Raccomandata |
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Incarto n.
mm/td |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 maggio 2006 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 marzo 2003, RI 1, aiuto-muratore al beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato mentre stava per uscire dalla vasca da bagno, riportando una contusione alla spalla destra e delle lesioni dentarie.
Il caso è stato assunto dall’Istituto assicuratore che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
Nel corso del mese di febbraio 2004, tenuto conto dei soli postumi residuali del sinistro assicurato, RI 1 è stato dichiarato non più bisognoso di ulteriori cure mediche e abile al lavoro nella sua abituale professione (doc. 28).
1.2. Il 1° aprile 2004, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico del marzo 2003, determinata dalla persistenza di dolori alla spalla destra (doc. 30 e 32).
Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione formale del 4 giugno 2004, ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta appena menzionato, ritenuti essere estranei all’infortunio del 26 marzo 2003 (doc. 38).
Questa decisione è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 50).
1.3. Nel corso del mese di ottobre 2005, RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha annunciato all’Istituto assicuratore una nuova ricaduta, facendo riferimento alle valutazioni espresse dal neurologo __________ e dall’angiologo __________, i quali, sempre secondo l’assicurato, avrebbero confermato la natura infortunistica dei disturbi alla spalla destra (doc. 59).
Dopo avere richiamato la documentazione riguardante l’assicurato dalla Cassa malati __________, rispettivamente, dal dott. __________ (autore, in data 24 gennaio 2005, di un intervento artroscopico che aveva evidenziato la presenza di una lesione del labbro superiore della spalla destra), l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 29 marzo 2006, ha ritenuto non adempiuti i presupposti per procedere a una revisione processuale della decisione del 4 giugno 2004 (doc. 75).
A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurato (doc. 78), l’CO 1, in data 4 maggio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 79).
1.4. Con tempestivo ricorso del 31 maggio 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando:
" Ritengo di avere il diritto di ricorrere in quanto la decisione su opposizione della CO 1 mi crea un importante danno finanziario e morale.
Il 26 marzo 2003 sono stato vittima di un incidente che mi ha causato e mi causa ancora attualmente degli importanti problemi alla spalla destra.
Come ho già ampiamente spiegato nella mia opposizione 24 aprile 2006, che confermo, diversi medici hanno sospettato una lesione della cuffia dei rotatori (il dottor __________ lo ha certificato il 28 aprile 2003 e il dottor __________ il 27 giugno 2003) ma non hanno potuto verificare tali fatti. Considerato che i dolori aumentavano, sono stato visitato pure dal dottor __________ (suo certificato del 24 febbraio 2004).
Visto che nessuno riusciva a definire il mio problema di salute e a trovare una cura, mi sono recato dal dottor Togninalli che ha diagnosticato una possibile lesione del labbro superiore della spalla destra (certificato del 1. aprile 2004).
Malgrado tutte le verifiche mediche alle quali mi sono sottoposto, nessuno è stato in grado di trovare una soluzione ai miei problemi di salute. In particolare la CO 1 ha interpretato a suo favore i certificati dei medici __________ e __________, non ha considerato il dottor __________, e nemmeno ha avuto l'accortezza di far effettuare perlomeno tutti gli accertamenti medici necessari per stabilire se la caduta del 26 marzo 2003 aveva provocato una lesione alla mia spalla destra.
La CO 1 ha ingiustamente chiuso la pratica il 1. agosto 2003 e rifiutato di riaprire il caso dopo l'operazione.
Il dottor __________ mi ha operato il 24 gennaio 2005 e ha così potuto accertare la lesione del labbro superiore della spalla destra che ha riparato.
Questa lesione è stata provocata dall'incidente e non era preesistente.
Il dottor __________ e il dottor __________, medico di fiducia della __________, hanno certificato che la lesione era dovuta all'infortunio.
Di conseguenza è chiaro che solo dopo l'operazione è stato possibile appurare che l'infortunio mi aveva causato una lesione alla spalla.
Dunque la CO 1 avrebbe dovuto riaprire il caso e garantirmi il pagamento dell'operazione delle indennità.
Inspiegabilmente, nella decisione del 4 maggio scorso, la CO 1 non ha ammesso di aver sbagliato non facendo effettuare ulteriore accertamenti. Per contro si è giustificata asserendo che il dottor __________ non aveva rilasciato un parere oggettivo. Cosa che io contesto. Il dottor __________ non è mai stato il mio medico di fiducia ed è intervenuto solo puntualmente come specialista per risolvere il mio problema alla spalla. Il suo parere è quindi il parere oggettivo di uno specialista.
Vi chiedo di convocarmi prima di decidere così da avere la possibilità di spiegare quanto è successo e di chiarire eventuali vostri dubbi."
(I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.6. In replica, il ricorrente ha precisato quanto segue:
" Il dottor __________ ha scritto di tutto della mia salute ma non ha spiegato come io avrei potuto lavorare a turni di 8-10 ore in galleria visto che lui, nella lettera che ricevetti il 27 febbraio 2004, asseriva che i disturbi fa me lamentati erano persistenti. Guarda caso nell'intervento del gennaio 2005 si riscontrò una lesione e non penso che avrei potuto lavorare in quelle condizioni. Non è colpa sicuramente mia se l'avv. __________ dopo aver ricevuto la procura fece decadere la sua opposizione cautelare in quanto io non ero a conoscenza di tutte le lettere che gli erano state scritte dalla CO 1 e che non hanno mai avuto risposta da parte sua la goccia che fece traboccare il vaso fu quando dopo che l'avvocato __________ scrisse una lettera di domande e risposte al dottor __________ egli ebbe dal medico la conferma che il mio caso era da imputare all'infortunio e lui omise di farlo recapitare alla CO 1 visto che erano per me affermazioni importanti. Da allora gli venne tolto il mandato.
Non vedo come l'Assicurazione __________, a cui io sono affiliato, abbia potuto intraprendere a mia insaputa corrispondenza con la CO 1 facendo opposizione cautelativa il 21 giugno 2004 e ritirandola il 19 luglio 2004 basandosi solo sull'incarto ricevuto dall'Assicurazione infortuni e prendendosi a carico il mio caso come malattia senza essere stato interpellato e neanche visitato.
Lascio a lei, Signor Giudice, giudicare; allego il filmato del 24 gennaio 2005 rilasciatomi dall'__________ sperando che non sia anche esso di parte come sono stati definiti dalla CO 1 e dal suo avvocato i medici curanti e gli specialisti da me interpellati."
(VII)
L’Istituto assicuratore convenuto ha preso posizione in proposito il 23 agosto 2006 (IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto ha correttamente negato la realizzazione delle condizioni per procedere a una revisione processuale della decisione formale del 4 giugno 2004 oppure no.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,
I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37
p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto
delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si
è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Nel caso in esame sia la domanda formulata dall'assicurato di riapertura della pratica da parte dell’CO 1, che i documenti su cui si fonda, sono posteriori all’entrata in vigore della LPGA.
Di conseguenza, in concreto, tornano applicabili le disposizioni di diritto procedurale e materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
Giova, comunque, evidenziare che per quanto riguarda la riconsiderazione e la revisione processuale di decisioni amministrative cresciute in giudicato formale, l'art. 53 LPGA ha concretizzato i principi, validi in merito, riconosciuti da lunga data dalla giurisprudenza (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).
2.4. L'art. 53 cpv. 1 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.”
Come visto al considerando precedente, i principi relativi alla revisione processuale (e alla riconsiderazione) sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA.
Secondo l’Alta Corte, l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).
In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G.P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.
In una sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così riassunto quanto appena esposto:
b) Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."
(DTF 127 V 353 consid. 5b)
Al riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.
2.5. In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA - confermando una sua precedente pronunzia inedita (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.
Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).
La nostra Massima Istanza ha rammentato tale prassi in una sentenza del 24 ottobre 2003 nella causa D., U 325/02, in cui ha confermato la precedente sentenza di questa Corte che aveva respinto il ricorso di un assicurato inoltrato contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF che, da un lato, aveva ritenuto tardive tre domande di revisione inoltrate dopo dieci anni dall'emissione di una decisione con cui l'Istituto assicuratore aveva dichiarato estinto il proprio obbligo contributivo, e, dall'altro lato, aveva considerato che le domande di revisione interposte prima del termine di dieci anni erano state evase con delle decisioni informali le quali, in assenza di una reazione tempestiva da parte dell'assicurato, erano cresciute in giudicato.
Il TFA, al riguardo, ha precisato:
" (…) rammentando la prassi vigente in materia (RAMI 1994 no. U 191
pag. 145), l'autorità giudiziaria cantonale ha esposto come, giusta l'art. 67 PA - che esprime un principio generale valido anche per la revisione di decisioni rese da autorità amministrative la cui procedura non è retta dalla PA -, la domanda di revisione debba essere presentata al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione (cpv. 1), eccezion fatta per i casi in cui sulla decisione abbiano influito un crimine o un delitto oppure qualora la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa abbiano accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dei suoi protocolli e la riparazione sia possibile soltanto mediante una revisione (art. 67 cpv. 2 e 66 cpv. 1 lett. a e b PA), nel caso di specie, non realizzandosi pacificamente un motivo di cui all'art. 66 cpv. 1 lett. a e b PA, la Corte cantonale ha giustamente rilevato che le domande di revisione 18 aprile 1994, 1° ottobre 1996 e 11 dicembre 2001, poste a fondamento della decisione su opposizione in lite del 9 luglio 2002, sono state presentate dall'interessato fuori tempo massimo, ossia oltre il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA, in concreto giunto a scadenza nel febbraio 1992, vanamente il ricorrente cerca di invocare un motivo di interruzione del termine decennale a dipendenza del fatto che, già prima del febbraio 1992, egli avrebbe formulato simili richieste, evase dall'assicuratore infortuni con decisioni informali, a tal proposito, sempre nella citata sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 191 pag. 145, confermata anche in seguito (cfr. per esempio sentenza del 29 novembre 2000 in re A., U 353/00, consid. 2), questa Corte ha precisato che il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA è suscettibile di eventualmente essere interrotto soltanto in presenza di una richiesta formalmente valida, che in particolare indichi il motivo di revisione e la sua tempestività (art. 67 cpv. 3 PA), in concreto, le richieste di riapertura della pratica formulate prima del febbraio 1992 non adempivano le condizioni minime formali per essere trattate come valide domande di revisione, così, da un esame degli atti, si osserva che esse o già difettavano della necessaria forma scritta (art. 67 cpv. 1 PA) - come è il caso per le richieste del 1984 e del 1988 allorché D.________ si presentò per discutere il suo caso presso gli uffici del servizio sociale cantonale, rispettivamente presso l'agenzia INSAI di Bellinzona - o comunque risultavano prive della necessaria motivazione, come si deve in particolare constatare per la domanda del 1985 - allorché l'interessato, consegnando una lettera del parroco di V.________, si presentò dal dott. M.________, che nel 1982 aveva reso per l'INSAI la valutazione sanitaria poi posta a fondamento della relativa decisione, dichiarando di soffrire degli stessi disturbi e di desiderare una cura - e per quella del 1988, allorché il ricorrente semplicemente rimise, senza formalità e motivazione alcuna, della documentazione medica, peraltro pressoché illeggibile, ai responsabili dell'INSAI, medesimo discorso deve infine valere anche per la richiesta del 15 novembre 1990, la quale, al pari di quelle precedenti, oltre a non indicare il motivo di revisione e ad evidenziare gli stessi disturbi, rimaneva totalmente silente sul tema della sua tempestività, non potendo pertanto qualificare le richieste presentate prima del febbraio 1992, gravemente lacunose dal profilo formale, quali valide istanze di revisione ai sensi della legge, si deve ritenere che esse ben difficilmente avrebbero potuto interrompere il termine decennale di cui all'art. 67 cpv. 1 PA, per il resto, come rilevato dalla precedente istanza, le decisioni informali (datate 11 luglio 1984, 11 novembre 1985, 30 settembre 1988 e 16 maggio 1991), emesse dall'ente assicuratore opponente in risposta alle succitate domande e mediante le quali l'ente assicuratore aveva negato l'esistenza di nuovi elementi di giudizio tali da giustificare un riesame della vertenza, sono comunque cresciute in giudicato dal momento che l'assicurato non ha, entro un congruo termine d'esame e di riflessione, manifestato il proprio dissenso con la soluzione adottata dall'amministrazione e non ha preteso l'emanazione di una decisione formale (DTF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 369 consid. 3; cfr. anche sentenza del 14 luglio 2003 in re N., C 7/02, consid. 3, nel cui ambito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che, di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni), stante quanto precede, le ulteriori censure di ordine sostanziale sollevate dal ricorrente si appalesano irrilevanti a fini del giudizio."
(STFA del 24 ottobre 2003 nella causa D., U 325/02)
I termini citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA. Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 16).
2.6. Con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha respinto la domanda di revisione della decisione formale del 4 giugno 2004, in primo luogo, poiché essa sarebbe stata presentata tardivamente (doc. 79, p. 4).
Secondo RI 1, il fatto nuovo che dovrebbe giustificare la revisione della decisione formale appena citata, mediante la quale l’CO 1 aveva negato l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati alla spalla destra (cfr. doc. 38: “Dopo aver sottoposto la pratica al nostro servizio medico, le dobbiamo confermare quanto già comunicato con scritto 27.2.2004, ossia che una relazione di causalità tra i disturbi da lei lamentati e l’infortunio in oggetto è da ritenersi estinta.”), è costituito dal reperto posto in luce grazie all’intervento artroscopico del 24 gennaio 2005, ovvero la lesione del labbro antero-superiore destro (cfr. I, p. 2: “Il dottor __________ mi ha operato il 24 gennaio 2005 e ha così potuto accertare la lesione del labbro superiore della spalla destra che ha riparato. Questa lesione è stata provocata dall’incidente e non era preesistente. (…). Il dottor __________ e il dottor __________, medico di fiducia della __________, hanno certificato che la lesione era dovuta all’infortunio. Di conseguenza, è chiaro che solo dopo l’operazione è stato possibile appurare che l’infortunio mi aveva causato una lesione alla spalla.” – il corsivo è del redattore).
Dalle tavole processuali emerge che, al più tardi, nel corso del mese di marzo 2005, l’insorgente era a conoscenza della diagnosi di lesione del labbro glenoidale, nonché del fatto che, secondo il chirurgo ortopedico dott. __________, quest’ultima avrebbe avuto un’origine traumatica (cfr. cartella clinica 8 marzo 2005 del dott. __________, acclusa al doc. 66, di cui una copia era stata trasmessa all’assicurato).
In queste condizioni, in ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.5., la domanda di revisione processuale avrebbe dovuto essere presentata, al più tardi, entro la fine del mese di giugno 2005, ciò che non è tuttavia stato il caso. Il primo scritto indirizzato all’CO 1 dall’assicurato dopo il rilascio della decisione formale del 4 giugno 2004 (e considerato dall’Istituto assicuratore alla stregua di un’istanza di revisione; cfr. doc. 70), è infatti datato 5 ottobre 2005 (cfr. doc. 59).
L’assicuratore infortuni convenuto era pertanto legittimato a dichiarare irricevibile l’istanza di revisione inoltrata dal patrocinatore di RI 1.
Il ricorrente ha chiesto di essere sentito personalmente (cfr. I, p. 2).
Considerato l’esito della vertenza (constatazione dell’intempestività della domanda di revisione), il TCA ritiene che un’audizione personale dell’assicurato non potrebbe mettere in luce nuovi elementi utili ai fini del giudizio, di modo che il TCA può rinunciarvi.
Del resto, RI 1 ha semplicemente chiesto di essere sentito dal Giudice e non l’organizzazione di un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 125 V 38 consid. 2, 122 V 55 consid. 3a; RAMI 2004 U 497, p. 155 consid. 1.).
Su questo tema, cfr pure STFA del 20 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04, consid. 3.3.2:
" Per completezza si rilevi infine che secondo la giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 47, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte, semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastando percreare un simile obbligo.”
2.7. In sede di replica, l’insorgente fa valere che se la decisione formale del 4 giugno 2004 è cresciuta in giudicato, la colpa di ciò va fatta ricadere sul suo ex patrocinatore, l’avv. __________ (cfr. VII: “Non è colpa sicuramente mia se l’avv. __________ dopo aver ricevuto la procura fece decadere la sua opposizione cautelare in quanto io non ero a conoscenza di tutte le lettere che gli erano state scritte dalla CO 1 e che non hanno mai avuto risposta da parte sua, …”).
In proposito, questa Corte si limita a rilevare che il fatto che l’avv. __________ avrebbe proceduto al ritiro dell’opposizione interposta contro la decisione del 4 giugno 2004 senza preventivamente ottenere l’accordo del suo patrocinato, non é motivo che giustifichi la restituzione del termine di opposizione ai sensi dell’art. 41 cpv. 1 LPGA.
Infatti l’esistenza di un potere di rappresentanza diretta, come quello di cui disponeva l’avv. __________ in forza del mandato conferitogli da RI 1, implica che il rappresentato è vincolato all’atto compiuto dal suo rappresentante, come se avesse agito lui stesso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti