Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
mm/td |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2006 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 26 maggio 2006 emanata da |
|
|
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 novembre 2005, RI 1, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, nel cercare di recuperare mediante una corda un cavalletto finito in una scarpata, ha risentito un dolore violento a livello della spalla destra.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 28 marzo 2006, ha negato il diritto a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi alla spalla destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dell’assicurato (doc. 18), l’CO 1, in data 26 maggio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 22).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21 agosto 2006, RI 1, patrocinato dal Sindacato RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge in relazione all’evento del novembre 2005, argomentando in particolare quanto segue:
" L'avvenimento cui è rimasto vittima l'insorgente deve essere considerato un infortunio, in quanto sono presenti tutti gli elementi costitutivi dello stesso e meglio:
- l'involontarietà: nel caso di specie tale condizione è pacificamente adempiuta;
- la repentinità: nella fattispecie il danno alla salute si è verificato a seguito di un preciso e singolo evento (l'improvviso incaglio del ponteggio in un arbusto mentre l'assicurato stava tirando con forza sulla corda);
- il danno alla salute: il signor RI 1 ha subito uno stiramento muscolare della spalla destra che ha implicato un'inabilità lavorativa e ha reso necessario l'uso di analgesici, di infiltrazioni di cortisone e di sedute di fisioterapia;
- il fattore causale esterno e
- la straordinarietà di tale fattore.
La CO 1 ha negato l'esistenza del fattore esterno straordinario e ha asserito che l'interessato non ha compiuto uno sforzo eccessivo o un movimento scordinato. A torto.
5.
(…).
Nel caso di specie, il fattore esterno straordinario è rappresentato dall'arbusto in cui si è impigliato il ponteggio. Tale ostacolo ha infatti repentinamente bloccato la risalita del ponteggio dalla scarpata. Il Signor RI 1 stava usando in tale momento tutte le sue forze e pertanto quando vi è stata la brusca interruzione del movimento egli ha risentito un forte dolore alla spalla destra.
Occorre qui considerare che il ponteggio (dimensioni 1 m x 2 m), a causa del forte attrito con il terreno in pendenza, aveva un peso che concretamente superava di gran lunga i 30 kg dichiarati dall'assicurato.
6.
Ma anche a voler considerare che non sussista alcun fattore esterno, non si può negare che l'assicurato, a causa della brusca frenata causata dall'arbusto, abbia compiuto un movimento scoordinato del corpo e uno sforzo eccessivo.
Nel caso di specie, il normale decorso del movimento è stato disturbato da circostanze esterne manifestamente insolite e fuori programma (incaglio nell'arbusto), ragion per cui deve essere ammessa l'esistenza di un movimento scombinato del corpo / sforzo eccessivo e, in ultima analisi, di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
In effetti, l'assicurato, per riuscire a trascinare il ponteggio in cima alla scarpata, ha dovuto tirare sulla corda utilizzando tutta la sua forza. Come già detto, il ponteggio aveva un peso di 30 kg, era largo 1 m e lungo 2 m. Non si dimentichi infine che l'attrito sul terreno, la pendenza e soprattutto l'improvviso e inatteso blocco causato dall'arbusto (che ha bruscamente interrotto il movimento), hanno fatto si che il peso del ponteggio risultasse ben maggiore. L'infortunio si è verificato al momento in cui il ponteggio è rimasto incagliato nell'arbusto: in tale momento l'assicurato ha subito un brusco e improvviso contraccolpo che ha causato la lesione della spalla.
In tal senso, il fatto ha sicuramente ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono obiettivamente definire quotidiane o abituali per un capo muratore/carpentiere. In effetti, come dichiarato dal ricorrente, il lavoro di capo muratore/carpentiere consiste "nella costruzione di muri, solette, muretti (...J così pure come nella costruzione delle casserature per le gettate di cemento armato" (cfr. rapporto CO 1 del 9 febbraio 2006, doc. C). Essendo capo muratore/carpentiere, l'assicurato è anche incaricato della redazione dei rapporti.
In altre parole, il trascinamento di pesi sul terreno in salita non è da considerarsi ordinario. I pesi vengono normalmente portati sulle spalle o sollevati mediante l'utilizzo di carrucole, ciò che riduce notevolmente lo sforzo.
Anche il fatto di aver trascinato il ponteggio con una corda è da considerarsi eccezionale: il Signor RI 1 ha agito in questo modo perché l'oggetto si trovava in fondo a una scarpata e non era possibile portarlo sulle spalle senza rischiare di cadere.
II fatto poi che il ponteggio si sia impigliato in un arbusto rappresenta un fatto che esula manifestamente dalla quotidianità della professione.
Si rileva infine che in qualità di capo muratore/carpentiere, l'assicurato era esonerato (vista anche la sua età) dai lavori più pesanti, che venivano svolti dagli operai e dai manovali.
7.
(…).
Nel caso di specie, la CO 1 ha negato l'esistenza di una lesione parificabile a un infortunio, asserendo che l'evento in cui è incorso l'assicurato rappresenta un processo motorio consueto dell'attività professionale di muratore e carpentiere. Inoltre, la CO 1, fondandosi sul rapporto medico Dr. __________ (medico fiduciario dell'Assicurazione), ha stabilito che non si è in presenza di una lesione prevista all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
In realtà, qualora si ritenesse che l'evento in cui è incorso il ricorrente non rappresenta un infortunio, si sottolinea che si è comunque confrontati con una lesione parificabile all'infortunio.
Come già indicato in precedenza, il movimento che ha provocato il danno alla salute (improvviso blocco del ponteggio che si è incagliato in un arbusto) non rientra tra i movimenti e le attività abituali del ricorrente.
Inoltre, il Dr. __________, dopo aver visionato la RM, ha asserito che si tratta di "stiramento muscolare della spalla destra con strappo muscolare" (doc. G).
Il Dr. __________ (capo clinica di ortopedia) parla di "stiramento muscolare della spalla destra" (doc. H) e conferma che il radiologo sospetta una "lesione di tipo SLAP".
Il Dr. __________ (radiologo) segnala "una alterazione di segnale all'interno dello SLAP con sospetta piccola fessura sul versante inferiore". Egli asserisce poi che non vi è "evidenza di lesione del labbro o dei legamenti glenomerali per quanto giudicabile senza contrasto intrartícolare" (doc. I).
Perché non è stato fatto tale esame, se necessario per escludere una lesione?
Si rileva che i suddetti medici hanno tutti visionato la RM del 7 dicembre 2005, la medesima su cui si è fondato il Dr. __________.
Ora, se è vero che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che il rapporto del medico fiduciario dell'assicurazione ha pieno valore probante - nonostante vi sia un legame di dipendenza tra il medico e l'assicurazione - e che il rapporto del medico curante ha valore probatorio ridotto, altrettanto vero è che nel caso di specie la diagnosi del Dr. __________ è condivisa dal Dr. __________ e dal Dr. __________. I tre medici si discostano dalla diagnosi del Dr. __________ (doc. L).
Alla luce di quanto sopra, il danno alla salute cui è rimasto vittima l'assicurato rientra tra le lesioni corporali previste dall'art. 9 cpv. 2 OAINF e pertanto la CO 1 deve corrispondere le prestazioni assicurative."
(I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande inerenti il danno alla salute riportato dall’assicurato (V).
La sua risposta è pervenuta il 25 ottobre 2006 (VI).
Alle parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (VIII e IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a negare le proprie prestazioni in relazione all’evento del 30 novembre 2005.
In proposito, questa Corte ritiene che possa rimanere indeciso se RI 1 il 30 novembre 2005 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure no, poiché la responsabilità dell’Istituto assicuratore convenuto - come verrà dimostrato qui di seguito - va comunque riconosciuta a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio
2.3. Giusta l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.
2.4. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Anche in caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. DTF 114 V 298ss., consid. 3c e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93). Tuttavia, la necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione ha aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha semplicemente reso manifesto (doloroso; cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 114).
Nella DTF 123 V 43, la nostra Corte federale ha in effetti stabilito che uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt".
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha deciso che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano a essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).
Infine, occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler - in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2340).
Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
A mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.5. Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 il 30 novembre 2005 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha pure sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, rilevando quanto segue, citiamo: “Il TFA ha già avuto modo di specificare che gli eventi verificatisi durante lo svolgimento di un’attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni parificabili ai postumi d’infortunio in quanto i processi motori consueti nell’ambito dell’attività professionale sono da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l’elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto …” (doc. 22, p. 5).
L’evento in discussione è così stato descritto dall’assicurato in occasione della sua audizione del 9 febbraio 2006:
" L’evento è successo il 30.11.05 sul cantiere della ditta a __________ presso l’azienda __________.
Mi era caduto un cavalletto da ponteggio del peso di circa trenta chilogrammi in una scarpata.
Cavalletto largo un metro e alto due metri.
Per cercare di recuperarlo sono sceso nella scarpata, l’ho legato con una grossa corda di canapa, che utilizziamo pure per montare i secchi di malta sui ponteggi, e poi sono risalito sul bordo della scarpata.
Ho iniziato a tirare con forza il ponteggio verso l’alto.
Ad un certo punto, mentre tiravo con grande intensità sulla corda, il cavalletto si è impigliato in un arbusto presente sulla scarpata.
Questo fatto ha determinato un arresto brusco della corda ed un notevole contraccolpo alla spalla destra. Ho subito lasciato la corda in quanto ho accusato un vivo dolore alla spalla destra.
Dolore simile ad una violenta coltellata." (doc. 14)
Ora, l’operazione di recupero di un oggetto mediante l’uso di una corda, comporta di per sé dei processi motori consueti nell'ambito di un’attività professionale quale quella di muratore, aspetto che è stato del resto confermato dall’assicurato stesso (cfr. doc. 5: “Si è trattato per lei di un’attività abituale? Sì.”), cosicché farebbe di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto.
Tuttavia, nel caso di specie, non può essere ignorato che durante l’operazione medesima, è accaduto qualcosa - in concreto la presenza di un arbusto ha fatto sì che la risalita dell’oggetto in questione abbia subito un brusco arresto - che ha sollecitato l’arto superiore destro oltre la misura di ciò che è abituale per un muratore (per un caso recente in cui il TFA ha ammesso la realizzazione di un potenziale di pericolo accresciuto, cfr. STFA del 17 ottobre 2006 nella causa F., U 137/06, consid. 4.3, riguardante un assicurato che nell’atterrare con il parapendio, aveva accusato un movimento di torsione del ginocchio destro).
La presente fattispecie si differenzia chiaramente da quella oggetto della STFA del 6 ottobre 2006 nella causa D., U 205/06, in cui l’Alta Corte ha negato l’esistenza del fattore esterno nel caso di un aiuto cuoco che, semplicemente nel sollevare una pesante padella, aveva riportato una rottura tendinea a livello della spalla sinistra.
Di conseguenza, contrariamente a quanto pretende l’CO 1, occorre riconoscere l’esistenza di un fattore esterno ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.6. Posto che anche i presupposti dell’involontarietà, della repentinità e dell’influsso dannoso apportato al corpo umano, sono senz’altro adempiuti, a questa Corte non rimane che da esaminare se l’insorgente ha riportato un danno alla salute che rientra tra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF.
L’Istituto assicuratore convenuto lo nega facendo capo alla valutazione espressa dal proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il 13 gennaio 2006 (cfr. doc. 22, p. 5: “… indipendentemente dai requisiti giuridici non può essere disatteso che il dott. __________, medico di circondario, con rapporto del 13.1.2006, …”).
Queste, in effetti, le considerazioni sviluppate dal fiduciario dell’CO 1:
" L'assicurato durante il lavoro il 30.11.2005, ricuperando un cavalletto fissato con una corda, improvvisamente ha accusato un dolore alla spalla destra.
Viene visto la prima volta dal curante l'1.12.2005, senza documentazione di una lesione specifica o altra patologia.
Il 7.12.2005, l'assicurato viene sottoposto ad un esame di risonanza magnetica della spalla destra, indagine che rivela dei segni di netta artrosi acromio-claveare attiva con minimo edema della struttura ossea adiacente, invece senza note di traumatizzazione.
Si riconosce anche una struttura degenerata a livello del tendine prossimale del capo lungo bicipitale, note degenerative a livello dei tendini della cuffia rotatoria, con lieve assottigliamento, ma senza sospetto di rottura/discontinuità.
Assenza di rottura a livello del labbro glenoidale, tutt'al più si può parlare di uno SLAP I (quindi lieve degenerazione).
Incipiente borsa subacromiale e subdeltoidea, nonché marcate alterazioni geodiche a livello del trochite maggiore della testa omerale destra.
Nessuna alterazione del segnale muscolare, nemmeno a livello T2 (quindi nessuna lesione, neppure distrazione muscolare).
Contrariamente a quanto sostenuto dal curante non si può "retrospettivamente" parlare in base alla RMN visionata, di uno "stiramento muscolare della spalla destra con strappo muscolare".
In sintesi, l'attenta visione dell'esame di risonanza magnetica del 7.12.2005 non permette di porre una diagnosi giusta l'art. 9/2 OAINF, ciò che corrisponde pure alla refertazione radiologica (della stessa data).
Inoltre da un profilo medico sia ricordato che uno stiramento muscolare, già clinicamente non si presenta con un acuto dolore lancinante, senza lasciare traccia su un esame spinecotomografico e tanto meno provocando un'inabilità lavorativa del 100%, addirittura per la durata di oltre un mese!"
(doc. 12)
Il TCA constata che la diagnosi di stiramento muscolare della spalla destra è stata posta, per la prima volta, dal dott. __________, spec. FMH in medicina generale, con rapporto del 20 dicembre 2005, medico che RI 1 aveva consultato già il giorno seguente l’evento in questione (cfr. doc. 7).
In data 14 dicembre 2005, l’assicurato si è rivolto al dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________.
Dal relativo referto risulta la diagnosi di “stiramento muscolare della spalla destra il 30.11.2005”, e la precisazione che per lo specialista appena menzionato non vi erano, citiamo: “… segni per una lesione rilevante intrinseca della spalla destra”.
Emerge inoltre che, nel frattempo, l’insorgente era stato sottoposto a una RMN della spalla destra che aveva evidenziato una problematica degenerativa dell’acromio-claveare, una discreta borsite sotto-deltoidea, nonché una sospetta lesione di tipo Slap I (doc. H).
In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, e gli ha posto le seguenti domande:
" (…).
1. Conferma la diagnosi di stiramento muscolare della spalla destra?
2. Il fatto che l’assicurato ha immediatamente avvertito un vivo dolore alla spalla destra, simile a una “violenta coltellata”, può in qualche modo fare dubitare della fondatezza della diagnosi da lei posta?
3. Il medico di circondario dell’CO 1 sostiene che sulle immagini della RMN del 7 dicembre 2005 non vi è traccia di stiramento muscolare.
Condivide questa affermazione?
Uno stiramento muscolare può essere oggettivato grazie ai mezzi diagnostici attualmente a disposizione oppure no?
Nella negativa, sulla base di quali elementi viene formulata tale diagnosi?
4. Sempre secondo il medico di fiducia dell’CO 1, uno stiramento muscolare non è suscettibile di provocare un’inabilità lavorativa quale quella presentata da RI 1.
Condivide questa affermazione?
Se no, per quali motivi?”
(V)
Queste le risposte da lui fornite in data 19 ottobre 2006:
" 1. Conferma la diagnosi di stiramento muscolare della spalla destra?
Sulla base del mio unico esame clinico del 14.12.2005, senza avere a mia disposizione alcuna informazione sull'ulteriore decorso (che potrebbe condizionare la diagnosi), confermo la diagnosi di stiramento muscolare della spalla destra il 30.11.2005.
2. II fatto che l'assicurato ha immediatamente avvertito un "vivo dolore" alla spalla destra, simile a una "violenta coltellata", può in qualche modo fare dubitare della fondatezza della diagnosi da lei posta?
No.
3. II medico di circondario dell'CO 1 (ora CO 1!) sostiene che sulle immagini della RMN del 7 dicembre 2005 non vi è traccia di stiramento muscolare. Condivide questa affermazione?
Uno stiramento muscolare può essere oggettivato grazie ai mezzi diagnostici attualmente a disposizione oppure no?
Nella negativa, sulla base di quali elementi viene formulata tale diagnosi?
Non ho a disposizione attualmente le immagini della RMN del 07.12.2005. II referto del Dr. __________, radiologo della Clinica __________, non descrive alterazioni muscolari. Uno stiramento muscolare non è necessariamente oggettivato alla RMN. Non ho parlato in alcun momento di rottura muscolare ma soltanto di stiramento. La diagnosi è stata da me formulata sulla base dell'anamnesi e dell'esame clinico. Il meccanismo traumatico che provoca uno stiramento muscolare (in questo caso una contrazione eccentrica della muscolatura) può portare ad un fenomeno infiammatorio come dimostrato alla RMN che mostrava una raccolta di liquido nella borsa sotto-deltoidea, spiegando i dolori riferiti dal paziente.
4. Sempre secondo il medico di fiducia dell'CO 1, uno stiramento muscolare non è suscettibile di provocare un'inabilità lavorativa quale quella presentata da RI 1.
Condivide questa affermazione?
Se no, per quali motivi?
Non condivido l'affermazione secondo la quale uno stiramento muscolare non può provocare un'inabilità lavorativa come quella presentata dal paziente al mio esame del 15.12.2005. Nella mia esperienza, il quadro clinico presentato da parte del paziente, può motivare un'inabilità lavorativa come muratore per una durata di diverse settimane/mesi. In caso di cronificazione dei dolori post-traumatici nel contesto di un conflitto sottoacromiale cronico, si può osservare in certi casi la necessità di una soluzione chirurgica, ca. 4-6 mesi dopo l'evento traumatico."
(VI)
2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti figurano, da un canto, le certificazioni dei dottori __________ e __________ (doc. 7, H e VI), medici che, seppure in vesti differenti (il primo in qualità di medico di famiglia, il secondo in qualità di specialista), hanno entrambi avuto in loro cura RI 1, e, d'altro canto, il rapporto 13 gennaio 2006 del dott. __________, medico di circondario dell’CO 1 (doc. 12).
Di principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.
Ora, pur tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), resta il fatto che l'opinione espressa, in particolare, dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, al quale questa Corte ha peraltro chiesto ulteriori precisazioni in corso di causa (cfr. consid. 1.5.), secondo cui, a seguito dell’evento del 30 novembre 2005, l’assicurato ha accusato uno stiramento muscolare, risulta essere più convincente rispetto a quella sostenuta dal medico di circondario dell'CO 1.
La valutazione del dott. __________ trova per di più pieno riscontro nella letteratura medica consultata, per quanto attiene sia alla sintomatologia iniziale che uno stiramento muscolare provoca, sia alla sua diagnosi (cfr. estratto, tradotto in lingua italiana, dal Giornale dell’Accademia americana di chirurgia ortopedica [Journal of the AAOS] – luglio/agosto 1999: “Thomas J. Noonan, MD, and William E. Garrett, Jr, MD, PhD, Muscle Strain Injury: Diagnosis and Treatment / Lesioni muscolari da stiramento: diagnosi e trattamento: Gli stiramenti muscolari sono lesioni molto frequenti. Sono colpiti più spesso muscoli che agiscono tra due articolazioni, soprattutto in maniera eccentrica e che contengono un'elevata percentuale di fibre rapide. Lo stiramento muscolare provoca di solito dolore acuto e si verifica durante lo svolgimento di attività intense. Nella maggior parte dei casi la diagnosi può essere fatta sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo. La risonanza magnetica è indicata solo nei casi in cui una valutazione radiologica sia necessaria per la diagnosi. Il trattamento iniziale consiste in riposo, ghiaccio, bendaggi compressivi e terapia con FANS. Mano a mano che il dolore e la tumefazione regrediscono si dovrebbe iniziare la terapia fisica per recuperare la flessibilità e la forza muscolare. Evitare l'affaticamento eccessivo ed eseguire un riscaldamento adeguato possono aiutare a prevenire le lesioni da stiramento muscolare. I risultati a lungo termine delle lesioni da stiramento muscolare sono di solito eccellenti e rare le complicazioni.” – il corsivo è del redattore).
Il TCA osserva inoltre che dalle tavole processuali si evince che il ricorrente, grazie alle terapie applicategli, è stato in grado di riprendere il proprio lavoro già a far tempo dal 17 gennaio 2006 (cfr. doc. 11 e 13), a dimostrazione del fatto che il decorso si è risolto positivamente, così come solitamente accade dopo uno stiramento muscolare.
Del resto, in una recente sentenza del 21 marzo 2006 nella causa W., U 222/05, l’Alta Corte federale ha ammesso l’esistenza di uno stiramento muscolare alla spalla sinistra, fondandosi proprio sulla prima diagnosi formulata dal medico curante dell’assicurato e ritenendo, nel contempo, infondate le obiezioni sollevate dai medici fiduciari dell’INSAI:
" Unter Berücksichtigung all dieser Umstände vermögen die Berichte des Kreisarztes sowie des Dr. med. S.________ denjenigen des erstbehandelnden Arztes (Dr. med. B.________) nicht in Frage zu stellen, und es ist im Folgenden davon auszugehen, dass sich die Versicherte am 31. Dezember 2003 eine Muskelzerrung im Bereich der linken Schulter zugezogen hat. Daran ändern auch die von der Vorinstanz zitierten Urteile nichts: Denn einerseits war auch im Urteil X. vom 10. Dezember 2001, U 20/00, nur eine Muskelzerrung im Bereich der proximalen Adduktoren diagnostiziert, welche das Eidgenössische Versicherungsgericht genügen liess; andererseits ist das Urteil Z. vom 7. Oktober 2003, U 332/02 (recte: 322/02), auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt nicht anwendbar, da dort nur der Arbeitgeber in der Unfallmeldung, nicht aber die Ärzte von einer Muskelzerrung ausgingen. Zu prüfen bleibt, ob der Vorfall vom 31. Dezember 2003 ein äusseres Ereignis im Sinne der Rechtsprechung ist.“
In esito a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che in occasione dell’evento del 30 novembre 2005, RI 1 ha riportato uno stiramento muscolare ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF.
La causa va quindi retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché si pronunci sul diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'evento assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È accertato che l’assicurato ha riportato una lesione parificata a infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF.
§§§ La causa é rinviata all'CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'evento assicurato.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti