Raccomandata |
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Incarto n.
mm/td |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 giugno 2006 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni |
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 maggio 2004, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di disegnatrice e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando, secondo il certificato 4 giugno 2004 della dott.ssa __________, una contusione/distorsione cervico-toraco-lombare (doc. 2).
L’assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 27 gennaio 2006, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2006, facendo difetto, da tale data in poi, una relazione di causalità con il sinistro assicurato (doc. 83).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 89 e 95), l’Istituto assicuratore, in data 19 giugno 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 100).
1.3. Con tempestivo ricorso del 25 settembre 2006 (I) - completato dall’avv. RA 1 in data 17 ottobre 2006 - __________ ha chiesto che l’Istituto assicuratore venga condannato a riconoscerle ulteriori prestazioni a far tempo dal 1° febbraio 2006.
Riguardo alla questione di sapere se essa ha presentato la tipica sintomatologia conseguente a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, la ricorrente ha sostenuto in particolare quanto segue:
" Per mettere a fuoco la presente fattispecie, si rende necessario riprendere gli argomenti già illustrati nel complemento del 14.04.2006 all'opposizione cautelativa, segnatamente che il Dr. med. __________ aveva nel referto del 27.08.2004, steso a seguito dell'esame neurologico svolto il 17.08.2004 e il 26.08.2004, posto la diagnosi di dolori vertebrali accentuati a livello cervico-toracico e lombo-sacrale in presenza di alterazioni degenerative diffuse, con discopatie multiple, in stato dopo incidente della circolazione con distorsione cervicale e colpo di frusta. Il Dr. med. __________ aveva riscontrato durante l'esame che l'assicurata presentava una vecchia lesione traumatica della vertebra L2, probabilmente dopo una caduta con gli sci da giovane. Egli ha preso atto in occasione di dette visite che RI 1 aveva negato avere accusato dolori
particolari a detta vertebra.
19. La CO 1 aveva quindi predisposto il 30.09.2004 un esame presso il suo medico __________, Dr. med. __________, il quale aveva nel rapporto del 4.10.2004 posto la diagnosi di dolori residui inter-scapolari localizzati tra D3 e D6 in stato da incidente della circolazione stradale con meccanismo di accelerazione della colonna cervicale avvenuto il 4.05.2004. Egli aveva dal profilo oggettivo riscontrato una ridotta mobilità della colonna cervicale dovuta però sempre a dei dolori che appaiono a livello della colonna toracica, all'altezza interscapolare. Egli aveva quindi concluso che l'assicurata continuava a rimanere inabile al lavoro in misura del 50%.
20. Si rimprovera alla CO 1 di non avere minimamente considerato le risultanze degli ulteriori esami medici cui l'assicurata si era sottoposta presso la Clinica __________ a __________. È doveroso rilevare al riguardo che il Dr. med. __________, caposervizio di reumatologia presso detta Clinica, ha nel rapporto del 16.12.2004 messo in risalto quanto segue:
" ... La paziente accusa una sindrome cervicale e cervico-toracale importante accompagnata da insonnia, mal di testa alle volte anche palpitazioni con vertigini. Accusa anche perdite di memoria. Attualmente vi sono delle difficoltà anche per questo problema di perdita di memoria nell'attività professionale...."
21. Nell'ambito del trattamento riabilitativo interdisciplinare svolto presso la Clinica __________, RI 1 era stata sottoposta il 14/15.12.2004 a un esame neuropsicologico, effettuato dalla psicologa __________. Detta esperta aveva messo in evidenza nel rapporto del 22.12.2004 quanto segue:
- "memoria di lavoro insufficiente
- difficoltà di attenzione divisa che si manifestano con la necessità
di rallentare i tempi di risposta".
22. Non c'è chi non veda come detti disturbi siano tipici di una lesione alla colonna cervicale conseguente a un infortunio del tipo "colpo di frusta" senza prova di deficit funzionale organico. Si rinvia per semplicità ai motivi illustrati nei precedenti considerandi da n° 12 a n° 17 e si ribadisce in questa sede la censura di superficialità della CO 1 nell'accertare in un infortunio provocato da un colpo di frusta quegli elementi, determinanti per stabilire il diritto alle prestazioni di RI 1.
23. Si rimprovera alla CO 1 di non avere intrapreso con la necessaria tempestività tutti quei passi necessari, che è tenuto a compiere l'assicuratore LAINF nell'ambito dei suoi accertamenti. L'asserzione della CO 1 che i disturbi neuro-psicologici non si erano manifestati nelle 72 ore successive all'infortunio del 4.05.2004, è quindi priva di senso, poiché la CO 1 non aveva provveduto a sottoporre alla Dr. med. __________ un dettagliato modulo, come quello predisposto dall'Associazione Svizzera
d'Assicurazioni, di documentazione per prima consultazione successiva a trauma da accelerazione cranio-cervicale.
24. Non c'è chi non veda come, non essendo stato richiesto al medico curante di compilare il summenzionato modulo, la Dr. med. __________ non era stata messa nella possibilità d'indicare i disturbi neuro-psicologici presentati dall'assicurata. Risulta quindi contrario al principio della buona fede sostenere da parte della CO 1 che i disturbi neuropsicologici non si erano manifestati nelle 72 ore successive all'infortunio, quando per una palese negligenza della CO 1 stessa, essa non aveva proceduto a quei semplici atti, quali il sottoporre detto modulo al curante, esigibili da qualsiasi assicuratore LAINF, che avrebbero in ogni caso permesso di svolgere degli accertamenti approfonditi ed esaustivi dello stato di salute dell'assicurata."
(I, p. 6-7)
A proposito del valore probatorio della perizia allestita dal neurochirurgo Prof. dott. __________ per conto dell’assicuratore LAINF, RI 1 ha segnatamente osservato che:
" Merita di essere constatato che la CO 1 aveva con il consenso dell'assicurata predisposto di sottoporre quest'ultima ad un esame peritale, svolto il 27.10.2005 dal Prof. Dr. med. __________. Si precisa che le risultanze, emerse da detta perizia, non possono essere condivise, poiché poggiano su considerazioni esulanti da una valutazione medico-neurologica. Si rimprovera al Dr. med. __________ di essersi basato, a torto, sul rapporto della perizia biomeccanica, interpretando persino in modo errato la valutazione espressa in quest'ultimo rapporto prima di pronunciarsi sugli aspetti medici e segnatamente su quelli neurologici o neuro-chirurgici.
27. Detta censura trova riscontro nel fatto che il Prof. Dr. med. __________ aveva indicato nel suo rapporto peritale di data 2.11.2005, al punto 1.1.5, pagg. 3 e 4, che la velocità dell'auto tamponante (una BMW) era verosimilmente fra i 10 e i 15 km/ora....": Detto esperto ha travisato le valutazioni contenute nella perizia biomeccanica, poiché, in realtà il Prof. Dr. med. __________ aveva indicato nel rapporto del 10.11.2004, in relazione a detta velocità, quanto segue:
"Da keine Informationen zu den Beschädigungen des BMW vorliegen, ist die Angabe der Geschwindigkeitsänderung nur als grobe Abschätzung zu verstehen."
28. Il descritto dettaglio riveste la massima importanza, poiché le valutazioni in merito alla velocità del veicolo tamponante possono influire, in particolar modo in quegli infortuni in cui la vittima ha subito un colpo di frusta, sulle conclusioni del neurologo.
29. Mal si comprende come il Prof. Dr. med. __________ possa esprimere delle valutazioni categoriche, quando il Prof. Dr. med. __________ aveva posto delle chiare riserve, nello stendere le conclusioni relative alla perizia biomeccanica, per il fatto di non avere potuto esaminare il veicolo tamponante.
30. Si muove la censura al referto, allestito dal Prof. Dr. med. __________, di non adempiere ai requisiti d'obiettività, usualmente richiesti da un consulente esterno, chiamato ad allestire una perizia per conto di un assicuratore LAINF. Questa critica trova d'altronde conferma nelle valutazioni espresse dal perito, avendo il Prof. Dr. med. __________ ritenuto, a pag. 11 punto 3.4 del predetto rapporto del 2.11.2005, quanto segue:
"Un incidente con forza d'urto così modesta come quella del 4.05.04 non può compromettere per sempre le condizioni di salute di un infortunato, come pretende la Signora RI 1".
Per inciso analoghe considerazioni circa la forza dell'urto del tamponamento del 4.05.2004 vengono indicate pure a pag. 6 punto 3 del referto peritale.
Si rimprovera al Prof. Dr. med. __________ di dare per scontato e certo un fatto che non è per nulla sicuro, visto che il Prof. Dr. med. __________ aveva nella perizia biomeccanica del 10.11.2004 espresso una valutazione unicamente approssimativa della velocità.
31. Si ribadisce in questa sede la censura, già invocata nel complemento del 14.04.2006 all'opposizione cautelativa, di essersi il Prof. Dr. med. __________ lasciato influenzare dalla perizia biomeccanica e di essersi fondato prevalentemente sulle valutazioni di detta perizia per allestire il proprio referto neurochirurgico.
Un simile modo di procedere lede manifestamente i principi posti nella sentenza pubblicata nella RAMI 2003 U 489 pag. 358, avendo l'Alta Corte stabilito che una perizia biomeccanica non permette di trarre delle conclusioni circa l'esistenza del nesso di causalità naturale. Si contestano pertanto le valutazioni espresse dal Prof. Dr. med. __________, poiché le medesime sono in palese contrasto con detto principio giurisprudenziale, essendosi detto neurochirurgo fondato sulle conclusioni della perizia biomeccanica per esprimere le proprie valutazioni mediche.
Sulla base dei motivi descritti, non può, a mente della giurisprudenza, essere riconosciuta piena forza probatoria al referto peritale del Prof. Dr. med. __________, poiché sussistono indizi concreti che inducono a ritenerlo inaffidabile e contraddittorio con le risultanze emerse dalla perizia biomeccanica (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 121).
34. A titolo abbondanziale, giova ribadire in questa sede come la Dr. med. __________ non condivida le conclusioni del rapporto del Prof. Dr. med. __________. Il medico curante si era espresso nel rapporto del 23.11.2005 come segue:
"L'infortunio del 4.05.2004, se pur con una cinetica non importante, ha senz'altro riattivato una situazione degenerativa alla colonna cervico-toracale antecedente all'infortunio."
La paziente, a mia conoscenza, non aveva mai lamentato disturbi in quel tratto della colonna prima di detto infortunio.
Contesto quindi le conclusioni del Prof. __________, secondo cui i disturbi attuali non possono più essere legati all'infortunio. La sindrome algica tuttora presente è, a mio parere legata con nesso causale a questo, la sindrome somatoforme è pure insorta in seguito all'infortunio...".
La censura mossa alla Dr. med. __________ di avere applicato il principio "post hoc, ergo propter hoc" non può essere condivisa, poiché il medico curante ha seguito dall'inizio passo dopo passo il caso d'infortunio di RI 1, ragion per cui detto sanitario è in grado di pronunciarsi con cognizione di causa. Ci si riserva di produrre un nuovo circostanziato rapporto medico della Dr. med. __________, con il quale detto sanitario prenderà posizione in merito alle censure mosse dalla CO 1 come pure in merito all'apprezzamento medico steso il 9.06.2006 dal Dr. med. __________.
35. Si ribadisce nel presente gravame quanto constatato con rapporto del 14.03.2006 dal Prof. Dr. med. __________, il quale si era pronunciato come segue:
"Al momento della nostra consultazione la signora descrive dolori importanti del segmento cervicale con limitazione particolarmente significativa alla retroflessione (praticamente bloccata). Vi è anche una limitazione funzionale nella rotazione e nell'inclinazione, mentre l'anteroflessione è relativamente libera. I dolori irradiano nella nuca e coinvolgono l'area peri-orbitarla. Essi si associano ad un tinnltus bilaterale molto importante che la disturba tantissimo nelle proprie attività. Le irradiazioni negli arti superiori interessano il versante ulnare dell'avambraccio e si estendono fino alle dita IV e V da entrambi i lati...".
36. Giova rilevare che la Signora RI 1 era stata sottoposta ad un consulto medico, svolto dal prof. Dr. med. __________, il quale aveva rilevato che l'esame neurologico non aveva portato a una diagnosi precisa sul generatore dei dolori e a varie indagini radiologiche e per immagini che avevano rilevato alterazioni degenerative diffuse, ma per altro ben compatibili con l'età.
37. Si ribadisce in questa sede che il Prof. Dr. med. __________ aveva reputato che non si possa semplicemente attribuire il problema attuale alle lesioni pre-esistenti e non aveva condiviso l'idea che si possa parlare di uno status quo sine. Egli ha ritenuto per contro che il caso debba essere indagato secondo i criteri moderni dell'ISIS al fine di stabilire il generatore dei dolori che, se articolare, potrebbe essere suscettibile di un trattamento mirato di termocoagulazione per radiofrequenze."
(I, p. 8-10)
Infine, queste le considerazioni che sono state sviluppate dall’assicurata per quanto attiene alla valutazione dell’adeguatezza del nesso di causalità:
" Qualora, per denegata ipotesi, codesta lodevole Corte dovesse concludere che l'assicurata non aveva sviluppato nelle 72 ore successive all'infortunio i tipici disturbi, riscontrabili nelle vittime di un infortunio da colpo di frusta, si osserva che sono adempiuti pure i criteri posti dalla giurisprudenza per ammettere l'esistenza del nesso di causalità adeguato fra i disturbi, accusati dall'assicurata, e l'infortunio del 4.05.2004.
In effetti, è già stato illustrato nei precedenti considerandi come l'infortunio, occorso a RI 1, non possa essere classificato fra gli infortuni di categoria media ma al limite di quella inferiore. Per semplicità, si rinvia alle considerazioni esposte al punto 34 nonché a quelle a pag. 3 della perizia biomeccanica, avendo il Prof. Dr. med. __________ ritenuto che l'età dell'assicurata, 58 anni all'epoca dell'infortunio, deponesse per un caso esulante da quello normale.
È sufficiente prendere atto del decorso particolarmente lungo della cura, necessitando RI 1 a tutt'oggi cure e terapie, suscettibili di permetterle di svolgere la propria attività professionale a tempo parziale, dell'incapacità lavorativa durata oltre 21 mesi, dell'idoneità dell'infortunio a determinare disturbi psichici, dovuti ad ansie e paure di perdere il posto di lavoro in una persona attualmente 60.enne, qual è l'assicurata, presentante importanti disturbi fisici e neuro psicologici, per ammettere l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra i disturbi, accusati dalla ricorrente, e l'infortunio del 4.05.2004."
(I, p. 11)
1.4. L’CO 1, in risposta di causa, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2006 oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.7. Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc..
Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.8. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)"
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).
Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.9. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).
Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)).
In una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi.
Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano.
Il TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI 2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure un danno alla salute autonomo (secondario):
" b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt. Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."
(RAMI succitata)
Il TFA ha confermato questa sua giurisprudenza in una sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04:
" Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE 117
V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom 21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören, sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen (Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV 2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]). Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht (Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,
insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S. 79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“
(STFA succitata, consid. 1.2)
2.10. In concreto, in data 4 maggio 2004, RI 1 è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio di __________: l’autovettura da lei condotta, una __________, arrestatasi a causa della presenza di una colonna di vetture, è infatti stata tamponata dall’automobile che la seguiva (doc. 6).
Nonostante il sinistro, essa è stata in grado di raggiungere il proprio domicilio di __________, alla guida della propria autovettura (doc. 6).
Il giorno successivo, il 5 maggio 2004, in ragione della persistenza dei disturbi (dolore al collo, alla testa, a tutta la schiena, nonché un senso di nausea – cfr. doc. 6), l’assicurata ha consultato la dott.ssa __________, spec. in medicina generale, la quale ha refertato la presenza di dolori cervicali e lombari e ha diagnosticato una contusione/distorsione cervico-toraco-lombare.
La curante ha predisposto delle cure conservative (locali-medicamentose e fisioterapia, cfr. doc. 3) e ha attestato una inabilità lavorativa del 50% dal giorno dell’infortunio (doc. 2).
In realtà, il tentativo di ripresa del lavoro a tempo parziale non è stato coronato da successo, se è vero che l’insorgente è tornata ad essere totalmente inabile a decorrere già dal 14 giugno 2004 (cfr. doc. 6).
Sentita da un ispettore dell’ il 22 giugno 2004, RI 1, per quanto attiene al decorso, ha dichiarato di sentire la testa pesante di essere “giù di morale” e di accusare dolori dalla nuca sino alla regione lombare (doc. 6).
In data 7 luglio 2004, ha avuto luogo una visita di controllo presso il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica.
In quell’occasione, la ricorrente ha affermato di lamentare dolori a due livelli, l’uno cervicale, l’altro lombare, e di avvertire una sensazione di nausea, oltre a disturbi della vista.
Dopo avere refertato una limitazione nella latero-flessione del rachide cervicale, un dolore pressorio a livello dei processi spinosi C3-C4-C5, nonché, per quanto riguarda la colonna lombare, un dolore pressorio a livello dei processi spinosi L2-L3 e della muscolatura para-vertebrale sinistra, così come una limitazione nella latero-flessione e nella rotazione del busto, il fiduciario dell’CO 1 ha posto la diagnosi di “colpo di frusta con interessamento neuro-vagale” (doc.11).
Il 2 agosto 2004, l’assicurata è stata sottoposta a una RMN del rachide lombare che ha evidenziato degli esiti di una vecchia frattura del corpo vertebrale L2 con lieve deformazione a cuneo, segni di discopatia a livello di L4/L5 con lieve protrusione foraminale a sinistra, nonché segni di spondilartrosi bilaterale con ipertrofia delle faccette a livello di L4-L5 e L5-S1 bilateralmente (doc. 15).
Nel corso del mese di agosto 2004, RI 1 è stata visitata, per conto dell’Istituto assicuratore, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Interrogata in proposito dallo specialista, essa ha raccontato, in particolare, di essere stata abbandonata dal marito alcolista nel mese di marzo 2004 e di essere piuttosto depressa con idee suicidali. L’assicurata gli ha inoltre riferito di soffrire di, citiamo: “… cervicalgie, con tendenza a lasciar cadere in avanti il capo, dolori in sede vertebrale toracica tra D2 e D6, qualche rachialgia parestetica, dolori nei polsi, a livello lombo-sacrale.”.
Queste le considerazioni del dott. __________ riguardo alle condizioni di salute dell’insorgente e all’ulteriore procedere:
" (…).
La paziente nega di aver mai avuto dolori particolari, è probabile che la distorsione attuale abbia sviluppato una reazione tendomialgica diffusa, paravertebrale, come spesso succede.
Non ho messo in evidenza nessun segno deficitario radicolare sia ai membri superiori che ai membri inferiori, nessun segno di sofferenza midollare cervicale.
Alterazioni abbastanza importanti del rachide cervicale, senza però compressioni radicolari evidenti.
La paziente non può permettersi di smettere di lavorare, nel contempo si lamenta di dolori diffusi, con difficoltà sempre maggiori.
Si associa uno stato depressivo, in parte reattivo ad un importante conflitto coniugale, sintomi abbandonici depressivi con idee suicidali.
Rifiuta tra l’altro la presa di medicamenti, avevo prescritto del Sirdalud associando del Voltaren e Zantic per 10 giorni, senza che si sia assistito a un miglioramento particolare.
Penso sia necessaria una presa a carico globale, con terapia antidepressiva associata ad intensa fisioterapia a livello di tutto il rachide, soprattutto a scopo miorilassante ed anti-infiammatori.”
(doc. 21)
Il 30 settembre 2004 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In quell’occasione, la ricorrente ha raccontato che, il giorno precedente la consultazione presso il dott. __________, le era morta un’amica e che è per questa ragione che si sentiva depressa.
D’altro canto, sul piano somatico, RI 1 ha riferito di risentire dolori soprattutto nella zona interscapolare, che si rafforzano nella posizione sdraiata, donde un sonno disturbato.
Essa ha inoltre sottolineato la scomparsa dei dolori muscolari al collo, mentre quelli a livello lombare, rimasti costanti, non la disturbavano particolarmente.
Da parte sua, il medico __________ dell’CO 1 ha quindi diagnosticato dei dolori residui localizzati tra D3 e D6 in stato da incidente della circolazione con meccanismo di accelerazione della colonna cervicale (doc. 39).
I segmenti segnalati dal dott. __________ sono stati investigati mediante la RMN dell’8 ottobre 2004, accertamento grazie al quale è stata evidenziata una discopatia, soprattutto a livello di D7-D8 e di D10-D11, con protrusioni discali ma in assenza di compressione delle strutture nervose (doc. 41).
Nel mese di settembre 2004, l’assicuratore infortuni ha richiesto una valutazione biomeccanica da parte dell’__________ di __________, i quali hanno formulato le considerazioni seguenti:
" In base alle informazioni tecniche, si è potuto accertare che la valutazione della velocità (delta-v) della __________, dovuta alla collisione era al di sotto o appena inclusa nell’intervallo di 10-15 km/h; per effetto delle forze d’accelerazione la signora RI 1 si è mossa relativamente al veicolo all’indietro.
Sono da considerare particolarità biomeccaniche rilevanti: l’età della paziente di 58 anni; pertanto l’evento esula dal caso normale. Di più ci sono cambiamenti degenerativi al livello del rachide cervicale.
In questo caso dal punto di vista biomeccanico, in base al triage tecnico e alla documentazione medica risulta che i disturbi e i reperti riscontrati sulla signora RI 1 dopo l’evento, sono piuttosto non spiegabili con l’effetto della collisione in un caso normale; considerando le sue particolarità, vengono spiegabili.
Vi è incertezza per quanto riguarda la valutazione tecnica e biomeccanica dell’evento, in quanto mancano informazioni sul secondo veicolo coinvolto. Un’analisi tecnica dell’incidente e una successiva, dettagliata valutazione biomeccanica potrebbero eventualmente eliminare tale incertezza.”
(doc. 43)
Dal 2 al 23 dicembre 2004, l’insorgente ha soggiornato, in regime semi-stazionario (day-hospital) presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove è stata sottoposta a misure fisioterapiche attive e passive.
Dal relativo rapporto di uscita si evince che, durante la degenza, lo stato di salute di RI 1 è stato indagato da un profilo sia reumatologico che neuropsicologico.
Il dott. __________, Caposervizio di reumatologia, che ha visitato l’insorgente il 16 dicembre 2004, ha diagnosticato uno stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale con colpo di frusta ed ha indicato che dal momento del sinistro in poi, l’assicurata ha sofferto di una sindrome cervicale e cervico-toracale, accompagnata da insonnia, mal di testa, perdita di memoria e alle volte da palpitazioni (allegato al doc. 48).
Da parte sua, la neuropsicologa __________ ha messo in luce una memoria di lavoro insufficiente e delle difficoltà di attenzione divisa che si manifestano con la necessità di rallentare i tempi di risposta, sottolineando comunque che, citiamo: “… la valutazione è stata solo parziale e … alcuni test sono difficilmente valutabili per le discussioni scaturite durante la loro esecuzione, …” (doc. 47).
Una nuova visita fiduciaria di controllo ha avuto luogo nel mese di febbraio 2005, sempre a cura del dott. __________.
Il medico __________ ha oggettivato, a livello toracale, dolori alla palpazione dei processi spinosi e, a quello cervicale, una riduzione della mobilità, nonché un’iposensibilità alle dita IV e V delle due mani.
Egli ha inoltre predisposto l’esecuzione di una visita psichiatrica, avendo il forte sospetto che, citiamo: “… vi sia una somatizzazione dei disturbi e che una depressione in corso possa aggravare i sintomi lamentati dall’assicurata, …” doc. 53).
L’aspetto psichico è stato investigato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di disturbo somatoforme persistente (ICD10: F 45.4) in personalità con tratti dipendenti e narcisistici.
Questa la valutazione contenuta nel suo referto del 7 marzo 2005:
" Si tratta con grande probabilità di un disturbo somatoforme persistente insorto nel contesto di problemi psicosociali ed emozionali, negati dall'interessata, che tende ad opporre resistenza ai tentativi di discutere la possibilità di queste cause e mostra una crescente irritazione per l'insuccesso a persuadere i medici della natura essenzialmente fisica dei suoi disturbi. Dal momento dell'infortunio si è progressivamente stabilizzato un quadro sintomatologico che corrisponde a menomazioni soggettive costanti. Il decorso sfavorevole è probabilmente anche in relazione con dei fattori psicosociali, quali la precaria situazione finanziaria (del marito), la necessità di "arrivare alla pensione", la responsabilità per il sostentamento della famiglia. Per quanto concerne la personalità dell'ass. prevalgono da un lato dei tratti narcisistici e di dipendenza, caratterizzati da un lato dalla subordinazione dei propri bisogni a quelli degli altri, da una eccessiva condiscendenza con gli altri, ma anche da progetti ambiziosi, da grandi aspettative verso se stesso e da competitività, come pure dal timore di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Si crea cosi una tensione interiore poiché, a causa della fragilità psicologica, non riesce a perseguire i progetti ambiziosi con la dovuta costanza ed energia. Con un profilo di personalità come sopra descritto, anche una lieve limitazione del rendimento, come pure una lieve limitazione nella capacità di autoaffermarsi, viene vissuto come frustrazione. Una simile costellazione rafforza la tendenza alla cronicizzazione della sintomatologia algica.
A causa della tendenza alla cronicizzazione e per la funzione essenzialmente omeostatica del disturbo somatoforme, le possibilità terapeutiche dono molto limitate. Escluderei in ogni modo, dal punto di vista psicologico (perché attualmente non accettato dall'ass.) terapie passive o medicamenti (anche antidepressivi). Eventualmente si potrebbe proporre una fisioterapia attiva con esercizi da fare a casa, compatibile con lo stato degenerativo riscontrato. Al momento attuale possiamo escludere altre patologia psichiatriche maggiori, in particolare una grave depressione (peraltro il suo medico curante non pare le abbia mai proposto un trattamento antidepressivo). Neppure ci sono dei deficit cognitivi che potrebbero compromettere un'eventuale ripresa lavorativa (In caso di grave depressione sono possibili anche dei disturbi cognitivi - come risposta ad una domanda del dr. __________).
Da un punto di vista psichiatrico sarebbe, in teoria, indicato la ripresa completa dell'attività lavorativa anche per motivi terapeutici."
(doc. 56)
La ricorrente è stata di nuovo visitata dal dottor __________ il 6 aprile 2005, questa volta alla presenza del suo medico curante, la dott.ssa __________.
In quell’occasione, essa ha raccontato di lamentare, citiamo: “… dolori cervicali fino a metà schiena, attualmente non sta eseguendo terapie particolari, prende una Ponstan circa ogni 2 giorni, lavora 4 ore al mattino, il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì. Al pomeriggio non lavora, dice di non farcela ad aumentare la capacità lavorativa. Rileva anche che si addormentano completamente le dita IV e V delle due parti quando usa il maus o quando per esempio stringe il volante per guidare, le dita si addormentano talmente che potrebbe tagliarsele via.”
Da un profilo radiologico, il fiduciario dell’CO 1 ha osservato che le radiografie del rachide cervicale eseguite prima del trauma, sono sovrapponibili a quelle effettuate dopo di esso e mostrano, citiamo: “importanti lesioni degenerative diffuse …”.
Il dott. __________ si è infine così pronunciato in merito all’ulteriore procedere e all’esigibilità lavorativa:
" A mio modo di vedere ci sono diversi fattori che influenzano il decorso, soprattutto vi è una certa paura di perdere il posto di lavoro e paura di non riuscire ad apportare il rendimento richiesto.
Dal punto di vista medico al momento posso solo ancora consigliare di far eseguire degli esercizi di ginnastica in modo attivo alla paziente.
Dal punto di vista amministrativo abbiamo concordato un aumento della capacità lavorativa al 66 2/3%.
Viste le importanti lesioni degenerative penso comunque che tra alcuni mesi potremmo considerare lo status quo sine raggiunto anche in considerazione delle importanti lesioni degenerative preesistenti e del banale trauma avvenuto in occasione dell’incidente del 4.3.2004 …”
(doc. 62)
Dagli atti all’inserto si evince che il tentativo di aumentare il tempo di presenza sul posto di lavoro è fallito, posto che, già a far tempo dal 27 aprile 2005, la dott.ssa __________ ha attestato un’incapacità del 50% a causa di un’importante sindrome cervico-toraco-lombare e blocco cervicale con brachialgia bilaterale (doc. 67).
In data 27 ottobre 2005, RI 1 è stata periziata, per conto dell’CO 1, dal Prof. dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, sino al 2003 Primario di chirurgia della colonna vertebrale e del midollo spinale presso la Clinica __________ di __________.
All’esame clinico, il citato specialista non ha rilevato alcun deficit neurologico e, d’altra parte, ha segnalato che l’immobilità che interessa il rachide cervicale non è giustificata da uno spasmo muscolare e neppure correla con la capacità dell’assicurata di guidare un’autovettura (doc. 80, p. 10: “Se la motilità del collo fosse veramente così bloccata come ora, non sarebbe possibile utilizzare alcun veicolo, nemmeno una bicicletta.”).
Radiologicamente, egli ha affermato che al momento dell’infortunio, la colonna cervicale era, citiamo: “notevolmente compromessa da lesioni degenerative plurisegmentali …” (doc. 80, p. 10).
Secondo il Prof. __________, tenuto conto della modesta forza d’urto del tamponamento del 4 maggio 2004, gli effetti di quest’ultimo si sono estinti, al più tardi, trascorsi 12-14 mesi.
I disturbi di cui soffre RI 1 sono quindi imputabili alle preesistenti alterazioni degenerative della colonna cervicale, rispettivamente, a quegli aspetti messi in luce dallo psichiatra dott. __________ nel suo rapporto del 7 marzo 2005:
" 3.1. Nel momento dell'incidente stradale del 4.5.04 il segmento cervicale (come quello lombare) della colonna erano alterati nel senso della degenerazione (cfr. 2.2.).
3.2. Inoltre esistevano problemi psicosociali ed emozionali (cfr. l.l.9).
3.3. La forza dell'urto nel tamponamento del 4.5.04 è stata certamente modesta (cfr. l.l.5). Lo conferma, fra l'altro, il costo molto limitato della riparazione al furgone della Signora __________ (cfr. l.l.l, atti n. 27 e 28).
3.4. Un incidente con forza d'urto così modesta come quella del 4.5.04 non può compromettere per sempre le condizioni di salute di un infortunato, come pretende la signora __________ (cfr. l.4.1) .
3.5 Dato che il segmento cervicale era compromesso da lesioni degenerative (cfr. 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3), è possibile che un impatto anche modesto dia luogo a disturbi. Lo dimostrerebbe, in questo caso, l'alterazione (modesta) della forma della colonna il giorno dopo l'incidente (cfr. 2.2.2), che potrebbe esser conseguenza del trauma, anche senza poterlo asserire con assoluta certezza.
3.6. Non è plausibile che un incidente di così poco conto (dal punto di vista biomeccanico) provochi disturbi ad un anno e mezzo di distanza e un'invalidità parziale permanente. Gli effetti del modesto trauma del 4.5.04 sono estinti.
3.7. Ciò non significa che la Signora RI 1 non abbia disturbi attuali. L'alterazione plurisegmentale degenerativa, quindi non traumatica, del segmento cervicale (cfr. 2.2.1. 2.2.2, 2.2.3) è evidente e tale da poter causare disturbi che limitano la capacità lavorativa, specie se il lavoro è legato ad una posizione scomoda del collo. A cio' si aggiungano le considerazioni del Dott. __________ (cfr. 1.1.9) circa la struttura psicologica della Signora RI 1, con particolare riferimento al fatto che "A causa della tendenza alla cronicizzazione e per la funzione essenzialmente omeostatica del disturbo somatoforme, le possibilità terapeutiche sono molto limitate.... sarebbe, in teoria, indicato la ripresa completa dell'attività lavorativa anche per motivi terapeutici" (p. 2). La piena ripresa dell'attività lavorativa è però impedita dalla lesione organica del segmento cervicale, le possibilità di trattamento del quale sono, egualmente, limitate.
3.8. Cessate le conseguenze del modesto trauma da tamponamento del 4.5.04 rimangono disturbi le cui cause sono di natura degenerativa e che compromettono la capacità lavorativa della Signora RI 1 grosso modo nella misura del 35-40% dell'80% di cui lavorava prima dell'incidente. Cio' non come conseguenza del trauma del 4.5.04 ma come sintomo ed impedimento da parte di lesioni degenerative del segmento cervicale e per gli aspetti di cui parla il Dott. __________ (cfr. atto 56, 1.1.9). Tali aspetti non sono curabili nel senso della causa, come non é curabile, nel senso della causa, la lesione degenerativa cervicale.
3.9. Della lesione lombare non mette conto di parlare. La Signora RI 1 non ha ricordato nessun disturbo lombare ed il trauma non può aver avuto nessun effetto, nemmeno transitorio, su un segmento della colonna potentemente protetto da un corsetto muscolare molto forte.”
(doc. 80, p. 11-12)
Per quanto attiene all’ulteriore procedere terapeutico, il Prof. dott. __________, rispondendo a una specifica domanda proposta dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 77), ha segnatamente escluso che una termocoagulazione dell'innervazione delle faccette articolari possa essere ritenuta una terapia adeguata:
" Le possibilità terapeutiche della spondilosi cervicale sono limitate e sporadiche nella loro applicazione. Il fatto che la signora RI 1 non sia obbligata a lavorare tutto il giorno è parte di una riflessione terapeutica. Si consiglia l'uso del collare durante le ore di lavoro e quand'è alla guida, talora l'uso di un analgesico. Nessun massaggio, nessuna manipolazione, e nemmeno nessun'infiltrazione, perché i disturbi sono talmente diffusi che non possono esser riferiti ad un segmento cervicale preciso. Si tenga presente che oggi la signora RI 1 si lamenta in prima linea di dolori alla nuca diffusi, insonnia, difficoltà di concentrazione. Ancor meno indicata è la termocoagulazione dell'innervazione delle faccette articolari."
(doc. 80, p. 12s. – il corsivo è del redattore)
Le conclusioni a cui è pervenuto il sanitario consultato dall’amministrazione, sono state oggetto di critiche da parte della dott.ssa __________, secondo la quale l’incidente stradale - “seppur con una cinetica non importante” - ha slatentizzato il preesistente stato degenerativo della colonna cervicale (allegato al doc. 82 – il corsivo è del redattore).
A detta della curante, “la sindrome algica tuttora presente è … legata con nesso causale a questo, la sindrome somatoforme è pure insorta in seguito all’infortunio.” (allegato al doc. 82).
Il 13 marzo 2006, la ricorrente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________, Primario del Servizio __________.
Nel suo rapporto del 14 marzo 2006, egli ha dichiarato di non credere, citiamo: “… che si possa semplicemente attribuire il problema attuale alle lesioni preesistenti e non condividiamo l’idea che si possa parlare in un caso del genere di uno status quo sine. Pensiamo al contrario che il caso debba essere indagato secondo criteri moderni dell’ISIS al fine di stabilire il generatore dei dolori che, se articolare, potrebbe essere suscettibile di un trattamento mirato di termocoagulazione per radiofrequenze. In tal senso e dopo aver chiarito la questione dal punto di vista assicurativo (la signora dispone di un legale con esperienze in questo settore) Le consigliamo di riferirla al Prof. Dr. med. __________, Centro anti-dolore, Clinique __________, __________, per l’approfondimento e l’eventuale terapia.” (allegato al doc. 95).
Il chirurgo ortopedico dott. __________ ha criticamente commentato il contenuto del referto del Prof. __________ nei seguenti termini:
" il protocollo ISIS è sicuramente indicato per valutare a livello della colonna cervicale quali sono i segmenti dolorosi quando siamo in presenza di lesioni degenerative multiple al fine di stabilire su quale segmento si debba intervenire. Questo protocollo permette quindi di valutare con precisione quale segmento della colonna cervicale deve essere curato, per esempio con termocoagulazione o con un intervento chirurgico. Questo non permette però assolutamente di disquisire sulla causalità, infatti le infiltrazioni di prova a livello delle articolazioni faccettarie non permettono assolutamente di dire se i dolori derivano da conseguenze post infortunistiche oppure da lesioni degenerative. Ne consegue che l'affermazione del prof. __________, secondo cui non si può stabilire che lo status quo sine è stato raggiunto e che quindi si deve procedere ad ulteriori schiarimenti con delle infiltrazioni di prova è assolutamente privo di logica."
(doc. 99, p. 1)
Per quanto attiene all’ulteriore procedere proposto dal dott. __________, il medico __________ dell’CO 1 ha osservato quanto segue:
" Il riassunto dell'anamnesi di questa paziente prodotto dal prof. __________ non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti e non trova nessun riscontro oggettivo se si procede ad analisi accurata di tutto il dossier medico in possesso della CO 1. Per quanto attiene al problema della causalità ribadisco che il prof. __________ in pratica non prende nessuna posizione sulla causalità, rispettivamente dice che lo status quo-sine non è raggiunto ma, non spiega il perché. Anziché dare delle spiegazioni, egli propone di effettuare degli schiarimenti diagnostici tramite infiltrazioni. Questi schiarimenti non sono assolutamente atti a valutare i problemi della causalità.
Mi preme ancora sottolineare che, in occasione della prima visita medico-__________ effettuata in __________, l'assicurata dichiarava che i dolori al collo erano praticamente spariti, i dolori alla schiena al livello lombare erano descritti dall'assicurata come i suoi dolori di sempre. Per quanto attiene ai così detti sintomi tipici come vertigini, nausea, fischio alle orecchie e così via si tenta nel rapporto del prof. __________ del marzo 2006 di suggerire che questi sintomi sarebbero appunto apparsi, al massimo, 24 ore dopo l'evento. Del tinnitus non c'è nessuna traccia, e nemmeno delle vertigini. Effettivamente l'assicurata dichiara il 22.6.2004 che avrebbe avuto nausea dopo l'infortunio, non dichiara però gli altri sintomi tipici, la nausea è poi sparita in quanto non è mai più stata evocata dall'assicurata.
Già il 5.5.2004, nel rapporto iniziale da parte della dott.ssa __________ non si certificava la presenza di questi sintomi tipici ma soltanto di dolori cervicali e lombari.
Da ultimo, anche le parestesie non si sono presentate il giorno seguente, come sostenuto dal prof. __________ (che del resto non può far altro che, riportare nell'anamnesi quanto dichiarato dalla paziente stessa) ma la prima traccia è in occasione della visita medico-__________ effettuata nel febbraio 2005, dove la paziente dichiara appunto che da un po' si addormentano anche le dita delle mani. Anche, in occasione del consulto effettuato dal dott. __________ circa 4 mesi dopo l'evento infortunistico, non vi è traccia delle parestesie."
(doc. 99, p. 2)
2.11. Un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente considerando - consente di affermare che nessun sanitario é riuscito a oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di spiegare a sufficienza la sintomatologia accusata da RI 1, nonostante essa sia stata sottoposta ad accurate misure diagnostiche.
In questo contesto, il TCA constata che la colonna vertebrale dell’assicurata è stata approfonditamente investigata, nella sua totalità, mediante delle RMN eseguite, rispettivamente, il 2 agosto (rachide lombare; doc. 15), il 28 agosto (rachide cervicale; doc. 20) e l’8 ottobre 2004 (rachide toracale; doc. 41).
Tutti gli accertamenti hanno posto in luce la presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali, segnatamente a livello cervicale (cfr. doc. 20: “importanti alterazioni di discartrosi della colonna cervicale con un esordio di stenosi del canale a livello di C4-C5 ed in sede retrosomatica di C5. Si illustrano diverse focalità erniarie che indentano il midollo spinale ad es. a livello di C4-C5 dal lato sinistro, a livello di C5-C6 dal lato destro, a livello di C6-C7 più in sede centrale. Ripercussione sui neuroforami di C4 destro, C5 sinistro, C6 destro.”).
Questi reperti, a mente dei sanitari che si sono interessati al caso di RI 1, sono preesistenti all’evento infortunistico in discussione (cfr. doc. 62: “… abbiamo a disposizione radiografie della colonna cervicale effettuate il 5.5.2004 che possiamo paragonare con quelle effettuate il 3.4.2003, queste radiografie sono esattamente sovrapponibili, già nel 2003 vi erano importanti lesioni degenerative diffuse in tutta la colonna cervicale, l’unico cambiamento è la rettitudine della colonna cervicale nelle proiezioni laterali del 5.5.2004. Anche alle radiografie della colonna lombare sono presenti, per la data del 3.4.2004 come pure per il 5.5.2004, importanti lesioni degenerative invariate a livello della colonna lombare.”; doc. 80, p. 11: “Nel momento dell’incidente stradale del 4.5.04 il segmento cervicale (come quello lombare) della colonna erano alterati nel senso della degenerazione.”; allegato al doc. 82: “…, ha senz’altro riattivato una situazione degenerativa alla colonna cervico-toracale antecedente all’infortunio.” – il corsivo è del redattore).
Lo scrivente Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell’INSAI, trascorsi poco meno di due anni dall’evento traumatico, non presentava più alcun postumo infortunistico oggettivabile (ritenuto che, nella misura in cui i disturbi risentiti dall’assicurata hanno un’origine organica, quest’ultima è di natura squisitamente morbosa).
2.12. Secondo la dott.ssa __________, il sinistro assicurato ha giocato un ruolo scatenante per rapporto alla sintomatologia accusata dall’insorgente a livello cervicale e toracale, la quale continuerebbe a costituirne una naturale conseguenza (cfr. allegato al doc. 82).
Anche il Prof. __________ ha fatto valere - senza peraltro fornire spiegazioni in merito -, che non si può, citiamo: “… parlare in un caso del genere di uno status quo sine” (allegato al doc. 95).
La loro opinione si trova in contrapposizione con quella espressa dal Prof. dott. __________, secondo il quale infortunio ha causato un peggioramento soltanto transitorio della situazione preesistente, con lo status quo sine raggiunto, al più tardi, trascorsi 12-14 mesi.
La valutazione del neurochirurgo consultato dall’amministrazione, è conforme alla dottrina medica dominante.
In effetti, in base a quest’ultima, dopo traumi quali contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).
Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).
Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)
Nella concreta evenienza, è già stato dimostrato che l’evento infortunistico in questione non ha causato alcun danno strutturale alla colonna vertebrale e che le alterazioni degenerative che sono state oggettivate, sono preesistenti all’infortunio del 4 maggio 2004.
I presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni) non sono pertanto soddisfatti.
Il fatto che la ricorrente non avrebbe mai sofferto di dolori prima del sinistro del maggio 2004 (cfr. la medesima certificazione della dott.ssa __________), è irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor B. Zumstein, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di Winterthur, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:
" (…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia 23.5.2001 del dott. B. Zumstein, p. 8s. – il corsivo è del redattore)
2.13. Dagli atti all'inserto si evince che il sinistro assicurato ha interessato soprattutto il rachide cervicale.
È quindi utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.7.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.11.), quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2).
In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Sulla base degli atti medici, occorre riconoscere che la ricorrente é rimasta vittima di un trauma distorsivo alla colonna cervicale.
Tale diagnosi è stata ritenuta, ad esempio, dal dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 11), dal dott. __________, spec. FMH in neurologia (doc. 21), dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 39, p. 2), nonché dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia (allegato al doc. 48).
Del resto, l'assicurata ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA del 14 ottobre 2002 nella causa M., U 83/02, consid. 3.1, nonché E. Murer, Distorsionstrauma-HWS ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt Schleuderkurs, in SVG-Tagung 2002, Friborgo 2002, p. 2).
Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dall’Alta Corte federale in questo specifico ambito.
Infatti, secondo il TFA, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
In una sentenza del 23 novembre 2004 nella causa B., U 109/04, l'Alta Corte ad esempio ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione, aveva tutt’al più lamentato, entro il termine di latenza massimo di 72 ore dal sinistro, forti dolori occipitali con irradiazioni alla regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro e al petto sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:
" Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen) Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden" seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit, rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression, Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne weiteres bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b);“
In questo stesso senso, cfr. la STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03, consid. 2.3, riguardante un assicurato, la cui autovettura era stata tamponata, che nei trenta minuti successivi al sinistro aveva accusato unicamente dei dolori alla nuca e alla testa, nonché la STFA del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05, in cui la Corte federale ha confermato che i disturbi a livello della nuca o alla colonna cervicale devono apparire entro le 72 ore successive all’infortunio.
In una recente sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa G., U 350/04, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha ancora negato l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione del rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo l’incidente, aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia, citiamo: “alcuni degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera sporadica – quindi non in modo frequente e persistente, come preteso dalla giurisprudenza (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid. 6.2) -, mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3 anni dopo l’incidente.”.
Nella concreta evenienza, il Prof. dott. __________ ha in proposito rilevato che, citiamo: “i disturbi insorti subito dopo il tamponamento sono stati protocollati (e quindi anche descritti) in maniera non congruente.” (doc. 80, p. 6).
Il TCA non può che condividere questa sua osservazione.
In effetti, nel rapporto della dott.ssa __________ relativo alla consultazione del 5 maggio 2004, si fa accenno unicamente a dolori cervicali e lombari (doc. 2).
Interrogata da un ispettore dell’CO 1 il 22 giugno 2004 - trascorso un mese e mezzo dall’infortunio -, RI 1 ha raccontato di lamentare dolore alla nuca, al collo fino alla regione lombare, di avere la testa pesante e di essere giù di morale (doc. 6).
Il dott. __________, con il suo referto del 7 luglio 2004, riferisce circa la presenza di due punti dolenti, a livello cervicale e a quello lombare, di una sensazione di nausea e di disturbi visivi (doc. 11).
Nel referto 27 agosto 2004 del neurologo dott. __________ non si fa più accenno a nausea e a difficoltà visive, ma viene refertata la presenza di dolori irradianti a tutto il rachide, di una tendenza alla posizione viziosa a livello cervicale con conseguente dolore tendomuscolare a livello toracico, nonché a uno stato depressivo, in parte reattivo a un importante conflitto coniugale, sintomi abbandonici con idee suicidali (doc. 21).
In occasione della visita di controllo del 30 settembre 2004, la ricorrente ha dichiarato che il tono basso dell’umore rilevato dal dott. __________ era legato alla scomparsa, il giorno precedente la consultazione, di una sua amica. Essa ha inoltre fatto stato della scomparsa dei dolori muscolari al collo, di dolori lombari rimasti invariati e dell’apparizione di dolori nella zona interscapolare di una gravità tale da impedire di sonno (doc. 39).
Durante il soggiorno 2 dicembre-23 dicembre 2004 presso il Centro di riabilitazione di __________ viene attestata la presenza di una sindrome cervicale e cervico-toracale accompagnata da insonnia, cefalea e, alle volte, palpitazioni, nonché, per la prima volta, di difficoltà neuropsicologiche (cfr. doc. 48).
Dalla relazione 9 febbraio 2005 del dott. __________ si evince che l’assicurata si era lamentata di importanti dolori a livello dorsale, di insonnia, nonché, novità, di un senso di addormentamento delle dita IV e V di entrambe le mani e di tutto il braccio sinistro (doc. 53).
Nel referto 18 aprile 2005 dello stesso medico fiduciario, afferente alla visita di controllo del 6 aprile 2005, eseguita alla presenza della dott.ssa __________, si fa stato sempre dei medesimi disturbi (doc. 62).
In occasione della perizia esperita dal Prof. dott. __________ (27 ottobre 2005), infine, RI 1 ha sostenuto di soffrire di insonnia, di insofferenza e ipereccitabilità ai rumori, di difficoltà di concentrazione e di memoria, così come di dolori crampiformi alla nuca con addormentamento del IV e V dito delle mani nella posizione sdraiata (doc. 80, p. 8).
Analogamente alla fattispecie di cui alla già citata STFA del 12 ottobre 2006 nella causa G., in concreto, occorre ritenere che taluni disturbi (ad esempio, la nausea, la cefalea oppure i disturbi visivi) si sono presentati in maniera discontinua, mentre altri (ad esempio, le difficoltà neuropsicologiche, la sensazione di addormentamento delle estremità superiori oppure l’ipersensibilità ai rumori) si sono manifestati trascorsi alcuni mesi dalla data dell’infortunio.
Con la propria impugnativa, l’insorgente rimprovera all’Istituto assicuratore convenuto di non avere sottoposto al suo medico curante l’apposito formulario predisposto da ASA/SUVA/Santésuisse (cfr. doc. A 4), circostanza che avrebbe impedito alla dott.ssa __________ di essere messa, citiamo: “… nella possibilità d’indicare i disturbi neuropsicologici presentati dall’assicurata.” (I, p. 7).
In proposito, questo Tribunale si limita ad osservare che, successivamente alla prima consultazione del 5 maggio 2004 presso la dott.ssa __________, RI 1 è stata visitata da numerosi altri sanitari (il dott. __________, il dott. __________ e il dott. __________) che nei loro referti non hanno indicato la presenza di disturbi neuropsicologici.
D’altronde, l’assicurata stessa, chiamata il 24 giugno 2004 a compilare il “formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale”, non ha affatto segnalato l’esistenza di difficoltà a questo livello (cfr. doc. 6).
L’insorgenza di disturbi neuropsicologici in stretta relazione temporale con l’evento infortunistico assicurato, non è quindi documentata.
Nel suo rapporto datato 14 marzo 2006, il Prof. dott. __________ ha tra l’altro sostenuto che la ricorrente, già a partire dal giorno seguente quello del sinistro, citiamo: “… iniziò ad avvertire dolori nel segmento cervicale con coinvolgimento degli arti superiori (versante ulnare dell’avambraccio e della mano), con tinnitus, nausea e disturbi dell’equilibrio.” (allegato al doc. 95).
Quanto affermato dal neurochirurgo trova un riscontro (molto) parziale nella pregressa documentazione medica e, pertanto, non può essergli riconosciuto valore probante.
In effetti - così come ha pertinentemente rilevato il medico fiduciario dell’CO 1 (doc. 99) - in nessuno dei referti medici agli atti figura che RI 1 avrebbe sofferto di un tinnito oppure di disturbi dell’equilibrio, rispettivamente, un coinvolgimento degli arti superiori è stato refertato soltanto in occasione della visita __________ di controllo del 7 febbraio 2005, trascorsi ben nove mesi dal sinistro in questione (doc. 53, p. 2: “…, ultimamente le si addormentano anche le dita IV e V alle due mani e anche tutto il braccio sinistro che però si risveglia spontaneamente.” – il corsivo è del redattore).
In questo contesto, occorre inoltre segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, va attribuita una particolare importanza alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono essere inaffidabili (cfr. STFA del 22 dicembre 2003 nella causa M., U 57/03, consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente stessa).
È vero che, nei mesi immediatamente successivi all’infortunio, l’assicurata ha manifestato dei problemi di natura psichica, i quali, nella forma di depressioni, fanno anch’essi parte del catalogo di disturbi che vengono frequentemente refertati in caso di trauma d’accelerazione al rachide cervicale, di modo che vengono definiti tipici dalla giurisprudenza federale (cfr. HAVE 2003, p. 339, DTF 117 V 360 consid. 1b e RAMI 2001 U 412, p. 79).
Tuttavia, nel caso concreto, si è in presenza di un’affezione psichica – un disturbo somatoforme persistente (cfr. doc. 56) -, che non fa parte del quadro tipico dei disturbi di un trauma d’accelerazione cervicale, così come l’Alta Corte federale ha già avuto modo di precisare in una sentenza del 10 aprile 2006 nella causa F., U 177/05, consid. 4.2:
" Somatoforme Schmerzstörungen können zwar im Anschluss an Schleudertraumen und schleudertraumaähnliche Verletzungen der HWS auftreten, gehören jedoch nicht zum typischen Beschwerdebild dieser Verletzungen, weil sie - anders als depressive Verstimmungen - nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, insbesondere in Verbindung mit emotionalen Konflikten oder psychosozialen Problemen auftreten (Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Weltgesundheitsorganisation [WHO], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, Übersetzung der 10. Revision [1992] der International Classification of Diseases, ICD-10 Kapitel V [F], Klinisch-diagnostische Leitlinien, 4. Aufl., Bern 2000, S. 191; vgl. auch Känel/Gander/Egle/Buddenberg, Differenzielle Diagnostik chronischer Schmerzsyndrome am Bewegungsapparat - Codierung nach ICD 10, in: Schweizerische Rundschau für Medizin "Praxis", 2002 S. 541 ff.).“
(il corsivo é del redattore)
Pertanto, posto che anche nel caso di specie sono presenti quei fattori psicosociali a cui fa riferimento il TFA (cfr. doc. 56, p. 2: “Si tratta con grande probabilità di un disturbo somatoforme persistente insorto nel contesto di problemi psicosociali ed emozionali, negati dall’interessata, che tende ad opporre resistenza ai tentativi di discutere la possibilità di queste cause e mostra crescente irritazione per l’insuccesso a persuadere i medici della natura essenzialmente fisica dei suoi disturbi. Dal momento dell’infortunio si è progressivamente stabilizzato un quadro sintomatologico che corrisponde a menomazioni soggettive costanti. Il decorso sfavorevole è probabilmente anche in relazione con dei fattori psicosociali, quali la precaria situazione finanziaria (del marito), la necessità di “arrivare alla pensione”, la responsabilità per il sostentamento della famiglia.” – il corsivo è del redattore), nella misura in cui non si tratta di una problematica psichica che si trova in stretta relazione con una distorsione alla colonna cervicale, la valutazione dell’adeguatezza andrà eseguita in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133 (cfr. consid. 2.14.).
Alla luce di quanto precede, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale, a ragione, dunque, la questione della causalità è stata risolta secondo le regole ordinarie (cfr. consid. 2.11.), anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dalla ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.
2.14. Lo psichiatra dott. __________, nella sua perizia del 7 marzo 2003, non si è pronunciato chiaramente a proposito dell’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale tra la diagnosticata patologia psichica e l’infortunio del 4 maggio 2004 (cfr. doc. 56).
Tale questione non merita comunque di essere maggiormente approfondita in quanto nel presente caso non è data, così come verrà meglio dimostrato in seguito, l'adeguatezza del nesso di causalità.
Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.
La dinamica dell’incidente stradale del 4 maggio 2004 non è mai stata oggetto di discussione tra le parti e si evince, in particolare, dal “formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale”, che l’assicurata ha sottoscritto il 22 giugno 2004:
" Comunque la fattispecie è chiara e c’è anche un rapporto di polizia. Alle 17.30, dopo il lavoro stavo tornando a casa. Passo tutti i giorni da __________. Nel punto in cui c’è la rotonda dalla quale si prende la strada per il __________, mi sono fermata poiché la colonna davanti a me si era fermata. Purtroppo quel signore che c’era dietro di me non ha frenato e mi ha tamponato.
Ho cercato di aggrapparmi al volante poiché mi sono accorta all’ultimo momento che stavo per essere tamponata, ma il colpo è stato talmente forte che ho riportato lo stesso subito dolori al collo.”
(doc. 6)
Chiamato ora a classificare questo sinistro, lo scrivente Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, conformemente a una ormai consolidata prassi federale (cfr. STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U 339/01)" – il corsivo è del redattore; cfr., pure, STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98, consid. 3 e riferimenti; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 431ss.).
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..
Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).
In una sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).
Va preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
In concreto, in considerazione la circostanza che, trascorsi al più tardi 14 mesi dal sinistro, RI 1 non presentava più alcun postumo infortunistico di natura organica (cfr., in proposito, i consid. 2.11. e 2.12. di questa sentenza), l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto é quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio.
Tuttavia, questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente della circolazione stradale.
A titolo di confronto, il TFA non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un incidente stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., inedita).
Per scrupolo di completezza, va segnalato che neppure il criterio della gravità o la particolare caratteristica delle lesioni lamentate, può considerarsi soddisfatto.
In proposito, va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di trauma d’accelerazione cervicale non consente, di per sé, di ritenere adempiuto tale fattore.
Perché ciò sia il caso, è necessaria la particolare rilevanza della sintomatologia legata ad un trauma del tipo “colpo di frusta” oppure particolari circostanze (ad esempio, una posizione sfavorevole del corpo) suscettibili di influenzare il quadro clinico (cfr. STFA del 10 settembre 2003 nella causa F., U 343/02, consid. 4.3 e riferimenti ivi menzionati), presupposti non realizzati nel caso di specie.
In simili condizioni, occorre concludere che l’evento del 4 maggio 2004 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
In queste condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere ritenuta impegnata al riguardo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti