Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2006.17

 

mm/DC

Lugano

31 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2006 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

 

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 18 marzo 1996, RI 1, amministratore dell’__________ e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 (già __________), è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando un trauma d’accelerazione al rachide cervicale.

 

                                         Il 28 agosto 1996, egli è rimasto vittima di una caduta mentre stata passeggiando nel bosco e ha lamentato un danno alla spalla destra.

 

                                         Entrambi i sinistri sono stati assunti dall’assicuratore LAINF, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge.

 

                               1.2.   Dalle tavole processuali emerge che la procedura di definizione della pratica da parte dell’CO 1 ha conosciuto un iter assai rallentato, caratterizzato dalla necessità per il patrocinatore dell’assicurato di procedere a continui solleciti (cfr. la corrispondenza versata agli atti sub doc. C).

 

                                         Finalmente, in data 11 novembre 2005, l’assicuratore infortuni ha emanato una decisione formale mediante la quale ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di invalidità del 60% a decorrere dal 1° maggio 2005 (cfr. allegato al doc. C).

                                         Questa decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

 

                                         A quel momento, rimanevano però ancora in sospeso un certo numero di problematiche, relative, segnatamente, alle prestazioni di corta durata (pagamento delle indennità giornaliere per il periodo precedente la nascita del diritto alla rendita di invalidità, entità delle medesime, diritto agli interessi di mora sulle prestazioni arretrate, ecc.; cfr. la corrispondenza versata agli atti sub doc. C).

 

                               1.3.   Con ricorso per denegata giustizia del 7 marzo 2006, RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto che venga fatto obbligo all’CO 1 di emanare immediatamente una decisione formale concernente l’ammontare dell’indennità giornaliera dal 1.12.2002 al 30.4.2005, gli interessi di mora dovuti sull’indennità giornaliera, sull’indennità per menomazione dell’integrità e sulle spese di cura, nonché il rimborso delle spese di cura, con protesta delle ripetibili (cfr. I).

 

                               1.4.   Pendente causa, in data 27 aprile 2006, l’assicuratore LAINF convenuto ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato di essere disposto a versargli fr. 103'895.80 a titolo di indennità giornaliere arretrate (1.12.2002-30.4.2005; incapacità lavorativa del 100%), fr. 1'755 a titolo di spese di cura, nonché fr. 5'000 a titolo di interessi moratori (importo forfetario; cfr. doc. doc. 4).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, l’CO 1 - dopo avere riconosciuto che, citiamo: “… vi siano stati taluni periodi di stasi nella gestione del caso in questione, risultato di un costante sovraccarico di lavoro.”- ha sottolineato di, citiamo: “… avere ora regolato la sua posizione in merito alle pretese avanzate dall’assicurato tramite il suo rappresentante legale.” (VII).

 

                               1.6.   Invitato dal TCA a pronunciarsi circa il tenore della risposta di causa dell’CO 1 (cfr. VIII), l’avv. RA 1 ha dichiarato che, sebbene: “… non tutte le questioni in sospeso sono state risolte e regolate, …“, il suo patrocinato, citiamo: “… non si oppone (…) allo stralcio della presente procedura, ma chiede espressamente che codesto lod. Tribunale gli assegni un congruo importo a titolo di ripetibili, commisurato alla laboriosità che hanno richiesto il ricorso e la raccolta dei documenti da produrre, nonché al comportamento tenuto dalla controparte.” (IX).

 

                               1.7.   Con scritto del 26 giugno 2006, trasmesso in copia al TCA, l’assicuratore infortuni convenuto ha comunicato il proprio accordo a riconoscere gli interessi di mora in relazione alle indennità giornaliere (fr. 3'251.70) e alle spese di cura (fr. 32.70) arretrate, nonché a corrispondere un importo di fr. 5'000 a valere quale risarcimento delle spese legali (XIII bis).

 

                               1.8.   Il 12 luglio 2006, il rappresentante dell’assicurato ha affermato che, citiamo: “… non tutte le questioni in sospenso con la CO 1 posso essere considerate liquidate a soddisfazione del ricorrente” e ha precisato che l’importo di fr. 5'000 riconosciutogli dall’CO 1 “… non pregiudica la richiesta del ricorrente di ottenere un adeguato importo per ripetibili, riferito alla procedura giudiziaria in oggetto.” (XV).

 

                               1.9.   In data 24 luglio 2006, l’CO 1 ha rilasciato una decisione formale mediante la quale ha confermato il diritto dell’assicurato a vedersi riconoscere interessi di mora, pari a un importo globale di fr. 3'284.40, sulle indennità giornaliere e sulle spese di cura arretrate.

                                         Questo diritto è invece stato negato in relazione alla rendita di invalidità e all’IMI (cfr. XVII bis).

 

                                         Il ricorrente ha formulato le proprie osservazioni al riguardo in data 27 luglio 2006 (XIX).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Nella concreta evenienza, questa Corte osserva che, pendente causa, l’CO 1 si è pronunciata, sia informalmente (cfr. gli scritti 27 aprile e 26 giugno 2006) che formalmente (cfr. la decisione formale del 24 luglio 2006), sulle problematiche che erano rimaste aperte dopo l’emanazione della decisione formale di rendita dell’11 novembre 2005 (problematiche riassunte a p. 6 dell’atto di ricorso: diritto all’indennità giornaliera per il periodo 1.12.2002-30.4.2005, diritto agli interessi di mora sulle indennità giornaliere, sull’IMI e sulle spese di cura arretrate, nonché rimborso delle spese di cura).

 

                                         La causa può quindi venir stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. la STFA del 24 maggio 2006 nella causa V., I 760/05, consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati), conclusione che è del resto stata auspicata dal ricorrente stesso (cfr. XIX: “Ritengo tuttavia che, giunti a questo punto lo scopo perseguito con il ricorso per protratta giustizia potrebbe anche essere considerato raggiunto: infatti, anche se le decisioni finalmente emesse dalla controparte (…) non sono definitive e potranno essere ancora impugnate, nella misura in cui non corrispondano a quanto l’assicurato ritiene di poter pretendere, la procedura fondata sull’art. 52 cpv. 2 LPGA tende soltanto a ottenere che l’assicuratore emani tempestivamente la decisione che gli compete.”).

 

                               2.3.   In data 29 maggio e 12 luglio 2006 (cfr. IX e XV), il patrocinatore di RI 1 ha postulato che l’assicuratore LAINF convenuto venga condannato a versargli un congruo importo a titolo di ripetibili.

 

                                         Ora, per decidere in merito al diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla questione di sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso per denegata giustizia oppure no (cfr. la STFA del 24 maggio 2006 nella causa V. succitata, consid. 2).

 

                               2.4.   Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA - legge entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

 

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 106 cpv. 2 vLAINF, il quale prevedeva che il ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione.

 

                               2.5.   Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

 

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

 

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa S. Q., I 841/02, il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)."

                                         (RAMI succitata)

 

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

 

                               2.6.   Nel caso di specie, il TCA osserva che, già in data 12 maggio 2005, preso atto dell’intenzione dell’CO 1 di erogare una rendita di invalidità a far tempo dal 1° maggio 2005, il patrocinatore dell’assicurato aveva chiesto a quest’ultima di pronunciarsi in merito al diritto all’indennità giornaliera per il periodo decorrente dal 1° dicembre 2002, data a partire dalla quale il relativo pagamento era stato inspiegabilmente sospeso, in merito al riconoscimento degli interessi di mora sulle indennità giornaliere arretrate e sull’indennità per menomazione all’integrità, nonché in merito al rimborso delle spese relative a un soggiorno di cura a __________ (allegato al doc. C).

 

                                         Ora, fra il momento in cui l'assicurato ha sollecitato la presa di posizione dell’assicuratore infortuni e l'inoltro del ricorso qui in discussione, sono trascorsi 10 mesi circa.

 

                                         Posto che il determinarsi sulle pretese formulate da RI 1 non ha reso necessario l’esecuzione di alcun atto istruttorio particolare da parte dell’assicuratore infortuni convenuto, questa Corte, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli estremi per riconoscere una ritardata giustizia.

 

                                         Risultando fondato il ricorso per denegata giustizia da lui inoltrato, l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti