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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 marzo 2006 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 giugno 2004, RI 1 – responsabile della funzione “Vendite & Marketing” della ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro mentre stava giocando una partita a tennis.
Accertamenti disposti nel prosieguo hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione longitudinale del menisco mediale e laterale, trattate mediante l’intervento artroscopico del 4 agosto 2004.
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 29 settembre 2005, cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 67), l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. 59).
1.3. In data 23 gennaio 2006, l’CO 1 ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha negato a RI 1 il diritto alla rendita di invalidità, poiché, citiamo: “non esiste né un impedimento importante né una perdita di guadagno imputabile all’infortunio, …” (doc. 66).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 68), l’assicuratore LAINF, in data 20 marzo 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 69).
1.4. Con tempestivo ricorso del 19 giugno 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna dell’Istituto assicuratore a corrispondergli una rendita di invalidità del 10%, argomentando:
" (…)
3.1.
Come già ricordato alle premesse in fatto, sopra sub. 1.2., e come riconosciuto pure dalla querelata decisione (cfr. N. 3 pag. 3 di quest'ultima), il ricorrente non può più essere considerato abile al lavoro per tutte le attività svolte prima dell'incidente, segnatamene è stato accertato che egli non sarebbe più in grado di svolgere le mansioni sui tetti.
3.2.
Come risulta dall'organigramma di __________, prodotto dalla stessa con lo scritto 17 gennaio 2006 alla CO 1, il ricorrente, oltre che membro di Consiglio d'amministrazione e di Direzione, è il responsabile del coordinamento tecnico delle tre sedi di __________, egli è inoltre responsabile delle vendite e del Marketing.
Dal suo mansionario, allegato al medesimo scritto, risulta che tra le sue attività figurano quella della stesura di preventivi e offerte, quella di responsabile per la risoluzione di problemi tecnici ("trouble-shooter"), per i contenziosi di carattere tecnico e quella di responsabile per l'apertura dei cantieri. Notisi che tutte queste attività richiedono una presenza continua sui tetti, per prendere misure, apprezzare l'entità dei lavori da effettuare e fare constatazioni in caso di problemi.
3.3.
Con lettera 13 gennaio 2006 il sottoscritto legale aveva trasmesso alla CO 1 due estratti settimanali dell'agenda del ricorrente per il periodo immediatamente antecedente l'infortunio. Dagli stessi risulta che egli si doveva recare sui tetti mediamente per circa una dozzina di ore alla settimana.
Nel corso dell'incontro avuto dal ricorrente con il signor __________ di CO 1 __________, il 16 gennaio 2006 presso la sede di __________ a __________, dalla discussione era emerso che, malgrado questo gli procurasse non pochi problemi fisici, il ricorrente, anche se in minor misura di prima, non può fare a meno di doversi recare spesso sui tetti: se per quanto concerne i tetti piani, qualora l'accesso non è troppo problematico, riesce generalmente a recarvisi da solo, per quanto concerne i tetti a falde, che sono la stragrande maggioranza, egli o si fa' accompagnare da qualcuno, o deve demandare qualcuno a prendere le misure o fare i rilievi che egli indica. Calcolando gli spostamenti, non sempre egli trova qualcuno di disponibile sul posto, si può senz'altro considerare che il ricorrente per circa otto ore alla settimana ha bisogno di un aiuto; ciò che evidentemente non necessitava prima dell'infortunio.
Otto ore alla settimana corrisponde al 20% dell'impiego lavorativo.
In allegato produciamo quali doc. A, B e C, il foglio della busta paga gennaio 2006 di un carpentiere, di un copritetto (la cui retribuzione è paragonabile pure a quella di un aiuto carpentiere) e di un disegnatore; la loro retribuzione netta assomma annualmente rispettivamente a CHF 67'145.--, CHF 60'853.-- e 63'973.--. Mediamente la retribuzione annua netta di questi dipendenti è quindi di CHF 63'990.35. A questa retribuzione netta bisogna aggiungere quanto il datore di lavoro __________ paga in più al dipendente per la quota parte di oneri sociali a suo carico, assommante al 17.5270%, e la quota parte di oneri sociali a carico del datore di lavoro assommante al 24.8052% come risulta dalla tabella allegata quale doc. D che riassume il carico di oneri sociali per i dipendenti di __________ nell'anno 2004 - per completezza produciamo quale doc. E la medesima tabella per l'anno 2003.
Il carico complessivo da aggiungere allo stipendio netto è quindi del 42.3322%. Per la verità dal 2005 il carico è ancora leggermente superiore se si considera che a quanto indicato bisogna aggiungere i contributi associativi alle associazioni dei carpentieri, dei copritetto e dei lattonieri previsti per le Commissioni paritetiche dei rispettivi contratti mantello, oscillanti tra gli 1,5% e i 5% a seconda degli anni e delle categorie professionali.
Per una questione di semplicità, si può comunque prescindere dal considerare anche questi contributi.
Il carico medio annuo per questi dipendenti a carico di __________ è quindi di CHF 63'990.35 oltre al 42.3322% di quest'importo, per un totale di CHF 91'082.70.
A __________ l'assistenza di queste persone che devono accompagnare il ricorrente sui tetti o pendere misure dietro sua diretta indicazione costa annualmente e mediamente il 20% di quest'importo, e quindi CHF 18'216.55.
Malgrado quanto precede __________ deduce al ricorrente solo il 10% del suo stipendio annuo; egli riceve quindi un salario totale annuo netto di CHF 74'573.85, contro il totale netto di CHF 84'680.05 che percepiva prima che la CO 1 interrompesse le sue prestazioni; come risulta dal raffronto dei fogli della sua busta paga dei mesi di dicembre 2005, gennaio 2006 e febbraio 2006, rispettivamente doc. F-H.
3.4.
Alla luce di quanto sopra esposto ben si vede che il pregiudizio finanziario che il ricorrente subisce dalle conseguenze dell'infortunio è, contrariamente a quanto sostenuto nella querelata decisione (cfr. sub. punto N. 3, pag. 4), del 10%, per cui le premesse per riconoscergli una rendita d'invalidità per applicazione dell'art. 18 LINF sono invece date.
Nemmeno possono trovare accoglimento gli argomenti della querelata decisione, sempre sub. N. 3, pag. 4, secondo i quali il ricorrente salirebbe solo eccezionalmente sui tetti e potrebbe, considerato che ha quasi sessant'anni, modificare leggermente i propri compiti.
Innanzitutto come esposto sopra sub. 3.2. e come risulta dall'organigramma della ditta e dal suo mansionario, allegati allo scritto 17 gennaio 2006 di __________ alla CO 1, diversi suoi compiti richiedono che il ricorrente debba salire sui tetti, e quindi questa attività non è per lui affatto eccezionale.
Considerata la sua pluridecennale esperienza non è nemmeno esigibile che __________ rinunci a questa sua attività, considerato che sarebbe estremamente difficile, per non dire impossibile, trovargli un sostituto. Per questi motivi non è neppure esigibile che egli modifichi i suoi compiti all'interno della ditta.
Ritenuta la sua età e la sua formazione prettamente tecnica non si può certo pretendere dal ricorrente che si adoperi a cambiare la propria attività, ricercando eventuali provvedimenti d'integrazione, né all'interno della ditta, non essendo certo atto ad assumere compiti amministrativi oltre a quelli che già gli competono, né in altra ditta: considerata la sua posizione all'interno di __________ è impensabile che l'attuale mercato del lavoro offra ad una persona della sua età, vicina ossia a 60 anni, la possibilità di trovare un'altra attività lucrativa che gli permetta di percepire una retribuzione maggiore al 90% di quello che egli percepirebbe da __________ senza l'infortunio.
Alla luce di tutto quanto precede per applicazione del citato disposto di legge (art. 18 cpv. 2 LAINF), al ricorrente è senz'altro da riconoscere una rendita d'invalidità del 10% a far tempo dal 1. febbraio 2006."
(I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.6. In corso di causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro dell’assicurato, il quale è stato invitato a precisare se i salari che figurano agli atti si riferiscono al 2006 e a comunicare a quanto ammontano nel 2006 gli oneri sociali a carico del lavoratore, rispettivamente, del datore di lavoro (V).
La risposta relativa è pervenuta al Tribunale il 25 agosto 2006 (X).
Le parti hanno potuto prendere posizione al riguardo (XII e XIII).
1.7. In data 14 settembre 2006, questa Corte ha ripreso contatto con la ditta __________, allo scopo di chiarire i motivi per cui i dati salariali forniti nell’agosto 2006 divergono da quelli contenuti nel rapporto ispettivo del 16 gennaio 2006 (XVI).
La sua risposta è datata 9 ottobre 2006 (XVIII).
L’amministrazione ha formulato le proprie osservazioni il 16 otto-bre 2006 (XX), mentre l’assicurato, lo ha fatto in data 23 ottobre 2006 (XXI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicurato ha diritto a una rendita di invalidità oppure no.
Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.3. Nella presente fattispecie dalle tavole processuali risulta che, in data 26 settembre 2005, ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Per quanto qui di interesse, il citato medico __________ ha così valutato l’esigibilità lavorativa:
" Dal punto di vista professionale l’assicurato può essere ritenuto abile al lavoro per tutte le attività svolte in ditta. Non può però più salire sui tetti.” (58, p. 2)
Per quanto attiene alla natura delle mansioni che RI 1 è chiamato a svolgere in seno alla ditta __________, dal mansionario di cui al doc. 65 si evince quanto segue:
" Attività legate alla propria funzione:
• Partecipare alle riunioni dei dirigenti (direttori e procuratori) fissate periodicamente
• Stesura dei preventivi e delle offerte relative al Sottoceneri e sorveglianza della stessa attività per quanto concerne il Sopraceneri
• Responsabile con facoltà di delega del piano di marketing e PR dell’azienda
• Rappresentante dell’Azienda a fiere e incontri di settore
• Responsabile per la risoluzione di problemi tecnici (“trouble- shooter”) e per i contenziosi di carattere tecnico
• Apertura cantiere: compilare l’apposito foglio e inviarlo all’Amministrazione
• Altre attività: responsabile del corriere interno per __________.”
Nel corso della sua audizione del 16 giugno 2005 da parte di un collaboratore dell’CO 1, il ricorrente ha precisato che il 70% del suo tempo di lavoro lo passa in ufficio.
Il restante 30% corrisponde al tempo in cui egli é in viaggio con l’autovettura e che si trova sui cantieri per sorvegliare l’esecuzione delle opere e per allestire le offerte.
Di questo 30%, il 10-15% è consacrato alle misurazioni e, pertanto, lo trascorre sui tetti (cfr. doc. 54).
Quindi, in occasione di un colloquio che ha avuto luogo il 17 gennaio 2006, l’insorgente ha formulato la proposta seguente, volta a quantificare la perdita di guadagno legata all’impossibilità di eseguire da solo lavori sui tetti:
" Con riferimento alla frequenza delle mansioni da eseguire in questo periodo sui tetti, niente è cambiato rispetto al tempo precedente l’infortunio. In totale, si deve calcolare circa 10-12 ore settimanali. I tetti piani, quindi con poche difficoltà di spostamento, sono circa 1/3. I restanti 2/3 sono tetti in pendenza. Il lavoro del RI 1 sui tetti in pendenza risulta quindi di circa 8 ore alla settimana. Per queste 8 ore settimanali sui tetti non piani, egli deve farsi accompagnare a dipendenza del caso da un collega:
a) disegnatore (media mensile Fr. 5’000:170 ore al mese = Fr. 29.41)
b) carpentiere (media mensile Fr. 4'800:170 ore al mese = Fr. 28.23)
c) manovale (media mensile Fr. 4'000:170 ore al mese = Fr. 23.52)
Ore settimanali: 42.5
Media generale salario orario: Fr. 27.05
Settimane da considerare: 47
Importo supplementare a carico della __________ per accompagnamento del signor RI 1 durante 8 ore alla settimana x 47 ore settimanali = 376 ore x Fr. 27.05 = Fr. 10'170.80.”
(doc. 64)
Con la decisione su opposizione impugnata, a conferma di quella formale del 23 gennaio 2006, l’assicuratore infortuni convenuto ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, con l’argomentazione seguente:
" Tale valutazione non viene messa in discussione dall’assicurato il quale ha precisato che continua a salire sui tetti in pendenza (per i tetti piani non ci sono problemi) facendosi però accompagnare da un collega (disegnatore, carpentiere o manovale a seconda del caso). Tale aiuto viene richiesto per 8 ore settimanali. Questo significa che, vista la media dei salari indicati, il datore di lavoro deve sopportare un maggiore costo di fr. 10'170.80 l’anno. Tenuto conto del salario percepito dall’assicurato, anche già facendo capo ai dati del 2004 indicati nel formulario d’annuncio di infortunio (fr. 123'228.95 l’anno), il discapito finanziario dell’assicurato, e cioè partendo dal principio che la ditta deduca dal suo stipendio fr. 10'170.80, è inferiore del 10% per cui le condizioni per riconoscere una rendita di invalidità non sono date.”
(doc. 69)
2.4. Con la propria impugnativa, RI 1 riconosce che gli impedimenti legati al danno alla salute di natura infortunistica, sono esclusivamente quelli che riguardano i lavori da svolgere sui tetti, precisamente quelli sui tetti a falde, per i quali si vede costretto a farsi accompagnare da un collega.
Egli valuta il tempo consacrato a tali lavori, a circa 8 ore settimanali (I, p. 6).
Sempre secondo il ricorrente, i dipendenti che lo coadiuvano (carpentiere, copritetto o disegnatore, a seconda dei casi) guadagnano mediamente fr. 63'990.35/anno, a cui occorre ancora aggiungere la quota parte di oneri sociali a carico del lavoratore, rispettivamente, del datore di lavoro (42.3322%), per un totale di fr. 91'082.70.
Il maggior costo che la ditta __________ deve sopportare a causa delle limitazioni che presenta l’assicurato, ammonterebbe quindi a fr. 18'216.55 (20% di fr. 91'082.70), costo che si ripercuote, limitatamente al 10%, sulla capacità di guadagno dell’assicurato (sotto forma di una riduzione del salario; cfr. I, p. 6s.).
Da parte sua, l’CO 1, in risposta di causa, ribadisce che i costi supplementari a carico dell’azienda ammontano a fr. 10'170.80, tenuto conto che, per sua esplicita ammissione, l’assicurato si fa aiutare da disegnatori, carpentieri o manovali (e non da carpentieri, copritetto o disegnatori).
Esso osserva inoltre che la perdita di guadagno non può essere stabilita raffrontando, citiamo: “… la media dei salari lordi (peraltro errata per i motivi sopra-enunciati) corrisposta dalla ditta ai collaboratori chiamati ad aiutare l’assicurato alla quale viene aggiunto il 42.3322% per gli oneri sociali a carico del datore di lavoro, con il salario netto che riceve il ricorrente e quindi facendo astrazione che la ditta sopporta gli stessi oneri sociali per l’assicurato, così come pure che gli altri collaboratori ricevono pure “solo” il salario netto.” (III, p. 2).
2.5. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che per rispondere alla questione di sapere se l’assicurato abbia o meno diritto a una rendita di invalidità a dipendenza dei postumi residuali dell’infortunio del mese di giugno 2004, non debba necessaria-mente essere seguito l’approccio da lui proposto in occasione dell’incontro del 17 gennaio 2006 (cfr. doc. 64).
In proposito, è utile rilevare che TFA e TCA hanno già avuto modo, in più di un’occasione, di valutare il diritto a una rendita di invalidità per degli assicurati titolari di un’azienda o che in tale azienda rivestivano cariche dirigenziali.
Ad esempio in una sentenza del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7 - confermata dal TFA con pronunzia del 18 febbraio 1999, U 301/98 -, riguardante un assicurato direttore e unico dipendente di un’impresa di costruzioni di piccole dimensioni, il quale si trovava impedito a trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg a causa del danno infortunistico alla salute, questo Tribunale ha negato l’esistenza di un qualsiasi discapito economico, nonostante che nella sua abituale attività era concretamente chiamato a compiere delle mansioni inadeguate:
" (…)
Ora, se é vero che P., secondo quanto raccomandato dal Prof. ____, deve astenersi dal trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg, questo Tribunale é dell’opinione che un tale impedimento funzionale - peraltro il solo presentato dal ricorrente - non gli impedirebbe, su di un mercato equilibrato del lavoro, di svolgere la propria attività di capo-muratore in misura normale.
Quanto affermato dai dirigenti del ____ a pagina 3 del loro rapporto 6 luglio 1998 - “nell’ambito della costruzione é comunque richiesta una buona costituzione fisica, non fosse altro per la presenta stessa sul cantiere che di per sé richiede la piena facoltà delle proprie attitudini fisiche, e d’altra parte é sempre possibile un coinvolgimento, anche nei ranghi superiori, in attività prettamente pratiche” (VIII) - deve essere relativizzato in funzione di quanto gli stessi responsabili hanno indicato in merito alle mansioni di regola espletate da un capo-muratore. Se ciò é senz’altro vero per un manovale oppure per un semplice muratore - la cui attività é incentrata sul lavoro manuale pratico - lo é assai meno per un capo-muratore, coinvolto soltanto marginalmente in questo specifico ambito. In questo senso, l’insorgente non può essere seguito allorquando pretende che l’attività di un capo-muratore implica “una forte componente di sforzo fisico” (I)
In siffatte condizioni, la decisione dell’____ di negare il diritto ad una rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente TCA. Infatti, accertato che P. non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività professionale di capo-muratore, é giocoforza ammettere l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno.”
(STCA succitata, consid. 2.6.)
In un’altra sentenza del 24 luglio 2000 nella causa A., inc. n. 32.1998.77 + 36.1998.203, cresciuta in giudicato, concernente un dipendente di un’impresa di pulizie a conduzione familiare, impedito nel trasporto regolare di pesi superiori ai 10-15 kg, il TCA, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno, ha ritenuto ragionevolmente esigibile che in seno all’azienda si procedesse a una riorganizzazione del lavoro al fine di offrire all’assicurato delle mansioni idonee alle sue condizioni di salute:
" Dagli atti all'inserto emerge che l'impresa di pulizie è stata fondata dall'attore stesso nel 19__ ed è stata trasformata, nel 19__, in una società anonima (attualmente ha la forma di una sagl). A. non è personalmente azionista. Lo sono, invece, la moglie e le figlie (cfr. doc. 35 - inc. ___). Presso ___ lavorano, globalmente, quattro persone che si dividono fra loro le attività (cfr. doc. 15, p. 2 in fine - inc. ___).
Il dottor ___, da parte sua, ha posto quale unico limite all'esercizio dell'abituale attività lavorativa nella misura del 75%, il fatto che A. si astenga dal trasportare regolarmente pesi superiori ai 10-15 kg (cfr. XXXI, p. 8).
Ora, a detta dell'assicurato, nell'ambito dell'attività di addetto alle pulizie, egli sarebbe tenuto a trasportare ed utilizzare pesanti macchinari, quali la lava-pavimenti, la lucidatrice, l'aspirapolvere industriale, ecc. (cfr., ad esempio, doc. P), ciò che renderebbe irrealistica la valutazione della capacità lavorativa espressa dall'esperto designato dal TCA.
Per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (cfr. DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr., pure, DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
Proprio nell'ottica di quest'obbligo di riduzione del danno, lo scrivente TCA ritiene senz'altro esigibile - considerato come ___ sia un'azienda a conduzione familiare, in seno alla quale l'attore possiede certamente un ruolo dirigenziale (rivelatore è, ad esempio, il fatto che fu l'assicurato stesso a disdire il contratto d'assicurazione collettiva con la ___ (cfr. doc. 5- inc. ___) - che si proceda ad una riorganizzazione del lavoro, di modo che le mansioni non confacenti ad A., essenzialmente quelle che implicano il trasporto di pesi di una certa importanza, vengano assunte da altri dipendenti.”
(STCA succitata, consid. 2.4.5.)
Questa Corte ha sviluppato considerazioni analoghe in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa V., inc. 35.1999.57, concernente un assicurato, direttore tecnico-amministrativo, impossibilitato a sollevare, rispettivamente trasportare, pesi superiori ai 15/20 kg, a compiere movimenti ripetuti sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del tronco e, infine, a mantenere per lungo tempo delle posizioni statiche:
" A questa Corte non rimane, quindi, che da verificare se l'attività esercitata presso la ___ SA sia da ritenere compatibile e, se del caso, in quale misura lo sia, con gli impedimenti funzionali accusati da V. (sostanzialmente, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente trasportare, pesi superiori ai 15/20 kg, di compiere movimenti ripetuti sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del tronco e, infine, di mantenere per lungo tempo delle posizioni statiche).
Le mansioni che il ricorrente era chiamato a svolgere nella sua qualità di direttore tecnico-amministrativo della ditta ___ SA, risultano dal rapporto ispettivo 10 novembre 1994:
“ È direttore tecnico-amministrativo della ditta.
Si occupa quindi della direzione del personale, distribuzione incarichi, sorveglianza, visita alla clientela, acquisizione, visita e sorveglianza cantieri.
Passa quindi il 50% del suo tempo in auto e il resto in ufficio, scrivania e in giro nell'officina."
Dalla descrizione che precede emerge che all'insorgente incombevano, essenzialmente, dei compiti attinenti all'organizzazione ed alla sorveglianza del lavoro nonché al contatto con la clientela.
Si può, pertanto, tranquillamente dare atto del fatto che l'attività presso il datore di lavoro dell'assicurato non comportava mansioni implicanti sforzi fisici importanti né, tantomeno, ripetuti movimenti sotto sforzo di reclinazione/inclinazione e torsione del tronco.
Vero è che V. era chiamato a mantenere frequentemente la posizione seduta, lavorando alla scrivania oppure guidando l'autovettura per raggiungere i cantieri, rispettivamente la clientela. Ciò nondimeno, va pure riconosciuta la possibilità - grazie soprattutto alla particolare funzione ricoperta in seno alla ditta ___ SA - di cambiare frequentemente posizione e, più in generale, d'ottimizzare l'organizzazione del proprio lavoro. Al riguardo, va ricordato che, per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (cfr. DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr., pure, DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).”
(STCA succitata, consid. 2.4.4.)
Infine, in una sentenza del 24 aprile 2006 nella causa B., inc. n. 35.2005.92, richiamata dall’Istituto assicuratore convenuto, concernente un assicurato, direttore di una ditta di impianti elettrici, che prima dell’infortunio svolgeva, per gran parte del tempo, mansioni implicanti l’assunzione di posizioni gravose per il suo ginocchio infortunato, il TCA ha stabilito che determinante non é ciò che l’assicurato era concretamente chiamato a fare presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto l’attività normalmente svolta dal direttore di una ditta di impianti elettrici sul mercato generale del lavoro, al quale competono in prevalenza delle mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la clientela), nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla maestranza e un suo coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce generalmente l’eccezione.
Nella concreta evenienza, le tavole processuali dimostrano che il danno residuale che interessa il ginocchio sinistro di RI 1, costituisce un modesto impedimento allo svolgimento della sua abituale attività professionale alle dipendenze della __________.
In pratica, egli incontra dei limiti soltanto nell’espletamento di quelle mansioni – concretamente, il prendere le misure prima di allestire l’offerta -, che comportano il dover salire sui tetti, a falde (poiché su quelli piani, non vi sono impedimenti di sorta), delle abitazioni.
Secondo quanto dichiarato dal ricorrente medesimo in occasione delle sue audizioni, ciò corrisponde, al massimo (tenuto conto che sui tetti in genere, egli trascorre dal 10 al 15% del tempo di lavoro), al 10% del suo pensum lavorativo (considerato che i 2/3 dei tetti hanno una struttura a falde).
D’altro canto, in seno alla ditta __________, egli ricopre la carica di vicepresidente del Consiglio di amministrazione, nonché di membro della Direzione, responsabile della funzione “Vendite & Marketing” (cfr. la documentazione acclusa al doc. 65).
Tutto ben considerato, nel caso di specie, questo Tribunale non ravvede alcun valido motivo che potrebbe giustificare una soluzione diversa rispetto a quella adottata nelle fattispecie menzionate in precedenza.
In questo ordine di idee, posto che l’organizzazione interna del lavoro della ditta __________ non sarebbe da rivoluzionare ma piuttosto da ritoccare in una misura tutto sommato marginale, operazione che appare senz’altro compatibile con il ruolo dirigenziale di rilievo di cui l’assicurato è investito, questo Tribunale giudica ragionevolmente esigibile che le mansioni di quest’ultimo vengano rivedute in modo tale da compensare le ripercussioni del danno alla salute infortunistico.
Del resto, a RI 1 che, in sede di ricorso, ha sottolineato le difficoltà che una sua sostituzione implicherebbe (I, p. 7), il TCA si limita a fare presente che già il suo stesso mansionario prevede che la funzione di responsabile del settore offerte - ossia quella che comporta il salire sui tetti (doc. 54: “Del 30%, circa il 10-15% lo utilizza per salire sui tetti per le misurazioni prima delle offerte.” - il corsivo è del redattore) -, possa essere delegata a terze persone (cfr. allegato al doc. 65: “… Responsabile, con facoltà di delega, del settore offerte.” – il corsivo è del redattore).
Alla luce delle considerazioni che precedono, all’assicurato non può essere riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità, visto che tutto ben considerato, il suo grado d'invalidità è comunque inferiore al 10%.
Questa Corte può pertanto esimersi dal prendere posizione riguardo alle modalità di determinazione del preteso discapito economico da lui patito a causa del danno alla salute infortunistico (cfr. consid. 2.5.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti