).

 

                                         In relazione alle attestazioni del medico curante questa Corte ha già ripetutamente decretato che il giudice, secondo la generale esperienza della vita, può ritenere che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli attesta a suo favore.

 

                                         Infine va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro.

 

                                         In una sentenza del 10 luglio 2003 nella causa C. (U 168/02) l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza relativa dell'apprezzamento delle prove, trattandosi di perizie o certificati medici:

 

"  (…)

3.1  Dans un arrêt du 14 juin 1999 (ATF 125 V 351), le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative à l'appréciation des preuves, notamment dans le domaine médical. Il a rappelé que selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie les preuves sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.

 

3.2  Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, la jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

 

3.2.1  Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter de l'expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale.

 

3.2.2  Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé.

 

3.2.3 En outre, au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier.

 

3.2.4 Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'appréciation des preuves, le juge est tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s'applique aussi lorsqu'un assuré entend remettre en cause, au moyen d'une expertise privée, les conclusions d'une expertise aménagée par l'assureur-accidents ou par un office AI. (…)"

 

                                         Infine, a proposito delle perizie di parte, in una sentenza del 7 agosto 2003 nella causa O (I 656/02) l'Alta Corte ha ancora ricordato che:

 

"  Force est de constater que si cette expertise – privée – n'a pas la même valeur que des expertises mises en oeuvre par l'office recourant, elle comprend une anamnèse détaillée, se prononce sur les plaintes de l'assurée, repose sur l'observation clinique de l'assurée, est exempte de contradictions et contient des conclusions claires, de sorte qu'elle est propre à mettre en doute sur les points litigieux (diagnostic et capacité de travail) l'opinion et les conclusions de la doctoresse B. (ATF 125 V 354 consid. 3c)."

                               2.9.   Nella presente fattispecie, la CO 1 ha essenzialmente negato che, al momento del tentativo di suicidio, RI 1 fosse totalmente priva della facoltà di agire ragionevolmente (cfr. consid. 1.2).

                                         L'assicuratore LAINF ha fatto proprio l'apprezzamento espresso dalla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, la quale, dopo avere visitato l'assicurata il 27 novembre 2003 ed avere esaminato gli atti dell'incarto, si è così espressa:

 

"  (...)

Diagnosi Psichiatrica

 

Disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo tipo borderline, (F60.31 dell'ICD 10)

con scompensi psicotici di natura schizoaffettiva (F25.9 dell'ICD10).

 

Soffre di malattie o debolezze mentali? Turbe di comportamento?

 

Sì. Dal 2001 ha iniziato a presentare un primo scompenso psicotico produttivo, con successive ricadute e diversi ricoveri presso la Clinica __________ di __________.

 

La Signora RI 1, al momento dell'evento, si trovava in una situazione dove secondo la psiche generale e le circostanze esterne concrete ... (omissis)?

 

Il tentamen suicidale dell'assicurata è da interpretare come un agito impulsivo (raptus), imprevedibile, nell'ambito di alterazione di coscienza, di pensiero, e di percezione della realtà all'interno del disturbo psichiatrico per il quale era in cura presso la clinica __________.

Alla base dell'atto vi è presumibilmente un delirio di riferimento al suicidio della migliore amica, con il bisogno di emularla.

Ritengo non fosse possibile prevedere nè prevenire un tale agito, il quale è da intendere come un corto circuito all'interno del quale la capacità di ragionamento del paziente è alterata, come pure la coscienza e la critica nei confronti delle conseguenze dell'atto, che minimizza.

Il paziente non è del tutto consapevole che sta per morire.

Infatti anche durante la visita medica l'assicurata non riconosce il desiderio di morte attraverso l'atto di emulazione gettandosi dalla finestra.

 

In conclusione posso affermare in base alla visita medica ed agli atti a mia disposizione, che la Signora RI 1 soffre di un grave disturbo psichiatrico, il quale distorce la percezione della realtà, nei momenti di scompenso.

 

L'atto commesso in data 12.3.2003 è un chiaro tentativo di suicidio, causato dalla malattia psichiatrica: pur compiuto all'improvviso e dettato dalla malattia, dal profilo assicurologico, è da considerare volontario.

 

Il biglietto d'addio lasciato dalla paziente (Perdonatemi!), testimonia chiaramente l'assicurata era cosciente di quello che si accingeva a fare, pur ammettendo che forse non era consapevole al 100% di star per morire, in quanto nell'ambito di un delirio con bisogno e emulazione dell'amica perduta, poteva illudersi di raggiungere quest'ultima attraverso il suo gesto, negandone completamente l'estrema conseguenza." (Doc. M3)

 

                                         In un certificato del 9 marzo 2004 il Dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e (a quel momento) Capo del Servizio Psicosociale ha rilevato:

 

"  La signora RI 1 è seguita al Servizio Psicosociale di __________ dal 16.11.01.

Riguardo alla defenestrazione del 12.03.2003, questo gesto è da comprendere e considerare nel contesto di un periodo di grave scompenso psicotico con allucinazioni uditive, per cui è stata ospedalizzata in Clinica __________ il 6.03.2003.

In questo senso la defenestrazione è da considerarsi come un gesto intrapreso in un moneto di gravi difficoltà psicologiche della paziente.

Si è trattato di un gesto imprevedibile che non era assolutamente possibile prevenire. Il corto circuito che ha minato la capacità di ragionamento della paziente, l'ha resa in quel momento completamente incapace di agire ragionevolmente." (Doc. M5)

 

                                         In una lettera del 26 gennaio 2005 indirizzata al rappresentante dell'assicurata egli ha invece sottolineato quanto segue:

 

"  Egregio signor __________,

 

con la presente ribadisco che RI 1 è regolarmente seguita dal SPS di __________.

E' conosciuta al servizio dal 16.11.01.

Ribadisco che riguardo la defenestrazione del 12.03.2003 questo gesto è da comprendere e considerare nel contesto di un periodo di grave scompenso psicotico con allucinazioni uditive per cui è stata ospedalizzata in modo coatto 6 giorni prima in Clinica __________, __________.

 

La diagnosi della Clinica __________ di __________ per l'ospedalizzazione dal 6.03. al 12.03.2003 (5.a ammissione) è esplicito:

 

Diagnosi:

●    Scompenso psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici (ICD 10 F 23.1)

●    Disturbo borderline di personalità (ICD 10 F 60.31)

●    Pregressi disturbi della condotta alimentare (bulimia nervosa atipica) (ICD 10 F 50.3).

 

E' evidente che la completa deficienza della facoltà di agire ragionevolmente in quei giorni abbia per la paziente non solo (anche se sufficiente) la ragione dello scompenso psicotico acuto ma anche quello per lei associato del disturbo di personalità.

Per lo scompenso psicotico si tratta (ICD 10 F 23.0) "... di una sindrome psicotica acuta nella quale le allucinazioni, i deliri o i disturbi del pensiero sono evidenti ma marcatamente variabili e mutevoli di giorno in giorno, o addirittura di ora in ora. E' anche frequentemente presente un tumulto emozionale con intensi vissuti transitori di felicità o di estasi, o di ansia e di irritabilità.

Il polimorfismo e l'instabilità sono caratteristici dell'intero quadro clinico...". Per la diagnosticata F 23.1, si tratta "...di una sindrome psicotica acuta caratterizzata da un quadro clinico polimorfo e instabile come quello descritto in F 23.0; nonostante questa instabilità, alcuni tipici sintomi schizofrenici sono comunque evidenti per la maggior parte del tempo..." (ICD 10).

Come detto oltre a ciò la paziente ha avuto la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile (F 60.3) di tipo borderline (F 60.3)1 dall'ICD 10: "Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da una chiara tendenza ad agire impulsivamente senza considerare le conseguenze ... E' presente una incapacità a controllare le esplosioni comportamentali ... il tipo borderline è caratterizzato in aggiunta da una tendenza ad un comportamento autolesionistico, compresi atti e tentativi di suicidio.

 

Questo per sottolineare che sia l'elemento intellettuale che l'elemento caratteriale facevano difetto relativamente all'art. 16 C.C.

 

Ho poi avuto la fortuna di avere il prof. Kind (oltre che prof. Angst e prof. Ernst) quale professore universitario alla Facoltà di Medicina di Zurigo e sulla base della mia conoscenza della paziente dal 2001 ma anche sulla base della diagnosi posta dai colleghi in __________ per la 5.a ammissione asserisco che RI 1 "non aveva il controllo critico e cosciente delle sue pulsioni..." in quei giorni.

Il fatto poi che anche la Dr.ssa __________ sottolinei che gli scompensi psicotici sono di natura psicoaffettiva, F 25.9, non fa che rafforzare e aggravare il grado di malattia perché la percentuale di suicidio in queste patologie (schizoaffettive), appunto, supera addirittura la percentuale di suicidi rispetto agli schizofrenici.

Ma il fatto che confermi che si tratti di scompensi psicotici è la dimostrazione che in quei momenti il paziente è nell'incapacità di intelletto e men che meno di determinarsi rispetto a un'azione, per non dimenticare che la Dr.ssa conferma il disturbo di personalità borderline.

 

RI 1 è dal 2001 paziente al SPS di __________ e oggi ancora regolarmente seguita in questo centro.

La paziente non ricorda gli eventi del 12.03.03. Se all'ammissione il 6.03.03 l'ideazione suicidale era larvata e il gesto suicidale messo in pratica il 13.03.03, questa è la conferma che il quadro clinico è mutato aggravandosi, purtroppo non al momento della discussione con gli operatori dell'ospedale.

Il tentato suicidio è nel caso di RI 1 esito della malattia (vedi l'anamnesi, l'osservazione e le diagnosi dei diversi medici (5) prima, durante e dopo il gesto del 12.03.2003) e non già della volontà della paziente.

 

In aggiunta altre osservazioni:

●    Il fatto che con lo scritto che avrebbe lasciato si presupponga che fosse in parte consapevole del suo gesto è sconfessato dalle diagnosi stesse effettuate prima durante e dopo la defenestrazione.

●    Il Dr. __________ non ha mai visitato la paziente.

●    L'assicurata era in preda ad un grave scompenso psicotico, lo attestano le diagnosi prima durante e dopo l'ospedalizzazione.

●    Secondo il Dr. __________ il biglietto d'addio redatto prima di gettarsi dalla finestra dimostrerebbe che l'assicurata non era totalmente in preda al delirio. Il fatto di scrivere un biglietto di addio non esclude la presenza di uno scompenso psicotico con delirio e allucinazioni.

●    RI 1 oggi è viva (non ha raggiunto l'amica scomparsa), grazie a lei stessa, le cure ricevute e la medicazione, può condurre una vita con la migliore protezione dalla malattia (e dai gesti incontrollati)." (Doc. D)

 

                                         Lo psichiatra dottor __________, il 27 ottobre 2004 ha invece rilevato:

 

"  (...)

Dass die Versicherte zur Zeit der Tat gänzlich urteilsunfähig gewesen sei, ist eine nicht begründete Behaup­tung des Servizio Psicosociale in __________. Verschiedenes spricht dagegen. Der Wunsch der Versicherten, den kurzen Ausgang nach Hause machen zu dürfen, wurde in der Klinik offenbar geprüft und angenom­men. Daraus kann geschlossen werden, dass die Versicherte nicht schwer psychotisch war. Der von ihr unmittelbar vor dem Sprung aus dem Fenster geschriebene Abschiedszettel beweist, dass sie nicht gänzlich wahnhaft war und nur glaubte, ihrer Freundin zu folgen und diese wieder zu treffen. Sie konnte offenbar reflektieren, dass ihre Tat den Angehörigen Kummer bereiten würde. Somit war die Urteilsfähigkeit unmit­telbar vor dem Sprung aus dem Fenster nicht gänzlich aufgehoben. Im übrigen macht der ganze Ablauf der Tat den Eindruck, als sei der Suizidversuch von d r Versicherten geplant worden, und der Wunsch zu Hause Kleider zu holen, sei vorgeschoben gewesen." (Doc. M7)

 

                                         Egli ha confermato la sua valutazione il 9 febbraio 2005:

 

"  (...)

Dr. __________ bringt im wesentlichen drei Argumente vor:

 

1.    Durch die Persönlichkeitsstörung vom Boderline-Typ habe bei der Versicherten eine Tendenz be­standen impulsiv zu handeln, ohne die Konsequenzen zu betrachten. Dazu sind zwei Dinge zu sa­gen. Die Abschiedworte belegen, dass sich die Versicherte bewusst war, dass sie mit dem Sprung aus dem Fenster sich das Leben nehmen und den Angehörigen Kummer bereiten würde. Somit hat sie also die Konsequenzen ihres Handelns mindestens teilweise überdacht. Zum zweiten könn­te sich die Frage stellen, ob die Klinik nicht fahrlässig nach wenigen Tagen des Klinikaufenthaltes diesen Urlaub gewährt hat, wenn die Versicherte schon von ihren Diagnosen her für unkontrollier­te Impulshandlungen so hochgradig gefährdet gewesen wäre.

 

    2.    Der Suizidversuch der Versicherten sei durch ihre Krankheit und nicht durch eigenen Willen ausge­löst worden. Das krankhafte Motiv für den Suizidversuch bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Urteilsfähigkeit gänzlich aufgehoben war.

    3.    Die von mir geäusserte Ansicht, der Abschiedszettel beweise, dass die Urteilfähigkeit nicht gänz­lich aufgehoben gewesen sei, werde durch die Diagnosen widerlegt. Dies ist eine falsche Behaup­tung. Rein aus Diagnosen kann nicht darauf geschlossen werden, ob die Urteilsfähigkeit gänzlich oder nicht gänzlich aufgehoben war.

 

 

Beurteilung

 

Ich halte an meiner Stellungnahme vom 27.10.2004 fest. Meine dort gemachten Aussagen sind durch das Schreiben von Dr. __________ vom 26.1.2005 nicht widerlegt worden." (Doc. M9)

 

                                         Per quel che riguarda la degenza ospedaliera dopo il 12 marzo 2003 (e durata fino al 21 maggio 2003) i medici dell'__________, dopo avere posto la diagnosi di disturbo Borderline della personalità con sindromi depressive e crisi psicotiche, si sono così espressi:

 

"  (...)

La paziente durante la degenza ha un primo scompenso psicotico produttivo, viene aumentata la terapia di Haldol e Seroquel ed aggiunto dell'Akineton. La Sig.ra RI 1 viene sempre seguita, quasi giornalmente, dalla Dr.ssa __________ (Capo Clinica di Psichiatria in casa). Con questa terapia la paziente migliora notevolmente e si comporta in modo adeguato.

Dopo l'ultimo intervento, in data 15.5.2003, durante il week-end, assistiamo ad un nuovo peggioramento dal punto di vista psichico, con ricomparsa delle produzioni psicotiche. La paziente diventa ingestibile per il nostro reparto, chiediamo quindi ai Colleghi Psichiatri la valutazione per un eventuale trasferimento.

La Dr.ssa __________ conferma la necessità di un immediato ricovero al __________ di __________ per poter curare adeguatamente e tenere sotto osservazione più stretta la paziente.

Anche la Sig.ra RI 1 si rende conto di aver bisogno di cure ed anche lei stessa chiede di essere trasferita di nuovo a __________. (...)" (doc. M4, pag. 3)

 

                                         Il dottor __________ è stato sentito dal Presidente del TCA il 20 ottobre 2005 alla presenza dei patrocinatori delle parti.

                                         In quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

 

"  Il teste consegna lo svincolo dal segreto professionale.

 

Conosco la sig.ra RI 1.

 

Sono stato attivo presso il Servizio psico-sociale di __________ dal 1.4.1998 fino al 30.6.2005. Da allora lavoro come indipendente. Continuo comunque a seguire la sig.ra RI 1.

 

In quel periodo io ero responsabile del servizio ambulatoriale esterno, mentre altri colleghi erano attivi presso la Clinica __________.

 

La diagnosi alla quale mi sono riferito nel mio scritto del 26 gennaio 2005 è stata posta dai dottori __________, medico assistente allora e __________, capo servizio.

 

Ho iniziato ad occuparmi della sig.ra RI 1 il 16.11.2001.

La ragazza era stata ricoverata all'__________ a seguito di uno stato depressivo, intervenuto dopo la morte di una sua cara amica. Nella mia funzione di allora sono stato chiamato ad occuparmi di quel caso.

Lo stato di salute dell'assicurata si è rapidamente aggravato per cui è stato necessario un ricovero presso la __________ dove è arrivata il 26.11.2001 ed è rimasta fino al 31.3.2002. Di nuovo è stata ricoverata dal 1.4.2002 al 7.5.2002, poi dal 7.8.2002 al 9.8.2002 (3° ammissione), dal 10.8.2002 al 13.8.2002 (4° ammissione) e dal 6.3.2003 (recte: 5 marzo) al 12.3.2003 (5° ammissione). Successivamente l'assicurata è stata lungamente ospedalizzata presso l'Ospedale __________. Non è più stata ospedalizzata alla __________.

La seguo io ambulatoriamente. Attualmente lavora in un laboratorio protetto (__________a __________) e vive sotto lo stesso tetto dei genitori a __________.

 

Il presidente del TCA chiede al teste, in relazione alla 5° ospedalizzazione, quando ha visto l'assicurata e chi ha ordinato il ricovero. Il teste risponde: ho visto l'assicurata il 28.2.2003, mi sono reso conto che era piuttosto ansiosa, aveva disturbi del sonno, era piuttosto insicura, svogliata. Visto che stavo per andare in vacanza, ho avvertito il mio collega Dr. __________ e gli dissi che in caso di chiamata occorreva vedere subito la paziente e se del caso organizzare un ricovero. Ciò che lui ha fatto il 6 marzo 2003, quando ha visto la paziente e l'ha indirizzata al __________ (ricovero coatto). Lì è stata presa a carico dai dottori già menzionati in precedenza.

 

Il presidente del TCA chiede al teste se conferma la diagnosi posta dai medici della __________. Il teste risponde che l'assicurata aveva grossi problemi, non solo nel marzo 2003 ma già da quando l'aveva conosciuta. Sempre caratteristica dell'assicurata era questa grossa ansia che veniva trattata con dei neurolettici e cioè degli antipsicotici.

 

La situazione nella quale si è trovata a vivere l'assicurata è abbastanza "pazzesca", nel senso che di tre persone molto amiche, una ha dovuto essere ricoverata due volte presso la clinica, l'altra è deceduta e la terza è l'assicurata.

RI 1 è stata ospedalizzata all'__________ dopo la morte della prima amica e in un certo senso ha sviluppato oltre che una grossa angoscia, in alcuni momenti una tendenza all'identificazione.

Si trattava sin dall'inizio di un'angoscia profonda.

 

L'assicurata era già disturbata in precedenza. Comunque le allucinazioni sono apparse proprio in coincidenza con la 5° ospedalizzazione.

In particolare in quell'occasione, confidandosi con un'infermiera, aveva espresso la presenza di voci allucinatorie che la mettevano a disagio. E' questo che permette di porre la diagnosi di sintomo schizofrenico. Di fatto però lei era già trattata per questo con i neurolettici.

 

Per definizione la schizofrenia è uno stato in cui il soggetto vive delle angosce, dei disturbi dell'affetto, dei disturbi del pensiero, mutismo e ambivalenza. Questa è la definizione di schizofrenia secondo Bleuler che ha coniato il termine (in tedesco è una "psychische Spaltung").

 

Quando parliamo di schizofrenia o di disturbo schizoaffettivo siamo nella stessa categoria. Per questo motivo è possibilissimo che al momento in cui ha compiuto la sua visita, la dr.ssa __________ abbia posto una classificazione secondo il 25.9. Al riguardo tengo a ribadire quanto già scritto nel gennaio del 2005, e cioè che la diagnosi posta dalla dr.ssa __________ è per certi versi ancora più grave da un profilo prognostico nella misura in cui la prognosi del disturbo schizo-affettivo è più grave nella misura in cui la percentuale di suicidio in queste patologie supera addirittura la percentuale di suicidio rispetto agli schizofrenici.

Da parte mia comunque posso confermare a posteriori che al momento del ricovero l'assicurata soffriva certamente di una psicosi come diagnosticata dai medici della __________.

 

Rispondendo al presidente del TCA il teste conferma che a suo modo di vedere l'assicurata era totalmente incapace di discernimento per i seguenti motivi: il tipo di angoscia di cui soffriva l'assicurata sin dal momento in cui l'ho conosciuta è un tipo di angoscia che quando monta può fare perdere la testa, non capire più niente, non rendersi conto di quello che si sta facendo.

Si tratta di stati d'animo facilmente trasmissibili che io avevo già percepito in passato e che sono confermati dalla diagnosi. Non è un caso che queste tre ragazze si siano incontrate ed abbiano avuto un'evoluzione piuttosto fragile tutte e tre.

 

Io ritengo che le diagnosi poste contribuiscono entrambe a fare concludere per l'incapacità di discernimento nei due aspetti: il disturbo di personalità per quel che riguarda il carattere di volontà e invece l'altra diagnosi (disturbo psicotico) per quel che riguarda l'aspetto intellettivo.

Va comunque detto che anche già solo il disturbo di personalità "Borderline" comporta caratteri autolesionistici e di suicidio. Tengo pure a sottolineare che questa conclusione vale anche in relazione alla diagnosi posta dalla dr.ssa __________.

 

Rispondendo al presidente del TCA che ha fatto propria un'osservazione dell'avv. RA 2 sulla questione a sapere come mai, se la situazione dell'assicurata in quei giorni era così grave, le è stato concesso un congedo, il dr. __________ risponde che è più che possibile che vi siano delle alternanze di momenti dove sia a livello affettivo che intellettivo le cose funzionino diversamente. Mi immagino quindi che l'autorizzazione ad uscire sia stata data in un momento cui la situazione era migliorata.

 

Il presidente del TCA chiede al teste, con riferimento a quanto in precedenza esposto, e cioè all'emergenza in occasione del 5° ricovero dell'aspetto delle allucinazioni, se l'assicurata non doveva essere mantenuta in clinica. Il teste risponde che in quei giorni lui non c'era e che successivamente il direttore della clinica dr. __________ e il dr. __________ gli hanno confermato che l'assicurata poteva recarsi al suo domicilio a prendere dei pantaloni.

Il teste non sa se quel congedo era condizionato ad esempio ad una stretta sorveglianza da parte dei genitori.

 

Il dr. __________, con una considerazione di carattere generale, precisa che quando si è in presenza di una diagnosi simile si sa che vi è un potenziale rischio di suicidio, ma il momento in cui ciò avviene è del tutto imprevedibile.

 

Rispondendo all'avv. RA 2, il teste risponde di non sapere con precisione chi ha autorizzato il congedo.

 

L'avv. RA 2 chiede al teste come mai se l'assicurata è stata congedata alcune ore prima per cui si deve ritenere che non vi erano dei rischi, lui può concludere che alcune ore dopo era totalmente incapace di discernimento.

Il teste risponde che è la natura stessa delle affezioni di cui soffre l'assicurata e che il gesto compiuto ne è un'ulteriore conferma.

 

In particolare è del tutto possibile che la situazione si modifichi a distanza di poche ore.

 

Vorrei sottolineare che RI 1 è una ragazza che è stata abbandonata e maltrattata e che porta con sé in modo permanente un senso di colpa, prendendo su di sé la colpa e la vergogna altrui.

 

Riguardo al bigliettino con scritto "perdonatemi" che è stato ritrovato e che secondo l'assicuratore testimonierebbe della presenza della capacità di discernimento al momento del gesto, il dr. __________ rileva quanto segue.

Le due cose non sono incompatibili. Anche in uno stato di grave scompenso psicotico qualcuno ha la capacità di scrivere e oltre a ciò RI 1 sarebbe pronta a chiedere perdono per tutto e per niente a causa dei grandi sensi di colpa che ha innati e che sono sintomo del suo abbandono e dei suoi maltrattamenti.

 

L'avv. RA 2 dichiara di essere insoddisfatto di questa risposta nella misura in cui il dr. __________ si pronuncia per la totale incapacità di discernimento pur senza avere visto quel giorno l'assicurata. Il Dr. __________ risponde che a maggiore ragione non può esprimersi per l'esistenza della capacità di discernimento chi non ha mai visitato l'assicurata.

 

Vorrei precisare, per dare un quadro della gravità della situazione, che RI 1 si identificava talmente tanto nell'amica deceduta da vestirsi come lei e di avere intrattenuto una relazione con l'amico di quella persona.

Sottolineo ancora che dopo gli interventi chirurgici è stata sottoposta ancora a neurolettici ancora più incisivi. Ritengo che in un caso di una persona in preda a turbe psicotiche con in più disturbi di personalità non sia comunque esclusa la possibilità di compiere degli atti in apparenza razionali come quelli di chiudere una porta dall'interno.

 

Le parti non hanno ulteriori domande da porre al teste dr. __________.

 

Il teste viene ringraziato per la collaborazione e alle ore 11.25 viene congedato." (Doc. XVI)

 

                                         Dalla documentazione medica agli atti emerge che, nel marzo 2003, l'assicurata soffriva di gravi disturbi a livello psichico.

 

                                         In particolare gli psichiatri __________, __________, __________ e __________ hanno diagnosticato un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline ICD-10 F 60.31.

                                         Il disturbo di personalità emotivamente instabile (F 60.3) viene descritto come "un disturbo di personalità caratterizzato da una chiara tendenza ad agire impulsivamente senza considerare le conseguenze. L'affettività è imprevedibile e capricciosa. È presente una tendenza all'instabilità emotiva ed un'incapacità a controllare le esplosioni comportamentali. Vi è una tendenza a un comportamento litigioso e ad entrare in conflitto con gli altri, specialmente quando le azioni impulsive vengono censurate o contrastate. Si distinguono fondamentalmente due tipi: il tipo impulsivo, caratterizzato prevalentemente da instabilità emotiva e mancanza di controllo degli impulsi, ed il tipo borderline, caratterizzato in aggiunta da disturbi dell'immagine di sè, delle fanalità perseguite e delle preferenze soggettive, da sentimenti costanti di vuoto interiore, da relazioni interpersonali intense ed instabili, e da una tendenza ad un comportamento autolesionistico, compresi atti e tentativi di suidicio." (cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 2003, pag. 212).

                                         Il disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline (F 60.31) viene così caratterizzato:

 

"A.    Debbono essere soddisfatti i criteri generali per il disturbo di personalità (F60).

 

B.   Debbono essere presenti almeno tre dei sintomi elencati nel Criterio B di F60.30 e in più almeno dure tra i seguenti:

      (1)   disturbi e incertenzza relative all'immagine di sè, agli scopi e alle preferenze interne (incluse quelle sessuali);

      (2)   tendenza ad essere coinvolto in relazioni intense e instabili, portanti spesso a crisi emotive;

      (3)   eccessivi sforzi di evitare gli abbandoni;

      (4)   ricorrenti minacce o atti auto-lesivi;

      (5)   sentimenti cronici di vuoto." (idem pag. 213)

 

                                         I dottori __________ e __________ hanno diagnosticato una bulimia nervosa atipica ICD-10 F 50.3 ("Si tratta di condizioni che presentano alcuni degli aspetti caratteristici della bulimia nervosa, ma in cui il quadro clinico complessivo non giustifica tale diagnosi. Per esempio, vi possono essere ricorrenti accessi di iperalimentazione ed un uso eccessivo di purganti senza un significativo cambiamento di peso, oppure l'eccessiva preoccupazione per la forma e il peso corporeo può essere assente", idem, pag. 186).

 

                                         Soprattutto, i medici della Clinica __________ hanno  diagnosticato una sindrome psicotica acuta polimorfa con sintomi schizofrenici, ICD-10 F 23.1 ("Si tratta di una sindrome psicotica acuta caratterizzata da un quadro clinico polimorfo e instabile, come quello descritto in F23.0; nonostante questa instabilità, alcuni tipici sintomi schizofrenici sono comunque evidenti per la maggior parte del tempo", idem pag. 106.

                                         Vedi pure, a proposito delle sindromi psicotiche acute e transitorie, F.23: "Si tratta di un gruppo eterogeneo di sindromi caratterizzate da un esordio acuto di sintomi psicotici quali deliri, allucinazioni e altri disturbi della percezione, e da una grave compromissione del comportamento abituale", idem, pag. 106 e della sindrome psicotica acuta polimorfa senza sintomi schizofrenici F. 23.0: " Si tratta di una sindrome psicotica acuta nella quale le allucinazioni, i deliri o i disturbi della percezione sono evidenti, ma marcatamente variabili, e mutevoli di giorno in giorno, o addirittura di ora in ora. È anche frequentemente presente un tumulto emozionale con intensi vissuti transitori di felicità o di estasi, o di ansia e di irritabilità.", idem, pag. 105).

 

Il medico curante ha dichiarato in udienza di condividere tale diagnosi.

 

                                         La dottoressa __________ ha invece diagnosticato una Sindrome schizoaffettiva non specificata ICD-10 F. 25.9 ("Psicosi schizoaffettiva non altrimenti specificata", idem, pag. 113. Vedi pure per le Sindromi schizoaffettive F.24: "Queste sono condizioni episodiche nelle quali sintomi affettivi e schizofrenici sono entrambi preminenti, ma che non giustificano una diagnosi di schizofrenia o di episodio maniacale o depresso", idem pag. 109).

 

                                         Questo Tribunale, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 19 settembre 2005 nella causa G., U 200/04; STFA del 14 settembre 2005 nella causa F., C 192/04; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 pag. 225), ritiene che il 12 marzo 2003, al momento in cui ha compiuto il tentativo di suicidio, l'assicurata si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento a causa delle gravi turbe psichiche appena enumerate.

 

                                         Pur considerando che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), questa Corte ritiene che nel caso concreto l'opinione espressa dal dottor __________ è più convincente rispetto a quella sostenuta dalla dottoressa __________ e dal dottor __________ (cfr. sul tema: STCA dell'8 maggio 2002 nella causa J. e V., 35.2001.51 - 35.2001.53 e STCA del 2 agosto 2002 nella causa F., 35.2001.48).

 

                                         Quest'ultimo specialista non ha peraltro avuto nessun colloquio personale con l'assicurata. Ora, l'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante  nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34).

 

                                         Dalle affermazioni del dottor __________ occorre ritenere che, al momento in cui ha compiuto il tentativo di suicidio, l'assicurata era in preda ad una crisi psicotica acuta (che si caratterizza per la presenza di deliri e allucinazioni e da una grave compromissione del comportamento abituale) e ad un disturbo di personalità schizoide (che si caratterizza per una tendenza ad agire impulsivamente, da sentimenti costanti di vuoto interiore, da relazioni interpersonali intense ed instabili, e da una tendenza ad un comportamento autolesionistico, compresi atti e tentativi di suicidio) che, per la natura stessa delle affezioni ed in quelle particolari circostanze,  non le hanno permesso nè di comprendere la gravità del gesto che stava compiendo, nè di agire diversamente.

 

                                         Come già visto, il dottor __________ al riguardo ha in particolare sottolineato che:

 

"  (...)

il tipo di angoscia di cui soffriva l'assicurata sin dal momento in cui l'ho conosciuta è un tipo di angoscia che quando monta può fare perdere la testa, non capire più niente, non rendersi conto di quello che si sta facendo.

Si tratta di stati d'animo facilmente trasmissibili che io avevo già percepito in passato e che sono confermati dalla diagnosi. Non è un caso che queste tre ragazze si siano incontrate ed abbiano avuto un'evoluzione piuttosto fragile tutte e tre.

 

Io ritengo che le diagnosi poste contribuiscono entrambe a fare concludere per l'incapacità di discernimento nei due aspetti: il disturbo di personalità per quel che riguarda il carattere di volontà e invece l'altra diagnosi (disturbo psicotico) per quel che riguarda l'aspetto intellettivo.

Va comunque detto che anche già solo il disturbo di personalità "Borderline" comporta caratteri autolesionistici e di suicidio. Tengo pure a sottolineare che questa conclusione vale anche in relazione alla diagnosi posta dalla dr.ssa __________. (...)" (Doc. XVI)

 

                                         Le affermazioni del medico curante coincidono del resto, almeno in parte con le descrizioni della dottoressa __________, che ha usato termini quali "corto circuito", "grave disturbo psichiatrico il quale distorce la realtà nei momenti di scompenso", "delirio con bisogno di emulazione dell'amica perduta".

 

                                         Il dottor __________ ha poi sottolineato che il tentativo di suicidio dell'assicurata è avvenuto nel contesto di un'emulazione della sua grande amica deceduta e dopo che nel corso del ricovero coatto deciso pochi giorni prima (il 5 marzo 2003) si erano già manifestate delle allucinazioni.

 

                                         Secondo questo Tribunale a nulla di diverso può portare la circostanza che l'assicurata abbia lasciato un biglietto con scritto "perdonatemi" e che si è chiusa a chiave nell'appartamento dall'interno.

 

                                         Tale aspetto non è infatti inabituale nel caso di persone che compiono un gesto tragico nel contesto di una grave crisi psicotica come quella dell'assicurata ("Il fatto di scrivere un biglietto di addio non esclude la presenza di uno scompenso psicotico con delirio e allucinazioni), che, peraltro, per le ragioni descritte dal medico curante, viveva con grossi sensi di colpa.

 

                                         La circostanza di avere lasciato uno scritto non è comunque decisiva neppure secondo la giurisprudenza (cfr. consid. 2.8).

 

                                         Infine, pure non determinante, a mente del TCA, è il fatto che l'assicurata abbia beneficiato di un breve congedo della clinica presso la quale era stata ospedalizzata in modo coatto, pochi giorni prima.

 

                                         Infatti, secondo le affermazioni del dottor __________, in una situazione come quella dell'assicurata la crisi di angoscia, che porta al tentativo di suicidio (o "il corto circuito" per usare i termini della dottoressa __________), può manifestarsi a distanza di poche ore da un periodo di apparente tranquillità (cfr. i già citati commenti alla F 23).

 

                                         La questione di un'eventuale negligenza dei sanitari che avevano in cura la ricorrente e che le hanno concesso il congedo (da metà mattina al tardo pomeriggio del 12 marzo per recarsi insieme ai genitori, a prelevare degli indumenti nel suo appartamento) esula comunque della presente vertenza (cfr., in un altro contesto; RtiD I - 2005 pag. 218).

 

                                         La decisione su opposizione impugnata va quindi annullata. La CO 1 erogherà dunque le prestazioni previste dalla LAINF a seguito dell'evento del 12 marzo 2003.

 

                             2.10.   Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

                                         La disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw. 6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20. März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die bisherigen kantonalen Vorschriften.

 

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet, die

 

der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."

(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

 

                                         Secondo l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cpv. 2).

                                         Ora, visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).

 

                                         Va inoltre ricordato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

                                         Al proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:

 

"  Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999)."

 

                                         In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la CO 1 verserà all'assicurata, rappresentata dall'RA 1, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 3 novembre 2004 è annullata.

                                         §§ Alla CO 1 è fatto obbligo di versare le prestazioni previste dalla LAINF.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all'assicurata l'importo di

                                         fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti