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Raccomandata |
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Incarto n.
dc/MM/gm |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 6 dicembre 2005 del TFA nella causa promossa con ricorso del 24 giugno 2004 (inc. n. 35.2004.58) di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 aprile 2004 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
letti ed esaminati gli atti;
preso atto dello scritto del 12 gennaio 2006 del Tribunale al Dr. med. __________ (Doc. II) e della relativa risposta del 17 gennaio 2006 (cfr. Doc. III);
richiamati il verbale di audizione del Dr. med. __________ e la successiva discussione di causa durante l'udienza del 6 marzo 2006 (cfr. Doc. XII);
ritenuto che, al termine dell'udienza, il presidente del TCA ha proposto la seguente soluzione transattiva:
" - l'assicurato è indennizzato sulla base di una incapacità lavorativa del 30% (indennità giornaliera) fino al 30 giugno 2003;
- l'assicurato rinuncia alle ripetibili." (cfr. Doc. XII)
rilevato che l'assicurato e il suo patrocinatore hanno accettato seduta stante tale proposta;
preso atto che l'avv. __________ della RA 2, con lettera del 7 marzo 2006, ha pure aderito alla proposta transattiva (cfr. Doc. XIII);
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo