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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 aprile 2006 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 é alle dipendenze dell’Impresa di costruzioni __________ – __________ Sagl di __________ in qualità di Capo-muratore e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1. In data 5 novembre 2004 mentre si stava spostando sopra la casseratura di una soletta, il tavolato si è rotto. Di conseguenza egli è caduto verso il basso, ritrovandosi infine appeso con le braccia tra due travetti (doc. 39).
Visitato il giorno stesso presso la Clinica __________, all’assicurato è stata riscontrata un’impotenza funzionale per dolori sulla cuffia dei rotatori della spalla destra e un’elevazione passiva possibile fino a 160° (doc. 6).
Vista la persistenza dei disturbi, il 9 maggio 2005, è stata eseguita un’artro-RMN della spalla destra, esame che ha evidenziato, in particolare, la rottura completa cronica del tendine del muscolo sovraspinato e sottoscapolare con sublussazione e tendinite del tendine lungo del bicipite, nonché la rottura parziale del tendine del muscolo infraspinato e sospetto stacco rispettivamente degenerazione del labbro glenoidale anteriore (doc. 49).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge (cfr. doc. 50).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 30 giugno 2005, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° luglio 2005 (doc. 59).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (doc. 63), e in seguito completata dalla RA 1, l’CO 1, in data 7 aprile 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 98).
1.3. Con tempestivo ricorso del 30 giugno 2006, RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue:
" Nel 2001 il ricorrente ha lamentato dolori alla spalla destra. Gli accertamenti hanno però evidenziato unicamente una rottura trans-murale distale del terzo grado del tendine sovraspinato. Dopo i problemi certificati nell'anno 2001 sino all'infortunio del 05/11/04, il signor RI 1 non ha più lamentato dolori alla spalla destra e la sua capacità lavorativa è stata sempre del 100%. I recenti accertamenti hanno invece evidenziato, oltre alla rottura del sovraspinato, un'estensione di questa rottura anche al muscolo sottoscapolare. L'artrorisonanza magnetica della spalla destra del 25/01/01 ha evidenziato che, il tendine dell'infraspinato e quello del sotto-scapolare erano integri, il tendine del capolungo del bicipite integro senza rilevare segni di rottura del labbro glenoidale anteriore o posteriore. Il dott. __________ della CO 1, dopo avere preso atto dell'esito della RM del 10/05/05 ha confermato che i disturbi erano in nesso causale naturale con l'infortunio del 05/11/04 e che lo stato del paziente era peggiorato rispetto al 2001. Di stesso parere il dott. __________. E' solo a seguito delle segnalazioni del dott. __________, collega di specializzazione, che il dott. __________, con referto del 14/06/05, ha modificato il suo apprezzamento, ritenendo lo status quo-ante raggiunto.
(…)
Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a, art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto, nel caso concreto, in quanto è possibile ammettere che, senza l'incidente professionale del 05/11/04, il danno alla salute non si sarebbe verificato. L'evento ha provocato un danno all'integrità corporale dell'assicurato, quindi una condizione sine qua non del danno.
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. La cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto quando è raggiunto lo status quo ante o lo status quo sine. (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b, A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Di Zusammenarbeit von Richter und Artz in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
La giurisprudenza libera dal proprio obbligo l'assicuratore qualora, il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con sufficiente grado di verosimiglianza soltanto se, l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. L'onere della prova incombe all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2). Dall'esame dei pareri medici i precitati presupposti non sono adempiuti."
(I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In corso di causa, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 18 settembre 2006, del chirurgo ortopedico dott. __________ e si è riconfermato nelle proprie conclusioni (IX + allegati).
L’CO 1 ha preso posizione al riguardo il 24 ottobre 2006 (XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.
Ammettere l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge non è di per sé ancora sufficiente a fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.
Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte; cfr., in proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 93 e giurisprudenza ivi menzionata).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del
29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre
2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del
22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA
6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,
RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,
p. 1093).
In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:
" Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461
consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117
V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V
365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Anche in caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. DTF 114 V 298ss., consid. 3c e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93). Tuttavia, la necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione ha aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha semplicemente reso manifesto (doloroso; cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 114).
Nella DTF 123 V 43, la nostra Corte federale ha in effetti stabilito che uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt".
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha deciso che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano a essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).
Infine, occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler - in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2340).
Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
A mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.4. In data 5 novembre 2004, RI 1 stava camminando sopra la casseratura di una soletta con un pannello d’armatura sotto il braccio destro, quando il tavolato é improvvisamente ceduto, ciò che ne ha provocato la caduta verso il basso. L’assicurato si è quindi ritrovato appeso con le braccia tra due travetti (cfr. doc. 39).
Il giorno stesso, egli ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha rilevato un’impotenza funzionale per dolori a livello della cuffia rotatoria della spalla destra e un’elevazione passiva limitata a 160° (doc. 6).
RI 1 è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro sino al 15 novembre 2004 (doc. 4 e 5), in misura del 70% sino al 9 dicembre 2004 e, in seguito, in misura del 50% (doc. 5 e 14).
Dalle tavole processuali si evince che, già nel corso del 2001, il ricorrente aveva accusato dei problemi alla spalla destra.
Un’artro-RMN eseguita il 25 gennaio 2001 aveva messo in luce la presenza di una rottura transmurale distale del tendine del muscolo sovraspinato (referto del 29.1.2001 accluso al doc. 12).
Con rapporto del 10 dicembre 2004, il dott. __________ ha riferito che, in occasione del consulto di uguale data, il suo paziente denunciava parecchi dolori alla mobilizzazione attiva della spalla destra, la quale risultava limitata anche nella mobilizzazione passiva.
Il citato chirurgo ortopedico si è inoltre espresso a favore di un’eziologia traumatica dei disturbi alla spalla destra (doc. 14: “Gli attuali disturbi che lamenta il Sig. RI 1 sono in relazione con l’infortunio del 05.11.04 poiché fino a quel momento aveva avuto a volte dei dolori alla spalla visto che era conosciuta una lesione completa del tendine del sopraspinato però non aveva avuto alcuna impotenza funzionale.” – il corsivo è del redattore).
Visto il persistere dei disturbi, durante il periodo 28 febbraio-18 marzo 2005, RI 1 ha soggiornato, su base semi-stazionaria, presso il Centro di riabilitazione di __________, dove i sanitari lo hanno sottoposto a misure fisioterapiche attive e passive (doc. 30)
In questo contesto, egli è stato visitato dal reumatologo dott. __________, il quale ha diagnosticato una periartropatia omero-scapolare tendinopatica bilaterale, più accentuata a destra dove si è evidenziata una lesione completa della cuffia rotatoria (doc. 29).
Nell’aprile 2005 ha avuto luogo un consulto specialistico presso il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il quale è stato chiamato dall’CO 1 a pronunciarsi in merito all’ulteriore procedere terapeutico e all’esigibilità lavorativa (doc. 43).
Il 9 maggio 2005, l’assicurato è stato sottoposto ad un’artro-RMN della spalla destra, accertamento che ha mostrato la rottura completa cronica del tendine del muscolo sovraspinato e sottoscapolare con sublussazione e tendinite del tendine lungo del bicipite, nonché la rottura parziale del tendine del muscolo infraspinato e sospetto stacco rispettivamente degenerazione del labbro glenoidale anteriore (doc. 49).
Interpellato in merito all’eziologia dei reperti oggettivati grazie all’esame di artro-RMN, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che i disturbi alla spalla destra sono una probabile conseguenza del sinistro del 5 novembre 2004, avendo la diagnostica per immagini posto in luce un notevole peggioramento rispetto alla situazione vigente nel 2001 (doc. 50).
Nel suo rapporto datato 15 giugno 2005, lo stesso medico __________ ha riferito di un colloquio telefonico intercorso con il dott. __________, il quale si sarebbe espresso nei termini seguenti:
" Nel frattempo l’assicurato è stato visto dal dott. __________ che mi spiega quanto segue: in considerazione del tipo di trauma è impossibile che questi abbia provocato la rottura completa della cuffia dei rotatori, l’assicurato era già portatore di problemi di rottura del sovra-spinato alla spalla destra che non erano di competenza CO 1, le lesioni attualmente presenti sono semplicemente l’espressione di una progressione naturale delle lesioni degenerative della cuffia. Inoltre l’assicurato gli avrebbe dichiarato che i dolori attualmente presenti li aveva anche prima dell’infortunio del 5.11.2004.”
(doc. 53)
“In considerazione di questi fatti”, il dott. __________ ha attribuito al sinistro assicurato un ruolo semplicemente scatenante e, “visto che l’assicurato stesso dichiarava al medico curante di avere esattamente gli stessi sintomi che lamentava prima dell’evento del 5.11.2004, ha dichiarato raggiunto lo status quo ante (doc. 53).
In data 24 giugno 2005, il dott. __________ ha confermato di avere avuto una conversazione telefonica con il medico di fiducia dell’CO 1 e ha ribadito che, citiamo: “… il paziente già nel passato e questo alla fine degli anni 90 e all’inizio del 2001 ha accusato dolori alla spalla dx. Visto già e valutato dal Dr. __________ il quale aveva già diagnosticato una rottura del tendine del sopraspinato.” (doc. 56).
Nell’ambito della procedura di opposizione, RI 1 ha prodotto una certificazione, datata 8 novembre 2005, del dott. __________, il cui tenore è il seguente:
" Con la presente si certifica che il paziente summenzionato ha presentato in data 05.11.'04 in un cantiere una caduta sulla spalla dx e sx. Avevo visto il paziente per la CO 1 in data 11.04.'05. In seguito in data 10.05.'05 egli ha eseguito un'artro-risonanza magnetica alla spalla dx che mostra una rottura cronica del tendine del muscolo sovraspinato ma anche sottoscapolare e parziale del muscolo infraspinato. Da notare che un'artro-risonanza alla spalla dx il 25.01.'01 mostrava solo una rottura fresca del tendine sovraspinato. Vi è quindi un peggioramento dello stato locale rispetto al 2001. Inoltre il paziente ha continuato a lamentare dolori anche alla spalla sx e viene eseguito un'artro-risonanza di questa articolazione il 09.09.'05 che mostra una lesione della cuffia dei rotatori con rottura transmurale del tendine del sovraspinato. Vi è quindi un peggioramento della situazione attualmente."
(doc. 89)
Da parte sua, con referto del 27 dicembre 2005, il dott. __________ si è riconfermato nel proprio apprezzamento della fattispecie medica:
" In aggiunta all'apprezzamento medico del 14.6.2005 e sottolineo che la decisione di estinzione del nesso causale è stata presa in seguito alla telefonata da me fatta con il dott. __________, il medico che si occupa della patologia delle spalle del signor RI 1. Il dott. __________ mi aveva detto espressamente al telefono che l'assicurato gli aveva dichiarato che i dolori attualmente presenti li aveva anche prima dell'infortunio. Per stabilire almeno un nesso causale tra un avvenimento infortunistico e una lesione è importante anche l'anamnesi. L'assicurato aveva sottaciuto questo aspetto, infatti dichiarava, in occasione della visita medico-__________ del 3.2.2005 che dopo il consulto avvenuto dal dott. __________ nel 2001, praticamente a questa spalla non aveva più avuto problemi particolari e ha sempre potuto lavorare. Avevo allora stabilito la presenza di nesso causale in base a queste affermazioni che, con il senno di poi e, dopo consulto telefonico con il dott. __________ sono risultate a dir poco non veritiere, infatti il medico che si occupa della cura delle spalle del signor RI 1, ha dichiarato che i sintomi lamentati dallo stesso sono quelli che l'assicurato aveva già prima dell'infortunio. È chiaro che una lesione della cuffia ha una tendenza alla progredienza e tendenza ad allargarsi.
Dal punto di vista prettamente clinico lo status quo-ante è stato comunque raggiunto al più tardi al momento in cui l'assicurato dichiara al proprio medico curante che clinicamente si sente come prima dell'infortunio."
(doc. 92)
Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la __________ di __________, il quale ha anch’egli evidenziato il fatto che l’evento traumatico del 5 novembre 2004 può essere considerato responsabile di un peggioramento semplicemente transitorio dello stato preesistente della spalla destra (cfr. doc. 97).
Fra i mezzi di prova prodotti con l’impugnativa figura, in particolare, il rapporto 14 giugno 2006 del dott. __________, reumatologo che l’assicurato ha privatamente consultato il 15 maggio 2006.
Dopo avere ricordato che dal 2001 in poi la situazione a livello della spalla destra è certamente peggiorata, egli ha formulato le considerazioni seguenti:
" Sinceramente non sono andato a fondo alla dinamica dell’infortunio perché non si trattava al momento della mia visita del 15.5.2006 di stabilire se vi fosse un nesso di causalità naturale con l’infortunio. Ricordo che il paziente mi ha spiegato di essere caduto subendo un trauma prevalentemente a livello delle ascelle mentre nei documenti che mi ha gentilmente messo a disposizione risulta come il paziente, in occasione dell’infortunio del 5.11.2004, sia rimasto appeso con le braccia fra 2 travetti.
Se teniamo conto della dinamica (che deve essere ulteriormente chiarita), un trauma a livello delle ascelle avrebbe ben poca probabilità di causare un ulteriore danno a una cuffia dei rotatori pur degenerata. Se il paziente fosse rimasto appeso con le mani dopo essere caduto da una certa altezza avrebbe invece più probabilità di danneggiare ulteriormente la cuffia dei rotatori.
In base alle mie informazioni, incomplete, che vanno ulteriormente verificate, un nesso di causalità naturale è possibile."
(doc. L)
Dagli atti di causa risulta ancora che il 25 luglio 2006 l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, con il referto del 18 settembre 2006, ha indicato segnatamente che, citiamo: “i disturbi lamentati dal paziente sono in chiara relazione alla rottura della cuffia rotatoria bilaterale. Come spesso succede anche con una rottura della cuffia può diventare oligosintomatica se vengono ridotte le esigenze.” (IX 1)
2.5. Oggetto della vertenza é la questione di sapere se, per quanto attiene alla spalla destra, l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale con il sinistro del 5 novembre 2004, a contare dal 1° luglio 2005.
Secondo questa Corte, la risposta non può che essere negativa.
Chiamata a pronunciarsi, essa constata innanzitutto che RI 1, a livello della spalla destra, presenta una rottura completa del tendine del muscolo sovraspinato, certamente preesistente all’evento assicurato visto che la stessa era già stata diagnosticata con l’artro-RMN del 25 gennaio 2001 (referto del 29.1.2001 accluso al doc. 12), del muscolo sottoscapolare, nonché, in questo caso parziale, del muscolo infraspinato (cfr. referto dell’artro-RMN del 9.5.2005 - doc. 49).
Tali reperti configurano una lesione assimilata ai postumi di un infortunio ai sensi della lettera f) dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (a proposito della diagnosi di rottura parziale dei tendini, cfr. la DTF 114 V 298ss., nonché, per un caso in cui il TFA ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, poiché gli atti medici a disposizione non avevano consentito di evidenziare alcun segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale, in relazione alla lesione del tendine del muscolo sopraspinato, cfr. STFA del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione Sanitaria, U 235/02).
D’altro canto, anche i restanti elementi costitutivi di una lesione corporale parificata - ossia il fattore esterno (il sinistro del novembre 2004 soddisfa manifestamente i requisiti posti dal TFA nella sentenza di cui alla DTF 129 V 466), la repentinità, nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano - sono, in concreto, senz'altro adempiuti.
Il TCA rileva inoltre che non è oggetto di contestazione il fatto che il sinistro in questione abbia perlomeno reso manifesto il diagnosticato danno tendineo.
Ciò è stato esplicitamente ammesso dal dott. __________ nel suo rapporto del 15 giugno 2005 (doc. 53: “… la contusione della spalla ha portato ad un peggioramento passeggero dei dolori alla stessa che però presentava già una patologia, le ulteriori lesioni della cuffia non sono da imputare al trauma del 5.11.2004, bensì si tratta di lesioni di tipo degenerativo che a causa del trauma sono diventate sintomatiche in modo più importante per un certo periodo di tempo.” – il corsivo è del redattore), valutazione che il dott. __________ ha confermato (doc. 97, p. 3: “Übereinstimmend mit den genannten Ärzten ist somit von einer Traumatisierung (mit Symptomenauslösung oder Symptomenvermehrung) der Schulter auszugehen, welche sich nicht ewig, sondern vielleicht maximal für einige Wochen oder Monate ausgewirkt hat, wie von Dr. __________ vorgeschlagen/beurteilt.“ – il corsivo è del redattore) e, del resto, non può essere ignorato che l’assicuratore LAINF, per un certo periodo (sino al 30 giugno 2005, cfr. doc. 59), ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni.
Sempre in questo contesto, é utile ricordare che il fatto che tutte le rotture tendinee diagnosticate avrebbero un’eziologia morbosa (degenerativa), così come lo pretendono i sanitari interpellati dall’CO 1, è irrilevante.
In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, a una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine).
In una sentenza del 7 marzo 2006 nella causa S., U 390/05, l’Alta Corte federale ha precisato che:
" Die Rechtsgrundlagen für die Beurteilung der Streitsache sind im kantonalen Entscheid richtig wiedergegeben. Hervorzuheben ist, dass Sehnenrisse, wie der hier gegebene, nach Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV eine unfallähnliche Körperschädigung darstellen, wenn sie nicht eindeutig auf eine Erkrankung oder eine Degeneration zurückzuführen sind. Nach der hiezu ergangenen Rechtsprechung müssen mit Ausnahme der Ungewöhnlichkeit auch bei den unfallähnlichen Körperschädigungen die übrigen Tatbestandsmerkmale des Unfallbegriffs erfüllt sein. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Voraussetzung eines äusseren Ereignisses zu, d.h. eines ausserhalb des Körpers liegenden, objektiv feststellbaren, sinnfälligen, eben unfallähnlichen Vorfalles. Wo ein solches Ereignis mit Einwirkung auf den Körper nicht stattgefunden hat, und sei es auch nur als Auslöser eines in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschadens, liegt eine eindeutig krankheits- oder degenerativ bedingte Gesundheitsschädigung vor. Diese schon BGE 123 V 43 zugrunde liegende Betrachtungsweise verträgt sich sehr wohl mit der Konzeption der obligatorischen Unfallversicherung und ihrer Abgrenzung zur Krankenversicherung; denn ein so verstandenes, nahe bei der unfallmässigen Einwirkung liegendes äusseres Ereignis rechtfertigt die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers (BGE 129 V 467 Erw. 2.2 mit Hinweis)."
Da un attento esame della tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di dichiarare estinto il nesso di causalità naturale a contare dal 1° luglio 2005 in ragione di un preteso raggiungimento dello status quo ante, risulta essenzialmente fondata sull’apprezzamento 15 giugno 2005 del dott. __________ (avallato, in un secondo tempo, dal dott. __________, cfr. doc. 97), il quale, a sua volta, si era riferito a quanto gli avrebbe comunicato lo specialista curante del ricorrente nel corso del colloquio telefonico del 14 giugno 2005 (doc. 53: “Visto che l’assicurato stesso dichiarava al medico curante di avere esattamente gli stessi sintomi che lamentava prima dell’infortunio del 5.11.2004, possiamo asserire che dal punto di vista clinico lo status quo ante è raggiunto.”; cfr., pure, il doc. 92: “Dal punto di vista prettamente clinico lo status quo ante è stato comunque raggiunto al più tardi al momento in cui l’assicurato dichiara al proprio medico curante che clinicamente si sente come prima dell’infortunio.”).
Ora, questo Tribunale osserva che quanto affermato dal medico di fiducia dell’CO 1, ossia che RI 1 avrebbe lamentato dei disturbi alla spalla destra esattamente uguali a quelli da lui accusati già prima dell’evento del 5 novembre 2004, non trova alcuna conferma nella restante documentazione presente all’inserto.
In primo luogo, il dott. __________, con rapporto del 24 giugno 2005, successivo alla nota conversazione telefonica, ha indicato che il suo paziente aveva presentato dolori alla spalla destra alla fine degli anni ‘90 e all’inizio del 2001 (doc. 56). Egli non ha affatto sostenuto, come invece lo pretende il dott. __________, che l’assicurato avrebbe continuato a soffrire di tali disturbi anche durante il periodo 2001-2004.
In secondo luogo, il suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha indicato che i dolori alla spalla destra erano insorti, per l’ultima volta, nel 2001, quando all’assicurato venne diagnosticata una rottura del tendine del muscolo sovraspinato (certificato 11.7.2005 accluso al doc. 63: “Già nel passato presentava dei dolori alla spalla destra, l’ultima volta nel 2001 e gli accertamenti hanno evidenziato unicamente una rottura transmurale distale di terzo grado del tendine del sovraspinato. Per questa sintomatologia ho visto il paziente l’ultima il 16.02.01 e da allora non si è più lamentato di dolori a livello della spalla destra e ha lavorato sempre al 100% quale muratore, tranne a fine 2003 inizio 2004 per una contusione e distorsione del polso della mano sinistra.” – il corsivo è del redattore; cfr., pure, il doc. 12).
In terzo luogo, sentito da un ispettore dell’CO 1 in data 6 aprile 2005, quindi ad un’epoca non sospetta, il ricorrente medesimo ha dichiarato quanto segue, citiamo: “Dopo l’ultima consultazione nell’anno 2001, il signor RI 1 non ha più fatto ricorso a cure mediche e non ha più avuto a lamentare disturbi simili alle spalle. Prova ne sia che ha sempre potuto lavorare in misura completa.” (doc. 39, p. 2).
Alla luce di quanto precede, viste le convergenti dichiarazioni dell’assicurato e dei dottori __________ e __________, occorre ritenere assodato che - contrariamente a quanto fatto valere dal medico __________ dell’CO 1 -, dal 2001 e sino all’evento del mese di novembre 2004, l’assicurato non aveva più accusato problemi alla spalla destra.
Tenuto conto inoltre che dal sinistro del 5 novembre 2004 in poi, l’insorgente non è più stato asintomatico a livello della spalla destra, questa Corte reputa non dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 avrebbe raggiunto lo status quo ante a decorrere dal 1° luglio 2005.
D’altronde, il TCA rileva che, in una sentenza del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3, l’Alta Corte federale ha stabilito che ammettere, nell’ambito delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il ritorno allo status quo ante oppure l’evoluzione verso lo status quo sine, significherebbe eludere questa disposizione. In effetti, ci si ritroverebbe di nuovo confrontati, immediatamente dopo avere riconosciuto l’esistenza di una lesione parificata ad infortunio, con la difficoltà di dover distinguere tra l’origine degenerativa o infortunistica di questa lesione.
In conclusione, annullata la decisione su opposizione impugnata, la causa deve essere retrocessa all’assicuratore LAINF convenuto affinché determini il diritto dell’assicurato alle prestazioni da un punto di vista materiale e temporale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione è annullata.
§§ È accertato che i disturbi alla spalla destra costituivano, anche dopo il 30 giugno 2005, una conseguenza naturale (e adeguata) dell’evento del 5 novembre 2004.
§§§ La causa è retrocessa all’CO 1 affinché determini il diritto dell’assicurato alle prestazioni da un punto di vista materiale e temporale.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti