Raccomandata

 

 

Incarto n.
35.2006.4

 

dc/MM/gm

Lugano

8 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 6 dicembre 2005 del TFA nella causa promossa con ricorso del 24 giugno 2004 (inc. n. 35.2004.58) di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 aprile 2004 emanata da

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione contro gli infortuni

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

preso atto dello scritto del 12 gennaio 2006 del Tribunale al Dr. med. __________ (Doc. II) e della relativa risposta del 17 gennaio 2006 (cfr. Doc. III);

 

 

richiamati il verbale di audizione del Dr. med. __________ e la successiva discussione di causa durante l'udienza del 6 marzo 2006 (cfr. Doc. XII);

 

 

ritenuto che, al termine dell'udienza, il presidente del TCA ha proposto la seguente soluzione transattiva:

 

"   -                                    l'assicurato è indennizzato sulla base di una incapacità lavorativa del 30% (indennità giornaliera) fino al 30 giugno 2003;

- l'assicurato rinuncia alle ripetibili." (cfr. Doc. XII)

 

rilevato che l'assicurato e il suo patrocinatore hanno accettato seduta stante tale proposta;

 

 

preso atto che l'avv. __________ della RA 2, con lettera del 7 marzo 2006, ha pure aderito alla proposta transattiva (cfr. Doc. XIII);

 

 

ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:

 

"   1                                               Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

  2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.

  3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."

 

 

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

 

 

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

 

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

 

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo