Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2006.101

 

rs/td

Lugano

26 giugno 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 settembre 2006 emanata da

 

 

 

 

 

 

 

In relazione al caso

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

PI 1,

rappr. da: RA 1,

 

 

                                        

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 30 settembre 2005 il datore di lavoro di PI 1, la ditta __________, ha notificato all’CO 1 un sinistro occorso al proprio dipendente il 19 settembre 2005. Dal relativo formulario “Annuncio d’infortunio – bagatella LAINF” emerge quanto segue:

 

"  Lui sostiene d’aver ricevuto un colpo sul ginocchio durante il lavoro, non esistono però rapporti interni come è prassi nel cantiere." (Doc. 1)

 

                                         La risonanza magnetica al ginocchio sinistro effettuata il 10 ottobre 2005 ha messo in luce delle lesioni meniscali e osteo-condrali (cfr. doc. 19).

 

                                         Il 26 ottobre 2005 l’assicurato si è sottoposto a un intervento di regolarizzazione artroscopica della lesione meniscale mediale e lisciaggio della lesione osteo-condrale condilare mediale (cfr. doc. 12).

 

                                         Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

 

                               1.2.   Esperiti gli occorrenti accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF resistente, con decisione formale del 21 luglio 2006, ha posto termine al versamento di prestazioni di corta durata, in quanto, per le sole conseguenze infortunistiche, ha ritenuto l’assicurato non più necessitante di cure mediche o controlli medici, nonché abile al lavoro in misura totale a partire dalla data del provvedimento (cfr. doc. 55).

 

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, tramite l’RA 1 (cfr. doc. 59, 63), l’CO 1, l’11 settembre 2006, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A2).

 

                               1.4.   La RI 1, assicuratore indennità giornaliere di PI 1, il 12 dicembre 2006 ha interposto un tempestivo ricorso contro la decisione su opposizione dell’11 settembre 2006, nel quale si è così espressa:

                                        

"  (…)

2.1 In data 19.09.2005 PI 1, alle dipendenze della ditta __________ quale mina­tore, era vittima di un infortunio sul lavoro, nel quale subiva un forte colpo al ginocchio sinistro. Conseguentemente all'infortunio l'assicurato presentava forti dolori al ginocchio, che lo rendevano inabile al lavoro al 100% dal 29.09.2005. Il caso è stato assunto dalla CO 1.

 

        Prove:    - doc. 1: annuncio caso a CO 1

 

2.2 Dopo esser stato dapprima esaminato dal dott. __________, l'assicurato in data 10.10.2006 è stato sottoposto ad un esame RM del ginocchio che ha messo in luce una lesione del cor­no posteriore del menisco medicale, nonché evidenziato una gonartrosi mediale oltre ad alterazione degenerativa dei due menischi.

In data 26.10.2005 l'assicurato è stato sottoposto ad un'artroscopia. Ciò nonostante da allora egli ha continuato ad accusare dolori invalidanti, per i quali ha continuato ad essere in cura.

 

 

        Prove:    - doc. 3: rapporto medico CO 1

                        - doc. 4: rapporto __________ del 11.10.2005

                        - doc. 5: rapporto operatorio dr. __________

                        - doc. 6: rapporto dr. __________ del 02.11.2006

                        - doc. 7: rapporto dr. __________ del 16.10.2006

 

2.3 Con decisione del 21.07.2006 la CO 1, sottoposto l'assicurato a visita da parte del pro­prio medico __________ Dr. __________ in data 18.07.2006 - il quale descrive, in particola­re, una situazione blanda per quanto riguarda al ginocchio sinistro, ritenendolo da subito normalmente abile al lavoro nella professione abituale -, sospende la corresponsione delle prestazioni assicurative. Secondo quanto deciso, per quanto riguarda le sole conseguenze infortunistiche, l'assicurato è abile al lavoro in misura completa e non più bisognevole di cure.

In data 30.08.2006 la ditta __________ annunciava alla __________ il caso di inabilità lavorativa dell'assicurato.

 

        Prove:    - doc. cit.

                        - doc. 7: notifica di inabilità lavorativa del 30.08.2006

 

2.4 Con decisione su opposizione del 11.09.2006 la CO 1 ha confermato la decisione e re­spinto l'opposizione dell'assicurato, senza ritenere importante il fatto che anche il curante dell'assicurato Dr. __________ confermasse la persistenza di dolori costanti al ginocchio sinistro, non migliorati dopo l'intervento di artroscopia e, anzi, progressivamente peggio­rati, con versamenti recidivanti, tali da renderlo del tutto inabile al lavoro nella professio­ne abituale.

 

        Prove:    - doc. cit.

                        - si richiamano gli atti dell'incarto CO 1

 

3.     In diritto

 

3.1 Il litigio verte sulla questione a sapere se la CO 1, che ha riconosciuto per l'evento del 19.09.2005 l'esistenza di un infortunio a proprio carico, abbia a giusto titolo interrotto l'erogazione delle prestazioni oltre il 21.07.2006, ritenendo interrotto il nesso causale na­turale adeguato con l'evento in questione.

 

3.2 La responsabilità dell'assicuratore LAInf si estende a tutte le conseguenze che sono in un nesso di causalità naturale ed adeguata con l'evento infortunistico (art. 6 cpv. 1 LAInf). Mentre la causalità naturale (che dev'esser data con la probabilità preponderante ed è una questione medica) va ritenuta adempiuta quando si deve ammettere che, senza l'evento in­fortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verifica­to nello stesso modo, non essendo richiesto che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute, bensì unicamente una conditio sine qua non (cfr. in partic. DTF 129 V 181, 119 V 337), la causalità adeguata (questione giuridica) richiede che il fat­to assicurato, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza di vita, sia idoneo a pro­vocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale favorito dall'evento in questione (cfr. in partic. DTF 123 V 103 e 139).

Qualora il nesso di causalità naturale è carente, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361).

 

Secondo la giurisprudenza, inoltre, la causalità adeguata quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicuratore risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. 127 V 102, 123 V 102).

 

3.3 Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAInf l'assicurato ha diritto ad una cura appropriata dei postumi d'infortunio.

 

Secondo l'art. 16 cpv. 1 LAinf ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente inabile al lavoro a seguito dell'infortunio.

 

3.4 Nel rapporto operatorio del dr. __________ del 26.10.2005, specialista che ha effettuato l'intervento di artroscopia al ginocchio sinistro dell'assicurato a seguito del trauma discor­sivo avvenuto il 19.09.2005 , si legge la diagnosi di "lesione corno posteriore menisco mediale gi­nocchio sinistro. Lesione osteo-condrale grado 1. condilo femorale sinistro. Importante sinovite reattiva". Mentre alla visita radiologia del 24.03.2006 veniva rilevato dallo specialista dott. __________ "... una leggera/ moderata gonartrosi mediale con lesione cartilaginea focale condilare e lesione osteocondrale tibiale... " nel rapporto del 19.09.2006 si legge di una "severa gonartrosi mediale .... con sindrome da sovraccarico del plateau tibiale mediale e condilo femorale mediale ... ". (doc. 8, 9)

 

Nel proprio rapporto del 19.07.2006 il medico circondariale della CO 1 dr. __________, che ha visitato l'assicurato il 18.07.2006, descrive, in particolare, una situazione blanda per quanto riguarda il ginocchio sinistro ("andatura senza zoppia, nessuna ovvia simmetria, nessun gonfiore né versamento intra-articolare o termotatto aumentato .... L'assicurato conferma di essere completamente privo di disturbi a riposo, durante la deambulazione saltuariamente avverte una dolenza in nona laterale, di carattere piuttosto diffuso .... di entità non invalidante ....') ritenendolo da subito normalmente abile per la sua abituale professione (doc. 10).

E fondandosi sulla valutazione del dr. __________ che la CO 1 interrompe dal 21.07.2006 l'erogazione di prestazioni a favore dell'assicurato; secondo la CO 1 l'assicurato presen­terebbe "... delle patologie che possono incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato, non nell'ambito dell'infortunio del 19.09.2006" (cfr. rapp. dr. __________ del 01.09.2006, doc. 11).

 

3.5 La valutazione della CO 1 non può esser condivisa.

Il medico curante dell'assicurato dr. __________ nel proprio rapporto del 11.08.2006 atte­sta infatti che il paziente continua ad essere inabile al lavoro, essendo dopo l'intervento del 26.10.2005 i dolori al ginocchio sinistro rimasti costanti, con versamenti recidivanti; a seguito dei dolori, l'assicurato è ancora in cura sia con cure fisioterapiche che antinfiam­matorie. A detta del curante, l'origine del protrarsi dei dolori al ginocchio sinistro anche dopo l'intervento operatorio andrebbe ancora meglio chiarita (rapp. del 28.08.2006, doc. 12).

Lo specialista dr. __________, nel proprio rapporto medico per l'AI (del 03.08.2006, doc. 13) attesta che il paziente presenta uno stato dopo trauma al ginocchio sinistro. Entrambi i curanti, tenuto conto dei dolori del paziente al ginocchio, nonché delle patologie degene­rative esistenti in tale contesto, escludono una ripresa dell'attività lavorativa nella profes­sione abituale e consigliano di prendere in valutazione un cambio di professione.

 

Anche il dott. __________, medico di fiducia della __________ che ha attentamente visitato l'assicurato in data 31.10.2006, nel proprio rapporto del 02.11.2006 (doc. 6), posta l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico, fa constatazioni che si differenziano da quanto constatato dal dr. __________ "la marcia è difficoltosa, con impaccio soprattutto alla messa in moto quando si rialza dalla sedia, a causa dei dolori al ginocchio sx. Questa articolazione presenta un versa­mento, ... Spiccata dolenza palpatoria sul bordo mediale della patella e in corrispondenza della rima e re­ticolare medicale. La mobilità non è limitata" e pone la seguente diagnosi

- "gonalgia sx cronica persistente in esiti di infortunio del 19.09.2005, stato dopo

  artroscopia e meniscectomia mediale il 26.10.2005, severa gonartrosi mediale

        - ipertensione arteriosa trattata

        - obesità"

Egli osserva che l'assicurato è in sovrappeso da diversi anni e, senza contestare che tale si­tuazione possa aver contribuito al manifestarsi/accentarsi della gonartrosi ai due ginocchi, rileva che essa non gli ha mai impedito di svolgere regolarmente la propria professione di minatore. Secondo quanto appurato dal medico di fiducia della __________, i dolori invalidanti al ginocchio sinistro sono insorti solo dopo l'infortunio del 19.09.2005; per contro, il ginoc­chio destro, "anche in seguito, non ha mai accusato particolari disturbi al ginocchio dx, nonostante l'ulteriore sovraccarico a cui è stato sottoposto per la necessità di scaricare l'arto sin. Il dr. Pianezzi ri­leva che dal momento dell'infortunio i dolori al ginocchio sinistro sono in evoluzione, e che l'intervento artroscopico del 26.10.2005 ha ulteriormente contribuito a scompensare la gonartrosi, frattanto ulteriormente peggiorata come risulta dal recente esame RM del 19.09.2006.

Il dr. __________, sulla base della visita precisa e completa effettuata, nel proprio rapporto del 02.11.2006, dal quale non vi è motivo di scostarsi (cfr. DTF 125 V 351), conclude ri­tenendo i disturbi al ginocchio sinistro essere certamente ancora in un nesso di causalità naturale con l'evento anche dopo il 21.07.2006. A seguito della problematica al ginocchio egli giudica inoltre l'assicurato come definitivamente inabile al lavoro in misura completa nella professione usuale e, invece, in un'attività meglio confacente alla sue condizioni di salute, da subito abile normalmente al lavoro.

 

3.6 Visti i criteri (appena esposti) richiesti dalla giurisprudenza al nesso causale e a quello adeguato (cfr. inoltre quanto sopra al consid. 3.2), va ribadito che non è determinante la pre­senza di patologie degenerative, ma piuttosto che all'origine della sintomatologia che ha motivato l'incapacità lavorativa vi sia l'evento infortunistico. Nella fattispecie è indubbio che senza l'evento il danno non si sarebbe verificato (perlomeno) allo stesso modo, l'evento è senz'altro stato una condizione del danno. L'evento è inoltre stato atto a pro­vocare un risultato come quello prodottosi, tenuto conto che anche le complicazioni sono a carico dell'assicuratore LAInf. Contrariamente a quanto affermato dalla CO 1, l'esistenza di una (o più) precedente degenerazione - che essa ha ritenuto unicamente come "possibili" fattori atti ad influenzare la capacità lavorativa dell'assicurato - non è atta interrompere il nesso causale.

Pertanto, anche oltre il 21.07.2006 è dato il nesso causale e naturale e, trattandosi di una lesione fisica, anche di quello adeguato tra l'evento e la problematica all'origine dell'inabilità lavorativa del signor PI 1.

CO 1La CO 1, che per interrompere l'erogazione di prestazioni deve dimostrare che è stato raggiunto lo status quo sine, rispettivamente quo ante, (cfr. U194/05), non è sinora stata in grado di dimostrare quanto preteso. Come pure rilevato dal curante dell'assicurata, dr. __________, essa non ha sufficientemente appurato l'origine del protrarsi della sintomato­logia dolorosa al ginocchio sinistro (cfr. rapp. del 28.08.2006, doc. 12). Poiché risulta piut­tosto che i fattori degenerativi preesistenti non hanno mai stato (recte: impedito) all'assicurato di svolgere normalmente la sua abituale attività, e che la problematica a livello del ginocchio sinistro è peggiorata dopo l'intervento del 26.10.2005, è nella fattispecie pertinente concludere che, alla luce degli atti medici citati (in partic. rapp. dr. __________), il nesso causale naturale (e adeguato) è dato." (Doc. I)

                                        

                               1.5.   L’RA 1, per conto di PI 1, il 20 dicembre 2006, ha comunicato di sostenere in tutto e per tutto il ricorso presentato dalla __________. Inoltre il rappresentante dell’assicurato ha precisato che sia il Dr. med. __________, che il Dr. med. __________ hanno certificato la completa inabilità lavorativa e che lo stato di salute era suscettibile di peggioramento dovuto al trauma oggetto del contendere (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   L’istituto assicuratore resistente, rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

 

                               1.7.   Il 1° marzo 2007 la __________ ha prodotto un certificato del Dr. med. __________ (cfr. doc. VIII, B).

 

                               1.8.   L’avv. RA 2, il 5 marzo 2007, ha presentato le proprie osservazioni in merito (cfr. doc. X).

 

                                         L’RA 1 ha inviato uno scritto al riguardo l’8 maggio 2007 (cfr. doc. XII).

 

                               1.9.   I doc. X e XII sono stati trasmessi per conoscenza alla __________ (cfr. doc. XIV).

 

                                         Il doc. XII è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 2 (cfr. doc. XV).

 

                                         Infine il doc. X è stato intimato, sempre per conoscenza, all’RA 1 (cfr. doc. XVI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre termine, a decorrere dal 21 luglio 2006, alle proprie prestazioni per quanto concerne i postumi dell’infortunio del settembre 2005 oppure no.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

 

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

 

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                                         Questi concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04.

 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

 

                               2.6.   Dalla documentazione agli atti si evince che la decisione presa dall’CO 1 di considerare l’assicurato, tenuto conto dei soli postumi oggettivabili dell’evento traumatico del settembre 2005, totalmente abile al lavoro a decorrere dal 21 luglio 2006 e non più bisognoso di ulteriori provvedimenti terapeutici è fondata sulle certificazioni del medico __________, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia.

 

                                         In particolare dal rapporto del 19 luglio 2006 emerge che:

 

"  (…)

Siamo dunque a distanza di presto 9 mesi da una resezione selettiva del corno posteriore del menisco mediale nonché shaving per condropatia di I° grado al condilo femorale mediale, in zona non portante il carico del ginocchio sinistro, in assicurato già portatore d'iniziale gonartrosi mediale bilaterale con morfotipo varo e affetto da adiposità permagna (sovrappeso nella misura di 47 kg!). L'assicurato il 19.9.2005 fa valere una semplice contusione del ginocchio sinistro, infortunio-bagatella che ha permesso di continuare a lavorare in qualità di jumbista per ulteriori 10 giorni. Effettivamente gli ulteriori accertamenti clinici e strumentali hanno permesso di escludere una lesione di natura post-traumatica.

Questo vale sia per la meniscopatia mediale sia laterale, ma pure per la condropatia e i segni indiretti di relativa iperpressione.

Infatti, anche spineco-tomograficamente sono stati esclusi dei bone-bruise o lesioni associate come rotture ligamentose.

 

In occasione dell'esame odierno siamo confrontati con un assicurato manifestante un edema di natura allergica acuta al viso, inizialmente tale da rendere difficile il parlare. Anamnesticamente trattasi di un secondo episodio spontaneo (l'ultima volta capitato a gennaio 2006).

L'assicurato ricorre a dei medicamenti contro l'ipertensione (non ricorda il nome del prodotto).

 

In tale contesto abbiamo riscontrato dei segni di netta ipertensione arteriosa, dei notevoli edemi periferici (vedi le foto), sensibile dispnea al salire le scale (già dopo pochi gradini) e tendenza a tachicardia (a riposo 84/min).

Per quanto riguarda il ginocchio sinistro verifichiamo un'andatura senza zoppia, nessuna ovvia asimmetria (differenza di appena 1 cm a livello surale), nessun gonfiore né versamento intrarticolare o termotatto aumentato.

Risulta ben conservata la stabilità legamentare e indolente il comparto mediale, operato 7 mesi prima.

Anche durante gli esami applicati, come spostamento dei mattoni (fino a 8,5 kg), si nota un impiego delle ginocchia (flessione e rotazione) senza alcun risparmio e senza alcuna reazione antalgica.

L'uso regolare della gamba sinistra viene documentato anche dalla callosità plantari completamente simmetriche.

 

Dal lato soggettivo l'assicurato conferma di essere completamente privo dei disturbi a riposo.

Durante la deambulazione saltuariamente avverte una dolenzia in zona laterale, di carattere piuttosto diffuso (parte anteriore dell'emirima laterale), ben compatibile con la meniscopatia laterale. Trattasi comunque dei disturbi di entità non invalidante.

A questo punto l'assicurato viene invitato a voler innanzitutto normalizzare il peso corporeo, eliminando almeno un 47 kg.

Con queste misure può influenzare positivamente anche l'ipertensione corporea e condurre una vita normale, indubbiamente ostacolata sia in ambiente privato e tanto più per qualsiasi mansione professionale richiedente dell'impegno fisico.

 

I referti clinici attuali oggettivi combaciano pure con l'esame di controllo spineco-tomografico, risp. la perfetta regolarizzazione del corno posteriore del menisco mediale.

La natura prettamente degenerativa e preesistente delle affezioni riscontrate al ginocchio sinistro, vengono anche ben documentati dalla presenza di una cisti di Baker." (Doc. 54)

 

                                         A seguito del referto dell’11 agosto 2006 del Dr. med. __________, FMH in medicina generale (cfr. doc. 62), allegato allo scritto di motivazione dell’opposizione interposta contro la decisione formale del 21 luglio 2006 (cfr. doc. 62, 63), il Dr. med. __________, il 1° settembre 2006, ha nuovamente così valutato il caso di PI 1:

 

"  All’esame approfondito in Agenzia del 18.7.2006 (della durata di più ore), corredato anche da una dettagliata fotodocumentazione, emerge chiaramente che la lesione meniscale al ginocchio sinistro (di natura degenerativa!) è stata trattata a regola d'arte, senza residui tali da giustificare un'inabilità lavorativa, tanto meno nella misura del 100%, pure per le mansioni di minatore.

In questo contesto abbiamo rinviato ai fattori degenerativi preesistenti come iniziale gonartrosi mediale del ginocchio destro e sinistro, condropatia di I° grado del condilo femorale mediale con segni di lieve iperpressione, ad un'adiposità permagna, ipertensione arteriosa, notevoli edemi diffusi agli arti inferiori, edema tipo orticaria allergico-acuto a viso, tutte delle patologie che possono incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ma non nell'ambito dell'infortunio del 19.9.2005.

 

Persino il dott. __________ (medico incaricato da parte del RA 1), nel suo succinto rapporto dell'11.8.2006 (senza aver esaminato il signor PI 1!), ammette l'importante fattore avverso dal lato costituzionale (BMI 40!).

 

Contrariamente invece a quanto sostiene il dott. __________ l'assicurato già in occasione della visita in Agenzia (18.7.2006) non ha manifestato alcun versamento, instabilità o irritazione dell'articolazione del ginocchio sinistro.

 

(…)." (Doc. 65)

 

                                         La __________, dal canto suo, ritiene, facendo riferimento alle attestazioni dei Dr. med. __________, __________ e __________, che all’origine della sintomatologia che ha motivato l’incapacità lavorativa vi sia l’evento infortunistico del 2005 anche successivamente al 21 luglio 2006 (cfr. doc. I).

 

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

                                         Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).

 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

 

                               2.7.   In concreto, attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, secondo cui PI 1 a partire dal 21 luglio 2006, per quanto concerne i soli postumi dell’infortunio del 2005 al ginocchio sinistro, non necessitava più di cure specifiche, né di controlli medici (cfr. doc. 54) ed era totalmente abile al lavoro, può validamente costituire supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori.

 

                                         Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Il rapporto del 19 luglio 2006 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 54) non contiene, infatti, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio del caso dell’assicurato e all’esame del paziente.

 

                                         I referti medici a cui si è appellata la RI 1 per asserire che i disturbi accusati dall’assicurato dopo il 21 luglio 2006 e la relativa incapacità lavorativa si trovano ancora in nesso di causalità con l’infortunio del settembre 2005 non sono del resto tali da inficiare l’apprezzamento del medico __________ dell’assicuratore LAINF resistente.

 

                                         In primo luogo, il Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, in un rapporto medico del 3 agosto 2006 indirizzato all’assicurazione contro l’invalidità, ha attestato che l’assicurato, affetto da molteplici disturbi (gonartrosi del ginocchio destro e sinistro, stato dopo intervento artroscopico dell’ottobre 2005, adiposità permagna, BMI 40 e ipertensione arteriosa non compensata, edemi agli arti inferiori, gonartrosi a livello della spalla destra e stato dopo osteosintesi per frattura del malleolo mediale destro), per quanto riguarda l’artroscopia, si è detto soddisfatto del trattamento ricevuto.

                                         Inoltre il sanitario ha sì asserito che un’attività pesante non è più attuabile. Egli ha, tuttavia, precisato che tale impedimento è dovuto alle polipatologie concomitanti di cui soffre l’assicurato (cfr. doc. 60).

                                         Vista la chiara asserzione dell’agosto 2006 del Dr. med. __________, secondo cui l’assicurato non può più esercitare la propria attività abituale a causa delle poli patologie, sorgono poi perlomeno alcuni dubbi sulla fedefacenza del “Rapporto medico sull’incapacità lavorativa” compilato per la parte ricorrente dal medesimo medico pendente ricorso al TCA nel mese di febbraio 2007. In tale rapporto è stato indicato che la causa dell’inabilità al lavoro sarebbe l’infortunio, e meglio il trauma al ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale, senza alcun riferimento alle altre affezioni (cfr. doc. B), riscontrate peraltro anche dal medico fiduciario della RI 1 (“…Il Signor PI 1 è confrontato da anni con un importante soprappeso, costantemente sopra i 110 kg. Questo sovraccarico ha sicuramente contribuito allo sviluppo di una gonartrosi ai due ginocchi, prevalentemente a carico dei compartimenti mediali, tenuto conto dell’asse degli arti inferiori. (…) nonostante la sicura presenza di una gonartrosi bilaterale a carico del compartimento mediale, il Signor PI 1 non aveva mai accusato disturbi sino all’evento infortunistico del 19.09.05”; cfr. doc. A6).

 

                                         Giova, altresì, ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                                         In secondo luogo, il Dr. med. __________, FMH medicina generale, nello scritto dell’11 agosto 2006, ha semplicemente affermato che l’assicurato non era in grado di riprendere la propria attività lavorativa, siccome dopo l’intervento artroscopico dell’ottobre 2005 ha presentato costanti dolori a livello del ginocchio sinistro con versamenti recidivanti (cfr. doc. 62).

                                         Il medico, dunque, a prescindere dal fatto che quanto allegato non corrisponde alle dichiarazioni formulate dall’assicurato al Dr. __________, ossia che dal lato soggettivo era completamente privo di dolori a riposo, che durante la deambulazione saltuariamente avvertiva una dolenza in zona laterale di carattere piuttosto diffuso ben compatibile con la meniscopatia laterale e che trattavasi di disturbi di entità non invalidante (cfr. consid. 2.6.; doc. 54), non ha fornito particolari specificazioni in merito all’eziologia di tali disturbi.

                                         Egli, al contrario, ha evidenziato che “la mole del paziente (BMI 40) pure non favorisce una situazione senza sintomi” (cfr. doc. 62).

 

                                         Nemmeno nel referto del 28 agosto 2006, stilato all’attenzione dell’UAI, il Dr. med. __________ si è espresso circa l’origine dei dolori lamentati dall’assicurato al ginocchio sinistro. Egli, in effetti, si è limitato a rilevare che la sintomatologia persisteva anche dopo l’intervento di artroscopia dell’ottobre 2005 e che il paziente riteneva che l’operazione non avesse portato particolare giovamento (cfr. doc. A12). Pure il riferimento all’eventuale presenza di frammenti cartilaginei intrarticolari (cfr. doc. A12) nulla indica riguardo alla causa di tali frammenti e quindi dei disturbi accusati dall’assicurato.

 

                                         Rispondendo a dei quesiti postigli dalla RI 1, il Dr. med. __________, il 16 ottobre 2006, ha d’altronde affermato che la causa dell’incapacità è da attribuire a malattia, e meglio alla gonartrosi mediale sinistra con lesione cartilaginea focale condilare e lesione osteocondrale tibiale. Egli ha altresì aggiunto che “… la CO 1 ha sospeso la sua responsabilità a partire dal 21.07.06 scorso. Da questa data pertanto, considerato che la sintomatologia è dovuta soprattutto ad una gonartrosi severa, è di spettanza della malattia” (cfr. doc. A7).

 

                                         In proposito va osservato che già dalla RM del ginocchio sinistro del 10 ottobre 2005 è emersa una ”marcata gonartrosi mediale con marcate lesioni cartilaginee che raggiungono la superficie ossea ed edema midollare sotto-condrale” con legamenti crociati e collaterali intatti (cfr.doc. 19).

                                         Per completezza è utile sottolineare che con il termine “gonartrosi” si intende l’artrosi del ginocchio. Per quanto attiene alle cause, l’aumento di peso è sicuramente un fattore favorevole. Anche la morfologia degli arti inferiori (ginocchio varo o ginocchio valgo) può condurre a un’artrosi. Inoltre possono essere causa di gonartrosi malattie infiammatorie, malattie dell’osso a livello dei condili femorali o ancora postumi di fratture articolari di ginocchio e la rottura del legamento crociato anteriore o dei menischi. La meniscectomia, ovvero la rimozione chirurgica in atroscopia del menisco, può portare a un’artrosi del ginocchio dopo, però, alcuni anni. In particolare una meniscectomia può condurre a      delle immagini radiologiche di gonartrosi, senza obbligatoriamente presentare sintomi dolorosi, dopo 10 anni nel 20%-40%           dei casi in cui il legamento crociato sia sano (cfr. www.orthopedie.com/artrosi_ginocchio).

 

                                         In casu, non si è proceduto a una meniscectomia totale, bensì soltanto a una regolarizzazione della lesione meniscale mediale (cfr. doc. 10).

 

                                         Ne discende che nel caso in esame la gonartrosi, vista la sua presenza a distanza di nemmeno un mese dal sinistro, è di origine extrainfortunistica.

                                         L’assicurato, tra l’altro, oltre al notevole peso, secondo le radiografie eseguite nel marzo 2006, presenta le ginocchia con asse in varo, a destra di 4,6° e a sinistra di 5,7° (cfr. doc. 39).

                                         La gonatrosi preesistente all’evento traumatico è stata del resto riconosciuta anche dal Dr. med. __________, medico fiduciario della RI 1 (cfr. doc. A6).

 

                                         Infine, per quanto concerne l’asserzione del medico fiduciario della RI 1, Dr. med. __________, FMH in medicina interna, nel suo rapporto del 2 novembre 2006, secondo cui la RM del settembre 2006 ha evidenziato un significativo peggioramento della gonartrosi confronto al precedente esame dell’ottobre 2005 (cfr. doc. A6), va osservato che è vero che dal referto della RM del 2006 risulta, segnatamente, una severa gonartrosi mediale al ginocchio sinistro con distruzione della cartilagine che raggiunge la superficie ossea nel compartimento mediale e importante edema midollare del condilo femorale mediale, mentre la RM dell’ottobre 2005 aveva messo in luce una marcata gonatrosi mediale con marcate lesioni cartilaginee del compartimento mediale che raggiungevano la superficie ossea e alterazione edematosa sotto-condrale del condilo femorale mediale su base degenerativa (cfr. doc. A8; 19).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che dalla RM del 24 marzo 2006 al ginocchio sinistro emerge soltanto una leggera/moderata gonartrosi mediale con lesione cartilaginea focale condilare (cfr. doc. 47).

                                         E’, inoltre, a seguito della rimozione totale dei menischi che può intervenire la gonartrosi. In casu, però, i menischi sono ancora in buona parte presenti, siccome il menisco mediale è stato solamente regolarizzato.

                                         Per di più non va dimenticato che comunque il processo artrosico richiede parecchi anni dopo la meniscectomia. In concreto tra l’artroscopia dell’ottobre 2005 e la RM del settembre 2006 non è trascorso neppure un anno.

                                         Di conseguenza nell’evenienza concreta, a distanza di meno di un anno dal sinistro, non si può parlare di gonartrosi in qualche modo connessa alla lesione infortunistica al menisco mediale, soprattutto visto che PI 1 era già precedentemente all’infortunio affetto da una marcata gonartrosi (cfr. doc. 19).

 

                                         Per quanto attiene alla circostanza fatta valere dal Dr. med. __________ che, nonostante la gonartrosi bilaterale, l’assicurato prima dell’infortunio del settembre 2005 non ha mai accusato disturbi, va segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

                                         La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

 

                                         Inoltre nel caso in esame il Dr. med. __________, quale medico internista, nemmeno è da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui interessa.

 

                               2.8.   In simili condizioni, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che PI 1, per quanto attiene ai postumi dell’evento traumatico del settembre 2005, non ha più necessitato di cure mediche e ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.

 

                                         La decisione su opposizione dell’11 settembre 2006 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti